Studio n. 2591
IN
TEMA DI ADOZIONE DI MODIFICAZIONI STATUTARIE DURANTE IL PROCEDIMENTO DI FUSIONE
Approvato dalla Commissione Studi del
Consiglio Nazionale del Notariato
il 27 ottobre 1999
1. Si chiede se l'assemblea straordinaria
dell'incorporante possa deliberare il trasferimento della sede e la
modificazione della denominazione sociale durante i due mesi previsti per
l'opposizione dei creditori.
Al riguardo, appare opportuno
preliminarmente considerare come la questione non sia tanto quella di verificare
cosa l'incorporante, e più in generale una società partecipante ad una fusione,
possa fare, quanto piuttosto quali siano le conseguenze che si verificano, in
ordine al procedimento di fusione, a seguito di un determinato comportamento
della società medesima: vale a dire, in tal caso, a seguito della adozione
delle deliberazioni in questione. A ciò convince l'osservazione che la
partecipazione ad una operazione di fusione, e financo l'adozione della
relativa deliberazione, non appare in grado di modificare in alcun modo le
prerogative riconosciute in via generale alla società medesima: fino a quando,
beninteso, la fusione non abbia prodotto i suoi effetti, e dunque fino al
momento indicato dal secondo comma dell'art.2504-bis c.c..
In questa prospettiva, si tratta di
verificare se l'adozione delle predette deliberazioni sia in grado di
interferire sul procedimento di fusione in particolare sotto tre profili,
relativi:
a) alla posizione dei creditori sociali;
b) alla posizione delle altre società
partecipanti;
c) all'atto di fusione.
La soluzione a tali interrogativi, del
resto, dipende, almeno in parte, da più generali considerazioni in ordine alla
struttura del procedimento di fusione: considerazioni che allora, si tratterà,
più che di giustificare, di esplicitare.
2. Quanto ai creditori sociali, e
segnatamente a quelli anteriori alla pubblicazione del progetto di fusione, i
soli ai quali viene riconosciuto il potere di opporsi alla deliberazione di
fusione (art.2503 c.c.), si ha la sensazione che le deliberazioni in esame non
risultino in grado di incidere sulla loro posizione: e che pertanto, sotto
questo profilo, non vi sia alcun ostacolo alla adozione delle stesse da parte
della incorporante.
La conclusione in esame, del resto,
discende dalla premessa che:
1) il potere di opposizione viene
riconosciuto unicamente alla luce delle conseguenze che la confusione dei
patrimoni delle società partecipanti che deriva dalla fusione è in grado di
comportare sulla garanzia patrimoniale;
2) che, per tale ragione, solo le
modificazioni in grado di incidere su siffatto profilo (garanzia patrimoniale)
impongono di "rimettere in termini" i creditori sociali, al fine di
permettere loro di opporsi al nuovo atteggiamento che la fusione così
"modificata" presenta. Laddove né il trasferimento della sede (che si
reputa, in mancanza di indicazioni contrarie, fissata comunque nel territorio
nazionale), né la modificazione della denominazione sociale presentano una
idoneità siffatta: in realtà, l'unica modificazione alla quale in ogni caso
ricondurre un tale effetto appare essere la modificazione della deliberazione
di fusione nella parte relativa alle altre società partecipanti: o, meglio,
l'adozione di una nuova deliberazione (di fusione), con la quale la società
decida di addivenire ad una fusione con società diverse da (ovvero con non
tutte, o con non solo) quelle indicate nella prima deliberazione di fusione.
3) che la posizione dei creditori
successivi deve ricostruirsi alla luce di quella dei creditori anteriori: per
cui ove, come in tal caso, l'adozione di siffatte deliberazioni non coinvolga
la posizione dei creditori anteriori, essa non può dirsi coinvolgere nemmeno
quella dei creditori successivi.
3. La modificazione della struttura della
società incorporante potrebbe, invece, legittimare gli amministratori delle
altre società partecipanti a non addivenire alla stipulazione dell'atto di
fusione: il problema, si noti, riguarda soltanto i rapporti tra gli
amministratori di tali società ed i rispettivi soci, dal momento che nemmeno a
seguito della deliberazione di fusione le società possono ritenersi in qualche
modo reciprocamente vincolate a perfezionare il procedimento di fusione.
Più precisamente, ma la questione è
meramente fattuale, saranno gli amministratori a dover decidere se sia ancora
opportuno stipulare l'atto di fusione con, e segnatamente incorporarsi in, una
società avente sede e denominazioni diversi da quelli che essa presentava al
momento in cui la deliberazione era stata deliberata dalle rispettive
collettività di soci: laddove, può tuttavia notarsi, non sembra che sede e
denominazione siano, almeno nella normalità di casi, profili a tal punto
rilevanti nella economia della operazione di fusione che una loro modificazione
possa far venir meno la stessa opportunità di addivenirvi.
A ciò, del resto, si giunge sulla base di
un duplice presupposto:
I) che la mancata stipulazione dell'atto
di fusione non sia in grado di far sorgere alcuna responsabilità, nemmeno
precontrattuale, nei confronti delle altre società partecipanti;
II) e, soprattutto, che la stipulazione
dell'atto di fusione rappresenti un atto gestorio degli amministratori,
governato dal principio di discrezionalità, e non una semplice esecuzione,
allora doverosa, della deliberazione di fusione.
4. La particolarità delle deliberazioni
di trasferimento della sede e della modificazione della denominazione sociale
sembra in realtà potersi cogliere essenzialmente in relazione all'atto di
fusione, per quanto riguarda, in particolare il contenuto e gli adempimenti
pubblicitari: sulla premessa, discendente da quanto finora sostenuto, delle
piena efficacia (oltre che, è chiaro, validità) delle deliberazioni in esame.
In ordine al primo profilo, appare
sufficiente considerare che l'atto di fusione dovrà riportare i nuovi
"dati" della società incorporante: senza che ciò implichi una previa
modificazione delle deliberazioni di fusione delle altre società partecipanti;
appare di fatti irrilevante la circostanza che esse abbiano approvato un
progetto contenente (ai sensi del n.2 del primo comma dell'art.2501-bis c.c.)
un atto costitutivo della società incorporante non più "attuale".
Quanto, infine, agli adempimenti
pubblicitari, l'atto di fusione dovrà essere iscritto negli uffici del registro
delle imprese (tra l'altro) del luogo in cui è posta la nuova sede della
società incorporante.