Studio n. 519
PROVVEDIMENTI URGENTI PER LIMITARE L'USO
DEL CONTANTE
Approvato dalla Commissione Studi del
Consiglio Nazionale del Notariato
il 20 aprile 1993)
1. Quesiti
Sono stati prospettati vari quesiti attinenti al comportamento
attuale del notaio nella fase applicativa della legge 5 luglio 1991, n. 197,
che ha convertito in legge il D.L. 3 maggio 1991, n. 143, recante provvedimenti
urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle
transazioni, allo scopo di prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a
scopo di riciclaggio. E` risaputo che detta legge ha stabilito il divieto di
trasferire denaro contante o titoli al portatore quando il valore da trasferire
sia complessivamente superiore a lire 20 milioni, salvo che per il tramite di
intermediari abilitati (uffici della P.A., enti creditizi, societa` di
intermediazione mobiliare, agenti di cambio, societa` fiduciarie, imprese ed
enti assicurativi ed altri) (artt. 1 e 4). Qualora i pubblici ufficiali, nei
limiti delle loro attribuzioni, abbiano notizia che detto divieto sia stato
tradito, debbono riferirne, entro 30 giorni, al Ministero del Tesoro, pena una
sanzione amministrativa (art. 5, comma 2). I quesiti prospettati, che investono
tutti l'ipotesi che l'intera operazione superi i 20 milioni di valore, ma sia
ripartita in vari segmenti inferiori ai 20 milioni o parzialmente controllabili
per altra strada, possono ripartirsi in due quesiti di fondo: a) se una parte
dell'operazione sia stata compiuta prima dell'entrata in vigore della nuova
normativa per l'uso del contante, si puo` dire che questa parte fuoriesca
dall'obbligo del pubblico ufficiale (ed in ispecie del notaio) di informarne il
Ministro del Tesoro? Il quesito prospettato riguarda proprio il caso della
compravendita con prezzo pagato per una parte prima dell'entrata in vigore
della legge in discorso e per un'altra parte dopo l'entrata in vigore della
legge stessa; b) In ogni caso quale deve ritenersi il comportamento del
pubblico ufficiale-notaio allorquando egli sia informato sulle modalita`
operative dalle operazioni economiche realizzate per suo tramite? (si pensi
all'ipotesi che le parti si limitino a dichiarare che i pagamenti sono stati
regolati in separata sede, senza alcuna specificazione sulle modalita` di essi
ed in ispecie senza indicazione se siano avvenuti per contanti o con
strumentazione diversa sostanzialmente in ossequio alle norme qui considerate).
2. Ratio della legge 197/1991
Il provvedimento si inserisce nell'ambito dei provvedimenti - sollecitati
anche dalla Direttiva Cee 10 giugno 1991, n. 91/308 - che si pongono
l'obiettivo di contrastare il riciclaggio di denaro proveniente da attivita`
criminose collegate al traffico di droga, ai sequestri ecc.
Il fine di questo provvedimento e` raggiunto attraverso vari
meccanismi tra i quali si segnalano: 1) le norme intese a dissuadere il sistema
economico dall'utilizzo del contante come mezzo di pagamento e ad incentivare
l'uso dei mezzi idonei a "lasciare traccia" (cosi` nella relazione
della Commissione Finanze della Camera al disegno di legge n. 5650); 2) le
norme riguardanti l'acquisizione e la raccolta di dati concernenti soggetti che
attuano operazioni finanziarie; 3) le norme riguardanti il coinvolgimento - a
diversi livelli - nell'attivita` di indagine dei pubblici ufficiali e degli
intermediari che vengono a contatto con i soggetti che effettuano tali
operazioni. Il legislatore ha inteso operare un controllo non sull'oggetto del
trasferimento (biglietti di banca, titoli al portare), bensi` sui soggetti che
tale trasferimento effettuano. Infatti non ha previsto una verifica sui
biglietti di banca e sui titoli, bensi` ha obbligato a servirsi di mezzi di
pagamento diversi dal contante e dai titoli al portatore ove il valore da
trasferire sia complessivamente superiore a lire 20 milioni ovvero a servirsi
di intermediari abilitati (art. 11) ed ha fatto obbligo ai pubblici ufficiali,
ai funzionari delle p.a. e agli intermediari abilitati di "riferire"
le infrazioni alle disposizioni di cui all'art. 11 e 2 al Ministro del Tesoro
entro 30 giorni dal giorno in cui ne hanno notizia (art. 52).
3. Significato di alcune espressioni contenute nella legge
197/1991
Con il termine "trasferimento" di denaro o di titoli al
portatore (art. 11) il legislatore si e` voluto riferire all'operazione
materiale di consegna escludendo, quindi, la possibilita` di ricomprendervi
altri mezzi di pagamento che giuridicamente produconol'effetto del
trasferimento quali, ad esempio, l'accollo di mutuo o la remissione di debito (indicazione
emergente con chiarezza dagli atti parlamentari).
Con la locuzione "valore da trasferire complessivamente
superiore" (art. 11) il legislatore si e` voluto riferire al valore
complessivo dell'operazione di trasferimento in contrapposizione, quindi, al
singolo trasferimento materiale di denaro. Con la locuzione "notizie delle
infrazioni" (art. 52) il legislatore ha dato rilievo al momento
conoscitivo, da parte dei soggetti chiamati a collaborare nell'attivita` di
controllo che fa capo al Ministero del Tesoro, dell'avvenuta infrazione alle
disposizioni dell'art. 11 e 2. Per il notaio il momento conoscitivo collegato
ai suoi "compiti di servizio" (rectius, "alla sua
funzione") e` il momento della stipula, da effettuarsi tramite il suo
intervento. Circa il "momento consumativo dell'infrazione" occorre
precisare che esso coincide con il momento in cui - a partire dalla data di
entrata in vigore della normativa portata dall'art. 1 - venga effettuata una
operazione di trasferimento materiale di somme relativo ad una operazione di
valore complessivo superiore ai 20 milioni senza il rispetto del dettato di cui
all'art. 1. Tale precisazione trova la sua giustificazione nel gia` richiamato
disposto dell'art. 11 "E` vietato il trasferimento di denaro contant e
(...) quando il valore da trasferire e` complessivamente superiore a lire venti
milioni".
Che la volonta` del legislatore sia nel senso di evitare che
attraverso il frazionamento dei pagamenti venga elusa la norma risulta
chiaramente anche dalla disposizione contenuta nell'art. 2 comma 2 (riguardante
gli obblighi di identificazione e di registrazione) e dal relativo regolamento
di attuazione portato dal Decreto ministeriale 19 dicembre 1991.
4. Sanzioni
L'art. 5, comma 1, fatta salva l'efficacia degli atti posti in
essere in violazione dalle disposizioni di cui all'art. 1, prevede che alle
infrazioni si applichi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto
(9 maggio 1991) una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 40% dell'importo
trasferito. Il terzo comma stabilisce che la violazione dell'obbligo di
segnalazione sia punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 30%
dell'importo dell'operazione. L'art. 13, infine, stabilisce che "le
sanzioni di cui all'art. 5 si applicano a partire dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione" (7 luglio 1991). Si sottolinea la
discrepanza tra le due previsioni (l'art. 5, comma 1, che si riferisce alla
data di entrata in vigore del decreto-legge e l'art. 13, che si riferisce alla
data di entrata in vigore della legge di conversione) in ordine alla data di
entrata in vigore delle norme che stabiliscono le sanzioni. Si propende per la
seconda data (7 luglio 1991), dato il contenuto omnicomprensivo dell'art. 13
che concerne espressamente il dies a quo dell'applicazione delle sanzioni.
5. Risposta al quesito sub a)
Dato il rigore che accompagna solitamente l'applicabilita` delle
sanzioni (nel senso che esse trovano applicazione soltanto dalla data di
operativita` della norma che le prevede), e` da ritenersi che siano del tutto
ininfluenti, ai fini degli obblighi che incombono sul pubblico ufficiale, le
operazioni realizzate anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 197
del 1991, nel senso che esse non debbono essere valutate dal notaio sotto
nessun profilo: ne` come operazioni a se` stanti (per accertarne l'osservanza
della nuova normativa da parte di esse), ne` come momenti parziali di
un'operazione piu` vasta. Il notaio, cioe`, deve tener conto soltanto delle
operazioni conclusesi a partire dal 7 luglio 1991 e tralasciare del tutto le
operazioni anteriori a questa data.
6. Risposta al quesito sub b)
Si tratta ora di valutare la legittimita` del notaio nella sua
attivita` di pubblico ufficiale, allorquando l'attivita` stessa possa in
qualche modo riguardare la tematica che la legge n. 197 si e` preoccupata di
controllare. Accade sovente che il notaio si limiti a documentare in atto
quietanza di intervenuto pagamento, con la precisazione che si tratta di
pagamento verificatosi in separata sede, e senza alcuna specificazione delle
modalita` concrete in cui esso si sia realizzato (e pertanto senza alcun
riferimento all'utilizzazione di contante o di titoli al portatore). E`
sufficiente questa prassi ad escludere comunque l'obbligo di rapporto per il
notaio? Va precisato a chiare note che il notaio non e` tenuto ad uniformare la
sua attivita` professionale e di pubblico ufficiale in relazione all'obbligo di
rapporto. Il notaio, in altre parole, non e` tenuto a verificare il comportamento
delle parti per accertare se esse abbiano o meno disapplicato le norme della
legge in discorso. Poiche` le modalita` di pagamento del prezzo e di altre
somme non vengono ad incidere su elementi essenziali della negoziazione, il
notaio non e` obbligato a verificarne la natura. L'atto quindi e` perfettamente
valido se il notaio si limita a recepire la dichiarazione di parte che il
pagamento e` avvenuto, senza essere costretto a precisarne le modalita`.
Cio` posto, e` da ritenersi che se il notaio non sia stato
realmente informato sulle modalita` applicative degli strumenti di pagamento,
egli non sia posto nella condizione di conoscere la realta` e pertanto non gli
si debba far carico di una informazione che sostanzialmente non ha; se peraltro
il notaio sia realmente messo al corrente delle modalita` di pagamento, si
tratta di sapere se egli, malgrado una contraria formula dell'atto, debba
riferirne all'autorita` ministeriale. Non sembra di utilita`, per risolvere il
problema, fondarsi sulla distinzione tra pubblico ufficiale e libero
professionista ed affermare che il notaio sia pubblico ufficiale soltanto in
relazione a quanto egli abbia dichiarato nell'atto essere avvenuto alla sua
presenza. La dottrina piu` moderna (in questo senso v. Nigro) e` infatti
dell'avviso che la sfera di pubblico ufficiale e` cosi` compenetrata nell'atto,
da involgerne anche la fase preparatoria e la fase esecutiva, in un rapporto
cosi` stretto da rendere problematica la distinzione tra "pubblico" e
"privato" se non sotto un profilo meramente descrittivo. In
definitiva il notaio che riceva le volonta` delle parti, che dialoghi con esse
per carpirne l'intimo significato e per tradurle in adeguate formule
giuridiche, e` sempre pubblico ufficiale. Pertanto se in questa fase egli sia
messo al corrente di comportamenti e manifestazioni delle parti, egli lo fa
nella sua veste di pubblico ufficiale, con tutti gli obblighi di legge, non
ultimi quelli previsti dalla legge n. 197 del 1991.
Da ultimo, va peraltro precisato che solitamente, almeno nella
prassi professionale corrente, le parti si limitano a pretendere dal notaio che
nello strumento si dia atto dell'avvenuto pagamento, allo scopo di documentare
idonea quietanza, che e` soprattutto quella che rileva sul piano negoziale; in
tal caso appare sufficientemente pacifico ritenere che il notaio debba
limitarsi a documentare in atto la dichiarazione di quietanza, senza addivenire
ad ulteriori puntualizzazioni sulle modalita` concrete di assolvimento
dell'obbligo di pagamento. Cio` non toglie che, sul piano concreto, le
circostanze possano essere diverse, con l'ovvia conclusione che a tali
circostanze il notaio dovra` conformare i propri doveri di pubblico ufficiale.