LA CESSIONE DI
UNA "OPZIONE" SU TITOLI (QUOTE DI S.R.L.) È SOGGETTA ALLA TASSA SUI
CONTRATTI DI BORSA?
Approvato
dalla Commissione Studi Tributari il 24 novembre 2000
Approvato dal
Consiglio Nazionale del Notariato il 7 dicembre 2000
Allo scopo della soluzione del quesito, viene
proposto dal richiedente il ricorso al "criterio sistematico" costituito dall’equiparazione recata
dall’art. 81, comma 1, lettera c),
del t.u.i.r. (1) tra "cessione a titolo oneroso di partecipazioni"
e "cessione di diritti o titoli
attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni":
se il sistema considera equivalenti la cessione della partecipazione e la
cessione dell’opzione all’acquisto della partecipazione, si dovranno equiparare
le fattispecie anche per l’applicazione della tassa sui contratti di borsa (2)?
L’approccio interpretativo proposto non appare,
tuttavia, conferente, e il dato normativo recato dal citato art. 81 non offre,
purtroppo, alcun appagante elemento utile per la soluzione del quesito.
L’imposta diretta sulle plusvalenze regolata da detto art. 81 e la tassa di ché
al r.d. n. 3278/1923, prima ancora del pur eloquente dato testuale (imposta nel
primo caso, tassa nel secondo), costituiscono, strutturalmente e funzionalmente,
due distinte fattispecie impositive completamente autonome: basti al riguardo
considerare tutte le ipotesi in cui la seconda sia pur sempre dovuta anche in
mancanza di plusvalenze imponibili e a quelle in cui, pur in presenza di
plusvalenze, l’imposizione non sia regolata da detto art. 81 in quanto, esse,
per costituire una componente del reddito d’impresa, siano eventualmente
assoggettate ad imposizione secondo le ben diverse regole di quest’ultimo.
Occorre, pertanto, individuare diversi criteri
ermeneutici.
A tale scopo è necessario, come sempre, partire dal
testo normativo.
Le fattispecie impositive interessate dalla tassa
sui contratti di borsa sono quelle indicate nell’art. 1 del citato r.d. n.
3278/1923, nel testo attualmente vigente, il quale, per quanto qui interessa,
distingue due diverse ipotesi:
a) contratti … di cui formino
oggetto i titoli del debito pubblico dello Stato, delle province, dei comuni e
di enti morali; le azioni ed obbligazioni di società, comprese le cartelle
degli istituti di credito fondiario, e in generale qualunque titolo di analoga
natura, sia nazionale, sia estero, siano o no quotati in borsa (art. 1, comma
2, lettera a),
b) contratti a titolo oneroso
aventi ad oggetto le quote di partecipazione in società di ogni tipo, conclusi
per atto pubblico o scrittura privata (art. 1, comma 3).
Sinteticamente può dunque rilevarsi che, nel mentre
la fattispecie costituita dalla cessione onerosa di azioni e di obbligazioni è
equiparata, per espressa previsione normativa, alla cessione di qualunque
titolo di natura analoga a queste, la diversa fattispecie della cessione a
titolo oneroso (conclusa per atto pubblico o per scrittura privata) di quote di
partecipazione di società di ogni tipo non risulta accompagnata,
normativamente, da alcuna ulteriore previsione che ne estenda l’individuazione
oltre alle ipotesi testualmente elencate.
L’elemento normativo ora considerato consente
peraltro di convenire in ordine al già manifestato, seppure incidentalmente,
orientamento dell’Amministrazione finanziaria (3), secondo cui "la
tassa speciale, ancorché denominata "sui contratti di borsa", deve
essere applicata su tutti i contratti, siano o meno "fatti in borsa",
compresi nelle categorie indicate dalla normativa ed individuate in ragione
degli "oggetti" dalla stessa previsti e cioè: a) i
"titoli", compresi – tra gli altri – le azioni di società (quotate o
meno), i diritti di opzione, i c.d. warrants ed analoghi valori …".
Ragioni di sinteticità e l’approccio strettamente
tributaristico della soluzione al quesito impediscono, evidentemente, di
esaustivamente riferire in ordine alla diversa natura giuridica delle
fattispecie da ultimo elencate.
In via estremamente riassuntiva può tuttavia
ricordarsi che i c.d. warrants (o
buoni di opzione) costituiscono documenti solitamente aventi natura cartolare e
rappresentativi del diritto di sottoscrivere (nel caso di buoni per titoli di
nuova emissione) o di acquistare (nel caso di buoni per titoli già esistenti),
dietro versamento di prezzo, una certa quantità di titoli sottostanti: non pare
perciò dubbia, secondo la più accreditata dottrina, la loro natura di titoli di
credito causali (e ciò in quanto non può prescindersi dal rapporto giuridico
sottostante che sta alla base della loro emissione) (4).
Essi, in sostanza, sono equiparabili ai titoli per
il cui tramite possono essere sottoscritti o acquistati: e cioè alle azioni ed
alle obbligazioni, le quali hanno ben diversa natura giuridica rispetto alle
quote di partecipazione nelle società a responsabilità limitata che, al di là
della loro controversa qualificazione (5),
si esclude costituiscano titoli (ed infatti sono disciplinati in una diversa
disposizione, quella contenuta nella lettera b) dal contenuto meno esteso di quello di cui alla lettera a).
E dunque, se pure invero non si dubita in ordine
alla libera cedibilità del diritto di opzione per la sottoscrizione delle nuove
quote da emettersi a seguito di aumenti a pagamento del capitale delle società
a responsabilità limitata (6), la
diversa natura giuridica di dette quote, rispetto alle azioni ed alle
obbligazioni, la diversa natura giuridica da riconoscersi al contratto di
cessione delle quote medesime (7)
rispetto a quello di cessione delle azioni e delle obbligazioni, nonché la
mancanza di una estensione delle fattispecie considerate dall’art. 1, comma 3,
del r.d. n. 3278/1923, alla cui individuazione normativa, in ragione della
diversa e più ampia elencazione di ché al precedente comma 2, lettera a), deve riconoscersi natura tassativa,
costituiscono elementi sufficienti per poter concludere affermando che, nel
caso prospettato, la tassa speciale sui contratti di borsa non è dovuta (8).
(1) Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con d. p. r. 22 dicembre 1986, n. 917; la norma in questione, nel testo attualmente vigente, è quella risultante dalla sostituzione operata dall’art. 3, comma 1, lettera a), n. 2) del d.lgs. 21 novembre 1997, n. 461, con effetto dal 1° luglio 1998.
(2) R.D. 30 dicembre 1923, n. 3278 "Legge delle tasse sui contratti di borsa", come modificato, da ultimo, dal d.l. 17 settembre 1992, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 437, e dal d. lgs. 21 novembre 1997, n. 461.
(3) R. M. 20 giugno 1994, n. V/10/633/94 – Dipartimento Entrate, in
C.N.N. Strumenti, voce 0530 Contratti di Borsa, n. 7.1.
(4) Cfr., per tutti, Guerrera, Profili di disciplina cartolare del warrant azionario, in BBTC, 1995, II, p. 227 ss..
(5) Quanto ad una sintetica esposizione delle diverse teorie riguardanti la natura giuridica della quota della società a responsabilità limitata, cfr. Marocco, Morano e Raynaud, Società a responsabilità limitata, Milano, 1992, p. 95 ss..
(6) E’ questa l’opinione prevalente, salvo il caso, evidentemente, della presenza di clausole statutarie di intrasferibilità. Cfr., per tutti, Santini, Società a responsabilità limitata, Bologna, 1984, p. 310 ss., secondo cui "il divieto di cessione sarebbe una limitazione al diritto che il legislatore non consente di introdurre senza il consenso dell’interessato". Così anche Rivolta, Società a responsabilità limitata, Milano, 1982, p. 366.
(7) Per tutti, cfr. Marocco, Morano e Raynaud, op. cit., p. 132 ss..
(8) La natura di valore mobiliare riconosciuta dalla CONSOB alle quota di società a responsabilità limitata offerte al pubblico (Comunicazione CONSOB n. SOC/RM/89000936 del 10 marzo 1989) non pare rilevante agli effetti della soluzione del quesito; essa, infatti, è riconosciuta ai soli effetti della disciplina recata dalla legge 7 giugno 1974, n. 216; contra, peraltro, al riguardo, la Circolare ASSONIME di commento a detta Comunicazione; entrambe in Marocco, Morano e Raynaud, op. cit. p. 483 e s..