Studio n. 781 bis
CESSIONI DI
AZIENDE, CONFERIMENTI, FUSIONI E SCISSIONI - ULTERIORI OSSERVAZIONI
Ad integrazione del
precedente studio[1], le brevi
osservazioni che seguono riguardano aspetti problematici, di interesse
specificamente notarile, che potrebbero sorgere in occasione della redazione
degli atti.
1. In primo
luogo si deve ricordare che il d.lgs 8 ottobre 1997, n. 358 prevede una sola
dichiarazione di opzione da rendere in atto quella prevista dall’art. 4, comma
2, diretta ad escludere l’applicabilità del regime della neutralità dei
conferimenti (e dunque, di converso, scegliere il regime della tassazione
ordinaria o attraverso imposta sostitutiva). Si tratta, peraltro, di un’opzione
che non è prevista a pena di decadenza anche se, a livello interpretativo, non
si può dimenticare che la Commissione dei Trenta ha stralciato la disposizione,
prevista nello schema originario di decreto delegato, che consentiva di
affrancare la differenza di conferimento dopo il perfezionamento dello stesso atto
di conferimento (ma non oltre il quarto anno e previo pagamento dell’imposta
sostitutiva da parte di uno dei due soggetti).
2. Tale
opzione non sembra invece richiesta in atto per lo scambio di partecipazioni mediante
conferimento (art. 5, comma 2), anche perché la neutralità è condizionata alle
scelte della conferitaria circa i valori di iscrizione in bilancio della
partecipazione rinveniente dal conferimento.
3. L’opzione
per l’applicazione dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze da cessione di
aziende o partecipazioni di controllo/collegamento va, invece, resa in sede di
dichiarazione dei redditi (art. 1);
4. La
dichiarazione del possesso ultratriennale dell’azienda o della partecipazione
può essere resa in atto ma non vi è alcun obbligo in tal senso.
5. Anche
l’opzione per il riconoscimento dei maggiori valori iscritti in bilancio per effetto
dell’imputazione dei disavanzi da fusione e scissione va richiesta in sede di dichiarazione;
6. Va infine,
segnalato che l’imposta sostitutiva, a differenza di quanto previsto per
l’attuale regime dei capital gains,
non è versata dal notaio rogante (art. 2), ma dal soggetto dell’operazione. È
altresì importante ricordare che il notaio dovrà fare attenzione alle
(successive) cessioni di partecipazioni effettuate da (ex) imprenditori individuali che abbiano conferito l’azienda ex art. 3 d.lgs n. 358/97, perché ad
essi non si applicherà l’attuale regime dei capital
gains (ovvero quello che verrà introdotto per le persone fisiche a
decorrere dal 1° luglio 1998), se non dopo tre anni dal conferimento. Pertanto
il cedente dovrà dichiarare in atto la propria situazione, esonerando il notaio
da responsabilità a riguardo.
[1] Studio n. 705 bis, approvato dalla Commissione il 13 febbraio 1998 e dal Consiglio il 26 febbraio 1998.