Studio n. 89/2001/T
LIBRO GIORNALE
E LIBRO DEGLI INVENTARI:
ABOLITA
L’OPERAZIONE DI BOLLATURA.
Approvato
dalla Commissione studi tributari il 26 ottobre 2001.
Approvato dal
Consiglio Nazionale il 29 novembre 2001.
Le modifiche normative che dispongono l’abrogazione
dell’obbligo di bollatura di alcuni libri contabili obbligatori (1) sono previste dalla legge n. 383
del 18 ottobre 2001 (2) recante "Misure per il rilancio
dell'economia" (3). E’ opportuno illustrare il contenuto
di queste disposizioni in quanto non può negarsi quale conseguenza un notevole
alleggerimento degli adempimenti a carico degli operatori.
L'articolo 8 del provvedimento interviene
direttamente sull’art. 2215 del c.c. abrogando espressamente, sia per il libro
giornale, che per quello degli inventari, l’obbligo di vidimazione iniziale.
Viene confermato, invece, così come già previsto dall’attuale formulazione del
codice civile, l’obbligo di numerazione. Riportiamo qui di seguito il testo
della disposizione in commento in quanto, da un punto di vista tecnico, non
appare formulata correttamente: "Il
libro giornale e il libro degli inventari devono essere numerati
progressivamente e non sono soggetti a bollatura né a vidimazione".
Dalla lettera della disposizione sembra che la
bollatura sia alternativa rispetto alla vidimazione ed il contribuente verrebbe
sollevato sia dall’una, che dall’altra. In realtà la vidimazione iniziale è un
procedimento complesso che consta sia della numerazione del libro, che della
successiva bollatura. Quest’ultima, quindi, non è alternativa, ma rappresenta
un momento della vidimazione. Ciò è comprensibile anche dal titolo
dell’articolo in commento che viene riportato qui di seguito: "Soppressione dell’obbligo di
numerazione e bollatura di alcuni libri contabili obbligatori". Nel
titolo della norma non si accenna neppure alla vidimazione in quanto la
numerazione e la bollatura dei libri sono momenti propedeutici alla stessa.
I libri sociali: la vidimazione ai fini della
disciplina civilistica
Non è stata effettuata alcuna modifica riguardante
l’art. 2421 del c.c. relativo ai libri sociali e cioè: il libro soci, il libro
delle obbligazioni, il libro delle adunanze delle assemblee, il libro delle
adunanze del consiglio di amministrazione, il libro del collegio sindacale, del
comitato esecutivo, delle delibere degli obbligazionisti.
Rimane integralmente applicabile (4), quindi, il secondo comma dello
stesso art. 2421 secondo cui: "I
libri suddetti, prima che siano messi in uso, devono essere numerati
progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio a norma dell’articolo
2215".
Questa disposizione del codice civile, a tutt'oggi
vigente, deve essere ricollegata alla nuova formulazione dell’art. 2215, che
prevede la bollatura in ogni foglio qualora sia previsto un obbligo in tal
senso. Ciò si verifica, appunto, per tutti i libri sociali obbligatori come
disposto chiaramente dall’art. 2421 del c.c., ma anche per tutte quelle
fattispecie che sono regolamentate da leggi speciali. E’ questo il caso, ad
esempio, del registro delle autenticazioni delle girate azionarie tenuto dai
notai ed obbligatorio ai sensi del r.d. 29 marzo 1942, n. 239. Secondo l’art.
28 il libro deve essere bollato e vidimato in conformità alle disposizioni del
Codice civile (5) sui libri obbligatori
tenuti dalle imprese.
Si osservi come la bollatura dei libri sociali,
almeno secondo le recenti modifiche, non è più obbligatoria ai fini della
normativa fiscale. In particolare, tutti i libri a valenza fiscale, indicati
negli articoli precedenti al 22 del d.p.r. n. 600/73, non devono più essere
bollati. I libri sociali sono collocati, oltre che nel codice civile (art.
2421), anche nell’art. 14, comma 2 del suddetto decreto. Ne deriva
(limitatamente ai libri sociali) quale conseguenza un doppio regime:
·
ai
fini civilistici (art. 2421 c.c.) continua a permanere l’obbligo della
bollatura oltre a quello della numerazione;
·
ai
fini fiscali gli stessi libri dovranno essere semplicemente numerati in ogni
pagina.
La distinzione assume un certo rilievo in quanto
l’omissione rileverà solo da un punto di vista civilistico, mentre non sarà più
contestabile da parte dell’Amministrazione finanziaria.
I libri Iva ed i libri ai fini delle II.DD. tenuti
in forma libera
La legge n. 383/2001 ha modificato l’art. 39 del
d.p.r. n. 633/72 abrogando l’obbligo della bollatura per tutti i registri
(compresi i bollettari) tenuti agli effetti dell’Iva. In particolare, viene
soppressa l’espressione "numerati e
bollati ai sensi dell’art. 2215 del codice civile" sostituita con la
seguente espressione: "devono essere
tenuti a norma dell’articolo 2219 del codice civile e numerati
progressivamente". Secondo la nuova formulazione normativa rimane
esclusivamente l’obbligo di numerazione progressiva delle pagine senza dover
porre in essere ulteriori formalità. Questa operazione deve essere posta in
essere in esenzione dall’imposta di bollo. Viene soppresso, quindi, anche il
tributo speciale dovuto (fino all’entrata in vigore della legge n. 383/2001)
per la bollatura dei registri Iva qualora l’operazione fosse effettuata presso
gli Uffici finanziari. Questo tributo era stabilito nella misura di L. 10.000
per ogni registro.
La stessa modifica riguarda i registri tenuti ai
fini delle imposte sui redditi. Anche in questo caso il legislatore è
intervenuto direttamente sull’art. 22 del d.p.r. n. 600/73 eliminando
espressamente l’obbligo di bollatura per tutti quei libri e registri richiamati
dalle disposizioni precedenti il citato art. 22. Rimane fermo, invece,
l’obbligo della numerazione progressiva.
Non devono più essere bollati, ad esempio, il libro
cronologico degli incassi e dei pagamenti tenuto dagli esercenti arti e
professioni, il libro dei movimenti finanziari per coloro che hanno optato per
la tenuta della contabilità ordinaria, e così via.
Le modalità di numerazione delle pagine
Come chiarito dall'Agenzia delle entrate con la
circolare n. 92/E, l'eliminazione dell'obbligo della bollatura dei libri
contabili incide anche sulla modalità della numerazione della pagine che
compongono gli stessi.
Fermo restando l'obbligo della numerazione
progressiva, occorre precisare come l'operazione non venga fatta per blocchi di
pagine (6), ma è sufficiente che il
contribuente apponga un numero progressivo sulle stesse prima di procedere
all'utilizzazione. Con i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate, in
occasione della videoconferenza del 24 ottobre, è altresì emersa la validità
delle indicazioni contenute nella circolare del ministero dell’industria n.
3407/C del 9 gennaio 1997. Secondo il ministero la numerazione deve essere
fatta per anno da indicare, solo per il libro giornale e degli inventari,
insieme al numero di pagina, mentre non è consentito utilizzare un’unica
numerazione progressiva per tutta la durata della vita dell’impresa.
E' evidente, quindi, qualora il contribuente intenda
avvalersi della possibilità di procedere facoltativamente alla bollatura, che
le regole della numerazione sono quelle previste dal previgente sistema. In
questo caso le pagine che compongono il registro devono tutte recare
l'indicazione di un numero progressivo (7)
anche laddove non vengano effettivamente utilizzate. Il notaio o l'ufficio del
registro delle imprese devono certificare nell'ultima pagina il numero
complessivo delle pagine che forma il registro oggetto della bollatura. In
questo caso, quindi, la numerazione non solo è preventiva rispetto
all'utilizzo, ma riguarda tutte le pagine che compongono il registro.
Diversamente, qualora il contribuente non intenda procedere alla bollatura, la
numerazione, sia pur preventiva, potrà essere limitata alle sole pagine
effettivamente utilizzate.
Le novità dell’imposta di bollo e le conseguenze
sulle CC.GG.
Un’ulteriore novità contenuta nell’art. 8 prevede
sia per il libro giornale, che per il libro degli inventari un incremento
dell’imposta di bollo elevata da L. 20.000 a L. 40.000. Come spiegato
chiaramente dalla relazione che accompagna il provvedimento, si tratta di una
misura resa necessaria per far fronte alla diminuzione di gettito determinata dal
venir meno dell’obbligo di pagamento della tassa di CC.GG. fissata in ragione
di L. 100.000 per ogni registro (8)
di 500 pagine o frazione di esse. In sostanza sia il libro giornale, che il
libro degli inventari non devono più essere obbligatoriamente bollati, ma con
la numerazione progressiva delle pagine deve procedersi al pagamento di
un’imposta di bollo di L. 40.000 per ogni 100 pagine o frazione di esse. Il
tributo potrà essere assolto sia mediante speciali marche, da applicarsi sulla
prima pagina numerata (9), sia
effettuando il versamento per il tramite del modello F23. In quest’ultimo caso
gli estremi della relativa ricevuta di pagamento devono essere riportati sulla
prima pagina di ciascun registro (10).
In un convegno che nei giorni scorsi si è svolto a
Brescia, è stato osservato come l’art. 16 della tariffa relativa all’imposta di
bollo preveda l’apposizione di marche o bollo a punzone nell’ultima pagina
numerata (non come affermato dall’Agenzia delle entrate nella prima pagina).
Uno dei sottosegretari al ministero dell’Economia, presente all’incontro, ha
assicurato un successivo adeguamento normativo al fine di eliminare questo
contrasto (11). Si osservi, in
proposito, come il riferimento fatto dall’Agenzia delle entrate alla prima
pagina numerata, circa l’indicazione degli estremi del versamento del bollo,
ovvero l’apposizione delle marche, riguardi unicamente i soggetti che si
avvalgono della possibilità di non bollare i registri. In questo caso il bollo
è dovuto in relazione alla formalità della numerazione e solo in questo senso
va inteso il riferimento alla prima pagina. Se, invece, il contribuente decide
di avvalersi della possibilità di far bollare facoltativamente i registri, deve
trovare applicazione l’art. 2215 del c.c. secondo cui "l’ufficio del
registro o il notaio deve dichiarare nell’ultima pagina dei libri il numero dei
fogli che li compongono". Questo caso è diverso dalla fattispecie presa in
esame dall’Agenzia delle entrate che, con la circolare n. 92/E, si è
preoccupata di fornire spiegazioni al contribuente il quale deve assolvere
autonomamente l’imposta di bollo non avvalendosi né di un notaio, né del
registro delle imprese. Pertanto, se l’ultima pagina reca l’attestazione del
numero delle pagine che compongono il registro, le marche da bollo devono
essere apposte sull’ultima pagina e non sulla prima. Questa conclusione,
quindi, non contrasta con l’indicazione fornita dall’Agenzia delle entrate.
Dell’aumento dell’imposta di bollo dovrà tenere
conto il notaio nel caso in cui l’imprenditore si avvalga della possibilità di
far bollare facoltativamente, ai sensi dell’art. 2218 del codice civile, i
predetti registri. Diversamente, cioè qualora l’imprenditore non dovesse
avvalersi di tale facoltà, utilizzando il libro giornale o il registro degli
inventari senza assolvere preventivamente a nessuna formalità, provvederà
direttamente ad effettuare il pagamento dell’imposta di bollo (12). Solo in questo caso le marche, il
bollo a punzone o gli estremi di versamento risultanti dal modello F23 dovranno
essere riportati nella prima pagina dei registri.
Le preoccupazioni del legislatore, che ha disposto
questo aumento del bollo esclusivamente per soddisfare le esigenze di gettito,
e cioè per fronteggiare la diminuzione dello stesso, sono chiaramente
comprensibili. Infatti, l’aumento non trova applicazione nei confronti dei
soggetti che assolvono in modo forfetario la tassa di concessione governativa
per la bollatura e la numerazione di libri e registri a norma dell’art. 23
della Tariffa allegata al d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal
d.m. 28 dicembre 1995, pubblicato nella G.U. n. 303 del 30 dicembre 1995.
Questa tassa di CC.GG. è stabilita per le società di
capitali nella misura annuale di L. 600.000 ovvero di 1.000.000 qualora il
capitale sociale sia superiore ad un miliardo. Essa è dovuta indipendentemente
dal numero dei registri tenuti e che la società provvede a bollare nel corso
dell’anno. In questo caso, quindi, le società di capitali continuano ad
effettuarne il versamento con la conseguenza che il legislatore non ha dovuto
affrontare nessun problema di gettito.
Per questi soggetti, quindi, la misura dell’imposta
di bollo rimane stabilita in ragione di L. 20.000 per ogni 100 pagine o
frazione di esse. Ciò è stato previsto dal legislatore (art. 8, comma 4 del
provvedimento) con un intervento diretto sull’articolo 16 della Tariffa, Parte
I, annessa al d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 642 come sostituita dal d.m. del 20
agosto 1992. In particolare è stata aggiunta la nota 2–bis che esclude l’applicabilità dell’aumento per i libri previsti
dall’art. 2214 del c.c. e cioè il libro giornale ed il libro degli inventari
tenuti dalle società di capitali.
Pertanto se il soggetto è obbligato al versamento
annuale della tassa di CC.GG. di L. 600.000 o 1.000.000 di lire l’aumento del
bollo non trova applicazione. Diversamente è necessario assolvere il tributo
nella misura di L. 40.000. L’aumento non riguarda, però, i libri sociali non
rientrando, questi ultimi, nell’art. 2214 del c.c. Questi libri continueranno a
scontare il tributo, quindi, nella misura di L. 20.000.
Il quadro che ne deriva, ai fini dell’applicazione
dell’imposta di bollo è piuttosto articolato e può essere sintetizzato nel
seguente modo:
Libro o
registro - Imposta di bollo
Libro giornale e libro degli inventari tenuti da
imprenditori individuali o da società di persone - L. 40.000 ogni 100 pagine o
frazione
Libro giornale e libro degli inventari tenuti da
società di capitali (s.r.l.; S.p.A; Società in accomandita per azioni e così
via) - L. 20.000 ogni 100 pagine o frazione
Libro giornale e degli inventari tenuti dalle
società cooperative ed in generale da ogni altro soggetto che non sconta la
tassa di CC.GG. (L. 600.000 o 1.000.000) di cui al’art. 23 della tariffa
allegata al D.P.R. n. 641/72. Le cooperative edilizie ed i loro consorzi sono
esentati dal pagamento dell’imposta di bollo (1) - L. 40.000 ogni 100 pagine o frazione
Libri sociali e cioè soci, verbali assemblee e così
via tenuti dalle società di capitali (s.r.l., S.p.A. etc.) L. 20.000 ogni 100
pagine o frazione
Libri sociali tenuti dalle società cooperative -
escluse le cooperative edilizie ed i loro consorzi (1) - L. 20.000 ogni 100 pagine o frazione (2)
Libri sociali eventualmente tenuti dalle società di
persone - L. 20.000 ogni 100 pagine o frazione (3)
Libri soci, del Comitato Direttivo, delle adunanze
delle assemblee e così via tenuti da enti associativi - L. 20.000 ogni 100
pagine o frazione (4)
Libri Iva, libro cronologico degli incassi e dei
pagamenti tenuto dai professionisti, libro dei movimenti finanziari ed in
generale ogni altro registro tenuto per finalità esclusivamente fiscali -
ESENTI (5)
_____________________
(1) L’imposta di bollo non è
dovuta da tutte le società cooperative. Ai
sensi dell’art. 66, comma 6 bis, del d.l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge n. 427 del 29
ottobre 1993 le cooperative edilizie di abitazione, ed i loro consorzi
disciplinati dai principi della mutualità, ed iscritti nei registri prefettizi
o nello schedario generale della cooperazione, sono esentati dal pagamento
dell’imposta di bollo per "gli atti, documenti e registri relativi alle
operazioni previste" dagli statuti. Il libro
giornale, il libro degli inventari ed i libri sociali rappresentano sicuramente
registri relativi ad operazioni previste dagli statuti. Ciò in quanto questi
libri accolgono la rilevazione di operazioni di gestione effettuate in
attuazione delle finalità statutarie. Le assegnazioni degli immobili sono
operazioni realizzate sulla base delle previsioni contenute nello statuto.
Queste operazioni sono registrate nel libro giornale che deve, quindi, essere
considerato necessariamente un libro utilizzabile in esenzione dall’imposta di
bollo, e la stessa conclusione può essere fatta valere per il libro inventari e
gli altri libri sociali. Inoltre, un ulteriore elemento a sostegno di questa
interpretazione può essere rinvenuto nella formulazione normativa
particolarmente ampia che, nel prevedere l’esenzione dal bollo, esclude
espressamente solo gli assegni bancari e le cambiali. Al di fuori di
quest’ultima ipotesi, individuata tassativamente dal legislatore, le
cooperative edilizie non devono scontare l’imposta di bollo.
(2) Anche se le società
cooperative non sono soggette al pagamento della tassa di CC.GG.(L. 600.000 o
1.000.000) di cui all’art. 23 della Tariffa allegata al d.p.r. n. 641/1972
l’imposta di bollo è dovuta nella misura di L. 20.000 anziché L. 40.000 in
quanto i libri sociali non sono compresi nell’art. 2214 bensì nell’art. 2421 c.c..
Le cooperative edilizie, invece, sono esenti (cfr. nota 1).
(3) Si tratta dei libri sociali
che le società di persone potrebbero facoltativamente istituire. Per la misura
dell’imposta di bollo (L. 20.000) valgono le medesime considerazioni indicate nella
nota precedente.
(4) Valgono le stesse
considerazioni indicate nelle due note precedenti.
(5) Come previsto espressamente
dagli artt. 39 del d.p.r. n. 633/72 e 22 del d.p.r. n. 600/73 i registri
fiscali devono essere progressivamente numerati in ogni pagina (non più
bollati) in esenzione dall’imposta di bollo.
L’abrogazione dell’obbligo di bollatura del libro
giornale o del libro degli inventari determina ulteriori conseguenze in materia
di CC.GG. La norma di riferimento è rappresentata dalla nota 1 dell’art. 23
della Tariffa allegata al d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 641. Secondo questa norma,
ancora oggi in vigore, la tassa di CC.GG. di L. 100.000 per ogni 500 pagine o
frazione di 500 pagine "è dovuta per
i libri di cui all’art. 2215 del codice civile e per tutti gli altri libri e
registri che per obbligo di legge o volontariamente … sono fatti bollare nei
modi ivi indicati, tranne quelli la cui tenuta è prescritta soltanto da leggi
tributarie".
Dalla lettura di questa norma è immediatamente
percepibile come l’obbligo di pagamento della tassa di CC.GG. sia ricollegato
all’operazione di bollatura. Se l’imprenditore dovesse utilizzare questo libro
scontando semplicemente l’imposta di bollo nella misura di L. 40.000 (ogni 100
pagine o frazione), non dovrà essere versata alcuna tassa di CC.GG. La mancata
bollatura determina il venir meno dell’obbligo di versamento della tassa di
CC.GG. Viceversa, se l’imprenditore dovesse avvalersi della facoltà di far
bollare il libro giornale, la tassa di CC.GG. sarà dovuta.
Per le società di capitali, invece, il sistema è
completamente diverso (nota 3, all’art. 23 della Tariffa allegata al d.p.r. che
regolamenta le CC.GG.). La tassa di CC.GG. è annuale e stabilita nella misura
complessiva di L. 600.000 (o un milione) indipendentemente dal numero di libri
o registri tenuti. In questo caso, però, diversamente da quanto si verifica per
gli imprenditori individuali (o per le società di persone), l’obbligo di
pagamento non è correlato solo alla bollatura dei registri, ma anche alla
numerazione delle pagine degli stessi. L’abrogazione dell’obbligo di bollatura,
quindi, non determina alcun effetto sulla debenza del tributo. La tassa di
CC.GG., stabilita nella misura annuale di L. 600.000, risulta in ogni caso
dovuta. L’obbligo di pagamento continua ad essere correlato all’obbligo di
numerazione progressiva delle pagine. Questo adempimento continua ad essere
richiesto anche nel nuovo sistema e pertanto le imprese devono continuare ad
effettuare il versamento di L. 600.000 o un milione indipendentemente dal
numero dei libri o dei registri tenuti.
(1) Continua a rimanere in vigore, ad esempio, l’obbligo di bollare i libri sociali (sia pure ai soli fini civilistici) ovvero, in base ad alcune disposizioni contenute in leggi speciali, altri registri come, ad esempio, il libro delle autenticazioni delle girate azionarie previsto dal r.d. n. 239 del 29 marzo 1942.
(2) Entrata in vigore il 25 ottobre 2001.
(3) Pubblicata nella G.U. n. 248 del 24 ottobre 2001.
(4) Nello stesso senso si è espressa l'Agenzia delle entrate con la circolare n. 92/E del 22 ottobre 2001 dimenticando che l'obbligo della bollatura, relativamente ai libri sociali, rimane vigente ai soli fini del codice civile. Infatti, considerata la modifica dell'art. 22 del d.p.r. n. 600/73 nessuna conseguenza di tipo fiscale potrà scaturire dal comportamento omissivo del contribuente nel caso in cui questo non abbia bollato i suddetti libri.
(5) Non deve trarre in inganno la terminologia utilizzata dal Regio decreto del 1942 il quale fa riferimento al "libro giornale di chi effettua l’autenticazione dei trasferimenti". In questo caso l’espressione libro giornale è stata utilizzata in senso atecnico e cioè senza alcun riferimento al codice civile. D’altra parte, anche gli elementi da indicare nel libro delle autenticazioni delle girate, fanno chiaramente capire che il riferimento contenuto nell’art. 2215 del c.c., il quale prevede espressamente la possibilità di non bollare il libro giornale, debba essere interpretato in maniera rigorosa e cioè avendo riguardo al libro giornale inteso quale scrittura contabile obbligatoria per le imprese. Pertanto, il libro giornale recante l’autenticazione dei trasferimenti deve continuare ad essere bollato, mentre il libro giornale che contiene l’indicazione delle operazioni riguardanti la gestione dell’attività svolta dall’imprenditore può essere tenuto senza assolvere preventivamente questa formalità.
(6) Dichiarando, ad esempio: "il presente registro si compone di 100 pagine …".
(7) C.d. numerazione per blocchi.
(8) Giornale o degli inventari. Mentre la tassa non è mai stata dovuta per ottenere la bollatura dei registri Iva o di altri registri come, ad esempio, il libro dei beni ammortizzabili, il libro paga, il libro matricola e così via.
(9) La precisazione è stata fornita dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 92/E.
(10) Cfr. la circolare n. 92/E, par. 2.1.
(11) Cfr. R. Rizzardi, "Ma i controlli non perdono la bussola", in Il Sole-24 Ore del 2 novembre 2001.
(12) Provvedendo al versamento tramite un’azienda di credito (modello F23) ovvero mediante l’annullamento di speciali marche da apporre sulla prima pagina del registro.