COMMISSIONE STUDI TRIBUTARI

 

Studio n. 92/2001/T

 

ANCORA SULL’ART. 15 DEL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 601

 

Approvato dalla Commissione studi tributari il 22 febbraio 2002.

Approvato dal Consiglio Nazionale il 19 aprile 2002.

 

L’esame delle c.m. 22 dicembre 1999, n. 240, del Dipartimento del Territorio – Direzione centrale, Catasto Serv. IV (1), c.m. 27 aprile 2001, n. 3 dell’Agenzia del Territorio – Direzione generale Cartografia, Catasto e Pubblicità immobiliare, e r.m. 6 luglio 1998, n. 68, del Dipartimento del Territorio – Direzione centrale, Catasto Serv. IV, costituisce occasione per un ulteriore esame della disciplina recata dall’art. 15 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 601 (2).

Ci si interroga, infatti, se e quale incidenza, rispetto al trattamento tributario agevolato stabilito dalla norma, abbia la presenza, nel contratto di finanziamento, di eventuali clausole disciplinanti l’anticipata risoluzione del contratto e la decadenza del beneficio del termine (3).

E’ noto come la disposizione in esame individui requisiti di tipo soggettivo (4) ed oggettivo (5) alla cui ricorrenza è subordinata l’applicabilità del regime fiscale agevolato (6), analogamente a quanto disposto dalla previgente normativa in materia portata dalla legge 22 luglio 1962, n. 1228.

 

Quanto al requisito oggettivo rappresentato dalla durata minima del finanziamento (oltre diciotto mesi), che lo qualifica come "a medio e lungo termine", la sopra citata c.m. n. 240/1999 ha affermato che la presenza di clausole, nel contratto di finanziamento, "in base alle quali gli Istituti di credito si riservano in via generale il diritto di esigere, in qualsiasi momento, l’immediata restituzione degli importi finanziati con conseguente estinzione anticipata del rapporto anche prima del maturarsi del periodo minimo di durata normativamente richiesto", deve ritenersi ex se incompatibile con tale requisito che, viceversa, la disposizione in esame esige sussista (7).

La tesi ministeriale ora esposta era stata anticipata dalla pure sopra citata r.m. n. 68/1998, sostanzialmente analoga, anche nel tenore letterale, che, a sua volta, richiama l’opinione precedentemente manifestata, nella vigenza della legge n. 1228/1962, con r.m. della cessata Direzione Generale delle Tasse 13 agosto 1968, n. 211544 secondo cui "restano esclusi dal sistema dell’abbonamento i finanziamenti assunti senza un impegno fermo, o, comunque, a tempo indeterminato, e quelli pattuiti con riserva per il mutuante di chiedere l’estinzione anticipata in qualsiasi momento ovvero entro un periodo inferiore a tre anni".

 

In relazione ai principi ora esposti (8), taluni Uffici periferici dell’Amministrazione hanno recentemente avviato procedimenti per il recupero delle imposte ordinariamente dovute a fronte di taluni finanziamenti, per i quali, in ragione della presenza, nei relativi contratti, di clausole accordanti alle parti la facoltà di risolvere anticipatamente il rapporto, è stato ritenuto non sussistere il requisito della durata minima.

La pretesa appare illegittima.

 

Occorre, infatti, richiamare al riguardo il costante orientamento della Corte di legittimità secondo cui, il regime agevolato de quo, "spetta per il solo fatto che le parti abbiano pattuito una durata del rapporto di finanziamento superiore a quella minima, di diciotto mesi, stabilita dalla legge, rimanendo irrilevanti possibili eventi successivi modificativi del termine" (9).

Ancora più puntualmente, e più recentemente (10), è stato ribadito che "il presupposto di durata del vincolo contrattuale… ricorre soltanto se la durata dell’operazione di finanziamento, che va desunta dal negozio sottoposto ad imposizione e non già dall’evolversi successivo del rapporto al di fuori e al di là delle clausole contrattuali, supera di almeno un giorno i diciotto mesi".

 

Anche la giurisprudenza tributaria, peraltro, si attesta sui principi ora enunciati: "il finanziamento a lungo e medio termine è da ammettere al beneficio di cui all’art. 15 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 601, ancorché nel contratto che ne costituisca il titolo sia prevista la facoltà dell’istituto mutuante di revocare il finanziamento con effetto immediato, giacché l’apposizione di una siffatta condizione potestativa risolutiva comporta che l’ufficio possa dar luogo al recupero delle normali imposta… solo nel caso che la banca si avvalga di detta facoltà prima del decorso del termine di diciotto mesi dalla stipula dell’atto in questione" (11); la disciplina tributaria sostitutiva si applica "anche con riguardo a mutuo ipotecario espressamente contemplante la facoltà del mutuante di recedere in qualsiasi momento dal contratto nel caso in cui il mutuatario alieni, lochi o, comunque, ceda in uso a terzi gli immobili ipotecati", in quanto tale facoltà "non inficia il requisito della durata minima dell’operazione di finanziamento ma costituisce una clausola di garanzia dell’adempimento" (12).

 

Ulteriormente, e più recisamente, è stato altresì affermato che "il presupposto di durata del vincolo contrattuale… ricorre anche quando nel contratto sia stata inserita una clausola che consenta al mutuante di chiederne l’estinzione anticipata" (13).

Alla luce delle considerazioni fin qui svolte deve dunque affermarsi l’applicabilità del regime tributario recato dall’art. 15 del d.p.r. n. 601/1973 a tutte le operazioni di finanziamento che si rivelino riconducibili, sotto i profili oggettivi e soggettivi, nell’ambito della previsione normativa senza che in relazione a tale riconducibilità possano interferire eventuali clausole attinenti alle concrete modalità di svolgimento del rapporto.

 

Come correttamente da ultimo è stato affermato (15), siffatte clausole devono infatti considerarsi come "meramente cautelative" e perciò non idonee a vanificare la pattuizione relativa al termine minimo normativamente richiesto.

E’ perciò nel senso fin qui esposto che devono essere intese le affermazioni contenute tanto nella c.m. n. 240/1999 quanto nella r.m. n. 68/1998 in rassegna, le quali, peraltro, precisano che non determina il venir meno del trattamento tributario agevolato de quo la presenza, nel contratto di finanziamento, di clausole che prevedano la risoluzione del contratto o la decadenza del beneficio del termine, e quindi, in via ipotetica, una durata del rapporto inferiore rispetto a quello minimo prescritto dalla legge, in relazione ad "ipotesi di inadempienze contrattuali o di inosservanza di obblighi pattiziamente assunti dal mutuatario (15).

Ma, a ben vedere, la spettanza del trattamento tributario agevolato recato dall’art. 15 in rassegna, non può esser posta in discussione, come viceversa sembrerebbe apparire dal parere dell’Avvocatura Generale dello Stato riportato dalla c.m. n. 240/1999, nemmeno nell’ipotesi di anticipata interruzione del rapporto per cause diverse rispetto a quella della risoluzione per inadempimento o della decadenza del beneficio del termine: tale principio, infatti, è desumibile dall’insegnamento della Suprema Corte, la quale, come già rilevato (16), ha sancito la spettanza dell’agevolazione anche nell’ipotesi di risoluzione consensuale (mutuo dissenso) del contratto.

 

L’esattezza di una siffatta ricostruzione, inoltre, si rinviene dalla lettura tanto della sopra citata c.m. n. 3/2001, quanto della più risalente r.m. 2 giugno 1980, n. 250220 (17), in tema di anticipata estinzione del finanziamento a richiesta del finanziato: essa, "in quanto riconducibile nell’ambito ordinario del rapporto obbligatorio, non determina il venir meno delle condizioni fissate dall’art. 15 del d.p.r. n. 601/1973".

Peraltro, l’orientamento della Cassazione è nel senso di ritenere che il legislatore fiscale, fissando una durata contrattuale minima, non abbia certamente inteso sottrarre il contratto alla disciplina prevista dal codice civile (18) per le obbligazioni e i contratti in generale, e in particolare per il tipo di contratto adottato; e che pertanto la suddetta durata contrattuale minima non sia inficiata se, non solo "in applicazione delle ordinarie norme del codice civile in tema di inadempimento", ma anche "in virtù di particolari clausole contrattuali, il rapporto stesso venga ad essere anticipatamente risolto, sempreché tale anticipata risoluzione sia collegata a circostanze di fatto obiettivamente accertabili e non rimesse al mero arbitrio del mutuante". La Cassazione, in altri termini, ritiene compatibili con la durata minima contrattuale quelle "clausole che attribuiscono all’Istituto stesso facoltà di risoluzione, che, per quanto diverse da quelle previste dalla legge, siano subordinate all’accertamento di circostanze obiettive" quali quelle riflettenti la diminuzione della garanzia, l’inefficacia delle ipoteche, il pericolo di perdita del capitale (19).

 

La Corte, inoltre, precisa che l’ipotesi del mero arbitrio non ricorre comunque qualora, in presenza di tali fatti obiettivi, sia attribuito al mutuante l’esercizio della facoltà di recesso a suo insindacabile giudizio, in quanto una clausola di questo genere va interpretata nel senso di riferire la valutazione discrezionale soltanto all’apprezzamento della situazione di pericolo e dell’opportunità di richiedere o meno l’anticipato rimborso della somma mutuata (20).

Come già detto, la posizione dell’Amministrazione finanziaria è, a ben vedere, in linea con tale orientamento giurisprudenziale, atteso che essa - da circa quaranta anni (21) – afferma l’applicabilità delle agevolazioni in esame, nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, quando l’iniziativa del mutuante muova da considerazioni meramente cautelative (indicando, solo in via esemplificativa, le ipotesi di cui all’art. 1186 cod. civ., ovvero quelle collegate ad inadempimenti di obblighi pattiziamente assunti dal mutuatario), dovendosi invece escludere il trattamento di favore nelle ipotesi in cui l’anticipata estinzione dipenda dalla libera determinazione del mutuante (22).

L’orientamento giurisprudenziale e ministeriale sembra perciò restringere l’incompatibilità, rispetto alla durata contrattuale minima, alla sola ipotesi di facoltà di recesso rimessa alla libera determinazione della banca mutuante, senza cioè che tale facoltà sia espressamente subordinata al verificarsi di fatti obiettivi (23).

 

È opportuno però verificare se la previsione pura e semplice del diritto potestativo di recesso ad nutum – la quale ricorre più frequentemente nei contratti di apertura di credito - possa comportare quella rimessione del rapporto al mero arbitrio della banca che, secondo l’orientamento succitato, impedirebbe al vincolo contrattuale di sorgere ab origine in modo certo.

Occorre considerare infatti che l’esercizio del suddetto diritto potestativo, anche se attribuito in via generale, è comunque sindacabile alla luce del principio codicistico di buona fede nell’esecuzione del contratto (art. 1375 cod. civ.).

L’operatività di tale principio è stata confermata espressamente dalla Corte Suprema (24) la quale - con riferimento alla clausola, prevista nelle c.d. norme bancarie uniformi, relativa alla potestà di recesso ad nutum, dal contratto di apertura di credito a tempo determinato, consentita alla banca – ha precisato che ai sensi dell’art. 1375 cod. civ. "non può escludersi che, anche se pattiziamente consentito in difetto di giusta causa, il recesso di una banca dal rapporto di apertura di credito sia da considerare illegittimo, ove in concreto esso assuma connotati del tutto imprevisti ed arbitrari", dato che un tale comportamento lede la ragionevole aspettativa di chi, sulla base di quanto normalmente si verifica nei rapporti commerciali, abbia fatto affidamento sulla disponibilità della provvista per il tempo previsto, "se non a patto di svuotare le ragioni stesse per le quali un’apertura di credito viene normalmente convenuta".

 

Atteso quindi che anche la legittimità del recesso ad nutum è sindacabile da parte del giudice di merito – cosicché, secondo autorevole dottrina (25), la differenza tra quest’ultimo ed il recesso per giusta causa sarebbe di ordine processuale, poiché nel primo caso è la parte che ha interesse ad impedire l’effetto risolutivo del recesso a dover provare che esso è privo di ragioni giustificatrici, invece nell’altro caso è il recedente che ha l’onere di provare la sussistenza della giusta causa – potrebbe sostenersi che il recesso puro e semplice non possa essere considerato tout court come rimesso alla libera determinazione della banca.

Si deve inoltre osservare che nel programma negoziale dei contratti in esame la previsione di un’obbligazione restitutoria differita nel tempo non appare incompatibile con la possibilità di uno scioglimento anticipato del rapporto, potendo tale assetto rispondere ad un apprezzabile interesse delle parti, come può evincersi, ad esempio, dall’art. 1816 cod. civ., con riferimento al mutuo (potrebbe desumersi da tale norma l’ammissibilità di un termine in potestate creditoris), e dall’art. 1845 cod. civ., in tema di apertura di credito a tempo determinato (26).

Infine si deve segnalare che l’evidenziato contrasto interpretativo in ordine alla compatibilità della clausola di recesso ad nutum con la durata minima, prevista dall’art. 15 in esame, potrebbe far ritenere operante la condizione di non punibilità di cui all’art. 6, comma 2, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, recante le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative tributarie.

 

 

NOTE

 

(1) Tale c.m., quanto ad una delle fattispecie ivi prese in considerazione, è già stata oggetto di commento con C.N.N., Studio n. 38/99/T, "Concessione di ipoteca a garanzia di debito preesistente e imposta sostitutiva", estensore Petrelli, cui si rinvia; con riferimento all’art. 15 in rassegna, si rinvia, inoltre, a: C.N.N., Studio n. 104/2000/T, "Tassazione della cessione di crediti, assistiti da garanzia ipotecaria, derivanti da finanziamento a medio e lungo termine", estensore Friedmann; C.N.N., Studio n. 449-bis, "Imposta ipotecaria, agevolazione, ripianamento dilazionato di debiti", estensore Giunchi; C.N.N., Studio n. 522-bis, "Copia esecutiva di mutuo ipotecario e imposta di bollo", estensore Petrelli"; C.N.N., Studio n. 291-bis, "Applicabilità agli istituti di credito comunitari non aventi succursali in Italia delle agevolazioni fiscali di cui al d.p.r. 601/1973", estensore Puri; C.N.N., Studio n. 73/99/T, "Tasse ipotecarie dipendenti da formalità ipotecarie di annotazione relative ad operazioni di credito fondiario", estensore Giunchi; C.N.N., Studio n. 50-bis "Tassazione della surrogazione negli annotamenti ipotecari derivanti da rapporti agevolati ex d.p.r. 601/1973" estensore Magnano san lio; C.N.N., Studio n. 626-bis "Cancellazione di ipoteca e imposta sostitutiva nel caso di società finanziaria trasformata in Banca", estensore Petrelli. Tutti gli Studi ora citati sono in Banca Dati Notarile.

(2) "Le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine e tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi tempo prestate e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti, effettuati da aziende e istituti di credito e da loro sezioni o gestioni che esercitano, in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative, il credito a medio e lungo termine, sono esenti dall’imposta di registro, dall’imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative.

In deroga al precedente comma, gli atti giudiziari relativi alle operazioni ivi indicate sono soggetti alle suddette imposte secondo il regime ordinario e le cambiali emesse in relazione alle operazioni stesse sono soggette all’imposta di bollo di lire cento per ogni milione o frazione di milione.

Agli effetti di quest’articolo si considerano a medio e lungo termine le operazioni di finanziamento la cui durata contrattuale sia stabilita in più di diciotto mesi."

(3) Si rinvia, a titolo esemplificativo, alle clausole contenute nell’art. 2 (obbligo della parte finanziata di produrre taluni documenti e di fornire la prova del verificarsi di talune circostanze entro un determinato termine, con diritto per la Banca, in difetto, di avvalersi della facoltà di anticipata risoluzione del contratto e di utilizzare la somma depositata o costituita in pegno per l’estinzione del mutuo) e nell’art. 9 (decadenza dal beneficio del termine nel verificarsi di una delle ipotesi di cui all’art. 1186 c.c., ivi compreso il prodursi di eventi tali da incidere negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della parte finanziata) del "testo uniforme dei contratti di finanziamento fondiario da stipularsi in atto unico", ed alle clausole contenute nell’art. 10 (casi di risoluzione del contratto di finanziamento ai sensi dell’art. 1456 c.c.) del "testo uniforme del capitolato di patti e condizioni generali" predisposti dall’Associazione Bancaria Italiana, in Circolari A.B.I., Serie Legale, Circolare n. 41 dell’11 agosto 1997.

(4) A seguito dell’emanazione del t.u. delle leggi in materia bancaria e creditizia (approvato con d.lgs. 1° settembre 1993, n. 395, i soggetti per i quali la disciplina tributaria agevolata trova applicazione non sono più quelli indicati nel comma primo dell’art. 15 in esame, ma quelli disciplinati dal Titolo II di detto t.u. (Banche, Banche Popolari, Banche di Credito Cooperativo).

(5) Ed in particolare la natura di "finanziamento" dell’operazione e la sua durata minima quale indicata nell’ultimo comma dell’art. 15 in esame.

(6) Circa il concetto di "agevolazione tributaria" si rinvia a CNN, studio n. 2/2001/T "Agevolazioni per l’acquisto di immobili a fini di utilizzo edificatorio", estensore petrelli.

(7) Secondo il Ministero "dette clausole, attribuendo agli istituti mutuanti una facoltà di recesso ad nutum impediscono al vincolo negoziale di sorgere ab origine in modo stabile per una durata, almeno potenzialmente, pari a quella minima stabilita dalla norma in questione".

(8) Ed anche in relazione al parere dell’Avvocatura Generale dello Stato, trascritto nella citata c.m. n. 240/1999 (senza, peraltro, che sia stata manifestata alcuna adesione da parte dell’Amministrazione a tale parere), secondo cui qualche riserva in ordine alla fruibilità del regime tributario sostitutivo potrebbe essere formulata "… in relazione a specifiche clausole, quale la facoltà di recesso dell’Istituto di credito in caso di mancata erogazione dei contributi pubblici… o quale la perdita del beneficio del termine in caso di mancato rimborso di una rata, che appaiono in contrasto con il requisito della durata del finanziamento non inferiore a diciotto mesi".

(9) Così Cass., Sez. I, 4 luglio 1983, n. 4470, in FiscoVideo, peraltro citata nella stessa citata c.m. n. 240/1999, che ebbe inoltre a stabilire la spettanza del regime tributario agevolato alla formalità ipotecaria "di annotamento di cancellazione dell’ipoteca iscritta in base al contratto anche se avvenuta a seguito della risoluzione consensuale del contratto condizionato senza che il mutuatario abbia effettivamente usufruito del finanziamento concessogli, attenendo tale circostanza soltanto alle concrete modalità di svolgimento del rapporto senza incidere sull’oggetto giuridico proprio del contratto, non dipendendo dalla mera discrezione dell’istituto".

(10) Cass., Sez. I, 18 febbraio 1994, n. 1585, in FiscoVideo.

(11) Comm. Trib. Centr., dec. n. 5461 del 4 luglio 1987, in Foro It., Rep., 1988, voce Tributi in genere, n. 651.

(12) Comm. Trib. Centr., dec. n. 443 del 23 gennaio 1992, in FiscoVideo, con nota adesiva di Paolini.

(13) Comm. Trib. Cent., dec. n. 4915 del 13 ottobre 1998, in FiscoVideo.

(14) G. Arnao e F. Castelli, Commento a c.m. n. 240/T/C4/893, in Corr. Trib. n.7/2000, pp. 508-509, ove è anche pubblicata la Circolare in rassegna (pp. 505-508).

(15) Così, testualmente, la citata r.m. n. 68/1999.

(16) Cfr. Cass. n. 4470/1983 riportata in nota n. 9.

(17) In FiscoVideo.

(18) L’A.B.I. (parere n. 680/2000 – Mutuo fondiario – clausole cosiddette cautelative, in Pareri ABI n.15) osservando che, ad esempio, una clausola che preveda la facoltà di estinzione anticipata nel caso di inadempimento all’obbligo di pagamento anche di una sola rata, sarebbe riproduttiva del principio normativo di cui all’art. 1819 cod. civ., ritiene non condivisibile il parere dell’Avvocatura di Stato, riportato nella circ. 240/T citata.

(19) Cass. n. 4470/1983 cit. V. anche Cass. 26 marzo 1974, n. 826, in Dir. prat. trib., 1975, p. 186, con nota di Alvisi

(20) Cass. 9 novembre 1971 n. 3155, in Riv. leg. fisc., 1972, p. 41.

(21) Cfr. ad esempio circ. min. n. 4 del 15 gennaio 1963, ris. min. n. 211544 del 13 agosto 1968, ris. min. n. 250220 del 2 giugno 1980, ris. min. n. 68/T cit., circ. n. 240/T cit.

(22) L’amministrazione finanziaria non solo ha sempre ribadito espressamente la volontà di non discostarsi da tale indirizzo interpretativo, ma ha anche richiamato l’orientamento della Corte Suprema in merito alla qualificazione del presupposto oggettivo di cui all’art. 15 del d.p.r. n. 601/1973 nella circ. 240/T cit. ("ex multis sent. n. 4470/1983").

(23) Non sembra pertanto conforme a tale orientamento la nota 17 gennaio 2001 dell’Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Pisa , secondo cui non spetterebbe il trattamento di favore nel caso di mutui cd. al personale e di mutui cd. prima casa, ove sia previsto in atto che il beneficiario "decada dalle agevolazioni ove si verifichino una serie di situazioni espressamente elencate [sottolineato nostro] e che tale decadenza dia diritto alla banca di pretendere l'immediato pagamento del suo residuo credito per capitale interessi e spese. In via gradata e a suo insindacabile giudizio, la banca si riserva la facoltà di consentire eventualmente la prosecuzione del rapporto obbligazionario alle condizioni ordinariamente praticate alla clientela", e nel caso di finanziamenti cd. artigiani (Artigiancassa) quando sia previsto che la banca possa recedere ove non venga concessa l'ammissione al Fondo Centrale di Garanzia ovvero vengano revocate le agevolazioni e il contributo non sia concesso e ricorra la riserva a favore della banca come al punto precedente.

(24) Cass. 21 maggio 1997 n. 4538, in Foro it., 1997, I, 2479, con nota di Caputi. V. anche Cass. 14 luglio 2000 n. 9321, in Contratti, 2000, p. 1111, Cass. 26 settembre 2000 n. 12724, in Contratti, 2001, p. 230.

La giurisprudenza aveva già in passato censurato l’esercizio del diritto di recesso ad nutum da un’apertura di credito sotto il profilo dell’abuso del diritto, laddove, ad esempio, "nessun mutamento era intervenuto nella situazione economica dell’impresa finanziata, tale da giustificare il recesso della banca". V. GALGANO, Degli effetti del contratto, sub. art. 1375, in Comm. Cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1993, p. 104 e sentenze ivi citate. In dottrina cfr. anche RESCIGNO, L’abuso del diritto, in Riv. dir. civ., 1965, I, p. 250; SANTORO, L’abuso del diritto di recesso ad nutum, in Contratto impresa, 1986, p. 766; PORTALE-DOLMETTA, Recenti sviluppi del diritto bancario italiano, in Vita not., 1991, p. 413 s.

Nel senso di considerare unitariamente la base fattuale del recesso per giusta causa e del recesso ad nutum, cosicché i fatti concreti che integrano la clausola generale della giusta causa possano essere tipizzati come altrettanti casi di esercizio del recesso ad nutum secondo la buona fede v. MANES, Diritto di recesso dal contratto di apertura di credito a tempo indeterminato e violazione della buona fede, in Contratto impresa, 1999, p. 928. Cfr. anche GAETA, Contratti bancari collegati e regole di condotta, in Contratti, 2001, p. 233.

(25) GALGANO, Abuso del diritto: l’arbitrario recesso ad nutum della banca, in Contratto impresa, 1998, p. 25.

(26) I principi civilistici attinenti alla tematica in esame sono oggetto di uno studio in corso di elaborazione da parte della Commissione studi civilistici.