Studio n. 781 bis

 

 

 

CESSIONI DI AZIENDE, CONFERIMENTI, FUSIONI E SCISSIONI - ULTERIORI OSSERVAZIONI

 

 

 

 

Approvato dal Consiglio Nazionale del Notariato il 3 aprile 1998

 

 

 

Ad integrazione del precedente studio[1], le brevi osservazioni che seguono riguardano aspetti problematici, di interesse specificamente notarile, che potrebbero sorgere in occasione della redazione degli atti.

 

1. In primo luogo si deve ricordare che il d.lgs 8 ottobre 1997, n. 358 prevede una sola dichiarazione di opzione da rendere in atto quella prevista dall’art. 4, comma 2, diretta ad escludere l’applicabilità del regime della neutralità dei conferimenti (e dunque, di converso, scegliere il regime della tassazione ordinaria o attraverso imposta sostitutiva). Si tratta, peraltro, di un’opzione che non è prevista a pena di decadenza anche se, a livello interpretativo, non si può dimenticare che la Commissione dei Trenta ha stralciato la disposizione, prevista nello schema originario di decreto delegato, che consentiva di affrancare la differenza di conferimento dopo il perfezionamento dello stesso atto di conferimento (ma non oltre il quarto anno e previo pagamento dell’imposta sostitutiva da parte di uno dei due soggetti).

 

2. Tale opzione non sembra invece richiesta in atto per lo scambio di partecipazioni mediante conferimento (art. 5, comma 2), anche perché la neutralità è condizionata alle scelte della conferitaria circa i valori di iscrizione in bilancio della partecipazione rinveniente dal conferimento.

 

3. L’opzione per l’applicazione dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze da cessione di aziende o partecipazioni di controllo/collegamento va, invece, resa in sede di dichiarazione dei redditi (art. 1);

 

4. La dichiarazione del possesso ultratriennale dell’azienda o della partecipazione può essere resa in atto ma non vi è alcun obbligo in tal senso.

 

5. Anche l’opzione per il riconoscimento dei maggiori valori iscritti in bilancio per effetto dell’imputazione dei disavanzi da fusione e scissione va richiesta in sede di dichiarazione;

 

6. Va infine, segnalato che l’imposta sostitutiva, a differenza di quanto previsto per l’attuale regime dei capital gains, non è versata dal notaio rogante (art. 2), ma dal soggetto dell’operazione. È altresì importante ricordare che il notaio dovrà fare attenzione alle (successive) cessioni di partecipazioni effettuate da (ex) imprenditori individuali che abbiano conferito l’azienda ex art. 3 d.lgs n. 358/97, perché ad essi non si applicherà l’attuale regime dei capital gains (ovvero quello che verrà introdotto per le persone fisiche a decorrere dal 1° luglio 1998), se non dopo tre anni dal conferimento. Pertanto il cedente dovrà dichiarare in atto la propria situazione, esonerando il notaio da responsabilità a riguardo.

 

 

 

 

 

 



[1] Studio n. 705 bis, approvato dalla Commissione il 13 febbraio 1998 e dal Consiglio il 26 febbraio 1998.