Studio n. 9/2002/T

 

 

Art. 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 ("LEGGE FINANZIARIA 2002").  RIDETERMINAZIONE DEI VALORI DI ACQUISTO DEI TERRENI EDIFICABILI E CON DESTINAZIONE AGRICOLA. ULTERIORI OSSERVAZIONI.

 

 

Approvato dalla Commissione studi tributari il 21 febbraio 2002.

Approvato dal Consiglio Nazionale il 19 aprile 2002.

 

 

Con c.m. n. 15/E del 1° febbraio 2002, Agenzia delle Entrate (1), sono stati offerti primi chiarimenti in ordine a talune fattispecie disciplinate dalla "Legge finanziaria 2002", tra le quali quella di cui all’art. 7 di tale legge in tema di rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola.

La disciplina relativa è stata oggetto di un precedente studio (2), il cui contenuto, per quanto in rassegna, deve confermarsi, e che, alla luce dei chiarimenti recati dalla c.m. sopra citata, può ora completarsi esaminando gli aspetti più problematici di interesse notarile ed, in particolare, quelli inerenti alla disposizione di cui all’ultimo comma dell’articolo in esame, secondo cui il valore "rideterminato" dei terreni edificabili e con destinazione agricola costituisce "valore normale minimo di riferimento" ai fini non soltanto delle imposte sui redditi ma anche di quelle di registro, ipotecaria e catastale.

 

A tale riguardo, la c.m. in questione così letteralmente afferma: "Ai sensi del comma 6 della norma in esame, il valore attribuito ai terreni dalla perizia di stima giurata, assoggettato ad imposta sostitutiva, costituisce valore minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta di registro e delle imposte ipotecarie e catastali. Considerato, tuttavia, che il valore attribuito al cespite dalla perizia tiene conto delle condizioni urbanistiche, geologiche, eccetera esistenti al momento della valutazione, deve ammettersi che il contribuente, in un momento successivo, possa non avvalersi del valore rideterminato ove siano sopravvenuti fatti che lo rendano non più attuale. La circostanza che il valore dichiarato coincida o meno con quello periziato deve essere evidenziato in atto dal venditore affinché l’ufficio ne possa tener conto ai fini della rettifica della base imponibile delle imposte di registro, ipotecarie e catastali".

 

Secondo l’interpretazione ministeriale, pertanto, se il contribuente intenda avvalersi della disposizione contenuta nell’art. 7 in rassegna, non solo la rideterminazione del valore del terreno, attuata mediante la perizia, deve precedere l’atto (vendita, permuta, conferimento etc.), attraverso il quale il realizzo di cui all’art. 81 del t.u.i.r. determina (può determinare) l’imposizione del relativo reddito, ma, ulteriormente, l’atto dovrà contenere apposita dichiarazione al riguardo.

La ricostruzione operata dalla c.m., tuttavia, determina non poche perplessità.

Essa, infatti, introduce un onere a carico del contribuente (la dichiarazione da rendersi in atto) non prescritto dalla legge e stabilisce il principio dell’anteriorità della perizia rispetto alla cessione che determina la plusvalenza, anch’esso non prescritto dalla legge.

L’opinabile interpretazione ministeriale, invero, muove, per sua stessa ammissione, dall’esigenza di dare attuazione alla disposizione contenuta nel comma 6 dell’art. 7 in rassegna, nella parte in cui si afferma che il "valore rideterminato" del terreno costituisce "valore minimo di riferimento" anche agli effetti delle imposte indirette sul trasferimento (di registro, ipotecaria e catastale); la ricostruzione proposta dalla Direzione Generale delle Entrate, cioè, sembra svolgere il seguente ragionamento: poiché gli uffici devono essere posti nelle condizioni di conoscere il "valore rideterminato" del terreno, che, come già si è detto, costituisce il "valore minimo di riferimento" (anche) per dette imposte indirette, allo scopo di consentire loro di esercitare il potere di rettifica, è necessario che l’atto di cessione del terreno contenga apposita dichiarazione del contribuente dalla quale deve risultare se il corrispettivo della cessione si discosti o meno dal "valore rideterminato", con la conseguenza, implicita, che la perizia mediante la quale viene individuato il valore del terreno plusvalente posseduto alla data del 1° gennaio 2002 deve, per forza di cose, essere precedente alla cessione.

 

Sennonché, l’apparente logicità dell’interpretazione ministeriale, se ha il pregio di risolvere con facilità (comodità) i problemi di coordinamento che la norma in rassegna pone in relazione alla determinazione della base imponibile della cessione agli effetti delle imposte indirette, introduce, come già si è detto, un ulteriore obbligo a carico del contribuente (quello della dichiarazione in atto) assolutamente non previsto dalla legge, e, soprattutto, stabilisce un principio (quello dell’anteriorità della perizia rispetto all’atto di cessione), non solo anch’esso non previsto dalla legge ma addirittura non funzionale rispetto ai criteri generali in materia di tassazione dei redditi di cui all’art. 81 del t.u.i.r.

Infatti, se è vero che il presupposto che dà luogo all’imposizione, quale redditi diversi, delle plusvalenze di cui all’art. 81, comma 1, lettere a) et b) del t.u.i.r. è il realizzo (cioè l’atto di cessione), è anche vero che le modalità per la determinazione sia della base imponibile quanto della stessa imposta dovuta sono, secondo le previsioni normative contenute nel t.u.i.r., rinviate ad un momento successivo. Valgano al riguardo, invero, le seguenti esemplificative constatazioni: a) le plusvalenze in parola costituiscono, ordinariamente, una componente (positiva) del reddito del contribuente relativo all’intero periodo di imposta in cui esse sono realizzate e, in quanto tali, sono assoggettate ad imposta, cumulativamente, con gli altri redditi, determinandosi perciò il reddito (complessivo) imponibile e l’aliquota applicabile solo in un momento successivo al loro realizzo; b) esse, nei casi previsti dall’art. 16 del t.u.i.r., possono essere assoggettate a tassazione separata con opzione da rendersi dal contribuente nella dichiarazione dei redditi riferita all’intero periodo di imposta dell’anno in cui esse sono conseguite e, pertanto, anche in questo caso, in un momento successivo a quello del loro realizzo; c) esse, infine, nel caso previsto dall’art. 82, comma 2, ultimo periodo, del t.u.i.r. (provenienza dell’immobile plusvalente per successione o per donazione; prezzo di acquisto stabilito dalla norma pari a quello dichiarato, accertato o definito agli effetti di dette imposte) sono assoggettate a tassazione con la determinazione della base imponibile individuabile anche in un momento successivo a quello di realizzo, come nell’ipotesi, per l’appunto, in cui il valore agli effetti delle imposte sulle successioni e sulle donazioni sia (in misura diversa rispetto a quello dichiarato) accertato o definito successivamente alla cessione ma prima della determinazione delle imposte dovute sui redditi.

 

Quanto ora constatato evidenzia come, strutturalmente, l’imposizione diretta delle plusvalenze di cui si parla prescinda del tutto (quanto alla determinazione della base imponibile e dell’aliquota applicabile) dal momento in cui esse siano realizzate e come, viceversa, l’indicazione ministeriale, secondo cui, come già esposto, la perizia di "rideterminazione del valore" deve precedere la cessione ed il contribuente ha l’obbligo di rendere nell’atto di cessione una dichiarazione che dia conto del "valore minimo di riferimento", si ponga in urto con tale generale principio, tanto più ove si consideri che il valore di cui all’art. 7 in rassegna non è quello del terreno plusvalente al momento della cessione ma quello alla data del 1° gennaio 2002, e che la norma qualifica come "sostitutiva" delle imposte sui redditi quella del 4% del valore determinato dalla perizia.

Più chiaramente, l’imposizione, mediante circolare ministeriale, di obblighi per il contribuente non previsti dalla legge non pare giustificabile, tanto più ove si constati come essi siano imposti per ragioni che non paiono compatibili, per le ragioni da ultimo esposte, con i principi generali regolanti l’imposizione dei redditi che qui si considerano.

 

Come già precedentemente detto, l’indicazione ministeriale è determinata dalla preoccupazione di coordinare le disposizioni contenute nell’art. 7 in rassegna con i profili dell’imposizione indiretta dell’atto di cessione del terreno plusvalenze.

Ma tale coordinamento avrebbe potuto essere operato, senza introdurre principi ed obblighi non previsti dalla legge, e perciò probabilmente illegittimi, attraverso una diversa chiave interpretativa, movendo da quanto dispone l’art. 19 del t.u. delle disposizioni concernenti l’imposta di registro (d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131), a norma del quale, come è noto, è fatto obbligo di denunciare, entro venti giorni, a cura delle parti contraenti (o, anche, a cura di una sola parte contraente) il verificarsi di eventi che diano luogo ad ulteriore liquidazione di imposta.

La soluzione interpretativa ora prospettata, nel mentre pare coerente anche sotto il profilo sistematico con i generali principi di imposizione diretta dei redditi di cui all’art. 81, comma 1, lettere a) et b) del t.u.i.r., consegue l’ulteriore risultato di comporre i profili di tutela dell’acquirente del terreno plusvalente a carico del quale, ordinariamente e fatta salva contraria convenzione, sono a carico le imposte indirette sul trasferimento.

 

Infatti, la successiva denuncia, da parte del cedente, all’ufficio, ai sensi dell’art. 19 della "legge di registro", di essersi avvalso della disposizione contenuta nell’art. 7 in rassegna, e quindi il costituire il "valore rideterminato" del terreno plusvalente precedentemente trasferito "valore minimo di riferimento" agli effetti delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, determina, ove detto "valore minimo di riferimento" sia superiore rispetto al prezzo o al valore dichiarato in atto, la liquidazione di una maggiore imposta, che, ai sensi dell’art. 42, comma 1, della "legge di registro", ha sicuramente natura di imposta complementare: ne consegue che, in tale ipotesi, trova applicazione quanto dispone l’art. 57, comma 4, di tale legge, secondo cui, come è noto, l’imposta complementare dovuta per un fatto imputabile soltanto ad una delle parti contraenti è a carico esclusivamente di questa.

L’amministrazione finanziaria, tuttavia, con la c.m. che si commenta, ha proposto una diversa chiave interpretativa delle disposizioni, determinando modalità operative ultronee e, in particolare introducendo un obbligo per il contribuente non previsto dalla legge, e perciò probabilmente illegittimo, rappresentato dall’obbligo di evidenziare nell’atto di cessione del terreno plusvalente il "valore rideterminato" dalla perizia.

 

Tale evidenziazione in atto, coordinato con le ordinarie disposizioni in tema di rettifica recate dagli artt. 51 e 52 del t.u. delle norme concernenti l’imposta di registro (approvato con d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131), determina una pluralità di situazioni che qui di seguito si elencano.

 

  1. terreno agricolo plusvalente (art. 81, lett. b prima parte, del t.u.i.r.) assoggettato a rideterminazione. Se il prezzo o valore esposto in atto sia inferiore a quello "minimo di riferimento", l’amministrazione conserva il potere di rettifica, agli effetti delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, anche se tale prezzo (o valore) non sia inferiore a quello "catastale" di cui all’art. 52, comma 4, del T.U. delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, con la conseguenza che il valore rettificato potrà anche essere maggiore rispetto a quello risultante dalla perizia in quanto quest’ultimo è qualificato dal legislatore come "valore minimo di riferimento". Si ritiene, peraltro, che l’amministrazione finanziaria conservi detto potere anche nell’ipotesi in cui il prezzo (o valore) esposto in atto, pur essendo pari o superiore a quello di perizia, sia inferiore a quello "catastale", e ciò in ragione del citato art. 52, comma 4.
  2. Terreni lottizzati (art. 81, lett. a, del t.u.i.r.) o suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione (art. 81, lett. b ultima parte, del t.u.i.r.) plusvalenti assoggettati a rideterminazione. Qualunque sia il prezzo (o valore) esposto in atto, l’amministrazione può esercitare il potere di rettifica, in quanto il "valore rideterminato" costituisce, per espressa previsione normativa, "valore minimo di riferimento".

 

In ordine poi a quanto affermato nella c.m. in rassegna, laddove si sottolinea che qualora il contribuente "intenda discostarsi dal valore attribuito al terreno dalla perizia, ad esempio perché il terreno ha subito un deprezzamento per cause naturali o per effetto dell’adozione di nuovi strumenti urbanistici", varranno, in tema sia di imposte sui redditi sia di quelle indirette sul trasferimento, le ordinarie regole per la determinazione dell’imposizione recate dalle singole leggi di imposta, la genericità dell’assunto e le sue diverse implicazioni, soprattutto in riferimento alle imposte indirette, richiedono un ulteriore approfondimento.

 

 

 

NOTE

 

(1) In "Il Fisco" n. 7/2 del 2002, p. 928 e segg..

(2) Studio n. 1/2000/T, p. 6 e segg., estensori Colucci, Forte, Giunchi, Petrelli, Puri, "Legge 28 dicembre 2001, n. 448. Disposizioni per la formazione annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2002", approvato dalla Commissione studi tributari in data 11 gennaio 2002, approvato dal C.N.N. in data 1° febbraio 2002.