Studio
n. 2649
LA CONVERSIONE IN EURO
DEL CAPITALE
DI SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA E
SOCIETÀ DI PERSONE
Approvato dalla Commissione studi del
Consiglio Nazionale del Notariato
il 15 dicembre 1999
1. In due precedenti scritti preparati per il Consiglio Nazionale del Notariato tentai di illustrare i principali problemi interpretativi ed applicativi legati alla conversione in euro del capitale e delle partecipazioni sociali[1].
Il discorso – stimolato dalla lettura, prima, del d.lgs. 24 giugno 1998, n. 213 e, poi, del d.lgs. 15 giugno 1999, n. 206 – si concentrò prevalentemente (ma non esclusivamente) sul caso della società per azioni; cosicché oggi è ancora necessario tornare a puntualizzare alcuni aspetti della disciplina della conversione con specifico riguardo al capitale delle società a responsabilità limitata e delle società di persone.
2. Iniziando da queste seconde, è a dirsi che si propende per ritenere le disposizioni espressamente riferite a società di capitali e cooperative norme speciali non applicabili, estensivamente o analogicamente, alla conversione del capitale delle società di persone, conversione che, quindi, risulterà governata dai generali principi di ridenominazione contenuti nei regolamenti comunitari (spec. art. 14 del Reg. 974/98)[2].
Più precisamente è a dirsi che per le società di persone non può neanche in astratto porsi un problema di applicazione del regime non transitorio del valore nominale di capitale e partecipazioni sociali (art. 4, commi 2 e 3, d.lgs. n. 213 del 1998), dal momento che con tali norme si innova a disposizioni codicistiche (e di leggi speciali) direttamente riferite alle sole società per azioni, a responsabilità limitata e cooperative; disposizioni, per di più, riguardanti istituti propri solo di tali tipi sociali (: capitale minimo; valore minimo e “tondo” della unità di misura della partecipazione sociale; valore nominale massimo della stessa; etc.).
Più delicato è viceversa il discorso per ciò che attiene al regime per così dire transitorio, quello cioè della conversione del capitale e del valore nominale delle partecipazioni di società già esistenti (e quindi espresso in lire). Qui si tratta, in sostanza, di stabilire se il meccanismo semplificato di ridenominazione in euro, previsto dall’art. 17 d.lgs. n. 213 del 1998, possa (per analogia) applicarsi anche alle società di persone, ed in particolare alla società in nome collettivo ed in accomandita semplice, dal momento che – come è noto – nella società semplice può benissimo mancare qualsiasi forma di determinazione del valore globale del capitale sociale nominale (non essendo richiesta una valutazione iniziale dei conferimenti; arg. ex art. 2263, comma 1, c.c.). Ci si deve, in altre parole, interrogare sulla possibilità per gli amministratori (art. 17, commi 1-5, d.lgs. n. 213 del 1998) di modificare l’indicazione del valore dei conferimenti recata dall’atto costitutivo (art. 2295, n. 6, c.c.). Come si accennava, si propende per la soluzione negativa[3]: e non soltanto per la indubbia e nettissima specialità delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 dell’art. 17 d.lgs. cit. (allora insuscettibili di interpretazione estensiva o integrazione analogica), ma anche e soprattutto a causa della sostanziale inutilità di tale estensione.
Infatti, da un lato (ed ovviamente), non vi sarebbero difficoltà a consentire un formale adeguamento all’euro del tenore dell’atto costitutivo attraverso il meccanismo proprio della ordinaria modificazione del contratto sociale (art. 2252 c.c.): il che già dimostra l’inesistenza della lacuna da colmare attraverso l’interpretazione estensiva o l’integrazione analogica. D’altro lato, l’elemento in lire di quello stesso “strumento giuridico” potrebbe benissimo, e più comodamente essere oggetto della nota e ricordata conversione automatica.
Discorso radicalmente diverso è naturalmente a farsi con riguardo alle discipline: della tenuta della contabilità (ove imposta: artt. 2302 e 2214 c.c.); della redazione del rendiconto (art. 2261 c.c.); e della redazione del bilancio (artt. 2302 e 2217 c.c.). A quelle discipline si applicano sicuramente le norme degli artt. 4, comma 4, e 16 d.lgs. n. 213 del 1998: la prima in virtù del rinvio alle regole sul bilancio della società per azioni operato dall’art. 2217, comma 2, c.c.; la seconda in ragione dell’ampia portata della sua lettera, che si riferisce genericamente a tutte le imprese.
3. In materia di società a responsabilità limitata, invece, la principale difficoltà pratica posta dalla ridenominazione del capitale sociale e del valore nominale delle quote discende dalla circostanza che il valore nominale minimo della quota, nel passaggio dalle (mille) lire all’euro, risulta quasi raddoppiato.
Ciò significa che, terminato il periodo transitorio (e cioè dal 1°
gennaio 2002), tutte le partecipazioni in società a responsabilità limitata
dovranno avere valori nominali pari ad un euro o a suoi multipli (interi).
Infatti, a scanso di equivoci, si deve rilevare che le disposizioni dei nuovi
secondo e terzo comma dell’art. 2474 c.c.[4], si
applicheranno ad ogni società a responsabilità limitata[5], a prescindere dal fatto che essa sia stata
costituita prima o dopo l’entrata in vigore della norma stessa[6].
Ciò in sostanza significa che le società che sin da ora vogliano procedere alla ridenominazione in euro (ex art. 17 del d.lgs. n. 213 del 1998) del valore nominale delle loro quote e del loro capitale dovranno comunque fare in modo che quelle abbiano un valore almeno pari ad un euro (o ad un suo multiplo), per poi sommando il valore delle quote così determinato, ottenere il nuovo valore nominale del capitale sociale. In questo senso deve concretamente interpretarsi il comma 10 del ricordato art. 17, dove dispone che “alle quote di società a responsabilità limitata … si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi precedenti”[7] espressamente dettate per le società per azioni.
4. Ulteriori problemi interpretativi si pongono con riguardo alla società a responsabilità limitata ove si consideri che sia nel primo intervento adeguatore (d.lgs. n. 213 del 1998) che nel secondo (d.lgs. n. 206 del 1999) il legislatore ha omesso di espressamente modificare l’art. 2488, comma 1, c.c., nella parte in cui si prevede che «la nomina del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a duecento milioni di lire» [8].
Di fronte a tale «lacuna», si è proposto di «colmarla, sulla base dell’interpretazione logica delle norme, prevedendo … che la nomina del collegio sindacale sia obbligatoria se il capitale non sia inferiore a 10.000 [ma si legga 100.000] euro»[9]. Ma una simile interpretazione “ortopedica” (che pure sembrerebbe giustificata vuoi sul piano logico, vuoi su quello sistematico) non è condivisibile. Si deve infatti tenere presente che non esiste alcuna lacuna da colmare dal momento che per l’articolo 2488, comma 1, c.c. non può che valere il generale principio di cui all’art. 4, comma 1, d.lgs. n. 213 del 1998 secondo cui «quando un importo in lire contenuto in norme vigenti … non costituisce autonomo importo da pagare o contabilizzare ed occorre convertirlo in euro, l’importo convertito va utilizzato con almeno … due cifre decimali per gli importi originariamente espressi in migliaia di lire». Il che significa – all’atto pratico – che tutte le volte in cui si faccia questione di applicazione della norma di cui al primo comma dell’art. 2488 c.c. ad una società il cui capitale sia espresso in euro (e quindi sempre dopo il 1° gennaio 2002) si dovrà vedere se questo sia inferiore o superiore (non a 100.000 euro, ma) a 103.291,38 euro (200 milioni di lire diviso per 1936,27, e cioè il tasso di conversione).
[1]
Mi riferisco a: Euro e diritto delle
società, che può leggersi sia in Vita
notarile, 1999, p. 419 ss. (da cui citerò), che nella Rivista del notariato, 1999, p. 912 ss.; e Introduzione dell’euro e modificazioni dell’atto costitutivo di società
di capitali, in corso di
pubblicazione nel fascicolo n. 3/99 di Vita
notarile.
[2] Così già un cenno nel mio Euro e diritto delle società, cit., p. 420.
[3] Così anche G. e A. Vasapolli, La conversione in euro del capitale sociale, in Corr. Trib., p. 2077.
[4]
Il nuovo art. 2474, introdotto dall’art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 213 del
1998, è del seguente tenore: «… [2] Le
quote di conferimento dei soci possono essere di diverso ammontare, ma in
nessun caso inferiori ad un euro. [3] Se
la quota di conferimento è superiore al minimo, deve essere costituita da un
ammontare multiplo di un euro»; e «Ogni
socio ha diritto ad almeno un voto nell’assemblea. Se la quota è multipla di un
euro, il socio ha diritto a un voto per ogni euro».
[5] Così anche M.S. Spolidoro, Capitale sociale, valore nominale delle azioni e delle quote e transizione all’euro, in Riv. soc., 1999, p. 348 ss., alle pp. 361 s., 364 e soprattutto 386.
[6] In ciò distinguendosi la disciplina delle società a responsabilità limitata da quella delle società per azioni.
Per queste ultime, come si ricorderà, il legislatore ha distinto, nel dettare la “novella” dell’art. 2327 c.c., tra “vecchie” e “nuove” società: cioè tra società costituite (con capitale in lire) fino al 31 dicembre 2001 e società costituite successivamente a quella data (ovvero dopo il 1° gennaio 1999, se costituite direttamente con capitale in euro). Per approfondimenti può, se si vuole, vedersi Euro e diritto delle società, cit.
La differenza di regime tra società a responsabilità limitata e società per azioni è tanto ingiustificata (me ne rendo conto) quanto difficilmente ignorabile in virtù di un dato letterale non superabile.
[7] Corsivo naturalmente aggiunto.
[8] Viceversa la iniziale mancata modificazione dell’art. 2485 c.c. (su cui il mio Euro e diritto delle società, cit., p. 424 s.) è stata “sanata” dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 206 del 1999.
[9] Così il Presidente della VIII sez. del Tribunale di Milano, G. Tarantola, in una comunicazione al Presidente del Consiglio Notarile di Milano del 20 maggio 1999, che si legge in Federnotizie, 1999, n. 4, p. 146.