Studio n. 112/2000/T

 

 

 

 

Rassegna delle disposizioni tributarie di interesse notarile contenute:

1)      nella Legge 21 novembre 2000, n. 342, “Misure in materia fiscale” (in S.O. 194/L alla G.U. n. 276 del 25 novembre 2000),

2)      nella Legge 24 novembre 2000, n. 340, “Disposizioni per la deligificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi” (in G.U. n. 275 del 24 novembre 2000).

 

 

Approvato dalla Commissione studi tributari del Consiglio Nazionale del Notariato

il 15 dicembre 2000

 

 

 

Oltre alle norme riguardanti la modificazione delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e sulle donazioni (art. 69 della legge n. 342/2000), oggetto di autonomo commento, le leggi  indicate in rubrica e recentemente entrate in vigore contengono numerose altre disposizioni tributarie riguardanti, anche indirettamente, i notai quali professionisti e quali contribuenti.

 

Se ne indicano qui di seguito le principali.

 

Legge 21 novembre 2000, n. 342

 

A) Disposizioni che interessano il notaio quale professionista.

 

1)      Regolarizzazione delle società di fatto o irregolari – Art. 3.

 

Con la sostituzione del comma 68 all’art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le società di fatto o irregolari esistenti alla data del 31 luglio 2000 possono essere regolarizzate in una delle forme previste dai Capi II e IV del Titolo V del Libro quinto del codice civile, con le procedure e le agevolazioni previste dai commi dal 69 al 74 della stessa legge n. 662/1996 (per le quali si rinvia a Cnn-Commissione Studi Tributari, studio n. 551-bis, approvato il 17 gennaio 1997, est. Colucci-Forte, studio n. 601-bis, approvato il 18 aprile 1997, est. Giunchi, studio n. 605-bis, approvato il 29 maggio 1997, est. Colucci, studio n. 631-bis, approvato il 29 maggio 1997, est. Colucci). La norma, nel testo originario, prevedeva la facoltà di regolarizzare le società di fatto o irregolari esistenti alla data del 19 febbraio 1996, data di attivazione del Registro delle Imprese nel quale le stesse dovevano essere iscritte a seguito appunto della loro regolarizzazione. Mediante la modifica apportata, la facoltà si estende a tutte le società (di fatto o irregolari) costituite successivamente al 19 febbraio 1996 e fino al 31 luglio 2000. Il termine entro il quale la regolarizzazione deve essere posta in essere è stabilito nel 28 febbraio 2001. Poiché il comma 75 dell’art. 3 della legge n. 662/1996 estende le disposizioni dei commi dal 68 al 74, in quanto compatibili, alle società semplici che svolgano attività agricola ed esistenti alla data del 19 febbraio 1996, si può ritenere, con interpretazione sistematica, che la disciplina riguardi anche tali società purché esistenti al 31 luglio 2000.

 

 

2)      Modifiche al decreto legislativo n. 358/1997 in tema di riordino delle imposte applicabili alle operazioni di cessione e conferimento di aziende, fusione, scissione e permuta di partecipazioni (cd. “decreto sulle ristrutturazioni aziendali”) – Art. 6.

 

E’ ridotta dal 27% al 19% l’imposta di cui all’art. 1 del decreto legislativo sulle ristrutturazioni aziendali; tale imposta, sostitutiva (ad opzione del contribuente) di quelle ordinariamente dovute sulle plusvalenze da cessione di aziende o di partecipazioni di controllo o di collegamento, tuttavia, non è più “spalmabile” in cinque anni: essa deve essere versata in un’unica soluzione entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta nel quale è stata realizzata la plusvalenza. Restano non modificati i presupposti e l’ulteriore disciplina dell’imposta sostitutiva (possesso pluriennale dell’azienda, inapplicabilità dell’imposta sostitutiva alle imprese in stato di fallimento o di liquidazione coatta, imputazione dell’imposta alle società di persone e non ai soci, indeducibilità agli effetti delle imposte sui redditi).

 

 

3)      Conferimenti di beni o aziende a favore dei centri di assistenza fiscale – Art. 8.

 

Nelle operazioni di conferimento di beni e di aziende a favore di C.A.F. residenti il valore di realizzo (elemento in relazione al quale viene determinata l’eventuale plusvalenza da assoggettare a tassazione) è pari a quello attribuito alla partecipazione ricevuta in cambio del conferimento stesso ovvero, se superiore, a quello attribuito all’oggetto del conferimento nelle scritture contabili della società conferitaria (C.A.F.); le plusvalenze realizzate possono essere assoggettate ad un’imposta sostitutiva del 19%; la norma non specifica modalità e tempi di versamento di tale imposta; l’uso della locuzione “possono essere assoggettate” induce a ritenere che si tratta di regime opzionale.

La stessa imposta sostitutiva è applicabile alle plusvalenze derivanti da cessioni (la norma non reca alcuna ulteriore qualificazione) di beni, aziende e rami di aziende effettuate in favore di C.A.F. residenti da parte società (non si distingue tra società di persone e di capitali) di servizi (resta da stabilire cosa si intenda per “società di servizi”) il cui capitale sia posseduto, per la maggioranza, dai soggetti che, a norma dell’art. 32 del decreto legislativo n. 241/1997, aggiunto dal successivo decreto legislativo n. 490/1998, possono dare luogo alla costituzione di C.A.F.; stante il rinvio all’art. 25 della legge n. 146/1998, la cessione è assoggettata alle imposte di registro, ipotecaria e catastali in misura fissa, e l’IN.V.IM. è ridotta alla metà, salva la possibilità, per tale ultima imposta, di richiedere l’applicazione dell’imposta sostitutiva in misura pari allo 0,50% del valore complessivo degli immobili ceduti alla data del 12 dicembre 1992.

 

 

4) Rivalutazione dei beni delle imprese – Artt. da 10 a 16.

 

In deroga all’art. 2424 C.C. e ad ogni altra disposizione di legge in materia, gli artt. da 10 a 16 attribuiscono:

a)    alle società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato,

b)   agli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali,

c)    alle imprese individuali,

d)   alle società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate,

e)    agli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;

f)     alle società e gli enti di ogni tipo, con e senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato ed alle persone fisiche non residenti che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni

la possibilità di rivalutare i beni materiali ed immateriali, con esclusione dei “beni-merce” e le partecipazioni in società controllate e collegate costituenti immobilizzazioni, risultanti dal bilancio relativo all’esercizio chiuso entro il 31 dicembre 1999.

La rivalutazione si esegue nel bilancio dell’esercizio successivo a quello chiuso il 31 dicembre 1999, il cui termine di approvazione scade successivamente all’entrata in vigore della legge e deve essere annotata nell’inventario (nel quale dovrà altresì indicarsi il prezzo di costo, con le eventuali rivalutazioni eseguite in conformità a precedenti leggi di rivalutazione, dei beni rivalutati) e nella nota integrativa. Per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati di contabilità la rivalutazione va effettuata relativamente ai beni che risultano acquisiti alla data del 31 dicembre 1999 dal registro dei cespiti ammortizzabili o dal libro degli acquisti I.V.A.

La rivalutazione deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea, intendendosi compresi in distinte categorie gli immobili e i beni mobili iscritti nei pubblici registri, e non può eccedere il valore effettivamente attribuibile ai beni rivalutati con riferimento alla consistenza, alla capacità produttiva, alla effettiva possibilità di utilizzazione economica nell’impresa, ai valori correnti, e, per le partecipazioni, alle quotazioni rilevate nei mercati regolamentati italiani o esteri; la congruità della rivalutazione in relazione a tali parametri deve essere attestata dagli amministratori e dai sindaci, che, nelle loro relazioni, devono indicare e motivare i criteri seguiti nella rivalutazione.

Sui maggiori valori iscritti in bilancio dei beni rivalutati è dovuta un’imposta sostitutiva di I.R.PE.F., I.R.PE.G. ed I.R.A.P. nella misura del 19% per i beni ammortizzabili e del 15% per i beni non ammortizzabili da versarsi in un massimo di tre rate annuali di pari importo.

Il maggiore valore derivante dalla rivalutazione è fiscalmente riconosciuto fin dall’esercizio in cui la rivalutazione è eseguita.

Gli artt. 13 e 14 della legge dispongono in ordine ai criteri di contabilizzazione della rivalutazione ed al riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio.

L’art. 16 della legge rinvia ad un successivo decreto ministeriale la determinazione delle modalità di attuazione delle disposizioni in commento.

 

 

5) Disposizioni fiscali per i settori bancario e finanziario – Artt. da 17 a 26.

 

Gli artt. da 17 a 26 della legge contengono varie disposizioni riguardanti i settori bancario e finanziario.

Tra quelle di interesse notarile si segnalano le disposizioni in tema di imposta sostitutiva (19%) per le società (bancarie) destinatarie dei conferimenti previsti dalla “legge Amato” (legge n. 218/1990) sulla differenza tra il valore dei beni ricevuti a seguito di tali conferimenti ed il loro costo fiscalmente riconosciuto: tale differenza (assoggettata ad imposta sostitutiva) è considerata costo fiscalmente riconosciuto dei beni cui la stessa è riferibile, con ciò offrendosi la possibilità (sotto il profilo pratico) di eliminare il disallineamento tra valori di bilancio e valori fiscali.

Il medesimo regime è applicabile per i soggetti (non bancari) destinatari dei conferimenti previsti dall’art. 4 del decreto legislativo n. 358/1997 sulle ristrutturazioni aziendali.

 

 

6) Acquisizione di aree e di opere da parte dei Comuni – Art. 51.

 

Con norma di sicura valenza interpretativa, la disposizione, ponendo termine alle perplessità in precedenza emerse, stabilisce che non sono da intendere rilevanti agli effetti dell’I.V.A., neppure agli effetti delle limitazioni del diritto alla detrazione, le cessioni in favore dei Comuni di aree e di opere di urbanizzazione effettuate:

a)    a scomputo dei contributi di urbanizzazione, ovvero

b)   in esecuzione di convenzioni di lottizzazione.

 

 

7) Disposizioni in materia di imposta di bollo e tasse sulle concessioni governative –Art. 55.

 

La disposizione rinvia a decreti ministeriali da emanarsi entro il termine di giorni novanta da quello di entrata in vigore della legge l’approvazione delle nuove tariffe dell’imposta di bollo (allegato A al D.P.R. n. 642/1972 e successive modificazioni) e delle tasse sulle concessioni governative (annessa al D.P.R. n. 641/1972 e successive modificazioni).

 

 

8) Modifiche al regime fiscale della “prima casa” – Art. 66.

 

In deroga alla ordinaria disciplina recata dalla nota II-bis dell’art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro (approvato con D.P.R. n. 131/1986), la disposizione stabilisce che per l’accesso al regime agevolato (imposta di registro al 3%, imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, riduzione dell’IN.V.IM.) per l’acquisto della “prima casa” da parte del personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare e del personale dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile non è richiesta la condizione della residenza nel comune ove sorge l’unità abitativa.

Deve ritenersi che, parimenti, non sia nemmeno richiesta, per i soggetti sopra indicati, la dichiarazione, contenuta nell’atto di acquisto, di voler conseguire, entro un anno dall’acquisto medesimo, la residenza nel comune ove è situato l’immobile, viceversa richiesta, a pena di decadenza, nel caso di acquisto della “prima casa” da parte di soggetti diversi.

Nonostante nulla disponga la norma al riguardo, è opportuno che l’appartenenza dell’acquirente alle categorie sopra elencate risulti da dichiarazione della parte in atto.

 

 

9) Trasferimenti di beni posti in essere dall’Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra – Art. 67.

 

Con disposizione di limitata portata applicativa, si stabilisce che sono esenti da imposte e tasse i trasferimenti di beni mobili ed immobili posti in essere da tale Associazione a favore della “Fondazione dell’associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra”, costituita con atto registrato a Roma, atti pubblici, in data 2 marzo 2000.

 

 

10) Proroga del termine per la registrazione dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili – Art. 68.

 

Modificando l’art. 17, comma 1, del Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro (D.P.R. n. 131/1986), la disposizione proroga da venti a trenta giorni il termine per la registrazione dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili.

 

 

11) Rendite catastali e valore finale al 31 dicembre 1992 agli effetti dell’IN.V.IM. – Art. 74.

 

La disposizione risolve sul piano normativo gli effetti “perversi” di un’omissione del legislatore del 1993 (art. 2, comma 1, del D.L. 23 gennaio 1993, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75) che dispose la retroattività, ai soli fini delle imposte dirette, al 1° gennaio 1992 dei minori estimi catastali determinati per effetto del decreto legislativo 28 dicembre 1993, n. 568, rispetto a quelli, più elevati, di cui al D.M. 27 settembre 1991; la limitazione dell’effetto retroattivo alle sole imposte dirette determinò una vera e propria incongruenza logica ed economica, prima ancora che tributaria, in relazione alla determinazione del valore venale degli immobili al 31 dicembre 1992 agli effetti dell’IN.V.IM., con la conseguenza che detto valore, in molti casi, risulta di gran lunga più elevato rispetto al valore degli stessi immobili a distanza di quasi otto anni. Tale incongruenza, sicuramente giustificabile sotto il profilo dell’interpretazione strettamente letterale della disposizione che costituì la motivazione principale della C.M. n. 255/E in data 22 ottobre 1996, ha determinato l’instaurarsi di copioso contenzioso (cfr. Studio n. 564-Bis della Commissione Studi Tributari del C.N.N.), al quale la norma in commento pone ora termine. Si stabilisce, infatti, che la disposizione sopra citata in tema retroattività delle “minori tariffe d’estimo” si applica anche agli effetti dell’IN.V.IM.: la norma infatti, ancorché possa essere dubbio se abbia natura interpretativa, ha comunque un effetto a sua volta retroattivo, in quanto dichiara applicabile la disposizione di cui al citato art. 2 (entrato in vigore lo stesso giorno 23 gennaio 1993) anche agli effetti dell’IN.V.IM. con la conseguenza che essa ha sicura rilevanza, oltre che per le dichiarazioni IN.V.IM. ancora da presentarsi, anche per quelle che abbiano dato luogo a contenzioso ad oggi ancora pendente.

 


 

B) Disposizioni che interessano il notaio quale contribuente.

 

 

1)      Tenuta di registri contabili con sistemi meccanografici – Art. 3.

 

La disposizione dell’art. 7, comma 4-ter, del decreto legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, che a tutti gli effetti di legge, riconosce regolare, nonostante la mancata trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici, dei dati relativi all’esercizio corrente, allorché anche in sede di controlli e di ispezioni, i dati risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano contestualmente stampati a richiesta degli organi competenti ed in loro presenza, viene modificata nel senso che la moratoria per il ritardo è dilazionata all’esercizio per il quale non siano scaduti i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali.

Con la disposizione in esame, pertanto, si dà facoltà al contribuente che tenga una corretta contabilità su supporto informatico, di trascriverla nei registri cartacei entro un termine più ampio.

 

 

2)      Norma interpretativa in materia di opzioni  - Art. 4.

 

L’art. 1 del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, sancisce il principio che le opzioni in materia di Iva e di imposte dirette si esercitano attraverso manifestazione di comportamenti concludenti del contribuente, tenuti nel corso dell’intero anno.

La circolare n. 209/E del 27 agosto 1998, in sintonia con la disposizione di legge, escludeva l’applicazione della nuova disciplina delle opzioni ai rapporti pregressi.

Alla luce della norma che la rubrica all’articolo definisce “interpretativa”, ma che è in effetti innovativa, qualora il contribuente prima del 7 gennaio 1998, data di entrata in vigore del D.P.R. n. 442/1997, abbia di fatto adottato un determinato regime di determinazione di imposta o contabile, l’opzione così effettuata è ritenuta valida anche se non comunicata all’ufficio competente.

La novella, tuttavia, stabilisce che non si fa luogo a restituzione di imposte, sovrattasse e pene pecuniarie già pagate.

Invece il contenzioso, ancora aperto sul punto, cessa.

Resta fermo l’obbligo di comunicazione, relativo alla scelta già manifestata, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. n. 442/1997.

 

 

3)      Deducibilità degli oneri contributivi relativi ai servizi domestici - Art. 30.

 

Con modifica all’art. 10 del comma 2 del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sono deducibili dal reddito complessivo i contributi obbligatori versati per gli addetti ai servizi domestici e per l’assistenza personale e familiare.

La deduzione è ammessa: 1) fino all’importo di lire 3.000.000; 2) per la parte a carico del datore di lavoro; 3) a decorrere dall’anno d’imposta 2000 e, quindi, già dalla prossima dichiarazione dei redditi.

 

 

4) Spese di assistenza specifica - Art. 31.

 

Con un’aggiunta all’art. 13 bis del T.U.I.R., l’articolo in esame estende il diritto alla detrazione di imposta, già previsto per le spese sanitarie, alle spese per assistenza specifica.

La circolare n. 207/E del 16 novembre 2000 sul “Collegato fiscale alla Legge finanziaria 2000. Primi commenti” precisa che: “per spese di assistenza specifica si intendono i compensi erogati al personale paramedico abilitato (infermieri professionali) ovvero a personale autorizzato ad effettuare prestazioni sanitarie specialistiche (ad es. prelievi ai fini di analisi, applicazioni con apparecchiature elettromedicali, esercizio di attività riabilitativa)”.

La disposizione riguarda una detrazione dell’imposta, nella misura del 19 per cento, e si applica a partire dal periodo d’imposta 2000.

 

 

5) Disposizioni in materia di spese veterinarie - Art. 32.

 

Con aggiunta della lettera c/bis) all’art. 13/bis, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986, le spese veterinarie per la parte di importo che eccede lire 250.000, fino l’importo massimo di lire 750.000, costituiscono oneri detraibili dall’imposta nella misura del 19 per cento.

Un decreto ministeriale stabilirà le tipologie di animali per le quali spetta la detrazione.

La disposizione si applica dal periodo d’imposta 2000.

 

 

6) Restituzione della quota fissa individuale per l’assistenza medica di base - Art. 33.

 

Con l’articolo in esame è disposta la restituzione, nella misura dell’80 per cento di quanto versato, della quota fissa individuale per l’assistenza medica di base versata per l’anno 1993 ai sensi dell’art. 6, comma 2 del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni dalla Legge 14 novembre 1992, n. 438.

La restituzione può avvenire:

a)    mediante compensazione con i versamenti da eseguire a decorrere dal mese di gennaio 2001, ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241;

b)   mediante compensazione in diminuzione delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2000;

c)    da parte del sostituto d’imposta.

L’importo restituito non è soggetto a tassazione separata ai sensi dell’art. 16 comma 1, lettera n-bis) del T.U.I.R.; quindi, non deve essere dichiarato in aumento dell’imponibile nella dichiarazione dei redditi.

 

 

7) Disposizioni in materia di redditi di collaborazione coordinata continuativa - Art. 34.

 

Con l’articolo in esame i redditi da collaborazione coordinata e continuativa passano dalla categoria dei redditi di lavoro autonomo a quella dei redditi di lavoro dipendente.

Infatti, viene abrogata la lettera a), comma 2, dell’art. 49 che concerne i redditi di lavoro autonomo e viene inserita, appunto, la lettera c-bis) al comma 1 dell’art. 47, concernente i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Dal punto di vista della qualificazione si osserva che il legislatore ha eliminato gli aggettivi “coordinata e continuativa” ed il riferimento al “contenuto intrinsecamente artistico o professionale”; mentre il primo punto costituisce forse solo una modifica di forma, perché pur sempre si deve trattare di “rapporto unitario e continuativo”, il secondo punto costituisce un ampliamento sostanziale della categoria perché con il venir meno della qualifica “professionale”, si comprende qualunque collaborazione, anche di carattere manuale.

Altra particolarità è che la norma assoggetta a tassazione, con un’espressione onnicomprensiva, “le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali”; indicazione questa che sembra vada aldilà del presupposto di imposta individuata all’art. 1 del T.U.I.R. che parla di “possesso di redditi in denaro o in natura”.

Per il resto si può affermare che - come per la norma precedente – accanto ai rapporti tipici di collaborazione, quali quelli di sindaco, di amministratore o revisore di società o altri enti, di collaborazione a giornali, riviste, ed enciclopedie ed alla partecipazione a collegi e commissioni, vengono enunciati i caratteri degli “altri rapporti di collaborazione” che consistono:

1)   nell’assenza di qualsiasi vincolo di subordinazione;

2)   nell’unitarietà e continuità del rapporto;

3)   nell’assenza di mezzi organizzati;

4)   nella retribuzione periodica prestabilita.

Una sola eccezione fa la novella in ordine alla nuova qualificazione di tali redditi: qualora “le collaborazioni rientrino nei compiti istituzionali compresi nell’attività di lavoro dipendente… o nell’oggetto dell’arte o professione esercitate dal contribuente”, i compensi percepiti sono soggetti alle regole previste per tali redditi.

Quale conseguenza della nuova classificazione i redditi in questione vengono tassati come redditi di lavoro dipendente con le detrazioni, esclusioni ed agevolazioni proprie di tali redditi, e senza più la previsione della riduzione forfettaria.

Non verrà più applicata l’aliquota del 20 per cento, ma una ritenuta calcolata sulla base dell’aliquota propria degli scaglioni di reddito complessivo del collaboratore, con relativi maggiori adempimenti per i sostituti.

REGIME IVA. Essendo stato il rapporto assimilato a quello di lavoro dipendente, le prestazioni relative non devono essere più assoggettate ad Iva, per assenza del presupposto soggettivo, anche qualora le stesse siano effettuate dai professionisti soggetti Iva, sempre che non rientrino nell’oggetto dell’attività svolta per professione abituale.

In tal senso è anche la circolare n. 207/E, secondo la quale ai fini dell’Iva tali prestazioni non risulteranno imponibili in quanto, sulla base dei principi generali in materia di imposta sul valore aggiunto ricavabili dalla legislazione nazionale e comunitaria, un’attività di lavoro dipendente o assimilata non è idonea a incardinare il presupposto soggettivo di applicazione del tributo. Pertanto, alla luce delle nuove disposizioni, l’art. 5 del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972, deve essere interpretato nel senso che restano assoggettate all’imposta sul valore aggiunto le sole prestazioni di servizi inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che rientrano nell’oggetto dell’attività svolta per professione abituale”.

REGIME CONTRIBUTI PREVIDENZIALI. Poiché il rapporto di collaborazione è senza vincolo di subordinazione, il sistema contributivo rimane invariato; versamento alla  gestione separata INPS, ai sensi dell’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995 n. 335, del 10 o 13 per cento, secondo la posizione del collaboratore, a seconda che abbia o meno altra copertura previdenziale obbligatoria, ripartito tra committente e collaboratore, nella misura rispettivamente di due terzi e di un terzo. Ovviamente l’imponibile contributivo cambia in relazione alla nuova qualificazione assunta dai redditi in questione.

RIMBORSO SPESE. Varia conseguentemente il sistema di rimborso spese di viaggio, alloggio e vitto sostenute dai collaboratori.

A tal proposito la circolare n. 207/E recita testualmente:

“L’art. 50, comma 8, del T.U.I.R., infatti, prevedeva l’esclusione dalla base imponibile dei rimborsi per le spese in parola, se documentate, corrisposte al collaboratore per prestazioni rese fuori dal comune di residenza. Dal 2001, invece, sarà applicabile anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa la disciplina delle trasferte contenuta nell’art. 48, comma 5, del T.U.I.R., in ordine ai limiti oltre i quali le indennità di trasferta concorrono a formare il reddito imponibile .

Al riguardo si precisa che le indennità di cui trattasi sono quelle corrisposte allorquando il dipendente sia chiamato a svolgere un’attività fuori dalla sede naturale in cui è tenuto contrattualmente a svolgere il proprio lavoro e, pertanto, non potranno più essere dedotti dal reddito del collaboratore i rimborsi delle spese sostenute per il raggiungimento della sede di lavoro”.

Con norma di chiusura il comma 3 dell’articolo in esame stabilisce che tutti i riferimenti all’art. 49, comma 2, lettera a) del T.U.I.R., contenuti in disposizioni legislative emanate prima della data di entrata in vigore della legge in commento, devono intendersi come effettuati all’art. 47, comma 1, lettera c-bis), introdotto dalla legge stessa.

Il comma 4, infine, stabilisce che le disposizioni in esame si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2001.

La nuova qualificazione fiscale del rapporto di collaborazione, evidentemente non modifica la qualificazione giuslavoristica del rapporto stesso.

 

 

8) Disposizioni riguardanti l’accertamento basato sugli studi di settore e l’accertamento basato sui parametri - Art. 70.

 

Anche se gli studi di settore non sono ancora in vigore per la categoria di notai, essendo in corso di elaborazione, interessa la norma in esame per la prossima applicazione degli stessi e per il contenuto del comma 3 che si riferisce agli accertamenti basati sui parametri, che, in assenza degli studi di settore, sono di attuale applicazione per i notai.

Con disposizione analoga a quella prevista per gli accertamenti basati sui parametri (art. 3, comma 181, della legge 28 dicembre 1995 n. 549), con il comma 1 dell’art. in esame è disposto che gli accertamenti basati sugli studi di settore di cui all’art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, sono effettuati senza pregiudizio dell’ulteriore azione accertatrice con  riferimento alle categorie reddituali diverse da quelle che sono state oggetto di tali accertamenti.

Inoltre, con il comma 2, si stabilisce che qualora sopravvenga la conoscenza da parte dell’Amministrazione finanziaria di elementi nuovi, la stessa può procedere ad ulteriore accertamento relativamente allo stesso reddito che sia stato già oggetto di rettifica sulla base degli studi di settore, nonostante l’intervenuta definizione ai sensi degli artt. 2 e 15 del d. lgs. 19 giugno 1997 n. 218, e ciò a prescindere dai limiti previsti dall’art. 2, comma 4, lettera a), del predetto decreto, quindi, anche se il maggior reddito accertato non è superiore al 50 per cento di quello definito ed è inferiore a 150.000.000 di lire.

Con il comma 3, infine, è previsto che la stessa disposizione si applica anche nel caso di intervenuta definizione degli accertamenti basati sui parametri previsti dall’art. 3, commi 181 e 184 della legge n. 549/1995, relativi ai periodi di imposta 1998 e successivi.

 

Legge 24 novembre 2000, n. 340

 

Disposizioni che interessano il notaio quale professionista.

 

1)      Implicazioni fiscali delle norme in materia di semplificazione della fase costitutiva e della fase modificativa delle società di capitali – Art 32.

 

A seguito delle espresse previsioni normative recate dagli ultimi periodi dei commi 2 e 4 dell’art. 32 in rassegna, secondo cui tutti i termini previsti in disposizioni speciali con riferimento all’omologazione dell’atto costitutivo (comma 2) e della delibera (comma 4) decorrono dalla data dell’iscrizione nel registro delle imprese, si pone il problema di verificare se esse abbiano disposto, implicitamente, una diversa decorrenza del termine della registrazione degli atti costitutivi delle società di capitali e dei verbali recanti modificazioni statutarie delle medesime di ché all’art. 14 del T.U. delle disposizioni concernenti l’imposta di registro (D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131).

La norma da ultimo citata, come è noto, stabilisce che, per gli atti soggetti ad omologazione da parte dell’autorità giudiziaria, il termine di giorni venti (art. 13 stesso T.U.) decorre dal giorno i cui i soggetti tenuti a richiedere la registrazione hanno avuto notizia del provvedimento di omologazione.

Orbene, almeno per gli atti costitutivi delle società di capitali, a seguito dell’abrogazione dell’omologazione sembra doversi concludere che la disposizione di cui all’art. 14 del T.U. non debba e non possa più trovare applicazione, con la conseguenza che il termine fisso per la registrazione di tali atti avrà decorrenza, secondo la regola ordinaria stabilita dall’art. 13 del T.U., dal giorno della formazione dell’atto, e che, pertanto, la disposizione recata dall’ultimo periodo del comma 2 dell’art. 32 in rassegna non abbia alcuna interferenza con la disciplina dell’imposta di registro di tali atti.

Più problematica appare l’interpretazione nel caso delle delibere portanti modificazioni statutarie, per le quali, come è noto, l’omologazione da parte dell’autorità giudiziaria, seppure in via eventuale, è tuttora prevista dall’ordinamento.

E tuttavia, anche in ragione della locuzione normativa contenuta in entrambi i commi 2 e 4 che fa riferimento a “termini previsti in disposizioni speciali”, mentre, come è evidente, le disposizioni contente nel T.U. in parola sono disposizioni di carattere generale, sembra doversi concludere che anche per la registrazione dei verbali delle società di capitali comportanti modificazioni statutarie, il termine per la registrazione abbia decorrenza dal giorno di formazione dell’atto.

In ogni caso, in attesa di un chiarimento ministeriale, si consiglia di presentare per la registrazione tutti gli atti in parola (atti costitutivi e verbali di delibere di modificazioni statutarie di società di capitali) entro il termine fisso di venti giorni dalla stipula, ai sensi dell’art. 13 del T.U.

 

 

2)      Disposizioni in materia di atti pubblici, scritture private autenticate e loro copia certificata conforme – Art. 36.

 

A seguito del divieto fatto ai notai ed ai pubblici ufficiali depositari (le disposizioni non si applicano pertanto alle scritture private non depositate a raccolta) di asportare, anche temporaneamente, gli originali degli atti pubblici e delle scritture private autenticate dai locali ove sono conservati (e cioè lo studio del notaio), salvo quanto disposto in materia di ispezione ordinaria di ché al Titolo VI, Capo I, della legge n. 89/1913, e salva autorizzazione o ordine da parte dell’autorità giudiziaria, la norma in rassegna stabilisce che, in tutti i casi in cui sia prevista la produzione in originale di tali atti, l’obbligo si intende adempiuto mediante produzione di una loro copia conforme, conseguentemente demandando ai notai ed ai pubblici ufficiali l’esecuzione delle annotazioni, degli estremi di protocollo e di registrazione, delle quietanze e di ogni altra formalità da annotarsi a margine degli atti medesimi sulla base di idoneo documento scritto emesso dalla  competente amministrazione cui l’originale avrebbe dovuto essere prodotto.

Opportunamente e tempestivamente, è stato perciò chiarito con C.M. n. 226/E in data 6 dicembre 2000:

a)        che per gli atti depositati presso i notai la produzione “unicamente” della copia certificata conforme all’originale degli atti pubblici e delle scritture private autenticate e depositate già prevista dall’art. 11, comma 2, del T.U. delle disposizioni concernenti l’imposta di registro sopra citato, tiene luogo della produzione dell’originale;

b)        che, eseguita la formalità di registrazione, l’ufficio rilascia un attestato contenente i dati identificativi del pubblico ufficiale depositario (nome, cognome e codice fiscale) e dell’atto registrato (numero della raccolta e del repertorio, data di stipula, parti contraenti, tipo di negozio, estremi di registrazione comprensivi dei dati relativi al pagamento dei tributi dovuti);

c)        che tale attestato sostituisce tutti gli adempimenti posti a carico dell’ufficio dall’art. 16, comma 4, del citato T.U.;

d)        che gli estremi di registrazione risultanti dall’attestato di cui sopra (relativamente al quale, ancorché non prescritto, sembra doversi consigliare la conservazione) devono essere trascritti, a cura del notaio, a margine degli atti pubblici e delle scritture private autenticate e depositate a raccolta,

e)        che, in via transitoria, ed in attesa di adeguare le attuali procedure di registrazione alla nuova disciplina, gli uffici considereranno quale attestato di registrazione una delle copie della richiesta di registrazione di cui all’art. 11, comma 1, del citato T.U. (Modello 69) integrata con gli estremi di registrazione comprendente anche i dati relativi al pagamento dei tributi.