Studio del
17 dicembre 1998 – Parte seconda
INTRODUZIONE DELL'EURO
Approvato dalla Commissione Studi Unione
Europea
del Consiglio Nazionale del Notariato il
17 dicembre 1998
2.5 Euro e impresa
Il Titolo IV del D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 è dedicato alla
moneta di conto e ai documenti ontabili obbligatori a rilevanza esterna
dell'impresa. Sono tali, ex art. 1, lett. n) (cfr supra, Sez. I, par. 4): il
bilancio dell'impresa, il bilancio consolidato, gli altri prospetti e
rendiconti annuali e nfra-annuali, periodici e straordinari, destinati al
pubblico. L'interpretazione vi ricomprende l'emissione di fatture; ne esclude
le comunicazioni commerciali.
Il decreto inoltre, prevede già, opportunamente, le modifiche al
codice civile e alle altre leggi nteressate, per il periodo in cui il passaggio
dalla lira all'euro sarà obbligatorio.
Il principio di fondo è anche qui "né obbligo, né
divieto", ed il passaggio all'euro nel periodo transitorio è solo
facoltativo.
Sono tre i settori interessati: a) contabilità; b) capitale
sociale; c) trattamento delle differenze di cambio.
2.5.1 Contabilità
L'art. 16 dispone:
Adozione dell'euro quale moneta di conto
1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 le imprese possono a ogni
effetto adottare l'euro quale moneta di conto al posto della lira. A decorrere
dal 1° gennaio 2002 l'adozione dell'euro è obbligatoria.
2. Quando l'euro è utilizzato come moneta di conto, i documenti
contabili obbligatori a rilevanza esterna riferiti a una data compresa tra il
1° gennaio 1999 e il 31 dicembre 2001 possono essere a ogni effetto redatti e
pubblicati in euro. I documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna
riferiti a date successive devono essere redatti e pubblicati in euro
....
4. Nel periodo transitorio, dalla data di riferimento del primo
documento contabile obbligatorio a rilevanza esterna redatto in euro, tutti i
documenti riferiti a quella data e a date successive sono redatti in euro,
salvo che ricorrano particolari ragioni da illustrare nei documenti anzidetti.
L'impresa può dunque nel periodo transitorio scegliere di
utilizzare come moneta di conto delle operazioni di gestione, l'euro. Da quel
momento, e comunque dal momento in cui redige un documento obbligatorio a
rilevanza esterna (ad es., una fattura), tutti i documenti contabili
obbligatori successivi dovranno essere espressi in euro, salve particolari
ragioni.
Non potrà più, da quel momento in poi, utilizzare la valuta
nazionale.
Viceversa, fino a che continua ad esprimersi in moneta nazionale,
non può impiegare neppure occasionalmente, l'euro.
L'obbligo dell'impiego del'euro, scelto come moneta di conto, vale
solo per il futuro, e non anche per le operazioni passate, ancorché comprese
nello stesso esercizio.
Il bilancio dovrà essere redatto nella moneta che risulta utilizzata
nella gestione in un qualsiasi momento precedente, tanto alla sua data di
riferimento, quanto alla data della deliberazione dell'organo amministrativo
che lo elabora.
All'uopo, l'art. 4, comma 4, D.Lgs. 213/1998, adegua il c.c.,
disponendo:
A decorrere dal 1° gennaio 1999 il secondo comma dell'articolo
2435 del Codice civile è sostituito dal seguente: "Il bilancio pubblicato
in lire può essere pubblicato anche in euro al tasso fisso di
conversione."
A decorrere dal 1° gennaio 2002:
- il secondo comma dell'articolo 2435 del Codice civile è
abrogato.
- il quinto comma dell'articolo 2423 del Codice civile è
sostituito dal seguente: Il bilancio è redatto in unità di euro, senza cifre
decimali, a eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia
di euro;
Al contrario, il comma 3 del medesimo articolo dispone nel periodo
transitorio:
Per le banche, le società finanziarie, le imprese di
assicurazione, le società quotate e le rispettive imprese controllate, cosi'
come definite dalle norme che disciplinano il bilancio consolidato, la facoltà
di redigere e pubblicare a ogni effetto in euro i documenti contabili
obbligatori a rilevanza esterna riferiti al periodo transitorio puo' essere
esercitata anche quando l'euro non è utilizzato come moneta di conto.
Giusta delibera CONSOB 20 ottobre 1998, n. 11.661, le società
quotate in mercato regolamentato devono redigere il bilancio di esercizio e
quello consolidato in euro, sia che la contabilità sia tenuta in euro, sia che
continui ad essere tenuta in lire.
2.5.2 Ridenominazione del capitale sociale e del prestito
obbligazionario
La disciplina della ridenominazione del capitale sociale e del
prestito obbligazionario, rispettivamente, nel periodo transitorio, e a regime,
è data:
- quanto alle necessarie modifiche al codice civile e alle altre
leggi, dall'art. 4, commi 2 e 3, D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, recante
disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale
- quanto alle procedure di adeguamento, dall'art. 17, D.Lgs. 24
giugno 1998, n. 213.
- Società di nuova costituzione
In forza del principio "né obbligo, né divieto", le
società che si costituiscono fra il 1° gennaio 1999 e il 31 dicembre 2001:
se in tale sede optano per il capitale espresso in lire, sono
regolate dalle procedure di adeguamento previste per le società a tale data già
esistenti (capo che subito segue),
se in tale sede optano per il capitale espresso in euro, sono fin
dall'origine regolate dall'art. 4, commi 2 e 3, D.Lgs. 24 giugno 1998 n. 213.
- Società già esistenti - Il problema degli arrotondamenti
In forza del principio "né obbligo, né divieto", le
società già esistenti al 1° gennaio 1998:
- possono, nel periodo transitorio 1°.1.1999 - 31.12.2001,
continuare ad operare in lire, o ridenominarsi in euro.
- dal 1° gennaio 2002, dovranno obbligatoriamente ridenominarsi in
euro.
Per tutte - prima o poi - si porrà dunque il problema della
conversione: la circostanza che il capitale sociale sia rappresentato da azioni
aventi ciascuna un proprio valore nominale da convertire in Euro, determina
inevitabilmente la necessità di eseguire arrotondamenti.
Lo scopo delle procedure che seguono è di condurre ad una
espressione monetaria in euro con non più di due cifre decimali, che
corrisponde al suo frazionamento minimo, pari ad un centesimo di euro.
La tecnica può consistere, o in una operazione per eccesso
(imputando riserve a capitale), o in una operazione per difetto (riducendo il
capitale sociale);
La legge delega n. 433/1997, all'art. 6 (Effetti della conversione
di importi contenuti in norme vigenti), dispone che "Le norme delegate
disciplinano gli effetti della conversione in EURO degli importi in lire
contenuti in norme vigenti, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) dovrà prevedersi l'irrilevanza degli scarti derivanti dalla
automatica conversione di lire in EURO, con riferimento alle conseguenze che la
norma riconnette agli scostamenti dall'importo indicato;
b) qualora si renda opportuno modificare il risultato della
conversione, la modifica dovrà essere effettuata mantenendo inalterato l'ordine
di grandezza dell'originario importo in lire e salvaguardando gli effetti
giuridici che vi sono connessi, nel rispetto della funzione svolta
nell'ordinamento dalla disposizione considerata [...]".
In sostanza, anche in questo caso si ha un'applicazione peculiare
dell'intento del legislatore comunitario di realizzare un effetto quanto più
possibile neutrale in connessione con l'adozione del sistema della moneta
unica.
La relazione governativa al disegno di legge delega afferma:
"Agli effetti delle modifiche legislative relative all'indicazione in EURO
ed all'aggiustamento di importi attualmente indicati in lire in disposizioni
normative vigenti, sembra importante distinguere: a) le ipotesi nelle quali la
norma contiene un importo, espresso in lire; b) le ipotesi in cui una norma
imponga che sia scritto un importo, oggi in lire, o riconnetta rilevanza al
superamento di un importo non scritto (ad esempio, perdita di un terzo del
capitale sociale). Nelle ipotesi a), nelle quali la norma contiene un importo
espresso in lire, la delega dovrà: a.1) innanzi tutto conferire il potere di
prevedere che gli scarti lira-EURO derivanti dall'automatica conversione siano
irrilevanti agli effetti di considerare superato, in alto o in basso, l'importo
stabilito normativamente in lire; a.2) conferire il potere di variare, qualora
opportuno, le risultanze in EURO delle lire scritte, avuta attenzione alla
funzione dell'importo e nei limiti del rispetto dell'ordine di grandezza".
La disciplina che il legislatore nazionale ha apprestato in
materia è dunque la seguente (D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213):
Art. 17 - Conversione in Euro del capitale sociale
"1. Le società con azioni il cui valore nominale è superiore
a lire duecento, che intendono avvalersi di quanto disposto dal comma 5,
provvedono a convertirle in Euro applicando il tasso di conversione ed
arrotondando il risultato ai centesimi secondo quanto stabilito dall'articolo 5
del Regolamento (CE) n. 1103/97.
2. Se l'arrotondamento avviene per eccesso, si procede all'aumento
del valore nominale delle azioni e del capitale sociale mediante l'utilizzo
delle riserve, ivi compresa quella legale se necessaria, e dei fondi speciali
iscritti in bilancio.
3. Se le riserve mancano o sono insufficienti è consentito
troncare ai centesimi di Euro il risultato della conversione indicata al comma
1. In tal caso si applica il comma 4.
4. Se l'arrotondamento avviene per difetto, si procede alla
riduzione del valore nominale delle azioni e del capitale sociale mediante
accredito della riserva legale.
5. Le operazioni indicate ai commi da 1 a 4 sono deliberate dagli
amministratori in deroga agli articoli 2365 e 2376 del codice civile e, con
riferimento all'operazione di aumento del capitale sociale di cui al comma 2,
anche in deroga all'articolo 2443 del codice civile. Nei casi indicati ai commi
3 e 4 non si applica il terzo comma dell'articolo 2445 del codice civile. I
verbali delle predette deliberazioni possono essere redatti senza l'assistenza
del notaio e vengono depositati e iscritti a norma dell'articolo 2436 del
codice civile. Gli amministratori riferiscono del loro operato alla prima
assemblea utile.
6. Le società con azioni che attribuiscono un privilegio
commisurato al valore nominale delle azioni medesime o il cui valore nominale
sia pari o inferiore a lire duecento provvedono a convertirle in Euro, anche in
deroga al comma 1, con non più di due cifre decimali. A tal fine è ammessa una
riduzione del capitale sociale, da attuarsi mediante accredito della riserva
legale, non superiore al cinque per cento del relativo ammontare; alla
deliberazione dell'assemblea non si applica il terzo comma dell'articolo 2445
del codice civile. E' consentita la movimentazione delle riserve, in
contropartita del capitale sociale, come prevista nei commi 2 e 4, nonché
l'acquisto delle azioni proprie in deroga alle disposizioni di cui all'articolo
2357 del codice civile.
7. Limitatamente alle variazioni del capitale sociale effettuate
ai sensi del presente articolo, l'obbligo alla relativa annotazione sui titoli
non opera fino a quando non ricorrono altre ragioni di modifica e le imprese
ottemperano alla disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 2250 del
codice civile entro il secondo esercizio successivo a quello nel quale la
variazione è avvenuta.
8. Il capitale sociale convertito non può essere inferiore a
centomila Euro per le società per azioni e a diecimila Euro per le società a
responsabilità limitata.
9. Le negoziazioni dei titoli azionari sono effettuate esprimendo
i prezzi unitari in Euro, con il numero di cifre decimali determinato dalle
società di gestione del mercato.
10. Alle quote di società a responsabilità limitata e società
cooperative si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi precedenti."
L'articolo 5 del Regolamento n. 1103/97/CE dispone a sua volta
che:
"Gli importi monetari da pagare o contabilizzare, in caso di
arrotondamento dopo una conversione in unità Euro effettuata conformemente
all'articolo 4, sono arrotondati per eccesso o per difetto al cento più vicino.
Gli importi monetari da pagare o contabilizzare che sono convertiti in unità
monetarie nazionali sono arrotondati per eccesso o per difetto all'unità
divisionale più vicina o, in assenza di unità divisionale, all'unità più
vicina, ovvero, conformemente alle norme o pratiche nazionali, ad un multiplo o
ad una frazione dell'unità divisionale o dell'unità della moneta nazionale. Se
l'applicazione del tasso di conversione dà un risultato che si pone a metà, la
somma viene arrotondata per eccesso."
Esempio di arrotondamento.
Il meccanismo di arrotondamento può essere così esemplificato,
supponendo d'ora in poi il seguente:
tasso ipotetico di conversione: lire 1.968,51 = 1 Euro.
Il meccanismo di arrotondamento non è espressamente disciplinato
dalla legislazione italiana ma, in analogia a quanto accade per i titoli
obbligazionari, che mutuano le regole di arrotondamento dalle operazioni di
ridenominazione dei Titoli di Stato, è anche qui applicabile l'art.7
("Modalità di ridenominazione") del D.Llgs. 213/1998: "1. La
ridenominazione [...] avviene calcolando, in base ai rispettivi tassi di
conversione, il valore in euro del taglio minimo di ciascun prestito e
moltiplicando il risultato ottenuto, arrotondato al secondo decimale per
difetto o per eccesso a seconda che sia inferiore o non inferiore a 0,005 euro,
per il numero di tagli minimi di cui è composto il prestito".
a) Arrotondamento per eccesso
- Valore nominale originario dell'azione in lire: 1.000- Valore
nominale dell'azione in Euro: (1.000 / 1.968,51 = 0,5.079.984.353=) 0,51-
Valore nominale dell'azione in lire dopo la conversione in Euro: (0,51 x
1.968,51 =(1.003,9.401) 1.004b)
b) Arrotondamento per difetto
- Valore nominale originario dell'azione in lire: 1.500
- Valore nominale dell'azione in Euro: (1.500 / 1.968,51 =
0,761.997.653=) 0,76
- Valore nominale dell'azione in lire dopo la conversione in Euro:
(0,76 x 1.968,51 = 1.496,0.676=) 1.496
- Le modalità operative
Poiché l'arrotondamento delle azioni ai centesimi di Euro comporta
una variazione in aumento o in diminuzione del valore nominale delle azioni e
di conseguenza del capitale sociale, le imprese devono porre in essere una
delle seguenti modalità operative:
a) aumento gratuito del capitale sociale con trasferimento di
riserve a capitale;
b) riduzione del capitale sociale con passaggio di capitale a
riserve.
E' stata infatti seguita dal legislatore la tecnica della
cosiddetta bottom up translation, che consiste nei seguenti passaggi:
si tiene fermo il numero delle azioni emesse,
si effettua la conversione in Euro del valore nominale di ogni
azione;
si arrotonda al centesimo di Euro (in difetto o in eccesso) il
risultato, ottenendosi così il nuovo valore nominale delle azioni;
si moltiplica il nuovo valore nominale per il numero delle azioni,
ottenendosi così il nuovo capitale sociale;
si gestisce a livello patrimoniale l'arrotondamento complessivo.
Si vedano qui di seguito le modalità pratiche di tali operazioni,
a seconda che l'arrotondamento sia gestito per eccesso o per difetto.
- Arrotondamento per eccesso.
"1. Le società con azioni il cui valore nominale è superiore
a lire duecento [...] provvedono a convertirle in Euro [...]
2. Se l'arrotondamento avviene per eccesso, si procede all'aumento
del valore nominale delle azioni e del capitale sociale mediante l'utilizzo
delle riserve, ivi compresa quella legale se necessaria, e dei fondi speciali
iscritti in bilancio."
Se l'arrotondamento avviene dunque per eccesso, occorrerà
procedere all'aumento del valore nominale delle azioni e del capitale sociale
mediante l'utilizzo di riserve:
Esempio: Capitale sociale 200.000.000Valore nominale delle azioni
1.000Numero azioni
200.000Tasso di cambio lira/Euro 1.968,51
In questo caso, il valore nominale di una azione dopo la
conversione in Euro sarà uguale a:
1.000 / 1.968,51 = 0,50.799.843.536 Euro
Arrotondandosi questo importo al centesimo superiore di Euro, il
nuovo valore nominale di una azione sarà pari a 0,51 Euro, e cioè a:
(0,51 x 1.968,51 =) 1.003,9.401 lire.
Si avrà quindi un incremento del valore nominale di ciascuna
azione da 1.000 lire a 1.003,9.401 lire, che determina la necessità di un
trasferimento di riserve a capitale sociale nella misura di 3,9.401 lire per
azione, per complessive (200.000 x 3,9.401 =) 788.020 lire.
Il nuovo capitale sociale sarà di (0,51 x 200.000 =) 102.000 Euro.
Le riserve alle quali si può attingere per aumentare il capitale
sociale sono:
le riserve facoltative;
le riserve statutarie prive di specifica destinazione;
la riserva da sovrapprezzo azioni;
i fondi speciali disponibili costituiti con utili o corrispondenti
a plusvalenze dell'attivo patrimoniale, quali i fondi per saldi attivi di
rivalutazione monetaria risultanti dall'applicazione di leggi speciali;
la riserva legale (quest'ultima si usa solo se è necessario, e
cioè se vi è incapienza di altre riserve).
Immaginando che la società in questione avesse capitale di lire
200.000.000 e riserve per lire 50.000.000, dopo la conversione:
il capitale sarà di: 102.000 Euro;
le riserve saranno di: (lire 50.000.000 - lire 788.020 =) lire
49.211.980;
in sostanza, il patrimonio netto rimane identico.
- Rilevanza fiscale
Dal punto di vista fiscale, l'utilizzo di riserve di utili per
aumentare il capitale sociale non ha conseguenze, a seguito della recente
abrogazione della "maggiorazione di conguaglio". Peraltro, quelle
riserve hanno scontato imposte (in tutto o in parte) e conseguentemente si sono
formati baskets "A" e "B". Poiché le riserve vengono
"congelate" nel capitale sociale, i relativi importi di Irpeg
formatisi nei baskets "A" e "B" non sono utilizzabili per
distribuzione di "quelle" riserve; si crea comunque un plafond di
Irpeg utilizzabile per altre distribuzioni di dividendi e riserve di utili.
L'utilizzo invece di riserve in sospensione d'imposta parrebbe
sottoposto a tassazione (a meno di ritenere che nell'intento di parificare il
"prima" al "dopo", il legislatore, sia comunitario che
nazionale, abbia inteso anche disapplicare implicitamente le conseguenze fiscali
derivanti dal solo fatto della conversione delle lire in Euro; ma la mancanza
di previsioni esplicite ai fini tributari induce a propendere per la
tassabilità): cosicché il loro utilizzo determina la tassazione dei fondi di
accantonamento ex art. 54 D.P.R. 597/1973, ex art. 55 D.P.R. 917/1986, ex art.
2 legge 168/1982 ed ex art. 1 legge 169/1983.
Non è invece rilevante (poiché sono tassati solo in caso di
distribuzione) la riserva per rivalutazione monetaria ex lege 74/52, 576/75,
72/83, 408/90, 413/91.
Ai fini Dit non si verificano particolari effetti, trattandosi di
mera conversione, senza apporti di denaro.
Ai fini dell'imposta di registro, l'utilizzo di riserve di utili o
in sospensione d'imposta genera l'applicazione dell'aliquota dell'1 per cento;
è invece esonerato l'utilizzo di riserve di capitale (come quella da
sovrapprezzo azioni) in quanto ha già scontato l'imposta. Non vi è imposta di
registro infine nemmeno in caso di riserve di rivalutazione monetaria e di
riserve ex lege 408/90 e 413/91.
- Insufficienza di riserve e indisponibilità dei soci a nuovi
versamenti
Art. 17, comma 3. "Se le riserve mancano o sono insufficienti
è consentito troncare ai centesimi di Euro il risultato della conversione
indicata al comma 1. In tal caso si applica il comma 4."
Qualora le riserve mancassero o quelle disponibili fossero
insufficienti per poter realizzare l'arrotondamento per eccesso, il legislatore
non ha dunque costretto i soci ad ulteriori versamenti: è infatti possibile
procedere al "troncamento" (cioè all'arrotondamento per difetto) del
risultato della conversione del valore nominale delle azioni appunto per
evitare di obbligare i soci ad effettuare quei conferimenti occorrenti al
raggiungimento del risultato richiesto dall'arrotondamento per eccesso.
In questo caso, il valore nominale delle azioni e del capitale
sociale devono essere ridotti mediante l'accredito della riserva legale. In tal
modo gli interessi degli azionisti e dei creditori sono tutelati in quanto la
riserva legale, dopo il capitale sociale, costituisce la posta di patrimonio
netto con la maggiore intensità di vincoli per le sue modalità di utilizzo.
Riprendendo l'esempio di cui sopra:
Esempio: Capitale sociale 200.000.000
Valore nominale delle azioni 1.000
Numero azioni 200.000
Tasso di cambio lira/Euro 1.968,51.
In questo caso, il valore nominale di una azione dopo la
conversione in Euro sarebbe uguale a 1.000 / 1.968,51 = 0,50.799.843.536 Euro.
Arrotondandosi questo importo al centesimo superiore di Euro, il
nuovo valore nominale di una azione sarebbe pari a 0,51 Euro, e cioè a: (0,51 x
1.968,51 =) 1.003,9.401 lire.
Si avrebbe quindi un incremento del valore nominale di ciascuna
azione da 1.000 lire a 1.003,9.401 lire, che determinerebbe la necessità di un
trasferimento di riserve a capitale sociale nella misura di 3,9.401 lire per
azione, per complessive (200.000 x 3,9.401 =) 788.020 lire.
In luogo di effettuare tale passaggio di riserve a capitale si può
dunque troncare l'arrotondamento: invece che adottare la conversione pari a
0,51 si arrotonda quindi il rapporto per difetto a 0,50 di modo che ne risulta
un valore dell'azione pari a (0,50 x 1.968,51 =) 984,255 lire e un valore del
capitale sociale pari a (984,255 x 200.000 =) 196.851.000 lire, mandandosi
pertanto lire 3.149.000 in accredito alla riserva legale. Il nuovo capitale
sociale è comunque di (0,50 x 200.000 =) 100.000 Euro, in linea con i requisiti
richiesti dal comma 8 dell'art. 17 del D.Lgs. 213/1998 (art. 17, comma 8:
" Il capitale sociale convertito non può essere inferiore a centomila Euro
per le società per azioni e a diecimila Euro per le società a responsabilità
limitata").
Dal punto di vista contabile, se la società aveva 200.000.000 lire
di capitale e riserva legale per lire 100.000, ne consegue che:
il capitale sarà di: 100.000 Euro;
la riserva legale sarà di: 3.249.000 lire;
di modo che il patrimonio netto della società non muta.
- Arrotondamento per difetto.
Art. 17, comma 4. "Se l'arrotondamento avviene per difetto,
si procede alla riduzione del valore nominale delle azioni e del capitale
sociale mediante accredito della riserva legale."
Se si arrotonda per difetto, occorre accreditare l'eccedenza alla
riserva legale.
Esempio: Capitale sociale 300.000.000
Valore nominale delle azioni 1.500
Numero azioni 200.000
Tasso di cambio lira/Euro 1.968,51
In questo caso, il nuovo valore nominale di una azione dopo la
conversione in Euro sarà uguale a:
1.500 : 1968,51 = 0,76.199.765.304
Arrotondandosi questo importo al centesimo inferiore di Euro, il
valore nominale di un'azione sarà pari a 0,76 Euro e quindi pari a (0,76 x
1.968,51=) 1.496,0.676 lire.
Si dovrà quindi operare una riduzione del valore nominale di
ciascuna azione da 1.500 lire a 1.496,0.676 lire mediante il trasferimento di
capitale alla riserva legale nella misura di 3,9324 lire per azione per
complessive
(3,9324 x 200.000 =) 786.480 lire.
Il nuovo capitale sociale sarà di (0,76 x 200.000 =) 152.000 Euro.
In altri termini, la norma consente la possibilità di una
operazione riduttiva del capitale sociale ulteriore rispetto alle ordinarie
fattispecie tassativamente previste (esuberanza, perdite, ecc.).
Dal punto di vista contabile, ipotizzandosi una società con
capitale di lire 300.000.000 e riserva legale per lire 500.000, ne consegue
che:
il capitale sarà di: 152.000 Euro;
la riserva legale sarà di: 1.286.480 lire;
derivandone che non vi sono alterazioni nel patrimonio netto della
società.
- Capitale sociale risultante dalla conversione
Come detto, il D.Lgs. 213/1998 dispone comunque che
art. 17, comma 8. "Il capitale sociale convertito non può
essere inferiore a centomila Euro per le società per azioni e a diecimila Euro
per le società a responsabilità limitata".
Quindi dalle operazioni di conversione non può scaturire che:
a) per le s.p.a.: un capitale nominale (di almeno 100.000 Euro)
b) per le s.r.l.: un capitale nominale (di almeno 10.000 Euro).
- Procedure semplificate
Per le procedure di variazione del capitale sociale indotte dal
processo di conversione, il D.Lgs. 213/1998 prevede semplificazioni rispetto
alla normativa a regime:
art. 17, comma 5: "Le operazioni indicate ai commi da 1 a 4
sono deliberate dagli amministratori in deroga agli articoli 2365 e 2376 del
codice civile e, con riferimento all'operazione di aumento del capitale sociale
di cui al comma 2, anche in deroga all'articolo 2443 del codice civile. Nei
casi indicati ai commi 3 e 4 non si applica il terzo comma dell'articolo 2445
del codice civile. I verbali delle predette deliberazione possono essere
redatti senza l'assistenza del notaio e vengono depositati e iscritti a norma
dell'articolo 2436 del codice civile. Gli amministratori riferiscono del loro
operato alla prima assemblea utile."
In sostanza:
per i provvedimenti conseguenti alla conversione in Euro di azioni
e capitale sociale non occorre riunire l'assemblea straordinaria dei soci né
assemblee speciali (ma non è vietato che la conversione avvenga anche
nell'ambito di una assemblea straordinaria);
si opera mediante deliberazioni dell'organo amministrativo;
gli amministratori debbono comunque informare i soci alla prima
assemblea utile:
non occorre il verbale notarile;
occorre comunque procedere all'omologazione e al deposito al
Registro Imprese della deliberazione modificativa.
- Azioni privilegiate o di importo inferiore a lire 200
Art. 17, comma 6: "Le società con azioni che attribuiscono un
privilegio commisurato al valore nominale delle azioni medesime o il cui valore
nominale sia pari o inferiore a lire duecento provvedono a convertirle in Euro,
anche in deroga al comma 1, con non più di due cifre decimali. A tal fine è
ammessa una riduzione del capitale sociale, da attuarsi mediante accredito
della riserva legale, non superiore al cinque per cento del relativo ammontare;
alla deliberazione dell'assemblea non si applica il terzo comma dell'articolo
2445 del codice civile. E' consentita la movimentazione delle riserve, in
contropartita del capitale sociale, come prevista nei commi 2 e 4, nonché
l'acquisto delle azioni proprie in deroga alle disposizioni di cui all'articolo
2357 del codice civile."
In questo caso:
la conversione avviene con non più di due cifre decimali;
l'operazione può avvenire sia per eccesso (imputando riserve a
capitale) sia per difetto (riducendo il capitale sociale);
è ammessa la riduzione del capitale sociale, mediante il passaggio
di capitale a riserva legale, in misura non superiore al 5 per cento del
relativo ammontare;
non si applica il terzo comma dell'articolo 2445 c.c. per il quale
"3. La deliberazione può essere eseguita soltanto dopo tre mesi dal giorno
dell'iscrizione nel registro delle imprese purché entro questo termine nessun
creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione."
E' consentito l'acquisto di azioni proprie in deroga ai criteri di
cui all'art. 2357 c.c..
- Obbligo di annotazioni sui titoli
Art. 17, comma 7: "Limitatamente alle variazioni del capitale
sociale effettuate ai sensi del presente articolo, l'obbligo alla relativa
annotazione sui titoli non opera fino a quando non ricorrono altre ragioni di
modifica e le imprese ottemperano alla disposizione di cui al secondo comma
dell'articolo 2250 del codice civile entro il secondo esercizio successivo a
quello nel quale la variazione è avvenuta."
Per evitare appesantimenti procedurali e aggravi di costi il
legislatore ha disposto che:
l'annotazione sui titoli dell'avvenuta conversione in Euro possa
essere rimandata fino a quando non ricorrano altre ragioni di modifica;
l'obbligo di cui al secondo comma dell'art. 2250 c.c. (per il
quale "2. Il capitale delle società per azioni, in accomandita per azioni
e a responsabilità limitata deve essere negli atti e nella corrispondenza
indicato secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente
dall'ultimo bilancio".) possa essere soddisfatto entro il secondo
esercizio successivo a quello nel quale la variazione è avvenuta.
- Normativa "a regime"
La materia è disciplinata dall'articolo 4, comma 2, del D.Lgs.
213/1998, che dispone:
"A decorrere dal 1° gennaio 2002:
l'articolo 2327 del codice civile è sostituito dal seguente:
"La società per azioni deve costituirsi con un capitale non inferiore a
centomila Euro. Il valore nominale delle azioni delle società di nuova
costituzione è di un Euro o suoi multipli.";
i commi primo, secondo e terzo dell'articolo 2474 del codice
civile sono sostituiti dai seguenti: "La società deve costituirsi con un
capitale non inferiore a diecimila Euro. Le quote di conferimento dei soci
possono essere di diverso ammontare, ma in nessun caso inferiori ad un Euro. Se
la quota di conferimento è superiore al minimo, deve essere costituita da un
ammontare multiplo di un Euro.";
i commi primo e secondo dell'articolo 2521 del codice civile sono
sostituiti dai seguenti: "Nelle società cooperative nessun socio può avere
una quota superiore a cinquantamila Euro, nè tante azioni il cui valore
nominale superi tale somma. Il valore nominale di ciascuna quota o azione non
può essere inferiore a venticinque Euro. Il valore nominale di ciascuna azione
non può essere superiore a cinquecento Euro.";
il comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, è sostituito dal seguente: "2. Il valore nominale delle
azioni non può essere inferiore a due Euro.";
il comma 4 dell'articolo 33 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, è sostituito dal seguente: "4. Il valore nominale di
ciascuna azione non può essere inferiore a venticinque Euro nè superiore a
cinquecento Euro.";
il comma 4 dell'articolo 34 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, è sostituito dal seguente: "4. Nessun socio può possedere
azioni il cui valore nominale complessivo superi cinquantamila Euro.";
il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 174, è sostituito dal seguente: "1. Il capitale delle società per
azioni e il fondo di garanzia delle società di mutua assicurazione non possono
essere inferiori a cinque milioni di Euro";
il comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 175, è sostituito dal seguente: "1. Il capitale delle società per
azioni e il fondo di garanzia delle società di mutua assicurazione non possono
essere inferiori a:
cinque milioni di Euro quando l'esercizio comprende le
assicurazioni dei rami indicati ai numeri 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del punto A)
della tabella allegata;
duemilionicinquecentomila Euro quando l'esercizio comprende le
assicurazioni dei rami indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 e 18 del
punto A) della suddetta tabella;
unmilionecinquecentomila Euro quando l'esercizio comprende le
assicurazioni dei rami indicati ai numeri 9 e 17 del punto A) della suddetta
tabella.".
3. Il comma 2 si applica fin dal 1° gennaio 1999 alle società che
si costituiscono con capitale espresso in Euro.
4. A decorrere dal 1° gennaio 1999 il secondo comma dell'articolo
2435 del codice civile è sostituito dal seguente: "Il bilancio pubblicato
in lire può essere pubblicato anche in Euro al tasso fisso di
conversione". A decorrere dal 1 gennaio 2002 il secondo comma
dell'articolo 2435 del codice civile è abrogato.
5. Nell'ambito delle procedure che saranno stabilite in sede di
Unione Europea per l'adozione, ai sensi dell'articolo 109L paragrafo 4 del
Trattato, dei tassi di conversione in Euro delle monete dei paesi partecipanti,
e anche in deroga all'articolo 2, comma 4, della legge 12 agosto 1993, n. 312,
la Banca d'Italia può rilevare i cambi contro lire delle valute di cui al
predetto articolo 2 secondo le modalità operative e i tempi previsti dalle
procedure come sopra stabilite.
Pertanto si avrà il seguente quadro normativo:
***** FINO AL 31.12.2001
ART. 2327 AMMONTARE MINIMO DEL CAPITALE 1. La società per azioni
deve costituirsi con un capitale non inferiore a duecento milioni di lire.
ART. 2474 CAPITALE SOCIALE 1. La società deve costituirsi con un
capitale non inferiore a venti milioni di lire.
2. Le quote di conferimento dei soci possono essere di diverso
ammontare, ma in nessun caso inferiori a lire mille.
3. Se la quota di conferimento e` superiore al minimo, deve essere
costituita da un ammontare multiplo di lire mille.
4. Se il valore di un conferimento in natura non raggiunge
l'ammontare minimo o un multiplo di questo, la differenza deve essere integrata
mediante conferimento in danaro.
ART. 2521 QUOTE ED AZIONI 1. Nelle società cooperative nessun
socio può avere una quota superiore a lire ottanta milioni, ne` tante azioni il
cui valore nominale superi tale somma.
2. Il valore nominale di ciascuna quota o azione non puo` essere
inferiore a lire cinquantamila. Il valore nominale di ciascuna azione non può
essere superiore a lire un milione.
3. Alle azioni si applicano le disposizioni degli articoli 2346,
2347, 2348, 2349 e 2354. Tuttavia nelle azioni non e` indicato l'ammontare del
capitale, ne` quello dei versamenti parziali sulle azioni non completamente
liberate.
ART. 2474 CAPITALE SOCIALE "La società deve costituirsi con
un capitale non inferiore a diecimila Euro.
Le quote di conferimento dei soci possono essere di diverso
ammontare, ma in nessun caso inferiori ad un Euro.
Se la quota di conferimento è superiore al minimo, deve essere
costituita da un ammontare multiplo di un Euro."
4. Se il valore di un conferimento in natura non raggiunge
l'ammontare minimo o un multiplo di questo, la differenza deve essere integrata
mediante conferimento in danaro.
D.Lgs. 1.09.93 n. 385
Art. 29. Norme generali. 1. Le
banche popolari sono costituite in forma di società cooperativa per azioni a
responsabilità limitata.2. Il valore nominale delle azioni non può essere
inferiore a lire cinquemila.3. La nomina degli amministratori e dei sindaci
spetta esclusivamente all'assemblea dei soci.4. Alle banche popolari non si
applicano le disposizioni del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, e
successive modificazioni.
D.Lgs. 1.09.93 n.
38533. Norme
generali. 1. Le banche di credito cooperativo sono costituite in forma di
società cooperativa per azioni a responsabilità limitata.2. La denominazione
deve contenere l'espressione "credito cooperativo".3. La nomina degli
amministratori e dei sindaci spetta esclusivamente all'assemblea dei soci.4. Il
valore nominale di ciascuna azione non può essere inferiore a lire
cinquantamila né superiore a lire un milione.
D. Lgs. 1.09.93 n. 38534. Soci. 1. Il numero minimo dei soci delle
banche di credito cooperativo non può essere inferiore a duecento. Qualora tale
numero diminuisca, la compagine sociale deve essere reintegrata entro un anno;
in caso contrario, la banca è posta in liquidazione.
2. Per essere soci di una banca di credito cooperativo è
necessario risiedere, aver sede ovvero operare con carattere di continuità nel
territorio di competenza della banca stessa.
3. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni
possedute.
4. Nessun socio può possedere azioni il cui valore nominale
complessivo superi ottanta milioni di lire.
5. Le banche di credito cooperativo non possono acquistare le
proprie azioni, né fare anticipazioni su di esse, né compensarle con le
obbligazioni dei soci.
6. Quando risulta che la banca rigetta ripetutamente e senza
giustificato motivo le domande di ammissione a socio, è in facoltà della Banca
d'Italia obbligare la banca stessa a motivare e comunicare agli interessati le
delibere di rigetto.
D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 174 Art. 10. Misura del capitale, del
fondo di garanzia e del fondo di organizzazione.
1. Il capitale delle società per azioni e il fondo di garanzia
delle società di mutua assicurazione non possono essere inferiori a dieci
miliardi di lire.
2. Per le società cooperative a responsabilità limitata il
capitale non può essere inferiore alla metà dell'importo indicato al comma 1.
3. Fino all'ammontare minimo indicato nei commi 1 e 2 il capitale
od il fondo di garanzia debbono essere interamente costituiti con conferimenti
in denaro e debbono essere interamente versati.
4. Le società di cui ai commi 1 e 2 che intendono esercitare anche
i rami 1 (infortuni) e 2 (malattia) indicati nel punto A) della tabella
allegata al decreto legislativo danni debbono altresì possedere il capitale o
il fondo di garanzia di cui al decreto legislativo danni.
5. La misura minima del fondo di organizzazione necessario alla
copertura delle spese di cui all'art. 12, comma 1, lettera c), viene
determinata in via generale dall'ISVAP, con proprio provvedimento. In ogni caso
tale misura non può essere superiore alla metà di quella del capitale di cui ai
commi 1 e 2.
D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175 Art. 12. Misura del capitale, del
fondo di garanzia e del fondo di organizzazione. 1. Il capitale delle società
per azioni e il fondo di garanzia delle società di mutua assicurazione non
possono essere inferiori a:
a) lire 10.000 milioni quando l'esercizio comprende le
assicurazioni dei rami indicati ai numeri 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del punto A)
della tabella allegata;
b) lire 5.000 milioni quando l'esercizio comprende le
assicurazioni dei rami indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 e 18 del
punto A) della suddetta tabella;
c) lire 3.000 milioni quando l'esercizio comprende le
assicurazioni dei rami indicati ai numeri 9 e 17 del punto A) della suddetta
tabella.
2. Per le società cooperative a responsabilità limitata il
capitale non può essere inferiore alla metà degli importi fissati nel comma 1.
3. Fino all'ammontare minimo indicato nei commi 1 e 2 il capitale
od il fondo di garanzia debbono essere interamente costituiti con conferimenti
in denaro e debbono essere interamente versati.
***** DAL 1.1.2002
ART. 2327 AMMONTARE MINIMO DEL CAPITALE "La società per
azioni deve costituirsi con un capitale non inferiore a centomila Euro. Il
valore nominale delle azioni delle società di nuova costituzione è di un Euro o
suoi multipli."
ART. 2474 CAPITALE SOCIALE "La società deve costituirsi con
un capitale non inferiore a diecimila Euro.
Le quote di conferimento dei soci possono essere di diverso
ammontare, ma in nessun caso inferiori ad un Euro.
Se la quota di conferimento è superiore al minimo, deve essere
costituita da un ammontare multiplo di un Euro."
4. Se il valore di un conferimento in natura non raggiunge
l'ammontare minimo o un multiplo di questo, la differenza deve essere integrata
mediante conferimento in danaro.
ART. 2474 CAPITALE SOCIALE "La società deve costituirsi con
un capitale non inferiore a diecimila Euro.
Le quote di conferimento dei soci possono essere di diverso
ammontare, ma in nessun caso inferiori ad un Euro.
Se la quota di conferimento è superiore al minimo, deve essere
costituita da un ammontare multiplo di un Euro."
4. Se il valore di un conferimento in natura non raggiunge
l'ammontare minimo o un multiplo di questo, la differenza deve essere integrata
mediante conferimento in danaro.
D.Lgs. 1.09.93 n. 385
Art. 29. Norme generali. 1. Le
banche popolari sono costituite in forma di società cooperativa per azioni a
responsabilità limitata."2. Il valore nominale delle azioni non può essere
inferiore a due Euro." 3. La nomina degli amministratori e dei sindaci
spetta esclusivamente all'assemblea dei soci.4. Alle banche popolari non si
applicano le disposizioni del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, e
successive modificazioni.
D.Lgs. 1.09.93 n.
38533. Norme
generali.
1. Le banche di credito cooperativo sono costituite in forma di
società cooperativa per azioni a responsabilità limitata.
2. La denominazione deve contenere l'espressione "credito
cooperativo".
3. La nomina degli amministratori e dei sindaci spetta
esclusivamente all'assemblea dei soci.
"4. Il valore nominale di ciascuna azione non può essere
inferiore a venticinque Euro né superiore a cinquecento Euro."
D.Lgs. 1.09.93 n.
38534. Soci. 1. Il
numero minimo dei soci delle banche di credito cooperativo non può essere
inferiore a duecento. Qualora tale numero diminuisca, la compagine sociale deve
essere reintegrata entro un anno; in caso contrario, la banca è posta in
liquidazione.
2. Per essere soci di una banca di credito cooperativo è
necessario risiedere, aver sede ovvero operare con carattere di continuità nel
territorio di competenza della banca stessa.
3. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni
possedute.
"4. Il valore nominale di ciascuna azione non puo' essere
inferiore a venticinque Euro nè superiore a cinquecento Euro."
5. Le banche di credito cooperativo non possono acquistare le
proprie azioni, né fare anticipazioni su di esse, né compensarle con le
obbligazioni dei soci.
6. Quando risulta che la banca rigetta ripetutamente e senza
giustificato motivo le domande di ammissione a socio, è in facoltà della Banca
d'Italia obbligare la banca stessa a motivare e comunicare agli interessati le
delibere di rigetto.
D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 174 Art. 10. Misura del capitale, del
fondo di garanzia e del fondo di organizzazione. "1. Il capitale delle
società per azioni e il fondo di garanzia delle società di mutua assicurazione
non possono essere inferiori a cinque milioni di Euro". 2. Per le società
cooperative a responsabilità limitata il capitale non può essere inferiore alla
metà dell'importo indicato al comma 1.
3. Fino all'ammontare minimo indicato nei commi 1 e 2 il capitale
od il fondo di garanzia debbono essere interamente costituiti con conferimenti
in denaro e debbono essere interamente versati.
4. Le società di cui ai commi 1 e 2 che intendono esercitare anche
i rami 1 (infortuni) e 2 (malattia) indicati nel punto A) della tabella
allegata al decreto legislativo danni debbono altresì possedere il capitale o
il fondo di garanzia di cui al decreto legislativo danni.
5. La misura minima del fondo di organizzazione necessario alla
copertura delle spese di cui all'art. 12, comma 1, lettera c), viene
determinata in via generale dall'ISVAP, con proprio provvedimento. In ogni caso
tale misura non può essere superiore alla metà di quella del capitale di cui ai
commi 1 e 2.
D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175 Art. 12. Misura del capitale, del
fondo di garanzia e del fondo di organizzazione. "1. Il capitale delle
società per azioni e il fondo di garanzia delle società di mutua assicurazione
non possono essere inferiori a:
a) cinque milioni di Euro quando l'esercizio comprende le
assicurazioni dei rami indicati ai numeri 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del punto A)
della tabella allegata;
b) duemilionicinquecentomila Euro quando l'esercizio comprende le
assicurazioni dei rami indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 e 18 del
punto A) della suddetta tabella;
c) unmilionecinquecentomila Euro quando l'esercizio comprende le
assicurazioni dei rami indicati ai numeri 9 e 17 del punto A) della suddetta
tabella."
2. Per le società cooperative a responsabilità limitata il
capitale non può essere inferiore alla metà degli importi fissati nel comma 1.
3. Fino all'ammontare minimo indicato nei commi 1 e 2 il capitale
od il fondo di garanzia debbono essere interamente costituiti con conferimenti
in denaro e debbono essere interamente versati.
- Conversione di prestiti obbligazionari
Durante il periodo transitorio è possibile la ridenominazione dei
titoli obbligazionari (artt. 11 - 13 D.Lgs. 213/1998):
Art. 11 ("Ridenominazione degli strumenti finanziari
privati") "1. Durante il periodo transitorio, gli emittenti privati
hanno facoltà di ridenominare unilateralmente i propri strumenti finanziari di
cui all'articolo 1, comma 2, lettere b) e d) del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, esclusivamente nei casi e con le modalità di cui ai
successivi articoli 12 e 13";
Art. 12 ("Modalità di ridenominazione degli strumenti
finanziari privati") "1. Gli strumenti finanziari in lire di cui
all'articolo 11 emessi a norma del diritto italiano, caratterizzati da taglio
minimo non inferiore a un milione di lire, dalla fungibilità e dalla
possibilità di rimborso in unica soluzione alla scadenza, seguono le regole di
ridenominazione di cui all'articolo 7, comma 1, che si applicano ai soli fini
dei diritti patrimoniali.
2. La ridenominazione degli strumenti di cui all'articolo 11 è
effettuata secondo i tempi e i modi indicati nell'apposito regolamento da
emanarsi da parte della Consob, sentita la Banca d'Italia".
Art. 13 ("Ridenominazione degli strumenti finanziari privati
denominati nella valuta di uno Stato partecipante") "1. Gli strumenti
finanziari emessi da privati a norma del diritto italiano, aventi le
caratteristiche indicate nell'articolo 12 e denominati nelle altre valute
aderenti, possono essere ridenominati ai sensi dell'articolo 11, quando lo
Stato emittente la valuta di denominazione del prestito abbia ridenominato in
euro il proprio debito pubblico, già denominato nella corrispondente moneta ed
emesso a norma del proprio diritto nazionale.
2. Agli strumenti di cui al presente articolo si applicano le
modalità di ridenominazione indicate nell'articolo 12 del presente decreto,
fatte salve le modifiche derivanti dalla differenza delle valute
originarie".
Per la ridenominazione occorre dunque che i titoli:
siano emessi a norma del diritto italiano;
siano caratterizzati da taglio minimo non inferiore a un milione
di lire;
siano fungibili; e
siano rimborsabili in unica soluzione alla scadenza.
Se non ricorrono tali condizioni, non si fa luogo a
ridenominazione e si seguono le regole generali circa il passaggio all'Euro dal
1 gennaio 2002.
Per i titoli ammessi alla ridenominazione, si applicano le
tecniche di conversione relative ai Titoli di Stato:
Art. 7 ("Modalità di ridenominazione") "1. La
ridenominazione [...] avviene calcolando, in base ai rispettivi tassi di
conversione, il valore in euro del taglio minimo di ciascun prestito e
moltiplicando il risultato ottenuto, arrotondato al secondo decimale per
difetto o per eccesso a seconda che sia inferiore o non inferiore a 0,005 euro,
per il numero di tagli minimi di cui è composto il prestito".
Esempio Taglio minimo: 1.000.000 lire Numero obbligazioni: 2.000
Conversione: 1.000.000 / 1.968,51 = Euro 507,9984353 Valore nominale di una
obbligazione: 508,00 Euro Ridenominazione del prestito: 508,00 x 2.000 =
1.016.000 Euro
2.6 Ridenominazione in euro degli strumenti di debito
2.6.1 Effetti dell'euro sui titoli di Stato
L'art. 5 del D.Lgs. 213/1998 dispone che i titoli di Stato (BTP,
CCT, CTZ, BOT) di nuova emissione dal 1° gennaio 1999 saranno denominati in
euro.
I titoli di Stato già in circolazione sono ridenominati in euro
dalla stessa data.
Per i titoli emessi dalle Ferrovie dello Stato e riconosciuti come
debiti dello Stato ai sensi dell'articolo 2, comma 12, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, per taglio minimo si intende il taglio più basso in cui è
frazionato ciascun prestito secondo quanto indicato nel prospetto di emissione.
Il valore nominale dei titoli in euro sarà ottenuto (art. 7) convertendo, al
tasso di cambio lira/euro irrevocabile che sarà stabilito il 31 dicembre 1998,
il valore in euro del taglio minimo di ciascun prestito (pari di norma a lire 5
milioni), e moltiplicando il risultato ottenuto, arrotondato al secondo
decimale per difetto o per eccesso a seconda che sia inferiore o non inferiore
a 0,005 euro, per il rapporto tra il capitale nominale del titolo che si
possiede ed il valore nominale minimo di lire 5 milioni.
Esempio:
Importo dei titoli posseduti: lire 100.000.000
Assunto un tasso di cambio irrevocabile lira/euro pari all'attuale
parità lira/ecu nello SME = 1.939,74
il nuovo valore in euro si ottiene:
1. valore in euro del taglio minimo in lire: 5.000.000 : 1.939,74
= (2.577,66505 arrotondato =) 2.577,67
2. ottenuto il taglio minimo in euro, lo si moltiplica per il
numero di tagli minimi contenuto negli originari 100.000.000: 2.577,67 x
(100.000.000 : 5.000.000) = 51.553,40.
2.6.2 Effetti dell'euro su strumenti di debito emessi da altri
soggetti pubblici
Per l'art. 9 D.Lgs. 213/1998, a partire dal 1° gennaio 1999 sono
emessi Buoni postali fruttiferi e libretti di risparmio postale denominati in
euro. Fino a esaurimento delle scorte, e non oltre il 31 dicembre 2001, possono
essere acquistati presso gli sportelli postali Buoni postali fruttiferi in
lire.
L'art. 10 - Disposizioni sui titoli obbligazionari emessi da enti
pubblici territoriali, dispone:
Durante il periodo transitorio, le regioni che abbiano effettuato emissioni
di titoli obbligazionari ai sensi degli articoli 35 e 37 della legge 23
dicembre 1994, n. 724 hanno facoltà di ridenominare in euro i relativi prestiti
nei termini e con le modalità prescritti per gli strumenti finanziari privati,
previsti negli articoli 12 e 13 del decreto.
Per quanto riguarda la ridenominazione dei titoli obbligazionari
emessi dagli enti locali territoriali ai sensi degli articoli 35 e 37 della
predetta legge n. 724 del 1994, il ministro del Tesoro, del bilancio e della
programmazione economica può apportare le necessarie modifiche al Decreto 5
luglio 1996, n. 420, contenente il Regolamento di disciplina delle emissioni di
titoli obbligazionari da parte degli enti locali, tenuto conto dell'esigenza di
tutelare i sottoscrittori e rispettare il piano di ammortamento deliberato per
ciascun prestito.
2.6.3 Effetti dell'euro sugli strumenti finanziari privati
L'art. 11 del D.Lgs. 213/1998 dispone che durante il periodo
transitorio, gli emittenti privati hanno facoltà di ridenominare unilateralmente
i propri strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e d)
del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, esclusivamente nei casi e con
le modalità di cui ai successivi articoli 12 e 13.
L'art. 12 - Modalità di ridenominazione degli strumenti finanziari
privati, dispone:
Gli strumenti finanziari in lire di cui all'articolo 11 emessi a
norma del diritto italiano, caratterizzati da taglio minimo non inferiore a un
milione di lire, dalla fungibilità e dalla possibilità di rimborso in unica
soluzione alla scadenza, seguono le regole di ridenominazione di cui
all'articolo 7, comma 1, che si applicano ai soli fini dei diritti
patrimoniali.
La ridenominazione degli strumenti di cui all'articolo 11 è
effettuata secondo i tempi e i modi indicati nell'apposito regolamento da
emanarsi da parte della Consob.
Ai sensi dell'art. 13, gli emittenti privati hanno facoltà di
ridenominare unilateralmente i propri strumenti finanziari di cui all'articolo
1, comma 1, lettere b) e d) del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415,
denominati nella valuta di uno Stato partecipante ed aventi le caratteristiche
indicate nell'articolo 12, quando gli Stati emittenti abbiano ridenominato in
euro il loro debito pubblico, già denominato nella rispettiva moneta ed emesso
a norma del proprio diritto nazionale.
Le modalità di ridenominazione sono quelle indicate nell'articolo
12 del decreto, salve le modifiche derivanti dalla differenza delle valute
originarie.
2.6.4 Trattamento dei riferimenti alla lira degli strumenti non
ridenominati
Ai sensi dell'art. 14, a decorrere dal 1° gennaio 2002, i
riferimenti alla lira e alle altre valute aderenti, presenti negli strumenti
finanziari non ridenominati durante il periodo transitorio, si intendono come
riferimenti all'unità euro con un numero illimitato di cifre decimali e sono
contestualmente espressi, ai fini della negoziazione, del servizio finanziario,
del trasferimento dei titoli e della rendicontazione, in una quantità
convenzionale corrispondente al valore nominale originario, nel rispetto del
piano di rimborso.
L'arrotondamento al centesimo di euro dovrà essere applicato, se
necessario, al momento della determinazione dei corrispettivi.
2.7 Rapporti con la Pubblica Amministrazione
Gli artt. 47 ss. del D.Lgs. 213/1998 disciplinano la materia dei
rapporti con la Pubblica Amministrazione.
2.7.1 Dichiarazioni, attestazioni e regolamenti in euro con le
pubbliche amministrazioni
Art. 47
1. Le amministrazioni e i soggetti pubblici nei confronti dei
quali sia obbligatoria la presentazione di dichiarazioni, attestazioni ed altri
documenti, ivi compresi quelli predisposti ai fini statistici o impositivi,
ovvero per adempimenti connessi a forme di assicurazione e di contribuzione
obbligatoria, individuano, nell'ambito delle proprie competenze e nelle forme
previste dai rispettivi ordinamenti, gli atti che, nel periodo transitorio,
possono essere prodotti con gli importi indicati in euro.
2. Le dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e sul valore
aggiunto e quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive
(Irap), nonché le dichiarazioni dei sostituti d'imposta, possono essere
presentate con gli importi indicati in euro, a partire dai periodi d'imposta
aventi decorrenza dal 1° gennaio 1999 ovvero chiusi nel corso di tale anno,
secondo le modalità stabilite dall'amministrazione tributaria in relazione ai
diversi tipi di imposta.
(...)
2.7.2 Pagamenti e versamenti in euro nei rapporti con le pubbliche
amministrazioni
Art. 48
1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 17 dicembre
1997, n. 433, nel periodo transitorio, nei rapporti con le pubbliche
amministrazioni, i creditori possono, a richiesta, ottenere i pagamenti in euro
e i debitori possono effettuare in euro i versamenti, qualora le operazioni di
pagamento e versamento non avvengano in contanti.
2. Nell'ambito di ogni singola obbligazione pecuniaria la
richiesta di utilizzo dell'euro quale mezzo di adempimento da parte della
pubblica amministrazione si intende riferita a tutti i pagamenti o versamenti,
successivi alla richiesta, inerenti alla medesima obbligazione, e rimane ferma
fino all'estinzione di quest'ultima.
3. Con decreto del ministro del Tesoro, del bilancio e della
programmazione economica sono stabilite, sentita la Banca d'Italia, le modalità
per i pagamenti e i versamenti in euro presso le Sezioni di tesoreria
provinciale dello Stato. Sono altresì stabilite le modalità per l'indicazione
degli importi in euro nelle quietanze di versamento e per l'indicazione, nei
titoli di spesa, che il pagamento è da effettuarsi in euro, nonché per la
rendicontazione delle relative operazioni.
L'art. 51 regola la conversione in euro delle sanzioni pecuniarie
espresse in lire:
1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 ogni sanzione pecuniaria penale
o amministrativa espressa in lire nelle vigenti disposizioni normative si
intende espressa anche in euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente
fissato ai sensi del Trattato.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2002 ogni sanzione penale o
amministrativa espressa in lire nelle vigenti disposizioni normative è tradotta
in euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del
Trattato.
3. Se l'operazione di conversione prevista dal comma 2 produce un
risultato espresso anche con decimali, la cifra è arrotondata eliminando i
decimali.
2.7.3 Attività contrattuale delle pubbliche amministrazioni
Art. 49
1. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1,
lettera f), della legge 17 dicembre 1997, n. 433, con regolamento adottato ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
emanate, per il periodo transitorio, disposizioni intese ad adeguare la
disciplina in materia di stipula e di esecuzione dei contratti delle pubbliche
amministrazioni per appalti di lavori, forniture e servizi alle esigenze
derivanti dall'introduzione dell'euro, prevedendo in particolare che i bandi di
gara, gli avvisi, le lettere di invito e, comunque, gli altri atti preliminari
dichiarativi dell'oggetto e delle condizioni del contratto, predisposti dalla
pubblica amministrazione nei casi di procedure di gara comunitarie, contengano
l'indicazione del valore della prestazione espresso in lire e in euro, e
assicurando altresì la facoltà del privato contraente di esprimere in lire o in
euro la propria offerta.