Studio
n. 869 bis
Finanziaria 1999. Note sulle agevolazioni
per il 'riacquisto' della 'prima casa'
Approvato
dal Consiglio Nazionale del Notariato il 18 febbraio 1999
La legge 23 dicembre
1998, n. 448, recante Misure di finanza
pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo (cosiddetta 'collegato alla
finanziaria 1999') in Supplemento ordinario n. 210/L alla G.U. n. 302 del 29
dicembre 1998, contiene una rilevante novità in materia di 'prima casa' e
risolve il problema della cumulabilità delle agevolazioni di cui alle leggi n.
168/1982 e n. 118/1985.
Credito
di imposta
L'art. 7 del
provvedimento, nei commi 1 e 2, riconosce un credito di imposta al contribuente
che entro un anno dall'alienazione dell'immobile per il quale abbia usufruito
delle agevolazioni[1] per la prima
casa acquisti altra abitazione non di lusso.
Osservazione
La norma, finalizzata,
così come le altre in materia di 'prima casa', all'incentivazione del mercato
edilizio, è stata evidentemente dettata dall'intento di favorire, senza aggravio
fiscale, la sostituzione dell'immobile acquistato con i benefici fiscali con
altro più idoneo alle esigenze del contribuente.
1.
Presupposti per l'operatività della norma
1.1. Primo acquisto
L'atto relativo al
primo acquisto deve aver scontato l'aliquota agevolata prevista ai fini
dell'imposta di registro o dell'imposta sul valore aggiunto per la prima casa.
Osservazioni
Þ
L'acquisto agevolato può essere avvenuto anche in tempo remoto, purché ai sensi
di una qualunque della disposizioni agevolative che si sono succedute nel tempo
a decorrere dalla legge 22 aprile 1982, n. 168.
Þ Si ricorda che l'Iva
agevolata per l'acquisto dell'abitazione è stata introdotta a decorrere dal 22
maggio 1993 a seguito del d.l. 22 maggio 1993 n. 155, convertito nella legge 19
luglio 1993 n. 243; pertanto, prima di tale data, l'acquisto soggetto ad Iva
non era agevolato.
1.2. Secondo acquisto. Limite temporale e
requisiti
Il secondo acquisto
deve effettuarsi entro un anno dall'alienazione - a qualsiasi titolo - dell'immobile
acquistato in precedenza. L'acquisto deve avere ad oggetto una casa di
abitazione non di lusso, in presenza delle condizioni di cui alla nota II bis dell'art. 1 della Tariffa, parte I,
allegata al Testo unico di registro (d.p.r. 26 aprile 1986 n. 131).
Osservazioni
Þ
L'acquisto deve avvenire con atto ad effetto traslativo della proprietà o
traslativo o costitutivo di diritti reali; è escluso il mero preliminare.
Þ
Devono ricorrere tutte le condizioni previste per l'acquisto agevolato di una
casa di abitazione di cui alla norma succitata.
Þ Si
pone il problema del significato da attribuire alle parole: «Ai contribuenti
che provvedono ad acquisire, a qualsiasi titolo ...».
Infatti,
per un verso, il termine «acquisire» appare più ampio di quello «acquistare»,
per altro verso, la dizione «a qualsiasi titolo» sembrerebbe a prima vista
riferibile a titolo non solo oneroso, ma anche gratuito.
Tale
lettura appare tuttavia incompatibile con la disposizione per cui «l'ammontare
del credito non può essere superiore, in ogni caso, all'imposta di registro o all'imposta
sul valore aggiunto dovuta»[2]
per il secondo acquisto, il quale, in quanto soggetto all'uno o all'altra delle
dette imposte, non può essere gratuito (e come tale soggetto all'imposta sulle
successioni e donazioni).
Si
osserva inoltre che il richiamo alla presenza delle condizioni per l'acquisto
della 'prima casa' potrebbe non richiedere necessariamente che le agevolazioni
debbano essere invocate nel secondo acquisto[3].
L'espressione
che segue nel testo della norma («L'ammontare del credito non può essere
superiore in ogni caso, all'imposta di registro o all'imposta sul valore aggiunto
dovuta per l'acquisto agevolato della nuova casa di abitazione non di lusso»)
non contrasta con quanto detto, dal momento che il participio «dovuta» può
leggersi indifferentemente: «che è dovuta» o «che sarebbe dovuta» se l'acquisto
fosse agevolato.
Il
problema appena affrontato non è solo teorico; se è vero infatti che, dovendo ricorrere
per il secondo acquisto le condizioni previste dalle disposizioni agevolative
sulla prima casa, è normale che il contribuente richieda anche l'agevolazione,
può verificarsi il caso che lo stesso, in previsione di un ulteriore acquisto
di altro immobile di valore superiore e, quindi, con un costo fiscale maggiore,
per il quale ricorrano le condizioni prescritte, si riservi la facoltà di
invocare l'agevolazione per il successivo acquisto.
Si
nota, tuttavia, che tale interpretazione sembra essere in contrasto con altra espressione
contenuta nella norma in esame, laddove si dice: «il credito di imposta ... può
essere portato in diminuzione dall'imposta di registro dovuta sull'atto di acquisto agevolato che lo
determina»[4],
espressione che farebbe ritenere che per l'atto di acquisto debbano essere richieste
le agevolazioni.
L'espressione
«acquisire a qualsiasi titolo» deve quindi essere interpretata unitariamente e,
salvo che la si voglia considerare un errore del legislatore, non pare possa
attribuirsi ad essa altro significato se non quello di acquisto tanto per
effetto di compravendita, quanto per effetto di diverso negozio fiscalmente
considerato di alienazione, sempre comunque a titolo oneroso (ad esempio:
permuta, assegnazione a socio), tanto a titolo di proprietà che di usufrutto,
uso o abitazione. Si tratterebbe cioè di una precisazione, se vogliamo
sovrabbondante, che il sistema del credito di imposta ha lo stesso ampio ambito
di applicazione delle altre 'agevolazioni' previste per la 'prima casa' e non
un ambito più limitato.
Sul punto appare
comunque necessario un chiarimento ministeriale.
2.
Importo del credito
L'importo del credito
consiste nella minor somma tra l'imposta di registro o l'imposta sul valore
aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato e l'imposta di
registro o l'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'acquisto agevolato della
nuova abitazione.
Osservazione
Þ
Dalle imposte ipotecarie e catastali pagate per il primo acquisto - peraltro
corrisposte in misura fissa- non nasce credito; né il credito può essere
portato in diminuzione delle imposte ipotecarie e catastali dovute per il nuovo
acquisto - ugualmente in misura fissa, se agevolato - le quali non concorrono a
determinare l'ammontare massimo del credito stesso.
3.
Operatività del credito
Il credito può essere
portato in diminuzione:
a) dall'imposta di
registro dovuta sull'atto di acquisto agevolato che lo determina;
b) dalle imposte di
registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli
atti e sulle denunce presentati dopo la
data di acquisizione del credito;
c) in diminuzione delle
imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alle dichiarazioni da presentare successivamente alla data del
nuovo acquisto;
d) in compensazione ai
sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241.
Il credito di imposta
in ogni caso non dà luogo a rimborsi.
Osservazioni
Þ
È in facoltà del contribuente scegliere tra le varie ipotesi di utilizzo del
credito.
Þ
Se il credito viene utilizzato per il secondo acquisto (caso sub a) può essere speso solo se esso è
soggetto a registro; nel caso di atto soggetto ad Iva, questa deve essere
regolarmente corrisposta.
Þ
Il credito può essere utilizzato (caso sub b)
per le imposte dovute per qualsiasi atto soggetto ad imposta di registro e/o ipotecaria
e/o catastale e/o sulle successioni e donazioni, anche se si tratti di atti
stipulati prima o di successioni apertesi prima.
Þ
La compensazione di cui alla lettera d)
è ammessa, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, per i soli
contribuenti che eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi e
delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali.
Þ
Alla luce del testo normativo, sembrerebbe che, se il credito utilizzato in uno
dei casi b), c), d) è di importo
superiore a quanto dovuto, possa essere ulteriormente utilizzabile per il residuo.
Il testo normativo è comunque ambiguo, prestandosi a molteplici interpretazioni,
ed è quindi necessario un chiarimento ministeriale.
Þ
Poiché la disposizione prevede in occasione del riacquisto la «presenza delle
condizioni di cui alla nota II-bis
all'art. 1 della tariffa, parte I, allegata al testo unico di registro» e le
lettere b) e c) di cui al comma 1 della nota prescrivono che «nell'atto di
acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione
con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra
casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da
acquistare» (lettera b) e «di non essere
titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il
territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e
nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso o dal
coniuge con le agevolazioni di cui …» alla 'prima casa' (lettera c), si ritiene che, anche nel caso prevalga
la tesi della non obbligatorietà della richiesta di agevolazioni in occasione
del riacquisto, sia necessario rendere in atto le suindicate dichiarazioni.
Þ
Per l'utilizzo del credito la norma in commento non richiede particolari
formalità o menzioni. È ovvio che poiché l'Amministrazione finanziaria deve
essere messa a conoscenza della volontà del contribuente di utilizzare il
credito, verificatisi i presupposti relativi, qualunque modo in cui tali
elementi vengono manifestati deve ritenersi idoneo allo scopo.
4.
Decorrenza della norma e tempo di utilizzo del credito
L'agevolazione si
applica a tutti gli acquisti intervenuti successivamente alla data di entrata
in vigore della legge, indipendentemente dalla data del primo acquisto.
Quindi, ai sensi
dell'art. 83 della legge in esame, agli acquisti effettuati a partire dal 1°
gennaio 1999.
Non è previsto un
termine di efficacia della stessa; trattasi di una norma a regime; né è
previsto un termine finale di utilizzo del credito (salvo quanto infra precisato in ordine alla prescrizione).
Osservazioni
Þ
Il primo acquisto può essere di data remota, purché effettuato con le
agevolazioni della 'prima casa'.
Þ
L'alienazione può essere intervenuta entro il 1998, purché tra essa e il
riacquisto non sia trascorso più di un anno.
Þ
Si ritiene che il credito di imposta sia soggetto al termine di prescrizione
ordinario di 10 anni dalla data della sua nascita (secondo acquisto), ai sensi
dell'art. 2946 c.c.
Þ
Sarebbe infondato ogni riferimento al termine triennale di decadenza di cui
all'art. 77, comma 1, del d.p.r. n. 131/1986.
5.
Rapporto con la norma di cui al comma 4 della nota II-bis all'art. 1
della tariffa, parte I, allegata al Testo unico del registro
Non esiste rapporto
tra la norma in esame e quella di cui all'ultimo periodo del comma 4 della nota
II bis, per la quale si evita la decadenza dalle agevolazioni per rivendita nel
quinquennio dal primo acquisto nel caso in cui il contribuente entro un anno
dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici proceda all'acquisto
di altro immobile da adibire a propria abitazione principale.
Le due norme si
muovono su piani diversi; per entrambe coincide solo il presupposto della vendita
e del riacquisto entro un anno.
Quella in esame
riconosce un credito anche se il primo acquisto è di data anteriore ai cinque
anni; la seconda, salva dalla decadenza delle agevolazioni per l'alienazione infraquinquennale,
richiede l'acquisto di casa, anche se di lusso, e pone come condizione che
l'immobile acquistato venga adibito ad abitazione principale, requisito non
richiesto dalla norma in commento.
Cumulabilità
di agevolazioni
I commi 9 e 10
dell'articolo in esame risolvono in senso positivo il problema dell'ammissibilità
delle agevolazioni previste dall'art. 2 del d.l. 7 febbraio 1985, n. 12, convertito
dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, sempre che ne ricorrano le condizioni, anche
quando l'acquirente abbia precedentemente usufruito delle agevolazioni portate
dall'art. 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168.
La disposizione si
applica ai rapporti tributari non definiti alla data di entrata in vigore della
legge - 1 gennaio 1999 - e non dà luogo a rimborsi.
Osservazioni
Þ
Si pone fine in tal modo ad una questione dibattuta da quasi quindici anni per
la quale gli Uffici finanziari hanno sempre sostenuto la tesi restrittiva e la
prevalente giurisprudenza di merito quella favorevole al contribuente.
Þ
La soluzione legislativa è giunta al momento opportuno, dato che ultimamente la
Cassazione con la sentenza n. 9093 del 12 settembre 1998 ha dato ragione
all'Amministrazione finanziaria.
Þ
La questione, tuttavia, riguarda solo il pregresso, poiché con l'art. 1, comma
2, della legge 24 marzo 1993, n. 75, di modifica al d.l. 23 gennaio 1993 n. 16,
il legislatore ha disposto la cumulabilità delle agevolazioni, confermata,
sempre che sia stato rivenduto l'immobile acquistato, dal d.l. 22 maggio 1993
n. 155, convertito dalla legge 19 luglio 1993 n. 243 e dell'art. 3, comma 131,
della successiva legge 28 dicembre 1995 n. 549.
[1] Si parla convenzionalmente di 'agevolazioni' ancorché non siano tali in senso tecnico-giuridico, essendosi piuttosto in presenza di trattamento tributario con applicazione di aliquote ordinarie più favorevoli per il contribuente rispetto agli acquisti di immobili diversi dalla c.d. 'prima casa'.
[2] Corsivo redazionale.
[3] Tale facoltà presuppone che l'ufficio del registro, in presenza delle condizioni e menzioni per applicazione del trattamento tributario della 'prima casa', possa applicare all'atto di acquisto aliquote ordinarie diverse da quelle stabilite dalla tariffa per la 'prima casa' e cioè le aliquote più elevate stabilite per gli acquisti di immobili per i quali tali condizioni non sussistano.
[4] Corsivo redazionale.