Studio del 17 dicembre 1998 – Parte seconda

 

 

INTRODUZIONE DELL'EURO

 

 

Approvato dalla Commissione Studi Unione Europea

del Consiglio Nazionale del Notariato il 17 dicembre 1998

 

 

 

2.5 Euro e impresa

 

Il Titolo IV del D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 è dedicato alla moneta di conto e ai documenti ontabili obbligatori a rilevanza esterna dell'impresa. Sono tali, ex art. 1, lett. n) (cfr supra, Sez. I, par. 4): il bilancio dell'impresa, il bilancio consolidato, gli altri prospetti e rendiconti annuali e nfra-annuali, periodici e straordinari, destinati al pubblico. L'interpretazione vi ricomprende l'emissione di fatture; ne esclude le comunicazioni commerciali.

Il decreto inoltre, prevede già, opportunamente, le modifiche al codice civile e alle altre leggi nteressate, per il periodo in cui il passaggio dalla lira all'euro sarà obbligatorio.

Il principio di fondo è anche qui "né obbligo, né divieto", ed il passaggio all'euro nel periodo transitorio è solo facoltativo.

Sono tre i settori interessati: a) contabilità; b) capitale sociale; c) trattamento delle differenze di cambio.

 

 

2.5.1 Contabilità

 

 

L'art. 16 dispone:

Adozione dell'euro quale moneta di conto

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 le imprese possono a ogni effetto adottare l'euro quale moneta di conto al posto della lira. A decorrere dal 1° gennaio 2002 l'adozione dell'euro è obbligatoria.

2. Quando l'euro è utilizzato come moneta di conto, i documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna riferiti a una data compresa tra il 1° gennaio 1999 e il 31 dicembre 2001 possono essere a ogni effetto redatti e pubblicati in euro. I documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna riferiti a date successive devono essere redatti e pubblicati in euro

 

....

4. Nel periodo transitorio, dalla data di riferimento del primo documento contabile obbligatorio a rilevanza esterna redatto in euro, tutti i documenti riferiti a quella data e a date successive sono redatti in euro, salvo che ricorrano particolari ragioni da illustrare nei documenti anzidetti.

L'impresa può dunque nel periodo transitorio scegliere di utilizzare come moneta di conto delle operazioni di gestione, l'euro. Da quel momento, e comunque dal momento in cui redige un documento obbligatorio a rilevanza esterna (ad es., una fattura), tutti i documenti contabili obbligatori successivi dovranno essere espressi in euro, salve particolari ragioni.

Non potrà più, da quel momento in poi, utilizzare la valuta nazionale.

Viceversa, fino a che continua ad esprimersi in moneta nazionale, non può impiegare neppure occasionalmente, l'euro.

L'obbligo dell'impiego del'euro, scelto come moneta di conto, vale solo per il futuro, e non anche per le operazioni passate, ancorché comprese nello stesso esercizio.

Il bilancio dovrà essere redatto nella moneta che risulta utilizzata nella gestione in un qualsiasi momento precedente, tanto alla sua data di riferimento, quanto alla data della deliberazione dell'organo amministrativo che lo elabora.

All'uopo, l'art. 4, comma 4, D.Lgs. 213/1998, adegua il c.c., disponendo:

A decorrere dal 1° gennaio 1999 il secondo comma dell'articolo 2435 del Codice civile è sostituito dal seguente: "Il bilancio pubblicato in lire può essere pubblicato anche in euro al tasso fisso di conversione."

 

A decorrere dal 1° gennaio 2002:

- il secondo comma dell'articolo 2435 del Codice civile è abrogato.

- il quinto comma dell'articolo 2423 del Codice civile è sostituito dal seguente: Il bilancio è redatto in unità di euro, senza cifre decimali, a eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro;

Al contrario, il comma 3 del medesimo articolo dispone nel periodo transitorio:

Per le banche, le società finanziarie, le imprese di assicurazione, le società quotate e le rispettive imprese controllate, cosi' come definite dalle norme che disciplinano il bilancio consolidato, la facoltà di redigere e pubblicare a ogni effetto in euro i documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna riferiti al periodo transitorio puo' essere esercitata anche quando l'euro non è utilizzato come moneta di conto.

Giusta delibera CONSOB 20 ottobre 1998, n. 11.661, le società quotate in mercato regolamentato devono redigere il bilancio di esercizio e quello consolidato in euro, sia che la contabilità sia tenuta in euro, sia che continui ad essere tenuta in lire.

 

2.5.2 Ridenominazione del capitale sociale e del prestito obbligazionario

 

La disciplina della ridenominazione del capitale sociale e del prestito obbligazionario, rispettivamente, nel periodo transitorio, e a regime, è data:

- quanto alle necessarie modifiche al codice civile e alle altre leggi, dall'art. 4, commi 2 e 3, D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale

- quanto alle procedure di adeguamento, dall'art. 17, D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213.

- Società di nuova costituzione

In forza del principio "né obbligo, né divieto", le società che si costituiscono fra il 1° gennaio 1999 e il 31 dicembre 2001:

se in tale sede optano per il capitale espresso in lire, sono regolate dalle procedure di adeguamento previste per le società a tale data già esistenti (capo che subito segue),

se in tale sede optano per il capitale espresso in euro, sono fin dall'origine regolate dall'art. 4, commi 2 e 3, D.Lgs. 24 giugno 1998 n. 213.

- Società già esistenti - Il problema degli arrotondamenti

In forza del principio "né obbligo, né divieto", le società già esistenti al 1° gennaio 1998:

- possono, nel periodo transitorio 1°.1.1999 - 31.12.2001, continuare ad operare in lire, o ridenominarsi in euro.

- dal 1° gennaio 2002, dovranno obbligatoriamente ridenominarsi in euro.

Per tutte - prima o poi - si porrà dunque il problema della conversione: la circostanza che il capitale sociale sia rappresentato da azioni aventi ciascuna un proprio valore nominale da convertire in Euro, determina inevitabilmente la necessità di eseguire arrotondamenti.

Lo scopo delle procedure che seguono è di condurre ad una espressione monetaria in euro con non più di due cifre decimali, che corrisponde al suo frazionamento minimo, pari ad un centesimo di euro.

La tecnica può consistere, o in una operazione per eccesso (imputando riserve a capitale), o in una operazione per difetto (riducendo il capitale sociale);

La legge delega n. 433/1997, all'art. 6 (Effetti della conversione di importi contenuti in norme vigenti), dispone che "Le norme delegate disciplinano gli effetti della conversione in EURO degli importi in lire contenuti in norme vigenti, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) dovrà prevedersi l'irrilevanza degli scarti derivanti dalla automatica conversione di lire in EURO, con riferimento alle conseguenze che la norma riconnette agli scostamenti dall'importo indicato;

b) qualora si renda opportuno modificare il risultato della conversione, la modifica dovrà essere effettuata mantenendo inalterato l'ordine di grandezza dell'originario importo in lire e salvaguardando gli effetti giuridici che vi sono connessi, nel rispetto della funzione svolta nell'ordinamento dalla disposizione considerata [...]".

In sostanza, anche in questo caso si ha un'applicazione peculiare dell'intento del legislatore comunitario di realizzare un effetto quanto più possibile neutrale in connessione con l'adozione del sistema della moneta unica.

La relazione governativa al disegno di legge delega afferma: "Agli effetti delle modifiche legislative relative all'indicazione in EURO ed all'aggiustamento di importi attualmente indicati in lire in disposizioni normative vigenti, sembra importante distinguere: a) le ipotesi nelle quali la norma contiene un importo, espresso in lire; b) le ipotesi in cui una norma imponga che sia scritto un importo, oggi in lire, o riconnetta rilevanza al superamento di un importo non scritto (ad esempio, perdita di un terzo del capitale sociale). Nelle ipotesi a), nelle quali la norma contiene un importo espresso in lire, la delega dovrà: a.1) innanzi tutto conferire il potere di prevedere che gli scarti lira-EURO derivanti dall'automatica conversione siano irrilevanti agli effetti di considerare superato, in alto o in basso, l'importo stabilito normativamente in lire; a.2) conferire il potere di variare, qualora opportuno, le risultanze in EURO delle lire scritte, avuta attenzione alla funzione dell'importo e nei limiti del rispetto dell'ordine di grandezza".

 

La disciplina che il legislatore nazionale ha apprestato in materia è dunque la seguente (D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213):

Art. 17 - Conversione in Euro del capitale sociale

"1. Le società con azioni il cui valore nominale è superiore a lire duecento, che intendono avvalersi di quanto disposto dal comma 5, provvedono a convertirle in Euro applicando il tasso di conversione ed arrotondando il risultato ai centesimi secondo quanto stabilito dall'articolo 5 del Regolamento (CE) n. 1103/97.

2. Se l'arrotondamento avviene per eccesso, si procede all'aumento del valore nominale delle azioni e del capitale sociale mediante l'utilizzo delle riserve, ivi compresa quella legale se necessaria, e dei fondi speciali iscritti in bilancio.

3. Se le riserve mancano o sono insufficienti è consentito troncare ai centesimi di Euro il risultato della conversione indicata al comma 1. In tal caso si applica il comma 4.

4. Se l'arrotondamento avviene per difetto, si procede alla riduzione del valore nominale delle azioni e del capitale sociale mediante accredito della riserva legale.

5. Le operazioni indicate ai commi da 1 a 4 sono deliberate dagli amministratori in deroga agli articoli 2365 e 2376 del codice civile e, con riferimento all'operazione di aumento del capitale sociale di cui al comma 2, anche in deroga all'articolo 2443 del codice civile. Nei casi indicati ai commi 3 e 4 non si applica il terzo comma dell'articolo 2445 del codice civile. I verbali delle predette deliberazioni possono essere redatti senza l'assistenza del notaio e vengono depositati e iscritti a norma dell'articolo 2436 del codice civile. Gli amministratori riferiscono del loro operato alla prima assemblea utile.

6. Le società con azioni che attribuiscono un privilegio commisurato al valore nominale delle azioni medesime o il cui valore nominale sia pari o inferiore a lire duecento provvedono a convertirle in Euro, anche in deroga al comma 1, con non più di due cifre decimali. A tal fine è ammessa una riduzione del capitale sociale, da attuarsi mediante accredito della riserva legale, non superiore al cinque per cento del relativo ammontare; alla deliberazione dell'assemblea non si applica il terzo comma dell'articolo 2445 del codice civile. E' consentita la movimentazione delle riserve, in contropartita del capitale sociale, come prevista nei commi 2 e 4, nonché l'acquisto delle azioni proprie in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2357 del codice civile.

7. Limitatamente alle variazioni del capitale sociale effettuate ai sensi del presente articolo, l'obbligo alla relativa annotazione sui titoli non opera fino a quando non ricorrono altre ragioni di modifica e le imprese ottemperano alla disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 2250 del codice civile entro il secondo esercizio successivo a quello nel quale la variazione è avvenuta.

8. Il capitale sociale convertito non può essere inferiore a centomila Euro per le società per azioni e a diecimila Euro per le società a responsabilità limitata.

9. Le negoziazioni dei titoli azionari sono effettuate esprimendo i prezzi unitari in Euro, con il numero di cifre decimali determinato dalle società di gestione del mercato.

10. Alle quote di società a responsabilità limitata e società cooperative si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi precedenti."

 

L'articolo 5 del Regolamento n. 1103/97/CE dispone a sua volta che:

"Gli importi monetari da pagare o contabilizzare, in caso di arrotondamento dopo una conversione in unità Euro effettuata conformemente all'articolo 4, sono arrotondati per eccesso o per difetto al cento più vicino. Gli importi monetari da pagare o contabilizzare che sono convertiti in unità monetarie nazionali sono arrotondati per eccesso o per difetto all'unità divisionale più vicina o, in assenza di unità divisionale, all'unità più vicina, ovvero, conformemente alle norme o pratiche nazionali, ad un multiplo o ad una frazione dell'unità divisionale o dell'unità della moneta nazionale. Se l'applicazione del tasso di conversione dà un risultato che si pone a metà, la somma viene arrotondata per eccesso."

 

Esempio di arrotondamento.

Il meccanismo di arrotondamento può essere così esemplificato, supponendo d'ora in poi il seguente:

tasso ipotetico di conversione: lire 1.968,51 = 1 Euro.

Il meccanismo di arrotondamento non è espressamente disciplinato dalla legislazione italiana ma, in analogia a quanto accade per i titoli obbligazionari, che mutuano le regole di arrotondamento dalle operazioni di ridenominazione dei Titoli di Stato, è anche qui applicabile l'art.7 ("Modalità di ridenominazione") del D.Llgs. 213/1998: "1. La ridenominazione [...] avviene calcolando, in base ai rispettivi tassi di conversione, il valore in euro del taglio minimo di ciascun prestito e moltiplicando il risultato ottenuto, arrotondato al secondo decimale per difetto o per eccesso a seconda che sia inferiore o non inferiore a 0,005 euro, per il numero di tagli minimi di cui è composto il prestito".

 

a) Arrotondamento per eccesso

 

- Valore nominale originario dell'azione in lire: 1.000- Valore nominale dell'azione in Euro: (1.000 / 1.968,51 = 0,5.079.984.353=) 0,51- Valore nominale dell'azione in lire dopo la conversione in Euro: (0,51 x 1.968,51 =(1.003,9.401) 1.004b)

b) Arrotondamento per difetto

- Valore nominale originario dell'azione in lire: 1.500

- Valore nominale dell'azione in Euro: (1.500 / 1.968,51 = 0,761.997.653=) 0,76

- Valore nominale dell'azione in lire dopo la conversione in Euro: (0,76 x 1.968,51 = 1.496,0.676=) 1.496

- Le modalità operative

Poiché l'arrotondamento delle azioni ai centesimi di Euro comporta una variazione in aumento o in diminuzione del valore nominale delle azioni e di conseguenza del capitale sociale, le imprese devono porre in essere una delle seguenti modalità operative:

a) aumento gratuito del capitale sociale con trasferimento di riserve a capitale;

b) riduzione del capitale sociale con passaggio di capitale a riserve.

 

E' stata infatti seguita dal legislatore la tecnica della cosiddetta bottom up translation, che consiste nei seguenti passaggi:

si tiene fermo il numero delle azioni emesse,

si effettua la conversione in Euro del valore nominale di ogni azione;

si arrotonda al centesimo di Euro (in difetto o in eccesso) il risultato, ottenendosi così il nuovo valore nominale delle azioni;

si moltiplica il nuovo valore nominale per il numero delle azioni, ottenendosi così il nuovo capitale sociale;

si gestisce a livello patrimoniale l'arrotondamento complessivo.

Si vedano qui di seguito le modalità pratiche di tali operazioni, a seconda che l'arrotondamento sia gestito per eccesso o per difetto.

 

- Arrotondamento per eccesso.

"1. Le società con azioni il cui valore nominale è superiore a lire duecento [...] provvedono a convertirle in Euro [...]

2. Se l'arrotondamento avviene per eccesso, si procede all'aumento del valore nominale delle azioni e del capitale sociale mediante l'utilizzo delle riserve, ivi compresa quella legale se necessaria, e dei fondi speciali iscritti in bilancio."

Se l'arrotondamento avviene dunque per eccesso, occorrerà procedere all'aumento del valore nominale delle azioni e del capitale sociale mediante l'utilizzo di riserve:

Esempio: Capitale sociale 200.000.000Valore nominale delle azioni

1.000Numero azioni

200.000Tasso di cambio lira/Euro 1.968,51

In questo caso, il valore nominale di una azione dopo la conversione in Euro sarà uguale a:

1.000 / 1.968,51 = 0,50.799.843.536 Euro

Arrotondandosi questo importo al centesimo superiore di Euro, il nuovo valore nominale di una azione sarà pari a 0,51 Euro, e cioè a:

(0,51 x 1.968,51 =) 1.003,9.401 lire.

Si avrà quindi un incremento del valore nominale di ciascuna azione da 1.000 lire a 1.003,9.401 lire, che determina la necessità di un trasferimento di riserve a capitale sociale nella misura di 3,9.401 lire per azione, per complessive (200.000 x 3,9.401 =) 788.020 lire.

Il nuovo capitale sociale sarà di (0,51 x 200.000 =) 102.000 Euro.

Le riserve alle quali si può attingere per aumentare il capitale sociale sono:

le riserve facoltative;

le riserve statutarie prive di specifica destinazione;

la riserva da sovrapprezzo azioni;

i fondi speciali disponibili costituiti con utili o corrispondenti a plusvalenze dell'attivo patrimoniale, quali i fondi per saldi attivi di rivalutazione monetaria risultanti dall'applicazione di leggi speciali;

la riserva legale (quest'ultima si usa solo se è necessario, e cioè se vi è incapienza di altre riserve).

Immaginando che la società in questione avesse capitale di lire 200.000.000 e riserve per lire 50.000.000, dopo la conversione:

il capitale sarà di: 102.000 Euro;

le riserve saranno di: (lire 50.000.000 - lire 788.020 =) lire 49.211.980;

in sostanza, il patrimonio netto rimane identico.

 

- Rilevanza fiscale

Dal punto di vista fiscale, l'utilizzo di riserve di utili per aumentare il capitale sociale non ha conseguenze, a seguito della recente abrogazione della "maggiorazione di conguaglio". Peraltro, quelle riserve hanno scontato imposte (in tutto o in parte) e conseguentemente si sono formati baskets "A" e "B". Poiché le riserve vengono "congelate" nel capitale sociale, i relativi importi di Irpeg formatisi nei baskets "A" e "B" non sono utilizzabili per distribuzione di "quelle" riserve; si crea comunque un plafond di Irpeg utilizzabile per altre distribuzioni di dividendi e riserve di utili.

L'utilizzo invece di riserve in sospensione d'imposta parrebbe sottoposto a tassazione (a meno di ritenere che nell'intento di parificare il "prima" al "dopo", il legislatore, sia comunitario che nazionale, abbia inteso anche disapplicare implicitamente le conseguenze fiscali derivanti dal solo fatto della conversione delle lire in Euro; ma la mancanza di previsioni esplicite ai fini tributari induce a propendere per la tassabilità): cosicché il loro utilizzo determina la tassazione dei fondi di accantonamento ex art. 54 D.P.R. 597/1973, ex art. 55 D.P.R. 917/1986, ex art. 2 legge 168/1982 ed ex art. 1 legge 169/1983.

Non è invece rilevante (poiché sono tassati solo in caso di distribuzione) la riserva per rivalutazione monetaria ex lege 74/52, 576/75, 72/83, 408/90, 413/91.

Ai fini Dit non si verificano particolari effetti, trattandosi di mera conversione, senza apporti di denaro.

Ai fini dell'imposta di registro, l'utilizzo di riserve di utili o in sospensione d'imposta genera l'applicazione dell'aliquota dell'1 per cento; è invece esonerato l'utilizzo di riserve di capitale (come quella da sovrapprezzo azioni) in quanto ha già scontato l'imposta. Non vi è imposta di registro infine nemmeno in caso di riserve di rivalutazione monetaria e di riserve ex lege 408/90 e 413/91.

 

- Insufficienza di riserve e indisponibilità dei soci a nuovi versamenti

Art. 17, comma 3. "Se le riserve mancano o sono insufficienti è consentito troncare ai centesimi di Euro il risultato della conversione indicata al comma 1. In tal caso si applica il comma 4."

Qualora le riserve mancassero o quelle disponibili fossero insufficienti per poter realizzare l'arrotondamento per eccesso, il legislatore non ha dunque costretto i soci ad ulteriori versamenti: è infatti possibile procedere al "troncamento" (cioè all'arrotondamento per difetto) del risultato della conversione del valore nominale delle azioni appunto per evitare di obbligare i soci ad effettuare quei conferimenti occorrenti al raggiungimento del risultato richiesto dall'arrotondamento per eccesso.

In questo caso, il valore nominale delle azioni e del capitale sociale devono essere ridotti mediante l'accredito della riserva legale. In tal modo gli interessi degli azionisti e dei creditori sono tutelati in quanto la riserva legale, dopo il capitale sociale, costituisce la posta di patrimonio netto con la maggiore intensità di vincoli per le sue modalità di utilizzo.

 

Riprendendo l'esempio di cui sopra:

Esempio: Capitale sociale 200.000.000

Valore nominale delle azioni 1.000

Numero azioni 200.000

Tasso di cambio lira/Euro 1.968,51.

In questo caso, il valore nominale di una azione dopo la conversione in Euro sarebbe uguale a 1.000 / 1.968,51 = 0,50.799.843.536 Euro.

Arrotondandosi questo importo al centesimo superiore di Euro, il nuovo valore nominale di una azione sarebbe pari a 0,51 Euro, e cioè a: (0,51 x 1.968,51 =) 1.003,9.401 lire.

Si avrebbe quindi un incremento del valore nominale di ciascuna azione da 1.000 lire a 1.003,9.401 lire, che determinerebbe la necessità di un trasferimento di riserve a capitale sociale nella misura di 3,9.401 lire per azione, per complessive (200.000 x 3,9.401 =) 788.020 lire.

In luogo di effettuare tale passaggio di riserve a capitale si può dunque troncare l'arrotondamento: invece che adottare la conversione pari a 0,51 si arrotonda quindi il rapporto per difetto a 0,50 di modo che ne risulta un valore dell'azione pari a (0,50 x 1.968,51 =) 984,255 lire e un valore del capitale sociale pari a (984,255 x 200.000 =) 196.851.000 lire, mandandosi pertanto lire 3.149.000 in accredito alla riserva legale. Il nuovo capitale sociale è comunque di (0,50 x 200.000 =) 100.000 Euro, in linea con i requisiti richiesti dal comma 8 dell'art. 17 del D.Lgs. 213/1998 (art. 17, comma 8: " Il capitale sociale convertito non può essere inferiore a centomila Euro per le società per azioni e a diecimila Euro per le società a responsabilità limitata").

 

Dal punto di vista contabile, se la società aveva 200.000.000 lire di capitale e riserva legale per lire 100.000, ne consegue che:

il capitale sarà di: 100.000 Euro;

la riserva legale sarà di: 3.249.000 lire;

di modo che il patrimonio netto della società non muta.

 

- Arrotondamento per difetto.

Art. 17, comma 4. "Se l'arrotondamento avviene per difetto, si procede alla riduzione del valore nominale delle azioni e del capitale sociale mediante accredito della riserva legale."

Se si arrotonda per difetto, occorre accreditare l'eccedenza alla riserva legale.

Esempio: Capitale sociale 300.000.000

Valore nominale delle azioni 1.500

Numero azioni 200.000

Tasso di cambio lira/Euro 1.968,51

In questo caso, il nuovo valore nominale di una azione dopo la conversione in Euro sarà uguale a:

1.500 : 1968,51 = 0,76.199.765.304

Arrotondandosi questo importo al centesimo inferiore di Euro, il valore nominale di un'azione sarà pari a 0,76 Euro e quindi pari a (0,76 x 1.968,51=) 1.496,0.676 lire.

Si dovrà quindi operare una riduzione del valore nominale di ciascuna azione da 1.500 lire a 1.496,0.676 lire mediante il trasferimento di capitale alla riserva legale nella misura di 3,9324 lire per azione per complessive

(3,9324 x 200.000 =) 786.480 lire.

Il nuovo capitale sociale sarà di (0,76 x 200.000 =) 152.000 Euro.

 

In altri termini, la norma consente la possibilità di una operazione riduttiva del capitale sociale ulteriore rispetto alle ordinarie fattispecie tassativamente previste (esuberanza, perdite, ecc.).

Dal punto di vista contabile, ipotizzandosi una società con capitale di lire 300.000.000 e riserva legale per lire 500.000, ne consegue che:

il capitale sarà di: 152.000 Euro;

la riserva legale sarà di: 1.286.480 lire;

derivandone che non vi sono alterazioni nel patrimonio netto della società.

- Capitale sociale risultante dalla conversione

Come detto, il D.Lgs. 213/1998 dispone comunque che

art. 17, comma 8. "Il capitale sociale convertito non può essere inferiore a centomila Euro per le società per azioni e a diecimila Euro per le società a responsabilità limitata".

Quindi dalle operazioni di conversione non può scaturire che:

a) per le s.p.a.: un capitale nominale (di almeno 100.000 Euro)

b) per le s.r.l.: un capitale nominale (di almeno 10.000 Euro).

- Procedure semplificate

 

Per le procedure di variazione del capitale sociale indotte dal processo di conversione, il D.Lgs. 213/1998 prevede semplificazioni rispetto alla normativa a regime:

art. 17, comma 5: "Le operazioni indicate ai commi da 1 a 4 sono deliberate dagli amministratori in deroga agli articoli 2365 e 2376 del codice civile e, con riferimento all'operazione di aumento del capitale sociale di cui al comma 2, anche in deroga all'articolo 2443 del codice civile. Nei casi indicati ai commi 3 e 4 non si applica il terzo comma dell'articolo 2445 del codice civile. I verbali delle predette deliberazione possono essere redatti senza l'assistenza del notaio e vengono depositati e iscritti a norma dell'articolo 2436 del codice civile. Gli amministratori riferiscono del loro operato alla prima assemblea utile."

In sostanza:

per i provvedimenti conseguenti alla conversione in Euro di azioni e capitale sociale non occorre riunire l'assemblea straordinaria dei soci né assemblee speciali (ma non è vietato che la conversione avvenga anche nell'ambito di una assemblea straordinaria);

si opera mediante deliberazioni dell'organo amministrativo;

gli amministratori debbono comunque informare i soci alla prima assemblea utile:

non occorre il verbale notarile;

occorre comunque procedere all'omologazione e al deposito al Registro Imprese della deliberazione modificativa.

 

- Azioni privilegiate o di importo inferiore a lire 200

Art. 17, comma 6: "Le società con azioni che attribuiscono un privilegio commisurato al valore nominale delle azioni medesime o il cui valore nominale sia pari o inferiore a lire duecento provvedono a convertirle in Euro, anche in deroga al comma 1, con non più di due cifre decimali. A tal fine è ammessa una riduzione del capitale sociale, da attuarsi mediante accredito della riserva legale, non superiore al cinque per cento del relativo ammontare; alla deliberazione dell'assemblea non si applica il terzo comma dell'articolo 2445 del codice civile. E' consentita la movimentazione delle riserve, in contropartita del capitale sociale, come prevista nei commi 2 e 4, nonché l'acquisto delle azioni proprie in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2357 del codice civile."

In questo caso:

la conversione avviene con non più di due cifre decimali;

l'operazione può avvenire sia per eccesso (imputando riserve a capitale) sia per difetto (riducendo il capitale sociale);

è ammessa la riduzione del capitale sociale, mediante il passaggio di capitale a riserva legale, in misura non superiore al 5 per cento del relativo ammontare;

non si applica il terzo comma dell'articolo 2445 c.c. per il quale "3. La deliberazione può essere eseguita soltanto dopo tre mesi dal giorno dell'iscrizione nel registro delle imprese purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione."

E' consentito l'acquisto di azioni proprie in deroga ai criteri di cui all'art. 2357 c.c..

 

- Obbligo di annotazioni sui titoli

Art. 17, comma 7: "Limitatamente alle variazioni del capitale sociale effettuate ai sensi del presente articolo, l'obbligo alla relativa annotazione sui titoli non opera fino a quando non ricorrono altre ragioni di modifica e le imprese ottemperano alla disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 2250 del codice civile entro il secondo esercizio successivo a quello nel quale la variazione è avvenuta."

Per evitare appesantimenti procedurali e aggravi di costi il legislatore ha disposto che:

l'annotazione sui titoli dell'avvenuta conversione in Euro possa essere rimandata fino a quando non ricorrano altre ragioni di modifica;

l'obbligo di cui al secondo comma dell'art. 2250 c.c. (per il quale "2. Il capitale delle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata deve essere negli atti e nella corrispondenza indicato secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente dall'ultimo bilancio".) possa essere soddisfatto entro il secondo esercizio successivo a quello nel quale la variazione è avvenuta.

 

- Normativa "a regime"

La materia è disciplinata dall'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 213/1998, che dispone:

"A decorrere dal 1° gennaio 2002:

l'articolo 2327 del codice civile è sostituito dal seguente: "La società per azioni deve costituirsi con un capitale non inferiore a centomila Euro. Il valore nominale delle azioni delle società di nuova costituzione è di un Euro o suoi multipli.";

i commi primo, secondo e terzo dell'articolo 2474 del codice civile sono sostituiti dai seguenti: "La società deve costituirsi con un capitale non inferiore a diecimila Euro. Le quote di conferimento dei soci possono essere di diverso ammontare, ma in nessun caso inferiori ad un Euro. Se la quota di conferimento è superiore al minimo, deve essere costituita da un ammontare multiplo di un Euro.";

i commi primo e secondo dell'articolo 2521 del codice civile sono sostituiti dai seguenti: "Nelle società cooperative nessun socio può avere una quota superiore a cinquantamila Euro, nè tante azioni il cui valore nominale superi tale somma. Il valore nominale di ciascuna quota o azione non può essere inferiore a venticinque Euro. Il valore nominale di ciascuna azione non può essere superiore a cinquecento Euro.";

il comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente: "2. Il valore nominale delle azioni non può essere inferiore a due Euro.";

il comma 4 dell'articolo 33 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente: "4. Il valore nominale di ciascuna azione non può essere inferiore a venticinque Euro nè superiore a cinquecento Euro.";

il comma 4 dell'articolo 34 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente: "4. Nessun socio può possedere azioni il cui valore nominale complessivo superi cinquantamila Euro.";

il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, è sostituito dal seguente: "1. Il capitale delle società per azioni e il fondo di garanzia delle società di mutua assicurazione non possono essere inferiori a cinque milioni di Euro";

il comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, è sostituito dal seguente: "1. Il capitale delle società per azioni e il fondo di garanzia delle società di mutua assicurazione non possono essere inferiori a:

cinque milioni di Euro quando l'esercizio comprende le assicurazioni dei rami indicati ai numeri 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del punto A) della tabella allegata;

duemilionicinquecentomila Euro quando l'esercizio comprende le assicurazioni dei rami indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 e 18 del punto A) della suddetta tabella;

unmilionecinquecentomila Euro quando l'esercizio comprende le assicurazioni dei rami indicati ai numeri 9 e 17 del punto A) della suddetta tabella.".

3. Il comma 2 si applica fin dal 1° gennaio 1999 alle società che si costituiscono con capitale espresso in Euro.

4. A decorrere dal 1° gennaio 1999 il secondo comma dell'articolo 2435 del codice civile è sostituito dal seguente: "Il bilancio pubblicato in lire può essere pubblicato anche in Euro al tasso fisso di conversione". A decorrere dal 1 gennaio 2002 il secondo comma dell'articolo 2435 del codice civile è abrogato.

5. Nell'ambito delle procedure che saranno stabilite in sede di Unione Europea per l'adozione, ai sensi dell'articolo 109L paragrafo 4 del Trattato, dei tassi di conversione in Euro delle monete dei paesi partecipanti, e anche in deroga all'articolo 2, comma 4, della legge 12 agosto 1993, n. 312, la Banca d'Italia può rilevare i cambi contro lire delle valute di cui al predetto articolo 2 secondo le modalità operative e i tempi previsti dalle procedure come sopra stabilite.

 

 

Pertanto si avrà il seguente quadro normativo:

 

 

***** FINO AL 31.12.2001

 

ART. 2327 AMMONTARE MINIMO DEL CAPITALE 1. La società per azioni deve costituirsi con un capitale non inferiore a duecento milioni di lire.

 

ART. 2474 CAPITALE SOCIALE 1. La società deve costituirsi con un capitale non inferiore a venti milioni di lire.

2. Le quote di conferimento dei soci possono essere di diverso ammontare, ma in nessun caso inferiori a lire mille.

3. Se la quota di conferimento e` superiore al minimo, deve essere costituita da un ammontare multiplo di lire mille.

4. Se il valore di un conferimento in natura non raggiunge l'ammontare minimo o un multiplo di questo, la differenza deve essere integrata mediante conferimento in danaro.

 

ART. 2521 QUOTE ED AZIONI 1. Nelle società cooperative nessun socio può avere una quota superiore a lire ottanta milioni, ne` tante azioni il cui valore nominale superi tale somma.

2. Il valore nominale di ciascuna quota o azione non puo` essere inferiore a lire cinquantamila. Il valore nominale di ciascuna azione non può essere superiore a lire un milione.

3. Alle azioni si applicano le disposizioni degli articoli 2346, 2347, 2348, 2349 e 2354. Tuttavia nelle azioni non e` indicato l'ammontare del capitale, ne` quello dei versamenti parziali sulle azioni non completamente liberate.

 

ART. 2474 CAPITALE SOCIALE "La società deve costituirsi con un capitale non inferiore a diecimila Euro.

Le quote di conferimento dei soci possono essere di diverso ammontare, ma in nessun caso inferiori ad un Euro.

Se la quota di conferimento è superiore al minimo, deve essere costituita da un ammontare multiplo di un Euro."

4. Se il valore di un conferimento in natura non raggiunge l'ammontare minimo o un multiplo di questo, la differenza deve essere integrata mediante conferimento in danaro.

 

D.Lgs. 1.09.93 n. 385 Art. 29. Norme generali. 1. Le banche popolari sono costituite in forma di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata.2. Il valore nominale delle azioni non può essere inferiore a lire cinquemila.3. La nomina degli amministratori e dei sindaci spetta esclusivamente all'assemblea dei soci.4. Alle banche popolari non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

 

D.Lgs. 1.09.93 n. 38533. Norme generali. 1. Le banche di credito cooperativo sono costituite in forma di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata.2. La denominazione deve contenere l'espressione "credito cooperativo".3. La nomina degli amministratori e dei sindaci spetta esclusivamente all'assemblea dei soci.4. Il valore nominale di ciascuna azione non può essere inferiore a lire cinquantamila né superiore a lire un milione.

 

D. Lgs. 1.09.93 n. 38534. Soci. 1. Il numero minimo dei soci delle banche di credito cooperativo non può essere inferiore a duecento. Qualora tale numero diminuisca, la compagine sociale deve essere reintegrata entro un anno; in caso contrario, la banca è posta in liquidazione.

2. Per essere soci di una banca di credito cooperativo è necessario risiedere, aver sede ovvero operare con carattere di continuità nel territorio di competenza della banca stessa.

3. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

4. Nessun socio può possedere azioni il cui valore nominale complessivo superi ottanta milioni di lire.

5. Le banche di credito cooperativo non possono acquistare le proprie azioni, né fare anticipazioni su di esse, né compensarle con le obbligazioni dei soci.

6. Quando risulta che la banca rigetta ripetutamente e senza giustificato motivo le domande di ammissione a socio, è in facoltà della Banca d'Italia obbligare la banca stessa a motivare e comunicare agli interessati le delibere di rigetto.

 

D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 174 Art. 10. Misura del capitale, del fondo di garanzia e del fondo di organizzazione.

1. Il capitale delle società per azioni e il fondo di garanzia delle società di mutua assicurazione non possono essere inferiori a dieci miliardi di lire.

2. Per le società cooperative a responsabilità limitata il capitale non può essere inferiore alla metà dell'importo indicato al comma 1.

3. Fino all'ammontare minimo indicato nei commi 1 e 2 il capitale od il fondo di garanzia debbono essere interamente costituiti con conferimenti in denaro e debbono essere interamente versati.

4. Le società di cui ai commi 1 e 2 che intendono esercitare anche i rami 1 (infortuni) e 2 (malattia) indicati nel punto A) della tabella allegata al decreto legislativo danni debbono altresì possedere il capitale o il fondo di garanzia di cui al decreto legislativo danni.

5. La misura minima del fondo di organizzazione necessario alla copertura delle spese di cui all'art. 12, comma 1, lettera c), viene determinata in via generale dall'ISVAP, con proprio provvedimento. In ogni caso tale misura non può essere superiore alla metà di quella del capitale di cui ai commi 1 e 2.

 

D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175 Art. 12. Misura del capitale, del fondo di garanzia e del fondo di organizzazione. 1. Il capitale delle società per azioni e il fondo di garanzia delle società di mutua assicurazione non possono essere inferiori a:

a) lire 10.000 milioni quando l'esercizio comprende le assicurazioni dei rami indicati ai numeri 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del punto A) della tabella allegata;

b) lire 5.000 milioni quando l'esercizio comprende le assicurazioni dei rami indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 e 18 del punto A) della suddetta tabella;

c) lire 3.000 milioni quando l'esercizio comprende le assicurazioni dei rami indicati ai numeri 9 e 17 del punto A) della suddetta tabella.

2. Per le società cooperative a responsabilità limitata il capitale non può essere inferiore alla metà degli importi fissati nel comma 1.

3. Fino all'ammontare minimo indicato nei commi 1 e 2 il capitale od il fondo di garanzia debbono essere interamente costituiti con conferimenti in denaro e debbono essere interamente versati.

 

 

***** DAL 1.1.2002

 

ART. 2327 AMMONTARE MINIMO DEL CAPITALE "La società per azioni deve costituirsi con un capitale non inferiore a centomila Euro. Il valore nominale delle azioni delle società di nuova costituzione è di un Euro o suoi multipli."

 

ART. 2474 CAPITALE SOCIALE "La società deve costituirsi con un capitale non inferiore a diecimila Euro.

Le quote di conferimento dei soci possono essere di diverso ammontare, ma in nessun caso inferiori ad un Euro.

Se la quota di conferimento è superiore al minimo, deve essere costituita da un ammontare multiplo di un Euro."

4. Se il valore di un conferimento in natura non raggiunge l'ammontare minimo o un multiplo di questo, la differenza deve essere integrata mediante conferimento in danaro.

 

ART. 2474 CAPITALE SOCIALE "La società deve costituirsi con un capitale non inferiore a diecimila Euro.

Le quote di conferimento dei soci possono essere di diverso ammontare, ma in nessun caso inferiori ad un Euro.

Se la quota di conferimento è superiore al minimo, deve essere costituita da un ammontare multiplo di un Euro."

4. Se il valore di un conferimento in natura non raggiunge l'ammontare minimo o un multiplo di questo, la differenza deve essere integrata mediante conferimento in danaro.

 

D.Lgs. 1.09.93 n. 385 Art. 29. Norme generali. 1. Le banche popolari sono costituite in forma di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata."2. Il valore nominale delle azioni non può essere inferiore a due Euro." 3. La nomina degli amministratori e dei sindaci spetta esclusivamente all'assemblea dei soci.4. Alle banche popolari non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

 

D.Lgs. 1.09.93 n. 38533. Norme generali.

1. Le banche di credito cooperativo sono costituite in forma di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata.

2. La denominazione deve contenere l'espressione "credito cooperativo".

3. La nomina degli amministratori e dei sindaci spetta esclusivamente all'assemblea dei soci.

"4. Il valore nominale di ciascuna azione non può essere inferiore a venticinque Euro né superiore a cinquecento Euro."

 

D.Lgs. 1.09.93 n. 38534. Soci. 1. Il numero minimo dei soci delle banche di credito cooperativo non può essere inferiore a duecento. Qualora tale numero diminuisca, la compagine sociale deve essere reintegrata entro un anno; in caso contrario, la banca è posta in liquidazione.

2. Per essere soci di una banca di credito cooperativo è necessario risiedere, aver sede ovvero operare con carattere di continuità nel territorio di competenza della banca stessa.

3. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

"4. Il valore nominale di ciascuna azione non puo' essere inferiore a venticinque Euro nè superiore a cinquecento Euro."

5. Le banche di credito cooperativo non possono acquistare le proprie azioni, né fare anticipazioni su di esse, né compensarle con le obbligazioni dei soci.

6. Quando risulta che la banca rigetta ripetutamente e senza giustificato motivo le domande di ammissione a socio, è in facoltà della Banca d'Italia obbligare la banca stessa a motivare e comunicare agli interessati le delibere di rigetto.

 

D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 174 Art. 10. Misura del capitale, del fondo di garanzia e del fondo di organizzazione. "1. Il capitale delle società per azioni e il fondo di garanzia delle società di mutua assicurazione non possono essere inferiori a cinque milioni di Euro". 2. Per le società cooperative a responsabilità limitata il capitale non può essere inferiore alla metà dell'importo indicato al comma 1.

3. Fino all'ammontare minimo indicato nei commi 1 e 2 il capitale od il fondo di garanzia debbono essere interamente costituiti con conferimenti in denaro e debbono essere interamente versati.

4. Le società di cui ai commi 1 e 2 che intendono esercitare anche i rami 1 (infortuni) e 2 (malattia) indicati nel punto A) della tabella allegata al decreto legislativo danni debbono altresì possedere il capitale o il fondo di garanzia di cui al decreto legislativo danni.

5. La misura minima del fondo di organizzazione necessario alla copertura delle spese di cui all'art. 12, comma 1, lettera c), viene determinata in via generale dall'ISVAP, con proprio provvedimento. In ogni caso tale misura non può essere superiore alla metà di quella del capitale di cui ai commi 1 e 2.

 

D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175 Art. 12. Misura del capitale, del fondo di garanzia e del fondo di organizzazione. "1. Il capitale delle società per azioni e il fondo di garanzia delle società di mutua assicurazione non possono essere inferiori a:

a) cinque milioni di Euro quando l'esercizio comprende le assicurazioni dei rami indicati ai numeri 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del punto A) della tabella allegata;

b) duemilionicinquecentomila Euro quando l'esercizio comprende le assicurazioni dei rami indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 e 18 del punto A) della suddetta tabella;

c) unmilionecinquecentomila Euro quando l'esercizio comprende le assicurazioni dei rami indicati ai numeri 9 e 17 del punto A) della suddetta tabella."

2. Per le società cooperative a responsabilità limitata il capitale non può essere inferiore alla metà degli importi fissati nel comma 1.

3. Fino all'ammontare minimo indicato nei commi 1 e 2 il capitale od il fondo di garanzia debbono essere interamente costituiti con conferimenti in denaro e debbono essere interamente versati.

 

 

 

- Conversione di prestiti obbligazionari

 

Durante il periodo transitorio è possibile la ridenominazione dei titoli obbligazionari (artt. 11 - 13 D.Lgs. 213/1998):

Art. 11 ("Ridenominazione degli strumenti finanziari privati") "1. Durante il periodo transitorio, gli emittenti privati hanno facoltà di ridenominare unilateralmente i propri strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, lettere b) e d) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, esclusivamente nei casi e con le modalità di cui ai successivi articoli 12 e 13";

Art. 12 ("Modalità di ridenominazione degli strumenti finanziari privati") "1. Gli strumenti finanziari in lire di cui all'articolo 11 emessi a norma del diritto italiano, caratterizzati da taglio minimo non inferiore a un milione di lire, dalla fungibilità e dalla possibilità di rimborso in unica soluzione alla scadenza, seguono le regole di ridenominazione di cui all'articolo 7, comma 1, che si applicano ai soli fini dei diritti patrimoniali.

2. La ridenominazione degli strumenti di cui all'articolo 11 è effettuata secondo i tempi e i modi indicati nell'apposito regolamento da emanarsi da parte della Consob, sentita la Banca d'Italia".

Art. 13 ("Ridenominazione degli strumenti finanziari privati denominati nella valuta di uno Stato partecipante") "1. Gli strumenti finanziari emessi da privati a norma del diritto italiano, aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 12 e denominati nelle altre valute aderenti, possono essere ridenominati ai sensi dell'articolo 11, quando lo Stato emittente la valuta di denominazione del prestito abbia ridenominato in euro il proprio debito pubblico, già denominato nella corrispondente moneta ed emesso a norma del proprio diritto nazionale.

2. Agli strumenti di cui al presente articolo si applicano le modalità di ridenominazione indicate nell'articolo 12 del presente decreto, fatte salve le modifiche derivanti dalla differenza delle valute originarie".

Per la ridenominazione occorre dunque che i titoli:

siano emessi a norma del diritto italiano;

siano caratterizzati da taglio minimo non inferiore a un milione di lire;

siano fungibili; e

siano rimborsabili in unica soluzione alla scadenza.

Se non ricorrono tali condizioni, non si fa luogo a ridenominazione e si seguono le regole generali circa il passaggio all'Euro dal 1 gennaio 2002.

Per i titoli ammessi alla ridenominazione, si applicano le tecniche di conversione relative ai Titoli di Stato:

Art. 7 ("Modalità di ridenominazione") "1. La ridenominazione [...] avviene calcolando, in base ai rispettivi tassi di conversione, il valore in euro del taglio minimo di ciascun prestito e moltiplicando il risultato ottenuto, arrotondato al secondo decimale per difetto o per eccesso a seconda che sia inferiore o non inferiore a 0,005 euro, per il numero di tagli minimi di cui è composto il prestito".

Esempio Taglio minimo: 1.000.000 lire Numero obbligazioni: 2.000 Conversione: 1.000.000 / 1.968,51 = Euro 507,9984353 Valore nominale di una obbligazione: 508,00 Euro Ridenominazione del prestito: 508,00 x 2.000 = 1.016.000 Euro

 

2.6 Ridenominazione in euro degli strumenti di debito

2.6.1 Effetti dell'euro sui titoli di Stato

L'art. 5 del D.Lgs. 213/1998 dispone che i titoli di Stato (BTP, CCT, CTZ, BOT) di nuova emissione dal 1° gennaio 1999 saranno denominati in euro.

I titoli di Stato già in circolazione sono ridenominati in euro dalla stessa data.

Per i titoli emessi dalle Ferrovie dello Stato e riconosciuti come debiti dello Stato ai sensi dell'articolo 2, comma 12, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per taglio minimo si intende il taglio più basso in cui è frazionato ciascun prestito secondo quanto indicato nel prospetto di emissione. Il valore nominale dei titoli in euro sarà ottenuto (art. 7) convertendo, al tasso di cambio lira/euro irrevocabile che sarà stabilito il 31 dicembre 1998, il valore in euro del taglio minimo di ciascun prestito (pari di norma a lire 5 milioni), e moltiplicando il risultato ottenuto, arrotondato al secondo decimale per difetto o per eccesso a seconda che sia inferiore o non inferiore a 0,005 euro, per il rapporto tra il capitale nominale del titolo che si possiede ed il valore nominale minimo di lire 5 milioni.

 

Esempio:

Importo dei titoli posseduti: lire 100.000.000

Assunto un tasso di cambio irrevocabile lira/euro pari all'attuale parità lira/ecu nello SME = 1.939,74

il nuovo valore in euro si ottiene:

1. valore in euro del taglio minimo in lire: 5.000.000 : 1.939,74 = (2.577,66505 arrotondato =) 2.577,67

2. ottenuto il taglio minimo in euro, lo si moltiplica per il numero di tagli minimi contenuto negli originari 100.000.000: 2.577,67 x (100.000.000 : 5.000.000) = 51.553,40.

 

2.6.2 Effetti dell'euro su strumenti di debito emessi da altri soggetti pubblici

Per l'art. 9 D.Lgs. 213/1998, a partire dal 1° gennaio 1999 sono emessi Buoni postali fruttiferi e libretti di risparmio postale denominati in euro. Fino a esaurimento delle scorte, e non oltre il 31 dicembre 2001, possono essere acquistati presso gli sportelli postali Buoni postali fruttiferi in lire.

L'art. 10 - Disposizioni sui titoli obbligazionari emessi da enti pubblici territoriali, dispone:

Durante il periodo transitorio, le regioni che abbiano effettuato emissioni di titoli obbligazionari ai sensi degli articoli 35 e 37 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 hanno facoltà di ridenominare in euro i relativi prestiti nei termini e con le modalità prescritti per gli strumenti finanziari privati, previsti negli articoli 12 e 13 del decreto.

Per quanto riguarda la ridenominazione dei titoli obbligazionari emessi dagli enti locali territoriali ai sensi degli articoli 35 e 37 della predetta legge n. 724 del 1994, il ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica può apportare le necessarie modifiche al Decreto 5 luglio 1996, n. 420, contenente il Regolamento di disciplina delle emissioni di titoli obbligazionari da parte degli enti locali, tenuto conto dell'esigenza di tutelare i sottoscrittori e rispettare il piano di ammortamento deliberato per ciascun prestito.

 

2.6.3 Effetti dell'euro sugli strumenti finanziari privati

L'art. 11 del D.Lgs. 213/1998 dispone che durante il periodo transitorio, gli emittenti privati hanno facoltà di ridenominare unilateralmente i propri strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e d) del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, esclusivamente nei casi e con le modalità di cui ai successivi articoli 12 e 13.

L'art. 12 - Modalità di ridenominazione degli strumenti finanziari privati, dispone:

Gli strumenti finanziari in lire di cui all'articolo 11 emessi a norma del diritto italiano, caratterizzati da taglio minimo non inferiore a un milione di lire, dalla fungibilità e dalla possibilità di rimborso in unica soluzione alla scadenza, seguono le regole di ridenominazione di cui all'articolo 7, comma 1, che si applicano ai soli fini dei diritti patrimoniali.

La ridenominazione degli strumenti di cui all'articolo 11 è effettuata secondo i tempi e i modi indicati nell'apposito regolamento da emanarsi da parte della Consob.

Ai sensi dell'art. 13, gli emittenti privati hanno facoltà di ridenominare unilateralmente i propri strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e d) del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, denominati nella valuta di uno Stato partecipante ed aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 12, quando gli Stati emittenti abbiano ridenominato in euro il loro debito pubblico, già denominato nella rispettiva moneta ed emesso a norma del proprio diritto nazionale.

Le modalità di ridenominazione sono quelle indicate nell'articolo 12 del decreto, salve le modifiche derivanti dalla differenza delle valute originarie.

 

2.6.4 Trattamento dei riferimenti alla lira degli strumenti non ridenominati

Ai sensi dell'art. 14, a decorrere dal 1° gennaio 2002, i riferimenti alla lira e alle altre valute aderenti, presenti negli strumenti finanziari non ridenominati durante il periodo transitorio, si intendono come riferimenti all'unità euro con un numero illimitato di cifre decimali e sono contestualmente espressi, ai fini della negoziazione, del servizio finanziario, del trasferimento dei titoli e della rendicontazione, in una quantità convenzionale corrispondente al valore nominale originario, nel rispetto del piano di rimborso.

L'arrotondamento al centesimo di euro dovrà essere applicato, se necessario, al momento della determinazione dei corrispettivi.

 

2.7 Rapporti con la Pubblica Amministrazione

Gli artt. 47 ss. del D.Lgs. 213/1998 disciplinano la materia dei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

 

2.7.1 Dichiarazioni, attestazioni e regolamenti in euro con le pubbliche amministrazioni

 

Art. 47

1. Le amministrazioni e i soggetti pubblici nei confronti dei quali sia obbligatoria la presentazione di dichiarazioni, attestazioni ed altri documenti, ivi compresi quelli predisposti ai fini statistici o impositivi, ovvero per adempimenti connessi a forme di assicurazione e di contribuzione obbligatoria, individuano, nell'ambito delle proprie competenze e nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, gli atti che, nel periodo transitorio, possono essere prodotti con gli importi indicati in euro.

2. Le dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto e quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive (Irap), nonché le dichiarazioni dei sostituti d'imposta, possono essere presentate con gli importi indicati in euro, a partire dai periodi d'imposta aventi decorrenza dal 1° gennaio 1999 ovvero chiusi nel corso di tale anno, secondo le modalità stabilite dall'amministrazione tributaria in relazione ai diversi tipi di imposta.

(...)

 

2.7.2 Pagamenti e versamenti in euro nei rapporti con le pubbliche amministrazioni

 

Art. 48

1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 17 dicembre 1997, n. 433, nel periodo transitorio, nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, i creditori possono, a richiesta, ottenere i pagamenti in euro e i debitori possono effettuare in euro i versamenti, qualora le operazioni di pagamento e versamento non avvengano in contanti.

2. Nell'ambito di ogni singola obbligazione pecuniaria la richiesta di utilizzo dell'euro quale mezzo di adempimento da parte della pubblica amministrazione si intende riferita a tutti i pagamenti o versamenti, successivi alla richiesta, inerenti alla medesima obbligazione, e rimane ferma fino all'estinzione di quest'ultima.

3. Con decreto del ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite, sentita la Banca d'Italia, le modalità per i pagamenti e i versamenti in euro presso le Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Sono altresì stabilite le modalità per l'indicazione degli importi in euro nelle quietanze di versamento e per l'indicazione, nei titoli di spesa, che il pagamento è da effettuarsi in euro, nonché per la rendicontazione delle relative operazioni.

L'art. 51 regola la conversione in euro delle sanzioni pecuniarie espresse in lire:

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 ogni sanzione pecuniaria penale o amministrativa espressa in lire nelle vigenti disposizioni normative si intende espressa anche in euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2002 ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire nelle vigenti disposizioni normative è tradotta in euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato.

3. Se l'operazione di conversione prevista dal comma 2 produce un risultato espresso anche con decimali, la cifra è arrotondata eliminando i decimali.

 

2.7.3 Attività contrattuale delle pubbliche amministrazioni

 

Art. 49

1. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 17 dicembre 1997, n. 433, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate, per il periodo transitorio, disposizioni intese ad adeguare la disciplina in materia di stipula e di esecuzione dei contratti delle pubbliche amministrazioni per appalti di lavori, forniture e servizi alle esigenze derivanti dall'introduzione dell'euro, prevedendo in particolare che i bandi di gara, gli avvisi, le lettere di invito e, comunque, gli altri atti preliminari dichiarativi dell'oggetto e delle condizioni del contratto, predisposti dalla pubblica amministrazione nei casi di procedure di gara comunitarie, contengano l'indicazione del valore della prestazione espresso in lire e in euro, e assicurando altresì la facoltà del privato contraente di esprimere in lire o in euro la propria offerta.