Studio n. 705 bis

 

 

 

NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CESSIONI DI AZIENDE E PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO E COLLEGAMENTO, CONFERIMENTI DI AZIENDE E PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO E COLLEGAMENTO, FUSIONI E SCISSIONI, PERMUTE E SCAMBI DI PARTECIPAZIONI, RIPORTO PERDITE D’IMPRESA, NORME ANTIELUSIVE

 

(Decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358)

 

 

 

Approvato dal Consiglio Nazionale del Notariato il 26 febbraio 1998

 

 

 

Premessa

 

Con il presente studio si intende fornire una prima informazione sulle modifiche legislative recentemente introdotte in tema di imposte dirette (ed in minor misura I.V.A.) di alcune operazioni societarie. Si tratta peraltro di disposizioni che - ancorché relative all’imposizione diretta e, dunque, solo parzialmente di stretto interesse notarile - necessitano un primo intervento informativo. Si rinvia l’eventuale approfondimento dei singoli temi in occasioni della presentazione di specifici quesiti.

 

Con l’introduzione del d.lgs. 8 ottobre 1997, n. 358 si è data attuazione al comma 161 dell'art. 3, legge 23 dicembre 1996, n. 662 (legge collegata alla legge finanziaria per il 1997), che delegava il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi aventi per oggetto la modifica organica e sistematica delle disposizioni delle imposte sui redditi applicabili ai processi di riorganizzazione delle attività produttive nonché di quelle in tema di elusione fiscale.

 

Il provvedimento riguarda fenomeni eterogenei ma, al di là della loro diversità strutturale, tutti riconducibili alle strategie imprenditoriali per l’acquisizione e la dismissione delle aziende[1]. Per le operazioni in questione è previsto un complesso di interventi - al di fuori della logica del provvedimento straordinario e temporalmente limitato - che mirano ad eliminare gli ostacoli di carattere tributario all’assunzione, da parte dei comparti produttivi nazionali, della struttura aziendale e giuridica più soddisfacente in relazione agli obiettivi imprenditoriali da conseguire. La normativa è infatti diretta a «facilitare la dislocazione di risorse produttive non già secondo uno schema fisso ed eccezionale ma piuttosto secondo una filosofia che fa propria la logica del cambiamento continuo e vede la variabilità di scenari micro e macro economici come elemento ordinario di vita e scelte aziendali»[2].

 

I processi di ristrutturazione aziendale sono sostenuti attraverso l’eliminazione dell’imposizione sui fenomeni reddituali da esse scaturenti a condizione che gli stessi, attraverso l’elevazione dei valori rilevanti ai fini fiscali, non producano un abbattimento di gettito. E quando, invece, detta elevazione si voglia comunque perseguire, il sostegno alla riorganizzazione segue lo schema della riduzione dell’aliquota applicabile «dal 37% (anzi, attualmente dal 53%) al 27% (che però, considerati gli aspetti finanziari, si riduce al 20% circa»[3]. Tutto ciò senza peraltro vincolare il regime agevolato ad un qualche periodo di ‘quarantena’ comportante, ad esempio, l’incedibilità dei beni fiscalmente rivalutati.

 

L’assenza di qualsiasi limite temporale permetterebbe poi agli imprenditori una serenità di scelta, senza spingerli all’adozione affrettata di misure riorganizzative dettata dal timore di una perdita delle agevolazioni mentre l’uniformizzazione della disciplina dovrebbe rimuovere quella sorta di ‘arbitraggio fiscale’ prodotto da una legislazione temporanea che, di volta in volta, favoriva determinate tipologie di operazioni a scapito di altre[4].

 

Sul piano della tecnica legislativa si deve invece osservare che la delega consentiva l’alternativa tra un intervento organico sul corpo del Testo unico ovvero la creazione di disposizioni autonome; purtroppo si è erroneamente scelta la via delle disposizioni autonome che, come facilmente prevedibile, renderà più complessa l’attività interpretativa per l’esigenza di un costante coordinamento fra discipline cronologicamente e teleologicamente diverse, vanificando il senso dell’esistenza di un testo unico.

 

Ciò detto in termini generali, si può passare ad una rapida esposizione delle nuove disposizioni.

 

 

2. Cessioni di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento:

previsione di un’opzione per l’applicazione di un’imposta sostitutiva

 

Per la cessione di aziende[5] e/o partecipazioni di controllo o di collegamento in società di capitali[6] possedute da più di tre anni, è ora prevista in alternativa del regime ordinario di rateizzazione della tassazione, ex art. 54 t.u.i.r., l’applicazione di una imposta sostitutiva nella misura del 27%[7].

 

Occorre peraltro considerare che la possibilità (art. 2) di rateizzare il versamento d’imposta avrà l’effetto di ridurre considerevolmente l’incidenza finanziaria dell’imposta. In forza di essa si passa da un’aliquota IRPEG del 37% (senza considerare gli effetti ILOR) applicata distribuendo l’imponibile su di un arco di 5 periodi d’imposta (e dunque suscettibile di risentire degli effetti dei risultati economici dei successivi esercizi), ad un’imposta sostitutiva con aliquota del 27% e con dilazione collegata non all’imponibile, ma ai tempi di pagamento (e quindi realizzante un effetto finanziario prescindente dall’andamento dell’esercizio).

 

Una scelta siffatta appare in linea con la tendenza ad attenuare l’imposizione fiscale sulle plusvalenze d’impresa a formazione pluriennale[8], come dimostra l’aver condizionato l’imposizione sostitutiva al previo possesso triennale dell’azienda o delle partecipazioni[9].

 

Peraltro rispetto a queste ultime, se da un lato è previsto che l’opzione per l’im­posta sostitutiva possa essere esercitata anche con riferimento alle cessioni di partecipazioni in società controllate o collegate, dall’altro lato è da ritenere esclusa l’opzione per le cessioni parziali di partecipazioni insufficienti a far acquisire al cessionario il controllo, ancorché tale cessione determini comunque nel cedente la perdita della situazione di controllo o collegamento[10].

 

Il regime dell’imposizione sostitutiva, nonostante la sua aliquota di favore, si presenta - ovviamente - non conveniente per le imprese in perdita. Tale situazione sarebbe infatti irrilevante rispetto ad un’imposta (proprio perché sostitutiva) che viene calcolata su di una base imponibile (vedi punto successivo) autonoma rispetto a quella da cui emerge il risultato negativo.

 

Sul piano procedimentale va osservato che l’opzione per l’imposta sostitutiva (comma 2) non deve essere esercitata al momento della stipula ma nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta di realizzo delle plusvalenze e può riguardare solo alcune delle plusvalenze realizzate, senza che tale scelta incida sul regime ordinario applicabile a tutte le altre plusvalenze (anche se relative a cessioni di altre aziende o partecipazioni). È poi espressamente previsto che tale regime sostitutivo non si applichi alle plusvalenze realizzate in sede di liquidazione fallimentare o coatta amministrativa (art. 125 t.u.i.r.)[11].

 

Come già detto, per il pagamento dell’imposta sostitutiva è prevista una rateizzazione (art. 2), fino ad un massimo di 5 rate, senza corresponsione di interessi. Il termine di versamento dell’imposta sostitutiva è stato opportunamente fatto coincidere con quello previsto per i versamenti a saldo delle imposte sui redditi e quindi esclude la possibilità di acconti a novembre.

 

Si segnala poi che per ragioni di semplificazione amministrativa l’imposta sostitutiva sulle realizzate da una società in nome collettivo o in accomandita semplice non risponde al principio di trasparenza di cui all’art. 5 t.u.i.r., perché sarà la società a liquidare e versare l’imposta e non i singoli soci per i quali, pertanto, la corrispondente quota parte di utile sarà esclusa dall’imponibile.

 

 

3. Il nuovo regime dei conferimento di aziende

 

La più complessa fattispecie dei conferimenti d’azienda, cui sono assimilati i conferimenti di partecipazioni di controllo o collegamento, è disciplinata dall’art. 3. In via preliminare si evidenzia che la disciplina in oggetto (imposta sostitutiva-neutralità) è applicabile ai conferimenti di aziende ed ai conferimenti di partecipazioni ex art. 2359 c.c., effettuati tra imprese residenti in Italia, con esclusione, quindi, di quei casi (ad es. conferimento in società non residenti, salvo il caso in cui oggetto del conferimento siano aziende situate nel territorio dello Stato)[12] in cui l’atto di conferimento rischia di vanificare la pretesa impositiva italiana[13]. Restano pertanto esclusi dalla nuova disciplina i conferimenti di partecipazioni qualificate da parte di privati ed i conferimenti effettuati in società non residenti salvo che abbiano per oggetto un’azienda situata in Italia[14].

 

Tale disposizione rappresenta uno degli aspetti più innovativi dell’intero provvedimento attraverso l’introduzione di criteri concorrenti a quello della determinazione della plusvalenza in base alla differenza tra valore corrente dei beni conferiti e loro costo storico (che resta in vigore per i conferimenti in natura diversi da quelli di aziende e partecipazioni di controllo o collegamento).

 

L’intervento legislativo, prendendo atto che determinati tipi di conferimento rappresentano solo un modo diverso per continuare ad esercitare la stessa attività imprenditoriale (associandosi ad un altro soggetto), mira a neutralizzare l’onere tributario in tutti quei casi in cui non si realizzano salti d’imposta[15] ed è garantito il mantenimento della simmetria fiscale che deva accompagnare i valori fiscalmente riconosciuti nel passaggio dalla conferente alla conferitaria.

 

Pertanto il provvedimento interviene sulla disciplina dei conferimenti d’azienda o di partecipazioni considerandolo come produttivo di reddito per la conferente solo nella misura in cui attribuisca alle partecipazioni ricevute un valore più elevato di quello che in contabilità era attribuito all’oggetto conferito ovvero se la conferitaria iscriva le aziende o le partecipazioni a valori più elevati rispetto a quelli d’iscrizione in capo alla conferente medesima[16].

 

In forza dell’introduzione di tale criterio viene a mancare l’emersione di un plusvalore imponibile; nessuna differenza (di valore) ricorre, infatti, quando i due valori coincidano.

 

Il collegamento con le somme iscritte nella contabilità della conferitaria potrà essere individuato dal conferente attraverso l’esame dell’ammontare delle voci di patrimonio netto che la conferitaria forma per effetto del conferimento (ovvero capitale ed eventuale sovrapprezzo). Infatti in linea di principio - salvo ipotesi particolari - sarà quest’ultimo il valore che la conferente registrerà per la partecipazione ricevuta e che   - confrontato con il costo storico dei beni conferiti - darà luogo alla plusvalenza da conferimento.

 

Si segnala poi che il riferimento normativo è opportunamente effettuato ai valori iscritti in contabilità e non a quelli iscritti in bilancio; il conferimento è infatti un evento istantaneo che si verifica nel corso del periodo d’imposta, è pertanto, opportuno che le successive vicende di gestione dei beni non influiscano sui beni conferiti[17].

 

Va inoltre osservato che la disciplina in questione riguarda le sole plusvalenze; rimangono pertanto immutati i criteri di determinazione ordinari per le minusvalenze da conferimento. La valutazione della partecipazione ricevuta in base ai valori iscritti dalla conferitaria non avrebbe potuto essere ammessa come causa di determinazione di minusvalenze. Per la deduzione di queste ultime - trattandosi di minusvalenze da valutazione - non possono infatti essere considerate sufficienti le valutazioni operate dalla conferitaria in sede di iscrizione dei valori ricevuti, ma occorre che il valore di perizia sia inferiore al valore contabile dell’azienda ai sensi dell’art. 9 t.u.i.r.

 

L’emersione di eventuali plusvalenze da conferimento determinate dall’iscri­zione di valori fiscali superiori a quelli originari sarà invece regolata attraverso l’impo­sizione sostitutiva (27% sulla plusvalenza), in modo analogo a quanto previsto per le cessioni onerose di aziende e partecipazioni di controllo o collegamento, o - a scelta del contribuente - attraverso l’ordinario regime delle plusvalenze d’impresa (art. 54 t.u.i.r.).

 

 

3.1.2.

In ulteriore alternativa al regime ordinario sopra descritto verrebbe introdotto un regime opzionale di sostanziale neutralità dell'operazione di conferimento d'azienda, applicabile nei soli casi di operazioni tra società di capitali e/o enti commerciali e a condizione che l'azienda conferenda sia stata posseduta per un periodo non inferiore a tre anni.

 

Tale neutralità consentirebbe alla conferente di iscrivere civilisticamente le partecipazioni ricevute ad un valore superiore all'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita, fermo restando che il valore fiscale delle partecipazioni ricevute è comunque pari a quest'ultimo (ad esempio l’ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita), con l'effetto di consentire il c.d. ‘doppio binario’, civilistico e fiscale.

 

Parimenti la conferitaria dovrebbe poter iscrivere civilisticamente[18] in franchigia d'imposta il valore di conferimento dell'azienda, se superiore a quello fiscale, con l'effetto, anche in questo caso, di consentire il c.d. ‘doppio binario’.

 

In sostanza, al fine di evitare interferenze fra diritto civile e diritto tributario, si consente l’iscrizione in bilancio di maggiori valori, privi però di rilevanza fiscale[19] e di conseguenza viene stabilito l'obbligo di continuità dei valori fiscali, asseverata da apposito prospetto di riconciliazione.

 

La formula utilizzata è quella tradizionale per cui il conferimento «non costituisce realizzo di plusvalenze o minusvalenze»[20], anche se essa non rispecchia pienamente la sostanza di un fenomeno che ricollega la tassazione alla valorizzazione fiscale dei beni. Peraltro, proprio al fine di evitare la doppia tassazione economica delle plusvalenze latenti in capo sia alla conferente sia alla conferitaria, la disciplina delle poste di patrimonio netto appare strutturata in modo tale da consentire che le imposte pagate a fronte di ammortamenti e altri elementi di costo non dedotti si correlino a voci di bilancio idonee ad attribuire il credito d'imposta ai soci, senza peraltro ridurre il valore fiscale della loro partecipazione ed evitando, così, effetti di cumulo fra tassazione della conferente e della conferitaria. A tal fine e limitatamente al solo profilo fiscale, all'incremento di patrimonio netto della conferitaria (che civilisticamente si configurerebbe come ‘apporto dei soci’) viene attribuito il trattamento delle riserve di utili tassati[21].

Si segnala che la scelta è diversa da quella seguita per episodiche discipline agevolative[22] che consentivano alla conferente il mantenimento delle partecipazioni ricevute al vecchio valore dei beni conferiti ed alla conferitaria il riconoscimento fiscale dei maggiori valori correnti. D’altra parte, una disciplina siffatta, che pure poteva trovare una sua giustificazione ed una sua compensazione (sotto forma di maggiori plusvalenze) nel momento in cui la conferente cedeva le azioni, sarebbe stata usata al­l’interno dei gruppi come strumento permanente di rivalutazione dei beni aziendali attraverso il conferimento di aziende da società operative (madri) a società (figlie) costituite per l’occasione.

 

Il regime della neutralità sopra descritto può però presentare per i conferimenti d’azienda più di una controindicazione. Tale regime se, da un lato, consente di operare ristrutturazioni di complessi produttivi senza soggiacere ad immediati oneri fiscali (al­meno dal punto di vista delle imposte dirette), attendendo le effettive valorizzazioni sancite dal mercato piuttosto che sui valori di perizia, dall’altro, crea i presupposti per una potenziale doppia imposizione in capo alla conferente ed alla conferitaria[23]. Infatti la neutralità comporta il mantenimento dei valori fiscali originari sia sulle partecipazioni ricevute dalla conferente sia sull’azienda presa in carico dalla conferitaria, così che al momento della eventuale successiva cessione di tali beni l’assoggettamento ad imposta dell’uno non riverbererà alcun effetto sull’altro[24].

 

Occorre poi considerare i problemi scaturenti dalla gestione di valori civilistici diversi da quelli fiscali che impone, con il decorso del tempo, interventi normativi finalizzati a rimettere in linea tali vali valori (spesso utilizzando la tecnica dell’imposizione sostitutiva)[25].

 

Relativamente a tale problematica è stato eliminata - rispetto alla bozza di decreto - la possibilità originariamente concessa tanto al conferente che alla conferitaria di mutare il regime nel corso dei quattro periodi d’imposta successivi, pagando l’im­posta sostitutiva e facendo beneficiare l’altro partecipante all’operazione del riallineamento dei valori. Tale opzione faceva sì che la differenza da conferimento potesse essere affrancata anche successivamente, ma non oltre il quarto anno, con il pagamento dell'imposta sostitutiva, da parte dell'uno o dell'altro soggetto, con effetti anche per la controparte (come si è fatto per l'affrancamento delle plusvalenze ex ‘legge Amato’) e con facoltà di ripartire convenzionalmente l'imposta fra i due soggetti. In sostanza sarebbe stato possibile riprodurre in un secondo momento la situazione che si sarebbe verificata se l’imposta sostitutiva fosse stata pagata al momento del conferimento. Tale soluzione è però scomparsa dal provvedimento finale; le critiche della Commissione parlamentare sulla permanenza del legame tra i due soggetti e sulle difficoltà di ripartizione del costo fiscale tra gli stessi hanno fatto ritirare l’ipotesi lasciando, però, aperto il problema della gestione di valori civilistici diversi da quelli fiscali che con ogni probabilità imporrà, nel prossimo futuro, nuovi interventi normativi finalizzati a rimettere in linea tali vali valori.

 

 

3.1.3.

 

Infine si ricorda che in sede di conferimento sarebbe comunque sempre possibile optare per l'applicazione delle imposte nei modi ordinari sulla differenza da conferimento.

 

L’art. 9 t.u.i.r. residua infatti come disciplina generale alternativa nonché come disciplina unica dei conferimenti diversi da quelli aziendali e di partecipazioni di controllo e collegamento e tale scelta, imposta dalla delega, si giustifica debolmente sulla base di una presunta minor frequenza dei conferimenti in natura dei singoli beni[26]. Peraltro, viste le incertezze dell’attuale art. 9 t.u.i.r.[27], sarebbe stato opportuno almeno un intervento correttivo della norma in questione.

 

 

4. Il conferimento dell’unica azienda da parte dell’imprenditore individuale

 

Sempre in via generale, viene poi disciplinato il conferimento dell'unica azienda da parte dell'imprenditore individuale. In particolare la ‘trasformazione’ dell’impresa individuale in società avviene senza che l’ex imprenditore individuale sia costretto a mantenere le partecipazioni ricevute in un simulacro d’impresa con tutti gli oneri contabili e procedurali conseguenti[28]. Ed in questo senso la disposizione rappresenta un importante passo avanti rispetto alla disciplina agevolativa prevista dalla l. n. 904/1977. Da ciò discende la possibilità per l’imprenditore di trasferire, seppur con certe cautele legate al decorso del tempo, le partecipazioni ricevute approfittando del più favorevole regime previsto per i capital gains.

 

D’altra parte, i criteri di determinazione delle plusvalenze sopra evidenziati si rivelano un efficace strumento per realizzare anche quella sorta di trasformazione che è il conferimento dell’impresa individuale in società senza l’emersione di plusvalenza e, dunque, senza quegli oneri fiscali[29] che scoraggiavano l’adozione di modelli più consoni alla crescita dell’attività produttiva.

 

Infatti l’imprenditore individuale che intenda adottare una forma giuridica più consona alla propria realtà aziendale potrà effettuare il conferimento della propria azienda in una società di cui diverrà socio. Inoltre pur essendo stato effettuato un conferimento di un bene d’impresa (seppur l’intera unica azienda), l’attività di impresa non si perpetuerà in capo all’imprenditore individuale imponendogli di considerare la partecipazione ricevuto come patrimonio della precedente attività imprenditoriale.

 

È pertanto la neutralità ex lege dell’operazione ad evitare l’emersione di plusvalenze altrimenti imponibili in base al valore normale scaturente da una destinazione a finalità estranee di un bene d’impresa.

 

Peraltro a fini cautelativi è comunque previsto che indipendentemente dall’estin­zione dell’impresa individuale resta in piedi il più severo regime delle plusvalenze d’im­presa[30] in caso di trasferimento delle partecipazioni entro un triennio (comprese le donazioni ed i trasferimenti all’estero del titolare) e ciò nel senso che la cessione, anche gratuita, delle partecipazioni rinvenienti dal conferimento è soggetta al regime delle plusvalenze d’impresa (seppur mitigata dal regime della tassazione separata ove ne sussistessero i presupposti alla data del conferimento) se effettuata entro un triennio dal conferimento.

 

Decorsi i tre anni, l’ex imprenditore individuale sarà a tutti gli effetti una persona fisica proprietaria di partecipazioni sociali e, quindi, soggiacerà al regime previsto per l’imposizione sostitutiva sulle plusvalenze relative a partecipazioni.

 

 

5. Il nuovo regime I.V.A. dei conferimenti e delle cessioni di aziende

 

Per ratione materiae si segnala poi che con l’art. 1, comma 1 del d.lgs. n. 313/1997 è stato anche modificato il regime I.V.A. dei conferimenti (e delle cessioni di aziende) attraverso l’abrogazione dell’art. 2, comma 3, lett. e) del d.p.r. n. 633/1972. Infatti, con decorrenza 1° gennaio 1998, in luogo della disciplina attuale prevedente l’esclusione dal campo di applicazione I.V.A. di tutti i conferimenti in società, verrà introdotto un doppio regime I.V.A. per i conferimenti. La cessione d’azienda ed i conferimenti di aziende e rami d’azienda resteranno esclusi dal campo di applicazione dell’imposta in forza del nuovo art. 2, comma 3, lett. b) del d.p.r. n. 633/1972 e, dunque, assoggettati all’imposta proporzionale di registro (ed all’imposta in misura fissa in caso di conferimenti posti in essere fra società). I conferimenti di beni diversi da aziende e rami d’azienda diverranno, invece, operazioni rilevanti ai fini I.V.A. qualora ne ricorrano i presupposti soggettivi.

 

 

6. Permuta e conferimento di partecipazioni

per acquisire o integrare partecipazioni di controllo in altra società,

attribuendo ai soci della partecipata azioni proprie

 

Anche per l’operazione di permuta di partecipazioni attraverso i quali una società di capitali e/o un ente commerciale acquisisca il controllo di altra società o ente è stabilito il principio della neutralità fiscale dell'operazione[31]. La condizione è ovviamente quella di una valorizzazione delle partecipazione ricevute in cambio in linea con il costo fiscale della partecipazione permutata. Pertanto l’operazione assumerà rilevanza reddituale nel caso in cui sia contabilizzata una differenza di valore o sia previsto un conguaglio di denaro.

 

Il comma 2 affronta invece, pur con qualche incertezza derivante da un’insuf­ficiente definizione dell’operazione[32], il caso di conferimento di partecipazioni diretto a far acquisire alla società conferitaria la maggioranza di cui all'art. 2359, 1° comma, n. 1, c.c., nella società cui si riferiscono le partecipazioni conferite. Si tratta in sostanza di quei conferimenti che costituiscono uno scambio di azioni secondo la normativa del d.lgs. n. 544/1992.

 

In tale ipotesi è previsto che la partecipazione da conferimento sia fiscalmente valutata dalla conferente in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formata dalla società conferitaria per effetto del conferimento medesimo. Peraltro a differenza di quanto previsto dal d.lgs. n. 544 del 1992, la disciplina recata dal comma 2 della disposizione in commento non costituisce un regime di neutralità fiscale delle operazioni di conferimento ivi regolate, bensì un criterio di valutazione, ai fini della determinazione del reddito dell’impresa conferente, delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento; tale regime è, assimilabile a quello previsto dal precedente articolo 3 per i conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento. La valutazione è infatti operata in misura proporzionalmente corrispondente al valore contabile attribuito dalla conferitaria alle partecipazioni ricevute in conferimento. L’ado­zione di tale criterio può, ovviamente, comportare la evidenziazione di plusvalenze o minusvalenze fiscalmente rilevanti per il conferente.

 

Si deve segnalare che tale sistema di neutralità è l’unico previsto per l’opera­zione non essendo concessa l’opzione per l’applicazione dell’imposta sostitutiva. E come tale non prevede alcun meccanismo che assicuri al conferente il riconoscimento fiscale sulla partecipazione da conferimento del valore tassato sul conferitario nel caso dell’eventuale realizzo della partecipazione ricevuta[33].

 

 

7. Fusioni e scissioni

 

L’art. 6 disciplina il nuovo regime dei disavanzi di fusione e scissione, introducendo due varianti rispetto al regime ordinario.

 

Infatti, accanto al regime previgente - che non risulta abrogato - che ammette l’utilizzo solo civilistico del disavanzo per iscrivere maggiori valori, vengono ora introdotte due nuove opzioni che consentono la rilevanza fiscale del disavanzo.

 

 

 

 

7.1.

 

Il primo regime è collegato al previo pagamento dell’imposta sostitutiva. Così in linea generale, il disavanzo, sia da annullamento che da concambio, concorrerebbe a formare il costo fiscale dei beni o diritti acquisiti (nei limiti in cui fosse stato ad essi imputato) se (volontariamente) assoggettato all'imposta sostitutiva di cui all’art. 1. Rispetto alla possibilità di applicazione di quest’ultima non è peraltro chiaro se il disavanzo debba discendere dall’annullamento di partecipazioni che risultino iscritte come tali nelle immobilizzazioni finanziarie degli ultimi tre anni. In assenza di qualsiasi espresso riferimento non sembra che il mero rinvio «all’imposta sostitutiva indicata nell’art. 1» sia sufficiente a far discendere tale conseguenza. Specie ove si osservi l’art. 4, che per i conferimenti di aziende ricollega il pagamento dell’imposta sostitutiva alla previsione espressa di conferimenti relativi ad «aziende possedute per un periodo non inferiore a tre anni».

 

Rispetto ai soli disavanzi da rapporto di cambio occorre anche interrogarsi circa la natura fiscale da attribuire alle poste del patrimonio netto formatesi per effetto dell’i­scrizione. Queste hanno natura di ‘riserve di utili’, anche perché nell’eventuale assimilazione al capitale derivante dai conferimenti non si rifletterebbero sul valore della partecipazione del socio. È per questo motivo che l'incremento del patrimonio netto derivante dall'imputazione del disavanzo di concambio viene considerato utile tassato e quindi assoggettato, in caso di distribuzione, alla relativa disciplina.

 

L'imposta sostitutiva (27%) potrà essere pagata in un massimo di cinque rate annuali di pari importo, potrà essere compensata da crediti di imposta ovvero da eccedenze di imposta e non sarà deducibile ai fini dell'imposta sui redditi.

 

 

7.2.

 

La seconda opzione (comma 2) pone rimedio alla questione dei disavanzi da annullamento derivanti da maggiori valori fiscali delle partecipazioni annullate che abbiano scontato l’imposizione a monte. Diversamente dal regime previgente, quello previsto elimina i fenomeni di vanificazione dei costi e della doppia imposizione economica dello stesso reddito. Non viene peraltro accolta neppure la tesi, giuridicamente più corretta, per cui a fronte del disavanzo non esistono plusvalenze ma trasferimenti del costo della partecipazione sul costo dei beni dell’incorporata. E ciò perché una soluzione siffatta avvantaggerebbe le operazioni su partecipazioni (rispetto a quelle di cessione d’azienda) che scontano un’imposta più mite sulle plusvalenze e per il tramite delle operazioni di fusione possono ricollocare il costo (alto) della partecipazione sui cespiti dell’impresa.

 

L’applicazione del principio di neutralità si fonda qui sul principio di salvaguardia della partecipazione annullata che abbia comunque scontato un’imposta (poiché solo in tal caso si verifica una reale doppia imposizione economica). E ciò si verifica per le partecipazioni che hanno concorso a formare l’imponibile del cedente o hanno scontato l’imposta sostitutiva sulle cessioni di partecipazioni sociali.

 

Viene, dunque, disposto che il maggior valore iscritto per effetto della imputazione del disavanzo da annullamento si intende fiscalmente riconosciuto se la plusvalenza realizzata dal cedente le azioni è stata assoggettata ad imposizione (con effettivo versamento delle imposte) o come capital gain (se persona fisica)[34] ovvero come reddito di impresa (sia sotto forma di plusvalenza da cessione che di plusvalenza da rivalutazione). Verrebbero pertanto ad assumere rilevanza (vale a dire che verrebbero affrancate) le svalutazioni e le rivalutazioni di azioni (annullate) che hanno concorso a formare il reddito (negativo o positivo che sia) di un'impresa residente o che, per disposizioni di legge, non concorrano a formarlo nemmeno in caso di successivo realizzo.

 

Tale scelta si presenta però particolarmente problematica per le partecipazioni acquisite attraverso acquisti di borsa ovvero da una molteplicità di piccoli risparmiatori che sulla vendita non hanno applicato l’imposta sostitutiva o da cedenti non residenti. Non mancano, poi, i problemi probatori[35] per la società incorporante che dovrà dimostrare il regime applicabile dal proprio dante causa nonché la componente positiva di reddito dal medesimo realizzato. La previsione (comma 3) che impone alla società incorporante di acquisire, al fine dell’utilizzo del disavanzo senza applicazione d’imposta, apposita documentazione dai diversi danti causa, comprovante l’avvenuto pagamento dell’imposta sui plusvalori, è infatti palesemente insufficiente per l’ipotesi di acquisto presso numerosi piccoli risparmiatori o per quelli i cui il cedente è un’impresa se non si ammette - come peraltro la circ. min. n. 320/E citata sembra fare - che: «l’obbligo previsto dal legislatore di documentare i predetti componenti reddituali può essere assolto anche mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.».

 

Non è poi chiarito se la permanenza del regime di sospensione delle plusvalenze di borsa inciderà sull’utilizzo del disavanzo.

 

Dovrebbe invece essere indubitabile che il riconoscimento del disavanzo spetti anche quando il cedente era una società che, nell’anno di cessione, si trovava in perdita poiché quest’ultima è stata comunque ridotta per effetto della plusvalenza. L’even­tuale utilizzo artificioso di società in perdita passerà però il vaglio della nuova norma antielusiva (vedi punto 9).

 

Come accennato, il nuovo regime è opzionale, nel senso che dovrebbero essere altrimenti applicabili le disposizioni degli artt. 123 e 123-bis, il cui contenuto definitivo sarà peraltro individuato dopo che saranno note le modifiche complessive del sistema.  È comunque da segnalare che nelle norme transitorie (art. 9, comma 6), di cui in seguito, verrebbe abrogato il comma 16 dell'art. 123-bis[36] che, come noto, contiene una norma antielusiva diretta a non riconoscere il regime di neutralità fiscale dell'operazione nel caso di scissione non avente ad oggetto aziende o complessi aziendali o di scissione non proporzionale (salva ovviamente l'applicazione della norma antielusiva di nuova introduzione, di cui sempre in seguito).

 

 

7.3.

 

Anche rispetto a tale disciplina, accanto ad un giudizio sostanzialmente positivo, ricollegato al superamento di una disciplina ormai inadeguata (quella dell’inutilizzabilità tout court del disavanzo), si deve rilevare un profilo di eccesso di delega nel riconoscimento del valore fiscale ricollegato al pagamento di una precedente imposta. Già in precedenza abbiamo osservato che si tratta di una scelta di ripiego mossa da intenti di equità. Qui dobbiamo però osservare che «la scelta di subordinare l’utilizzo fiscale del disavanzo (senza pagamento dell’imposta sostitutiva) alla circostanza che il costo delle partecipazioni annullate sia stato originato da plusvalenze assoggettate ad imposizione presso il terzo venditore è in netto contrasto con il resto del sistema fiscale (con la logica del reddito d’impresa). Infatti, i costi sono deducibili dal reddito d’impresa non già perché ad essi corrisponda un provento tassato presso un altro imprenditore, ma semplicemente perché sono stati sostenuti (trattandosi di determinare il reddito effettivo)»[37]. E se poi si vuole accogliere questa logica, non si comprende[38] il motivo dell’ir­rilevanza di eventuali imposte pagate all’estero.

 

 

8. Riformulazione del regime del riporto delle perdite

 

Proprio l’esistenza di un articolato sistema di imposte sostitutive ha richiesto[39] una sostanziale riscrittura del sistema vigente del riporto a nuovo delle perdite d’eser­cizio; ciò anche al fine di limitare fenomeni di trasferimento di perdite fiscali dietro la maschera del trasferimento del comparto produttivo (commercio di ‘bare fiscali’).

 

Viene così evitato che l’acquisizione del controllo di una società carica solo di perdite fiscali possa essere utilizzata per spostarvi attività redditizie (attraverso un conferimento d’azienda, un marchio, un know how o vantaggiosi contratti) che si compensino con le perdite della società acquisita.

 

Il nuovo regime - applicabile anche alle imprese individuali ed alle società di persone in forza della modifica dell’art. 8, comma 3 (comma 1) - prevede l’irrilevanza della perdita quando venga ceduto il controllo della società ‘portatrice’ della perdita e ne venga modificata l’attività anche di fatto esercitata (nel periodo d’imposta del trasferimento o nei due successivi o sia stata comunque modificata nei due periodi anteriori)[40]. La presenza delle due condizioni deve ritenersi concorrente stante il chiaro utilizzo della congiunzione «e inoltre»[41]. Una diversa interpretazione - oltre che insostenibile sul piano letterale - colpirebbe tutte quelle iniziative di ristrutturazione di settore che portano alla concentrazione in un unico settore produttivo (e quindi senza mutamento dell’attività esercitata dalla società in perdita) di due realtà: una in perdita ed una in utile, ma dove la crescita di quella in perdita può verificarsi - o può realizzarsi più velocemente - proprio grazie agli spazi di mercato acquisiti dall’altra.

 

Tuttavia tali limitazioni non rilevano se il trasferimento avviene all’interno di un gruppo d’impresa; in tale ipotesi è l’unicità del soggetto economico a legittimare, anche in capo ad un soggetto diverso da quello che ha conseguito la perdita, il godimento delle perdite medesime. Uguale inapplicabilità della limitazione si ha se la società acquisita ha avuto nel biennio precedente al trasferimento un numero di dipendenti mai inferiore a 10 unità e nell’esercizio precedente al trasferimento un ammontare di ricavi e spese per prestazioni di lavoro superiore al 40% di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori. In questo caso è la precedente vitalità del soggetto a trasferire ad evitare penalizzazioni che renderebbero di fatto impraticabili acquisizioni

 

Peraltro sarebbe stata opportuna anche la previsione di un’ulteriore causa di esclusione della limitazione per tutti quei trasferimenti del controllo che si ricollegano all’ingresso di un nuovo socio che entra per apportare nuovo capitale (aumenti di capitale riservati all’ingresso di un nuovo socio). Proprio tale forma di intervento - che peraltro difficilmente nasconde forme di elusione - dimostra la vitalità dell’iniziativa produttiva e rende una limitazione al riporto delle perdite ingiusta.

 

Per le società di nuova costituzione è invece opportunamente previsto che le perdite realizzate nei primi tre periodi d’imposta possano essere riportate in avanti senza limitazioni temporali. Ciò al fine di rimuovere un limite che mal si conciliava con una situazione, il conseguimento di perdite negli anni iniziali, che in qualche modo si presenta fisiologica.

 

 

9. Norma antielusiva

 

9.1.

 

Con l'art. 7 verrebbe introdotta una norma antielusiva, diretta a sostituire l'art. 10 della legge n. 408/1990 prendendo atto del suo sostanziale fallimento.

 

Finalità della disposizione è consentire una più agevole comprensibilità, anche al fine di consentire la precostituzione delle condizioni che consento la disapplicazione degli effetti ‘sanzionatori’ della norma (limitazioni alla detrazione, deduzioni o crediti d’imposta), quando sia possibile dimostrare che, nella particolare fattispecie, i temuti effetti elusivi non possono verificarsi.

 

Comprensione che in primo luogo passa attraverso l’eliminazione dell’avverbio ‘fraudolentemente’, che tante incertezze aveva suscitato[42]. Secondo la nuova disposizione «sono inopponibili all'Amministrazione finanziaria[43] gli atti, i fatti ed i provvedimenti, anche collegati fra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario, e ad ottenere così riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti». La scelta è dunque a favore di espressioni che rendono con maggior efficacia il nucleo essenziale dei comportamenti elusivi e cioè l’utilizzo di scappatoie formalmente legittime allo scopo di aggirare regimi fiscali tipici ottenendo vantaggi fiscali che il sistema non consente o indirettamente disapprova. Ma la scelta è anche volta a sottolineare il possibile fine elusivo di una concatenazione causale di eventi nella cui ideale continuità logico-fattuale può ravvisarsi un intento elusivo.

 

I vantaggi tributari sarebbero neutralizzati applicando le imposte applicate in base alle disposizioni ‘aggirate’, al netto di quelle relative al comportamento reputato inopponibile.

 

L'accertamento è possibile qualora gli scopi elusivi siano conseguiti utilizzando una o più delle seguenti operazioni:

1. trasformazioni, fusioni, scissioni, liquidazioni volontarie e distribuzioni ai soci di somme prelevate da voci del patrimonio netto diverse da quelle formate con utili;

2. conferimenti in società, nonché negozi aventi ad oggetto il trasferimento o il godimento di aziende o di complessi aziendali;

3. cessioni di crediti o di eccedenze d'imposta;

4. operazioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 544 (operazioni societarie infracomunitarie);

5. operazioni, da chiunque effettuate[44], incluse le valutazioni aventi ad oggetto i beni e i rapporti di cui all'art. 81, comma 1, lett. c), c-bis), c-ter), c-quater) e c-quinquies), del t.u.i.r. (redditi diversi derivanti da operazioni finanziarie, in parte oggetto di revisione per effetto della manovra su redditi di capitale; quindi, ad esempio, redditi derivanti da cessioni di partecipazioni, qualificate o meno, e da operazioni su cd. strumenti finanziari derivati).

 

Fermo restando l'obbligo di richiesta di chiarimenti al contribuente (a pena di nullità dell'avviso di accertamento emesso in applicazione della norma antielusiva), le imposte o le maggiori imposte sono iscritte a ruolo dopo la decisione della Commissione tributaria provinciale, con sanzioni ed interessi. Nel caso l'accertamento divenga definitivo, i soggetti diversi da quelli tenuti ai pagamento delle maggiori imposte possono chiedere il rimborso delle imposte e degli interessi riscossi a seguito dei comportamenti disconosciuti dall'Amministrazione.

 

Ha carattere innovativo anche un'ulteriore disposizione di natura perequativa, in base alla quale le norme tributarie, che comunque deroghino il regime ordinario per fini antielusivi, possono essere disapplicate qualora il contribuente dimostri l'insussistenza di tali effetti elusivi. Altra disposizione della stessa natura è quella che prevede, nel caso di accertamento, per interposizione di un soggetto apparente titolare di redditi, fatto in capo all'effettivo titolare degli stessi, ai sensi dell'art. 37 del d.p.r n. 600//73 che i titolari apparenti possono chiedere il rimborso delle imposte pagate, una volta che il relativo reddito sia definitivamente imputato all'interponente.

 

 

9.2.

 

La disposizione antielusiva sopra sintetizzata, pur se contiene qualche miglioramento rispetto a quella vigente - soprattutto per il tentativo di distinguere l'elusione dal legittimo risparmio di imposta - è per vari aspetti insoddisfacente, in quanto, come la precedente, è eccessivamente generica, soprattutto in ordine ai soggetti e ai tempi nei quali potrebbe realizzarsi il vantaggio fiscale. In sede di Circolare è stato invece chiarito che la normativa non riguarda tutti i tributi (e cioè anche l'I.V.A. o altri tributi indiretti) ma, considerata anche la collocazione nel d.p.r n. 600/73 come art. 37-bis, unicamente le imposte sul reddito.

 

Non prevedendo poi in quale senso si debba intendere lo ‘aggiramento’ di obblighi e divieti, né in cosa consista, in definitiva, il vantaggio fiscale che costituirebbe lo scopo delle operazioni, considerate sia isolatamente che nel loro complesso come di ‘valide’ ragioni economiche, è evidente che anche questa attribuisce al fisco una eccessiva discrezionalità nella valutazione di operazioni, di per sé stesse ritenute potenzialmente elusive, ma che sono del tutto lecite in base alle norme interpretativi esistenti. Tuttavia in sede di Relazione è chiarito che il risparmio d’imposta non costituisce mai elusione: «Non c’è aggiramento fintanto che il contribuente si limita a scegliere tra due alternative che in modo strutturale e fisiologico l’ordinamento gli mette a disposizione. Una diversa soluzione finirebbe per contrastare con un principio diffuso in tutti gli ordinamenti tributari dei paesi sviluppati, che consentono al contribuente di regolare i propri affari nel modo fiscalmente meno oneroso, e dove le norme antielusione scattano solo quando l’abuso di questa libertà dà luogo a manipolazione, scappatoie e stratagemmi, che - pur formalmente legali - finiscono per stravolgere i principi del sistema.».

 

Altri difetti tecnici della disposizione sono quelli di addebitare il vantaggio fiscale solo a un soggetto, mentre le imposte eventualmente pagate da altri soggetti sono rimborsabili solo a seguito della definizione dell'accertamento (senza che si possa comprendere quali e quante siano tali imposte), e quello di non prevedere, in caso di intervento di più uffici, alcun collegamento fra tutti gli uffici interessati dalle operazioni stesse.

 

Trattandosi per larga parte di operazioni societarie o comunque aventi ad oggetto titoli, è inoltre giuridicamente poco chiaro in che consiste il previsto «aggiramento di obblighi e divieti», che evidentemente non si riferisce alla disciplina fiscale di tali operazioni o beni, né come si possa stabilire che esse siano prive di ‘valide’ ragioni economiche, in termini di apprezzamento economico-gestionale. Tale condizione introduce, infatti, con apparente rigorismo, un giudizio di valore che rende estremamente opinabile il presupposto stesso dell'azione accertatrice. E nessun chiarimento sul punto si rinviene nella Relazione, che si limita ad evocare gli spettri del comportamento «economicamente normale» o «imprenditorialmente vantaggioso».

 

Inoltre non si giustifica l'applicazione di sanzioni a fronte di comportamenti che di per sé possono ritenersi leciti, introducendo così un'ulteriore violazione al principio costituzionale di riserva di legge in materia sanzionatoria, in quanto anche l'irrogazione di tali sanzioni dipenderebbe da valutazioni discrezionali in ordine al rapporto di mezzo al fine fra le operazioni e le finalità elusive perseguite.

 

A prescindere dalla considerazione che il recupero del vantaggio fiscale dovrebbe esaurire la reazione dell'ordinamento a un comportamento non costituente violazione di norme, la previsione di applicazione di sanzioni diventa particolarmente onerosa nel caso delle società, in relazione al nuovo regime delle sanzioni, in base al quale tutti coloro che abbiano la rappresentanza legale o negoziale o l'amministrazione di società incorrono nella responsabilità solidale per le sanzioni irrogate, anche se di natura amministrativa. Inoltre, in caso di concorso nelle violazioni da parte di più persone, ciascuna di esse è soggetta in via autonoma alle sanzioni previste, ad eccezione del caso in cui l'obbligo violato incomba solidalmente su più soggetti, di modo che in caso di operazione elusiva, dove gli obblighi violati sono, per definizione, indefiniti e molteplici, le sanzioni potrebbero essere irrogate ad una pluralità di soggetti, non agevolmente individuabili, con un effetto di cumulo del tutto eccessivo.

 

 

10. Regime transitorio

 

Si segnala infine che il regime transitorio dispone che l'imposta sostitutiva si applichi alle operazioni effettuate successivamente all'entrata in vigore del decreto e, per le fusioni e scissioni (che, come è noto, consistono di un complesso e non breve iter procedimentale), a quelle perfezionate a partire dal periodo d'imposta in corso a detta data.  Le eventuali differenze fra i valori iscritti su beni e diritti in dipendenza di fusioni o scissioni anteriori e i corrispondenti valori fiscali relativi al bilancio dell'ultimo esercizio chiuso prima dell'entrata in vigore del decreto, potranno essere affrancate con l'imposta sostitutiva di cui al punto 1.

 

I maggiori valori iscritti per effetto di imputazione del disavanzo, derivante dall'annullamento di azioni o quote possedute al 30 aprile 1997, possono essere riconosciuti nei limiti della differenza imponibile netta conseguita dal cedente, aumentata delle rivalutazioni e al netto delle svalutazioni effettuate dall'incorporante o dalla beneficiaria.

 

Infine va detto che la norma antielusiva diviene applicabile ai presupposti venuti ad esistenza dopo l'entrata in vigore del decreto, con abrogazione, a partire dalla data stessa, dell'art. 10 della legge n. 408.

 



 [1] Così nel caso dei conferimenti seguiti da cessioni di partecipazioni e successive fusioni.

 [2] Così la Relazione di accompagnamento.

 [3]  Relaz. cit.

 [4]  Solo concentrazioni per crescere dimensionalmente o solo disaggregazioni o solo costituzioni di gruppi.

 [5]  La Relazione chiarisce che «la dizione cessione di aziende è da interpretare in senso ampio e generico e comprende anche le cessioni di complessi aziendali relativi a singoli rami d’im­presa. Per quanto concerne invece i conferimenti, la previsione dell’art. 9 del t.u.i.r. li equipara espressamente alle cessioni». La circolare n. 320/E del 19 dicembre 1997 ha poi chiarito che: «nel termine ‘cessione’ si comprendono solo le cessioni a titolo oneroso, mentre ne sono escluse quelle a titolo gratuito, tenuto conto del tenore letterale della norma che fa riferimento alle ‘plusvalenze realizzate’, con ciò ricollegandosi alla previsione di cui al comma 1, lettera a), dell’articolo 54 del t.u.i.r. che riguarda le plusvalenze dei beni relativi all’impresa realizzate ‘mediante cessione a titolo oneroso’. Ai fini dell’individuazione della nozione di cessione, si precisa che la norma intende agevolare esclusivamente le ipotesi di trasferimento a titolo definitivo della proprietà dell’azienda; conseguentemente non rientrano nell’ambito applicativo della disposizione stessa gli atti che comportano la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento, quali, ad esempio, l’usufrutto dell’azienda.».

 [6] Partecipazioni qualificabili come tali - ai sensi dell'art. 2359, primo e secondo comma, c.c. -, rispettivamente, in ragione della possibilità di esercitare i) la maggioranza dei voti ovvero ii) un quinto o un decimo, per le partecipazioni in società quotate. Da tale regime sono esclusi i conferimenti di partecipazioni qualificate da parte dei privati.

 [7] Si tratta della stessa aliquota che con altro provvedimento sarà determinata anche per i capital gains su partecipazioni qualificate. Ciò al fine di garantire l’omogeneità con la tassazione dei redditi di capitale.

 [8] Tendenza già manifestatasi nell’imponibilità in cinque periodi d’imposta  delle plusvalenze di cui all’art. 54 t.u.i.r.

 [9] Rispetto a queste ultime la condizione può dirsi verificata (comma 3) se le partecipazioni oggetto della cessione - analogamente a quanto previsto dal comma 4 dell’art. 54 t.u.i.r. - siano state iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie negli ultimi tre bilanci.

[10] È stata così disattesa un’osservazione della Commissione parlamentare, sulla scorta della considerazione per cui «la cessione parziale di partecipazioni di controllo potrebbe non comportare l’acquisizione del controllo stesso da parte dell’acquirente; in tal caso, infatti, verrebbe ad essere disatteso l’obiettivo del legislatore delegante volto ad agevolare fiscalmente solo le operazioni dirette al trasferimento delle aziende anche mediante la cessione di partecipazioni”. La circ. min. citata ha poi precisato: «chi cede deve avere il controllo o il collegamento mediante il possesso di una partecipazione; il requisito di controllo o collegamento deve essere esercitato interamente attraverso la partecipazione; il cessionario deve acquisire il controllo o il collegamento per effetto della cessione; per effetto della cessione il cedente perde il controllo ma non necessariamente il collegamento; nel caso di partecipazione di controllo la quota ceduta può anche non essere oggettivamente una quota di controllo purché mediante essa il cessionario acquisisca il controllo; nel caso di partecipazioni di collegamento la quota ceduta deve essere anche oggettivamente di collegamento; i requisiti anzidetti debbono verificarsi singolarmente in ciascuna operazione.».

[11] Precisazione non completamente comprensibile poiché, come osserva Spoto (op. cit.), «nel regime tributario del fallimento non ci sono plusvalenze imponibili, posto che il reddito del periodo fallimentare si determina come differenza tra l’eventuale residuo attivo ed il patrimonio netto iniziale. La precisazione, quindi, lungi dal favorire la comprensione delle norme emanande, pregiudica la chiarezza di quelle previgenti.».

[12] In quest’ultimo caso, infatti, la pretesa impositiva nazionale è fatta salva dalla configurazione come stabile organizzazione dell’azienda situata in Italia.

[13] Così la Relaz. cit.

[14] Poiché la localizzazione del complesso aziendale mantiene fermo il collegamento con la sfera impositiva dello Stato italiano.

[15] Salti d’imposta che si verificherebbero se la conferitaria fosse abilitata ad iscrivere i valori ricevuti a valori correnti, con conseguenti riduzioni dell’imponibile sotto forma di maggiori ammortamenti o minori plusvalenze e, di conseguenza, la mancata imposizione in capo alla conferente si trasformerebbe in uno strumento di rivalutazione permanente senza pagamento di imposte.

[16] In particolare, è stabilito (comma 1) che l'ammontare cui applicare l'imposta ordinaria o sostitutiva è determinato come differenza tra il valore di iscrizione della partecipazione per l'impresa conferente, ovvero, se superiore, quello attribuito all'azienda o alle partecipazioni conferite nelle scritture contabili della conferitaria, e l’ultimo valore fiscalmente riconosciuto all'azienda (conferita) in capo al soggetto conferente.

[17] Questi potranno anche essere stati ceduti dalla conferitaria e non comparire in sede di bilancio.

[18] E ciò sebbene civilisticamente non esista un obbligo di rivalutazione (sull’argomento vedi Co­lombo, Il bilancio d’esercizio, Milano, 1987, p. 159, nt. 20; Zanetti, Conferimento d’azienda: valutazione dei beni ricevuti dalla conferitaria, in Boll. Trib., 1980, p. 1388): In sostanza non esistono principi civilistici che impongano alla conferitaria di recepire le plusvalenze latenti o i valori di avviamento presenti nella conferente, ancorché evidenziati nella perizia ex art. 2343 c.c.

[19] Non comportanti, cioè, né imposizione fiscale sulla conferente né maggiori costi deducibili per la conferitaria.

[20] Osserva Lupi (op. cit., p. 539, nt. 13) che la formula «si addice più a fenomeni in cui l’impresa è senza contropartita come le assegnazioni a finalità estranee, le trasformazioni in società semplice con perdita della qualità di imprenditore fiscale, i trasferimenti di sede all’estero ecc. Nel caso del conferimento tutti i fenomeni reddituali passano invece attraverso la valorizzazione della partecipazione ricevuta. A quest’ultima avrebbe pertanto dovuto far riferimento anche la formulazione dell’art. 4, oltre che quella dell’art. 3».

[21] La circ. min. citata ha osservato che in forza di tale scelta viene a crearsi una divergenza tra valori contabili e valori fiscali, sia per il conferente, con riguardo alle partecipazioni, sia per il conferitario, con riguardo ai beni dell’azienda e che tale situazione può comportare la tassazione dei medesimi valori (una volta nei confronti del conferitario, in quanto ai fini della determinazione del reddito d’impresa sono rilevanti i valori fiscalmente riconosciuti, inferiori a quelli contabili - determinando l’emergenza di un risultato di bilancio inferiore a quello fiscale - ed un’altra nei confronti del conferente, ove proceda alla cessione delle partecipazioni) precisa: «la previsione del comma 3 dell’articolo 4, secondo cui l’aumento del patrimonio netto del conferitario - corrispondente ai plusvalori fiscalmente non riconosciuti - è considerato ai fini fiscali alla stregua di una riserva di utili, ancorché esso sia costituito da apporti del socio conferente, consente pur se in via di principio, di non tassare detti plusvalori presso i soci, compreso il conferente stesso. Ciò in quanto, in caso di riduzione del patrimonio del conferitario, per la parte considerata riserva di utili, ai soci stessi potrà essere riconosciuto il credito d’imposta sui dividendi che ne neutralizza la tassazione e, trattandosi della distribuzione di riserve di utili e non di capitale, il valore fiscale della partecipazione non dovrà essere ridotto.».

[22] Vedi l. 2 dicembre 1976, n. 576 (operante fino al 31 dicembre 1980) ed i famigerati ‘decreti Enimont’ (d.l. 15 maggio 1989, n. 174; d.l. 13 luglio 1989, n. 254; d.l. 13 settembre 1989, n. 318).

[23] In tal senso Di Tanno, cit.

[24] Tale effetto riflesso è invece presente nel caso dell’imposizione sostitutiva.

[25] In tal senso l’esperienza della ‘legge Amato’ e della successiva l. n. 85/1995.

[26] Così Lupi, op. ult. cit., p. 537.

[27] Vedi nota 5.

[28] Soggetta al regime dei redditi d’impresa.

[29] La Commissione parlamentare aveva opportunamente avanzato la richiesta di una estensione alle imposte indirette del regime speciale. In Relazione è però detto che «non è stato possibile accogliere il suggerimento in quanto una previsione del genere non è in linea con la delega concessa al Governo». È però auspicabile che un simile intervento venga preso in occasione di un provvedimento successivo.

[30] Si tratta di una riviviscenza non collegata alla permanenza di obblighi contabili o procedurali.

[31] Più precisamente, si tratta dell’operazione con la quale uno dei soggetti indicati nell’articolo 87, comma 1, lettere a) e b) del t.u.i.r. acquista o integra una partecipazione di controllo ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1, c.c. in altro soggetto indicato nelle medesime lettere a) e b), attribuendo ai soci di quest’ultimo azioni proprie (comma 1). La circ. min. citata precisa poi: «l’operazione di scambio di partecipazioni mediante permuta è rilevante ai fini dell’articolo in esame indipendentemente dall’ammontare del conguaglio in denaro eventualmente pattuito dalle parti contrattuali sempreché, sul piano civilistico, l’entità del conguaglio in denaro non sia tale da snaturare l’operazione di permuta.».

[32] Non si comprende, infatti, se la fattispecie riguardi tutti i conferimenti o solo determinati conferimenti di partecipazioni.

[33] E ciò presenta possibilità di forme di doppia imposizione su quella che per certi versi può essere definita la medesima plusvalenza.

[34] Nel testo normativo viene mantenuto il riferimento al d.l. n. 27/1991 anche se tale testo verrà soppresso con altro decreto legislativo da emanare ai sensi della stessa l. n. 662/1996. Nella Relazione è però assicurato che «il coordinamento delle due norme, ma soprattutto la disciplina degli effetti derivanti dal decreto soppresso, saranno regolati con apposita disciplina correttiva ed integrativa.».

[35] Rispetto ai quali poco serve anche la deroga contenuta nell’art. 9, comma 4, disponente in via transitoria che «con riferimento alle partecipazioni esistenti alla data del 30 aprile 1997, la predetta documentazione può essere limitata alle cessioni di partecipazioni verificatesi a decorrere da tale data nonché alla cessione effettuata a favore del soggetto che risulta possessore alla stessa data.».

[36] Il provvedimento usa il termine ‘soppressione’ in luogo del più corretto ‘abrogazione’; peraltro la disposizione (come osserva Spoto, cit.) sopprime una norma già soppressa di fatto nel 1994 (Cons. di Stato, sez. III, 23 gennaio 1996, n. 1535) cosicché se «si è inteso confermare l’abrogazione, la formulazione è errata, poiché (smentendo il Consiglio di Stato) conduce l’interprete ad assumere che l’art. 123-bis, comma 16, fino ad ora è stato in vigore».

[37] Così Spoto, op. cit., che osserva: «se il costo di acquisto di un impianto è deducibile dal reddito d’impresa, è perché in questo modo si misura il reddito effettivo e non già perché chi ha venduto l’impianto ha fatto un ricavo imponibile».

[38] Se non per esigenze antielusive, che avrebbero dovuto trovare accoglienza nella specifica norma qui ritoccata.

[39] Così Di Tanno, Un trattamento più stabile per le ristrutturazioni aziendali, in Il Sole 24 Ore del 23 giugno 1997.

[40] Con quest’ultima previsione la disposizione ha un’efficacia di fatto retroattiva anche rispetto alla sua entrata in vigore.

[41] In tal senso anche la Relaz. min.

[42] Si rammenti il dibattito fra la concezione penalistica e quella SECIT.

[43] Con tale assunto viene ribadita la valenza esclusivamente fiscale dell’elusione, rimanendo impregiudicati gli effetti civilistici.

[44] Quindi si applica anche ai titolari di redditi d’impresa.