Studio n. 705 bis
NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CESSIONI DI AZIENDE E PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO E COLLEGAMENTO, CONFERIMENTI DI AZIENDE E PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO E COLLEGAMENTO, FUSIONI E SCISSIONI, PERMUTE E SCAMBI DI PARTECIPAZIONI, RIPORTO PERDITE D’IMPRESA, NORME ANTIELUSIVE
(Decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358)
Approvato dal Consiglio Nazionale del Notariato il 26
febbraio 1998
Premessa
Con il presente studio si intende fornire una prima
informazione sulle modifiche legislative recentemente introdotte in tema di
imposte dirette (ed in minor misura I.V.A.) di alcune operazioni societarie. Si
tratta peraltro di disposizioni che - ancorché relative all’imposizione diretta
e, dunque, solo parzialmente di stretto interesse notarile - necessitano un
primo intervento informativo. Si rinvia l’eventuale approfondimento dei singoli
temi in occasioni della presentazione di specifici quesiti.
Con l’introduzione del d.lgs. 8 ottobre 1997, n. 358 si è
data attuazione al comma 161 dell'art. 3, legge 23 dicembre 1996, n. 662 (legge
collegata alla legge finanziaria per il 1997), che delegava il Governo ad
emanare uno o più decreti legislativi aventi per oggetto la modifica organica e
sistematica delle disposizioni delle imposte sui redditi applicabili ai
processi di riorganizzazione delle attività produttive nonché di quelle in tema
di elusione fiscale.
Il provvedimento riguarda fenomeni eterogenei ma, al di
là della loro diversità strutturale, tutti riconducibili alle strategie
imprenditoriali per l’acquisizione e la dismissione delle aziende[1].
Per le operazioni in questione è previsto un complesso di interventi - al di
fuori della logica del provvedimento straordinario e temporalmente limitato -
che mirano ad eliminare gli ostacoli di carattere tributario all’assunzione, da
parte dei comparti produttivi nazionali, della struttura aziendale e giuridica
più soddisfacente in relazione agli obiettivi imprenditoriali da conseguire. La
normativa è infatti diretta a «facilitare la dislocazione di risorse produttive
non già secondo uno schema fisso ed eccezionale ma piuttosto secondo una
filosofia che fa propria la logica del cambiamento continuo e vede la
variabilità di scenari micro e macro economici come elemento ordinario di vita
e scelte aziendali»[2].
I processi di ristrutturazione aziendale sono sostenuti
attraverso l’eliminazione dell’imposizione sui fenomeni reddituali da esse
scaturenti a condizione che gli stessi, attraverso l’elevazione dei valori
rilevanti ai fini fiscali, non producano un abbattimento di gettito. E quando,
invece, detta elevazione si voglia comunque perseguire, il sostegno alla
riorganizzazione segue lo schema della riduzione dell’aliquota applicabile «dal
37% (anzi, attualmente dal 53%) al 27% (che però, considerati gli aspetti
finanziari, si riduce al 20% circa»[3].
Tutto ciò senza peraltro vincolare il regime agevolato ad un qualche periodo di
‘quarantena’ comportante, ad esempio, l’incedibilità dei beni fiscalmente rivalutati.
L’assenza di qualsiasi limite temporale permetterebbe poi
agli imprenditori una serenità di scelta, senza spingerli all’adozione
affrettata di misure riorganizzative dettata dal timore di una perdita delle
agevolazioni mentre l’uniformizzazione della disciplina dovrebbe rimuovere
quella sorta di ‘arbitraggio fiscale’ prodotto da una legislazione temporanea
che, di volta in volta, favoriva determinate tipologie di operazioni a scapito
di altre[4].
Sul piano della tecnica legislativa si deve invece
osservare che la delega consentiva l’alternativa tra un intervento organico sul
corpo del Testo unico ovvero la creazione di disposizioni autonome; purtroppo
si è erroneamente scelta la via delle disposizioni autonome che, come
facilmente prevedibile, renderà più complessa l’attività interpretativa per
l’esigenza di un costante coordinamento fra discipline cronologicamente e teleologicamente
diverse, vanificando il senso dell’esistenza di un testo unico.
Ciò detto in termini generali, si può passare ad una
rapida esposizione delle nuove disposizioni.
2. Cessioni di aziende e di
partecipazioni di controllo o di collegamento:
previsione di
un’opzione per l’applicazione di un’imposta sostitutiva
Per la cessione di aziende[5]
e/o partecipazioni di controllo o di collegamento in società di capitali[6]
possedute da più di tre anni, è ora prevista in alternativa del regime ordinario
di rateizzazione della tassazione, ex
art. 54 t.u.i.r., l’applicazione di una imposta
sostitutiva nella misura del 27%[7].
Occorre peraltro considerare che la possibilità (art. 2)
di rateizzare il versamento d’imposta avrà l’effetto di ridurre
considerevolmente l’incidenza finanziaria dell’imposta. In forza di essa si
passa da un’aliquota IRPEG del 37% (senza considerare gli effetti ILOR)
applicata distribuendo l’imponibile su di un arco di 5 periodi d’imposta (e
dunque suscettibile di risentire degli effetti dei risultati economici dei
successivi esercizi), ad un’imposta sostitutiva con aliquota del 27% e con
dilazione collegata non all’imponibile, ma ai tempi di pagamento (e quindi
realizzante un effetto finanziario prescindente dall’andamento dell’esercizio).
Una scelta siffatta appare in linea con la tendenza ad
attenuare l’imposizione fiscale sulle plusvalenze d’impresa a formazione
pluriennale[8], come
dimostra l’aver condizionato l’imposizione sostitutiva al previo possesso
triennale dell’azienda o delle partecipazioni[9].
Peraltro rispetto a queste ultime, se da un lato è
previsto che l’opzione per l’imposta sostitutiva possa essere esercitata anche
con riferimento alle cessioni di partecipazioni in società controllate o
collegate, dall’altro lato è da ritenere esclusa l’opzione per le cessioni
parziali di partecipazioni insufficienti a far acquisire al cessionario il
controllo, ancorché tale cessione determini comunque nel cedente la perdita
della situazione di controllo o collegamento[10].
Il regime dell’imposizione sostitutiva, nonostante la sua
aliquota di favore, si presenta - ovviamente - non conveniente per le imprese
in perdita. Tale situazione sarebbe infatti irrilevante rispetto ad un’imposta
(proprio perché sostitutiva) che viene calcolata su di una base imponibile
(vedi punto successivo) autonoma rispetto a quella da cui emerge il risultato
negativo.
Sul piano procedimentale va osservato che l’opzione per
l’imposta sostitutiva (comma 2) non deve essere esercitata al momento della
stipula ma nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta di realizzo
delle plusvalenze e può riguardare solo alcune delle plusvalenze realizzate,
senza che tale scelta incida sul regime ordinario applicabile a tutte le altre
plusvalenze (anche se relative a cessioni di altre aziende o partecipazioni). È
poi espressamente previsto che tale regime sostitutivo non si applichi alle
plusvalenze realizzate in sede di liquidazione fallimentare o coatta amministrativa
(art. 125 t.u.i.r.)[11].
Come già detto, per il pagamento dell’imposta sostitutiva
è prevista una rateizzazione (art. 2), fino ad un massimo di 5 rate, senza
corresponsione di interessi. Il termine di versamento dell’imposta sostitutiva
è stato opportunamente fatto coincidere con quello previsto per i versamenti a
saldo delle imposte sui redditi e quindi
esclude la possibilità di acconti a novembre.
Si segnala poi che per ragioni di semplificazione
amministrativa l’imposta sostitutiva sulle realizzate da una società in nome
collettivo o in accomandita semplice non risponde al principio di trasparenza
di cui all’art. 5 t.u.i.r., perché sarà la società a liquidare e versare
l’imposta e non i singoli soci per i quali, pertanto, la corrispondente quota
parte di utile sarà esclusa dall’imponibile.
3. Il nuovo regime dei conferimento di aziende
La più complessa fattispecie dei conferimenti d’azienda,
cui sono assimilati i conferimenti di partecipazioni di controllo o
collegamento, è disciplinata dall’art. 3. In via preliminare si evidenzia che
la disciplina in oggetto (imposta sostitutiva-neutralità) è applicabile ai
conferimenti di aziende ed ai conferimenti di partecipazioni ex art. 2359 c.c., effettuati tra
imprese residenti in Italia, con esclusione, quindi, di quei casi (ad es.
conferimento in società non residenti, salvo il caso in cui oggetto del
conferimento siano aziende situate nel territorio dello Stato)[12]
in cui l’atto di conferimento rischia di vanificare la pretesa impositiva
italiana[13]. Restano
pertanto esclusi dalla nuova disciplina i conferimenti di partecipazioni
qualificate da parte di privati ed i conferimenti effettuati in società non
residenti salvo che abbiano per oggetto un’azienda situata in Italia[14].
Tale disposizione rappresenta uno degli aspetti più
innovativi dell’intero provvedimento attraverso l’introduzione di criteri
concorrenti a quello della determinazione della plusvalenza in base alla
differenza tra valore corrente dei beni conferiti e loro costo storico (che
resta in vigore per i conferimenti in natura diversi da quelli di aziende e
partecipazioni di controllo o collegamento).
L’intervento legislativo, prendendo atto che determinati
tipi di conferimento rappresentano solo un modo diverso per continuare ad
esercitare la stessa attività imprenditoriale (associandosi ad un altro
soggetto), mira a neutralizzare l’onere tributario in tutti quei casi in cui
non si realizzano salti d’imposta[15]
ed è garantito il mantenimento della simmetria fiscale che deva accompagnare i
valori fiscalmente riconosciuti nel passaggio dalla conferente alla
conferitaria.
Pertanto il provvedimento interviene sulla disciplina dei
conferimenti d’azienda o di partecipazioni considerandolo come produttivo di
reddito per la conferente solo nella misura in cui attribuisca alle
partecipazioni ricevute un valore più elevato di quello che in contabilità era
attribuito all’oggetto conferito ovvero se la conferitaria iscriva le aziende o
le partecipazioni a valori più elevati rispetto a quelli d’iscrizione in capo
alla conferente medesima[16].
In forza dell’introduzione di tale criterio viene a
mancare l’emersione di un plusvalore imponibile; nessuna differenza (di valore)
ricorre, infatti, quando i due valori coincidano.
Il collegamento con le somme iscritte nella contabilità della conferitaria potrà essere
individuato dal conferente attraverso l’esame dell’ammontare delle voci di patrimonio
netto che la conferitaria forma per effetto del conferimento (ovvero capitale
ed eventuale sovrapprezzo). Infatti in linea di principio - salvo ipotesi
particolari - sarà quest’ultimo il valore che la conferente registrerà per
la partecipazione ricevuta e che
- confrontato con il costo storico dei beni conferiti - darà
luogo alla plusvalenza da conferimento.
Si segnala poi che il riferimento normativo è
opportunamente effettuato ai valori
iscritti in contabilità e non a quelli iscritti in bilancio; il
conferimento è infatti un evento istantaneo che si verifica nel corso del
periodo d’imposta, è pertanto, opportuno che le successive vicende di gestione
dei beni non influiscano sui beni conferiti[17].
Va inoltre osservato che la disciplina in questione
riguarda le sole plusvalenze; rimangono pertanto immutati i criteri di
determinazione ordinari per le minusvalenze da conferimento. La valutazione
della partecipazione ricevuta in base ai valori iscritti dalla conferitaria non
avrebbe potuto essere ammessa come causa di determinazione di minusvalenze. Per
la deduzione di queste ultime - trattandosi di minusvalenze da valutazione -
non possono infatti essere considerate sufficienti le valutazioni operate dalla
conferitaria in sede di iscrizione dei valori ricevuti, ma occorre che il
valore di perizia sia inferiore al valore contabile dell’azienda ai sensi
dell’art. 9 t.u.i.r.
L’emersione di eventuali plusvalenze da conferimento
determinate dall’iscrizione di valori fiscali superiori a quelli originari
sarà invece regolata attraverso l’imposizione sostitutiva (27% sulla
plusvalenza), in modo analogo a quanto previsto per le cessioni onerose di
aziende e partecipazioni di controllo o collegamento, o - a scelta del
contribuente - attraverso l’ordinario regime delle plusvalenze d’impresa (art.
54 t.u.i.r.).
3.1.2.
In ulteriore alternativa al regime ordinario sopra
descritto verrebbe introdotto un regime opzionale di sostanziale neutralità dell'operazione di conferimento d'azienda,
applicabile nei soli casi di operazioni tra società di capitali e/o enti
commerciali e a condizione che l'azienda conferenda sia stata posseduta per un
periodo non inferiore a tre anni.
Tale neutralità consentirebbe alla conferente di
iscrivere civilisticamente le partecipazioni ricevute ad un valore superiore
all'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita, fermo
restando che il valore fiscale delle partecipazioni ricevute è comunque pari a
quest'ultimo (ad esempio l’ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda
conferita), con l'effetto di consentire il c.d. ‘doppio binario’, civilistico e
fiscale.
Parimenti la conferitaria dovrebbe poter iscrivere
civilisticamente[18] in
franchigia d'imposta il valore di conferimento dell'azienda, se superiore a
quello fiscale, con l'effetto, anche in questo caso, di consentire il c.d.
‘doppio binario’.
In sostanza, al fine di evitare interferenze fra diritto
civile e diritto tributario, si consente l’iscrizione in bilancio di maggiori
valori, privi però di rilevanza fiscale[19]
e di conseguenza viene stabilito l'obbligo di continuità dei valori fiscali,
asseverata da apposito prospetto di riconciliazione.
La formula utilizzata è quella tradizionale per cui il
conferimento «non costituisce realizzo di plusvalenze o minusvalenze»[20],
anche se essa non rispecchia pienamente la sostanza di un fenomeno che
ricollega la tassazione alla valorizzazione fiscale dei beni. Peraltro, proprio
al fine di evitare la doppia tassazione economica delle plusvalenze latenti in
capo sia alla conferente sia alla conferitaria, la disciplina delle poste di
patrimonio netto appare strutturata in modo tale da consentire che le imposte
pagate a fronte di ammortamenti e altri elementi di costo non dedotti si
correlino a voci di bilancio idonee ad attribuire il credito d'imposta ai soci,
senza peraltro ridurre il valore fiscale della loro partecipazione ed evitando,
così, effetti di cumulo fra tassazione della conferente e della conferitaria. A
tal fine e limitatamente al solo profilo fiscale, all'incremento di patrimonio
netto della conferitaria (che civilisticamente si configurerebbe come ‘apporto
dei soci’) viene attribuito il trattamento delle riserve di utili tassati[21].
Si segnala che la scelta è diversa da quella seguita per
episodiche discipline agevolative[22]
che consentivano alla conferente il mantenimento delle partecipazioni ricevute
al vecchio valore dei beni conferiti ed alla conferitaria il riconoscimento
fiscale dei maggiori valori correnti. D’altra parte, una disciplina siffatta,
che pure poteva trovare una sua giustificazione ed una sua compensazione (sotto
forma di maggiori plusvalenze) nel momento in cui la conferente cedeva le
azioni, sarebbe stata usata all’interno dei gruppi come strumento permanente
di rivalutazione dei beni aziendali attraverso il conferimento di aziende da
società operative (madri) a società (figlie) costituite per l’occasione.
Il regime della neutralità sopra descritto può però
presentare per i conferimenti d’azienda più di una controindicazione. Tale
regime se, da un lato, consente di operare ristrutturazioni di complessi
produttivi senza soggiacere ad immediati oneri fiscali (almeno dal punto di
vista delle imposte dirette), attendendo le effettive valorizzazioni sancite
dal mercato piuttosto che sui valori di perizia, dall’altro, crea i presupposti
per una potenziale doppia imposizione in capo alla conferente ed alla
conferitaria[23]. Infatti la
neutralità comporta il mantenimento dei valori fiscali originari sia sulle
partecipazioni ricevute dalla conferente sia sull’azienda presa in carico dalla
conferitaria, così che al momento della eventuale successiva cessione di tali
beni l’assoggettamento ad imposta dell’uno non riverbererà alcun effetto
sull’altro[24].
Occorre poi considerare i problemi scaturenti dalla
gestione di valori civilistici diversi da quelli fiscali che impone, con il
decorso del tempo, interventi normativi finalizzati a rimettere in linea tali
vali valori (spesso utilizzando la tecnica dell’imposizione sostitutiva)[25].
Relativamente a tale problematica è stato eliminata -
rispetto alla bozza di decreto - la possibilità originariamente concessa tanto
al conferente che alla conferitaria di mutare il regime nel corso dei quattro
periodi d’imposta successivi, pagando l’imposta sostitutiva e facendo
beneficiare l’altro partecipante all’operazione del riallineamento dei valori.
Tale opzione faceva sì che la differenza da conferimento potesse essere affrancata
anche successivamente, ma non oltre il quarto anno, con il pagamento dell'imposta
sostitutiva, da parte dell'uno o dell'altro soggetto, con effetti anche per la
controparte (come si è fatto per l'affrancamento delle plusvalenze ex ‘legge Amato’) e con facoltà di
ripartire convenzionalmente l'imposta fra i due soggetti. In sostanza sarebbe
stato possibile riprodurre in un secondo momento la situazione che si sarebbe
verificata se l’imposta sostitutiva fosse stata pagata al momento del
conferimento. Tale soluzione è però scomparsa dal provvedimento finale; le
critiche della Commissione parlamentare sulla permanenza del legame tra i due
soggetti e sulle difficoltà di ripartizione del costo fiscale tra gli stessi
hanno fatto ritirare l’ipotesi lasciando, però, aperto il problema della
gestione di valori civilistici diversi da quelli fiscali che con ogni probabilità
imporrà, nel prossimo futuro, nuovi interventi normativi finalizzati a
rimettere in linea tali vali valori.
3.1.3.
Infine si ricorda che in sede di conferimento sarebbe
comunque sempre possibile optare per l'applicazione delle imposte nei modi
ordinari sulla differenza da conferimento.
L’art. 9 t.u.i.r. residua infatti come disciplina
generale alternativa nonché come disciplina unica dei conferimenti diversi da
quelli aziendali e di partecipazioni di controllo e collegamento e tale scelta,
imposta dalla delega, si giustifica debolmente sulla base di una presunta minor
frequenza dei conferimenti in natura dei singoli beni[26].
Peraltro, viste le incertezze dell’attuale art. 9 t.u.i.r.[27],
sarebbe stato opportuno almeno un intervento correttivo della norma in
questione.
4. Il conferimento dell’unica azienda
da parte dell’imprenditore individuale
Sempre in via generale, viene poi disciplinato il
conferimento dell'unica azienda da parte dell'imprenditore individuale. In
particolare la ‘trasformazione’ dell’impresa individuale in società avviene
senza che l’ex imprenditore
individuale sia costretto a mantenere le partecipazioni ricevute in un
simulacro d’impresa con tutti gli oneri contabili e procedurali conseguenti[28].
Ed in questo senso la disposizione rappresenta un importante passo avanti
rispetto alla disciplina agevolativa prevista dalla l. n. 904/1977. Da ciò
discende la possibilità per l’imprenditore di trasferire, seppur con certe
cautele legate al decorso del tempo, le partecipazioni ricevute approfittando
del più favorevole regime previsto per i capital
gains.
D’altra parte, i criteri di determinazione delle
plusvalenze sopra evidenziati si rivelano un efficace strumento per realizzare
anche quella sorta di trasformazione che è il conferimento dell’impresa
individuale in società senza l’emersione di plusvalenza e, dunque, senza quegli
oneri fiscali[29] che
scoraggiavano l’adozione di modelli più consoni alla crescita dell’attività
produttiva.
Infatti l’imprenditore individuale che intenda adottare
una forma giuridica più consona alla propria realtà aziendale potrà effettuare
il conferimento della propria azienda in una società di cui diverrà socio.
Inoltre pur essendo stato effettuato un conferimento di un bene d’impresa
(seppur l’intera unica azienda), l’attività di impresa non si perpetuerà in
capo all’imprenditore individuale imponendogli di considerare la partecipazione
ricevuto come patrimonio della precedente attività imprenditoriale.
È pertanto la neutralità ex lege dell’operazione ad evitare l’emersione di plusvalenze
altrimenti imponibili in base al valore normale scaturente da una destinazione
a finalità estranee di un bene d’impresa.
Peraltro a fini cautelativi è comunque previsto che
indipendentemente dall’estinzione dell’impresa individuale resta in piedi il
più severo regime delle plusvalenze d’impresa[30]
in caso di trasferimento delle partecipazioni entro un triennio (comprese le
donazioni ed i trasferimenti all’estero del titolare) e ciò nel senso che la
cessione, anche gratuita, delle partecipazioni rinvenienti dal conferimento è
soggetta al regime delle plusvalenze d’impresa (seppur mitigata dal regime
della tassazione separata ove ne sussistessero i presupposti alla data del
conferimento) se effettuata entro un triennio dal conferimento.
Decorsi i tre anni, l’ex
imprenditore individuale sarà a tutti gli effetti una persona fisica
proprietaria di partecipazioni sociali e, quindi, soggiacerà al regime previsto
per l’imposizione sostitutiva sulle plusvalenze relative a partecipazioni.
5. Il nuovo regime
I.V.A. dei conferimenti e delle cessioni di aziende
Per ratione
materiae si segnala poi che con l’art. 1, comma 1 del d.lgs. n. 313/1997 è
stato anche modificato il regime I.V.A. dei conferimenti (e delle cessioni di
aziende) attraverso l’abrogazione dell’art. 2, comma 3, lett. e) del d.p.r. n.
633/1972. Infatti, con decorrenza 1° gennaio 1998, in luogo della disciplina
attuale prevedente l’esclusione dal campo di applicazione I.V.A. di tutti i
conferimenti in società, verrà introdotto un doppio regime I.V.A. per i
conferimenti. La cessione d’azienda ed i conferimenti di aziende e rami
d’azienda resteranno esclusi dal campo di applicazione dell’imposta in forza
del nuovo art. 2, comma 3, lett. b) del d.p.r. n. 633/1972 e, dunque,
assoggettati all’imposta proporzionale di registro (ed all’imposta in misura
fissa in caso di conferimenti posti in essere fra società). I conferimenti di
beni diversi da aziende e rami d’azienda diverranno, invece, operazioni
rilevanti ai fini I.V.A. qualora ne ricorrano i presupposti soggettivi.
6. Permuta e
conferimento di partecipazioni
per acquisire o
integrare partecipazioni di controllo in altra società,
attribuendo ai soci
della partecipata azioni proprie
Anche per l’operazione di permuta di partecipazioni
attraverso i quali una società di capitali e/o un ente commerciale acquisisca
il controllo di altra società o ente è stabilito il principio della neutralità
fiscale dell'operazione[31].
La condizione è ovviamente quella di una valorizzazione delle partecipazione
ricevute in cambio in linea con il costo fiscale della partecipazione
permutata. Pertanto l’operazione assumerà rilevanza reddituale nel caso in cui
sia contabilizzata una differenza di valore o sia previsto un conguaglio di
denaro.
Il comma 2 affronta invece, pur con qualche incertezza
derivante da un’insufficiente definizione dell’operazione[32],
il caso di conferimento di partecipazioni diretto a far acquisire alla società
conferitaria la maggioranza di cui all'art. 2359, 1° comma, n. 1, c.c., nella
società cui si riferiscono le partecipazioni conferite. Si tratta in sostanza
di quei conferimenti che costituiscono uno scambio di azioni secondo la
normativa del d.lgs. n. 544/1992.
In tale ipotesi è previsto che la partecipazione da
conferimento sia fiscalmente valutata dalla conferente in base alla
corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formata dalla società
conferitaria per effetto del conferimento medesimo. Peraltro a differenza di
quanto previsto dal d.lgs. n. 544 del 1992, la disciplina recata dal comma 2
della disposizione in commento non costituisce un regime di neutralità fiscale
delle operazioni di conferimento ivi regolate, bensì un criterio di
valutazione, ai fini della determinazione del reddito dell’impresa conferente,
delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento; tale regime è,
assimilabile a quello previsto dal precedente articolo 3 per i conferimenti di
aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento. La valutazione è
infatti operata in misura proporzionalmente corrispondente al valore contabile
attribuito dalla conferitaria alle partecipazioni ricevute in conferimento. L’adozione
di tale criterio può, ovviamente, comportare la evidenziazione di plusvalenze o
minusvalenze fiscalmente rilevanti per il conferente.
Si deve segnalare che tale sistema di neutralità è
l’unico previsto per l’operazione non essendo concessa l’opzione per
l’applicazione dell’imposta sostitutiva. E come tale non prevede alcun
meccanismo che assicuri al conferente il riconoscimento fiscale sulla
partecipazione da conferimento del valore tassato sul conferitario nel caso
dell’eventuale realizzo della partecipazione ricevuta[33].
7. Fusioni e
scissioni
L’art. 6 disciplina il nuovo regime dei disavanzi di
fusione e scissione, introducendo due varianti rispetto al regime ordinario.
Infatti, accanto al regime previgente - che non risulta
abrogato - che ammette l’utilizzo solo civilistico del disavanzo per iscrivere
maggiori valori, vengono ora introdotte due nuove opzioni che consentono la
rilevanza fiscale del disavanzo.
7.1.
Il primo regime è collegato al previo pagamento
dell’imposta sostitutiva. Così in linea generale, il disavanzo, sia da
annullamento che da concambio, concorrerebbe a formare il costo fiscale dei
beni o diritti acquisiti (nei limiti in cui fosse stato ad essi imputato) se
(volontariamente) assoggettato all'imposta sostitutiva di cui all’art. 1. Rispetto
alla possibilità di applicazione di quest’ultima non è peraltro chiaro se il
disavanzo debba discendere dall’annullamento di partecipazioni che risultino
iscritte come tali nelle immobilizzazioni finanziarie degli ultimi tre anni. In
assenza di qualsiasi espresso riferimento non sembra che il mero rinvio
«all’imposta sostitutiva indicata nell’art. 1» sia sufficiente a far discendere
tale conseguenza. Specie ove si osservi l’art. 4, che per i conferimenti di
aziende ricollega il pagamento dell’imposta sostitutiva alla previsione
espressa di conferimenti relativi ad «aziende possedute per un periodo non
inferiore a tre anni».
Rispetto ai soli disavanzi da rapporto di cambio occorre
anche interrogarsi circa la natura fiscale da attribuire alle poste del
patrimonio netto formatesi per effetto dell’iscrizione. Queste hanno natura di
‘riserve di utili’, anche perché nell’eventuale assimilazione al capitale
derivante dai conferimenti non si rifletterebbero sul valore della partecipazione
del socio. È per questo motivo che l'incremento del patrimonio netto derivante
dall'imputazione del disavanzo di concambio viene considerato utile tassato e
quindi assoggettato, in caso di distribuzione, alla relativa disciplina.
L'imposta sostitutiva (27%) potrà essere pagata in un
massimo di cinque rate annuali di pari importo, potrà essere compensata da
crediti di imposta ovvero da eccedenze di imposta e non sarà deducibile ai fini
dell'imposta sui redditi.
7.2.
La seconda opzione (comma 2) pone rimedio alla questione
dei disavanzi da annullamento derivanti da maggiori valori fiscali delle
partecipazioni annullate che abbiano scontato l’imposizione a monte.
Diversamente dal regime previgente, quello previsto elimina i fenomeni di
vanificazione dei costi e della doppia imposizione economica dello stesso
reddito. Non viene peraltro accolta neppure la tesi, giuridicamente più corretta,
per cui a fronte del disavanzo non esistono plusvalenze ma trasferimenti del costo
della partecipazione sul costo dei beni dell’incorporata. E ciò perché una
soluzione siffatta avvantaggerebbe le operazioni su partecipazioni (rispetto a
quelle di cessione d’azienda) che scontano un’imposta più mite sulle
plusvalenze e per il tramite delle operazioni di fusione possono ricollocare il
costo (alto) della partecipazione sui cespiti dell’impresa.
L’applicazione del principio di neutralità si fonda qui
sul principio di salvaguardia della partecipazione annullata che abbia comunque
scontato un’imposta (poiché solo in tal caso si verifica una reale doppia
imposizione economica). E ciò si verifica per le partecipazioni che hanno
concorso a formare l’imponibile del cedente o hanno scontato l’imposta
sostitutiva sulle cessioni di partecipazioni sociali.
Viene, dunque, disposto che il maggior valore iscritto per effetto della imputazione del disavanzo
da annullamento si intende fiscalmente riconosciuto se la plusvalenza
realizzata dal cedente le azioni è stata assoggettata ad imposizione (con
effettivo versamento delle imposte) o come capital gain (se persona fisica)[34] ovvero come reddito di impresa (sia sotto
forma di plusvalenza da cessione che di plusvalenza da rivalutazione).
Verrebbero pertanto ad assumere rilevanza (vale a dire che verrebbero affrancate)
le svalutazioni e le rivalutazioni di azioni (annullate) che hanno concorso a
formare il reddito (negativo o positivo che sia) di un'impresa residente o che,
per disposizioni di legge, non concorrano a formarlo nemmeno in caso di
successivo realizzo.
Tale scelta si presenta però particolarmente problematica
per le partecipazioni acquisite attraverso acquisti di borsa ovvero da una
molteplicità di piccoli risparmiatori che sulla vendita non hanno applicato
l’imposta sostitutiva o da cedenti non residenti. Non mancano, poi, i problemi
probatori[35] per la
società incorporante che dovrà dimostrare il regime applicabile dal proprio
dante causa nonché la componente positiva di reddito dal medesimo realizzato.
La previsione (comma 3) che impone alla società incorporante di acquisire, al
fine dell’utilizzo del disavanzo senza applicazione d’imposta, apposita
documentazione dai diversi danti causa, comprovante l’avvenuto pagamento
dell’imposta sui plusvalori, è infatti palesemente insufficiente per l’ipotesi
di acquisto presso numerosi piccoli risparmiatori o per quelli i cui il cedente
è un’impresa se non si ammette - come peraltro la circ. min. n. 320/E citata
sembra fare - che: «l’obbligo previsto dal legislatore di documentare i
predetti componenti reddituali può essere assolto anche mediante dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.».
Non è poi chiarito se la permanenza del regime di
sospensione delle plusvalenze di borsa inciderà sull’utilizzo del disavanzo.
Dovrebbe invece essere indubitabile che il riconoscimento
del disavanzo spetti anche quando il cedente era una società che, nell’anno di
cessione, si trovava in perdita poiché quest’ultima è stata comunque ridotta
per effetto della plusvalenza. L’eventuale utilizzo artificioso di società in
perdita passerà però il vaglio della nuova norma antielusiva (vedi punto 9).
Come accennato, il nuovo regime è opzionale, nel senso
che dovrebbero essere altrimenti applicabili le disposizioni degli artt. 123 e
123-bis, il cui contenuto definitivo
sarà peraltro individuato dopo che saranno note le modifiche complessive del
sistema. È comunque da segnalare che
nelle norme transitorie (art. 9, comma 6), di cui in seguito, verrebbe abrogato
il comma 16 dell'art. 123-bis[36]
che, come noto, contiene una norma antielusiva diretta a non riconoscere il
regime di neutralità fiscale dell'operazione nel caso di scissione non avente
ad oggetto aziende o complessi aziendali o di scissione non proporzionale
(salva ovviamente l'applicazione della norma antielusiva di nuova introduzione,
di cui sempre in seguito).
7.3.
Anche rispetto a tale disciplina, accanto ad un giudizio
sostanzialmente positivo, ricollegato al superamento di una disciplina ormai
inadeguata (quella dell’inutilizzabilità tout
court del disavanzo), si deve rilevare un profilo di eccesso di delega nel
riconoscimento del valore fiscale ricollegato al pagamento di una precedente
imposta. Già in precedenza abbiamo osservato che si tratta di una scelta di
ripiego mossa da intenti di equità. Qui dobbiamo però osservare che «la scelta
di subordinare l’utilizzo fiscale del disavanzo (senza pagamento dell’imposta
sostitutiva) alla circostanza che il costo delle partecipazioni annullate sia
stato originato da plusvalenze assoggettate ad imposizione presso il terzo
venditore è in netto contrasto con il resto del sistema fiscale (con la logica
del reddito d’impresa). Infatti, i costi sono deducibili dal reddito d’impresa
non già perché ad essi corrisponda un provento tassato presso un altro
imprenditore, ma semplicemente perché sono stati sostenuti (trattandosi di
determinare il reddito effettivo)»[37].
E se poi si vuole accogliere questa logica, non si comprende[38]
il motivo dell’irrilevanza di eventuali imposte pagate all’estero.
8. Riformulazione
del regime del riporto delle perdite
Proprio l’esistenza di un articolato sistema di imposte
sostitutive ha richiesto[39]
una sostanziale riscrittura del sistema vigente del riporto a nuovo delle
perdite d’esercizio; ciò anche al fine di limitare fenomeni di trasferimento
di perdite fiscali dietro la maschera del trasferimento del comparto produttivo
(commercio di ‘bare fiscali’).
Viene così evitato che l’acquisizione del controllo di
una società carica solo di perdite fiscali possa essere utilizzata per
spostarvi attività redditizie (attraverso un conferimento d’azienda, un
marchio, un know how o vantaggiosi
contratti) che si compensino con le perdite della società acquisita.
Il nuovo regime - applicabile anche alle imprese
individuali ed alle società di persone in forza della modifica dell’art. 8,
comma 3 (comma 1) - prevede l’irrilevanza della perdita quando venga ceduto il
controllo della società ‘portatrice’ della perdita e ne venga modificata
l’attività anche di fatto esercitata
(nel periodo d’imposta del trasferimento o nei due successivi o sia stata
comunque modificata nei due periodi anteriori)[40].
La presenza delle due condizioni deve ritenersi concorrente stante il chiaro
utilizzo della congiunzione «e inoltre»[41].
Una diversa interpretazione - oltre che insostenibile sul piano letterale -
colpirebbe tutte quelle iniziative di ristrutturazione di settore che portano
alla concentrazione in un unico settore produttivo (e quindi senza mutamento
dell’attività esercitata dalla società in perdita) di due realtà: una in perdita
ed una in utile, ma dove la crescita di quella in perdita può verificarsi - o
può realizzarsi più velocemente - proprio grazie agli spazi di mercato
acquisiti dall’altra.
Tuttavia tali limitazioni non rilevano se il
trasferimento avviene all’interno di un gruppo d’impresa; in tale ipotesi è
l’unicità del soggetto economico a legittimare, anche in capo ad un soggetto
diverso da quello che ha conseguito la perdita, il godimento delle perdite
medesime. Uguale inapplicabilità della limitazione si ha se la società acquisita
ha avuto nel biennio precedente al trasferimento un numero di dipendenti mai
inferiore a 10 unità e nell’esercizio precedente al trasferimento un ammontare
di ricavi e spese per prestazioni di lavoro superiore al 40% di quello
risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori. In questo caso è la
precedente vitalità del soggetto a trasferire ad evitare penalizzazioni che
renderebbero di fatto impraticabili acquisizioni
Peraltro sarebbe stata opportuna anche la previsione di
un’ulteriore causa di esclusione della limitazione per tutti quei trasferimenti
del controllo che si ricollegano all’ingresso di un nuovo socio che entra per
apportare nuovo capitale (aumenti di capitale riservati all’ingresso di un
nuovo socio). Proprio tale forma di intervento - che peraltro difficilmente
nasconde forme di elusione - dimostra la vitalità dell’iniziativa produttiva e
rende una limitazione al riporto delle perdite ingiusta.
Per le società di nuova costituzione è invece
opportunamente previsto che le perdite realizzate nei primi tre periodi
d’imposta possano essere riportate in avanti senza limitazioni temporali. Ciò
al fine di rimuovere un limite che mal si conciliava con una situazione, il
conseguimento di perdite negli anni iniziali, che in qualche modo si presenta
fisiologica.
9. Norma antielusiva
9.1.
Con l'art. 7 verrebbe introdotta una norma antielusiva,
diretta a sostituire l'art. 10 della legge n. 408/1990 prendendo atto del suo
sostanziale fallimento.
Finalità della disposizione è consentire una più agevole
comprensibilità, anche al fine di consentire la precostituzione delle
condizioni che consento la disapplicazione degli effetti ‘sanzionatori’ della
norma (limitazioni alla detrazione, deduzioni o crediti d’imposta), quando sia possibile
dimostrare che, nella particolare fattispecie, i temuti effetti elusivi non
possono verificarsi.
Comprensione che in primo luogo passa attraverso
l’eliminazione dell’avverbio ‘fraudolentemente’, che tante incertezze aveva
suscitato[42]. Secondo la
nuova disposizione «sono inopponibili all'Amministrazione finanziaria[43]
gli atti, i fatti ed i provvedimenti, anche collegati fra loro, privi di valide
ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti
dall'ordinamento tributario, e ad ottenere così riduzioni di imposte o
rimborsi, altrimenti indebiti». La scelta è dunque a favore di espressioni che
rendono con maggior efficacia il nucleo essenziale dei comportamenti elusivi e
cioè l’utilizzo di scappatoie formalmente legittime allo scopo di aggirare
regimi fiscali tipici ottenendo vantaggi fiscali che il sistema non consente o
indirettamente disapprova. Ma la scelta è anche volta a sottolineare il
possibile fine elusivo di una concatenazione causale di eventi nella cui ideale
continuità logico-fattuale può ravvisarsi un intento elusivo.
I vantaggi tributari sarebbero neutralizzati applicando
le imposte applicate in base alle disposizioni ‘aggirate’, al netto di quelle
relative al comportamento reputato inopponibile.
L'accertamento è possibile qualora gli scopi elusivi
siano conseguiti utilizzando una o più delle seguenti operazioni:
1. trasformazioni, fusioni, scissioni,
liquidazioni volontarie e distribuzioni ai soci di somme prelevate da voci del
patrimonio netto diverse da quelle formate con utili;
2. conferimenti in società, nonché
negozi aventi ad oggetto il trasferimento o il godimento di aziende o di
complessi aziendali;
3. cessioni di
crediti o di eccedenze d'imposta;
4. operazioni di cui al decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 544 (operazioni societarie infracomunitarie);
5. operazioni, da chiunque effettuate[44],
incluse le valutazioni aventi ad oggetto i beni e i rapporti di cui all'art.
81, comma 1, lett. c), c-bis), c-ter), c-quater) e c-quinquies),
del t.u.i.r. (redditi diversi derivanti da operazioni finanziarie, in parte
oggetto di revisione per effetto della manovra su redditi di capitale; quindi,
ad esempio, redditi derivanti da cessioni di partecipazioni, qualificate o
meno, e da operazioni su cd. strumenti finanziari derivati).
Fermo restando l'obbligo
di richiesta di chiarimenti al contribuente (a pena di nullità dell'avviso
di accertamento emesso in applicazione della norma antielusiva), le imposte o
le maggiori imposte sono iscritte a ruolo dopo la decisione della Commissione
tributaria provinciale, con sanzioni ed
interessi. Nel caso l'accertamento divenga definitivo, i soggetti diversi
da quelli tenuti ai pagamento delle maggiori imposte possono chiedere il
rimborso delle imposte e degli interessi riscossi a seguito dei comportamenti
disconosciuti dall'Amministrazione.
Ha carattere innovativo anche un'ulteriore disposizione
di natura perequativa, in base alla quale le norme tributarie, che comunque
deroghino il regime ordinario per fini antielusivi, possono essere disapplicate
qualora il contribuente dimostri l'insussistenza di tali effetti elusivi. Altra
disposizione della stessa natura è quella che prevede, nel caso di
accertamento, per interposizione di un soggetto apparente titolare di redditi,
fatto in capo all'effettivo titolare degli stessi, ai sensi dell'art. 37 del
d.p.r n. 600//73 che i titolari apparenti possono chiedere il rimborso delle
imposte pagate, una volta che il relativo reddito sia definitivamente imputato
all'interponente.
9.2.
La disposizione antielusiva sopra sintetizzata, pur se
contiene qualche miglioramento rispetto a quella vigente - soprattutto per il
tentativo di distinguere l'elusione dal legittimo risparmio di imposta - è per
vari aspetti insoddisfacente, in quanto, come la precedente, è eccessivamente
generica, soprattutto in ordine ai soggetti e ai tempi nei quali potrebbe
realizzarsi il vantaggio fiscale. In sede di Circolare è stato invece chiarito
che la normativa non riguarda tutti i tributi (e cioè anche l'I.V.A. o altri
tributi indiretti) ma, considerata anche la collocazione nel d.p.r n. 600/73
come art. 37-bis, unicamente le imposte
sul reddito.
Non prevedendo poi in quale senso si debba intendere lo
‘aggiramento’ di obblighi e divieti, né in cosa consista, in definitiva, il vantaggio
fiscale che costituirebbe lo scopo delle operazioni, considerate sia
isolatamente che nel loro complesso come di ‘valide’ ragioni economiche, è
evidente che anche questa attribuisce al fisco una eccessiva discrezionalità
nella valutazione di operazioni, di per sé stesse ritenute potenzialmente
elusive, ma che sono del tutto lecite in base alle norme interpretativi esistenti.
Tuttavia in sede di Relazione è
chiarito che il risparmio d’imposta non costituisce mai elusione: «Non c’è
aggiramento fintanto che il contribuente si limita a scegliere tra due
alternative che in modo strutturale e fisiologico l’ordinamento gli mette a
disposizione. Una diversa soluzione finirebbe per contrastare con un principio
diffuso in tutti gli ordinamenti tributari dei paesi sviluppati, che consentono
al contribuente di regolare i propri affari nel modo fiscalmente meno oneroso,
e dove le norme antielusione scattano solo quando l’abuso di questa libertà dà
luogo a manipolazione, scappatoie e stratagemmi, che - pur formalmente legali -
finiscono per stravolgere i principi del sistema.».
Altri difetti tecnici della disposizione sono quelli di
addebitare il vantaggio fiscale solo a un soggetto, mentre le imposte
eventualmente pagate da altri soggetti sono rimborsabili solo a seguito della
definizione dell'accertamento (senza che si possa comprendere quali e quante
siano tali imposte), e quello di non prevedere, in caso di intervento di più
uffici, alcun collegamento fra tutti gli uffici interessati dalle operazioni
stesse.
Trattandosi per larga parte di operazioni societarie o
comunque aventi ad oggetto titoli, è inoltre giuridicamente poco chiaro in che
consiste il previsto «aggiramento di obblighi e divieti», che evidentemente non
si riferisce alla disciplina fiscale di tali operazioni o beni, né come si
possa stabilire che esse siano prive di ‘valide’ ragioni economiche, in termini
di apprezzamento economico-gestionale. Tale condizione introduce, infatti, con
apparente rigorismo, un giudizio di valore che rende estremamente opinabile il
presupposto stesso dell'azione accertatrice. E nessun chiarimento sul punto si
rinviene nella Relazione, che si
limita ad evocare gli spettri del comportamento «economicamente normale» o
«imprenditorialmente vantaggioso».
Inoltre non si giustifica l'applicazione di sanzioni a
fronte di comportamenti che di per sé possono ritenersi leciti, introducendo
così un'ulteriore violazione al principio costituzionale di riserva di legge in
materia sanzionatoria, in quanto anche l'irrogazione di tali sanzioni
dipenderebbe da valutazioni discrezionali in ordine al rapporto di mezzo al
fine fra le operazioni e le finalità elusive perseguite.
A prescindere dalla considerazione che il recupero del
vantaggio fiscale dovrebbe esaurire la reazione dell'ordinamento a un
comportamento non costituente violazione di norme, la previsione di
applicazione di sanzioni diventa particolarmente onerosa nel caso delle
società, in relazione al nuovo regime delle sanzioni, in base al quale tutti
coloro che abbiano la rappresentanza legale o negoziale o l'amministrazione di
società incorrono nella responsabilità solidale per le sanzioni irrogate, anche
se di natura amministrativa. Inoltre, in caso di concorso nelle violazioni da
parte di più persone, ciascuna di esse è soggetta in via autonoma alle sanzioni
previste, ad eccezione del caso in cui l'obbligo violato incomba solidalmente
su più soggetti, di modo che in caso di operazione elusiva, dove gli obblighi
violati sono, per definizione, indefiniti e molteplici, le sanzioni potrebbero
essere irrogate ad una pluralità di soggetti, non agevolmente individuabili,
con un effetto di cumulo del tutto eccessivo.
10. Regime transitorio
Si segnala infine che il regime transitorio dispone che
l'imposta sostitutiva si applichi alle operazioni effettuate successivamente
all'entrata in vigore del decreto e, per le fusioni e scissioni (che, come è
noto, consistono di un complesso e non breve iter procedimentale), a quelle
perfezionate a partire dal periodo d'imposta in corso a detta data. Le eventuali differenze fra i valori iscritti
su beni e diritti in dipendenza di fusioni o scissioni anteriori e i
corrispondenti valori fiscali relativi al bilancio dell'ultimo esercizio chiuso
prima dell'entrata in vigore del decreto, potranno essere affrancate con l'imposta
sostitutiva di cui al punto 1.
I maggiori valori iscritti per effetto di imputazione del
disavanzo, derivante dall'annullamento di azioni o quote possedute al 30 aprile
1997, possono essere riconosciuti nei limiti della differenza imponibile netta
conseguita dal cedente, aumentata delle rivalutazioni e al netto delle
svalutazioni effettuate dall'incorporante o dalla beneficiaria.
Infine va detto che la norma antielusiva diviene
applicabile ai presupposti venuti ad esistenza dopo l'entrata in vigore del
decreto, con abrogazione, a partire dalla data stessa, dell'art. 10 della legge
n. 408.
[4] Solo concentrazioni per crescere
dimensionalmente o solo disaggregazioni o solo costituzioni di gruppi.
[5] La Relazione
chiarisce che «la dizione cessione di aziende è da interpretare in senso ampio
e generico e comprende anche le cessioni di complessi aziendali relativi a
singoli rami d’impresa. Per quanto concerne invece i conferimenti, la
previsione dell’art. 9 del t.u.i.r. li equipara espressamente alle cessioni».
La circolare n. 320/E del 19 dicembre 1997 ha poi chiarito che: «nel termine ‘cessione’
si comprendono solo le cessioni a titolo oneroso, mentre ne sono escluse quelle
a titolo gratuito, tenuto conto del tenore letterale della norma che fa riferimento
alle ‘plusvalenze realizzate’, con ciò ricollegandosi alla previsione di cui al
comma 1, lettera a), dell’articolo 54
del t.u.i.r. che riguarda le plusvalenze dei beni relativi all’impresa
realizzate ‘mediante cessione a titolo oneroso’. Ai fini
dell’individuazione della nozione di cessione, si precisa che la norma intende
agevolare esclusivamente le ipotesi di trasferimento a titolo definitivo della
proprietà dell’azienda; conseguentemente non rientrano nell’ambito applicativo
della disposizione stessa gli atti che comportano la costituzione o il
trasferimento di diritti reali di godimento, quali, ad esempio, l’usufrutto
dell’azienda.».
[6] Partecipazioni
qualificabili come tali - ai sensi dell'art. 2359, primo e secondo comma, c.c.
-, rispettivamente, in ragione della possibilità di esercitare i) la maggioranza dei voti ovvero ii) un quinto o un decimo, per le
partecipazioni in società quotate. Da tale regime sono esclusi i conferimenti
di partecipazioni qualificate da parte dei privati.
[7] Si tratta della
stessa aliquota che con altro provvedimento sarà determinata anche per i capital gains su partecipazioni
qualificate. Ciò al fine di garantire l’omogeneità con la tassazione dei
redditi di capitale.
[8] Tendenza già
manifestatasi nell’imponibilità in cinque periodi d’imposta delle plusvalenze di cui all’art. 54
t.u.i.r.
[9] Rispetto a queste
ultime la condizione può dirsi verificata (comma 3) se le partecipazioni oggetto
della cessione - analogamente a quanto previsto dal comma 4 dell’art. 54
t.u.i.r. - siano state iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie negli
ultimi tre bilanci.
[10] È stata così disattesa un’osservazione della Commissione parlamentare,
sulla scorta della considerazione per cui «la cessione parziale di
partecipazioni di controllo potrebbe non comportare l’acquisizione del
controllo stesso da parte dell’acquirente; in tal caso, infatti, verrebbe ad
essere disatteso l’obiettivo del legislatore delegante volto ad agevolare
fiscalmente solo le operazioni dirette al trasferimento delle aziende anche
mediante la cessione di partecipazioni”. La circ. min. citata ha poi precisato:
«chi cede deve avere il controllo o il collegamento mediante il possesso di una
partecipazione; il requisito di controllo o collegamento deve essere esercitato
interamente attraverso la partecipazione; il cessionario deve acquisire il
controllo o il collegamento per effetto della cessione; per effetto della
cessione il cedente perde il controllo ma non necessariamente il collegamento;
nel caso di partecipazione di controllo la quota ceduta può anche non essere
oggettivamente una quota di controllo purché mediante essa il cessionario
acquisisca il controllo; nel caso di partecipazioni di collegamento la quota
ceduta deve essere anche oggettivamente di collegamento; i requisiti anzidetti
debbono verificarsi singolarmente in ciascuna operazione.».
[11] Precisazione non completamente comprensibile poiché, come osserva Spoto (op. cit.), «nel regime
tributario del fallimento non ci sono plusvalenze imponibili, posto che il
reddito del periodo fallimentare si determina come differenza tra l’eventuale
residuo attivo ed il patrimonio netto iniziale. La precisazione, quindi, lungi
dal favorire la comprensione delle norme emanande, pregiudica la chiarezza di
quelle previgenti.».
[12] In quest’ultimo caso, infatti, la pretesa impositiva nazionale è fatta
salva dalla configurazione come stabile organizzazione dell’azienda situata in
Italia.
[13] Così la Relaz. cit.
[14] Poiché la localizzazione del complesso aziendale mantiene fermo il
collegamento con la sfera impositiva dello Stato italiano.
[15] Salti d’imposta che si verificherebbero se la conferitaria fosse abilitata
ad iscrivere i valori ricevuti a valori correnti, con conseguenti riduzioni
dell’imponibile sotto forma di maggiori ammortamenti o minori plusvalenze e, di
conseguenza, la mancata imposizione in capo alla conferente si trasformerebbe
in uno strumento di rivalutazione permanente senza pagamento di imposte.
[16] In particolare, è stabilito (comma 1) che l'ammontare cui applicare
l'imposta ordinaria o sostitutiva è determinato come differenza tra il valore
di iscrizione della partecipazione per l'impresa conferente, ovvero, se
superiore, quello attribuito all'azienda o alle partecipazioni conferite nelle
scritture contabili della conferitaria, e l’ultimo valore fiscalmente
riconosciuto all'azienda (conferita) in capo al soggetto conferente.
[17] Questi potranno anche essere stati ceduti dalla conferitaria e non
comparire in sede di bilancio.
[18] E ciò sebbene civilisticamente non esista un obbligo di rivalutazione
(sull’argomento vedi Colombo, Il bilancio d’esercizio, Milano, 1987,
p. 159, nt. 20; Zanetti, Conferimento d’azienda: valutazione dei beni
ricevuti dalla conferitaria, in Boll.
Trib., 1980, p. 1388): In sostanza non esistono principi civilistici che
impongano alla conferitaria di recepire le plusvalenze latenti o i valori di
avviamento presenti nella conferente, ancorché evidenziati nella perizia ex art. 2343 c.c.
[19] Non comportanti, cioè, né imposizione fiscale sulla conferente né maggiori
costi deducibili per la conferitaria.
[20] Osserva Lupi (op. cit., p.
539, nt. 13) che la formula «si addice più a fenomeni in cui l’impresa è senza
contropartita come le assegnazioni a finalità estranee, le trasformazioni in
società semplice con perdita della qualità di imprenditore fiscale, i
trasferimenti di sede all’estero ecc. Nel caso del conferimento tutti i
fenomeni reddituali passano invece attraverso la valorizzazione della
partecipazione ricevuta. A quest’ultima avrebbe pertanto dovuto far riferimento
anche la formulazione dell’art. 4, oltre che quella dell’art. 3».
[21] La circ. min. citata ha osservato che in forza di tale scelta viene a
crearsi una divergenza tra valori contabili e valori fiscali, sia per il
conferente, con riguardo alle partecipazioni, sia per il conferitario, con
riguardo ai beni dell’azienda e che tale situazione può comportare la tassazione
dei medesimi valori (una volta nei confronti del conferitario, in quanto ai
fini della determinazione del reddito d’impresa sono rilevanti i valori
fiscalmente riconosciuti, inferiori a quelli contabili - determinando l’emergenza
di un risultato di bilancio inferiore a quello fiscale - ed un’altra nei
confronti del conferente, ove proceda alla cessione delle partecipazioni)
precisa: «la previsione del comma 3 dell’articolo 4, secondo cui l’aumento del
patrimonio netto del conferitario - corrispondente ai plusvalori fiscalmente
non riconosciuti - è considerato ai fini fiscali alla stregua di una riserva di
utili, ancorché esso sia costituito da apporti del socio conferente, consente
pur se in via di principio, di non tassare detti plusvalori presso i soci,
compreso il conferente stesso. Ciò in quanto, in caso di riduzione del
patrimonio del conferitario, per la parte considerata riserva di utili, ai soci
stessi potrà essere riconosciuto il credito d’imposta sui dividendi che ne
neutralizza la tassazione e, trattandosi della distribuzione di riserve di
utili e non di capitale, il valore fiscale della partecipazione non dovrà essere
ridotto.».
[22] Vedi l. 2 dicembre 1976, n. 576 (operante fino al 31 dicembre 1980) ed i
famigerati ‘decreti Enimont’ (d.l. 15 maggio 1989, n. 174; d.l. 13 luglio 1989,
n. 254; d.l. 13 settembre 1989, n. 318).
[23] In tal senso Di Tanno, cit.
[24] Tale effetto riflesso è invece presente nel caso dell’imposizione
sostitutiva.
[25] In tal senso l’esperienza della ‘legge Amato’ e della successiva l. n.
85/1995.
[26] Così Lupi, op. ult. cit., p.
537.
[27] Vedi nota 5.
[28] Soggetta al regime dei redditi d’impresa.
[29] La Commissione parlamentare aveva opportunamente avanzato la richiesta di
una estensione alle imposte indirette del regime speciale. In Relazione è però detto che «non è stato
possibile accogliere il suggerimento in quanto una previsione del genere non è
in linea con la delega concessa al Governo». È però auspicabile che un simile
intervento venga preso in occasione di un provvedimento successivo.
[30] Si tratta di una riviviscenza non collegata alla permanenza di obblighi
contabili o procedurali.
[31] Più precisamente, si tratta dell’operazione con la quale uno dei soggetti
indicati nell’articolo 87, comma 1, lettere a)
e b) del t.u.i.r. acquista o integra
una partecipazione di controllo ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1,
c.c. in altro soggetto indicato nelle medesime lettere a) e b), attribuendo ai
soci di quest’ultimo azioni proprie (comma 1). La circ. min. citata precisa
poi: «l’operazione di scambio di partecipazioni mediante permuta è rilevante ai
fini dell’articolo in esame indipendentemente dall’ammontare del conguaglio in
denaro eventualmente pattuito dalle parti contrattuali sempreché, sul piano
civilistico, l’entità del conguaglio in denaro non sia tale da snaturare
l’operazione di permuta.».
[32] Non si comprende, infatti, se la fattispecie riguardi tutti i conferimenti
o solo determinati conferimenti di partecipazioni.
[33] E ciò presenta possibilità di forme di doppia imposizione su quella che
per certi versi può essere definita la medesima plusvalenza.
[34] Nel testo normativo viene mantenuto il riferimento al d.l. n. 27/1991
anche se tale testo verrà soppresso con altro decreto legislativo da emanare ai
sensi della stessa l. n. 662/1996. Nella Relazione
è però assicurato che «il coordinamento delle due norme, ma soprattutto la disciplina
degli effetti derivanti dal decreto soppresso, saranno regolati con apposita
disciplina correttiva ed integrativa.».
[35] Rispetto ai quali poco serve anche la deroga contenuta nell’art. 9, comma
4, disponente in via transitoria che «con riferimento alle partecipazioni
esistenti alla data del 30 aprile 1997, la predetta documentazione può essere
limitata alle cessioni di partecipazioni verificatesi a decorrere da tale data
nonché alla cessione effettuata a favore del soggetto che risulta possessore
alla stessa data.».
[36] Il provvedimento usa il termine ‘soppressione’ in luogo del più corretto
‘abrogazione’; peraltro la disposizione (come osserva Spoto, cit.) sopprime una norma già soppressa di fatto nel
1994 (Cons. di Stato, sez. III, 23 gennaio 1996, n. 1535) cosicché se «si è
inteso confermare l’abrogazione, la formulazione è errata, poiché (smentendo il
Consiglio di Stato) conduce l’interprete ad assumere che l’art. 123-bis, comma 16, fino ad ora è stato in
vigore».
[37] Così Spoto, op. cit., che
osserva: «se il costo di acquisto di un impianto è deducibile dal reddito
d’impresa, è perché in questo modo si misura il reddito effettivo e non già
perché chi ha venduto l’impianto ha fatto un ricavo imponibile».
[38] Se non per esigenze antielusive, che avrebbero dovuto trovare accoglienza
nella specifica norma qui ritoccata.
[39] Così Di Tanno, Un trattamento più stabile per le
ristrutturazioni aziendali, in Il
Sole 24 Ore del 23 giugno 1997.
[40] Con quest’ultima previsione la disposizione ha un’efficacia di fatto
retroattiva anche rispetto alla sua entrata in vigore.
[41] In tal senso anche la Relaz.
min.
[42] Si rammenti il dibattito fra la concezione penalistica e quella SECIT.
[43] Con tale assunto viene ribadita la valenza esclusivamente fiscale
dell’elusione, rimanendo impregiudicati gli effetti civilistici.
[44] Quindi si applica anche ai titolari di redditi d’impresa.