Studio
n. 778/3
LA DISCIPLINA DEL CREDITO FONDIARIO NEL
NUOVO T.U.
Approvato dalla Commissione Studi il 14
dicembre 1994
E' indispensabile
premettere alcune considerazioni della Corte costituzionale in materia di
credito fondiario.
La Corte costituzionale,
negli anni passati, si è pronunciata più volte sull'argomento, in ogni
decisione indicando le peculiarità che distinguono tale istituto dalle altre
forme di credito e che ne giustificano la particolare disciplina (specialmente
in materia di esecuzione e di fallimento).
La sentenza
fondamentale, a cui rimandano tutte le pronunce successive (sentenze 61/68,
211/76, 249/84), è la n. 166 del 1963, nella quale si legge che "le
speciali garanzie assicurate agli istituti di credito fondiario e agrario"
.... "rispondono a particolari esigenze di questo settore", quali
quella di "assicurare, attraverso la più rapida e agevole realizzazione,
il buon funzionamento del meccanismo del credito".
Il sistema del credito
fondiario, nel pensiero della Corte, essendo imperniato sulla esatta
corrispondenza tra operazioni passive (o di provvista: emissione di cartelle
fondiarie) ed operazioni attive (o di impiego: mutuo) degli istituti di
credito, sarebbe interamente crollato se tale corrispondenza non fosse stata
garantita dalla certezza di un rapido realizzo delle loro pretese creditorie,
donde la legittimità della disciplina.
In qualche sentenza,
in particolare nella 249/1984, si cerca di dimostrare, non solo di affermare
genericamente come in altre pronunce, che il sistema della legge speciale vuole
anche agevolare i singoli mutuatari predisponendo meccanismi di realizzo del
credito forse un poco grezzi, ma certamente anche mirati a semplificare le
procedure e quindi per essi meno costosi.
Si noti che il Giudice
costituzionale, nell'indicare le ragioni dell'opportunità dei meccanismi di
difesa del credito fondiario, oltre all'esigenza di tutelare il credito in
genere, aveva in particolare sottolineato la necessità che gli istituti
erogatori fossero difesi, come prima scritto, da pericoli di insolvenze,
dovendo approvvigionarsi per tali tipi di operazione solo con fondi speciali o
con l'emissione di cartelle (sentenza 211/1976). A nostro parere, però,
l'esigenza era anche quella di salvaguardare le ragioni dei possessori di cartelle
fondiarie che avrebbero potuto avere un grave nocumento da un meccanismo di
tutela troppo "debole" (1).
La riforma ha
comportato la semplificazione della tutela, soprattutto in ragione
dell'abbandono del sistema di emissione di cartelle fondiarie a fronte della
concessione di mutui fondiari (2).
Scomparso il sistema
delle cartelle e delle sezioni speciali di credito fondiario, allargato il
credito fondiario a ogni istituto creditizio, ci si deve domandare se siano
superate le ragioni di tutela speciale evidenziate nelle sentenze della Corte.
A nostro parere esse si sono solo attenuate, perché il credito fondiario
rappresenta una tipologia che coinvolge per lo più moltissimi piccoli
risparmiatori che possono ad esso attingere (spesso per soddisfare esigenze
fondamentali come l'acquisto o la ristrutturazione della casa) solo se gli
istituti hanno convenienti garanzie di restituzione delle somme mutuate, specie
in ragione della (normale) lunga durata del prestito stesso. La difesa del
credito fondiario è quindi, sempre, difesa primaria del "credito".
Quali sono le
caratteristiche strutturali del contratto di credito fondiario? Stante la
rubrica - cui in mancanza di elementi contrari va riconosciuta portata
imperativa - (3) i requisiti sono quelli di cui all'art. 38 T.U. in relazione
all'art. 153 T.U..
In particolare ci
interessa sapere se la proporzione fra valore dell'immobile e credito erogato
debba esistere a pena di invalidità (4) (ovviamente l'ipotesi è che il rapporto
esista formalmente ma non sostanzialmente) oppure se una operazione bancaria
che debordi da tale proporzione possa classificarsi come credito fondiario
almeno sino alla concorrenza di tale rapporto.
a) A nostro parere al primo problema
poteva certo rispondersi nel senso meno rigoroso (mera irregolarità seguita da
controllo dell'organo di vigilanza con sanzioni amministrative) ai tempi in cui
esisteva stretta connessione fra emissione delle cartelle e stipulazione del
mutuo e ciò al fine di evitare la caducazione (4 bis) dell'emissione a seguito
di una pronuncia di invalidità dell'operazione bancaria o di un suo mutamento
tipologico (mera operazione di credito ipotecario); ma ci sembra che esistano
ottime ragioni anche oggi per mantenere tale soluzione: non ha senso, infatti,
sanzionare con l'invalidità un contratto di mutuo fondiario pregiudicando
gravemente in questo modo la posizione del mutuatario - soggetto indubbiamente
"protetto" nel sistema attuale, v. infra - che si trova costretto a
rimborsare in tempi brevissimi la somma presa a prestito.
b) Malgrado un autorevole contraria
opinione (5) riteniamo inammissibile che una operazione di mutuo fondiario in
cui sia sbilanciato il rapporto fra importo del mutuo e valore dell'immobile
possa qualificarsi come credito fondiario sino alla concorrenza del rapporto di
legge (con tutte le conseguenze del caso dal punto di vista fallimentare) e
normale credito ipotecario per l'eccedenza: per quanto ci consta l'applicazione
di due diverse normative avviene sì nei contratti misti e atipici, ma la disciplina
di riferimento (come è noto: sistema della prevalenza o della analogia o della
doppia disciplina) suppone pur sempre la scelta del metodo più ragionevole e
adatto nel caso concreto. Nella nostra ipotesi sarebbe complicatissimo il
richiamo simultaneo alle due discipline: basti pensare alla difficoltà di
applicare parzialmente la disciplina di cui all'art. 39, quarto comma o
l'intero art. 41 relativo alla procedura esecutiva (6) . Senza tener conto del
fatto che il mutuatario - soggetto "protetto" per le ragioni sotto
indicate - sarebbe esposto al rischio indiscriminato di risultare contraente,
per parte della somma mutuata, in un tipo di operazione (normale credito
ipotecario) non voluta e con conseguenze per lui negative (non applicazione, ad
esempio, del regime di favore di cui all'art. 40, primo e secondo comma).
E', quindi, errata
l'impostazione di base di chi pensa diversamente (7): il requisito di cui al
secondo comma dell'art. 38 è un elemento di valutazione interna alla banca
erogatrice e non un requisito sindacabile oggettivamente. Il comportamento
anomalo e irregolare del funzionario o della banca che snaturi il credito
fondiario con valutazioni irrealistiche sarà indagato ai sensi dell'art. 53
comma terzo lettera c) T.U. dall'organo di vigilanza e forse anche penalmente
sanzionato ai sensi dell'art. 137 secondo comma. Non è, però, pensabile che
tale valutazione errata travolga il contratto o lo dequalifichi in credito
ipotecario semplice perché vi sarebbe grave contrasto con l'interesse costituzionale
al corretto svolgimento del credito bancario, ove venisse demandato volta per
volata al sindacato giurisdizionale il controllo del rapporto fra valore del
bene ipotecato e somma mutuata ai fini, ad esempio, dell'applicazione dell'art.
39 quarto comma. Va da sé, però, che tale conclusione non può valere
nell'ipotesi di fraudolento comportamento della Banca (o del funzionario) e del
mutuatario: in tale ipotesi, a tacer d'altro, sarebbe sicuramente azionabile
l'invalidità ex art. 1345 c.c..
Esaminiamo ora il
problema delle modifiche pattizie alla disciplina legislativa del credito
fondiario.
Una premessa: la
modifica della disciplina del credito fondiario (eliminazione della
cartellizzazione; eliminazione di istituti di credito fondiario ad hoc abilitati
alle operazioni, ma obbligati ad attingere i mezzi patrimoniali necessari da
propri fondi speciali e dalle cartelle) ha messo fuori gioco molte delle
esigenze particolari che il Giudice costituzionale riteneva giustificatrici
della speciale disciplina di tale tipo di credito (v. sentenze 211/1976 e
166/1963). Permangono, però, sicuramente esigenze di tutela del credito
bancario inteso come pilastro della sana attività economica nazionale (8) che
giustificano, ad es., il principio di cui all'art. 39 quarto comma e terzo
comma e 41 secondo comma. Esse, però, vengono contemperate con le esigenze dei
mutuatari, cui il legislatore speciale, rovesciando la disciplina di cui
all'art. 39 T.U. 646/1905, ha riservato un trattamento di particolare favore
(art. 40, primo e secondo comma; art. 39, quinto, sesto, settimo comma) e se ne
capisce la ragione: eliminata la cartellizzazione, eliminati gli istituti di
credito speciale, è comprensibile, ad esempio, accordare al debitore un regime
di favore nel valutare il suo inesatto adempimento, in ragione della durata
dell'operazione e della comprensibile difficoltà di una restituzione immediata,
in tutto o in parte, della somma mutuata.
A fronte di tale
regime di favore per il debitore ci si chiede se sia legittima una modifica
pattizia che ne alteri la natura a svantaggio di quest'ultimo. La risposta non
può che essere negativa in ragione delle motivazioni di "favor" prima
svolte, ma desta perplessità il trattamento di tale divergenza pattizia.
Le alternative ci
sembrano le seguenti:
1. La violazione di tali norme importa
invalidità delle stesse - nullità virtuale - (9) con la contemporanea,
probabile, applicazione del principio di cui all'art. 1419, secondo comma c.c.
e senza responsabilità disciplinare notarile (10) .
2. Le clausole sono semplicemente
inefficaci (11) ; esclusa l'applicazione analogica dell'art. 1419 c.c., sarebbe
poi comunque problematico stabilire se sia applicabile analogicamente il
disposto dell'art. 1424 c.c. (12). .
3. L'inserzione di clausole divergenti che
cozzano con principi "inderogabili" relativi al tipo contrattuale
(13) riqualifica il contratto da credito fondiario a credito ipotecario
generico. La prospettiva indicata suppone, evidentemente, che il contratto di
mutuo fondiario, secondo la nota impostazione di origine tedesca ripresa in
Italia in particolare da De Nova, corrisponda a un tipo sociale - cioè a uno
strumento creato dalla prassi - che viene preso in considerazione dal
legislatore per ricavarne un tipo "normativo" più o meno corrispondente
al primo (14) .
E' evidente che
appurare quali siano gli elementi qualificatori del tipo normativo significa
anche chiarire quando in concreto il contratto si adegui o debordi dal tipo. Va
da sé che la ricerca di conformità al tipo non si pone in contrasto con la
ricerca sulla validità: appurato - prima - che il contratto si ispira a un
certo tipo normativo si considererà - dopo - il rispetto alle norme imperative
che contraddistinguono lo stesso.
Come si vedrà oltre,
comunque, gli stessi risultati concreti (dequalificazione del contratto)
possono ottenersi ragionando non in termini di confronto fra fattispecie
concrete e tipo normativo, ma fra fattispecie concreta e causa negoziale.
4. Secondo una ulteriore, possibile
impostazione la salvaguardia del principio dell'autonomia privata impone di
considerare senz'altro valido, ai sensi del diritto comune e cioè come normale
operazione di mutuo, il negozio stipulato fra Banca e cliente; in un secondo
momento, inteso come momento logico, si valuterà, in concreto, se le parti
hanno inteso specificamente stipulare un mutuo fondiario e, solo allora, in
caso di risposta positiva, si valuterà la relativa sanzione o il cambiamento di
tipo. Questa impostazione rovescia, per così dire, i tempi e i modi di applicazione
dei principi di cui agli artt. 1419 e 1424 c.c. nel senso che il contratto
divergente dalle regole del credito fondiario non è immediatamente inciso dalla
disciplina di tali due articoli, ma lo sarò solo se, alla stregua di precise
risultanze, emergerà che le parti intendevano stipulare una operazione di
credito fondiario.
5. Secondo un'ultima prospettazione, la
disciplina della legge speciale (non i requisiti di struttura di cui all'art.
38) sarebbe derogabile senz'altro.
Passando ora all'esame
critico delle varie tesi, ci sembra del tutto inaccettabile l'ultima per
l'ovvio rilievo che una materia ove gli interessi di rango costituzionale
incidono così intensamente non può dar certo luogo ad una disciplina
derogabile.
La penultima è certo
interessante anche se forse, nell'intenzione del legislatore, il punto di
partenza è dato proprio dalla legge speciale e non dal diritto comune, anche
perché esiste una precisa fattispecie astratta delineata dall'art. 38 cui
dovrebbe confrontarsi in prima battuta la fattispecie concreta. Sembrerebbe,
quindi, ma lo si dice in maniera dubitativa, che l'interprete debba qualificare
il contratto ai sensi della legge speciale e non del diritto comune. Certo è
che, alla stregua di tale tesi, viene di gran lunga diminuita la responsabilità
del notaio che roga l'operazione di credito fondiario.
Le prime tre
prospettazioni sono fra loro compatibili, anzi sono complementari; è chiaro,
altresì, che la terza suppone che si dimostri l'esistenza di un "tipo
normativo" riconducibile al credito fondiario. A nostro parere la cosa è
piuttosto facile. Il legislatore del 1993 altro non ha fatto che dilatare la
portata di quel tipo di finanziamento, recepito dal legislatore del 1905, che
nella pratica degli affari serviva a dare liquidità ai proprietari di immobili,
produttivi di un sicuro reddito, che offrivano detti beni come garanzia. Sono
scomparsi gli istituti di credito fondiario, sono scomparse certe rigidità del
processo di esecuzione e hanno fatto apparizione certi automatismi (art. 41,
quinto comma), è scomparso il mutuo quale unica fonte di finanziamento
fondiario perché il legislatore ha preso atto che sono enormemente aumentati i
bisogni e quindi le ragioni che spingono i singoli ad attingere al credito
bancario e contemporaneamente è assai più ampio il numero delle persone che ne
vogliono fruire. Il legislatore ha quindi "trasformato" la gran parte
delle operazioni di credito, attuate nella pratica, in credito fondiario,
appunto per soddisfare i bisogni di cui prima. Ha disegnato, recependola dal
mondo degli affari, una figura di credito "facile" per chi se ne
vuole approvvigionare anche perché solo una complessa serie di ritardi nel
rimborso può costituire inadempienza, comoda per la media-lunga durata - anche
perché gli interessi da pagare sono moderati - e "sicuro" per
l'istituto mutuante dal punto di vista del rimborso della somma. Il tipo
legale, quindi, è in larga parte aderente al tipo sociologico.
Quanto sopra scritto -
riconduzione del credito fondiario a tipo normativo preciso - ci sembra
convincente, ma si badi, come prima accennato, si arriverebbe ad esiti
perfettamente eguali (riqualificazione del contratto) ragionando in termini di
causa (nel senso tradizionale e cioè come funzione economico-sociale del
negozio). Nel caso di specie dagli elementi descrittivi del tipo (nonché dagli
elementi storici prima accennati, sistematici, di disciplina), si ricava
agevolmente una funzione che altro non è se non lo scopo cui è orientata una
certa prassi sociale: in questo caso, quindi, causa e tipo rappresentano i due
volti di una stessa realtà socio-giuridica (15).
Non è, però, un facile
problema chiarire, allorquando le parti derogano a un aspetto essenziale di una
figura contrattuale, se tale "incoerenza di fattispecie" (16) dia luogo
a invalidità o a cambiamento di tipo (17).
La soluzione del
problema in termini generali non può qui evidentemente essere studiata.
Riteniamo, però, che si possano proporre degli utili spunti.
In primo luogo
osserviamo: è certamente possibile che l'autonomia dei privati incida non solo
sulla struttura della fattispecie, ma pure sulle norme di disciplina, al fine
di modificarne la struttura. In altre parole la distinzione fra norme di
fattispecie e norme di disciplina è dogmaticamente corretta, ma ha una funzione
perlopiù classificatoria, poiché la volontà delle parti modificando gli effetti
essenziali del contratto ben può modificare la fattispecie (18).
In secondo luogo
osserviamo che la definizione del credito fondiario nel nuovo T.U. è veramente
latissima: scomparsi i riferimenti alla competenza speciale dell'ente
erogatore, scomparso il sistema delle cartelle, la fattispecie delineata dal
legislatore del 1993 si presenta davvero molto ampia.
Se così è, se cioè
abbiamo una struttura contrattuale così aperta e tutta basata su un delicato
equilibrio fra ragioni del mutuante e del mutuatario, è impensabile che per
sfuggire a tale disciplina - volendo perseguire altre legittime esigenze di
credito, ad esempio rinunciare al beneficio di cui all'art. 39, 4° comma in
cambio di una risoluzione immediata del contratto a fronte di un singolo
episodio di morosità - la Banca sia costretta o a prendere ipoteca di grado
diverso dal primo o a superare il rapporto prudenziale fra valore del bene e
somma erogata o a stipulare una operazione a breve. Ragione, buon senso e
motivi sistematici convincono che il superamento della disciplina convenzionale
tracciata dal T.U. semplicemente comporta, in linea di massima, la
riqualificazione del contratto da credito fondiario a credito ipotecario
generico. Certo la conclusione è pacifica nel senso di cui sopra quando la
deroga è massiccia così da rendere evidente il cambiamento di tipo; se invece
si tratta di deroga non così grave, più facilmente non vi sarà cambiamento di
tipo (è ragionevole pensare che si sia preferito uno schema che più tutela
mutuante e mutuatario), ma o nullità o, con minor probabilità, inefficacia
(19). Alla stregua della tesi esposta bisognerà, quindi, prima qualificare il
contratto in termini di tipo corrispondente o meno al credito fondiario e solo
in caso positivo si porrà un problema di validità (20).
Non deve stupire che
la violazione di uno stesso principio di disciplina, a seconda dei casi
concreti, possa importare riqualificazione o invalidità. E' dal contesto nel
suo insieme che si ricava la causa o il tipo e quindi è coerente con i principi
che il problema di validità sia superato dalla dequalificazione del tipo (21).
Comunque, qualunque
sia la tesi fra quelle sopra esposte che si voglia scegliere, ci pare che si
possa fare una osservazione finale molto importante: a noi sembra che al notaio
non possa ascriversi il compito di indagare se la fattispecie concreta che
deroga alla disciplina legale dia luogo a invalidità (o inefficacia) o a
riqualificazione. abbiamo visto che svariate sono le esigenze che in concreto,
a fronte di una stessa deroga alla disciplina legale, possono importare o
nullità (o inefficacia) o mutamento di tipo. Abbiamo a che fare, in altre
parole, con una fattispecie in cui il giudizio di validità è strettamente
correlato a situazioni fattuali che sfuggono all'indagine professionale del
notaio.
Come non può
ascriversi al notaio l'invalidità di un contratto aleatorio per difetto, in
concreto, di alea, così non può imputarsi al notaio la responsabilità per avere
rogato un atto che, in sede giurisdizionale, non si rilevi un mutuo fondiario e
ciò per analoghe ragioni collegate ad apprezzamenti di aspetti fattuali ed
economici che certamente non rientrano nell'area di controllo (di liceità/legalità)
del pubblico ufficiale.
NOTE
(1)
Conforme CALANDRA BUONAURA, Credito industriale a medio termine e revocatoria
fallimentare, in Giur. comm., 1976, I, p. 68.
(2)
Sistema che esigeva grande rigore nel mantenimento della garanzia reale e nel
perseguimento dei debitori morosi - v. MOLLE, Manuale di diritto bancario,
Milano, 1975, p. 188 ove risulta che la cartellizzazione era strettamente
ancorata a singole operazioni, ma dopo la riforma del 1976, v. Corte cost.
sentenza 211/1976.
(3)
La risalente opinione contraria espressa nel brocardo "rubrica non est
lex" è stata sottoposta a ampia revisione critica dalla dottrina moderna,
v. per tutti BELVEDERE, Il problema delle definizioni nel codice civile,
Milano, 1977, p. 116 e ss.; TARELLO, L'interpretazione della legge, in Tratt.
di dir. civ. e comm. diretto da Cicu-Messineo, Milano, 1980, p. 104 e ss..
(4)
Così BARONE, Peculiarità ......., inedito, studio Paradigma, p. 7, in
alternativa alla tesi di cui alla postilla successiva.
(4
bis) I gravissimi problemi che suscita l'estensione ai rapporti di massa delle
regole concernenti l'invalidazione - ai sensi della normativa codicistica - dei
contratti bilaterali o plurilaterali sono l'oggetto dell'interessantissimo
studio di MEO, Profili soggettivi dell'invalidità dei contratti di massa, in
Riv. dir. civ., 1994, II, p. 509 e ss..
(5)
BARONE, Peculiarità ....., inedito, studio Paradigma cit., p. 7.
(6)
Per la stessa ragione, laddove il corrispettivo sia parte costituito da denaro
e parte da altro bene la distinzione fra permuta o vendita avviene in termini
di prevalenza, come è noto.
(7)
Per quanto ci consta, in giurisprudenza, esiste solo un precedente in tal
senso, Trib. Roma 2.2.1989, in Temi romana, 1989, 80.
(8)
Cfr. MERUSI, Commentario alla Costituzione, Roma 1980, p. 154; perplesso COSTI,
L'ordinamento bancario, Bologna, 1994, p. 375.
(9)
In questo senso per la violazione del principio di cui all'art. 40, secondo
comma e di quello di cui all'art. 39, sesto comma, v. TARDIVO, La costituzione
dell'ipoteca........, Paradigma, inedito 1994, p. 8 e 12.
(10)
Cfr. BOERO, La legge notarile commentata, Torino, 1993, II, p. 180.
(11)
Come è noto la scelta fra invalidità o inefficacia è correlata a un diverso
grado di disvalore che non è facile riconoscere nei singoli casi, v. per tutti
MACIOCE, Il negozio di rinuncia nel diritto privato, Napoli, 1992, p. 229-230
in nota.
(12)
Cfr. sul punto SCALISI, Inefficacia (voce), in Enc. del dir., XXI, Milano,
1971, p. 324 in nota.
(13)
Per la differenza fra norma inderogabile e norma imperativa, v. DE NOVA, Il
tipo contrattuale, Padova, 1974, p. 65-67, 140 e ss.; SPADA, Tipicità cit., p.
286 e ss., identifica inderogabilità con imperatività, ma esprime il medesimo
concetto parlando di norme descrittive di fattispecie.
(14)
Su questi concetti, v. De Nova, op. cit., p. 78, 127, 140, 147. Al tipo sociale
si richiamano anche, per la verità, alcuni autori che ritengono, però, che solo
in alcuni casi il legislatore tipizzi figure ricavate dalla pratica degli
affari - v. CATAUDELLA, Scritti giuridici, Padova, 1991, p. 197; CHERUBINI, La
promessa del fatto del terzo, Milano, 1992, p. 80. Impossibile in questa sede
indicare gli autori che hanno fatto propria la concezione denoviana. Per una
critica alla dottrina del tipo v. TARELLO, op. cit., p. 200 in nota.
(15)
Come accennato nel testo la causa non si ritrae solo dal contenuto del tipo -
cfr. sul punto in senso critico DE NOVA, op. cit., p. 64 -; la funzione
economico-sociale si ricava da una serie di elementi - storici, sistematici,
socio-economici, di disciplina - tra i quali certamente emergono quelli
sociologici, ma essi non sono esclusivi. Indirettamente in questo senso v. bene
CAGNASSO, La concessione di vendita, problemi di qualificazione, Milano, 1983,
p. 62 e ss.. Che la causa poi, in certi casi, si ricavi esclusivamente dagli
elementi tipologici è detto a chiare lettere da certi autori. Così, ad esempio,
per il G.E.I.E., v. MONGIELLO, Il G.E.I.E.: qualificazione giuridica e
tipologia negoziale, in Contratto e Impresa, 1994, p. 1001.
(16)
La terminologia risale a SPADA, La tipicità delle società, Padova, 1974, p. 290
e ss. ma poi è divenuta di uso frequente da parte di altri autori.
(17)
Forse il caso più noto è quello - deciso da Cass. 23.2.1984, n. 1296 -
concernente una società di capitali nel cui statuto figurava la responsabilità
dei soci oltre il limite dell'iniziale apporto riqualificata, in sede
giudiziaria, come società di persone; sulla questione, v. con ampi riferimenti
a tutti gli autori intervenuti in merito MONTAGNANI, Responsabilità limitata ed
assunzione di responsabilità personale nel diritto delle società, Padova, 1988,
p. 1 e ss. e 196 e ss.; OPPO, in AA. VV., Problemi attuali delle società di
persone, Padova, 1989, p. 3 e ss.. Altra interessante ipotesi si ha nel contratto
che prescinda dal principio di cui all'art. 1939 c.c.: nullità della
fattispecie con eventuale conversione ex art. 1424 c.c. o riqualificazione
della fattispecie? Cfr. per tutti BRIGANTI, Fideiussione e promessa del fatto
altrui, Napoli, 1981, p. 164-165.
(18)
V. OPPO, op. cit., p. 13; del resto la contaminazione fra aspetti di disciplina
e aspetti strutturali appare persino nelle definizioni legislative, vale il
caso dell'art. 587 c.c. ove nella definizione del testamento appare un aspetto
di disciplina: la sua revocabilità.
(19)
Gli interessi tutelati sono pur sempre interessi generali: lo sviluppo del
credito e la tutela di un debitore particolarmente protetto. Sull'imperatività
della norma e sulle conseguenze della sua violazione, v. da ultimo, VILLA,
Contratto e violazione di norme imperative, Milano, 1993.
(20)
E' opinione comune che il momento della qualificazione precede il giudizio di
validità, per l'ovvia ragione che questo si pone all'interno di una fattispecie
già qualificata, v. per tutti e istituzionalmente, TRABUCCHI, Istituzioni di
diritto civile, Padova, 1991, p. 610 in nota.
(21)
Stesse conclusioni, per quanto concerne, ad esempio, la violazione della regola
di cui all'art. 2265 c.c. in SPADA, La tipicità cit., p. 290 in nota.