Studio n. 1/2001/T
LEGGE FINANZIARIA 2001 –
LEGGE 23 DICEMBRE 2000, N. 388, IN SUPPLEMENTO ORDINARIO 219/L ALLA GAZZETTA
UFFICIALE N. 302 DEL 29 DICEMBRE 2000
La legge in commento contiene varie disposizioni che
interessano i notai quali contribuenti e quali professionisti.
Si ritiene di fare nella prima parte del presente scritto
una lettura delle disposizioni secondo l’ordine delle stesse, riunendo nella
seconda parte le nuove norme relative alla “casa di abitazione”.
Interventi
per il recupero del patrimonio edilizio (art. 2, comma 2).
Con la norma in esame viene prorogata per l’anno 2001 la disposizione introdotta dall’art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che ammette la detrazione dall’imposta, nella misura del 36 per cento, delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio privato.
Viene contestualmente ampliata la categoria dei lavori
ammessi comprendendo ascensori, montacarichi, la realizzazione di ogni
strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di
tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna
all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazioni di gravità,
l’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti
illeciti da parte di terzi (quali, ad esempio, l’installazione di sistemi
elettronici di allarme ed il montaggio di inferriate antifurto) e l’esecuzione
di opere volte ad evitare infortuni domestici.
Imprenditoria
giovanile in agricoltura (art. 6, comma 8).
Con la disposizione in commento, che modifica il comma 1 dell’art. 14 della legge 15 dicembre 1998, n. 441, viene meglio definito l’oggetto della agevolazione, che per favorire la continuità dell’impresa agricola stabilisce l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni, dalle imposte catastale, di bollo e dall’Invim – peraltro soppressa per tutte le successioni e donazioni con l’art. 69, comma 6, della legge 21 novembre 2000, n. 342 - e la sottoposizione alla sola imposta ipotecaria in misura fissa per gli atti di successione e donazione aventi ad oggetto “fondi rustici”.
L’agevolazione comprende “i beni costituenti l’azienda,
ivi compresi i fabbricati, le pertinenze, le scorte vive e morte e quant’altro
strumentale all’attività aziendale”.
Si ricorda che l’esenzione spetta per la successione o
l’atto di donazione tra ascendenti e discendenti entro il terzo grado, a
condizione che il beneficiario risulti imprenditore agricolo di età inferiore a
40 anni.
La circolare n. 1 del 3 gennaio 2001 dell’Agenzia delle entrate, avente ad oggetto: “Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001) - Primi chiarimenti”, afferma che sulle norme per l’imprenditoria giovanile, compatibilmente con le novità intervenute in materia di imposta sulle successioni e donazioni, sono sempre valide le precisazioni di cui alla circolare 109/E del 24 maggio 2000.
Incentivi
per l’incremento dell’occupazione (art. 7, commi 1-11).
La norma in commento riconosce un credito di imposta ai datori di lavoro che nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2000 e il 31 dicembre 2003 incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato.
La disposizione interessa ora tutti i contribuenti
inclusi i professionisti, a differenza di precedenti provvedimenti che
consideravano solo gli esercenti l’attività di impresa, e non è più limitata
alle attività svolte in determinate zone svantaggiate, ma su tutto il territorio
nazionale.
Il credito di imposta è commisurato per un importo di
lire 800.000 per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese alla differenza
tra il numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato
rilevato in ciascun mese ed il numero dei lavoratori con contratto a tempo
indeterminato mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° ottobre 1999 e
30 settembre 2000.
Per i dipendenti assunti con contratto a tempo parziale
il credito di imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto
a quelle previste dal contratto nazionale.
In merito alle condizioni per fruire del credito di
imposta e alle cause di decadenza la circolare n. 1/2001 fornisce notevoli
chiarimenti.
Il credito di imposta viene meno se, su base annuale, il
numero complessivo dei lavoratori a tempo indeterminato e a tempo determinato,
ivi compresi i lavoratori con contratto formativo, risulta inferiore o pari al
numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo
compreso tra il 1° ottobre 1999 e il 30 settembre 2000.
Per i soggetti che assumono la qualità di datore di lavoro successivamente al periodo di osservazione e, quindi, dal 1° ottobre 2000, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale.
Il credito di imposta può essere utilizzato a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2001, esclusivamente in compensazione ai sensi del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, e , quindi, nel modello F24 in compensazione con gli importi a debito di qualsiasi sezione del predetto modello.
Condizioni
per usufruire del credito di imposta.
Con riferimento ai nuovi assunti essi:
a)
devono essere di età non
inferiore a 25 anni;
b)
non devono aver svolto
attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato da almeno 24 mesi oppure
devono essere portatori di handicap individuati ai sensi della legge 5 febbraio
1992 n. 104.
Nei riguardi di questi ultimi soggetti la circolare n.
1/2001, superando la lettera della legge, ritiene che non sia richiesto il
requisito dell’età.
Con riferimento ai datori di lavoro devono essere
osservati:
a)
i contratti collettivi
nazionali relativamente a tutti i soggetti dipendenti;
b)
le prescrizioni sulla
salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dai d.lgs. 19 settembre 1994,
n. 626 e 14 agosto 1996, n. 494, e dai successivi decreti legislativi attuativi
di direttive comunitarie in materia di sicurezza e igiene del lavoro.
Le agevolazioni in oggetto sono revocate qualora siano definitivamente accertate violazioni non formali e per le quali siano state irrogate sanzioni di importo superiore a 5 milioni di lire, relative alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori dipendenti, commesse nel periodo in cui si applicano le disposizioni sul credito di imposta e qualora siano stati emessi provvedimenti definitivi per condotta antisindacale a carico del datore di lavoro ai sensi dell’art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
A seguito della revoca si fa luogo al recupero delle
imposte non pagate e si applicano le relative sanzioni.
A norma del comma 10 dell’articolo in esame nei territori
indicati nell’art. 4, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 448 e nelle
regioni Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna, Abruzzo e
Molise spetta un ulteriore credito di imposta di lire 400.000 per ciascun nuovo
dipendente.
Soppressione
della tassa di proprietà sugli autoscafi (art. 10, commi 1-3).
Con modifica agli articoli 1, 13 ed alla tariffa allegata E del Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con d.p.r. 5 febbraio 1953, n. 39, è soppressa la tassa di proprietà sugli autoscafi.
Conseguentemente, dal 2001 gli autoscafi non sono più
soggetti a tale tributo.
Regime
fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo
(art. 13).
La norma in commento prevede semplificazioni contabili ed un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura del 10 per cento per le persone fisiche che iniziano un’attività artistica o professionale o di impresa, con esclusione delle società e delle associazioni, per il periodo di imposta di inizio di attività e per i due successivi, a condizione che nei tre anni precedenti non si sia esercitata alcuna di tali attività, escluso il caso in cui l’attività precedentemente esercitata consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni, a condizione che si sia realizzato un ammontare di compensi di lavoro autonomo non superiore a 60 milioni di lire e che siano adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi.
Il regime agevolato cessa di avere efficacia a decorrere
dal periodo di imposta successivo a quello nel quale i compensi superano il predetto
importo e dallo stesso periodo di imposta, qualora i compensi superino del 50
per cento lo stesso importo.
Le semplificazioni contabili consistono nell’esonero
dalla tenuta delle scritture contabili ai fini dell’Irpef, dell’Irap e dell’Iva
e degli adempimenti relativi a liquidazioni e versamenti periodici rilevanti ai
fini Iva.
Sussiste l’obbligo di conservare i documenti ricevuti ed
emessi e l’obbligo di fatturazione e certificazione dei corrispettivi.
La norma non dispone relativamente alle ritenute d’acconto che dovrebbero effettuare i committenti. Si ritiene che, onde evitare duplicazioni d’imposta, gli stessi non siano tenuti ad effettuarle, a condizione che il contribuente che ha optato per tale regime, annoti nella fattura il riferimento a tale regime.
Con uno o più decreti del Ministro delle Finanze verranno emanate norme per l’attuazione delle disposizioni in esame.
Modifica
alla disciplina dei versamenti I.C.I. (art. 18, commi 1 e 4).
A decorrere dal periodo di imposta 2001 il versamento dell’Ici
avviene in due rate di pari importo
scadenti il 30 giugno e il 20 dicembre di ogni anno.
Cambia anche il criterio di determinazione della prima
rata: esso consiste nel 50 per cento dell’imposta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni
dei dodici mesi dell’anno precedente.
Si è evitato in tal modo che il contribuente sia
costretto a fornirsi nell’imminenza della scadenza degli eventuali dati variati
a seguito di delibere dei comuni per l’anno in corso, relativi alle aliquote e
alle detrazioni.
Con la seconda rata si effettua l’eventuale conguaglio.
E’ confermata la facoltà per il contribuente di
provvedere al versamento dell’imposta in un’unica soluzione entro il 30 giugno.
I termini per la liquidazione e per l’accertamento
dell’Ici relativi agli anni 1995 e successivi, scadenti al 31 dicembre 2000,
sono prorogati al 31 dicembre 2001.
Sono ugualmente prorogati i termini per la liquidazione relativa a fabbricati privi di rendita, per l’annualità 1994 e successive a seguito di attribuzione di rendita da parte degli Uffici del territorio.
Semplificazione
per l’Invim decennale (art. 20).
Per gli immobili per i quali il decennio si compie tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2002, è prevista la facoltà di corrispondere anticipatamente, entro il 30 marzo 2001, in luogo dell’imposta Invim decennale, un’imposta sostitutiva pari allo 0,10 per cento del loro valore al 31 dicembre 1992, determinato con l’applicazione alla rendita catastale, anche presunta, dei moltiplicatori stabiliti con decreto del Ministro delle Finanze 14 dicembre 1991.
Per i terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria
l’imposta è commisurata al valore finale dichiarato o definitivamente accertato
per l’Invim applicata nella tassazione precedente e, cioè, in occasione
dell’acquisto dell’immobile o del compimento del precedente decennio.
E’ previsto che con decreto del Ministro delle Finanze
verranno emanate disposizioni per l’attuazione dell’articolo in esame.
Il dato normativo sembra fare riferimento al periodo 1°
gennaio 2002 e 31 dicembre 2002.
Se così è non si comprende come siano escluse le Invim
decennali il cui termine si compie entro il 31 dicembre 2001.
E’ auspicabile che il Ministero interpreti la norma nel
senso della sua operatività per il periodo dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre
2002.
Disposizioni
in materia di imposta sul valore aggiunto (artt. 30 e 31).
A
– Indetraibilità dell’Iva per l’acquisto di autoveicoli (art. 30, commi 4 e 5).
L’indetraibilità dell’Iva per l’acquisto e l’importazione di ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli, già prorogata al 31 dicembre 2000, è ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2001.
Con la norma in esame, tuttavia, viene introdotta contestualmente una parziale detraibilità limitata al solo acquisto, importazione ed all’acquisizione mediante contratti di locazione finanziaria, nonché noleggio e simili, nella misura del 10 per cento e del 50 per cento nel caso di veicoli con propulsori non a combustione interna (ad esempio, motori elettrici).
Rimane la indetraibilità totale dell’imposta per i
componenti ed i ricambi nonché per le prestazioni di impiego, custodia,
manutenzione e riparazione.
La modifica risponde ad un impegno comunitario in base al
quale l’Italia si è obbligata a riconoscere una parziale detrazione dell’Iva.
Come conseguenza alla parziale detrazione, la successiva
cessione del veicolo non avverrà più in esenzione ai sensi dell’art. 10, n.
27-quinquies del d.p.r. n. 633/1972, ma considerando la base imponibile per il
10 per cento o per il 50 per cento dell’intero ammontare.
La disposizione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2001.
B
– Iva su interventi di recupero del patrimonio edilizio (art. 30, comma 3).
Viene prorogata al 31 dicembre 2001 la disposizione di cui all’art. 7, comma 1 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativa all’aliquota ridotta del 10 per cento per prestazioni aventi ad oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 31, primo comma, lettere a), b), c) e d) della legge 5 agosto 1978, n. 457, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.
C
– Indetraibilità dell’Iva per le spese di rappresentanza (art. 31, comma 1).
Alla lettera h) dell’art. 19-bis 1, comma 1, del d.p.r. n. 633/1972 relativo all’indetraibilità dell’Iva per le spese di rappresentanza, viene introdotta l’eccezione della detraibilità limitatamente alle spese di rappresentanza “sostenute per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore a lire 50.000”.
La circolare n. 1/2001 a proposito recita: “ Si deve ritenere che l’intervento del legislatore sia teso ad evitare che per tali operazioni sia negato il diritto alla detrazione, trattandosi di cessioni di modico valore poste in essere nell’ordinario esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione”.
La disposizione si applica a decorrere dal 1° gennaio
2001.
Trasferimenti
di immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati (art. 33,
comma 3).
Ai trasferimenti di immobili situati in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, purché regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o regionale, si applica un regime fiscale agevolato, consistente nell’imposta di registro dell’1 per cento e nelle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa a condizione che l’utilizzazione edificatoria dell’area avvenga entro cinque anni dal trasferimento.
Per un approfondito esame della norma si rinvia ad uno
studio (n. 2/2001) della Commissione studi tributari in corso di elaborazione.
Disposizioni in materia di versamenti
diretti (art. 34).
Il comma 5 dell’articolo in esame, modificando l’articolo 37, primo comma del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, riduce da 10 anni a “48 mesi” il termine entro il quale il contribuente può ricorrere alla Direzione regionale delle entrate per chiedere il rimborso di ritenute dirette nel caso di errore materiale, duplicazione o inesistenza totale o parziale dell’obbligazione tributaria.
Con il comma 6 dello stesso articolo viene portato da 18 mesi a “48 mesi” il termine previsto dall’art. 38, secondo comma, del d.p.r. n. 602/1973, entro il quale il contribuente che ha effettuato il versamento diretto può presentare istanza di rimborso nel caso di errore materiale, duplicazione o inesistenza totale o parziale dell’obbligo di versamento.
Rimangono sempre aperti i problemi di diritto intertemporale.
Iscrizione nel Catasto fabbricati delle
costruzioni già rurali (art. 64, comma 4).
Il termine entro il quale devono essere iscritte nel Catasto fabbricati le costruzioni che hanno perso i requisiti di ruralità previsti dal d.p.r. n. 139/1998, già prorogato più volte, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2001.
Iscrizione nel Catasto terreni dei
fabbricati rurali (art. 64, comma 5).
Il comma 5 proroga al 1° luglio 2001 il termine entro il
quale devono essere denunciati al Catasto terreni i fabbricati rurali.
Si tratta dell’accatastamento mediante il modello
26.
Deduzione relativa all’abitazione principale.
Con modifica apportata dall'art. 2, comma 1, lettera a), all'art. 10, comma 3 bis, primo periodo del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la deduzione dal reddito complessivo per l'abitazione principale, prima ammessa fino al limite di lire 1.800.000, è riconosciuta per l'intero ammontare della rendita catastale dell'abitazione principale e delle relative pertinenze.
Con tale modifica, viene, pertanto, esclusa integralmente dall'assoggettamento all'Irpef l'abitazione principale.
Conseguentemente, deve intendersi implicitamente abrogato il secondo periodo della norma così modificata che prevedeva che l'importo della deduzione non potesse comunque essere superiore all'ammontare del reddito dell'immobile.
La variazione si applica dal periodo di imposta 2000.
Con la lettera b), comma 1, dell'art. 2 della legge in
commento, il diritto a fruire della deduzione per l'abitazione principale,
anche nel caso di trasferimento della propria dimora abituale per ricovero
permanente presso un istituto di ricovero o sanitario, prima ammesso solo nei
confronti delle persone anziane o disabili, è ora riconosciuto a tutti i
contribuenti, con la sola condizione che l'abitazione non risulti concessa in
locazione.
La norma, che risulta dalla sostituzione del quinto
periodo all'art. 10, comma 3 bis del
T.u.i.r., si applica a decorrere dal periodo di imposta 2001.
Detrazione
per interessi passivi su mutui ipotecari.
La lettera b) del comma 1 dell'art. 13 bis del T.u.i.r., riconosce la
detrazione dall'imposta, nella misura del 19 per cento, degli interessi passivi
e relativi oneri accessori corrisposti per mutui garantiti da ipoteca su
immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad
abitazione principale, a condizione che l'acquirente la adibisca ad abitazione
entro sei mesi dall'acquisto stesso.
Con la lettera f) del comma 1 dell'art. 2 la legge in commento modifica la norma elevando tale termine ad un anno.
La norma previgente prescriveva altresì che l'acquisto
dell'unità immobiliare venisse effettuato nei sei mesi antecedenti o successivi
alla data di stipulazione del contratto di mutuo.
Con la stessa lettera f) tale periodo viene elevato ad un
anno.
Con la finanziaria vengono, inoltre, previste ulteriori
situazioni di favore per il contribuente.
Nel caso di acquisto di unità locata viene ora
riconosciuta la detrazione degli interessi, alla sola condizione che entro tre
mesi dall'acquisto venga notificato al locatario l'atto di intimazione di
licenza o di sfratto per finita locazione, sempre che entro un anno dal
rilascio, l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale (art. 2,
comma 1, lettera f), n. 3).
La lettera della disposizione parla di: “intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione”.
Appare, pertanto, opportuno che l’acquirente dell’immobile locato a terzi, il quale intende stipulare un mutuo per l’acquisto dello stesso, comunichi subito dopo l’acquisto l’intimazione di licenza (c.d. disdetta) della locazione di conduttore, onde impedire il tacito rinnovo della locazione e poter usufruire della detrazione degli interessi del mutuo stipulato o che andrà a stipulare.
Ulteriore "apertura" della norma – fermo
restando che l’acquisto dell’immobile deve essere fatto dallo stesso mutuatario
- è nel riconoscimento che l'abitazione possa essere destinata
indifferentemente a dimora abituale del contribuente o dei suoi familiari (art.
2, comma 1, lettera f), n. 4).
Si ricorda che si intendono familiari, ai sensi dell’art.
5, comma 5, del T.u.i.r. il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli
affini entro il secondo.
Evidentemente, il coniuge, anche se separato legalmente,
rimane tale e, quindi, rientra tra i familiari, diversamente da quanto avviene
in caso di divorzio.
Inoltre, finora la norma considerava irrilevanti ai fini
dell'ammissione della detrazione solo le variazioni di dimora dipendenti da
trasferimenti per motivi di lavoro.
Con un'aggiunta dopo il quinto periodo della lettera b)
del comma 1 dell'art. 13 bis si
dispone che la detrazione spetta anche nel caso di ricoveri permanenti in
istituti di ricovero o sanitari a condizione che l'immobile non risulti locato.
Inoltre, in caso di acquisto di immobile oggetto di
lavori di ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa concessione
edilizia o da atto equivalente, la detrazione spetta dalla data in cui l'unità
immobiliare è adibita a dimora abituale e, comunque, entro due anni
dall'acquisto.
E' evidente la rilevanza della nuova facoltà riconosciuta al contribuente; mentre la norma precedente imponeva ai fini della detrazione degli interessi stessi la destinazione ad abitazione principale dell'immobile acquistato entro sei mesi dall'acquisto, è ora riconosciuto al contribuente un tempo sufficientemente idoneo a porre in essere lavori di ristrutturazione (art. 2, comma 1, lettera f), n. 5).
Si osserva che la detrazione spetta solo da quando l'unità viene adibita a dimora abituale e che ciò non è possibile se trascorrono oltre due anni dall'acquisto.
Per quanto concerne la “ristrutturazione edilizia” si
nota che la lettera della norma, se intende far riferimento, come la risposta
del Ministero al Sole – 24 Ore conferma, ai lavori di cui alla lettera d)
dell’art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, appare limitativa della
possibilità del contribuente di effettuare interventi di manutenzione ordinaria
e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, cosa che contrasta
con lo spirito di “apertura” delle disposizioni sulla casa di abitazione
contenute nella finanziaria.
Infine, con ulteriore aggiunta alla lettera b), comma 1
dell'art. 13 bis, è previsto che in
caso di mutuo ipotecario intestato ad entrambi i coniugi ognuno possa detrarre
unicamente la propria quota di interessi; ma in caso di coniuge fiscalmente a
carico dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe le quote.
Anche questa disposizione è a favore del contribuente,
dal momento che finora non era possibile trasferire ad altri soggetti la
detrazione relativa agli interessi (art. 2, comma 1, lettera f), n. 6).
Le disposizioni relative alla detrazione per interessi
passivi si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2001.
Trasferimento
della residenza nell’acquisto della “prima casa”.
Con la finanziaria in commento viene apportata
un'ulteriore modifica alla normativa per l'acquisto della "prima
casa".
Una delle condizioni previste dalla nota II bis dell'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con d.p.r. 26 aprile 1986 n. 131, e precisamente quella di cui alla lettera a), è che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisce entro un anno dall'acquisto la propria residenza .
L'art. 33, comma 12 della finanziaria, estende a diciotto
mesi dall'acquisto il termine entro il quale l'acquirente è tenuto a trasferire
la residenza.
Per il richiamo alla nota II bis, operato dal n. 21) della tabella A, parte II, allegata al d.p.r. 633/1972, la modifica interessa anche l'Iva per le cessioni soggette a tale imposta.
La norma, ai sensi dell'art. 158, comma 3, entra in
vigore il primo gennaio 2001.
La circolare ministeriale n. 1 del 3 gennaio 2001 avente
ad oggetto "Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001) - Primi
chiarimenti", conferma che restano immutate tutte le altre condizioni
necessarie per usufruire del beneficio e rinvia con riferimento alla residenza
alla risoluzione n. 20/E del 19 gennaio 1995 del Dipartimento delle Entrate.
Si ricorda che la predetta risoluzione affermava che “per
quanto concerne la residenza, fa fede la data della dichiarazione di
trasferimento resa dall’interessato al comune ai sensi dell’art. 18, comma 2,
del d.p.r. 30 maggio 1989, n. 223” che recita: “La cancellazione dall’anagrafe
del comune di precedente iscrizione e l’iscrizione nell’anagrafe di quello di
nuova residenza devono avere sempre la stessa decorrenza, che è quella della
data della dichiarazione di trasferimento resa dall’interessato nel comune di
nuova residenza”.
Le disposizioni esaminate relative alla casa di
abitazione, che appaiono tutte dettate dall'intento del legislatore di venire
incontro al contribuente, ampliando i termini entro i quali lo stesso è tenuto,
ai fini del godimento di agevolazioni, deduzioni e detrazioni, a determinati
comportamenti o facilitandone l’utilizzo mediante la modifica di condizioni,
non sembra diano luogo a particolari problemi.
Dubbi possono nascere solo in relazione alla applicazione
delle norme nel periodo transitorio, non avendo il legislatore disposto in
merito.
Posto il principio che la legge dispone per il futuro,
principio valido allorché si tratti di regolare un singolo atto o
comportamento, la difficoltà si appalesa allorché in una fattispecie vengano in
considerazione più atti, più comportamenti, più condizioni che non si
esauriscono contestualmente ma sono destinati ad operare nel tempo.
In tal caso il principio tempus regit actum potrebbe subire delle attenuazioni allorché i
fatti e gli atti siano tra loro concatenati.
Il procedimento da seguire per giungere ad
un'interpretazione richiede prima di tutto l'esame della fase in cui si trova
la fattispecie.
Poiché, se la stessa è completa in tutte le sue fasi,
siano esse condizioni, requisiti, atti, fatti, o comportamenti, la nuova
disposizione, anche se più favorevole al contribuente, non può applicarsi.
Qualora invece, nella "fattispecie", che
potremmo in senso improprio chiamare "a formazione successiva", non
si siano realizzati tutti gli "atti", si può applicare un criterio,
che è sussidiario rispetto a quello letterale, allorché la norma non abbia
disposto, ma che può risolvere molti problemi.
Si tratta del principio di cui all'art. 12 delle
disposizioni sulla legge in generale ed è "l'intenzione del
legislatore".
Ed allora si osserva che per tutte le disposizioni
esaminate sulla "casa di abitazione" è chiaramente palese
l'intenzione del legislatore di agevolare la posizione del contribuente,
fornendo allo stesso più opportunità nel conseguire risultati a lui favorevoli.
Conseguentemente, sempre che non si sia verificata già
una decadenza, si potrebbe ritenere che i termini più ampi, le condizioni più
favorevoli, si applichino a tutte le situazioni in corso, anche se nate prima
della finanziaria.
Pertanto, volendo fare un esempio, pur con i dubbi
nascenti dalla mancanza di una norma transitoria, nel caso di precedente
acquisto della "prima casa" con dichiarazione di volere stabilire la
residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato entro un anno
dall'acquisto, se al primo gennaio 2001 l'anno non è completamente trascorso, senza
che si sia trasferita la residenza, si potrebbe ritenere che valga il nuovo
termine di diciotto mesi.