Studio 4/2000/T

 

 

legge finanziaria 2000

imposte indirette e societa’ (art. 10)

 

 

Approvato dal Consiglio Nazionale del Notariato il 10 febbraio 2000

 

                                                        

La legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000), con i suoi 71 articoli, interviene anche in tema di imposizione indiretta nei confronti delle società ed enti che abbiano per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole, dettando una disciplina decisamente di maggior favore nei confronti del soggetto passivo di imposta.

 

 

conferimenti in societa’[1]

 

a) imposta di registro

 

Soggetti passivi di imposta: società di qualunque tipo, enti diversi dalle società, compresi i consorzi, le associazioni e le altre organizzazioni di persone o di beni, con o senza personalità giuridica, aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole (art. 50 d.p.r. n. 131/1986 e art. 4 tariffa, parte prima, allegata al medesimo d.p.r.).

 

Tipologia di atti: atti costitutivi, aumenti di capitale o patrimonio. Questo ultimo termine si riferisce, ad esempio, ai versamenti in conto aumento di capitale o a fondo perduto.

 

Aliquote applicabili. Il testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, nella sua precedente versione, assoggettava gli atti costitutivi e gli aumenti di capitale o patrimonio di società ed enti sopra elencati ad aliquote diverse, secondo la natura del bene conferito, come risulta dall’art. 4 d.p.r. n. 131/1986, nel testo in vigore fino al 31 dicembre 1999 (v. testo riportato in calce).

 

La legge finanziaria 2000 introduce una sostanziale revisione dei previgenti criteri di tassazione, sia con un intervento mirato espressamente a modificare l’imposizione dei conferimenti in società o negli enti sopra individuati, sia indirettamente, diminuendo le aliquote impositive per i trasferimenti a titolo oneroso di alcune categorie di beni immobili, con conseguenti riflessi anche nelle ipotesi di conferimento dei medesimi beni. Ne deriva una generale disciplina di maggior favore nei confronti del soggetto passivo di imposta. Più precisamente la suddetta legge:

 

- riduce dal 4% al 3%, e pertanto diminuisce di un punto, l’aliquota proporzionale per il conferimento di proprietà o diritto reale di godimento su immobili di interesse culturale soggetti alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, sempreché l’acquirente non venga meno agli obblighi della loro conservazione (art. 7, co. 6, l. n. 488/1999, che modifica l’art. 1 tariffa parte prima allegata al d.p.r. n. 131/1986).

 

- riduce dall’8% al 7%, e pertanto diminuisce di un punto, l’aliquota proporzionale per il conferimento di proprietà o diritto reale di godimento su tutti i fabbricati (abitativi e non, purché diversi da quelli indicati al punto precedente) e relative pertinenze (art. 7, co. 7, l. n. 488/1999, che modifica l’art. 1 tariffa parte prima allegata al d.p.r. n. 131/1986).

 

- sostituisce (art. 10, co. 1, lettera c), n. 1 della legge n. 488/1999) l’imposta proporzionale di registro nella misura dell’1%, con un’imposta di registro nella misura fissa di lire 250.000 in tutti i casi di:

-         atto costitutivo o aumento del capitale o patrimonio di società o enti sopra elencati mediante conferimento di aziende, complessi aziendali relativi a singoli rami dell’impresa, denaro e beni mobili diversi dai natanti e dai veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico, diritti diversi da quelli indicati nei numeri 1, 2, 3 e 4, lett. a) art. 4, co. 1, tariffa parte prima allegata al d.p.r. n. 131/1986;

-         aumento del capitale o patrimonio dei medesimi soggetti mediante conversione di obbligazioni in azioni o passaggio a capitale di riserve[2];

-         regolarizzazione di società di fatto, derivanti da comunione ereditaria di azienda, tra eredi;

-         operazioni di società ed enti esteri;

-         atti propri dei GEIE.

 

Con riferimento ai conferimenti di azienda o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell’impresa, non vi è motivo di ritenere che l’entrata in vigore della nuova normativa ne modifichi i presupposti applicativi. Il bene “azienda” assume una rilevanza diversa per il legislatore fiscale, a seconda che sia oggetto di una cessione a titolo oneroso (nella quale i singoli beni, assumendo una autonoma rilevanza fiscale ex art. 23, co. 4,  d.p.r. n. 131/86, scontano le diverse aliquote di registro di rispettiva pertinenza), o sia oggetto di un conferimento. In quest’ultima ipotesi, l’azienda è considerata dal legislatore fiscale nella sua unità, indipendentemente dalla natura dei singoli beni che la compongono e, quindi, è assoggettata ad un’imposta di registro per così dire “omnicomprensiva”, pari all’1% del valore complessivo dell’azienda fino all’entrata in vigore della legge finanziaria e corrispondente, ora, invece alla misura fissa di imposta.

 

In altri termini, analogamente a quanto avveniva prima dell’entrata in vigore della nuova normativa ed in mancanza di una diversa espressa volontà del legislatore, è logica conseguenza dedurre che, dal 1° gennaio 2000, il conferimento di azienda sconterà sempre e soltanto l’imposta di registro nella misura fissa di lire 250.000, indipendentemente dalla natura mobiliare o immobiliare dei beni che la compongono.

 

Sempre con riferimento ai conferimenti di azienda o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell’impresa, vi è da segnalare, inoltre, il fatto che la modifica allinea il trattamento tributario a quello già a regime, in seguito alle modifiche introdotte dall’art. 1, co. 1, lett. a), d.lgs. 2 settembre 1997 n. 313, per le stesse operazioni effettuate da una società ad altra società, ovvero effettuate da enti diversi dalle società (art. 4, co. 1, lett. b), tariffa parte prima allegata al d.p.r. n. 131/86).

 

Risulta, invece, invariata la tassazione dei conferimenti in società di unità da diporto, essendo rimasta inalterata la normativa di riferimento (art. 7 tariffa parte prima allegata al d.p.r. n. 131/1986), nonché la tassazione dei conferimenti in società del diritto di proprietà o diritti reali di godimento su beni immobili diversi da quelli sopra elencati, ossia:

 

-         aliquota dell’8% per terreni non agricoli e relative pertinenze (art. 1, co.1, tariffa parte prima allegata al d.p.r. n. 131/86);

-         aliquota del 15% per terreni agricoli e relative pertinenze (art. 1, co.1, tariffa parte prima allegata al d.p.r. n. 131/86);

-         aliquota dell’1% per fabbricati esenti da IVA ex art.10, co. 1, n. 8-bis) d.p.r. n. 633/72, acquistati da imprese che abbiano per oggetto esclusivo o principale dell’attività esercitata la rivendita di beni immobili, a condizione che nell’atto l’acquirente dichiari che intende trasferirli entro tre anni (art. 1, co.1, tariffa parte prima, allegata al d.p.r. n. 131/86);

-         aliquota del 4% per fabbricati a destinazione commerciale e terreni destinati alla costruzione dei medesimi, nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge (art. 4, co.1, lett. a) n. 2) tariffa parte prima, allegata al d.p.r. n. 131/86).

 

Sotto il profilo dell’applicazione dell’imposta di registro, la tassazione dei conferimenti in società di veicoli iscritti al pubblico registro automobilistico (assoggettati all’imposta provinciale per la richiesta di formalità di trascrizione al pubblico registro automobilistico) è ugualmente rimasta invariata: dal combinato disposto degli articoli 7 e 11 bis tabella d.p.r. n. 131/86 (rispettivamente modificati e introdotti dall’art. 57 d.lgs. n. 446/1997), risulta che l’atto che riguardi i suddetti veicoli e sia presentato per la registrazione, sconterà l’imposta di registro in misura fissa[3].

Base imponibile e termine di registrazione.

 

In conseguenza della sostituzione di una imposta proporzionale di registro con una imposta in misura fissa, essendo venuta a mancare la necessità di una disciplina espressa riguardante la base imponibile delle operazioni societarie sopra indicate, molte norme sono divenute superflue. Il legislatore ha pertanto provveduto espressamente a:

 

-                     sostituire il testo dell’art. 50 d.p.r. n. 131/1986, che rimane in vigore soltanto per disciplinare l’individuazione della base imponibile laddove ciò assuma ancora rilevanza ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro in misura proporzionale, ossia nei conferimenti in società di beni immobili o diritti reali immobiliari. In particolare si rileva come il nuovo testo dell’art. 50, nella parte che sopravvive dopo l’entrata in vigore della nuova normativa fiscale, individui, con criteri pressoché identici rispetto ai precedenti, la base imponibile nel valore dei beni o diritti conferiti, al netto delle passività e oneri accollati alla società od ente, nonché delle spese ed oneri inerenti alla costituzione o all’esecuzione dell’aumento, la cui misura è indicata in modo forfettario dal legislatore. Al riguardo la Circolare 29 dicembre 1999 n. 247/E del Ministero delle Finanze, Dipartimento delle entrate, precisa, al punto 4.2, che “le passività, le spese e gli oneri il cui ammontare può essere detratto dal valore dichiarato, sono solo quelli relativi ai beni immobili conferiti, in quanto, con le modifiche apportate all’art. 4 della tariffa, per i conferimenti di beni diversi dagli immobili è stabilita l’applicazione dell’imposta in misura fissa.”

E’ importante sottolineare che sia rimasto inalterato il criterio per calcolare la base imponibile nei conferimenti di immobili e diritti reali immobiliari, ossia considerandoli al netto delle passività ed oneri, in quanto tale normativa ha sempre costituito un punto di riferimento importante per il calcolo della base imponibile anche ai fini di imposte indirette diverse dall’imposta di registro (ad esempio Invim ed imposte ipotecarie e catastali[4]), laddove la relativa normativa di riferimento fa appunto rinvio alle norme sul testo unico in tema di imposta di registro.

 

-         abrogare l’art. 27 co. 6 che, ai fini della registrazione e del pagamento della relativa imposta, considerava gli aumenti di capitale a pagamento di spa, sapa o srl sottoposti alla condizione sospensiva della sottoscrizione e l’emissione di obbligazioni convertibili in azioni sottoposta alla condizione sospensiva della conversione;

 

-         abrogare l’art. 19 co. 3, che disciplinava, agli effetti dell’applicazione dell’art. 27, co. 6, appena citato, i termini per la denuncia dell’avvenuta sottoscrizione dell’aumento di capitale delle medesime società sopra indicate.

 

Con riferimento all’abrogazione delle due norme da ultimo citate, la Circolare ministeriale 29 dicembre 1999 n. 247/E evidenzia ulteriormente il venir meno dell’ ”obbligo della denuncia delle quantità sottoscritte connesse alla costituzione o all’aumento del capitale” e sottolinea il fatto che nessun ulteriore adempimento rimanga a carico del contribuente.

 

Le deliberazioni di aumento di capitale sociale contenute in atti aventi data successiva al 31 dicembre 1999 sconteranno, pertanto, l’imposta fissa di registro nei termini e con le modalità indicati nell’art. 13 (20 giorni dalla data dell’atto) o nell’art. 14 (20 giorni dalla notizia del provvedimento di omologazione) per gli atti soggetti appunto ad omologazione, non assumendo più alcuna rilevanza fiscale il diverso termine in cui venga sottoscritto l’aumento di capitale.

 

Analogamente anche gli atti costitutivi di società sconteranno la relativa imposta di registro con analoghi modalità e termini, trattandosi di un’imposta che, con la sola eccezione dei conferimenti immobiliari, colpisce l’atto in quanto tale e non i conferimenti di capitale o di patrimonio che emergono dallo stesso.

 

Correlativamente, per gli stessi motivi sopra evidenziati, sono inoltre state sostituite tutte le note all’art. 4 tariffa parte prima allegata al d.p.r. n. 131/1986, abrogando alcune disposizioni precedenti, modificando quelle ritenute ancora attuali e introducendo nuove norme.

Dall’esame delle suddette modifiche risulta che sono state abrogate:

 

-         la nota I) parte prima all’art. 4, tariffa, parte prima, allegata al d.p.r. n. 131/1986, nella parte che assimilava ai conferimenti anche i versamenti in conto capitale o a fondo perduto fatti da soci, associati o partecipanti e regolamentava il momento impositivo sulla scorta di una denuncia delle operazioni effettuate in ciascun trimestre, da presentare nei venti giorni del mese successivo.

Si tratta degli aumenti di patrimonio della società, ora completamente detassati al pari dei conferimenti, i quali, quindi, non rilevano più ai fini dell’imposizione dell’imposta di registro e delle comunicazioni alla stessa preordinate.

-         la nota II) all’art. 4 tariffa, parte prima, allegata al d.p.r. n. 131/1986, che, nell’ipotesi di riduzione di capitale per assorbimento di perdite e contemporanea delibera di reintegrazione, escludeva dall’assoggettabilità ad imposta di registro i conferimenti in denaro relativi all’aumento di capitale, effettuati fino a concorrenza dell’ammontare della riduzione. Al riguardo si sottolinea che il nuovo regime fiscale degli aumenti di capitale e l’abrogazione della nota da ultimo citata pongono termine alle problematiche questioni tributarie relative alle operazioni societarie di copertura di perdite superiori al capitale e contemporaneo aumento di quest’ultimo.

-         la nota III) all’art. 4 tariffa, parte prima, allegata al d.p.r. n. 131/1986, che estendeva l’applicazione delle imposte di cui alla lettera a) della medesima norma (ossia costituzioni ed aumenti di capitale), anche agli atti che importano assunzione di attività commerciale o agricola come oggetto esclusivo o principale.

 

La nuova nota I) all’art. 4 tariffa, parte prima, allegata al d.p.r. n. 131/1986, e di cui si dirà in seguito, è rimasta in vigore per la sola ultima parte, che conserva significato anche nel nuovo contesto di tassazione introdotto con la legge n. 488/1999: la proprietà ed i diritti reali su immobili o unità da diporto si intendono conferiti alla data dell’atto che comporta il loro trasferimento o la loro costituzione.

 

Le nuove note II), III) e V) all’art. 4 tariffa, parte prima, allegata al d.p.r. n. 131/1986 riproducono sostanzialmente il contenuto delle precedenti note V), VI) e VII).

 

La nuova nota IV) al medesimo articolo stabilisce, invece, che gli atti societari di cui alla lettera a) dell’art. 4 tariffa parte prima, allegata al d.p.r. n. 131/1986 (costituzione e aumento del capitale o patrimonio) siano “soggetti all’imposta di registro nella misura fissa di lire 250.000, se la società destinataria del conferimento ha la sede legale o amministrativa in altro Stato membro dell’Unione europea”.

 

Tale norma di favore prescinde, nella fattispecie, dal tipo di bene oggetto di conferimento e attrae nella previsione dell’imposta di registro in misura fissa tutti i conferimenti, compresi anche quelli che abbiano per oggetto beni immobili o unità da diporto.

 

 

b) iva

 

Sotto il profilo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, non vi è alcuna modifica normativa da segnalare in tema di conferimenti in società, essendo rimasta inalterata la normativa di riferimento, la quale si riassume brevemente come segue.

 

I conferimenti in società effettuati da soggetti IVA rientrano nel normale ambito impositivo di detta imposta, in seguito all’entrata in vigore, con effetti dal 1° gennaio 1998, dell’art. 1. co. 1, lett. b), d.lgs. 2 settembre 1997, n. 313, che, per un adeguamento alle direttive comunitarie, ha abrogato l’art. 2, co. 3, lett. e), d.p.r. n. 633/72, il quale escludeva dall’ambito impositivo IVA i conferimenti in società, altri enti, consorzi, associazioni e altre organizzazioni.

 

L’unica eccezione alla suddetta disciplina tributaria è rappresentata dall’art. 2, co. 3, d.p.r. n. 633/72, tuttora vigente, secondo il quale non sono considerati cessioni di beni, e quindi sono esclusi dall’ambito impositivo IVA, “le cessioni e i conferimenti in società o altri enti, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni, che hanno per oggetto aziende o rami di azienda”.

 

Nei casi in cui il conferimento sia soggetto ad I.V.A, si applica il generale principio di alternatività stabilito dalla legge, secondo il quale la fattispecie sconta in misura fissa sia l’imposta di registro (art. 40 d.p.r. n.131/86), sia l’imposta ipotecaria (nota all’art. 1, tariffa allegata al d.lgs. n. 347/90) e catastale (art. 10, co. 2, d.lgs. n. 347/90).

 

 

c) invim

 

I conferimenti in società di ogni tipo e le assegnazioni ai soci sono operazioni che lo stesso legislatore equipara agli atti di alienazione a titolo oneroso, a norma dell’art. 2, co. 2, d.p.r. n. 643/72. Sconteranno, pertanto, l’imposta Invim sia i conferimenti di immobili o di diritti reali di godimento in società od enti, sia i conferimenti di aziende che comprendano nel loro patrimonio anche beni immobili, sia le assegnazioni ai soci di immobili.

 

La legge finanziaria 2000 prevede la riduzione di un quarto dell’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili di cui all’art. 2 del d.p.r. n. 643/1972, da corrispondere per i trasferimenti a titolo oneroso di immobili individuati catastalmente ad uso abitativo e relative pertinenze (art. 7, co. 4, L. n. 488/1999).

 

La citata Circolare ministeriale n. 247/E, a maggior chiarimento della portata della nuova norma, sottolinea l’evidenza del fatto che “per determinare l’importo da versare deve essere prima calcolata l’imposta e poi ridotta di ¼”. Ciò significa che questa nuova riduzione è cumulabile con altre riduzioni già in vigore.

 

La norma di favore incontra, anche nel caso di conferimenti immobiliari, il limite oggettivo di applicazione, rappresentato dai soli immobili “individuati catastalmente ad uso abitativo e relative pertinenze”, restando esclusi immobili di tipo diverso, per i quali l’imposta Invim continuerà ad applicarsi in misura ordinaria.

 

 

d) imposte ipotecarie e catastali

 

La legge finanziaria in commento non contiene alcuna novità per quanto riguarda le imposte ipotecarie e catastali. Pertanto, anche per i conferimenti in società di immobili, di diritti reali immobiliari o di aziende comprendenti beni immobili, dai quali derivi quindi l’esecuzione di formalità catastali e ipotecarie, si applicano le norme attualmente in vigore che, a grandi linee, si possono così sintetizzare ai fini che qui interessano:

 

-         a) imposta catastale 1% e imposta ipotecaria 2% per atti che importino trasferimento di proprietà di beni immobili o costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari sugli stessi (art. 10, co. 1, e art. 1 tariffa, d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347);

 

-         b) imposta catastale e imposta ipotecaria, entrambe nella misura fissa di lire 250.000 ciascuna:

-         I) per i medesimi atti indicati alla lettera precedente, nel caso in cui siano soggetti ad IVA, o abbiano per oggetto fabbricati o porzioni di fabbricati esenti da IVA ex art. 10, co. 1, n. 8 bis, d.p.r. n. 633/1972, purché, in quest’ultimo caso, il trasferimento sia effettuato nei confronti di imprese che abbiano per oggetto esclusivo o principale la rivendita di immobili e dichiarino in atto l‘intenzione di trasferirli entro tre anni (art. 10, co. 2 e nota all’art. 1 tariffa d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347),

-         II) per atti di conferimento di aziende o complessi aziendali relativi a singoli rami dell’impresa, nonché atti di regolarizzazione di società di fatto derivanti da comunioni ereditarie, purché effettuati entro un anno dall’apertura della successione (art. 10, co. 2 e art. 4 tariffa d. lgs. 31 ottobre 1990, n. 347).

Con riferimento a questi ultimi, va sottolineato che la regolarizzazione effettuata oltre il suddetto termine sconterà, invece, le imposte catastali ed ipotecarie nella rispettiva misura proporzionale dell’1% e del 2%, senza tuttavia applicazione di sanzioni, sempre che si tratti di società di fatto e quindi vi sia stato un esercizio di impresa.

 

e) coordinamento con le principali leggi speciali in tema di conferimento di azienda

 

a)       Imposte dirette: D.P.R. 22 dicembre 1986 N. 917 (T.U.I.R.) e Decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358

 

La nuova normativa fiscale dettata per i conferimenti in società dalla legge finanziaria 2000 limita il suo ambito operativo alle imposte indirette; pertanto non interferisce con l’applicazione del regime fiscale vigente in tema di plusvalenze derivanti da conferimenti in società od enti (T.U.I.R.), né con la disciplina dettata dal d.lgs. n. 358/97 per le plusvalenze derivanti da cessioni di azienda e da conferimenti di azienda.

 

 

b)      Imposte indirette: Legge 8 maggio 1998, n. 146, art. 25

 

L’art. 25 della legge n. 146/1998 disciplina l’ipotesi di costituzione di una nuova società con contestuale conferimento dell’(unica) azienda da parte dell’imprenditore individuale, in applicazione del decreto legislativo n. 358/97, prevedendo l’applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa, nonché la riduzione a metà dell’Invim o, in alternativa, un’imposta sostitutiva della stessa, in misura pari allo 0,5% del valore complessivo degli immobili.

 

Le modifiche introdotte dalla legge finanziaria 2000, che prevede l’imposta fissa di registro come norma a regime per tutti i conferimenti di azienda, assorbe pertanto, in massima parte, la portata della suddetta normativa speciale, la quale, peraltro, risulta anche già superata, fin dalla sua entrata in vigore, per quanto riguarda la previsione di imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, essendo quest’ultima a regime in virtù dell’art. 10, co. 2 e dell’art. 4 tariffa d.lgs. n. 347/90.

 

Rimane, invece, limitata all’ambito operativo individuato dall’art. 25 legge n. 146/98 e ne esaurisce pertanto il suo contenuto attuale, la previsione dell’imposta Invim ridotta alla metà (alla quale si può cumulare ora l’ulteriore riduzione di un quarto per gli immobili individuati catastalmente ad uso abitativo, prevista dall’art. 7, co. 4, l. n. 488/99) o l’applicazione alternativa di un’imposta sostitutiva pari allo 0,5% del valore complessivo dell’immobile, ovviamente non riducibile.

 

 

ASSEGNAZIONI AI SOCI, ASSOCIATI O PARTECIPANTI (art. 4, co. 1, lett. d), tariffa parte prima allegata al d.p.r. n. 131/1986).

 

Le assegnazioni soggette ad IVA o aventi per oggetto utili in denaro, continuano a scontare l’imposta di registro nella misura fissa di lire 250.000.

 

Le assegnazioni diverse da quelle appena enunciate scontano, invece, le aliquote previste dalla lett. a) della medesima norma e, pertanto, in conseguenza delle modifiche introdotte con la legge finanziaria n. 488/1999, saranno soggette alle aliquote proprie dei beni assegnati, che corrispondono in tutto e per tutto a quelle sopra esaminate per i conferimenti dei medesimi beni.

 

Così, a titolo esemplificativo, l’assegnazione al socio di un fabbricato commerciale o di un’area destinata alla costruzione di un tale fabbricato sarà soggetta all’aliquota del 4% prevista dall’art. 4, co. 1, lett. a) n. 2; l’assegnazione di un immobile di interesse culturale sconterà l’imposta nella misura proporzionale del 3%; l’assegnazione di un terreno sconterà l’imposta del 15% o dell’8% a seconda della sua destinazione agricola o meno; l’assegnazione di un’azienda o di beni mobili (diversi dai veicoli iscritti nei pubblici registri e dalle unità da diporto) sconterà l’imposta di registro in misura fissa.

 

 

REGOLARIZZAZIONI DI SOCIETA’ DI FATTO, derivanti da comunione ereditaria di azienda, tra eredi che continuano in forma societaria l’esercizio dell’impresa (art. 4, co. 1, lett. e), tariffa parte prima allegata al d.p.r. n. 131/1986).

 

La legge finanziaria 2000 prevede, anche in tale ipotesi, una riduzione di imposta, sostituendo l’imposta proporzionale di registro nella misura dell’1%, con un’imposta nella misura fissa di lire 250.000 (art. 10, co. 1, lettera c), n. 1 della legge n. 488/1999).

E’ invece rimasto invariato il contenuto della relativa nota[5], che assume ora il numero II (anziché V), limita l’applicazione della sopra indicata disciplina di favore agli atti di regolarizzazione registrati entro un anno dall’apertura della successione e rinvia all’articolo 22 del testo unico (enunciazione di atti non registrati) la determinazione dell’imposta e delle eventuali sanzioni per ogni altro caso di regolarizzazione di società di fatto, ancorché derivante da comunione ereditaria.

Le eventuali sanzioni, tuttavia, considerando la nuova disciplina in vigore dal 1° gennaio 2000, consisteranno soltanto nel raddoppio dell’imposta di registro in misura fissa.

 

 

OPERAZIONI DI SOCIETA’ ED ENTI ESTERI (art. 4, co. 1, lett. f), tariffa parte prima allegata al d.p.r. n. 131/1986).

 

Anche in tal caso la legge finanziaria 2000 stabilisce una riduzione di imposta, sostituendo l’imposta proporzionale di registro nella misura dell’1% con un’imposta nella misura fissa di lire 250.000 (art. 10, co. 1, lettera c), n. 1 della legge n. 488/1999).

 

 

ATTI PROPRI DEI GRUPPI EUROPEI DI INTERESSE ECONOMICO (art. 4, co. 1, lett. g), tariffa parte prima allegata al d.p.r. n. 131/1986).

 

Ancora una volta, in analogia a quanto sopra evidenziato, anche per i GEIE la legge finanziaria 2000 stabilisce una riduzione di imposta, sostituendo l’imposta proporzionale di registro dell’1%, con un’imposta nella misura fissa di lire 250.000 (art. 10, co. 1, lettera c), n. 1 della legge n. 488/1999), indipendentemente dalla natura mobiliare o immobiliare del bene oggetto di conferimento.

L’unica eccezione è rappresentata dagli atti che abbiano per oggetto le unità da diporto, come precisato nella nuova nota V all’art. 4 della tariffa parte prima allegata al d.p.r. n. 131/86.

 

 

CONTRATTI DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE

 

“Per armonizzare il trattamento tributario dei contratti di associazione in partecipazione con la nuova disciplina degli atti societari” – come precisa la citata Circolare ministeriale n. 247/E, la legge finanziaria 2000 sostituisce l’imposta proporzionale di registro nella misura dell’1% con un’imposta nella misura fissa di lire 250.000 anche in relazione ai contratti di associazione in partecipazione con apporto di beni diversi da quelli indicati negli artt. 1 e 7 della tariffa, parte prima, allegata al d.p.r. n. 131/1986 (art. 10, co. 1, lettera b), legge n. 488/1999).

 

Anche per tali contratti, come per i conferimenti immobiliari in società (alle cui osservazioni si rimanda) si segnalano le novità introdotte dall’art. 7, co. 6 e 7, legge n. 488/1999: l’apporto di fabbricati e relative pertinenze sconterà l’imposta proporzionale del 7% anziché dell’8%, mentre l’apporto di beni culturali sconterà l’imposta proporzionale del 3% anziché del 4%.

 

Con riferimento ai contratti di associazione in partecipazione, si segnala inoltre che l’art. 10, co. 1, lett. d) della legge n. 488/1999, abroga – con conseguenze tutte da verificare - l’art 43, co. 1, lett. g), del d.p.r. n. 131/1986, il quale, stabilendo il criterio per la determinazione della base imponibile, faceva riferimento al valore dei beni apportati dall’associato.

 

 

entrata in vigore della legge finanziaria 2000

 

L’art. 71, co. 3, l. n. 488/1999 stabilisce espressamente la data di entrata in vigore della legge in commento al 1° gennaio 2000.

 

Il legislatore detta poi una disciplina transitoria, ai fini che qui interessano, relativamente ad alcune ipotesi espressamente indicate.

 

L’art. 7, co. 8, legge n. 488/1999 stabilisce che le disposizioni dei commi 4, 6 e 7 dell’art. 7 (riduzioni per Invim, riduzioni per imposta di registro relativa a atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di fabbricati e relativi pertinenze e di beni culturali) si applichino “agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari, pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate ed a quelle non autenticate presentate per la registrazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della” legge in commento (1° gennaio 2000).

 

Con riferimento ai conferimenti in società della proprietà e di diritti reali su immobili o unità da diporto, la nuova nota I) all’art. 4, tariffa parte prima, allegata al d.p.r. n. 131/1986, rimasta in vigore per la sola parte che si armonizza con la nuova disciplina fiscale introdotta con la legge finanziaria 2000, precisa che i suddetti beni “si intendono conferiti alla data dell’atto che comporta il loro trasferimento o la loro costituzione”.

 

Dal combinato disposto delle norme citate, deriva che i conferimenti immobiliari in società potranno usufruire della nuova normativa di favore solo se contenuti in atti pubblici formati, atti giudiziari, pubblicati o emanati, scritture private autenticate e quelle non autenticate presentate per la registrazione, a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Nella citata Circolare ministeriale n. 247/E del 29 dicembre 1999 si rinviene una conferma di tale interpretazione, in quanto la stessa precisa che “le modifiche introdotte al testo unico dell’imposta di registro dall’art. 10, relative ai conferimenti in società, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2000 e quindi agli atti pubblici formati, alle scritture private autenticate a partire da quella data, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione dal 1° gennaio 2000”.

 

La nuova normativa, come sottolinea anche la Circolare n. 247/E, introduce, tuttavia, una deroga all’individuazione del momento temporale di entrata in vigore. L’art. 10, co. 2, della legge n. 488/1999 detta, infatti, una diversa disciplina transitoria limitata agli aumenti di capitale, ai quali dichiara applicabili le norme di favore contenute nel primo comma del medesimo art. 10 “a decorrere da quelli sottoscritti nel trimestre in corso al 31 dicembre 1999, la cui denuncia deve presentarsi successivamente a tale data”.

 

Il tenore letterale della norma induce necessariamente ad un’interpretazione restrittiva: l’applicazione è limitata ai soli aumenti di capitale, con esclusione di qualsiasi diversa fattispecie, quale, ad esempio, gli atti costitutivi di società e i versamenti in conto capitale[6].

 

E’ la stessa Circolare n. 247/E a chiarire meglio la portata di tale norma, precisando che “il nuovo regime si applica anche agli aumenti di capitale deliberati precedentemente ma sottoscritti nel trimestre in corso al 31 dicembre 1999 e quindi a tutti gli aumenti di capitale sociale sottoscritti dal 1° ottobre 1999”. Questo chiarimento ministeriale lascia intendere in modo inequivoco che il “trimestre in corso al 31 dicembre 1999”, al quale fa riferimento l’art. 10, co. 2, della legge n.488/1999, sia il trimestre solare iniziato il 1° ottobre 1999.

 

Si tratta ovviamente, degli aumenti di capitale non sottoscritti contestualmente rispetto alla delibera.

 

Gli elementi che assumono rilevanza ai fini dell’applicazione della nuova normativa sono:

-         un elemento oggettivo, ossia la materiale sottoscrizione dell’aumento di capitale, in esecuzione di quanto può essere stato deliberato anche in precedenza;

-         un elemento temporale, ossia la data di sottoscrizione, che deve essere compresa tra il 1° ottobre ed il 31 dicembre 1999. E’ l’unico elemento temporale di rilievo ai fini fiscali che qui interessano, rispetto ai quali perdono rilevanza gli eventuali diversi termini civilistici, quali la data della delibera di aumento, che può essere anche precedente, ma che, a maggior ragione, può essere anche contestuale, nonché (pare) anche l’eventuale data prevista dalla stessa delibera per la sottoscrizione del capitale;

-         la scadenza in epoca successiva al 31 dicembre 1999 del termine di presentazione della denuncia prevista dall’art. 19, co. 3, d.p.r. n. 131/1986.

 

La norma da ultimo citata stabiliva che, per gli aumenti di capitale di cui al comma 6 dell’art. 27 (aumenti a pagamento di spa, srl, sapa sottoposti alla condizione sospensiva della sottoscrizione ovvero, in caso di emissione di obbligazioni convertibili in azioni, alla condizione sospensiva della conversione), la denuncia dell’evento successivo alla registrazione, al fine della liquidazione e del pagamento dell’imposta di registro, dovesse essere presentata, per le quantità sottoscritte fino al decorso di un trimestre dalla delibera, entro 20 giorni successivi alla scadenza del trimestre ed entro 20 giorni dal decorso di ogni successivo trimestre per quelle sottoscritte successivamente. Per le delibere soggette ad omologazione, la disposizione si applica, invece, con riferimento alla data della notizia del provvedimento di omologazione, anziché a quella della delibera. Segue poi un’analoga disposizione per l’emissione di obbligazioni convertibili in azioni.

 

Il legislatore fiscale della legge finanziaria 2000, nel dettare la nuova normativa transitoria di favore per gli aumenti di capitale sociale, si è sicuramente e preoccupato del fatto che la disciplina previgente non venisse comunque disapplicata. In altri termini, occorre una doppia verifica in merito al contenuto sia della vecchia normativa (art. 19, co. 3) sia della nuova (sottoscrizione dell’aumento di capitale effettuata nell’ultimo trimestre solare del 1999). Quest’ultima sottoscrizione, compresa nel periodo tra il 1° ottobre ed il 31 dicembre 1999, era e rimane disciplinata anche dall’art. 19, al fine di quantificare il rispetto dei trimestri indicati e l’eventuale loro scadenza nel periodo compreso tra il 1° ottobre ed il 31 dicembre 1999. Nel caso in cui ciò si verifichi, la fattispecie è disciplinata dalla nuova normativa di favore e, quindi, non sconterà più l’imposta proporzionale di registro, né richiede l’adempimento delle formalità di denuncia.

 

A contrario, non è la semplice sottoscrizione dell’aumento di capitale effettuata nel detto periodo, senza tuttavia il rispetto dei termini previgenti di denuncia e/o di pagamento dell’imposta, a “sanare” l’inosservanza della norma previgente.

 

L’art. 19, co. 3 conserva pertanto rilevanza ai fini di verificare se la sottoscrizione del capitale (che sia di fatto avvenuta nel periodo compreso tra il 1° ottobre ed il 31 dicembre 1999) corrisponda anche al rispetto dei termini di denuncia da esso fissati (20 giorni successivi alla scadenza del trimestre decorrente dalla data della notizia del provvedimento di omologazione o alla scadenza di ogni successivo trimestre). Se, dunque, la sottoscrizione del capitale è fatta nel rispetto dei termini previsti dall’art. 19, co. 3 e coincide anche con il trimestre solare 1° ottobre – 31 dicembre 1999, sarà soggetta alla nuova normativa prevista per l’imposta di registro.[7]

 

Non pare, invece, che il semplice adempimento anticipato delle formalità previste dall’art. 19, co. 3 - e con scadenza successiva al 31 dicembre 1999 – che avvenga nel periodo compreso tra il 1° ottobre ed il 31 dicembre per gli aumenti di capitale sottoscritti in detto periodo, possa assumere una rilevanza tale da escludere l’applicazione della nuova normativa. Anzi, il rispetto dei termini di denuncia indicati nell’art. 19, co. 3 era necessario fino al 31 dicembre 1999; è soltanto in data successiva che l’entrata in vigore della nuova legge finanziaria consente l’attrazione nella sua nuova orbita di maggior favore e con effetto retroattivo anche per le sottoscrizioni di aumento di capitale effettuate nell’ultimo trimestre dell’anno precedente.

Pertanto pare che l’inciso contenuto nella citata Circolare n. 247/E (“per tali sottoscrizioni non deve essere eseguito nessun adempimento in considerazione” dell’abrogazione dell’art. 19, co. 3), non possa avere altro significato che quello indicato poche righe sopra dalla stessa Circolare: con l’abrogazione degli art. 19, co. 3 e 27 co. 6 del d.p.r. n. 131/86 “viene meno l’obbligo della denuncia delle quantità sottoscritte connesse alla costituzione o all’aumento del capitale e, pertanto, nessun ulteriore adempimento resta a carico del contribuente.” Il tutto con efficacia che si estende anche agli aumenti di capitale sottoscritti nell’ultimo trimestre solare dell’anno 1999.

 

Sembra tuttavia che, nonostante tale abrogazione, sia quantomeno opportuna e prudenziale la presentazione della denuncia al competente ufficio del registro, al fine di “chiudere” una iscrizione a campione che altrimenti rimarrebbe “sospesa” sine die.

 

Applicando poi le stesse osservazioni anche agli aumenti di capitale con sottoscrizione contestuale, deliberati nell’ultimo trimestre solare dell’anno 1999, se ne deduce che la nuova normativa sarà applicabile soltanto se, sempre a termini dell’art. 19, co. 3, d.p.r. n. 131/866, la notizia dell’omologa sia avvenuta in una data che consenta la denuncia in epoca successiva al 31 dicembre 1999. Dovrà pertanto essere una data non precedente al giorno 11 dicembre 1999.

 

La terminologia utilizzata dal legislatore “aumenti di capitale sottoscritti” ed il riferimento alla “denuncia” richiamano la medesima terminologia contenuta nei soppressi artt. 19, co. 3, e 27, co. 6, d.p.r. n. 131/1986, i quali erano espressamente dettati per gli aumenti di capitale delle società di capitali.

 

Conseguentemente è legittimo chiedersi quale sia la disciplina transitoria applicabile alla stessa operazione di aumento di capitale riferita alle società di persone.

Se si ritiene che la disciplina transitoria prevista in via eccezionale dal legislatore sia di stretta interpretazione e, pertanto, sia applicabile alle sole società di capitali, ne deriva che gli aumenti di capitale delle società di persone saranno disciplinati dalla nuova normativa di favore solo se contenuti in atti pubblici formati o scritture private autenticate a decorrere dal 1° gennaio 2000 in poi. Se tale assunto è esatto, ne deriva che l’aumento di capitale di società di persone sottoscritto nell’ultimo trimestre solare dell’anno 1999 e risultante da un atto pubblico o da una scrittura privata antecedente, pertanto, al 1° gennaio 2000, sconterà l’imposta proporzionale di registro nella misura dell’1% (anziché l’imposta di registro in misura fissa) anche nell’ipotesi in cui il termine per la registrazione dell’atto che lo contiene scada nel gennaio dell’anno 2000.

 

In realtà il tenore letterale dell’art. 10, co. 2, l. n. 488/1999 si riferisce ad aumenti di capitale senza ulteriori specificazioni e, quindi, anche senza esclusione espressa dal suo ambito applicativo delle società di persone; la sottoscrizione individua un momento temporale dell’operazione aumento di capitale che è perfettamente riferibile anche alle società di persone; il richiamo al comma 1 dell’art. 10 della medesima legge consente un’applicazione di carattere generale della normativa a società, enti, consorzi, associazioni e altre organizzazioni commerciali od agricole.

 

L’unico elemento del suddetto art. 10, co. 2, che induce a restringerne l’applicazione alle sole società di capitali è il riferimento alla “denuncia” da presentarsi successivamente al 31 dicembre 1999. Trattasi della denuncia disciplinata nel soppresso comma 3 dell’art. 19 d.p.r. n.131/1986, denuncia che va presentata, per gli aumenti di capitale a pagamento delle società di capitali – considerati sottoposti alla condizione sospensiva della sottoscrizione ai sensi del soppresso comma 6 dell’art. 27 d.p.r. n. 131/1986 – per le quantità sottoscritte fino al decorso di un trimestre dalla delibera, entro 20 giorni successivi alla scadenza del trimestre ed entro 20 giorni dal decorso di ogni successivo trimestre. La norma precisa, inoltre, che, per le delibere soggette ad omologazione, la disposizione si applica con riferimento alla data della notizia del provvedimento di omologazione, anziché alla data della delibera.

Orbene, la ratio del riferimento alla detta denuncia consiste nell’individuare l’elemento temporale dal quale comincia a decorrere il termine per la liquidazione ed il pagamento dell’imposta di registro, elemento temporale che, per le società di persone, coincide, invece, con la data dell’atto che contiene la delibera di aumento di capitale.

 

Non appare pertanto in palese contrasto con la ratio dell’art. 10, co. 2, legge n. 488/1999, estendere la sua applicazione anche agli aumenti di capitale di società di persone sottoscritti nel trimestre in corso al 31 dicembre 1999, risultanti da un atto che, anche se di data anteriore al suddetto 31 dicembre, debba presentarsi per la registrazione successivamente a tale data.

 

 

Un’ultima osservazione riguarda poi la disciplina transitoria degli aumenti di capitale effettuati con conferimenti immobiliari.

 

L’art. 10, co. 2, l. n. 488/99, sopra esaminato, che detta una disciplina transitoria di carattere eccezionale per gli aumenti di capitale sottoscritti nel trimestre in corso al 31 dicembre 1999, fa riferimento alle sole disposizioni contenute nel primo comma del medesimo art. 10. E tale comma non interviene in alcun modo a modificare la disciplina tributaria dei conferimenti immobiliari, i quali, come sopra precisato, beneficiano, per alcune categorie di immobili, di una riduzione di imposta in virtù dell’art. 7, commi 6 e 7, della l. n. 488/99, per il quale, tuttavia, la disciplina transitoria è espressamente contenuta nell’ottavo comma dell’art. 7 ed è diversa da quella eccezionale dettata dall’art. 10 per gli aumenti di capitale.

Ne consegue che gli aumenti di capitale effettuati con conferimenti immobiliari non rientrano nella previsione della disciplina transitoria dettata dall’art. 10, co. 2. l. n. 488/99, neppure se siano stati sottoscritti nel trimestre in corso al 31 dicembre 1999, ma ad essi si applica, qualora il tipo di immobile conferito lo consenta, la disciplina di maggior favore solo se contenuti in un atto pubblico formato, in una scrittura privata autenticata o in una scrittura privata non autenticata presentata per la registrazione a decorrere dal 1° gennaio 2000, come sopra ampiamente sottolineato.

 

 

 

LEGGE 23 DICEMBRE 1999, N. 488 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000).

 

ART. 7

 

(Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di altre imposte indirette e

 per l’emersione di base imponibile).

 

1.      omissis

 

2.      omissis

 

3.      omissis

 

4.      L’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, da corrispondere per i trasferimenti a titolo oneroso aventi ad oggetto gli immobili individuati catastalmente ad uso abitativo e relative pertinenze, è ridotta di un quarto.

 

5.      Omissis

 

6.      L’aliquota del 4 per cento prevista dall’articolo 1 e relative note della Tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è ridotta al 3 per cento.

 

7.      Nella Tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nell’articolo 1, comma 1, le parole: “i trasferimenti coattivi: 8 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “i trasferimenti coattivi, salvo quanto previsto dal successivo periodo: 8 per cento. Se l’atto ha ad oggetto fabbricati e relative pertinenze: 7 per cento”.

 

8.      Le disposizioni dei commi 4, 6 e 7 si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari, pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate ed a quelle non autenticate presentate per la registrazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Omissis commi successivi.

 

 

ART. 10

 

(Imposta di registro sui conferimenti in società).

 

1.      Al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a)      l’articolo 50 è sostituito dal seguente:

“Art. 50. – (Atti ed operazioni concernenti società, enti, consorzi, associazioni ed altre organizzazioni commerciali od agricole). – 1. Per gli atti costitutivi e per gli aumenti di capitale o di patrimonio di società o di enti, diversi dalle società, compresi i consorzi, le associazioni e le altre organizzazioni di persone o di beni con o senza personalità giuridica aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole, con conferimento di immobili o diritti reali immobiliari, la base imponibile è costituita dal valore dei beni o diritti conferiti al netto delle passività e degli oneri accollati alle, società, enti, consorzi, associazioni e altre organizzazioni commerciali o agricole, nonché delle spese e degli oneri inerenti alla costituzione o all’esecuzione dell’aumento calcolati forfetariamente nella misura del 2 per cento del valore dichiarato fino a lire 200 milioni e dell’1 per cento per la parte eccedente, e in ogni caso in misura non superiore a lire 1 miliardo”;

 

b)      nell’articolo 2 della Tariffa allegata, parte I, il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Contratti di associazione in partecipazione con apporto di beni diversi da quelli indicati nell’articolo 1 e nel successivo articolo 7: lire 250.000.”;

 

c)      nell’articolo 4 della predetta Tariffa:

1)      al comma 1, lettere a), numeri 3), 5) e 6), e), f) e g), nella colonna delle aliquote, le parole: ”1 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “lire 250.000”;

2)      le note sono sostituite dalle seguenti:

”Note – I) La proprietà ed i diritti reali su immobili o unità da diporto si intendono conferiti alla data dell’atto che comporta il loro trasferimento o la loro costituzione.

II) L’imposta di cui alla lettera e) si applica se l’atto di regolarizzazione è registrato entro un anno dall’apertura della successione. In ogni altro caso di regolarizzazione di società di fatto, ancorché derivanti da comunioni ereditarie, l’imposta si applica a norma dell’art. 22 del testo unico.

III) Per gli atti propri delle società ed enti diversi da quelli indicati nel presente articolo si applica l’articolo 9 della tabella.

IV) Gli atti di cui alla lettera a) sono soggetti all’imposta nella misura fissa di lire 250.000 se la società destinataria del conferimento ha la sede legale o amministrativa in altro Stato membro dell’Unione europea.

V) Per gli atti propri dei gruppi europei di interesse economico contemplati alla lettera a), numero 4), si applicano le imposte ivi previste.”;

 

d)      sono abrogati il comma 3 dell’articolo 19, il comma 6 dell’articolo 27, la lettera g) del comma 1 dell’articolo 43.

 

2.      Per gli aumenti di capitale sociale, le disposizioni contenute nel comma 1 si applicano a decorrere da quelli sottoscritti nel trimestre in corso al 31 dicembre 1999, la cui denuncia deve presentarsi successivamente a tale data.

3.      omissis.

 

ART. 71

 

1.      Omissis.

 

2.      Omissis

 

3.      La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2000.

 

DPR 26 aprile 1986 n. 131  TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI L’IMPOSTA DI REGISTRO

 

 

 

TESTO PREVIGENTE

TESTO VIGENTE COORDINATO CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DALLA LEGGE FINANZIARIA 2000.

(Le modifiche sono evidenziate in grassetto.)

 

 

ART. 19 – Denuncia di eventi successivi alla registrazione

 

1.      L’avveramento della condizione sospensiva apposta ad un atto, l’esecuzione di tale atto prima dell’avveramento della condizione e il verificarsi di eventi che, a norma del presente testo unico, diano luogo ad ulteriore liquidazione di imposta devono essere denunciati entro venti giorni, a cura delle parti contraenti o dei loro aventi causa e di coloro nel cui interesse è stata richiesta la registrazione, all’ufficio che ha registrato l’atto al quale si riferiscono.

2.      Il termine di cui al comma 1 è elevato a sessanta giorni se l’evento dedotto in condizione è connesso alla nascita o alla sopravvivenza di una persona.

3.      Per gli aumenti di capitale di cui al comma 6 dell’art. 27 la denuncia deve essere presentata, per le quantità sottoscritte fino al decorso di un trimestre dalla delibera, entro venti giorni successivi alla scadenza del trimestre ed entro venti giorni dal decorso di ogni successivo trimestre per quelle sottoscritte successivamente. Per le delibere soggette ad omologazione la disposizione si applica con riferimento alla data della notizia del provvedimento di omologazione anziché a quella della delibera. In caso di emissione di obbligazioni convertibili in azioni la denuncia deve essere presentata, per le quantità convertite in ciascun trimestre del periodo o dei periodi di convertibilità, entro venti giorni dal decorso del trimestre; per le obbligazioni convertibili in azioni di altra società la denuncia deve essere presentata da questa.

ART. 27 – Atti sottoposti a condizione sospensiva, approvazione od omologazione

 

1.      Gli atti sottoposti a condizione sospensiva, sono registrati con il pagamento dell’imposta in misura fissa.

2.      Quando la condizione si verifica, o l’atto produce i suoi effetti prima dell’avverarsi di essa, si riscuote la differenza tra l’imposta dovuta secondo le norme vigenti al momento della formazione dell’atto e quella pagata in sede di registrazione.

3.      Non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva le vendite con riserva di proprietà e gli atti sottoposti a condizione che ne fanno dipendere gli effetti dalla mera volontà dell’acquirente o del creditore.

4.      Gli atti sottoposti a condizione sospensiva che ne fa dipendere gli effetti dalla mera volontà del venditore o dell’obbligato sono soggetti all’imposta in misura fissa.

5.      Gli atti indicati nell’art. 14, quando intervenga l’approvazione o la omologazione o quando l’atto divenga eseguibile per il decorso dell’intervallo di tempo fissato dalla legge, sono soggetti all’imposta nella misura indicata nella tariffa. Tali atti, se presentati all’ufficio prima della scadenza del termine stabilito dall’art. 14, sono soggetti alla sola imposta in misura fissa salvo, quando intervenga l’approvazione od omologazione o l’atto divenga eseguibile per il decorso dell’intervallo di tempo fissato dalla legge, l’applicazione dell’imposta principale determinata secondo le disposizioni vigenti in tale momento e previa deduzione dell’imposta in misura fissa pagata in sede di registrazione dell’atto.

6.      Gli aumenti di capitale a pagamento di società per azioni, in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata si considerano sottoposti alla condizione sospensiva della sottoscrizione ovvero, in caso di emissione di obbligazioni convertibili in azioni, alla condizione sospensiva della conversione.

 

ART. 43 – Base imponibile

1.      La base imponibile, salvo quanto disposto negli articoli seguenti, è costituita:

lettere da a) a f) omissis

 

g) per in contratti di associazione in partecipazione, dal valore dei beni apportati dall’associato;

 

lettere h) e i) omissis

 

2.      Omissis

 

3.      Omissis

 

4.      Omissis

 

ART. 50 – Atti ed operazioni concernenti società, enti, consorzi, associazioni ed altre organizzazioni commerciali od agricole

 

1.       Per gli atti costitutivi e per gli aumenti di capitale di società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, comprese le cooperative, la base imponibile è costituita dal valore nominale delle azioni o delle quote sociali sottoscritte e dall’eventuale sopraprezzo, dedotte le spese e gli oneri inerenti alla costituzione o all’esecuzione dell’aumento. Le spese e gli oneri sono calcolati forfetariamente nella misura del due per cento dell’ammontare complessivo del valore nominale e del sopraprezzo fino a lire 200 milioni e dell’uno per cento per la parte dell’ammontare stesse che eccede lire 200 milioni, e in ogni caso in misura non superiore a lire 1 miliardo.

2.      Per gli atti costitutivi e per gli aumenti di capitale o di patrimonio di società diverse da quelle indicate al comma 1 ovvero di enti, diversi dalle società, compresi i consorzi, le associazioni e le altre organizzazioni di persone o di beni con o senza personalità giuridica aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale o agricole, la base imponibile è costituita dall’ammontare degli apporti o dal valore degli stessi, al netto delle obbligazioni o degli oneri accollati alla società o ente e delle spese e degli oneri inerenti alla costituzione o all’esecuzione dell’aumento calcolati forfetariamente nella misura del due per cento dell’ammontare o del valore dichiarato fino a lire 200 milioni e dell’uno per cento per la parte eccedente, e in ogni caso in misura non superiore a lire 1 miliardo. La disposizione si applica anche quando un ente già esistente assume come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole.

3.      Se sono conferiti immobili, diritti reali immobiliari o aziende, la base imponibile, per la parte relativa a tali conferimenti, è costituita dal valore dei beni, diritti o aziende conferiti al netto delle passività e oneri. Sono considerati aziende anche i complessi aziendali relativi a singoli rami dell’impresa. Se il conferimento di azienda o complesso aziendale è fatto ad una società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, comprese le cooperative, il valore è quello risultante dalla relazione di stima di cui all’art. 2343 del codice civile.

4.      (abrogato dal decreto legge 323/1996 convertito nella legge 425/1996)

5.      Nei casi di cui alle lettere a), b), c), d), e h) dell’art. 4 la base imponibile è costituita dal valore del patrimonio netto appartenente ai soggetti ivi indicati al momento della istituzione o del trasferimento della sede legale o amministrativa o dell’oggetto principale dell’attività nel territorio dello Stato. Nei casi di cui alle lettere f) e g) dello stesso articolo la base imponibile è costituita dall’ammontare dei capitali messi a disposizione della sede secondaria.

 

 

Tariffa Parte I

Atti soggetti a registrazione in termine fisso

 

ART. 1

 

1.      Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi……………………………………………...8%

 

 

 

 

Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dagli imprenditori agricoli a titolo principale o di associazioni o società cooperative di cui agli articoli 12 e 13 della legge 9 maggio 1975, n. 153….15%

 

Se il trasferimento ha per oggetto immobili di interesse storico, artistico e archeologico soggetti alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, sempreché l’acquirente non venga meno agli obblighi della loro conservazione e protezione………………..4%

 

Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis)……………………………….4%

 

Se il trasferimento avente per oggetto fabbricati o porzioni di fabbricato è esente dall’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 10, primo comma, numero 8-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed è effettuato nei confronti di imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell’attività esercitata la rivendita di beni immobili, a condizione che nell’atto l’acquirente dichiari che intende trasferirli entro tre anni……………………………………..1%

 

Se il trasferimento avviene a favore dello Stato, ovvero a favore di enti pubblici territoriali o consorzi costituiti esclusivamente fra gli stessi ovvero a favore di comunità montane ……….L. 250.000

 

Se il trasferimento ha per oggetto immobili situati all’estero o diritti reali di godimento sugli stessi………………………………………….L. 250.000

 

Se il trasferimento avviene a favore di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-quater)  ………..………………………………….L. 250.000

 

Note:

I)                   Per gli atti traslativi stipulati da imprenditori agricoli a titolo principale o da associazioni o società cooperative di cui agli articoli 12 e 13 della legge 9 maggio 1975, n. 153, ai fini dell’applicazione dell’aliquota dell’8 per cento l’acquirente deve produrre al pubblico ufficiale rogante la certificazione della sussistenza dei requisiti in conformità a quanto disposto dall’art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153. Il beneficio predetto è esteso altresì agli acquirenti che dichiarino nell’atto di trasferimento di voler conseguire i sopra indicati requisiti e che entro il triennio producano la stessa certificazione; qualora al termine del triennio non sia stata prodotta la documentazione prescritta l’ufficio del registro competente provvede al recupero della differenza d’imposta. Si decade dal beneficio nel caso di destinazione dei terreni, o delle relative pertinenze, diversa dall’uso agricolo che avvenga entro dieci anni dal trasferimento. Il mutamento di destinazione deve essere comunicato entro un anno all’ufficio del registro competente. In caso di omessa denuncia si applica una soprattassa pari alla metà della maggior imposta dovuta in dipendenza del mutamento della destinazione. Nei casi in cui si procede al recupero della differenza di imposta sono dovuti gli interessi di mora di cui al comma 4 dell’art. 55 del testo unico, con decorrenza dal momento del pagamento della imposta principale ovvero, in caso di mutamento di destinazione, da tale ultimo momento.

II)                 Ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 4 per cento la parte acquirente:

a)      ove già sussista il vincolo previsto dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089, per i beni culturali dichiarati, deve dichiarare nell’atto di acquisto gli estremi del vincolo stesso in base alle risultanze dei registri immobiliari;

b)      qualora il vincolo non sia stato ancora imposto deve presentare, contestualmente all’atto da registrare, una attestazione, da rilasciarsi dall’amministrazione per i beni culturali e ambientali, da cui risulti che è in corso la procedura di sottoposizione dei beni al vincolo. L’agevolazione è revocata nel caso in cui, entro il termine di due anni decorrente dalla data di registrazione dell’atto, non venga documentata l’avvenuta sottoposizione del bene al vincolo.

Le attestazioni relative ai beni situati nel territorio della regione siciliana e delle province autonome di Trento e Bolzano sono rilasciate dal competente organo della regione siciliana e delle province autonome di Trento e Bolzano.

L’acquirente decade altresì dal beneficio della riduzione d’imposta qualora i beni vengano in tutto o in parte alienati prima che siano stati adempiuti gli obblighi della loro conservazione e protezione, ovvero nel caso di mutamento di destinazione senza la preventiva autorizzazione dell’amministrazione per i beni culturali e ambientali, o di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l’esercizio del diritto di prelazione dello Stato sugli immobili stessi. L’amministrazione per i beni culturali e ambientali dà immediata comunicazione all’ufficio del registro delle violazioni che comportano la decadenza. In tal caso, oltre alla normale imposta, è dovuta una soprattassa pari al trenta per cento dell’imposta stessa, oltre agli interessi di mora di cui al comma 4 dell’art. 55 del testo unico. Dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine di cui all’art. 76, comma 2, del testo unico.

 

·        II-bis) 1. Ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 4 per cento agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse, devono ricorrere le seguenti condizioni:

a) che l’immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro un anno dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all’estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l’acquirente sia cittadino italiano emigrato all’estero, che l’immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l’immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall’acquirente nell’atto di acquisto;

b) che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare.

c) che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo ovvero di cui all’articolo 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168, all’articolo 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, all’articolo 3, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, all’articolo 5, commi 2 e 3, dei decreti-legge 21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992, n. 237, e 20 maggio 1992, n. 293, all’articolo 2, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 348, all’articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legge 24 settembre 1992, n. 388, all’articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455, all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, e all’articolo 16 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243.

 

2.      In caso di cessioni soggette ad imposta sul valore aggiunto le dichiarazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, comunque riferite al momento in cui si realizza l’effetto traslativo, possono essere effettuate, oltre che nell’atto di acquisto, anche in sede di contratto preliminare.

3.      Le agevolazioni di cui al comma 1, sussistendo le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 1, spettano per l’acquisto, anche se con atto separato, delle pertinenze dell’immobile di cui alla lettera a). Sono ricomprese tra le pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell’acquisto agevolato.

4.      In caso di dichiarazione mendace, o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una soprattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte. Se si tratta di cessioni soggette all’imposta sul valore aggiunto, l’ufficio del registro presso cui sono stati registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti degli acquirenti una penalità pari alla differenza fra l’imposta calcolata in base all’aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione dell’aliquota agevolata, aumentata del 30 per cento. Sono dovuti gli interessi di mora di cui al comma 4 dell’articolo 55 del presente testo unico. Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale.

 

II-ter) Ove non si realizzi la condizione, alla quale è subordinata l’applicazione dell’aliquota dell’1 per cento, del ritrasferimento entro il triennio, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria e si rende applicabile una soprattassa del 30 per cento oltre agli interessi di mora di cui al comma 4 dell’articolo 55 del presente testo unico. Dalla scadenza del triennio, decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell’amministrazione finanziaria.

 

II-quater). A condizione che la ONLUS dichiari nell’atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività e che realizzi l’effettivo utilizzo diretto entro 2 anni dall’acquisto. In caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione per lo svolgimento della propria attività è dovuta l’imposta nella misura ordinaria nonché una sanzione amministrativa pari al 30 per cento della stessa imposta.

 

 

ART. 2

 

1.      Atti di cui al comma 1 dell’art. 1 relativi a beni diversi da quelli indicati nello stesso articolo e nel successivo art. 7……………………..3%

Se il trasferimento avviene a favore dello Stato, ovvero a favore di enti pubblici territoriali, o consorzi costituiti esclusivamente tra gli stessi, ovvero a favore di comunità montane………L. 250.000

 

2.      Contratti di associazione in partecipazione con apporto di beni diversi da quelli indicati nell'art. 1 e nel successivo art. 7.…………..1%

 

 

ART. 4

 

1. Atti propri delle società di qualunque tipo ed oggetto e degli enti diversi dalle società, compresi i consorzi, le associazioni e le altre organizzazioni di persone o di beni, con o senza personalità giuridica, aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole:

a)       costituzione e aumento del capitale o patrimonio:

1)      con conferimento di proprietà o diritto reale di godimento su beni immobili, salvo il successivo n. 2)……………………….le stesse aliquote di cui all’art. 1)

2)      con conferimento di proprietà o diritto reale di godimento su fabbricati destinati specificamente all’esercizio di attività commerciali e non suscettibili di altra destinazione senza radicale trasformazione nonché su aree destinate ad essere utilizzate per la costruzione dei suddetti fabbricati o come loro pertinenze, sempreché i fabbricati siano ultimati entro cinque anni dal conferimento e presentino le indicate caratteristiche……………………..4%

3)      con conferimento di proprietà o diritto reale di godimento su aziende o su complessi aziendali relativi a singoli rami dell’impresa……1%

4)      con conferimento di proprietà o di diritto reale di godimento su unità da diporto…………le stesse imposte di cui al successivo art. 7

5)      con conferimento di denaro, di beni mobili, esclusi quelli di cui all’articolo 11-bis della tabella, e di diritti diversi da quelli indicati nei numeri precedenti…………………………..1%

6)      mediante conversione di obbligazioni in azioni o passaggio a capitale di riserve diverse da quelle costituite con sopraprezzi o con versamenti dei soci in conto capitale o a fondo perduto e da quelle iscritte in bilancio a norma di leggi di rivalutazione monetaria…………1%

 

b)      fusione tra società, scissione delle stesse, conferimento di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell’impresa fatto da una società ad altra società esistente o da costituire; analoghe operazioni poste in essere da enti diversi dalle società: …………………………….……….lire 250.000

c)       altre modifiche statutarie, comprese le trasformazioni e le proroghe……….lire 250.000

d)      assegnazioni ai soci, associati o partecipanti:

1)      se soggette all’imposta sul valore aggiunto o aventi per oggetto utili in denaro………………….……….………lire 250.000

2)      in ogni altro caso……….le stesse aliquote di cui alla lett. a)

e)       regolarizzazione di società di fatto, derivanti da comunione ereditaria di azienda, tra eredi che continuano in forma societaria l’esercizio dell’impresa..……………………………….1%

f)        operazioni di società ed enti esteri di cui all’art. 4 del testo unico……………………1%

g)       atti propri dei gruppi europei di interesse economico……………………………………….1%

 

Note:

I)                   Per conferimenti si intendono anche i versamenti in conto capitale o a fondo perduto fatti dai soci, associati o partecipanti; in tal caso l’imposta si applica in base a denuncia di quelli fatti in ciascun trimestre da presentarsi dalla società o ente entro i primi venti giorni del mese successivo. La proprietà ed i diritti reali su immobili o beni mobili registrati si intendono conferiti alla data dell’atto che comporta il loro trasferimento o la loro costituzione.

II)                 In caso di riduzione del capitale per perdite non sono soggetti all’imposta, fino a concorrenza dell’ammontare della riduzione, i conferimenti in denaro relativi all’aumento di capitale contemporaneamente deliberato.

III)              Le imposte di cui alla lettera a) si applicano anche agli atti che importano assunzione di attività commerciale o agricola come oggetto esclusivo o principale.

IV)              Gli atti di cui alle lettere a) e b) sono soggetti all’imposta nella misura fissa di L. 250.000 se la società destinataria del conferimento o la società risultante dalla fusione o incorporante o la società beneficiaria della scissione ha la sede legale o amministrativa in altro Stato membro della Comunità economica europea.

V)                L’aliquota di cui alla lettera e) si applica se l’atto di regolarizzazione è registrato entro un anno dall’apertura della successione. In ogni altro caso di regolarizzazione di società di fatto, ancorché derivanti da comunioni ereditarie, l’imposta si applica a norma dell’art. 22 del testo unico.

VI)              Per gli atti propri delle società ed enti diversi da quelli indicati nel presente articolo si applica l’art. 9 della tabella.

VII)           Per gli atti propri dei gruppi europei di interesse economico, contemplati alle lettere a), n. 4, c) e d), n. 1, si applicano le imposte ivi rispettivamente previste.

 

 

ART. 19 – Denuncia di eventi successivi alla registrazione

 

1.      L’avveramento della condizione sospensiva apposta ad un atto, l’esecuzione di tale atto prima dell’avveramento della condizione e il verificarsi di eventi che, a norma del presente testo unico, diano luogo ad ulteriore liquidazione di imposta devono essere denunciati entro venti giorni, a cura delle parti contraenti o dei loro aventi causa e di coloro nel cui interesse è stata richiesta la registrazione, all’ufficio che ha registrato l’atto al quale si riferiscono.

2.      Il termine di cui al comma 1 è elevato a sessanta giorni se l’evento dedotto in condizione è connesso alla nascita o alla sopravvivenza di una persona.

3.      Abrogato.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 27 – Atti sottoposti a condizione sospensiva, approvazione od omologazione

 

1.      Gli atti sottoposti a condizione sospensiva, sono registrati con il pagamento dell’imposta in misura fissa.

2.      Quando la condizione si verifica, o l’atto produce i suoi effetti prima dell’avverarsi di essa, si riscuote la differenza tra l’imposta dovuta secondo le norme vigenti al momento della formazione dell’atto e quella pagata in sede di registrazione.

3.      Non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva le vendite con riserva di proprietà e gli atti sottoposti a condizione che ne fanno dipendere gli effetti dalla mera volontà dell’acquirente o del creditore.

4.      Gli atti sottoposti a condizione sospensiva che ne fa dipendere gli effetti dalla mera volontà del venditore o dell’obbligato sono soggetti all’imposta in misura fissa.

5.      Gli atti indicati nell’art. 14, quando intervenga l’approvazione o la omologazione o quando l’atto divenga eseguibile per il decorso dell’intervallo di tempo fissato dalla legge, sono soggetti all’imposta nella misura indicata nella tariffa. Tali atti, se presentati all’ufficio prima della scadenza del termine stabilito dall’art. 14, sono soggetti alla sola imposta in misura fissa salvo, quando intervenga l’approvazione od omologazione o l’atto divenga eseguibile per il decorso dell’intervallo di tempo fissato dalla legge, l’applicazione dell’imposta principale determinata secondo le disposizioni vigenti in tale momento e previa deduzione dell’imposta in misura fissa pagata in sede di registrazione dell’atto.

6.      Abrogato

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 43 – Base imponibile

1.      La base imponibile, salvo quanto disposto negli articoli seguenti, è costituita:

lettere da a) a f) omissis

 

g) abrogato

 

 

lettere h) e i) omissis

 

2.      Omissis

 

3.      Omissis

 

4.      Omissis

 

 

ART. 50. – (Atti ed operazioni concernenti società, enti, consorzi, associazioni ed altre organizzazioni commerciali od agricole).

 

1. Per gli atti costitutivi e per gli aumenti di capitale o di patrimonio di società o di enti, diversi dalle società, compresi i consorzi, le associazioni e le altre organizzazioni di persone o di beni con o senza personalità giuridica aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole, con conferimento di immobili o diritti reali immobiliari, la base imponibile è costituita dal valore dei beni o diritti conferiti al netto delle passività e degli oneri accollati alle, società, enti, consorzi, associazioni e altre organizzazioni commerciali o agricole, nonché delle spese e degli oneri inerenti alla costituzione o all’esecuzione dell’aumento calcolati forfetariamente nella misura del 2 per cento del valore dichiarato fino a lire 200 milioni e dell’1 per cento per la parte eccedente, e in ogni caso in misura non superiore a lire 1 miliardo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tariffa Parte I

Atti soggetti a registrazione in termine fisso

 

ART. 1

 

1.      Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi, salvo quanto previsto dal successivo periodo:………………………………...8%

Se l’atto ha ad oggetto fabbricati e relative pertinenze………………………………………….7%

 

Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dagli imprenditori agricoli a titolo principale o di associazioni o società cooperative di cui agli articoli 12 e 13 della legge 9 maggio 1975, n. 153….15%

 

Se il trasferimento ha per oggetto immobili di interesse storico, artistico e archeologico soggetti alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, sempreché l’acquirente non venga meno agli obblighi della loro conservazione e protezione………………3%

 

Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis)……………………………….3%

 

Se il trasferimento avente per oggetto fabbricati o porzioni di fabbricato è esente dall’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 10, primo comma, numero 8-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed è effettuato nei confronti di imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell’attività esercitata la rivendita di beni immobili, a condizione che nell’atto l’acquirente dichiari che intende trasferirli entro tre anni……………………………………..1%

 

Se il trasferimento avviene a favore dello Stato, ovvero a favore di enti pubblici territoriali o consorzi costituiti esclusivamente fra gli stessi ovvero a favore di comunità montane ……….L. 250.000

 

Se il trasferimento ha per oggetto immobili situati all’estero o diritti reali di godimento sugli stessi………………………………………….L. 250.000

 

Se il trasferimento avviene a favore di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-quater)  ………..………………………………….L. 250.000

 

Note:

I)                   Per gli atti traslativi stipulati da imprenditori agricoli a titolo principale o da associazioni o società cooperative di cui agli articoli 12 e 13 della legge 9 maggio 1975, n. 153, ai fini dell’applicazione dell’aliquota dell’8 per cento l’acquirente deve produrre al pubblico ufficiale rogante la certificazione della sussistenza dei requisiti in conformità a quanto disposto dall’art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153. Il beneficio predetto è esteso altresì agli acquirenti che dichiarino nell’atto di trasferimento di voler conseguire i sopra indicati requisiti e che entro il triennio producano la stessa certificazione; qualora al termine del triennio non sia stata prodotta la documentazione prescritta l’ufficio del registro competente provvede al recupero della differenza d’imposta. Si decade dal beneficio nel caso di destinazione dei terreni, o delle relative pertinenze, diversa dall’uso agricolo che avvenga entro dieci anni dal trasferimento. Il mutamento di destinazione deve essere comunicato entro un anno all’ufficio del registro competente. In caso di omessa denuncia si applica una soprattassa pari alla metà della maggior imposta dovuta in dipendenza del mutamento della destinazione. Nei casi in cui si procede al recupero della differenza di imposta sono dovuti gli interessi di mora di cui al comma 4 dell’art. 55 del testo unico, con decorrenza dal momento del pagamento della imposta principale ovvero, in caso di mutamento di destinazione, da tale ultimo momento.

II)                 Ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 3 per cento la parte acquirente:

a)      ove già sussista il vincolo previsto dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089, per i beni culturali dichiarati, deve dichiarare nell’atto di acquisto gli estremi del vincolo stesso in base alle risultanze dei registri immobiliari;

b)      qualora il vincolo non sia stato ancora imposto deve presentare, contestualmente all’atto da registrare, una attestazione, da rilasciarsi dall’amministrazione per i beni culturali e ambientali, da cui risulti che è in corso la procedura di sottoposizione dei beni al vincolo. L’agevolazione è revocata nel caso in cui, entro il termine di due anni decorrente dalla data di registrazione dell’atto, non venga documentata l’avvenuta sottoposizione del bene al vincolo.

Le attestazioni relative ai beni situati nel territorio della regione siciliana e delle province autonome di Trento e Bolzano sono rilasciate dal competente organo della regione siciliana e delle province autonome di Trento e Bolzano.

L’acquirente decade altresì dal beneficio della riduzione d’imposta qualora i beni vengano in tutto o in parte alienati prima che siano stati adempiuti gli obblighi della loro conservazione e protezione, ovvero nel caso di mutamento di destinazione senza la preventiva autorizzazione dell’amministrazione per i beni culturali e ambientali, o di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l’esercizio del diritto di prelazione dello Stato sugli immobili stessi. L’amministrazione per i beni culturali e ambientali dà immediata comunicazione all’ufficio del registro delle violazioni che comportano la decadenza. In tal caso, oltre alla normale imposta, è dovuta una soprattassa pari al trenta per cento dell’imposta stessa, oltre agli interessi di mora di cui al comma 4 dell’art. 55 del testo unico. Dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine di cui all’art. 76, comma 2, del testo unico

 

·        II-bis) 1. Ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 3 per cento agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse, devono ricorrere le seguenti condizioni:

a) che l’immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro un anno dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all’estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l’acquirente sia cittadino italiano emigrato all’estero, che l’immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l’immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall’acquirente nell’atto di acquisto;

b) che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare.

c) che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo ovvero di cui all’articolo 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168, all’articolo 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, all’articolo 3, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, all’articolo 5, commi 2 e 3, dei decreti-legge 21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992, n. 237, e 20 maggio 1992, n. 293, all’articolo 2, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 348,

all’articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legge 24 settembre 1992, n. 388, all’articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455, all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, e all’articolo 16 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243.

 

2.      In caso di cessioni soggette ad imposta sul valore aggiunto le dichiarazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, comunque riferite al momento in cui si realizza l’effetto traslativo, possono essere effettuate, oltre che nell’atto di acquisto, anche in sede di contratto preliminare.

3.      Le agevolazioni di cui al comma 1, sussistendo le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 1, spettano per l’acquisto, anche se con atto separato, delle pertinenze dell’immobile di cui alla lettera a). Sono ricomprese tra le pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell’acquisto agevolato.

4.      In caso di dichiarazione mendace, o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una soprattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte. Se si tratta di cessioni soggette all’imposta sul valore aggiunto, l’ufficio del registro presso cui sono stati registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti degli acquirenti una penalità pari alla differenza fra l’imposta calcolata in base all’aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione dell’aliquota agevolata, aumentata del 30 per cento. Sono dovuti gli interessi di mora di cui al comma 4 dell’articolo 55 del presente testo unico. Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale.

 

II-ter) Ove non si realizzi la condizione, alla quale è subordinata l’applicazione dell’aliquota dell’1 per cento, del ritrasferimento entro il triennio, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria e si rende applicabile una soprattassa del 30 per cento oltre agli interessi di mora di cui al comma 4 dell’articolo 55 del presente testo unico. Dalla scadenza del triennio, decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell’amministrazione finanziaria.

 

II-quater). A condizione che la ONLUS dichiari nell’atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività e che realizzi l’effettivo utilizzo diretto entro 2 anni dall’acquisto. In caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione per lo svolgimento della propria attività è dovuta l’imposta nella misura ordinaria nonché una sanzione amministrativa pari al 30 per cento della stessa imposta.

 

 

ART. 2

 

1.      Atti di cui al comma 1 dell’art. 1 relativi a beni diversi da quelli indicati nello stesso articolo e nel successivo art. 7……………………..3%

Se il trasferimento avviene a favore dello Stato, ovvero a favore di enti pubblici territoriali, o consorzi costituiti esclusivamente tra gli stessi, ovvero a favore di comunità montane………L. 250.000

 

2.      Contratti di associazione in partecipazione con apporto di beni diversi da quelli indicati nell'art. 1 e nel successivo art. 7..lire 250.000

 

 

ART. 4

 

1. Atti propri delle società di qualunque tipo ed oggetto e degli enti diversi dalle società, compresi i consorzi, le associazioni e le altre organizzazioni di persone o di beni, con o senza personalità giuridica, aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole:

a) costituzione e aumento del capitale o patrimonio:

1)      con conferimento di proprietà o diritto reale di godimento su beni immobili, salvo il successivo n. 2)……………………….le stesse aliquote di cui all’art. 1)

2)      con conferimento di proprietà o diritto reale di godimento su fabbricati destinati specificamente all’esercizio di attività commerciali e non suscettibili di altra destinazione senza radicale trasformazione nonché su aree destinate ad essere utilizzate per la costruzione dei suddetti fabbricati o come loro pertinenze, sempreché i fabbricati siano ultimati entro cinque anni dal conferimento e presentino le indicate caratteristiche……………………..4%

3)      con conferimento di proprietà o diritto reale di godimento su aziende o su complessi aziendali relativi a singoli rami dell’impresa…lire 250.000

4)      con conferimento di proprietà o di diritto reale di godimento su unità da diporto…………le stesse imposte di cui al successivo art. 7

5)      con conferimento di denaro, di beni mobili, esclusi quelli di cui all’articolo 11-bis della tabella, e di diritti diversi da quelli indicati nei numeri precedenti……………….lire 250.000

6)      mediante conversione di obbligazioni in azioni o passaggio a capitale di riserve diverse da quelle costituite con sopraprezzi o con versamenti dei soci in conto capitale o a fondo perduto e da quelle iscritte in bilancio a norma di leggi di rivalutazione monetaria…lire 250.000

b) fusione tra società, scissione delle stesse, conferimento di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell’impresa fatto da una società ad altra società esistente o da costituire; analoghe operazioni poste in essere da enti diversi dalle società: …………………………….……….lire 250.000

c)      altre modifiche statutarie, comprese le trasformazioni e le proroghe……….lire 250.000

d)      assegnazioni ai soci, associati o partecipanti:

1)      se soggette all’imposta sul valore aggiunto o aventi per oggetto utili in denaro………………….……….………lire 250.000

2)      in ogni altro caso……….le stesse aliquote di cui alla lett. a)

e)      regolarizzazione di società di fatto, derivanti da comunione ereditaria di azienda, tra eredi che continuano in forma societaria l’esercizio dell’impresa..………………….lire 250.000

f)        operazioni di società ed enti esteri di cui all’art. 4 del testo unico…………lire 250.000

g)      atti propri dei gruppi europei di interesse economico……………………………lire 250.000

 

 

 

 

Note:

I)                   La proprietà ed i diritti reali su immobili o unità da diporto si intendono conferiti alla data dell’atto che comporta il loro trasferimento o la loro costituzione.

 

 

 

 

 

II)                L’imposta di cui alla lettera e) si applica se l’atto di regolarizzazione è registrato entro un anno dall’apertura della successione. In ogni altro caso di regolarizzazione di società di fatto, ancorché derivanti da comunioni ereditarie, l’imposta si applica a norma dell’art. 22 del testo unico

III)             Per gli atti propri delle società ed enti diversi da quelli indicati nel presente articolo si applica l’art. 9 della tabella.

 

IV)             Gli atti di cui alla lettera a) sono soggetti all’imposta nella misura fissa di lire 250.000 se la società destinataria del conferimento ha la sede legale o amministrativa in altro Stato membro dell’Unione europea.

 

 

 

V)                Per gli atti propri dei gruppi europei di interesse economico, contemplati alla lettera a), n. 4, si applicano le imposte ivi previste.

 

 



[1] Per una esauriente trattazione della normativa tributaria in tema di conferimenti di azienda, salve le modifiche introdotte con la legge finanziaria 2000, cfr. Studio 705 bis Consiglio Nazionale del Notariato, 26 febbraio 1998, Nuove disposizioni in materia di cessioni di aziende e partecipazioni di controllo e collegamento, conferimenti di aziende e partecipazioni di controllo e collegamento, fusioni e scissioni, permute e scambio di partecipazioni, riporto di perdite d’impresa, norme antielusive; Studio n. 824 bis Consiglio Nazionale del Notariato, 23 luglio 1998, Regime fiscale dei conferimenti in società ed enti; F. COLUCCI, Profili tributari dei trasferimenti di azienda, Atti della giornata di studio tenutasi a Maratea il giorno 27 giugno 1998, Comitato Notarile Regionale della Basilicata Consiglio Notarile di Salerno, 1999, Napoli, Edizioni Simone.

[2] L’art. 4, co. 1, lett. a), n. 6, Tariffa parte prima allegata al d.p.r. n. 131/86 parla solo di utilizzo di riserve diverse da quelle costituite con sopraprezzi o con versamenti dei soci in conto capitale o a fondo perduto e da quelle iscritte in bilancio a norma di leggi di rivalutazione monetaria. In realtà, tuttavia, questa limitazione non pare avere più valenza alla luce della sostituzione dell’imposta proporzionale di registro con un’imposta in misura fissa come regola generale per le operazioni di aumento di capitale o di patrimonio delle società.

[3] Cfr. Studio n. 06/99/T Consiglio Nazionale del Notariato, 9 aprile 1999, Cessione a titolo oneroso di azienda comprendente autoveicoli e imposta di registro.

Con l’introduzione dell’imposta in misura fissa per tutti i conferimenti di azienda in società, quindi anche nell’ipotesi in cui il patrimonio aziendale comprenda autoveicoli, la legge finanziaria 2000 ha risolto l’iniqua duplicazione di tassazione, evidenziata nello studio citato, con riferimento appunto agli autoveicoli.

[4] Cfr. al riguardo Studio n. 824 bis Consiglio Nazionale del Notariato, 23 luglio 1998, Regime fiscale dei conferimenti in società ed enti.

[5] Ad eccezione del termine “aliquota” sostituito ora più opportunamente con il termine “imposta”.

[6] Il tenore letterale della norma pare non lasciare spazio a diverse interpretazioni, pur considerando sia la ratio della norma, sia  il fatto che il richiamo alla “denuncia” sia perfettamente riferibile anche ai versamenti in conto capitale.

[7] L’art. 10, co. 2, della legge finanziaria 2000 si presta anche ad una diversa lettura, che appare tuttavia meno convincente, secondo la quale il trimestre disciplinato dall’art. 19, co. 3, d.p.r. n. 131/86 verrebbe modificato dalla novella e coinciderebbe ora con il trimestre solare 1° ottobre – 31 dicembre 1999. Con tutte le conseguenze che ne derivano.