Studio n. 63/99/T
VENDITA BENE CULTURALE - TASSAZIONE
Approvato dalla Commissione studi
tributari il 1° ottobre 1999
Approvato dal Consiglio Nazionale il 12
novembre 1999
Quesito:
vendita di bene immobile culturale di proprietà di privati e termini per il
pagamento dell'imposta di registro.
Normativa
Gli atti di
alienazione di beni immobili che, presentando interesse artistico, storico,
archeologico o etnografico, sono soggetti alla legge 1° giugno 1939, n. 1089,
trovano disciplina nel capo III, sezione II della suddetta normativa.
L'art. 30 prevede un
obbligo in capo al proprietario o a chiunque a qualsiasi titolo detenga un bene
che abbia formato oggetto di notifica, di denunziare al Ministero per i beni
culturali ed ambientali ogni atto, a titolo oneroso o gratuito, che ne
trasmetta, in tutto o in parte, la proprietà o la detenzione.
Nel caso di
alienazione a titolo oneroso, il successivo art. 31 riconosce al suddetto
Ministero la facoltà di acquistare la cosa al medesimo prezzo stabilito nell'atto
di alienazione.
L'art. 32 dispone,
inoltre, che il diritto di prelazione "deve essere esercitato nel termine
di due mesi dalla data della denuncia" e che "in pendenza di detto
termine, il contratto rimane condizionato sospensivamente all'esercizio del
diritto di prelazione".
L'inosservanza di tali
disposizioni è sanzionata dall'art. 61 della l. n. 1089/1939, che prevede la
"nullità di pieno diritto" (1)
per le alienazioni, le convenzioni e gli atti giuridici in genere compiuti
contro i divieti stabiliti dalla stessa legge.
Sotto il profilo
tributario, la vendita del bene immobile di interesse culturale sarà soggetta
ad IVA o a imposta di registro secondo le norme ordinarie. Nel primo caso non
si rinvengono, allo stato attuale, norme di favore; nel secondo caso, invece,
si applica l'aliquota del 4% prevista dalla tariffa parte prima allegata al
d.p.r. n. 131/1986, purché siano rispettati gli obblighi stabiliti da tale
norma e dalla relativa nota II).
Poiché la vendita in
oggetto è sottoposta alla condizione sospensiva del mancato esercizio del
diritto di prelazione da parte dello Stato, si applica alla stessa l'art. 27
d.p.r. n. 131/1986, secondo il quale gli atti sottoposti a condizione
sospensiva sono registrati con il pagamento dell'imposta in misura fissa.
Quando la condizione si verifica, o l'atto produce i suoi effetti prima
dell'avverarsi della condizione, si riscuote la differenza tra l'imposta dovuta
secondo le norme vigenti al momento della formazione dell'atto e quella pagata
in sede di registrazione.
L'art. 19 d.p.r. n.
131/1986 stabilisce, inoltre, che l'avveramento della condizione sospensiva
apposta ad un atto o l'esecuzione di tale atto prima dell'avveramento della
condizione devono essere denunciati entro venti giorni, a cura delle parti
contraenti o dei loro aventi causa e di coloro nel cui interesse è stata
richiesta la registrazione, all'ufficio che ha registrato l'atto al quale si
riferiscono.
Al riguardo si può
osservare quanto segue:
- il Notaio che ha
ricevuto o autenticato l'atto e che, quindi, è obbligato a richiedere la
registrazione dello stesso a norma dell'art. 10 d.p.r. n. 131/1986, non
risulta, invece, nell'elenco dei soggetti obbligati ad effettuare la denuncia
prevista dall'art. 19 d.p.r. n.
131/1986;.
- l'imposta da versare in seguito alla
presentazione della denuncia prevista dall'art. 19 d.p.r. n. 131/1986 è
definita dallo stesso legislatore "complementare" (2)
(art. 55, co. 1, d.p.r. n. 131/1986) e, quindi, per il pagamento della stessa è
esclusa la responsabilità solidale del Notaio (art. 57, co. 2, d.p.r. n.
131/1986).
L'imposta Invim, nel caso in cui ne ricorrano i
presupposti applicativi, sarà dovuta nella misura ridotta del 25%, secondo
quanto previsto dall'art. 25, quarto comma, d.p.r. n. 643/1972, sempre nel rispetto
delle condizioni e degli obblighi stabiliti da tale norma.
Le imposte ipotecarie e catastali saranno,
invece, dovute in misura ordinaria.
Problematiche
Il contratto di vendita in esame, essendo
soggetto a condizione sospensiva, è ritenuto inefficace in pendenza del termine
per l'esercizio della prelazione (3).
L'omessa denuncia del
negozio traslativo da parte dell'alienante rende esercitabile in ogni tempo il
diritto di prelazione da parte del Ministero per i beni culturali ed ambientali
(4).
La
comunicazione-denunzia di ogni atto a titolo oneroso che trasmetta in tutto o
in parte la proprietà o la detenzione del bene, che il proprietario (o il
detentore) è obbligato a fare nei confronti del competente Ministero, deve
essere redatta con una formale dichiarazione (5),
secondo quanto stabilisce l'art. 57 del r.d. 30 gennaio 1913, n. 363 (6).
Il termine di due mesi
per l'esercizio del diritto di prelazione da parte del Ministero per i beni
culturali ed ambientali, previsto dall'art. 32 della l. n. 1089/1939, è
pacificamente considerato un termine di decadenza (7)
perentorio (8), che comincia a
decorrere dalla data di presentazione della suddetta comunicazione-denunzia e
non da quando l'amministrazione abbia acquisito una qualsiasi notizia dell'avvenuto
trasferimento. (9)
La perentorietà del
suddetto termine comporta che il diritto di prelazione debba essere esercitato
entro il termine di due mesi decorrenti dalla denunzia, con emissione e
notifica del relativo decreto ministeriale nel suddetto termine (10).
Ai fini, quindi, dell'esercizio del diritto di prelazione, è necessario che
venga emanato il relativo provvedimento amministrativo e che lo stesso sia
comunicato all'interessato (11); in mancanza di detta
comunicazione o di ritardo della medesima, viene meno il potere acquisitivo
della pubblica amministrazione. (12)
Non esiste nessuna
norma che stabilisca l'emissione, da parte del Ministero per i beni culturali
ed ambientali, di una comunicazione relativa al mancato esercizio del diritto
di prelazione, ma è il semplice decorso del termine perentorio di due mesi
dalla comunicazione da parte dell'alienante che determina il verificarsi della
condizione sospensiva.
Nell'ipotesi in cui,
invece, il Ministero comunichi in modo formale, prima del decorso dei due mesi,
che non intende esercitare il diritto di prelazione, sarà irrilevante, ad ogni
effetto, l'ulteriore decorso del termine.
Conclusioni
Le osservazioni ed i principi di cui sopra
corrispondono ad opinioni dottrinali e giurisprudenziali consolidate, che
trovano ragione di essere soprattutto in una esigenza di certezza del diritto.
Ne deriva che il
termine di due mesi entro il quale il Ministero per i beni culturali ed
ambientali può esercitare il diritto di prelazione decorre dalla denunzia cui è
tenuto l'alienante (che avrà una data certa, corrispondente a quella in cui il
Ministero destinatario riceve la notifica) ed il suo semplice spirare comporta
non solo la perdita del diritto in capo alla P.A., ma anche l'inizio della
decorrenza del termine (13) entro il quale le
parti contraenti (o loro aventi causa) hanno l'obbligo di denunciare
l'avveramento della condizione sospensiva al competente ufficio del registro, a
mezzo del consueto Mod. 2, mettendo in tal modo in grado l'ufficio di emettere,
nei termini di legge, il conseguente avviso di liquidazione delle imposte
dovute.
Nell'ipotesi in cui,
invece, il Ministero comunichi, prima che
siano decorsi i due mesi previsti dall'art. 32 della l. n. 1089/1939, la
sua intenzione di non esercitare il diritto di prelazione, è proprio dal giorno
del ricevimento di tale comunicazione che inizia a decorrere il termine di 20
giorni per denunziare all'ufficio del registro l'esecuzione dell'atto prima
dell'avveramento della condizione, ai sensi dell'art 19, co. 1, d.p.r. n.
131/1986.
Il mancato rispetto
dei termini indicati, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa dal
centoventi al duecentoquaranta per cento dell'imposta di registro dovuta, a
norma dell'art. 69 del d.p.r. n. 131/1986, che sanziona sia l'omissione della
richiesta di registrazione degli atti e dei fatti rilevanti ai fini
dell'applicazione dell'imposta, sia l'omissione della presentazione della
denuncia prevista dall'art. 19, e comporta altresì l'applicazione delle
corrispondenti sanzioni amministrative previste in materia di Invim, laddove la
suddetta imposta sia applicabile.
NOTE:
(1) Per un approfondimento sulla natura
giuridica della suddetta sanzione e più in generale sulle problematiche
relative ai beni culturali, cfr. CASU, Beni
culturali e contrattazioni immobiliari, Commissione studi del Consiglio
Nazionale del Notariato, studio 23 giugno 1998.
(2)
Cfr. in tal senso Osservazioni su alcune
disposizioni della legge 18 febbraio 1999, n. 28, Commissione Studi
tributari del Consiglio Nazionale del Notariato, studio n. 19/99/T del 9 aprile
1999 (estensori Colantonio, Colucci, Friedmann, Petrelli).
(3)
Cons. Stato, sez. VI, n. 129 del 23 marzo 1982.
(4)
Cons. Stato, sez. VI, n. 26 del 31 gennaio 1984.
(5)
Cons. Stato, sez. VI, n. 802 del 7 ottobre 1987.
(6)
T.A.R. Toscana 14 febbraio 1984, n. 84, in Foro
amm., 1984, p. 1252 ed in Riv. notar.,
1985, p. 1165.
(7)
T.A.R. Toscana 14 febbraio 1984, n. 84, cit.
Trattandosi
di un termine di decadenza, allo stesso non risultano, pertanto, applicabili le
norme relative all'interruzione della prescrizione, né alla sospensione (art.
2964 c.c.).
(8)
Cons. Stato, sez. VI, n. 706 del 13 ottobre 1993; Cons. Stato, sez. VI, n. 819
del 28 agosto 1995; Cons. Stato, sez. VI, n. 1489 del 17 ottobre 1997.
(9)
T.A.R. Toscana 14 febbraio 1984, n. 84, cit.; Cons. Stato, sez. VI, n. 802 del
7 ottobre 1987; Cass, S.U., n. 8079 del 1° luglio 1992; Cons. Stato, sez. VI,
n. 1489 del 17 ottobre 1997.
(10)
Cfr. App. Firenze 16 ottobre 1991, che precisa anche che, ove il giorno di
scadenza del termine sia festivo, la scadenza stessa è prorogata al giorno
seguente non festivo.
(11)
Cons. Stato, sez. VI, n. 819 del 28 agosto 1995, qualifica "atto
recettizio" il provvedimento con cui l'Amministrazione per i beni culturali
e ambientali esercita la prelazione.
(12)
Cass., S.U., n. 8079 del 1° luglio 1992; Cass., S.U., n. 4386 del 6 maggio
1994.
(13)
L'individuazione del dies a quo per
la decorrenza del suddetto termine è identica anche laddove si ritenga che la
denuncia effettuata con Mod. 2 possa essere "surrogata" da un atto di
avveramento di condizione.