Studio n. 2350

 

EURO E DIRITTO DELLE SOCIETA’

Approvato dalla Commissione Studi del Consiglio Nazionale del Notariato

 il 19 gennaio 1999

 

SOMMARIO: 1. Introduzione. ‑ 2. L'euro come misura del capitale sociale e del valore nominale delle partecipazioni sociali. ‑ 3. (segue) I nuovi minimi del capitale delle società per azioni, a responsabilità limitata e di assicurazione. ‑ 4. (segue) Il nuovo valore minimo delle azioni. ‑ 5. (segue) Il nuovo valore nominale minimo della quota di società a responsabilità limitata. ‑ 6. Il passaggio dalla lira all'euro nelle società costituite prima del 1° gennaio 2002. ‑ 7. Prime conclusioni.

 

 

1. Introduzione.

Come è noto, il Consiglio dell'Unione europea ha fissato, con i Regolamenti del 17 giugno 1997, n. 1103/97, e del 3 maggio 1998 n. 974/98[1], alcuni principi generali per l'introduzione dell'euro[2] quale moneta comune ed unica agli Stati membri partecipanti alla c.d. terza fase dell'Unione economica monetaria; terza fase che ha avuto inizio - come previsto dall'art. 109 J, paragrafo 4, del Trattato istitutivo della Comunità europea - il 1° gennaio 1999.

Tra questi principi possono qui utilmente richiamarsi i seguenti. Dal 1° gennaio 1999, l'unità monetaria degli Stati membri che partecipano al sistema della moneta unica è l'euro (art. 2, Reg. 974/98). Un euro è diviso in centesimi («cento cent»: art. 2, Reg. 974/98) e sostituisce, al tasso di conversione irrevocabilmente fissato, la moneta nazionale (art. 3, Reg. 974/98). Tuttavia, durante il periodo transitorio, l'euro, oltre ad essere diviso in centesimi, è altresì diviso nelle unità monetarie nazionali e ciò in base ai predetti tassi di conversione (art. 2, Reg. 974/98); quindi un euro è (anche) diviso in (1936,27) lire. I riferimenti all'ecu contenuti in uno «strumento giuridico» sono sostituiti da un riferimento all'euro (con tasso di conversione alla pari) (art. 2, Reg. 1103/97) e quelli alla unità monetaria nazionale sono sostituiti da un riferimento all'euro (in base al tasso di conversione e con l'arrotondamento previsto nel Reg. n. 1103/97) (art. 14 Reg. 974/98). L'introduzione dell'euro non modifica alcuno dei termini di uno strumento giuridico, né solleva o dispensa dall'adempimento di qualunque strumento giuridico, né dà ad una parte il diritto di modificare o porre fine unilateralmente a tale strumento giuridico, salvi sempre eventuali accordi assunti dalle parti (art. 3, Reg. 1103/97).

Questi principi hanno indotto i singoli legislatori nazionali ad intervenire per dettare ulteriori regole in materia di introduzione dell'euro[3]. Il legislatore italiano, in particolare, ha provveduto, con l. 17 dicembre 1997, n. 433, a delegare al governo l'adozione di «uno o più decreti legislativi recanti le norme necessarie per dare piena attuazione alle disposizioni comunitarie sul passaggio alla moneta unica europea e per favorire un ordinato e trasparente passaggio dalla lira all'EURO» (art. 1, comma 1, 1. cit.). Ne è scaturito l'importante d.lgs. 24 giugno 1998, n. 213, nel quale sono, tra l'altro, contenute significative disposizioni in materia di diritto societario; tali disposizioni sono oggetto del presente commento.

Prima di passare alla analisi delle stesse, giova tuttavia ricordare come ai contratti di società si applichi anzitutto il generale principio di continuità degli strumenti giuridici direttamente sancito dai regolamenti comunitari (spec. art. 3 Reg. 1103/97), e poi ripreso quale criterio generale di delega (dall'art. 2, lett. a, l. n. 433 del 1997). Cosicché i rapporti sociali sorti in un momento precedente all'adozione dell'euro continueranno regolarmente a svolgersi senza che il cambiamento della moneta legale ne possa alterare le previste sorti e le eventuali clausole contrattuali che facciano riferimento alla lira saranno automaticamente sostituite in base al criterio di conversione statuito dall'art. 14 del Reg. 974/98 e dall'art. 3 del d.lgs. n. 213 del 1998.

 

2. L'euro come misura del capitale sociale e del valore nominale delle partecipazioni sociali.

Tale principio di sostituzione automatica nelle previsioni di "strumenti giuridici" della lira con l'euro non vale però con riguardo alle disposizioni (di legge e di statuto) relative al capitale sociale e al valore nominale delle partecipazioni in società di capitali o cooperative. Per questi casi il legislatore delegato ha ritenuto necessario dettare regole apposite: sia con riguardo ad un primo periodo transitorio (che va dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2001), sia con riferimento al regime ordinario (che avrà effetto dal 1° gennaio 2002).

Per ragioni di chiarezza espositiva è opportuno iniziare dalla analisi di questa seconda disciplina. Essa è essenzialmente contenuta nell'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 213 del 1998.

Con tale disposizione si prevede - come si è detto a far data dal 1° gennaio 2002 - quanto segue.

a)             L'art. 2327 c.c. è sostituito dal seguente:

«La società per azioni deve costituirsi con un capitale non inferiore a centomila euro.

Il valore nominale delle azioni delle società di nuova costituzione è di un euro o suoi multipli».

b)             I commi primo, secondo e terzo dell'art. 2474 c.c. sono sostituiti dai seguenti:

«La società deve costituirsi con un capitale non inferiore a diecimila euro.

Le quote di conferimento dei soci possono essere di diverso ammontare, ma in nessun caso inferiori ad un euro.

Se la quota di conferimento è superiore al minimo, deve essere costituita da un ammontare multiplo di un euro».

Ulteriori disposizioni vengono dettate in materia di società cooperative (anche bancarie) e di assicurazioni [lett. c), d), e), f), g) e h)].

 

3. (segue) I nuovi minimi del capitale delle società per azioni, a responsabilità limitata e di assicurazione.

Le previsioni di nuovi minimi di capitale per le società per azioni [nuovo art. 2327, I comma, c.c., così come modificato dall'art. 4, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 213 del 1998], a responsabilità limitata [nuovo art. 2474, I comma, c.c., così come modificato dall'art. 4, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 213 del 1998] e di assicurazione [nuovi primi commi degli artt. 10 e 12 del d.lgs. n. 174 del 1995, così come modificati dalle lett. g) e h) del comma 2 dell'art. 4 del d.lgs. n. 213 del 1998] non sembrano porre particolari problemi applicativi.

La fissazione di un rapporto di conversione leggermente inferiore a duemila lire per euro rende anzi le nuove soglie più facilmente raggiungibili rispetto ai vecchi minimi. La circostanza sembra significativa non tanto con riferimento alle cifre, tutto sommato modeste, dei minimi di capitale della s.p.a. e della s.r.l., quanto piuttosto con riguardo alle previsioni in materia di capitale o fondo di garanzia di società assicurative: qui il "risparmio" può raggiungere somme di poco inferiori ai trecentoventi milioni di lire (infatti è circa questa la differenza che c'è tra i vecchi dieci miliardi di lire e gli attuali cinquanta milioni di euro).

Null'altro ci sarebbe da aggiungere in proposito se non che (in forza della espressa previsione dell'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 213 del 1998) per le società che si costituiscono dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2001, scegliendo di esprimere il capitale in euro, già valgono le dette disposizioni (in definitiva agevolative), contenute nel comma 2 dello stesso art. 4 (e ciò seppure l'incipit del medesimo secondo comma fissi, come già detto, l'entrata in vigore delle nuove norme al maturarsi del termine iniziale del 1° gennaio 2002). Ne deriva un regime di favore, nel periodo transitorio, per le costituzioni in euro, almeno dal punto di vista del minor impegno finanziario.

 

4. (segue) Il nuovo valore minimo delle azioni.

Ma se di piccolo momento saranno gli adattamenti necessari per passare alla nuova unità monetaria in materia di capitale nominale delle società, altrettanto non può dirsi con riguardo al valore minimo delle partecipazioni in società per azioni, in società a responsabilità limitata e in società cooperative.

Quanto alle azioni, deve anzitutto notarsi la novità della fissazione di un valore nominale minimo (stabilito in un euro). Si tratta di previsione assolutamente inedita per il nostro diritto azionario e, tutto sommato, non necessitata dalla introduzione della nuova unità monetaria. Come non precedentemente conosciuta al nostro sistema giuridico e pure non necessaria è la ulteriore imposizione di determinazione del valore nominale, diverso dal minimo, in cifra "tonda" (cioè in un multiplo intero di un euro).

Infatti, Mindestnennbeträge erano, come è noto, da noi previsti con esclusivo riguardo alla quota di società a responsabilità limitata (art. 2474, comma II, c.c.) e alle partecipazioni (quote o azioni) in società cooperative (artt. 2521, comma II, c.c.; 29, comma 2, e 33, comma 4, d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385). In altri ordinamenti, invece, tale tipo di disposizioni erano ‑ si sa ‑ dettate anche con riguardo alla società per azioni (per tutti v. § 8 AktG). Le azioni di società italiane, in definitiva, potevano avere un qualsiasi valore nominale, anche minimo ed anche espresso in cifra non "tonda"; questo consentiva di operare liberamente non tanto in sede di costituzione della società, quanto piuttosto in sede di riduzione del capitale (e tale libertà si appalesava in particolare utile nei casi di riduzione ex art. 2446 c.c.).

Il nuovo secondo comma dell'art. 2327 c.c. renderà tutto ciò non più possibile, perché il valore nominale delle azioni non potrà essere (originariamente fissato o successivamente) ridotto al di sotto di un euro e comunque non potrà che essere espresso in una cifra pari ad un suo multiplo (intero). Ne discende una situazione per cui, come è chiaro, non vi sarà riduzione del capitale per perdite che di fatto non sarà accompagnata da macchinose operazioni di raggruppamento (o di contestuale raggruppamento e frazionamento) delle azioni, con la pressoché inevitabile conseguenza del pregiudizio per la posizione dei singoli soci, i quali con ogni probabilità non potranno mantenere proporzionalmente inalterata la loro partecipazione al capitale sociale[4].

Per queste ragioni la scelta di introdurre un valore nominale minimo e "tondo" per le azioni ‑ scelta di carattere esclusivamente “estetico” ‑ non appare né giustificata né opportuna. Come ingiustificata ed inopportuna si rivela l'ulteriore decisione di distinguere, nel dettare la novella dell'art. 2327 c.c., tra “vecchie” e “nuove” società[5]; cioè tra società costituite (con capitale in lire) fino al 31 dicembre 2001, e società che si costituiranno successivamente a quella data (ovvero dopo il 1° gennaio 1999 con capitale in euro[6]). Non è dato infatti vedere come possa ragionevolmente difendersi questa vera e propria disparità di trattamento, che, come tale, non si può neanche escludere che possa dar vita ad una questione di legittimità costituzionale.

Ma, a prescindere dal problema della violazione del principio di eguaglianza tra "vecchie" e "nuove" società, la più generale scelta di imporre un Mindestnennbetrag per le azioni avrebbe dovuto essere in radice sconsigliata al nostro legislatore da uno sguardo agli altri principali ordinamenti europei ed alle loro recenti evoluzioni. Infatti, sia in Francia[7] che in Germania[8] l'introduzione dell'euro come moneta unica è stata l'occasione per pensare di prevedere la possibilità di emettere azioni senza valore nominale, superandosi così, insieme al principio del valore nominale minino, ogni questione di pregiudizio in sede di conversione del valore nominale del capitale (e delle azioni) dalla valuta nazionale all'euro. Ed in Germania la proposta è stata già tradotta in una legge[9], che, tra l'altro, ha modificato il § 8 AktG, prevedendo: che le azioni possono essere emesse o come azioni con valore nominale o come azioni (rappresentative) di (una) quota (del capitale sociale) (Stückaktien); che per le azioni con valore nominale continuano a valere le vecchie regole relative al valore nominale minimo e a quello "tondo"; che le azioni di quota non hanno alcun valore nominale; che le Stückaktien sono frazioni del capitale sociale di eguale entità; che, tuttavia, l'importo del capitale sociale corrispondente alle parti delle singole azioni non può essere inferiore a cinque marchi; che la quota del capitale si determina nel caso di azioni con valore nominale attraverso il rapporto del loro valore nominale con il capitale sociale e nel caso di azioni di quota per mezzo del numero delle azioni.

 

5. (segue) I nuovi valori nominali minimi della quota di società a responsabilità limitata e minimi e massimi delle partecipazione in società cooperative.

Meno innovative del sistema risultano invece le disposizioni relative ai nuovi valori nominali minimi della quota di società a responsabilità limitata (nuovo art. 2474, commi II, c.c.), nonché ai nuovi valori minimi e massimi alla partecipazione in società cooperative [art. 4, comma II, lett. c), d), e) e f)]. Tali soglie erano infatti già previste nel nostro ordinamento, ed ora ne viene modificato solo il valore.

Merita però di essere segnalato, in punto di fatto, come per la quota di società a responsabilità limitata il valore nominale minimo risulti, nel passaggio dalle (mille) lire all'euro, quasi raddoppiato. Tale circostanza comporterà delle conseguenze pratiche di notevolissimo momento. Infatti, dal momento che la disposizione sembra applicarsi indifferentemente a tutte le società a responsabilità limitata (a prescindere dal fatto che si siano costituite dopo o prima dell'entrata in vigore delle norma stessa), per ogni società potrebbe stimarsi necessario procedere alla ristrutturazione della misura delle quote, per mezzo, al solito: di complicate operazioni di raggruppamento; di onerosi aumenti di capitale; ovvero, ove possibile, di riduzioni per esuberanza dello stesso.

In questo senso, sarebbe stato forse più opportuno limitarsi a prevedere che la nuova cifra minima della quota fosse di cinquanta centesimi di euro. Oppure si sarebbe potuto pensare di utilizzare l'occasione per aggiornare le odierne mille lire al valore che originariamente avevano nel 1942, quando esse rappresentavano (allora significativamente ad altri fini) la cinquantesima parte del capitale minimo: in questa diversa prospettiva la nuova norma avrebbe allora potuto prescrivere, con indubbia coerenza, in (10.000 : 50 =) 200 euro il valore minimo della quota di s.r.l.[10]. La strada effettivamente percorsa appare invece un strano ibrido, tutto sommato poco giustificabile.

Come poco giustificabile appare l'omissione del legislatore, che ha lasciato inalterato l'art. 2485 c.c., il quale, sempre in materia di società a responsabilità limitata, continuerà a prescrivere che «ogni socio ha diritto ad almeno un voto nell'assemblea» e che «se la quota è multipla di lire mille, il socio ha diritto a un voto per ogni mille lire». A meno di non ricorrere ad ardite interpretazioni di tipo "ortopedico", anche in questo caso è necessario un nuovo intervento normativo.

 

6. Il passaggio dalla lira all'euro nelle società costituite prima del 1° gennaio 2002.

Si arriva così a trattare, più da vicino, del regime interinale relativo alla conversione del capitale e del valore nominale delle partecipazioni delle società costituite (con previsioni statutarie in lire naturalmente o al 31 dicembre 2001 (art. 17).

In realtà, per la conversione del capitale in euro sono previsti differenti regimi a seconda che il capitale sia rappresentato da azioni il cui valore nominale è superiore a duecento lire e da azioni senza privilegio commisurato al valore nominale (art. 17, commi 1‑5), ovvero che il capitale sia rappresentato da azioni il cui valore nominale sia eguale o inferiore a duecento lire oppure con privilegio commisurato al valore nominale (art. 17, comma 6). Alla prima ipotesi è poi equiparato il regime di conversione per le società a responsabilità limitata (art. 17, comma 10).

A) Il primo tipo di conversione è quello che risulta maggiormente semplificato. Ed infatti: a) la deliberazione modificativa dell'atto costitutivo è di competenza dell'organo amministrativo, che si limita a riferire all'assemblea nella prima riunione della stessa; b) la suddetta deliberazione può constare da un verbale non redatto da notaio, ma è comunque soggetta ad omologazione ed iscrizione nel registro delle imprese; c) se la modificazione si traduce in una riduzione del capitale sociale, non è riconosciuto ai creditori della società il diritto di fare opposizione (art. 17, comma 5).

Quanto alla tecnica di riduzione, come chiarisce la relazione illustrativa al d.lgs. n. 213 del 1998, «si parte dal valore nominale di ciascuna azione, gli si applica il tasso di conversione e lo si arrotonda ai centesimi di euro secondo le regole dettate dall'art. 5 del Regolamento (CE) n. 1103/97. Naturalmente, moltiplicando il valore così ottenuto per il numero delle azioni si ottiene il nuovo ammontare del capitale sociale espresso in euro» (art. 17, comma 1). Tuttavia, tale operazione di arrotondamento del valore nominale delle azioni al cent (di euro) «comporta una variazione in aumento o in diminuzione del valore nominale unitario delle azioni», variazione che chiaramente si amplifica quando la conversione venga rapportata al capitale sociale. Se l'arrotondamento avviene per eccesso, si procede ad un aumento di capitale per mezzo della utilizzazione delle riserve (compresa quella legale se necessaria) o di fondi speciali iscritti in bilancio (art. 17, comma 2). Ma, poiché le riserve ed i fondi possono mancare e poiché non si è ritenuto di poter imporre ai soci un obbligo di nuovi conferimenti, è consentito «troncare ai centesimi di euro il risultato della conversione» e quindi procedere ad una riduzione, invece che ad un aumento (art. 17, comma 3).

Infine, se l’arrotondamento avviene per difetto (o in caso di «troncamento» si deve procedere ad una riduzione del capitale sociale, per mezzo di imputazione della differenza alla riserva legale (art. 17, comma 4)[11].

B) Il secondo metodo di conversione del valore nominale delle azioni e del capitale sociale riguarda, come già ricordato, le società con azioni di valore nominale pari o inferiore a lire duecento ovvero le società con azioni che attribuiscono un privilegio commisurato al valore nominale delle azioni stesse. In questi casi, attuata la conversione in euro del valore nominale delle azioni, si può procedere:

a) o ad aumento del capitale sociale a pagamento (naturalmente) ovvero per mezzo di imputazione a capitale di ogni tipo di riserva;

b) o alla riduzione del capitale, mediante imputazione della differenza a riserva legale, purché questa non ecceda la ventesima parte dell'ammontare del (vecchio) capitale.

La relativa deliberazione di modificazione dell'atto costitutivo resta di competenza dell'assemblea (straordinaria), ma nel caso di riduzione del capitale entro il suo ventesimo non è riconosciuto ai creditori sociali il diritto di opposizione (in deroga al terzo comma dell'art. 2445 c.c.).

 

7. Prime conclusioni.

Sulla base di queste brevi illustrazioni della disciplina di diritto societario relativa all'introduzione dell'euro, possono ora tentarsi alcune considerazioni conclusive.

Da un lato, può osservarsi come il fenomeno del passaggio da una ad altra unità di misura della moneta non sia fenomeno sconosciuto al diritto delle[12] società, e che in tali circostanze il più rilevante inconveniente che normalmente si manifesta è quello relativo alla produzione di resti (i quali, se rapportati alla posizione dei singoli soci, si traducono in un possibile pregiudizio della loro partecipazione nella società e, se rapportati alla posizione dei terzi, in un possibile pregiudizio della loro garanzia patrimoniale). Stando così le cose, nel passaggio dall'una all'altra unità monetaria andrebbe privilegiata l'introduzione di meccanismi i quali diminuiscano le occasioni di traduzione (come, ad esempio, la possibilità di emettere azioni senza valore nominale o di valore nominale minimo) e sconsigliata la previsione di ulteriori vincoli produttivi di resti (come la previsione di un valore nominale minimo o di un valore nominale necessariamente "tondo" per le partecipazioni sociali). In questo senso, sarebbe stato almeno opportuno prevedere: che le azioni (sia di società di nuova costituzione che derivanti dalla conversione da lire in euro, in modo da non creare ingiustificate disparità di trattamento) potessero avere valore nominale espresso in centesimi di euro; e che le quote, all'esito della conversione, potessero avere un valore nominale minimo di cinquanta centesimi di euro.

Dall'altro lato, le norme che impongono l'adozione di un valore nominale minimo per azioni o quote[13] sembrano trovare la loro essenziale ragion d'essere nell'esigenza di rendere seria ed effettiva la contribuzione di ogni singolo partecipante in sede di costituzione della società. Non è, in tale prospettiva, un caso che gli ordinamenti che tali minimi prevedano comminino anche il divieto di emissione delle azioni per somma inferiore al valore nominale (art. 2346 c.c.; § 9, Abs. 1, AktG). Così come non è un caso che in quegli stessi sistemi giuridici, in cui sia ora consentito di prescindere dalla indicazione del valore nominale delle azioni, nondimeno sia stata dettata una disposizione per cui l'azione di quota non può rappresentare una parte del capitale sociale inferiore ad una certa soglia minima (§ 8, Abs. 3, Satz 2., AktG).



[1] Pubblicati, rispettivamente, in GUCE n. L162 del 19 giugno 1997 e in GUCE n. L139 dell'11 maggio 1998.

[2] Deve preliminarmente notarsi una oscillazione negli stessi testi normativi nella resa della parola "euro". Per il legislatore comunitario essa deve scriversi tutta con lettere minuscole («euro», appunto); per quello nazionale (della 1. 17 dicembre 1997, n. 433, ma non del d.lgs. 24 giugno 1998, n. 213, che correttamente si è riallineato alla prescrizione comunitaria) tutta con lettere maiuscole («EURO»).

Naturalmente, è la prima soluzione che deve essere preferita: anzitutto per il suo carattere di originalità, dal momento che l'euro è stato istituito con provvedimenti normativi di rango comunitario e non nazionale. Ma anche per un altro motivo il legislatore nazionale ha fatto male a rendere con caratteri maiuscoli la denominazione di una moneta, perché ha così contravvenuto ad una sua stessa prassi seguita pure nel codice civile (dove infatti si parla di «lire» e non di «LIRE»: cfr. ad esempio gli artt. 2327, 2474, 2485, 2521, 2721) oltre che ad una regola della ortografia della nostra lingua (per la quale solo le sigle possono essere scritte con caratteri integralmente maiuscoli: e v. infatti la voce "euro" nella Addenda al vocabolario della lingua italiana, edito dall'Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da G. Treccani, Roma, 1997, p. 28, dove si ricorda pure come il sostantivo sia invariabile).

[3] In Germania v., ad esempio, la Euro‑Einfürungsgesetz (EuroEG), in BGBl 1998, I, p. 1242 ss.

[4] Per una illustrazione più dettagliata di questi aspetti, d'altronde ben noti, potrebbe forse vedersi il mio "Collegamento" e "raggruppamento" delle azioni di società, in Riv. dir. comm. 1991, I, p. 385 ss., spec. a pp. 412 s. (a proposito della distinzione tra pregiudizio "totale" e "parziale" della posizione di socio), 414 s. (per la distinzione tra operazioni di puro frazionamento e di frazionamento e raggruppamento collegati), 416 ss. (per i vari possibili casi di raggruppamento "incidentale" o "indiretto", che dire si voglia), p. 420 ss. (per lo studio della riduzione del capitale per mezzo del raggruppamento).

[5] Già sotto il riguardo della tecnica redazionale è discutibile parlare, all'interno del nuovo codice civile, di «società di nuova costituzione». In quel contesto non è infatti comprensibile quale sia il discrimine tra "vecchio" e "nuovo" e l'interprete per accertarsene sarebbe comunque costretto a risalire al provvedimento normativo con cui si è novellato l'art. 2327 c.c.: il d.lgs n. 213 del 1998, appunto. Ma ‑ è appena il caso di aggiungerlo ‑ il codice dovrebbe costituire (come costituiva quando fu originariamente pensato) un sistema normativo organico e soprattutto autoreferenziale.

[6] L'equiparazione, ai fini di un trattamento deteriore (perché più vincolante per la società e pregiudizievole per i soci), delle sole società costituite con capitale in euro prima del 1° gennaio 2002 con quelle costituite dopo rende, sotto questo riguardo, consigliabile fare ricorso, nel periodo transitorio, ad una costituzione in lire (ed ad una successiva conversione del capitale in euro).

Si tratta, in definitiva, di segnalare da questo punto di vista (e al contrario di quanto si disse sotto il profilo strettamente finanziario: cfr. supra n. 3) una ragione a favore delle costituzioni in lire.

[7] Per la Francia, dove non risulta che il progetto di introduzione delle azioni senza valore nominale sia stato all'oggi ancora approvato, v.: più in generale, P. ENGEL, L'euro et la conversion du capital social, in JCP (La Semaine Juridique) Enterprise et Affaires, 1998, p. 692 ss.; e soprattutto per la proposta della introduzione delle azioni senza valore nominale, J.P. BOUERE, De l'euro aux actions sans mention de valeur nominale, ivi, 1998, p. 112 ss..

[8] Per cui cfr. anzitutto la discussione, de lege ferenda, circa la possibilità di prevedere ‑ sulla base di una delle proposte del gruppo di lavoro istituito presso la Commissione europea ‑ l'istituto delle azioni senza valore nominale, appunto in considerazione del fatto che con tale strumento si ridurrebbero i problemi di conversione: FUNKE, in AG, 1997, p. 387 ss.; K. HEIDER, Einfürung der nennwertlosen Aktie in Deutschland anläßlich der Umstellung des Gesellschaftsrechts auf den Euro, in AG, 1998, p. 1 ss.; G. HENN, Handbuch des Aktienrechts, Heidelberg, 1998 (6. Aufl.), p. 45 s.; e le due brevi Notizie contenute in Riv. soc., 1997, pp. 109 s. e 1272.

[9] Gesetz über die Zulassung von Stückaktien (Stückaktiengesetz) del 25 marzo 1998, in BGBl 1998, I, Nr. 19, del 31 marzo 1998, p. 590 ss..

[10] In Germania, tale valore minimo è oggi di 100 euro (nuovo § 5, Abs. 1, GmbHG), pari alla duecentocinquantesima parte del (nuovo) capitale minimo (di 25.000 euro).

[11] La prescrizione può forse meritare una esemplificazione. Si ipotizzi che una società abbia il capitale rappresentato da un milione di azioni dei valore nominale unitario di quattrocento lire. Applicando il tasso di conversione a tale valore, discende che ogni azione vale (1936,27 x 400 =) 0,206587 euro. Arrotondando tale risultato ai centesimi di euro secondo la disposizione dell'art. 5 del cit. Reg. comunitario, si stabilisce che una azione vale 21 centesimi di euro e, conseguentemente, che il (nuovo) capitale sociale è di 210.000 euro. Ora, 210.000 euro sono pari a (210.000 x 1936,27 =) 406.616.700 lire e quindi bisognerebbe aumentare il (vecchio) capitale di (400.000.000 ‑ 406.616.700 = ‑) 6.616.700 lire, mediante imputazione di questa somma da riserva a capitale. Ma, mancando tale disponibilità, è consentito di «troncare ai centesimi di euro il risultato della conversione» e cioè stabilire che il valore di ogni azione non è di 0,206587 (che si arrotondano a 0,21), ma di 0,20 euro; così facendo il capitale che ne risulta diviene di 200.000 euro, pari a (200.000 x 1936,27 =) 387.254.000 lire. In questa seconda circostanza e a causa del c.d. «troncamento», dunque, si dovrà procedere ad una diminuzione di capitale di (400.000.000 ‑ 387.254.000 =) 12.746.000 di lire, mediante imputazione di questa somma da capitale a riserva legale.

[12] L'evenienza si è, per esempio, verificata in Gran Bretagna nel 1971 con l'entrata in vigore del Decima Currency Act (del 1969), che modificò l'unità monetaria (del pound, diviso in 20 shillings, a loro volta divisi in 12 pennies) in un sistema decimale (pound diviso in cento pennies). Per una specifica discussione circa i problemi di conversione delle azioni espresse in scellini e pennies, v. il caso Re Harris & Sheldon Group Ltd., in (1971) lW.L.R., 899, e (1971) 2 ALL. E.R. 87.

[13] Per queste seconde v. anche il § 5, Abs. 1, GmbHG.