Studio n. 2546

 

 

INTRODUZIONE DELL’EURO E MODIFICAZIONI DELL’ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETÀ DI CAPITALI

 

 

Approvato dalla Commissione Studi del Consiglio Nazionale del Notariato

 il 21 luglio 1999

 

1.            Come è noto, l’art. 17 del d.lgs. 24 giugno 1998, n. 213 detta una particolare disciplina relativa alla conversione in euro del capitale sociale e del valore nominale di azioni e quote di società costituite con tali previsioni statutarie espresse in lire [1].

Tale disciplina è stata in parte modificata dall’art. 2 del recente d.lgs. 15 giugno 1999, n. 206, recante «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 25 [ma recte 24] giugno 1998, n. 213, in materia di introduzione dell’euro nell’ordinamento nazionale».

Prima della riforma, con il citato art. 17, si precedeva per le società a responsabilità limitata e per le società con azioni il cui valore nominale fosse superiore a duecento lire (e con azioni senza privilegio commisurata al valore nominale) un regime di conversione particolarmente semplificato per cui: a) la deliberazione di conversione in euro del capitale sociale e del valore nominale delle azioni è di competenza dell’organo amministrativo (che si limita a riferire all’assemblea nella prima riunione della stessa); b) detta deliberazione può constare da verbale non redatto da notaio, ma è soggetta ad omologazione ed iscrizione nel registro delle imprese; c) se la modificazione si traduce nella riduzione del capitale sociale, non è riconosciuto ai creditori sociali il diritto di opposizione di cui all’art. 2445, comma 3, c.c..

Orbene, il d.lgs. n. 206 del 1999 ha innovato tale disciplina prevedendo espressamente che «se la delibera [di modificazione] risulta da verbale ricevuto da un notaio, per l’iscrizione nel registro delle imprese non occorre l’omologazione».

Ne risulta, in definitiva, che la deliberazione consiliare di conversione in euro (del capitale sociale e del valore nominale delle azioni) può constare da un verbale non necessariamente redatto da un notaio, ma solo se si tratti di verbale da questi stilato l’iscrizione della modificazione nel registro delle imprese non deve essere preceduta dal controllo omologatorio del tribunale.

 

2.            La norma, così come modificata, costituisce la prima emersione a livello di diritto positivo di quel più vasto movimento di riforma del sistema dei controlli sulla costituzione delle società di capitali (e sulle modificazioni degli atti costitutivi), che propugna la soppressione o la riduzione delle competenze dell’autorità giudiziaria in sede di omologazione.

Come tale essa assume un significato giuspolitico che travalica il suo circoscritto ambito di efficacia.

 

3.            Tralasciando in questa sede le cennate prospettive de iure condendo che il nuovo art. 17, comma 5, del d.lgs. n. 213 del 1998 forse dischiude, ci si vuole qui anzitutto soffermare su due questioni interpretative tra loro connesse; prima, interrogandosi circa la esclusività o meno della competenza consiliare alle modificazioni statutarie in discorso e poi, in caso di risposta negativa, sulla possibilità di applicare anche alla assemblea quelle semplificazioni procedimentali.

Quanto alla prima questione non sembra che possa dubitarsi che la “nuova” competenza dell’organo amministrativo si aggiunga a quella generale dell’assemblea. E’ pur vero che l’art. 17, comma 5, prevede che «le operazioni indicate ai commi da 1 a 4 sono deliberate dagli amministratori» (e non che esse «possono essere deliberate»), ma questo tenue dato letterale non è sufficiente a far ritenere che così scrivendo si sia voluta comprimere la generale competenza dell’assemblea straordinaria preveduta dall’art. 2365 c.c.. D’altronde, il d.lgs. in questione è chiaro nel considerare facoltativo il procedimento semplificato di conversione e, poi, nel senso che la previsione dell’art. 17, comma 5, si ponga come semplice alternativa milita la prassi di questi primi mesi di applicazione del d.lgs. n. 213 del 1998, in cui molte società (alcune anche quotate) hanno proceduto a tradurre capitale e valore nominale delle azioni in euro per mezzo di una deliberazione assembleare.

 

4.            Vi è quindi spazio per chiedersi – almeno in astratto – se le speciali semplificazioni procedimentali di cui all’art. 17, comma 5, cit. (e cioè alternativamente, non necessità di notaio rogante e di controllo omologatorio) siano da considerarsi applicabili anche alle deliberazioni assembleari con cui si decida la conversione in euro del capitale (e del valore nominale delle azioni).

A tale interrogativo sembra tuttavia doversi fornire risposta negativa per i seguenti motivi.

Anzitutto, il regime di cui al citato art. 17, comma 5, si presenta specificamente dettato per le deliberazioni consiliari. Si tratta cioè di una disciplina speciale, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva con riguardo al procedimento assembleare.

Inoltre e da un punto di vista più in generale, non può essere senza significato la circostanza che per la stessa funzione si prevede una competenza concorrente degli organi amministrativo ed assembleare. In particolare, deve essere valorizzato il fatto che, al fondo, la scelta se convertire il capitale sociale (ed il valore nominale delle partecipazioni) in euro con atto degli amministratori o con deliberazione dei soci compete, almeno in prima battuta, ai primi.

Di fronte alla necessità di procedere a detta conversione, il consiglio di amministrazione potrà infatti decidere di provvedervi direttamente (ai sensi dell’art. 17, comma 5, cit.) o potrà, alternativamente, convocare l’assemblea straordinaria per farla deliberare sul punto. In questo secondo caso, la deliberazione assembleare potrà, nel rispetto dei diritti individuali dei singoli soci e nei limiti dell’abuso, decidere di realizzare la conversione con modalità e criteri anche diversi da quelli rigidamente stabiliti dalla norma speciale (art. 17, comma 5, cit.); inoltre l’assemblea straordinaria – riappropriandosi, per così dire, della sua generale competenza modificativa dell’atto costitutivo – potrà prevedere un cambiamento dello stesso di portata più ampia. Queste ipotesi già convincono della necessità vuoi di una verbalizzazione in forma di atto pubblico vuoi del controllo omologatorio.

Ma vi è di più; perché nel momento in cui la conversione viene decisa con deliberazione assembleare, gli amministratori risultano spogliati della responsabilità per eventuali errori o inadempienze in punto: il che non può che confermare l’impressione della necessarietà di seguire il generale, classico (e completo) procedimento di modificazione statutaria.

In sintesi, potrebbe in definitiva dirsi che in tanto l’organo amministrativo decide di far deliberare in materia di conversione in euro del capitale sociale l’assemblea, in quanto non vuole seguire il regime (semplificato) della legge speciale e vuole invece che si applichi proprio il procedimento assembleare, previsto in generale dal codice civile.

Dal che risulta ribadita la conclusione che impone che la deliberazione dell’assemblea straordinaria, ancorché avente ad oggetto la sola conversione del capitale sociale in euro (nei limiti e con le modalità stabilite dall’art. 17 cit.), consti di un verbale redatto in forma pubblica e sia sottoposta alla omologazione (oltre che alla iscrizione).

 

5.            Da tale conclusione discendono anche alcune rilevanti conseguenze sulla funzione da riconoscersi al notaio verbalizzante nelle diverse ipotesi di conversione del capitale sociale.

In generale, e coerentemente con quanto affermato nel paragrafo precedente, dovrebbe dirsi che si ha a che fare con sistemi di controllo diversi, seppure in presenza di una deliberazione di contenuto uguale (o simile), perché differenti sono gli organi chiamati a decidere.

Più in dettaglio, deve rilevarsi come solo nell’ipotesi di conversione per atto degli amministratori al notaio (sempre che investito dell’incarico di “verbalizzazione”) viene conferita una funzione di pieno controllo di legalità dell’atto modificativo dell’unità di misura del capitale sociale. Viceversa, nella diversa ipotesi della deliberazione assembleare, il ruolo ed i poteri del notaio torneranno quelli propri (e ridotti) di ogni verbalizzazione assembleare. Con la ulteriore conseguenza che solo di fronte ad una deliberazione consiliare illegittima il notaio potrà (e dovrà) rifiutarsi di procedere alla deliberazione, mentre altrettanto non farà nel caso di deliberazione assembleare.

La qual cosa, peraltro, si spiega anche in ragione del fatto che solo la seconda è in effetti una vera e propria deliberazione, mentre la prima è un qualcosa di diverso, per le ragioni che si diranno tra breve. Quindi solo con riguardo alla prima la verbalizzazione non potrà che consistere necessariamente nella narrazione dello svolgimento della riunione e soprattutto delle relative conclusioni, ancorché illegittime. Invece, con riguardo alla seconda – che come anticipato non è una vera e propria deliberazione – l’oggetto della documentazione notarile sarà solo la decisione dell’organo amministrativo in punto di conversione del capitale sociale: una decisione, allora, ricevibile solo in quanto perfettamente valida anche agli occhi del notaio.

 

6.            Quest’ultima conclusione discende, come si è detto, dalla impressione che oggetto della documentazione notarile in caso di deliberazione consiliare non sia tanto lo svolgimento della riunione quanto il decisum degli amministratori. Il che mi sembra a sua volta desumibile dal fatto che il regime di cui all’art. 17, comma 5, dovrebbe ritenersi applicabile anche a quelle società amministrate da un organo monocratico.

Infatti, seppure è vero che l’insistito riferimento alle «deliberazioni» potrebbe far presupporre l’esistenza di un procedimento collegiale (e quindi di un consiglio), sembra però preferibile valorizzare la generica dizione «amministratori» [2] (in luogo di quella più ristretta di consiglio di amministrazione, appunto) e considerare le decisioni dell’amministratore unico – pur venendo meno il carattere della maggiore ponderazione – delle “deliberazioni” suscettibili di tradurre in euro capitale sociale.

Di qui, appunto, l’impressione che il ruolo del notaio non rilevi, con riguardo alla attività dell’organo amministrativo (comunque formato), in termini di segretario verbalizzante, quanto piuttosto in funzione di colui che riceve un atto, i cui termini sono stati precedentemente decisi (se del caso anche attraverso una deliberazione): in una situazione cioè molto simile a quella in cui lo stesso notaio si trova quando redige un atto di fusione (o di scissione) di società.

 



[1] Sul punto e più in generale rinvio al mio Euro e diritto delle società, in Vita notarile, 1999, p. 419 ss., nonché a G. Figà-Talamanca, Il valore nominale delle azioni, Roma, 1999 (ed. provv.), spec. p. 53 ss.

[2] In questo stesso senso, da ultimo, M.S. Spolidoro, Capitale sociale, valore nominale delle azioni e delle quote e transizione all’euro, in Riv. soc., 1999, p. 349 ss., a p. 372.