Studio n. 50/99/T
ABITAZIONE
IN CORSO DI COSTRUZIONE E 'PRIMA CASA'
Approvato dal Consiglio Nazionale del Notariato il 1°
luglio 1999
Questione
controversa tuttora e dibattuta tra gli Uffici finanziari e i contribuenti è se
le cosiddette agevolazioni per l’acquisto della 'prima casa' siano applicabili
nel caso di acquisto di immobile al rustico, in corso di costruzione o di
ristrutturazione.
Il
problema non si pone per gli atti soggetti ad IVA perché il n. 21 della tabella
A, parte II, allegata al d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, sottopone all’aliquota
IVA del 4 per cento le cessioni di «case di abitazione non di lusso secondo i
criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218
del 27 agosto 1969, ancorché non ultimate,
purché permanga l’originaria destinazione, in presenza delle condizioni di cui
alla nota II-bis all’art. 1 della
tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti
l’imposta di registro, approvato con d.p.r. 26 aprile 1986, n.131».
L'art. 1 della tariffa,
parte prima, allegata al d.p.r. n. 131/1996, comma 1, quarto periodo, prevede
l'aliquota di registro del quattro per cento «se il trasferimento ha per
oggetto case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del
Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969 ... ove ricorrano le condizioni di
cui alla nota II-bis».
Oggetto del trasferimento,
quindi, deve essere una casa di abitazione non di lusso.
La norma non esclude l'applicabilità
delle agevolazioni alle abitazioni in corso di costruzione, né tale esclusione
può ricavarsi indirettamente dalla legge.
L'inclusione nelle categorie
catastali di 'abitazione' non deve necessariamente sussistere al momento
dell'atto; è, invece, necessario che oggettivamente l'immobile sia
classificabile come 'abitazione'.
Conferma a tale soluzione
del problema viene, oltre che da varie Commissioni tributarie di merito[1],
dalla Commissione tributaria centrale[2].
«Nessuna prescrizione viene stabilita dalla legge in ordine allo stato
di abitabilità effettiva alla data dell'acquisto … pertanto anche le case, che
devono essere sottoposte a lavori di miglioramento o di ultimazione … possono farsi rientrare tra quelle destinatarie
dei benefici di legge, indipendentemente dalle condizioni di effettiva
momentanea impossibilità di potere essere occupate (cfr. Comm. trib. centr.,
dec. n. 613 del 23 febbraio 1994). Ovviamente deve trattarsi di immobile, che
già presenta le condizioni obiettive, sia amministrative, come la concessione
della licenza edilizia ai fini di civile abitazione, sia strutturali perché
possano essere adibite ad abitazione»[3].
Su tale linea sono anche le
decisioni che riconoscono l'agevolazione ai fabbricati in corso di
ristrutturazione[4].
Ciò che conta ai fini della
concessione delle agevolazioni fiscali stabilite dalla legge per favorire lo
sviluppo dell'edilizia abitativa è l'effettiva destinazione ad abitazione
dell'immobile, purché trattasi di abitazione non di lusso. Non è invece rilevante il fatto che l'immobile, successivamente
ristrutturato, all'atto dell'acquisto risulti inabitabile in certe sue parti a
causa di degrado e carenza di manutenzione[5].
Per l’applicazione delle
agevolazioni ai fabbricati da ristrutturare si è pronunciata anche la
Cassazione[6].
L'impossibilità di provare
al momento dell'atto che trattasi di casa di abitazione non di lusso non può
far denegare sic et simpliciter le
agevolazioni; la prova dei requisiti può essere fornita dopo l'ultimazione
della costruzione.
Per l'abitazione in corso di
costruzione fanno fede la concessione
edilizia avente ad oggetto un immobile con tale destinazione, ovvero il
progetto approvato, anche prima del rilascio della relativa concessione.
L'immobile al rustico al
momento dell’acquisto viene completato successivamente secondo il progetto per casa di abitazione, dal venditore o
dall'acquirente, secondo gli accordi contrattuali.
Nell'ipotesi di acquisto di
abitazione in corso di costruzione deve trattarsi di casa di abitazione anche
se al momento dell'atto non è ancora di fatto abitabile.
Per casa di abitazione deve
farsi riferimento all'elemento oggettivo di unità immobiliare classificata o classificabile nella categoria A, con
esclusione della categoria A/10.
Pertanto, l'agevolazione
sarà subordinata alla sussistenza dei requisiti a fabbricato ultimato.
Argomento finale a favore
della tesi sostenuta è l'esplicita disposizione che regola l'omologa norma
agevolativa in materia di IVA contenuta nel n. 21 della Tabella A) Parte II,
allegata al d.p.r. n. 633/1972, che prevede, come si è detto, espressamente «le
case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al d.m. 2 agosto 1969
... ancorché non ultimate, purché
permanga l'originaria destinazione …».
La soluzione che nega
l’ammissibilità dell'agevolazione contrasterebbe con un criterio di uniformità
della disciplina; la norma sull'imposta di registro sarebbe sanzionabile dal
Giudice delle leggi per contrarietà ai principi di eguaglianza (art. 3 della
Costituzione), e di capacità contributiva (art. 53 della Costituzione).
Per l'omogeneità di
trattamento tributario è la circolare n. 1/E del 2 marzo 1994 del Ministero
delle Finanze - Dipartimento delle Entrate, che nella premessa afferma: «Va,
innanzitutto, segnalato che l'obiettivo che si è inteso perseguire con le
sopramenzionate disposizioni normative è stato quello di allineare, sia ai fini
IVA e INVIM, sia ai fini degli altri tributi indiretti, il trattamento
tributario degli atti di trasferimento delle unità immobiliari idonee ad
abitazione, non aventi le caratteristiche di lusso e, nel contempo, di
individuare requisiti comuni in presenza dei quali è possibile usufruire del
trattamento agevolativo».
Ma il problema, come si è
detto, continua ad essere oggetto di controversia e vari uffici del registro
nonché alcune Direzioni generali delle entrate hanno da tempo richiesto sul
punto il parere del competente Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze
che non si è ancora pronunciato espressamente sull'argomento[7].
[1] Comm. Trib. primo grado di Urbino 20 giugno 1990, in il fisco, 5402; Comm. trib. primo grado di Monza 19 dicembre 1989, in Boll. trib. 1990, 632 e, da ultimo, Commissione provinciale di Agrigento, Sez. VII, Sent. n. 1118 del 4 maggio 1998 in il fisco 1999, 880.
[2] Decisione 10 giugno 1991 n. 4591, in Corr. Trib. 1991, 2987.
[3] Comm. centr., Sez. XXVI, dec. n. 4252 del 19 giugno 1997, in il fisco 1999, 877.
[4] Comm. centr., Sez. XI, 14 luglio 1987 n. 8269, in il fisco, 1988, 654; Comm. trib. secondo grado di Treviso 22 novembre 1985 n. 668, ivi 1986, 3526; Comm. trib. primo grado di Treviso 16 settembre 1986 n. 1099 e Comm. trib. secondo grado di Treviso 11 settembre 1986 n. 2141, entrambe in Corr. trib. 1986, 3260; Comm. trib. primo grado di Lecce 22 marzo 1984 n. 1218, in Boll. trib. 1985, 1015.
[5] Commissione centr., Sez. XII, decisione 23 marzo 1996, n. 1392, in Guida normativa 3 ottobre 1996, n. 185, p. 29.
[6] Sez. I, Sentenza 28 giugno 1995 n. 7259, Corr. trib. 1996, 124.
[7] La Direzione regionale delle entrate della Lombardia, con nota 29 maggio 1997, Ser. I, Div. I, prot. 30832/98, si mostra favorevole all'agevolazione con argomentazioni che ripetono i motivi qui sostenuti: «trattandosi di una questione di carattere generale», prega la Direzione Centrale per gli affari giuridici e per il contenzioso tributario di «far conoscere il proprio parere al riguardo».