Studio n. 112/2000/T
Rassegna delle disposizioni tributarie di
interesse notarile contenute:
1)
nella
Legge 21 novembre 2000, n. 342, “Misure in materia fiscale” (in S.O. 194/L alla
G.U. n. 276 del 25 novembre 2000),
2)
nella
Legge 24 novembre 2000, n. 340, “Disposizioni per la deligificazione di norme e
per la semplificazione di procedimenti amministrativi” (in G.U. n. 275 del 24
novembre 2000).
Approvato dalla Commissione studi tributari del Consiglio Nazionale del
Notariato
il 15 dicembre 2000
Oltre alle norme riguardanti
la modificazione delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e
sulle donazioni (art. 69 della legge n. 342/2000), oggetto di autonomo
commento, le leggi indicate in rubrica
e recentemente entrate in vigore contengono numerose altre disposizioni
tributarie riguardanti, anche indirettamente, i notai quali professionisti e
quali contribuenti.
Se ne indicano qui di seguito le principali.
Legge 21 novembre 2000, n.
342
A) Disposizioni che
interessano il notaio quale professionista.
1)
Regolarizzazione delle società di fatto o irregolari – Art. 3.
Con la sostituzione del comma 68 all’art. 3 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, le società di fatto o irregolari esistenti alla
data del 31 luglio 2000 possono essere regolarizzate in una delle forme
previste dai Capi II e IV del Titolo V del Libro quinto del codice civile, con
le procedure e le agevolazioni previste dai commi dal 69 al 74 della stessa
legge n. 662/1996 (per le quali si rinvia a Cnn-Commissione
Studi Tributari, studio n. 551-bis, approvato il 17 gennaio 1997, est.
Colucci-Forte, studio n. 601-bis,
approvato il 18 aprile 1997, est. Giunchi, studio n. 605-bis, approvato il 29 maggio 1997, est. Colucci, studio n. 631-bis, approvato il 29 maggio 1997, est.
Colucci). La norma, nel testo
originario, prevedeva la facoltà di regolarizzare le società di fatto o
irregolari esistenti alla data del 19 febbraio 1996, data di attivazione del
Registro delle Imprese nel quale le stesse dovevano essere iscritte a seguito
appunto della loro regolarizzazione. Mediante la modifica apportata, la facoltà
si estende a tutte le società (di fatto o irregolari) costituite
successivamente al 19 febbraio 1996 e fino al 31 luglio 2000. Il termine entro
il quale la regolarizzazione deve essere posta in essere è stabilito nel 28
febbraio 2001. Poiché il comma 75 dell’art. 3 della legge n. 662/1996 estende
le disposizioni dei commi dal 68 al 74, in quanto compatibili, alle società
semplici che svolgano attività agricola ed esistenti alla data del 19 febbraio
1996, si può ritenere, con interpretazione sistematica, che la disciplina
riguardi anche tali società purché esistenti al 31 luglio 2000.
2)
Modifiche al decreto legislativo n. 358/1997 in tema di riordino delle
imposte applicabili alle operazioni di cessione e conferimento di aziende,
fusione, scissione e permuta di partecipazioni (cd. “decreto sulle
ristrutturazioni aziendali”) – Art. 6.
E’ ridotta dal 27% al 19% l’imposta di cui all’art. 1 del decreto legislativo sulle ristrutturazioni aziendali; tale imposta, sostitutiva (ad opzione del contribuente) di quelle ordinariamente dovute sulle plusvalenze da cessione di aziende o di partecipazioni di controllo o di collegamento, tuttavia, non è più “spalmabile” in cinque anni: essa deve essere versata in un’unica soluzione entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta nel quale è stata realizzata la plusvalenza. Restano non modificati i presupposti e l’ulteriore disciplina dell’imposta sostitutiva (possesso pluriennale dell’azienda, inapplicabilità dell’imposta sostitutiva alle imprese in stato di fallimento o di liquidazione coatta, imputazione dell’imposta alle società di persone e non ai soci, indeducibilità agli effetti delle imposte sui redditi).
3)
Conferimenti
di beni o aziende a favore dei centri di assistenza fiscale – Art. 8.
Nelle operazioni di
conferimento di beni e di aziende a favore di C.A.F. residenti il valore di
realizzo (elemento in relazione al quale viene determinata l’eventuale
plusvalenza da assoggettare a tassazione) è pari a quello attribuito alla
partecipazione ricevuta in cambio del conferimento stesso ovvero, se superiore,
a quello attribuito all’oggetto del conferimento nelle scritture contabili
della società conferitaria (C.A.F.); le plusvalenze realizzate possono essere
assoggettate ad un’imposta sostitutiva del 19%; la norma non specifica modalità
e tempi di versamento di tale imposta; l’uso della locuzione “possono essere
assoggettate” induce a ritenere che si tratta di regime opzionale.
La stessa imposta sostitutiva è applicabile alle plusvalenze derivanti da cessioni (la norma non reca alcuna ulteriore qualificazione) di beni, aziende e rami di aziende effettuate in favore di C.A.F. residenti da parte società (non si distingue tra società di persone e di capitali) di servizi (resta da stabilire cosa si intenda per “società di servizi”) il cui capitale sia posseduto, per la maggioranza, dai soggetti che, a norma dell’art. 32 del decreto legislativo n. 241/1997, aggiunto dal successivo decreto legislativo n. 490/1998, possono dare luogo alla costituzione di C.A.F.; stante il rinvio all’art. 25 della legge n. 146/1998, la cessione è assoggettata alle imposte di registro, ipotecaria e catastali in misura fissa, e l’IN.V.IM. è ridotta alla metà, salva la possibilità, per tale ultima imposta, di richiedere l’applicazione dell’imposta sostitutiva in misura pari allo 0,50% del valore complessivo degli immobili ceduti alla data del 12 dicembre 1992.
4)
Rivalutazione dei beni delle imprese – Artt. da 10 a 16.
In deroga all’art. 2424 C.C. e ad ogni altra disposizione di legge in materia, gli artt. da 10 a 16 attribuiscono:
a)
alle
società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità
limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti
nel territorio dello Stato,
b)
agli
enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello
Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività
commerciali,
c)
alle
imprese individuali,
d)
alle
società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate,
e)
agli
enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello
Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività
commerciali;
f)
alle
società e gli enti di ogni tipo, con e senza personalità giuridica, non
residenti nel territorio dello Stato ed alle persone fisiche non residenti che
esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni
la possibilità di rivalutare i beni materiali ed immateriali, con esclusione dei “beni-merce” e le partecipazioni in società controllate e collegate costituenti immobilizzazioni, risultanti dal bilancio relativo all’esercizio chiuso entro il 31 dicembre 1999.
La rivalutazione si esegue nel bilancio dell’esercizio successivo a quello chiuso il 31 dicembre 1999, il cui termine di approvazione scade successivamente all’entrata in vigore della legge e deve essere annotata nell’inventario (nel quale dovrà altresì indicarsi il prezzo di costo, con le eventuali rivalutazioni eseguite in conformità a precedenti leggi di rivalutazione, dei beni rivalutati) e nella nota integrativa. Per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati di contabilità la rivalutazione va effettuata relativamente ai beni che risultano acquisiti alla data del 31 dicembre 1999 dal registro dei cespiti ammortizzabili o dal libro degli acquisti I.V.A.
La rivalutazione deve
riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea,
intendendosi compresi in distinte categorie gli immobili e i beni mobili
iscritti nei pubblici registri, e non può eccedere il valore effettivamente
attribuibile ai beni rivalutati con riferimento alla consistenza, alla capacità
produttiva, alla effettiva possibilità di utilizzazione economica nell’impresa,
ai valori correnti, e, per le partecipazioni, alle quotazioni rilevate nei
mercati regolamentati italiani o esteri; la congruità della rivalutazione in
relazione a tali parametri deve essere attestata dagli amministratori e dai
sindaci, che, nelle loro relazioni, devono indicare e motivare i criteri
seguiti nella rivalutazione.
Sui maggiori valori iscritti
in bilancio dei beni rivalutati è dovuta un’imposta sostitutiva di I.R.PE.F.,
I.R.PE.G. ed I.R.A.P. nella misura del 19% per i beni ammortizzabili e del 15%
per i beni non ammortizzabili da versarsi in un massimo di tre rate annuali di
pari importo.
Il maggiore valore derivante dalla rivalutazione è fiscalmente riconosciuto fin dall’esercizio in cui la rivalutazione è eseguita.
Gli artt. 13 e 14 della
legge dispongono in ordine ai criteri di contabilizzazione della rivalutazione
ed al riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio.
L’art. 16 della legge rinvia
ad un successivo decreto ministeriale la determinazione delle modalità di
attuazione delle disposizioni in commento.
5)
Disposizioni fiscali per i settori bancario e finanziario – Artt. da 17 a 26.
Gli artt. da 17 a 26 della legge contengono varie
disposizioni riguardanti i settori bancario e finanziario.
Tra quelle di interesse notarile si segnalano le
disposizioni in tema di imposta sostitutiva (19%) per le società (bancarie)
destinatarie dei conferimenti previsti dalla “legge Amato” (legge n. 218/1990)
sulla differenza tra il valore dei beni ricevuti a seguito di tali conferimenti
ed il loro costo fiscalmente riconosciuto: tale differenza (assoggettata ad
imposta sostitutiva) è considerata costo fiscalmente riconosciuto dei beni cui
la stessa è riferibile, con ciò offrendosi la possibilità (sotto il profilo
pratico) di eliminare il disallineamento tra valori di bilancio e valori
fiscali.
Il medesimo regime è applicabile per i soggetti (non
bancari) destinatari dei conferimenti previsti dall’art. 4 del decreto
legislativo n. 358/1997 sulle ristrutturazioni aziendali.
6) Acquisizione di aree e di opere da parte dei Comuni – Art. 51.
Con norma di sicura valenza interpretativa, la
disposizione, ponendo termine alle perplessità in precedenza emerse, stabilisce
che non sono da intendere rilevanti agli effetti dell’I.V.A., neppure agli
effetti delle limitazioni del diritto alla detrazione, le cessioni in favore
dei Comuni di aree e di opere di urbanizzazione effettuate:
a)
a
scomputo dei contributi di urbanizzazione, ovvero
b)
in
esecuzione di convenzioni di lottizzazione.
7) Disposizioni in materia di imposta di bollo e tasse sulle
concessioni governative –Art. 55.
La disposizione rinvia a decreti ministeriali da
emanarsi entro il termine di giorni novanta da quello di entrata in vigore
della legge l’approvazione delle nuove tariffe dell’imposta di bollo (allegato
A al D.P.R. n. 642/1972 e successive modificazioni) e delle tasse sulle
concessioni governative (annessa al D.P.R. n. 641/1972 e successive
modificazioni).
8) Modifiche al regime fiscale della “prima casa” – Art. 66.
In deroga alla ordinaria disciplina recata dalla
nota II-bis dell’art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al Testo Unico delle
disposizioni concernenti l’imposta di registro (approvato con D.P.R. n. 131/1986),
la disposizione stabilisce che per l’accesso al regime agevolato (imposta di
registro al 3%, imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, riduzione
dell’IN.V.IM.) per l’acquisto della “prima casa” da parte del personale in
servizio permanente appartenente alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad
ordinamento militare e del personale dipendente delle Forze di polizia ad
ordinamento civile non è richiesta la condizione della residenza nel comune ove
sorge l’unità abitativa.
Deve ritenersi che, parimenti, non sia nemmeno
richiesta, per i soggetti sopra indicati, la dichiarazione, contenuta nell’atto
di acquisto, di voler conseguire, entro un anno dall’acquisto medesimo, la
residenza nel comune ove è situato l’immobile, viceversa richiesta, a pena di
decadenza, nel caso di acquisto della “prima casa” da parte di soggetti
diversi.
Nonostante nulla disponga la norma al riguardo, è
opportuno che l’appartenenza dell’acquirente alle categorie sopra elencate
risulti da dichiarazione della parte in atto.
9) Trasferimenti di beni posti in essere dall’Associazione nazionale
fra mutilati ed invalidi di guerra – Art. 67.
Con disposizione di limitata portata applicativa, si
stabilisce che sono esenti da imposte e tasse i trasferimenti di beni mobili ed
immobili posti in essere da tale Associazione a favore della “Fondazione
dell’associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra”, costituita con
atto registrato a Roma, atti pubblici, in data 2 marzo 2000.
10) Proroga del termine per la registrazione dei contratti di locazione
e di affitto di beni immobili – Art. 68.
Modificando l’art. 17, comma 1, del Testo Unico
delle disposizioni concernenti l’imposta di registro (D.P.R. n. 131/1986), la
disposizione proroga da venti a trenta giorni il termine per la registrazione
dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili.
11)
Rendite catastali e valore finale al 31 dicembre 1992 agli effetti
dell’IN.V.IM. – Art. 74.
La disposizione risolve sul piano normativo gli effetti “perversi” di un’omissione del legislatore del 1993 (art. 2, comma 1, del D.L. 23 gennaio 1993, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75) che dispose la retroattività, ai soli fini delle imposte dirette, al 1° gennaio 1992 dei minori estimi catastali determinati per effetto del decreto legislativo 28 dicembre 1993, n. 568, rispetto a quelli, più elevati, di cui al D.M. 27 settembre 1991; la limitazione dell’effetto retroattivo alle sole imposte dirette determinò una vera e propria incongruenza logica ed economica, prima ancora che tributaria, in relazione alla determinazione del valore venale degli immobili al 31 dicembre 1992 agli effetti dell’IN.V.IM., con la conseguenza che detto valore, in molti casi, risulta di gran lunga più elevato rispetto al valore degli stessi immobili a distanza di quasi otto anni. Tale incongruenza, sicuramente giustificabile sotto il profilo dell’interpretazione strettamente letterale della disposizione che costituì la motivazione principale della C.M. n. 255/E in data 22 ottobre 1996, ha determinato l’instaurarsi di copioso contenzioso (cfr. Studio n. 564-Bis della Commissione Studi Tributari del C.N.N.), al quale la norma in commento pone ora termine. Si stabilisce, infatti, che la disposizione sopra citata in tema retroattività delle “minori tariffe d’estimo” si applica anche agli effetti dell’IN.V.IM.: la norma infatti, ancorché possa essere dubbio se abbia natura interpretativa, ha comunque un effetto a sua volta retroattivo, in quanto dichiara applicabile la disposizione di cui al citato art. 2 (entrato in vigore lo stesso giorno 23 gennaio 1993) anche agli effetti dell’IN.V.IM. con la conseguenza che essa ha sicura rilevanza, oltre che per le dichiarazioni IN.V.IM. ancora da presentarsi, anche per quelle che abbiano dato luogo a contenzioso ad oggi ancora pendente.
B) Disposizioni che
interessano il notaio quale contribuente.
1)
Tenuta di registri contabili con sistemi meccanografici – Art. 3.
La disposizione dell’art. 7,
comma 4-ter, del decreto legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, che a tutti gli effetti di
legge, riconosce regolare, nonostante la mancata trascrizione su supporti
cartacei, nei termini di legge, la tenuta di qualsiasi registro contabile con
sistemi meccanografici, dei dati relativi all’esercizio corrente, allorché
anche in sede di controlli e di ispezioni, i dati risultino aggiornati sugli
appositi supporti magnetici e vengano contestualmente stampati a richiesta
degli organi competenti ed in loro presenza, viene modificata nel senso che la
moratoria per il ritardo è dilazionata all’esercizio per il quale non siano
scaduti i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali.
Con la disposizione in esame, pertanto, si dà
facoltà al contribuente che tenga una corretta contabilità su supporto
informatico, di trascriverla nei registri cartacei entro un termine più ampio.
2)
Norma
interpretativa in materia di opzioni -
Art. 4.
L’art. 1 del D.P.R. 10
novembre 1997, n. 442, sancisce il principio che le opzioni in materia di Iva e
di imposte dirette si esercitano attraverso manifestazione di comportamenti
concludenti del contribuente, tenuti nel corso dell’intero anno.
La circolare n. 209/E del 27
agosto 1998, in sintonia con la disposizione di legge, escludeva l’applicazione
della nuova disciplina delle opzioni ai rapporti pregressi.
Alla luce della norma che la rubrica all’articolo definisce “interpretativa”, ma che è in effetti innovativa, qualora il contribuente prima del 7 gennaio 1998, data di entrata in vigore del D.P.R. n. 442/1997, abbia di fatto adottato un determinato regime di determinazione di imposta o contabile, l’opzione così effettuata è ritenuta valida anche se non comunicata all’ufficio competente.
La novella, tuttavia,
stabilisce che non si fa luogo a restituzione di imposte, sovrattasse e pene
pecuniarie già pagate.
Resta fermo l’obbligo di
comunicazione, relativo alla scelta già manifestata, ai sensi dell’art. 2 del
D.P.R. n. 442/1997.
3)
Deducibilità degli oneri contributivi relativi ai servizi domestici -
Art. 30.
Con modifica all’art. 10 del
comma 2 del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917, sono deducibili dal reddito complessivo i contributi
obbligatori versati per gli addetti ai servizi domestici e per l’assistenza
personale e familiare.
La deduzione è ammessa: 1) fino all’importo di lire 3.000.000; 2) per la parte a carico del datore di lavoro; 3) a decorrere dall’anno d’imposta 2000 e, quindi, già dalla prossima dichiarazione dei redditi.
4)
Spese di assistenza specifica - Art. 31.
Con un’aggiunta all’art. 13
bis del T.U.I.R., l’articolo in esame estende il diritto alla detrazione di
imposta, già previsto per le spese sanitarie, alle spese per assistenza
specifica.
La circolare n. 207/E del 16
novembre 2000 sul “Collegato fiscale alla Legge finanziaria 2000. Primi
commenti” precisa che: “per spese di assistenza specifica si intendono i
compensi erogati al personale paramedico abilitato (infermieri professionali)
ovvero a personale autorizzato ad effettuare prestazioni sanitarie
specialistiche (ad es. prelievi ai fini di analisi, applicazioni con
apparecchiature elettromedicali, esercizio di attività riabilitativa)”.
La disposizione riguarda una
detrazione dell’imposta, nella misura del 19 per cento, e si applica a partire
dal periodo d’imposta 2000.
5)
Disposizioni in materia di spese veterinarie - Art. 32.
Con aggiunta della lettera c/bis) all’art. 13/bis, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986, le spese veterinarie per la parte di importo che eccede lire 250.000, fino l’importo massimo di lire 750.000, costituiscono oneri detraibili dall’imposta nella misura del 19 per cento.
Un decreto ministeriale
stabilirà le tipologie di animali per le quali spetta la detrazione.
La disposizione si applica
dal periodo d’imposta 2000.
6)
Restituzione della quota fissa individuale per l’assistenza medica di base -
Art. 33.
Con l’articolo in esame è disposta la restituzione, nella misura dell’80 per cento di quanto versato, della quota fissa individuale per l’assistenza medica di base versata per l’anno 1993 ai sensi dell’art. 6, comma 2 del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni dalla Legge 14 novembre 1992, n. 438.
La restituzione può
avvenire:
a)
mediante
compensazione con i versamenti da eseguire a decorrere dal mese di gennaio
2001, ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241;
b)
mediante
compensazione in diminuzione delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei
redditi relativa al periodo d’imposta 2000;
c)
da
parte del sostituto d’imposta.
L’importo restituito non è
soggetto a tassazione separata ai sensi dell’art. 16 comma 1, lettera n-bis)
del T.U.I.R.; quindi, non deve essere dichiarato in aumento dell’imponibile
nella dichiarazione dei redditi.
7)
Disposizioni in materia di redditi di collaborazione coordinata continuativa -
Art. 34.
Con l’articolo in esame i
redditi da collaborazione coordinata e continuativa passano dalla categoria dei
redditi di lavoro autonomo a quella dei redditi di lavoro dipendente.
Infatti, viene abrogata la
lettera a), comma 2, dell’art. 49 che concerne i redditi di lavoro autonomo e
viene inserita, appunto, la lettera c-bis) al comma 1 dell’art. 47, concernente
i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Dal punto di vista della
qualificazione si osserva che il legislatore ha eliminato gli aggettivi
“coordinata e continuativa” ed il riferimento al “contenuto intrinsecamente
artistico o professionale”; mentre il primo punto costituisce forse solo una
modifica di forma, perché pur sempre si deve trattare di “rapporto unitario e
continuativo”, il secondo punto costituisce un ampliamento sostanziale della
categoria perché con il venir meno della qualifica “professionale”, si comprende
qualunque collaborazione, anche di carattere manuale.
Altra particolarità è che la norma assoggetta a tassazione, con un’espressione onnicomprensiva, “le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali”; indicazione questa che sembra vada aldilà del presupposto di imposta individuata all’art. 1 del T.U.I.R. che parla di “possesso di redditi in denaro o in natura”.
Per il resto si può
affermare che - come per la norma precedente – accanto ai rapporti tipici di
collaborazione, quali quelli di sindaco, di amministratore o revisore di
società o altri enti, di collaborazione a giornali, riviste, ed enciclopedie ed
alla partecipazione a collegi e commissioni, vengono enunciati i caratteri
degli “altri rapporti di collaborazione” che consistono:
1)
nell’assenza
di qualsiasi vincolo di subordinazione;
2)
nell’unitarietà
e continuità del rapporto;
3)
nell’assenza
di mezzi organizzati;
4)
nella
retribuzione periodica prestabilita.
Una sola eccezione fa la
novella in ordine alla nuova qualificazione di tali redditi: qualora “le
collaborazioni rientrino nei compiti istituzionali compresi nell’attività di
lavoro dipendente… o nell’oggetto dell’arte o professione esercitate dal
contribuente”, i compensi percepiti sono soggetti alle regole previste per tali
redditi.
Quale conseguenza della
nuova classificazione i redditi in questione vengono tassati come redditi di
lavoro dipendente con le detrazioni, esclusioni ed agevolazioni proprie di tali
redditi, e senza più la previsione della riduzione forfettaria.
Non verrà più applicata
l’aliquota del 20 per cento, ma una ritenuta calcolata sulla base dell’aliquota
propria degli scaglioni di reddito complessivo del collaboratore, con relativi
maggiori adempimenti per i sostituti.
REGIME IVA. Essendo stato il rapporto assimilato a quello di lavoro dipendente,
le prestazioni relative non devono essere più assoggettate ad Iva, per assenza
del presupposto soggettivo, anche qualora le stesse siano effettuate dai
professionisti soggetti Iva, sempre che non rientrino nell’oggetto
dell’attività svolta per professione abituale.
In tal senso è anche la circolare n. 207/E, secondo
la quale ai fini dell’Iva tali prestazioni non risulteranno imponibili in
quanto, sulla base dei principi generali in materia di imposta sul valore
aggiunto ricavabili dalla legislazione nazionale e comunitaria, un’attività di
lavoro dipendente o assimilata non è idonea a incardinare il presupposto
soggettivo di applicazione del tributo. Pertanto, alla luce delle nuove
disposizioni, l’art. 5 del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972, deve essere
interpretato nel senso che restano assoggettate all’imposta sul valore aggiunto
le sole prestazioni di servizi inerenti ai rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa che rientrano nell’oggetto dell’attività svolta per
professione abituale”.
REGIME CONTRIBUTI PREVIDENZIALI. Poiché il rapporto di collaborazione è senza
vincolo di subordinazione, il sistema contributivo rimane invariato; versamento
alla gestione separata INPS, ai sensi
dell’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995 n. 335, del 10 o 13 per cento,
secondo la posizione del collaboratore, a seconda che abbia o meno altra
copertura previdenziale obbligatoria, ripartito tra committente e collaboratore,
nella misura rispettivamente di due terzi e di un terzo. Ovviamente
l’imponibile contributivo cambia in relazione alla nuova qualificazione assunta
dai redditi in questione.
RIMBORSO SPESE. Varia conseguentemente il sistema di rimborso spese di viaggio,
alloggio e vitto sostenute dai collaboratori.
A tal proposito la circolare
n. 207/E recita testualmente:
“L’art. 50, comma 8, del
T.U.I.R., infatti, prevedeva l’esclusione dalla base imponibile dei rimborsi
per le spese in parola, se documentate, corrisposte al collaboratore per
prestazioni rese fuori dal comune di residenza. Dal 2001, invece, sarà
applicabile anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa la
disciplina delle trasferte contenuta nell’art. 48, comma 5, del T.U.I.R., in ordine
ai limiti oltre i quali le indennità di trasferta concorrono a formare il
reddito imponibile .
Al riguardo si precisa che
le indennità di cui trattasi sono quelle corrisposte allorquando il dipendente
sia chiamato a svolgere un’attività fuori dalla sede naturale in cui è tenuto
contrattualmente a svolgere il proprio lavoro e, pertanto, non potranno più
essere dedotti dal reddito del collaboratore i rimborsi delle spese sostenute
per il raggiungimento della sede di lavoro”.
Con norma di chiusura il comma 3 dell’articolo in esame stabilisce che tutti i riferimenti all’art. 49, comma 2, lettera a) del T.U.I.R., contenuti in disposizioni legislative emanate prima della data di entrata in vigore della legge in commento, devono intendersi come effettuati all’art. 47, comma 1, lettera c-bis), introdotto dalla legge stessa.
Il comma 4, infine,
stabilisce che le disposizioni in esame si applicano a decorrere dal 1° gennaio
2001.
La nuova qualificazione
fiscale del rapporto di collaborazione, evidentemente non modifica la
qualificazione giuslavoristica del rapporto stesso.
8) Disposizioni riguardanti l’accertamento basato sugli studi di
settore e l’accertamento basato sui parametri - Art. 70.
Anche se gli studi di
settore non sono ancora in vigore per la categoria di notai, essendo in corso
di elaborazione, interessa la norma in esame per la prossima applicazione degli
stessi e per il contenuto del comma 3 che si riferisce agli accertamenti basati
sui parametri, che, in assenza degli studi di settore, sono di attuale
applicazione per i notai.
Con disposizione analoga a
quella prevista per gli accertamenti basati sui parametri (art. 3, comma 181,
della legge 28 dicembre 1995 n. 549), con il comma 1 dell’art. in esame è
disposto che gli accertamenti basati sugli studi di settore di cui all’art. 10
della legge 8 maggio 1998, n. 146, sono effettuati senza pregiudizio
dell’ulteriore azione accertatrice con
riferimento alle categorie reddituali diverse da quelle che sono state
oggetto di tali accertamenti.
Inoltre, con il comma 2, si stabilisce che qualora sopravvenga la conoscenza da parte dell’Amministrazione finanziaria di elementi nuovi, la stessa può procedere ad ulteriore accertamento relativamente allo stesso reddito che sia stato già oggetto di rettifica sulla base degli studi di settore, nonostante l’intervenuta definizione ai sensi degli artt. 2 e 15 del d. lgs. 19 giugno 1997 n. 218, e ciò a prescindere dai limiti previsti dall’art. 2, comma 4, lettera a), del predetto decreto, quindi, anche se il maggior reddito accertato non è superiore al 50 per cento di quello definito ed è inferiore a 150.000.000 di lire.
Con il comma 3, infine, è
previsto che la stessa disposizione si applica anche nel caso di intervenuta
definizione degli accertamenti basati sui parametri previsti dall’art. 3, commi
181 e 184 della legge n. 549/1995, relativi ai periodi di imposta 1998 e
successivi.
Legge 24 novembre 2000, n.
340
Disposizioni che
interessano il notaio quale professionista.
1)
Implicazioni fiscali delle norme in materia di semplificazione della
fase costitutiva e della fase modificativa delle società di capitali – Art 32.
A seguito delle espresse
previsioni normative recate dagli ultimi periodi dei commi 2 e 4 dell’art. 32
in rassegna, secondo cui tutti i termini previsti in disposizioni speciali con
riferimento all’omologazione dell’atto costitutivo (comma 2) e della delibera
(comma 4) decorrono dalla data dell’iscrizione nel registro delle imprese, si
pone il problema di verificare se esse abbiano disposto, implicitamente, una
diversa decorrenza del termine della registrazione degli atti costitutivi delle
società di capitali e dei verbali recanti modificazioni statutarie delle
medesime di ché all’art. 14 del T.U. delle disposizioni concernenti l’imposta
di registro (D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131).
La norma da ultimo citata,
come è noto, stabilisce che, per gli atti soggetti ad omologazione da parte
dell’autorità giudiziaria, il termine di giorni venti (art. 13 stesso T.U.)
decorre dal giorno i cui i soggetti tenuti a richiedere la registrazione hanno
avuto notizia del provvedimento di omologazione.
Orbene, almeno per gli atti
costitutivi delle società di capitali, a seguito dell’abrogazione
dell’omologazione sembra doversi concludere che la disposizione di cui all’art.
14 del T.U. non debba e non possa più trovare applicazione, con la conseguenza
che il termine fisso per la registrazione di tali atti avrà decorrenza, secondo
la regola ordinaria stabilita dall’art. 13 del T.U., dal giorno della
formazione dell’atto, e che, pertanto, la disposizione recata dall’ultimo
periodo del comma 2 dell’art. 32 in rassegna non abbia alcuna interferenza con
la disciplina dell’imposta di registro di tali atti.
Più problematica appare
l’interpretazione nel caso delle delibere portanti modificazioni statutarie,
per le quali, come è noto, l’omologazione da parte dell’autorità giudiziaria,
seppure in via eventuale, è tuttora prevista dall’ordinamento.
E tuttavia, anche in ragione
della locuzione normativa contenuta in entrambi i commi 2 e 4 che fa
riferimento a “termini previsti in
disposizioni speciali”, mentre, come è evidente, le disposizioni contente
nel T.U. in parola sono disposizioni di carattere generale, sembra doversi
concludere che anche per la registrazione dei verbali delle società di capitali
comportanti modificazioni statutarie, il termine per la registrazione abbia
decorrenza dal giorno di formazione dell’atto.
In ogni caso, in attesa di un chiarimento
ministeriale, si consiglia di presentare per la registrazione tutti gli atti in
parola (atti costitutivi e verbali di delibere di modificazioni statutarie di
società di capitali) entro il termine fisso di venti giorni dalla stipula, ai
sensi dell’art. 13 del T.U.
2)
Disposizioni in materia di atti pubblici, scritture private autenticate
e loro copia certificata conforme – Art. 36.
A seguito del divieto fatto ai notai ed ai pubblici
ufficiali depositari (le disposizioni non si applicano pertanto alle scritture
private non depositate a raccolta) di asportare, anche temporaneamente, gli originali
degli atti pubblici e delle scritture private autenticate dai locali ove sono
conservati (e cioè lo studio del notaio), salvo quanto disposto in materia di
ispezione ordinaria di ché al Titolo VI, Capo I, della legge n. 89/1913, e
salva autorizzazione o ordine da parte dell’autorità giudiziaria, la norma in
rassegna stabilisce che, in tutti i casi in cui sia prevista la produzione in
originale di tali atti, l’obbligo si intende adempiuto mediante produzione di
una loro copia conforme, conseguentemente demandando ai notai ed ai pubblici
ufficiali l’esecuzione delle annotazioni, degli estremi di protocollo e di
registrazione, delle quietanze e di ogni altra formalità da annotarsi a margine
degli atti medesimi sulla base di idoneo documento scritto emesso dalla competente amministrazione cui l’originale
avrebbe dovuto essere prodotto.
Opportunamente e tempestivamente, è stato perciò
chiarito con C.M. n. 226/E in data 6 dicembre 2000:
a)
che
per gli atti depositati presso i notai la produzione “unicamente” della copia certificata conforme all’originale degli
atti pubblici e delle scritture private autenticate e depositate già prevista
dall’art. 11, comma 2, del T.U. delle disposizioni concernenti l’imposta di
registro sopra citato, tiene luogo della produzione dell’originale;
b)
che,
eseguita la formalità di registrazione, l’ufficio rilascia un attestato
contenente i dati identificativi del pubblico ufficiale depositario (nome,
cognome e codice fiscale) e dell’atto registrato (numero della raccolta e del
repertorio, data di stipula, parti contraenti, tipo di negozio, estremi di
registrazione comprensivi dei dati relativi al pagamento dei tributi dovuti);
c)
che
tale attestato sostituisce tutti gli adempimenti posti a carico dell’ufficio
dall’art. 16, comma 4, del citato T.U.;
d)
che
gli estremi di registrazione risultanti dall’attestato di cui sopra
(relativamente al quale, ancorché non prescritto, sembra doversi consigliare la
conservazione) devono essere trascritti, a cura del notaio, a margine degli
atti pubblici e delle scritture private autenticate e depositate a raccolta,
e)
che,
in via transitoria, ed in attesa di adeguare le attuali procedure di
registrazione alla nuova disciplina, gli uffici considereranno quale attestato
di registrazione una delle copie della richiesta di registrazione di cui
all’art. 11, comma 1, del citato T.U. (Modello 69) integrata con gli estremi di
registrazione comprendente anche i dati relativi al pagamento dei tributi.