COMMISSIONE STUDI CIVILISTICI
ABOLIZIONE
DELL’OBBLIGO DI BOLLATURA E VIDIMAZIONE DEL LIBRO GIORNALE E DEL LIBRO DEGLI
INVENTARI: PROFILI CIVILISTICI E PROBATORI
Approvato dal
Consiglio Nazionale il 10 maggio 2002
1. Premessa
La legge n. 383 del 18 ottobre 2001 recante "Misure per il rilancio
dell'economia", all’art. 8, ha disposto l’abrogazione dell’obbligo di
bollatura di alcuni libri contabili obbligatori, intervenendo direttamente sul
testo dell’art. 2215 cod. civ., il quale risulta, oggi, del seguente tenore:
"Modalità di tenuta delle scritture
contabili.
I libri contabili, prima di essere messi in uso,
devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e, qualora sia previsto
l'obbligo della bollatura o della vidimazione, devono essere bollati in ogni
foglio dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio secondo le
disposizioni delle leggi speciali. L'ufficio del registro o il notaio deve
dichiarare nell'ultima pagina dei libri il numero dei fogli che li compongono.
Il libro giornale e il libro degli inventari devono
essere numerati progressivamente e non sono soggetti a bollatura né a
vidimazione" (1).
Il testo originario dell’art. 2215, che era
rubricato come Libro giornale e libro
degli inventari, così disponeva: "Il libro giornale e il libro degli
inventari, prima di essere messi in uso, devono essere numerati
progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio dall’ufficio del
registro delle imprese o da un notaio secondo le disposizioni delle leggi
speciali. L’ufficio del registro o il notaio deve dichiarare nell’ultima pagina
dei libri il numero dei fogli che li compongono".
La norma, dunque, abroga espressamente, sia per il
libro giornale, che per quello degli inventari, l’obbligo di vidimazione
iniziale, mentre viene confermato, invece, così come già previsto dalla
precedente formulazione del codice civile, l’obbligo di numerazione.
La normativa precedente prescriveva, infatti, per il
libro giornale e per il libro degli inventari l’osservanza di determinate
formalità estrinseche prima dell’uso: la numerazione progressiva di ogni
pagina, la bollatura di ogni foglio e l’indicazione nell’ultima pagina del
numero di fogli che compongono il libro ad opera dell’ufficio del registro
delle imprese o di un notaio.
Dalla lettera della disposizione sembra che la
bollatura sia alternativa rispetto alla vidimazione e l’imprenditore verrebbe
sollevato sia dall’una, che dall’altra. In realtà la vidimazione iniziale è un
procedimento complesso che consta sia della numerazione del libro, che della
successiva bollatura. Quest’ultima, quindi, non è alternativa, ma rappresenta
un momento della vidimazione. Ciò è comprensibile anche dal titolo
dell’articolo in commento che viene riportato qui di seguito: "Soppressione dell’obbligo di
numerazione e bollatura di alcuni libri contabili obbligatori". Nel
titolo della norma non si accenna neppure alla vidimazione in quanto la
numerazione e la bollatura dei libri sono momenti propedeutici alla stessa (2).
Si tratta di una disposizione che dà luogo a diverse
incertezze: è bene chiarire, infatti, che la vidimazione e la bollatura cui fa
riferimento il primo comma, vengono appositamente disciplinate nelle modalità
("devono essere bollati in ogni foglio dall'ufficio del registro delle
imprese o da un notaio secondo le disposizioni delle leggi speciali") e
che: a) non si applicano al libro
giornale ed al libro degli inventari, per i quali opera l’esenzione stabilita
dal comma 2; b) per gli altri libri
contabili (es. libro mastro, libro cassa, libro magazzino, libro delle scadenze
cambiarie, ecc.) tali formalità valgono solo per le ipotesi in cui leggi
speciali ne prevedano l'obbligo.
La precisazione è necessaria giacché potrebbe creare
equivoci rispetto a quanto disposto dall’art. 2218, il quale stabilisce che
l’imprenditore può far bollare nei modi indicati nell’articolo 2215 gli altri
libri da lui tenuti.
Il rapporto fra il primo comma dell’art. 2215 nuovo
testo e la disposizione da ultimo citata dovrebbe esser il seguente: gli altri
libri contabili debbono esser vidimati e bollati secondo le cennate modalità
laddove la legge ne preveda l’obbligo di vidimazione e bollatura (art. 2215);
ove l’obbligo non vi sia, l’imprenditore può discrezionalmente provvedervi. In
tal caso la finalità della vidimazione e della bollatura, e dunque la
regolarità estrinseca dei libri stessi, potrebbe rilevare ai fini
dell’efficacia probatoria di tali scritture a favore dell’imprenditore,
prevista dall’art. 2710 cod. civ., o ai fini della concessione del decreto
ingiuntivo ai sensi dell’art. 634 c.p.c. (3).
V’è da chiedersi, a questo punto, se, oltre che
sull’art. 2215 cod. civ. – specifico oggetto di intervento - le novità
introdotte dall’art. 8 della legge 383/2001 vengano ad incidere anche su altre
disposizioni, ed in particolare sull’art. 2710 cod. civ. e sull’art. 634
c.p.c..
L’art. 2710 – (Efficacia
probatoria tra imprenditori) – stabilisce che "i libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando sono
regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori per i rapporti
inerenti all’esercizio dell’impresa".
Identico riferimento a bollatura e vidimazione è
contenuto anche nell’art. 634 del codice di rito (Prova scritta) , il quale, nell’ambito del procedimento d'ingiunzione,
nel disciplinare i titoli necessari per il rilascio del decreto ingiuntivo,
così dispone: "Sono prove scritte idonee a norma del n. 1 dell'articolo
precedente le polizze e promesse unilaterali per scrittura privata e i
telegrammi, anche se mancanti dei requisiti prescritti dal codice civile.
Per i crediti relativi a somministrazioni di merci e
di danaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che
esercitano una attività commerciale anche a persone che non esercitano tale
attività, sono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle
scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile, purché bollate e vidimate nelle forme di
legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture
contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con
l'osservanza delle norme stabilite per tali scritture" (4).
L’art. 634 c.p.c. prevede dunque, come condizione
per l’esser prova scritta idonea, ai fine del rilascio del decreto ingiuntivo,
la bollatura e la vidimazione nonché la regolare tenuta delle scritture
contabili da cui vengono estrapolati gli estratti autentici.
Si pone pertanto il problema del coordinamento delle
due norme citate – entrambe richiedenti i tre requisiti della bollatura, della
vidimazione e della regolare tenuta - con l’art. 8 della legge n. 383 del 18
ottobre 2001, il quale, come si è visto, interviene sull’art. 2215 cod. civ.,
abrogando l’obbligo di vidimazione e bollatura per il libro giornale ed il
libro degli inventari.
2. Le
possibili letture dell’intervento legislativo
Ad avviso di chi scrive sono astrattamente possibili
tre ricostruzioni.
a) Secondo una prima,
possibile, interpretazione, il venir meno dei due requisiti della bollatura e
della vidimazione importerebbe il venir meno anche dell’efficacia probatoria
dei libri contabili: gli artt. 2710 cod. civ. e 634 c.p.c. non sarebbero stati–
tacitamente e parzialmente – abrogati. Solo che, non sussistendo più (rectius: non essendo più possibile
ottemperare ai) requisiti della bollatura e della vidimazione dei libri
contabili, verrebbe meno l’efficacia probatoria degli stessi;
b) All’opposto, il venire meno
dell’obbligo della bollatura e della vidimazione non inciderebbe sulla
efficacia probatoria dei libri contabili, la quale efficacia, in forza
dell’intervento normativo, non sarebbe più subordinata ai requisiti della
bollatura e della vidimazione, ma solo a quello della regolare tenuta. Sicché
vi sarebbe stata una implicita e parziale abrogazione degli artt. 2710 cod.
civ. e 634 c.p.c. nella parte in cui ancora prevedono i suddetti requisiti;
c) Ad una soluzione, per così
dire, intermedia, si perviene, invece, distinguendo i due profili della regolare tenuta dei libri contabili e
della loro efficacia probatoria:
- per quanto attiene al primo aspetto, della
regolare tenuta, non sarebbero più necessarie la vidimazione e la bollatura del
libro giornale e del libro degli inventari, secondo quanto dispone il nuovo
testo dell’art. 2215 cod. civ., fermo restando, per gli altri libri, la
necessità della bollatura e della vidimazione ove espressamente richiesta da
leggi speciali;
- per ciò che concerne, invece, il profilo
dell’efficacia probatoria, sarebbe sempre necessaria, secondo quanto disposto
dagli artt. 2710 cod. civ. e 634 c.p.c., tanto la bollatura quanto la
vidimazione: in sostanza, andrebbe esclusa, secondo quest’ultima ricostruzione,
una sia pur parziale e tacita abrogazione delle disposizioni da ultimo citate e
i due requisiti della bollatura e della vidimazione continuerebbero ad avere
rilevanza anche se esclusivamente sotto il profilo probatorio che gli è
proprio.
3. Soluzione
prospettata e motivazioni.
Le soluzioni profilate sub a) e sub b) appaiono
entrambe criticabili in diversi punti.
La prima delle soluzioni prospettate appare
francamente insostenibile, sia sotto il profilo della ratio legis – poiché è ben difficile immaginare nell’ambito di un
provvedimento volto a semplificare e ad agevolare l’attività di impresa che il
legislatore abbia inteso e quindi potuto sopprimere la possibilità di ricorso a
strumenti probatori e processuali di sicura semplificazione e agevolazione per
la gestione del contenzioso dell’imprenditore – sia sotto il profilo
sistematico giacché vidimazione e bollatura, lungi dall’esser stati espunte dal
nostro ordinamento, continuano a sussistere, giusto il disposto dell’art. 2218
cod. civ., almeno come adempimenti facoltativi. Senza considerare poi il dato
letterale delle disposizioni in questione, elemento sul quale si tornerà a
breve.
Si potrebbe invece essere indotti ad aderire alla
seconda interpretazione sulla base di una lettura, invero piuttosto
superficiale, delle norme in esame che prevedono, come condizione per l’esser
prova scritta idonea, la bollatura e la vidimazione nonché la regolare tenuta
delle scritture contabili da cui vengono estrapolati gli estratti autentici:
norme che quindi andrebbero ricostruite senza il riferimento alla vidimazione e
alla bollatura, in quanto la stessa è stata soppressa, ma solo alla regolare
tenuta dei libri medesimi.
A questa interpretazione potrebbe condurre lo stesso
tenore dell’art. 634 del codice di rito, laddove espressamente si richiama il
rispetto delle norme di legge per la bollatura e la vidimazione: se
l’ordinamento non prevede più la vidimazione né la bollatura, residuerebbe solo
l’altro elemento della regolarità nella tenuta.
Non solo, perché nell’art. 634 v’è anche il
riferimento espresso agli artt. 2214 e ss. cod. civ., e, dunque, all’art. 2215
che è appunto la norma che risulta oggi modificata dalla legge 383/2001.
Ricordiamo come nel testo originario, l’art. 2215
cod. civ. stabiliva che "il libro giornale e il libro degli inventari,
prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni
pagina e bollati in ogni foglio dall’ufficio del registro delle imprese o da un
notaio secondo le disposizioni delle leggi speciali". Attualmente dalla
norma dovrebbe ritenersi espunto ogni riferimento a bollatura e vidimazione,
sicché l’unico requisito richiesto ai fini dell’efficacia probatoria di cui
all’art. 634 sarebbe quello della regolare tenuta dei libri.
Analogamente è a dirsi per ciò che concerne l’art.
2710 cod. civ.: anche qui, le novità introdotte dalla legge 383 dovrebbero
portare a ritenere necessario un unico requisito – la regolare tenuta dei libri
– ai fini dell’efficacia probatoria.
Ma, come si è accennato, si tratta di una
interpretazione caratterizzata da una notevole superficialità, giacché emerge
chiaramente, proprio dal testo originario dell’art. 2215, come i due requisiti,
lungi dall’esaurire la propria funzione nel campo probatorio, attenevano anche
alla utilizzazione dei libri stessi ("… prima di essere messi in uso
…").
Sicché vidimazione e bollatura erano necessarie non
solo agli effetti (probatori) degli artt. 2710 cod. civ. e 634 c.p.c., ma per
adempiere all’obbligo di tenuta della contabilità da parte dell’impresa:
bollatura e vidimazione erano, infatti, richieste al fine dell’utilizzo del
libro giornale e del libro degli inventari e, dunque, della sua regolarità
formale. Tant’è che si affermava che il mancato rispetto delle formalità
suddette rendeva, "in linea di principio irregolare, e quindi
giuridicamente inesistente, l’intero libro o complesso di scritture" (5).
Oggi, invece, deve ritenersi che, almeno ai fini
probatori del libro giornale e del libro degli inventari (6), la bollatura e soprattutto la numerazione progressiva di ogni
pagina e l’indicazione nell’ultima pagina del numero di fogli che li compongono
debbano costituire un onere per l’imprenditore, affinché essi abbiano
l’efficacia di cui agli artt. 634 c.p.c. e 2710 cod. civ. (7).
Un primo argomento in tal senso potrebbe esser
rappresentato dalla particolare garanzia che consegue alla vidimazione in
ordine alla non sostituibilità dei fogli che compongono i libri
dell’imprenditore (8).
Garanzia la quale, tuttavia, incontra forti
limitazioni e non appare decisiva al fine di stabilire se i requisiti della
vidimazione e della bollatura siano ancora essenziali per l’efficacia di cui agli
artt. 634 c.p.c. e 2710 cod. civ.
Se, infatti, sotto il profilo della progressività
dei fogli – e della loro non sostituibilità – la vidimazione offre adeguate
garanzie, non altrettanto può dirsi in ordine alla data e alla scritturazione:
l’elemento certo è quello del dies a quo
in cui la scrittura può esser stata posta in essere (data non anteriore alla
vidimazione); incerto è invece il momento in cui essa viene effettivamente
eseguita, così come incerto è se – nonostante la consecutività delle annotazioni
– il riempimento dei singoli spazi è avvenuto effettivamente in modo
progressivo (9).
A ciò si potrebbe poi aggiungere la ammissibilità
della bollatura (e della vidimazione) facoltativa (art. 2218 cod. civ.), che
può esser posta in essere dall’imprenditore per "gli altri libri da lui
tenuti" e che potrebbe esser estesa al libro giornale ed al libro degli
inventari. Sul punto, peraltro, occorre ricordare come la giurisprudenza abbia
affermato che la regolarità estrinseca che si ottiene ricorrendo all’art. 2218
rilevi unicamente ai fini dell’efficacia probatoria di tali scritture a favore
dell’imprenditore, prevista dall’art. 2710, o ai fini della concessione del
decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 634 c.p.c. (10).
È importante notare come l’art. 8 della legge 383
abbia non solo modificato il testo dell’art. 2215 cod. civ., ma ne ha anche
cambiato la rubrica: dal che sembra evidenziarsi la volontà del legislatore di
disciplinare appunto le modalità di tenuta di "tutte" le scritture
contabili, che di regola non sono soggette a bollatura e vidimazione (salvo che
l’obbligo non sia previsto per legge) ferma restando la facoltà per
l’imprenditore di ricorrere alla bollatura (e vidimazione) facoltativa ex art. 2218, ove intenda valersi
dell’efficacia prevista dagli artt. 2710 cod. civ. e 634 c.p.c.. L’espressa
esenzione dall’obbligo di vidimazione e bollatura, oggi sancita dall’art. 2215
per il libro giornale e per il libro degli inventari, varrebbe semplicemente ad
evidenziare la cesura rispetto al precedente regime.
In sostanza, se si vuole individuare una
disposizione sulla quale la novella è intervenuta, seppur indirettamente,
questa è semmai rappresentata dall’art. 2218, il cui ambito di applicazione si
estende oggi anche al libro giornale ed al libro degli inventari.
È proprio il disposto dell’art. 2218 che può
apparire risolutivo.
Abbiamo, in primo luogo gli artt. 2710 cod. civ. e
634 c.p.c. che, nel prevedere i tre requisiti, entrambi richiamano la bollatura
e la vidimazione nelle forme di legge.
In secondo luogo abbiamo l’art. 2218 il quale
prevede che, per l’ipotesi in cui l’imprenditore voglia provvedere alla
bollatura e alla vidimazione, ancorché non vi sia tenuto per legge, deve farlo
secondo le modalità previste dall’art. 2215 (che altro non sono se non
"forme di legge").
Ed infine l’art. 2215 che, nel testo novellato,
stabilisce appunto le modalità delle due operazioni ("i libri contabili,
prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni
pagina e, qualora sia previsto l'obbligo della bollatura o della vidimazione,
devono essere bollati in ogni foglio dall'ufficio del registro delle imprese o
da un notaio secondo le disposizioni delle leggi speciali. L'ufficio del
registro o il notaio deve dichiarare nell'ultima pagina dei libri il numero dei
fogli che li compongono").
Orbene, se si ha a mente l’originaria formulazione
dell’art. 2215 ("Il libro giornale e il libro degli inventari, prima di
essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e
bollati in ogni foglio dall’ufficio del registro delle imprese o da un notaio
secondo le disposizioni delle leggi speciali"), risulta evidente come la
novella introdotta con la legge 383 abbia, per ciò che qui interessa, una
portata più limitata di quanto si pensi.
Infatti, all’obbligo per l’imprenditore commerciale
di tenere le scritture contabili, si accompagna quello di tenerle regolarmente,
osservando le forme che, a questo proposito la legge stabilisce. Formalità che,
come è noto, sono di un duplice ordine: estrinseche (art. 2215), che riguardano
i libri nel loro complesso e che devono essere osservate sia prima che i libri
siano posti in uso che successivamente a periodi fissi e determinati;
intrinseche (art. 2219), che si riferiscono al contenuto dei libri ed attengono
alle regole da seguirsi nella scritturazione delle singole annotazioni (11).
Per quanto concerne le prime, fra le quali
rientravano appunto la bollatura e la vidimazione, si tratta di requisiti
fondamentali per la stessa esistenza del libro e per la sua riferibilità
all’imprenditore (12). In mancanza
di tali requisiti, se è vero che il libro è privo di rilevanza giuridica,
l’imprenditore sarebbe inadempiente all’obbligo di tenuta delle scritture
contabili.
Ciò implica anche notevoli conseguenze con
riferimento alla disciplina prevista dalla legge fallimentare (R.D. 16 marzo
1942, n. 267): l’omissione o la non regolare tenuta delle scritture contabili
nei tre anni anteriori alla dichiarazione di fallimento ovvero dall’inizio
dell’impresa, se questa ha avuto una durata inferiore, dà luogo al reato di
bancarotta semplice (art. 217). Se poi l'imprenditore fallito ha sottratto,
distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o
ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le
altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la
ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, incorre nel reato di
bancarotta fraudolenta (art. 216). Infine, la regolare tenuta della contabilità
per un biennio o almeno dall'inizio dell'impresa, se questa ha avuto una minore
durata, è condizione per l'ammissione alle procedure del concordato preventivo
(art. 160) e dell’amministrazione controllata (art. 187).
Oggi vidimazione e bollatura non sono più richieste
per la regolarità formale e per l’utilizzo del libro giornale e del libro degli
inventari, essendo a ciò sufficiente la numerazione e la regolare tenuta: per
ottenere la valenza probatoria di cui agli artt. 2710 cod. civ. e 634 c.p.c.,
la bollatura e la vidimazione divengono invece un onere dell’imprenditore.
In sintesi, dunque:
a) l’art. 8 della legge
383/2001 modifica espressamente solo l’art. 2215 cod. civ., mutandone l’ambito
di applicazione, giacché si riferisce alle modalità di tenuta di tutte le
scritture contabili e non più solamente al libro giornale ed al libro degli
inventari;
b) questi ultimi non sono più
oggetto di un obbligo di vidimazione e bollatura, ma, al pari degli altri libri
contabili, possono essere oggetto di bollatura e vidimazione facoltative (art.
2218);
c) di conseguenza l’art. 2218
vede estendere il proprio ambito applicativo anche al libro giornale ed al
libro degli inventari;
d) l’art. 8 lascia inalterati
gli artt. 2710 cod. civ. e 634 c.p.c., ai cui effetti bollatura e vidimazione
sono ancora richieste.
Non v’è dubbio che seguendo tale impostazione, la
portata innovativa e l’intento di semplificazione che accompagnano l’intervento
del legislatore ne vengono fuori ridimensionati; ma ove il legislatore avesse
effettivamente voluto incidere in modo più deciso – o, comunque, differente -
sulla presente materia, sarebbe intervenuto non solo sull’art. 2215 cod. civ.,
ma anche sugli artt. 2710 cod. civ. e 634 c.p.c.
4. Rilascio
dell’estratto autentico di libri contabili da parte del notaio
Alla stregua di quanto sopra rilevato, deve dunque
ritenersi che, ove il notaio sia richiesto del rilascio dell’estratto autentico
del libro giornale e del libro degli inventari al fine di ottenere la prova
scritta di cui all’art. 634 c.p.c., lo stesso sarà ancora tenuto a accertare
anche la sussistenza dei requisiti della bollatura e della la vidimazione,
oltre che a certificare la conformità dell’estratto all’originale e a
verificare la regolare tenuta dei libri.
Si riteneva, prima della legge del 2001, che il
notaio fosse tenuto a certificare, oltre che la conformità dell’estratto
all’originale, anche la sussistenza dei requisiti richiesti per i libri, e cioè
la bollatura, la vidimazione e la regolare tenuta (13), in mancanza della quale certificazione, la giurisprudenza
aveva affermato l’inidoneità dell’estratto notarile a costituire titolo per il
decreto ingiuntivo (14).
In ordine alla attestazione della regolare tenuta
del libro (si pensi, in particolare, a quanto stabilito dagli artt. 2216 e 2217
cod. civ., nonché alle modalità di scritturazione dello stesso previste
dall’art. 2219 cod. civ.) si è tuttavia rilevato come tale ultima incombenza
possa dar luogo ad una "operazione spesso molto più complessa di quanto
farebbe presumere la semplicità della sua struttura formale, …, e soprattutto
rischia di esulare dalle competenze professionali del notaio: talché può
giustificarsi il ricorso all’ausilio di un esperto contabile, come, del resto,
espressamente previsto nella fattispecie di cui all’art. 212 c.p.c." (15).
5. Rilevanza
della questione in esame sotto il profilo probatorio.
Una volta indicata quella che, ad avviso di chi
scrive, sembra essere la soluzione più corretta del problema in esame, nonché i
conseguenti obblighi del notaio in sede di rilascio dell’estratto autentico dei
libri contabili, pare opportuno soffermarsi brevemente, prima di concludere,
sulla "reale portata" delle conseguenze della soluzione prescelta sul
piano processuale.
A tal proposito, occorre distinguere necessariamente
la previsione normativa di cui all’art. 2710 cod. civ. da quella di cui
all’art. 634 c.p.c.
Con riferimento a quest’ultima, infatti, le
conseguenze della impostazione prescelta sono di ogni evidenza, alle
conclusioni della stessa essendo sostanzialmente subordinata la possibilità per
l’imprenditore di beneficiare di un procedimento semplificato, quale quello
d’ingiunzione – anziché procedere per le vie ordinarie della cognizione piena
-, al fine di conseguire un titolo esecutivo.
Altrettanto non può dirsi, invece, con riferimento
alla previsione normativa di cui all’art. 2710 cod. civ.
Qui, infatti:
- secondo l’impostazione assolutamente prevalente,
tanto in dottrina che giurisprudenza, non siamo di fronte ad una prova legale
ma ad una prova liberamente valutabile dal giudice (16);
- ove i libri contabili (non solo quelli obbligatori
– libro giornale e libro degli inventari – ma anche gli altri) non siano
bollati, vidimati e regolarmente tenuti "la giurisprudenza è incline a
valutare tali documenti come fonte indiziaria, in conformità con la tendenza ad
allargare in maniera non controllata (né controllabile) le fonti atipiche del
convincimento giudiziale" (17),
anche se, in dottrina, spesso si contesta l’utilizzabilità delle prove atipiche
(18).
Per cui, chiaramente, se in quest’ultima prospettiva
il confine fra rilevanza ed irrilevanza probatoria dei libri contabili di cui
sopra, ove non siano bollati, vidimati e regolarmente tenuti, è netto, non
altrettanto può dirsi in quella propria dell’orientamento giurisprudenziale più
sopra riferito (19).
(1) Continua, invece a rimanere
in vigore, ad esempio, l’obbligo di bollare i libri sociali (sia pure ai soli
fini civilistici) ovvero, in base ad alcune disposizioni contenute in leggi
speciali, altri registri come il libro delle autenticazioni delle girate
azionarie previsto dal r.d. n. 239 del 29 marzo 1942.
(2) Così N. Forte, Libro giornale e libro degli inventari:
abolita l’operazione di bollatura, studio n. 89/2001 della Commissione
Studi Tributari del Consiglio Nazionale del Notariato.
(3) Sul punto si veda Cass. 6
dicembre 1982, n. 6660, in Foro it., Rep., voce Ingiunzione (procedimento), n. 5, secondo cui "l’estratto di
una scrittura contabile, ancorché non soggetta obbligatoriamente a bollatura e
vidimazione (nella specie: estratto di conto corrente presso una banca
privata), integra prova scritta al fine della emanazione di decreto ingiuntivo,
a norma dell’art. 634 c.p.c., solo quando detta scrittura sia stata sottoposta
a dette formalità".
(4) A sua volta, l’art. 633,
stabilisce che "su domanda di chi è creditore di una somma liquida di
danaro o di una determinata quantità di cose fungibili, o di chi ha diritto
alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia
ingiunzione di pagamento o di consegna : 1) se del diritto fatto valere si dà
prova scritta; 2) se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o
stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, procuratori, cancellieri,
ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione
di un processo; 3) se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti
ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una
libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente
approvata. L'ingiunzione può essere pronunciata anche se il diritto dipende da
una controprestazione o da una condizione, purché il ricorrente offra elementi
atti a far presumere l'adempimento della controprestazione o l'avveramento
della condizione. L'ingiunzione non può essere pronunciata se la notificazione
all'intimato di cui all'art. 643 deve avvenire fuori della Repubblica".
(5) Così A. Nigro, Le scritture contabili, ne L’impresa, in Trattato Dir. Comm. Galgano, II, Padova, 1978, 239; V. PAnuccio, La natura giuridica delle registrazioni
contabili, Napoli, 1964, 77 ss.; F. Ferrara Jr. – F. Corsi, Gli imprenditori e le società, Milano,
1987, 109. in giurisprudenza, Cass. 21 giugno 1984, n. 3664, in N.G.C.C., 1985, 243. Diversamente M.
Casanova, Impresa e azienda, in Trattato Vassalli, Torino, 1974, 239,
secondo il quale la regolarità formale vale solo ai fini probatori. Per G.
Ferri, Scritture contabili, voce in Enc. Dir., XLI, Milano, 1989, 825, la
regolare tenuta delle scritture è presupposto per l’operare dell’art. 2710,
affinché le scritture possano fa prova a favore dell’imprenditore, mentre ove
questa manchi le scritture contabili potranno esser utilizzate dal terzo contro
l’imprenditore.
(6) Il discorso non vale per i
libri sociali, giacché, come detto, non è stata effettuata alcuna modifica
riguardante l’art. 2421 del c.c. relativo ai libri sociali e cioè: il libro
soci, il libro delle obbligazioni, il libro delle adunanze delle assemblee, il
libro delle adunanze del consiglio di amministrazione, il libro del collegio
sindacale, del comitato esecutivo, delle delibere degli obbligazionisti.
(7) Afferma la necessità della
bollatura e della vidimazione dei libri contabili agli effetti di cui agli
artt. 634 c.p.c. e 2710 cod. civ. anche la Circolare Assonime del 25 marzo
2002, n. 26, sulla base di motivazioni coincidenti con quelle qui sviluppate.
(8) S. Patti, La prova documentale, sub art. 2710, in Commentario Scialoja –Branca, Bologna – Roma, 1996, 118 e G.
Liguori, Le vidimazioni delle scritture
contabili, in Impresa e tecnica di
documentazione giuridica, III, Milano, 1990, 105 ss.
(9) Patti, op. cit., 118 e s.
(10) Cass. 6 dicembre 1982, n.
6660, cit..
(11) Casanova, op. cit., 275.
(12) Vedi Lettera Presidente del
Consiglio Nazionale del Notariato, 11/12/1992,
in C.N.N. Strumenti, 1992, 1060, 3.1.
In tal senso, in dottrina, A. Nigro, Le
scritture contabili, cit., 239, nonché (voce) Libri e scritture contabili, in Enc.
Giur., XIX, Roma, 1989, 3; V. PAnuccio, op.
cit., 77 ss.; F. Ferrara Jr. – F. Corsi, op. cit., 109; F. Campobasso, Diritto
Commerciale, 1, Diritto dell’impresa,
Torino, 1993, 128; in giurisprudenza, Cass. 21 giugno 1984, n. 3664, in N.G.C.C., 1985, 243.
(13) P. Boero, La legge notarile commentata, I, Torino,
1993, 63 s.; in tal senso anche G. Petrelli, Formulario notarile commentato, I, Milano, 2001, 66 s..
(14) Cass. 8 luglio 1963, n.
1841, in Foro it., Rep., 1963, voce Libri e scritture, n. 8.
(15) Così Boero, op. cit., 64.
(16) Cfr. fra gli altri sul
punto in dottrina: COMOGLIO, Le prove,
in Trattato di diritto privato
diretto da P. Rescigno, 19, Tutela dei
diritti, Tomo primo, 2 ed., Torino, 1997, spec. 360 ss.; VERDE, voce Prova documentale, in Enc. Giur. Treccani, XXV, Roma, 1991, spec. 15 ss.; PATTI, La prova documentale, cit., spec. 116
ss.; NIGRO, Libri e scritture contabili.
I) Diritto commerciale, in Enc. Giur.
Treccani, vol. XIX, spec. 4; CASANOVA, Impresa
e azienda, cit., spec. 263 ss.; ASTONE, In
tema di efficacia probatoria delle scritture contabili dell’imprenditore,
in Giur. it., 1990, I, 2, 383 ss. In
giurisprudenza cfr. fra le altre: Cass. 7 febbraio 2001, n. 1715, in Foro it., Rep. 2001, voce Libri e scritture contabili, n. 1; 6
marzo 1997, n. 1994, id., Rep. 1997,
voce cit., n. 3; 3 aprile 1996, n. 3108, id.,
Rep. 1996 voce cit., n. 5; 18 ottobre 1991, n. 11041, id., 1993, I, 2339; 9 aprile 1987, n. 3499, id., Rep. 1987, voce cit., n. 4; 6 aprile 1982, n. 2137, id., Rep. 1982, voce cit., n. 3; 24
marzo 1975, n. 1106, id., Rep. 1975,
voce cit., n. 2; 16 novembre 1971, n. 3262, id.,
Rep. 1971, voce cit., n. 13; 25 marzo 1970, n. 811, id., Rep. 1970, voce cit., n. 1.Più in generale sul libero
convincimento del giudice cfr. per tutti TARUFFO, voce Libero convincimento del giudice, in Enc. Giur. Treccani, vol. XVIII, Roma, 1990.
(17) Così VERDE, voce Prova documentale, cit., spec. 16. In
giurisprudenza cfr. per tutte: Cass. 23 giugno 1972, n. 2089 (id., Rep. 1972, voce cit., n. 3) secondo
la quale "i libri e le scritture contabili dell’imprenditore, quando non
siano regolarmente tenuti, possono pur sempre avere valore indiziario, da
valutarsi dal giudice in concorso con altri elementi "; nonché, più di
recente, Cass. 4 maggio 1987, n. 4145 (in Foro
it., Rep. 1987, voce Libri e scritture
contabili, n. 2) secondo la quale " ai libri ed alle scritture
contabili, che nelle ipotesi di cui agli artt. 2709 e 2710 c.c. costituiscono
prova contro l’imprenditore, senza tuttavia la possibilità per chi vuol trarne
vantaggio, di scinderne il contenuto, può, al di fuori di dette ipotesi, essere
attribuito il carattere ed il valore di elementi indiziari, atti a dar vita, in
concorso con altri elementi, ad una valida prova per presunzioni ai sensi degli
art. 2727 segg. c.c.".
(18) Cfr. per tutti sul tema
delle prove atipiche: PROTO PISANI, Lezioni
di diritto processuale civile, Napoli, 1999, 464-465; TARUFFO, Prove atipiche e convincimento del giudice,
in Riv. dir. proc., 1973, 389 ss.;
ID., Il diritto alla prova nel processo
civile, in Riv. dir. proc., 1984,
98 ss.; ID., Note per una riforma del
diritto delle prove, in Riv. dir.
proc., 1986, 270 ss.; CAVALLONE, Critica
della teoria delle prove atipiche, in Riv.
dir. proc., 1978, 679 ss.; ID., Oralità
e disciplina delle prove nella riforma del processo civile, in Riv. dir. proc., 1984, 720 ss.;
MONTESANO, Le "prove atipiche"
nelle "presunzioni" e negli "argomenti" del giudice civile,
in Riv. dir. proc., 1980, 233 ss.;
CHIARLONI, Riflessioni sui limiti del
giudizio di fatto nel processo civile, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1986, 819 ss.; nonché, da ultimo,
RICCI, Le prove atipiche, Milano,
1999 ed ivi ulteriori riferimenti sul punto.
(19) Ciò anche in considerazione
del fatto che non è chiaro cosa la Cassazione intenda con l’utilizzazione del
termine " indizio ", di per sé " estraneo rispetto al lessico
probatorio del processo civile ", e dunque neanche quale sia la rilevanza
probatoria che gli riconosce, in quanto tale e/o nei rapporti con le
presunzioni semplici: cfr. per tutti sul punto TARUFFO, Le prove, in Riv. trim. dir.
e proc. civ., 1995, 1479 ss. spec. 1480; E. FABIANI, Le ammissioni del difensore nella giurisprudenza della Cassazione,
in Foro it., 1997, I, 3257 ss. spec.
3265. Più in generale, sull’indizio quale "fonte atipica" di
convincimento del giudice e sui suoi rapporti con le presunzioni semplici cfr.
RICCI, Le prove atipiche, cit., 178
ss..