EREDITÀ BENEFICIATA CONCERNENTE SUCCESSIONE APERTASI ALL’ESTERO
Approvato
dalla Commissione Studi del Consiglio Nazionale del Notariato
il 19 gennaio
1999
Quesito: cittadino
italiano residente in Svizzera ed ivi deceduto lasciando testamento olografo;
conseguente pubblicazione del testamento; accettazione con beneficio
d’inventario.
I)
Pubblicazione di testamento
olografo straniero
La pubblicazione del
testamento appartiene alla lex loci,
in quanto la legge applicabile al processo è quella dello Stato in cui si
svolge[1]
(vedi art. 12 l. 218/1995); anzi, è da condividere la risalente opinione
secondo la quale per i testamenti stranieri olografi debbono essere osservate
le forme prescritte dalla legge del luogo di apertura della successione[2].
Ciò, sulla scorta del principio che vuole applicabile ai profili procedurali la
stessa disciplina del luogo in cui tale procedura è destinata a trovare
svolgimento.
Dalle esigenze di
documentazione contemplate, ad es., dall’art. 106 L.N. relativo al deposito
degli atti provenienti dall’estero e, più in generale, dalla funzioni di
documentazione facenti capo alla figura del notaio, si desume come sia
parimenti ammissibile la pubblicazione nel nostro Paese di un testamento nel
caso di successione apertasi all’estero; ma dalla inesistenza dell’obbligo di
trasmissione dei testamenti alla pretura[3](e
quindi dalla mancanza di menzione nel Registro delle Successioni) si desume
parimenti come sia arbitrario postulare una competenza per le procedure
afferenti alla successione quando manchi il presupposto costituito
dall’apertura della successione in quella data giurisdizione.
II) Successione apertasi in Svizzera
Nel caso di una successione
apertasi in Svizzera, la legge federale sul diritto internazionale privato del
18 dicembre 1987 dispone, all’art. 90, che la successione di una persona con
ultimo domicilio in Svizzera è regolata dal diritto svizzero. Il diritto
applicabile alla successione determina che cosa appartiene alla successione,
chi e in quale misura vi ha diritto, chi ne sopporta i debiti, quali rimedi
giuridici e provvedimenti sono ammissibili e a quali condizioni possono essere
presi. L’attuazione dei singoli provvedimenti è regolata dal diritto del luogo
di sede dell’autorità competente. Questo diritto si applica in particolare ai
provvedimenti conservativi e alla liquidazione della successione, inclusa
l’esecuzione testamentaria (art. 92). Per il procedimento successorio e le
controversie ereditarie sono competenti i tribunali o le autorità svizzeri
dell’ultimo domicilio dell’ereditando (art. 86). Bisogna anche considerare, in
ogni caso, il disposto della Convenzione di stabilimento e consolare italo -
svizzera del 22 luglio 1868, che all’art. 17 dispone che “les contestations qui pourraient s’elever entre les héritiers d’un
italien mort en Suisse, au sujet de sa succession, seront portées devant le
juge du dernier domicile que l’italien avait en Italie. La réciprocité aura lieu à
l’égard des contestations qui pourraient s’élever entre les héritiers d’un
Suisse mort en Italie”.
In ogni caso, dalla norma di
conflitto sopra citata si evince che l’applicazione da parte del Notaio
svizzero della sua normativa nazionale sarebbe pienamente legittima, in quanto
configura l’esito della concorrente e coordinata applicazione del diritto
internazionale privato e del diritto materiale svizzeri.
III) Altri profili internazionalprivatistici
L’art. 46 della legge 31
maggio 1995, n. 218, recante riforma del diritto internazionale privato
italiano, dispone che la successione per causa di morte è regolata dalla legge
nazionale del soggetto della cui eredità si tratta al momento della morte. Ciò
riguarda, come accennato, la sfera di giurisdizione italiana, chiamata in
causa, ad esempio, dall’esistenza in territorio italiano di beni immobili
facenti parte dell’asse ereditario. Ovviamente, per i beni che si trovino
all’estero il pubblico ufficiale svizzero potrà legittimamente applicare i
diversi criteri che discendono dall’applicazione del proprio ordinamento.
Si è detto per l’abrogato
sistema - ma le riflessioni svolte sembrano tuttora valide - che il campo di
applicazione della nostra norma di conflitto si esaurisce nella designazione e
nella concreta individuazione dei beni e dei diritti del beneficiario, mentre il
modo concreto di acquisto dei beni viene disciplinato dalla legge del luogo
dove essi sono situati, la quale stabilirà anche le condizioni necessarie per
l’acquisto, prevedendo ad esempio procedure di accertamento o di
aggiudicazione, atti di autorizzazione o di immissione da parte di organi
pubblici, e così via[4].
L’accettazione con beneficio
d’inventario rientra nell’ambito della legge successoria ed è quindi regolata
dalla legge nazionale del de cuius[5].
Sennonché, si pone il problema del frazionamento della fattispecie, in quanto,
ad esempio, la successione si apra (nel luogo di ultimo domicilio del defunto,
ai sensi dell’art. 456 c.c.) mentre parte dei beni si trovi in altro Stato.
Bisogna postulare, quindi,
un’accettazione per ciascuno Stato oppure possiamo considerare che l’atto
compiuto in uno Stato valga per tutti? Quasi un secolo addietro si rilevava: “è un grave assurdo l’ammettere che, mentre
tutto deve dipendere dalla volontà, l’atto di manifestazione della volontà
possa essere frazionato e diviso secondo i luoghi, nei quali i beni ereditari
sono situati”[6]; al
riguardo si è detto che la dichiarazione di accettare con beneficio
d’inventario dovrebbe essere efficace per tutti gli effetti in un Paese e
nell’altro, purché siano stati compresi tutti i beni.
IV) La legge consolare
L’art. 41, 2° comma del
D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200 (legge consolare) attribuisce al console,
relativamente ai beni ereditari che si trovino nella circoscrizione, anche se
relativi a successioni di cittadini o a favore di cittadini non apertesi nella
circoscrizione stessa, i poteri conservativi, di vigilanza e di amministrazione
attribuiti all’autorità giudiziaria in Italia dalle leggi dello Stato (la
citata Convenzione italo - svizzera dispone (art. 17) nei confronti del caso in
cui “un italien sera mort en Suisse sans
laisser d’héritiers connus..”); il 3° comma dell’art. 41 l.c. dispone che
l’autorità consolare trasmetta alle competenti autorità le dichiarazioni di
accettazione e di rinuncia all’eredità, di accettazione con beneficio di
inventario, nonché ogni altra manifestazione di volontà o istanza attinente
all’eredità. Essa trasmette, per la via più breve, le richieste di apposizione
di sigilli relative ai beni ereditari che si trovino in Italia.
Condizione essenziale perché
vi sia la competenza consolare in materia di amministrazione dell’asse
ereditario è “che il connazionale sia
morto intestato o senza aver nominato un esecutore testamentario o che questi
non sia presente, o che gli eredi siano minori, incapaci od assenti” [7],
rilievi che continuano ad aver valore in quanto la legge, anche oggi,
attribuisce poteri di amministrazione che hanno una ragione di essere in quanto
surrogati a quelli di chi non può agire (e non a quelli di chi non ha alcun
problema ad intervenire di persona o mediante procuratore).
Quando la persona chiamata
in una successione apertasi in Italia si trova all’estero, può rendere
all’ufficio consolare la dichiarazione di rinuncia o di accettazione con
beneficio dell’inventario[8].
Questa è la chiara ratio dell’art. 421, comma 3° l.c., che fa espresso
riferimento alla trasmissione alle competenti autorità, ossia alla cancelleria
dell’organo giudiziario presso il quale si è aperta la successione[9].
Ossia, non si può assolutamente postulare che il console italiano provveda alla
procedura dell’accettazione con beneficio d’inventario, sia perché non è
prevista sia perché non può certo organizzare una tale complessa procedura, sia
infine perché non potrebbe surrogarsi alle autorità locali senza provocare
conflitti con i controinteressati, in
primis i creditori locali, i quali hanno diritto di adire l’autorità
nazionale e non possono certo vedersi sottratti i loro diritti.
L’art. 35 l.c. dispone che
il console possa emanare nei confronti dei cittadini residenti nella
circoscrizione, e quando particolari circostanze ciò consiglino, i
provvedimenti di volontaria giurisdizione, in materia di diritto di famiglia e
di successione, che per le leggi dello Stato sono di competenza del giudice
tutelare, del pretore e del presidente di tribunale, ivi compreso quello per i
minorenni. Ora, a parte la constatazione che si deve trattare di provvedimenti
concernenti cittadini residenti, che è un potere discrezionale del console e
che i suoi provvedimenti debbono comunque essere omologati in Italia (art. 36)
nulla sembra autorizzare un’interpretazione che porti il console a porre in
essere la procedura del beneficio d’inventario, in concorrenza con le autorità
locali e con inipotizzabili conflitti coi creditori del luogo.
V) Unità o pluralità di procedure?
Un testamento olografo può,
in tesi, essere pubblicato in più luoghi, in quanto le attribuzioni ivi
contenute non mutano: se viene designato erede Tizio e legatario Caio, che il
testamento si pubblichi in due Stati diversi non muta la sostanza delle
attribuzioni patrimoniali. Per contro, se si apre una procedura di accettazione
con il beneficio d’inventario, l’asse ereditario, con le relative attività e
passività, non può dispiegarsi in diverse sedi, in quanto crediti e debiti
debbono aver un unico termine di confronto e non una pluralità. Se Tizio vanta
un credito nei confronti del de cuius,
non potrà certo inserirsi in diverse procedure in sedi via via diverse, in
quanto l’asse ereditario deve essere ricondotto ad unità al fine di addivenire
allo scopo stesso dell’eredità beneficiata, che è quello di distinguere attivo
da passivo e far salva la differenza col patrimonio degli eredi. In ogni caso,
poiché la successione si apre nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto e la
procedura è radicata in tale sede, non è ipotizzabile ricostruire la
fattispecie in guisa di diverse procedure aperte via via in luoghi diversi.
VI) Conclusioni
Nel caso di successione
apertasi all’estero, l’eventuale accettazione con beneficio d’inventario deve
farsi in tale sede. Nell’inventario saranno compresi i beni all’estero, ed in
questo caso quelli esistenti in Italia; come già sosteneva Fiore, la
dichiarazione fatta di accettare con beneficio d’inventario dovrebbe essere
efficace per tutti gli effetti in un Paese e nell’altro[10].
Si consideri, come prima accennato che, non essendo legittimamente ipotizzabile
l’esistenza di una pretura competente per inserire i dati afferenti alla
successione nel relativo registro, viene meno al contempo ogni competenza per
organizzare la relativa procedura, che proprio su tale pubblicità è imperniata[11].
Di conseguenza, gli eredi potranno procedere agli atti dispositivi degli
immobili situati in Italia, nella misura in cui ciò non contrasti coi
provvedimenti assunti nella giurisdizione del luogo dell’aperta successione.
Ciò, anche in conformità allo spirito del nuovo diritto internazionale privato,
che accogliendo il principio del riconoscimento dei provvedimenti
giurisdizionali stranieri, ha ridotto l’intervento dell’autorità locale ai soli
casi di esecuzione forzata, inottemperanza e contenzioso (art. 67 l. 218/1995).
Stabilita quindi la competenza per la procedura dell’inventario, residua
soltanto il problema dell’eventuale pubblicità in Italia dell’accettazione
stessa. Nel caso in cui, come sopra precisato, non vi sia competenza di alcuna
Pretura, e l’erede sia citato dai creditori del defunto nel Paese in cui si
trovano i beni facenti parte dell’asse ereditario, costui, anche in assenza di
pubblicità, potrà far valere nei confronti dei creditori l’avvenuta
accettazione beneficiata, opponendola in giudizio[12].
[1] “En droit international privé les mesures conservatoires sont règies par la loi du lieu du découverte du testament, les mesures d’exécution par la loi du lieu d’exécution (...) Le dépôt chez un notaire de tout testament non authentique laissé par le défunt ... a un caractère procédural et s’applique à tous les testaments..” (M. Revillard, Droit International Privé et Pratique Notariale, Paris, 1989, p. 163 ss). Quanto all’esclusione del profilo in esame dalla disciplina della forma, si rileva che “ sono da considerarsi escluse dalla disciplina della forma, perché considerate attinenti alla formazione del testamento, le norme riguardanti le modalità di pubblicazione del testamento, e quindi le attività di vidimazione, di controllo, di deposito. Tali prescrizioni, infatti, non incidono sulla validità dell’atto di ultima volontà, bensì sulla sua efficacia” (M.B. Deli, Commento alla legge 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema di diritto internazionale privato), Nuove Leggi Civ. Comm., a cura di S. Bariatti, 1996, p. 1303 ss.). In senso analogo E. Vitta - F. Mosconi, Corso di D. Int. Priv. e Proc., Torino, 1995, p. 278, laddove si rileva che “saranno relative alla forma testamentaria le norme che prescrivono le procedure senza le quali la manifestazione di volontà del testatore non è ritenuta esistente. Mentre non potranno essere considerate tali le norme che richiedano atti di vidimazione, di controllo, di deposito, di comunicazione, ecc., i quali non incidono sulla validità, ma solo sull’efficacia del testamento”. Idem, A. Migliazza, Successioni (diritto internazionale privato), Novissimo digesto, vol. XVIII, Torino, 1971, p. 881.
[2]P. Fiore, Diritto Internazionale Privato, Vol. IV, Torino, 1903, p. 311 SS.
[3]Così, Comunicazione del testamento alla Pretura e successione apertasi all’estero, Commissione Studi del Consiglio nazionale Notariato, C.N.N. Strumenti, 15 settembre 1995.
[4]A. Migliazza, Successioni (Diritto Internazionale Privato), cit., p. 883.
[5] Fiore, Diritto Internazionale Privato, cit., p. 159.
[6]Fiore, Diritto Internazionale Privato, cit., p. 162 ss. L’A. soggiunge: “Rispetto all’altro caso dubbio da noi immaginato che cioè l’accettazione col beneficio dell’inventario sia consentita secondo la legge del luogo ove si sia aperta la successione, e secondo quella del paese, ove si trovino gli immobili ereditari, e che in tale ipotesi la dichiarazione di accettare col beneficio d’inventario sia stata fatta, e che nella formazione dell’inventario siano stati compresi tutti gl’immobili ereditari, riteniamo efficace l’accettazione beneficiata, tuttochè essa non sia stata fatta altresì nel paese ove gl’immobili siano situati. Dato che la legge dell’uno e dell’altro paese ammetta a vantaggio dell’erede la separazione dell’asse ereditario dalla sostanza propria ed accordi al medesimo la facoltà di assumere, mediante la dichiarazione, la qualità di successore ai beni, la dichiarazione da lui fatta di accettare col beneficio dell’inventario dovrebbe essere efficace per tutti gli effetti in un paese e nell’altro. Si potrebbe soltanto discutere se l’erede, il quale voglia giovarsi del beneficio dell’inventario per rendere efficace nei terzi Stati la dichiarazione da lui fatta, e dove i beni immobili ereditari siano situati, debba osservare le solennità richieste secondo la lex rei sitae per godere dell’accettazione beneficiata, e se avendo omesso di osservare le solennità richieste secondo la lex rei sitae possa reputarsi decaduto dal beneficio dell’inventario” (p. 163).
[7]G. Biscottini, Diritto Amministrativo Internazionale, Tomo Secondo, in. Trattato di Diritto Internazionale, Sezione Seconda, Vol. VI, Padova, 1966, p. 605.
[8]Così, testualmente, Biscottini, Diritto Amministrativo Internazionale, cit., p. 607.
[9]Così, G. Zampaglione, Diritto Consolare, Volume Primo, Roma, 1992, p. 952.
[10]Fiore, Diritto Internazionale Privato, cit., p. 163.
[11]vedi nota (2).
[12]Fiore, Diritto Internazionale Privato, cit., p. 164.