Studio n.
1185/2
I TITOLI DI CREDITO NEL NUOVO SISTEMA
DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO
Approvato dalla Commissione Studi il 15
ottobre 1996
1. L'art. 59 della
legge 31 maggio 1995, n. 218 introduce - come è noto due nuove norme di diritto
internazionale privato: la prima per i titoli cambiari (1), la seconda per gli
altri titoli di credito.
I primi sono
disciplinati per mezzo di un rinvio recettizio o materiale alle convenzioni di
Ginevra sulle cambiali e sugli assegni (art. 59, commi I e II) (2); per gli
altri titoli di credito la nonna di conflitto rinvia alla legge dello Stato in
cui il titolo è stato emesso e per le obbligazioni diverse da quella principale
alla legge dello Stato in cui ciascuna è stata assunta (art. 59, comma III).
2. I titoli cambiari
(in senso stretto: cambiale e assegno bancario (3) sono, dunque, "in ogni
caso" regolati dalle convenzioni di Ginevra (cioè dalla convenzione sui
conflitti di legge in materia di cambiale e di vaglia cambiario del 7 giugno
1930, resa esecutiva dall'Italia con 1. 22 dicembre 1932, n. 1946, e dalla
convenzione sui conflitti di legge in materia di assegni bancari del 19 marzo
193 1, resa esecutiva dall'Italia con 1. 4 gennaio 1934, n. 61) (4).
La novità non è quindi
nel criterio di collegamento, ma nella sostituzione di una regola convenzionale
(che si contrapponeva ad una disciplina di diritto comune (5) con un'unica
disciplina di diritto comune, destinata ad applicarsi "anche al di fuori
dell'àmbito di applicazione che [le stesse convenzioni] si danno" (6).
Tale tecnica di
regolamentazione caratterizza fortemente tutto il nuovo sistema di diritto
internazionale privato italiano (7), e appare motivata dalla esigenza di
adeguare la disciplina internazionalprivatistica di diritto comune alle
importanti e numerose convenzioni internazionali sui conflitti di legge a cui
il nostro Paese ha aderito, evitando le altrimenti numerose e ingiustificato
disparità di trattamento di posizioni sostanzialmente uguali (89. La
prescrizione di applicare "in ogni caso" il regime convenzionale si
ritrova così negli articoli 42, comma I (che rinvia alla Convenzione dell'Aja
del 1961 sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia
di protezione dei minori), 45 (che rinvia alla Convenzione dell'Aja del 1973 sulla
legge applicabile alle obbligazioni alimentari), e soprattutto, 57 (che rinvia
alla Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni
contrattuali) della 1. n. 218 del 1995 (9).
Dalla previsione, in
materia di titoli cambiari, di una simile applicazione "in ogni caso"
delle regole di conflitto convenzionali sembra conseguire, innanzi tutto, che
tali regole saranno chiamate ad indicare la legge applicabile anche per
dirimere controversie relative alla capacità di obbligarsi ed alla forma del
titolo, superandosi così il dubbio esistente prima della novella tra
l'applicazione delle norme generali degli articoli, rispettivamente, 17 e 26
prel. c.c. e le norme convenzionali. Tale dubbio, come è noto, era stato
originato dalla previsione, nelle stesse Convenzioni ginevrine sui conflitti di
leggi, della facoltà per gli Stati contraenti di derogare ai criteri di
collegamento ivi previsti per le questioni, appunto, di capacità e farina
(artt. 2, III comma, e 3, III comma, della Conv. camb. e 2, 111 comma, e 4, III
comma, della Conv. ass.) e da una mancata espressa presa di posizione
dell'Italia vuoi in sede di recepimento delle Convenzioni vuoi in sede di nuova
codificazione, nel 1942, del sistema di diritto internazionale privato (10).
3. Il secondo comma
dell'art. 59 rafforza poi il carattere di generalità dei criteri di
collegamento previsti in sede convenzionale, disponendo (o, se si vuole,
chiarendo e ribadendo rispetto a quanto disposto nel I comma) che "essi si
applicano anche alle obbligazioni assunte fuori dai territori degli Stati
contraenti o allorché esse designino la legge di uno Stato non
contraente".
In questo modo si
esclude la facoltà di non applicare - nei casi appunto di obbligazioni
cambiarie assunte al di fuori di Paesi aderenti alla Convenzione o designanti
diritti di Stati terzi - le nonne di conflitto previste dalle convenzioni di
Ginevra; facoltà invece prevista, proprio per quei casi, dalle suddette
convenzioni: artt. 10 della Convenzione sulle cambiali e 9 di quella sugli
assegna (11).
4. Tuttavia,
sottolineato il carattere di estrema generalità ora assunto dai criteri di
collegamento previsti dalle Convenzioni ginevrine, è ancora a dirsi di
possibili aspettative (future) riduttive della portata della regola.
Mi riferisco alla
"cambiale internazionale", preveduta e disciplinata dalla Convenzione
Uncitral, approvata il 9 dicembre 1988 dalla Assemblea generale delle Nazioni
Unite (12) (e destinata ad entrare in vigore a seguito della ratifica o accessi
del decimo Stato (13)).
Tale titolo si pone (o
sarebbe meglio dire, dovrebbe porsi), infatti, come strumento di diritto
(assolutamente) uniforme, che quindi vuole prescindere dalla applicazione di
qualsiasi norma di diritto internazionale privato (14).
In questo senso le
"cambiali internazionali", in quanto espressamente volute dai
creatori ed in quanto effettivamente dotate di un minimo di elementi (o indici)
di internazionalità (15), sono sottratte alla applicazione delle norme di
conflitto prevedute dalla convenzione di Ginevra (16); anche se l'aspirazione
universalistica della Convenzione delle Nazioni Unite non può, evidentemente,
evitare che il giudice di uno Stato non contraente (e quindi un giudice anche
italiano, almeno attualmente, ma sempre nell'ipotesi che la Convenzione
acquisti vigore) applichi le proprie norme di conflitto di fronte ad una
questione di legge applicabile ad una cambiale "internazionale", e,
di conseguenza, la disciplini in concreto con soluzioni diverse da quelle
"uniformi".
5 . In ogni caso, a parte
questa futura ed eventuale prospettiva, il suddetto rinvio materiale alle
disposizioni delle Convenzioni ginevrine comporta sempre e necessariamente che:
a) la capacità di
obbligarsi cambiariamente è determinata dalla legge del Paese di cui il soggetto
ha la nazionalità (oppure dalla legge sostanziale - trattasi infatti di rinvio
di primo grado (17) - cui la legge nazionale faccia rinvio (18) (artt. 2, comma
I, conv. camb. e 2, comma I, conv. ass.), ovvero dalla legge del Paese nel
territorio del quale è stata apposta la sottoscrizione, se la prima legge
prevede l'incapacità dell'obbligato e la seconda la sua capacità (v. art. 2,
comma Il, conv. camb. e 2, comma II, conv. ass.);
b) l'obbligazione del
trattario accettante l'ordine contenuto in una cambiale e quella dell'emittente
di un vaglia sono regolate dalla legge del luogo in cui la cambiale o il vaglia
sono pagabili (art. 4, comnìa I, conv. camb.); c) le obbligazioni degli altri
obbligati cambiari (traenti, giranti, avallanti, intervenienti) sono invece
disciplinate dalla legge del luogo in cui sono state apposte le rispettive
firme (v. art. 4, conima 11, conv. camb.);
d) gli effetti del
ritardo nell'esercizio Relazione di regresso (anche per gli assegni: art. 6
conv. ass.) e l'eventuale acquisto della provvista da parte del prenditore sono
regolati dalla legge del luogo di creazione del titolo (artt. 5 e 6 conv.
camb.);
e) la possibilità
della accettazione parziale, l'obbligo di accettare un pagamento parziale, il
procedimento in caso di smarrimento o furto del titolo sono disciplinati dalla
legge del luogo dove la cambiale (o il vaglia) è pagabile (artt. 7 e 9 conv.
camb.);
f) la forma del
protesto (o delle altre formalità atte a conservare al portatore l'azione in
via di regresso) sono regolate dalla legge del luogo in cui il protesto deve
essere levato o in cui la formalità deve essere fatta (e ciò sia qualora si
abbia a che fare con una cambiale che un assegno: artt. 8 conv. camb. e 8 conv.
ass.)
g) le obbligazioni di
coloro che sottoscrivono su di un assegno sono disciplinate dalla legge del
luogo in cui sono state apposte le rispettive firme (art. 5 conv. ass.);
h) tuttavia, la
determinazione dei soggetti sui quali un assegno bancario può essere tratto è
lasciata alla legge del luogo di pagamento del medesimo (art. 3, comma I, conv.
ass.);
i) così come la legge
del luogo di pagamento regola: le possibili forme di scadenza dell'assegno (se
cioè possa essere a certo tempo vista oltre che a vista); gli effetti della
presentazione intempestiva; la possibilità di ricevere un pagamento parziale;
la possibilità e gli effetti di accettazioni, certificazioni, conferme e visti
del trattario dell'assegno; la possibilità di revoca dell'ordine di pagare da
parte del traente o di fare opposizione al pagamento dell'assegno; la
possibilità e gli effetti delle clausole di sbarramento, per accreditare e
delle altre equivalenti; gli eventuali diritti del portatore sulla provvista; i
mezzi di ricostruzione della legittimazione in caso di perdita o smarrimento
del titolo; e i presupposti per agire in via di regresso (art. 7 conv. ass.).
E', infine, da
rilevare conte resti esclusa la possibilità di designare negozialmente la legge
regolatrice dell'obbligazione cambiaria (19).
6. Tuttavia, come è
stato da tempo giustamente osservato (20), le norme di conflitto poste dalle
convenzioni di Ginevra non risolvono ogni problema di diritto cambiario
internazionale.
Restano, ad esempio,
fuori le questioni relative alla circolazione non all'ordine della cambiale,
alla cessione della cambiale nelle forme di diritto comune, alla legittimazione
del portatore del titolo, al pegno della cambiale, ecc.
In questi casi,
dunque, non soccorre la disciplina, ora di diritto comune, richiamata dall'art.
59, comma 1, e ci si deve rifare ad altre regole generali del sistema italiano
di diritto internazionale privato.
Come è chiaro che tali
criteri di collegamento non riguarderanno le questioni derivanti dai rapporti
sottostanti (di valuta, di provvista, alla base delle successive negoziazioni
del titolo) (21).
7. Ciò premesso,
qualche cenno merita il problema della qualificazione delle fattispecie poste
nel I comma dell'art. 59. Si tratta, essenzialmente, di stabilire sulla base di
quale criterio ermeneutico (cioè di quale sistema legislativo) determinare se
un certo documento sia da considerarsi "cambiale" o
"assegno", e perciò sottoporlo a quella norma di diritto
internazionale privato.
In astratto sono
ipotizzabili, almeno (22), le seguenti alternative:
- procedere, sulla
base di una tradizionale e generale impostazione della dottrina e
giurisprudenza italiane (23), ad una interpretazione lege fori;
- adottare - secondo
una diversa e autorevole indicazione, pure avanzata su di un piano generale -
il criterio della lex causae (cioè della legge dichiarata applicabile) (24);
- procedere, con
metodo comparatistico, alla elaborazione di nozioni di assegno e cambiale
"comuni" ai principali sistemi giuridici (ossia alle legislazioni
degli "Stati civili") (25);
- valorizzare il
rinvio operato dalla norma interna a convenzioni di diritto (internazionale)
uniforme (per di più, non lo si trascuri, stipulate congiuntamente a
convenzioni di diritto sostanziale uniforme), e cercare di elaborare una
fattispecie "autonoma" sulla base dei testi convenzionali.
Tali soluzioni,
elencate in ordine di progressiva attitudine a fornire risposte uniformi alla
operazione di qualificazione, non sono sicuramente ugualmente raccomandabili.
Senza addentrarsi in
delicate riflessioni generali sul problema della qualificazione in diritto
internazionale privato (ché un simile sforzo esula dalla portata di questo
studio e dalle capacità del suo autore), si deve valutare il significato del
rinvio recettizio operato dalla norma interna a quella convenzionale.
Si inizia a
considerare che la predisposizione convenzionale di una norma di diritto
(sostanziale, da un lato, e privato e processuale, dall'altro) uniforme è il
mezzo per introdurre in tutti gli Stati contraenti una disciplina omogenea. Di
per sé, quindi, la qualificazione delle fattispecie presenti in convenzioni
internazionali di diritto uniforme non può avvenire per mezzo della legge del
foro, pena il frustrare il raggiungimento delle sue finalità unificatrici (26);
inoltre una simile soluzione può ritenersi in contrasto, se non con la lettera,
con lo spirito dell'art. 2, comma 11, della stessa legge di riforma.
Tuttavia, anche
l'interpretazione lege causae, o quella per mezzo di una previa individuazione
di un common core non sembrano pienamente soddisfare le ricordate finalità unificatrici.
Sicché residua come unica soluzione apprezzabile, nell'interpretazione delle
norme convenzionali uniformi, quella che operi le necessarie qualificazioni
delle fattispecie concrete alla stregua di criteri autonomamente elaborati
sulla base delle singole convenzioni stesse, ovvero sulla base di gruppi di
convenzioni tra loro collegate. Ne discende che le nozioni utili per
l'interpretazione delle Convenzioni sui conflitti di legge in materia di
cambiale ed assegno dovranno ritrarsi dai modelli di fattispecie cambiarie
quali desumibili dalle Convenzioni recanti leggi uniformi sulla cambiale e sul
vaglia cambiario, e sugli assegni.
Ciò premesso, ci si
deve chiedere se attraverso un rinvio materiale ad una norma convenzionale di
diritto internazionale privato uniforme si modifichi il criterio interpretativo
della norma di conflitto. E' chiaro che una tale modificazione non potrebbe
avvenire che con riguardo alle fattispecie non coperte dalla convenzione;
altrimenti si arriverebbe ad un sostanziale inadempimento della stessa. Per i
rapporti soggetti alla convenzione uniforme si dovrebbe, quindi, in ogni caso
applicare il criterio di qualificazione autonomo.
Se però si tiene conto
delle ragioni, già accennate, che spingono il legislatore nazionale a costruire
la norma di diritto internazionale attraverso un rinvio alle disposizioni
convenzionali, dovrà concordarsi sulla opportunità di non differenziare i
criteri di qualificazione.
In definitiva, anche
l'interprete dell'art. 59 dovrà intendere le fattispecie di
"cambiale" e "assegno" per come descritte nelle Convenzioni
ginevrine recanti leggi sostanziali uniformi.
8. Naturalmente, data
la reazione in Italia delle Convenzioni di Ginevra sul diritto cambiario
materiale, la predilezione del criterio «autonomo» di qualificazione non porta
apprezzabili differenze pratiche rispetto ad una interpretazione lege fori,
almeno ove ci si trovi di fronte a cambiali e assegni bancari.
E' però interessante
domandarsi, sulla base del criterio di qualificazione indicato come
preferibile, quale sia la disciplina di diritto internazionale privato di altri
documenti, di cui il giurista italiano ha esperienza: mi riferisco anzitutto
alle cambiali finanziarie e agli assegni circolari.
Quanto alle prime la
risposta affermativa è sicura: l'art. 1, comma 11, della 1. 13 gennaio 1994, n.
43 (recante "disciplina delle cambiali finanziarie"), espressamente
prevede che "le cambiali finanziarie sono equiparate per ogni effetto di
legge alle cambiali ordinarie" (mentre il I comma dello stesso art. le
qualifica come "titoli di credito") (27); il che significa che esse
sono "cambiali" i un sistema (quello italiano) che prevede una
fattispecie cambiaria del tutto coincidente a quella "autonoma" e
convenzionale; di qui la possibilità di istituire quella ulteriore equivalenza
e di includerle tra i documenti cui applicare i primi due commi dell'art. 59.
Per gli assegni
circolari la soluzione sembra invece meno certa. La convenzione di Ginevra del
1931 riguarda, infatti, i soli assegni bancari (chèques, checks: nelle due
lingue ufficiali); né sembra decisivo l'argomento, ispirato ad un approccio ex
legefori, per cui la lettera dell'art. 59, parlando genericamente di
"assegno", potrebbe ben dirsi includere anche gli assegni circolari
nell'oggetto del rinvio materiale alle regole di diritto convenzionale.
Si potrebbe, per altro
verso, pensare di applicare all'assegno circolare la convenzione sulla
cambiale, che avrebbe il vantaggio di prevedere norme di conflitto anche per
titoli a struttura bilaterale (28).
Altrimenti,
all'assegno circolare si dovrà applicare il III comma dello stesso art. 59
dedicato agli "altri titoli di credito" (mai, comunque, la norma
dell'art. 58 della nuova legge, sulle promesse unilaterali). Accedendo a questa
diversa ipotesi interpretativa - che però avrebbe il notevole svantaggio di non
disporre di una variegata e articolata serie di norme di conflitto assai utili
a i titoli pure tipici dell'assegno circolare (regresso, regolare numerosi
ammortamento, ecc.) -, la legge regolatrice delle obbligazioni dei giranti
rimarrebbe pur sempre quella del luogo di sottoscrizione della girata, la legge
regolatrice dell'obbligazione dell'emittente diverrebbe invece (da quella del
luogo di pagamento dell'assegno) quella del luogo di emissione del titolo.
Anche qui, tuttavia, le conseguenze sarebbero raramente diverse: l'assegno
circolare è infatti uno strumento tipico del nostro ordinamento (29); pertanto,
esso è emesso, essenzialmente, in Italia "da un istituto a ciò
autorizzato"; e deve essere pagato presso "i recapiti indicati
dall'emittente" (art. 82 1. ass.), che sono in linea di massima in Italia.
Ragion per cui luogo di pagamento e luogo di emissione di regola coincidono
(nel nostro territorio nazionale). Certo non si può escludere che un assegno
venga emesso all'estero e sia pagabile in Italia o viceversa, il che giustifica
lo stesso porsi della questione internazionalprivatistica, ma la rarità di tale
evenienza consiglierà di non enfatizzare il problema, che comunque riterrei di
dover risolvere attraverso l'applicazione dei primi due commi dell'art. 59, a
preferenza del terzo.
Se, dunque, le
occasioni per ragionare su problemi di diritto internazionale con riguardo ad
un assegno circolare sono ridotte (30), esse divengono quasi nulle con
riferimento agli ulteriori particolari (e tipicamente nostrani, aggiungo) altri
tipi di titoli di credito con funzione di pagamento (scarsamente) conosciuti in
Italia: alludo all'assegno postale, al vaglia cambiario della Banca d'Italia o
dei Banchi meridionali, all'assegno bancario libero o piazzato (sempre della
Banca d'Italia), all'assegno di corrispondenti e alla fede di credito dei
Banchi meridionali, e alla polizza notata del Banco di Napoli.
Si tratta infatti - a
parte ogni considerazione sulla loro scarsa "vitalità" (come sulla
scarsa "vitalità" di alcuni degli enti chiamati ad emetterli) - di
titoli per cui realisticamente un problema internazionalprivatistico potrebbe
porsi solo con riferimento alla girata (ogni altro momento della disciplina essendo
- credo necessariamente regolato dalla legge italiana): per la quale forma ed
effetti dovrebbero essere governati dalla legge del luogo in cui fu apposta
(così, sia le norme convenzionali che mi sembra potrebbero applicarsi sulla
base della elaborazione di una fattispecie "comune " e
"convenzionale" di titolo cambiario in taluni casi si tratta di veri
e propri assegni bancari -, che l'art. 59, comma 111, sugli altri titoli di
credito), mentre la capacità del girante dovrebbe essere regolata dalla sua legge
nazionale (o dalla legge del luogo ove è stata apposta la sottoscrizione, se
più favorevole) (applicherei infatti più la norma delle Convenzioni ginevrine
che il nostro art. 23).
9. Ciò detto con
riguardo ai titoli cambiari, può passarsi a studiare l'ultimo capoverso
dell'art. 59, di portata forse più innovativo.
Per la prima volta,
infatti, si detta nel nostro sistema una norma di conflitto per tutti i titoli
di credito (diversi da quelli cambiari, evidentemente) e solo per essi (31).
Tale novità non va
tuttavia enfatizzata; almeno dal seguente punto di vista.
Si tratta, a ben
vedere, del "recepimento" a livello normativo del diffuso modo di
impostare la scelta di un criterio di collegamento, di fronte a fattispecie
dotate di un elemento di internazionalità (32). Voglio dire che già prima della
novella era da noi assolutamente normale - senza perciò essere logicamente
necessario -, nella costruzione dell'iter argomentativo, procedere ad una
preliminare qualificazione (sostanzialmente legefori) della fattispecie in
termini cartolari e poi, qualificando la natura giuridica delle relative
obbligazioni e situazioni, ricercarne la legge applicabile alla stregua dei
criteri di collegamento vigenti (33).
Era così comune
ritenere che il titolo di credito, in quanto "incorporante" una
promessa unilaterale (34), rientrasse nella previsione dell'art. 25, comma 11,
disp. prel. c.c. e che, pertanto, le relative obbligazioni fossero regolate
dalla legge del luogo in cui erano sorte. Consequenzialmente si discuteva se l'obbligazione
cartolare fosse da considerarsi sorta nel luogo di creazione del titolo (cioè
nel luogo dove era avvenuta la sottoscrizione) ovvero in quello di sua
emissione (cioè nel luogo dove era avvenuta la consegna al primo prenditore)
(35). E non era mancato chi, dopo la introduzione della Convenzione di Roma
sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, ne aveva proposto una
applicazione analogica alle obbligazioni cartolari, soprattutto al fine di
rendere possibile una scelta negoziale della legge applicabile (36).
Per vero,
l'applicazione dell'art. 25, comma II, disp. prel. c.c. non costituiva l'unica
norma di conflitto applicabile per la soluzione di questioni cartolari:
l'esistenza di un sostrato materiale idoneo ad "incorporare" i diritti
che vi erano menzionati richiamava tra gli interpreti la possibilità di
regolare gli acquisti dei diritti derivanti dal titolo, per mezzo di acquisti
del possesso sul titolo, alla stregua della lex rei (o, come pure si dice,
chartae) sitae (art. 22 disp. prel. c.c.) (37); v'erano poi le già ricordate
norme degli artt. 17 e 26 disp. prel. c.c. chiamate a governare le questioni di
capacità e forma (38).
Ciò che oggi mi
sembra, comunque, significativo, al di là delle possibili sfumature
interpretativi, è la circostanza che si avvertisse l'esigenza di trovare una
disciplina di diritto internazionale privato ai "titoli di credito".
10. D'altronde, la
scelta di fare riferimento alla categoria generale dei titoli di credito (prima
sul piano della giurisprudenza pratica e teorica, ora su quello normativo) è
coerente con la presenza nel nostro ordinamento di una loro disciplina generale
(art. 1992 ss. c.c.) 39; ed è sicuramente figlia, dal punto di vista culturale,
del durevole e profondo influsso esercitato dalla teoria unitaria dei titoli di
credito (40).
Tale opzione del
legislatore, dunque, se corrobora (almeno entro determinati limiti: mi
riferisco, come è chiaro, alla contrapposizione con la diversa disciplina
prevista per i titoli cambiari) de lege lata i profili unitari della categoria
dei titoli di credito (anche dal punto di visto delle conseguenze applicative),
(ripro)pone de lege ferenda, e sotto il particolare angolo visuale delle
fattispecie dotate di un elemento di internazionalità, i dubbi sulla opportunità
di usare un concetto così comprensivo per regolare realtà documentali
sostanzialmente diverse.
E' peraltro necessario
avvertire che, proprio in forza delle disposizioni dei primi due commi
dell'art. 59, la generale disciplina internazionalprivatistica dei titoli di
credito non copre (e quindi non si modella sulle esigenze de) i titoli
cambiari: viene cosi a mancare lo spunto di maggiore critica tradizionalmente
avanzato nei confronti del regime unitario dei titoli di credito. A ben vedere,
anzi, l'art. 59, complessivamente considerato, è più un indizio a favore della
antiunitarietà della categoria dei titoli di credito, che un elemento per
argomentarne la unitarietà.
Resta, però, il fatto
che una certa distanza permane tra titoli di massa e titoli individuali (non
cambiari), tra titoli di partecipazione e titoli rappresentativi di merci. E
sorge il dubbio che di tale distanza si sia avuta piena consapevolezza da parte
del legislatore; si ha anzi l'impressione, leggendo la relazione al disegno di
legge, che si sia dimenticata la varietà dei tipi di titoli di credito che si
andavano regolando con una disposizione che usava corse fattispecie il concetto
generale: per quanto sia opinabile concordare con precisione sul contenuto
della fattispecie cartolare, è infatti certo che il comma III dell'art. 59 non
si rivolge solamente "in pratica ai titoli rappresentativi di merci"
(41).
Non è comunque su
questo livello di estrema generalità che la nuova norma sembra offrire il
fianco alle obiezioni più consistenti; provvedendo indistintamente per tutti
gli "altri titoli di credito" essa apre infatti ben più concreti
problemi: da un lato di qualificazione delle fattispecie concrete in termini
cartolari, e dall'altro lato di coordinamento ed interferenza del criterio di
collegamento dell'ultimo comma dell'art. 59 con altri criteri, almeno a prima
vista, concorrenti. Per le questioni relative alle azioni di società, penso al
conflitto con la (in ipotesi diversa) "legge regolatrice dell'ente"
(di cui all'art. 25 della nuova legge (42)), o con la legge del luogo dove si
trovano i titoli azionati, intesi corse beni (e quindi alla lex rei sitae). Per
quelle relative alle obbligazioni di società, un problema di coordinamento
potrebbe analogamente porsi tra le leggi della società, rei sitae e del
contratto di mutuo (art. 57). Per le questioni relative ai titoli
rappresentativi di merci, infine, si porrà un conflitto tra le leggi:
regolatrice del rapporto di trasporto o deposito (art. 57), di ubicazione del
titolo (conte bene di secondo grado: lex chartae sitae) e di ubicazione della
merce (conte bene di primo grado).
11. Si tratta, quindi,
di accennare al delicatissimo problema relativo alla qualificazione della
fattispecie "titolo di credito", che è a sua volta scandito in (almeno)
due tempi: si dovrà prima stabilire sulla base di quale sistema operare (o
meno) la qualificazione della fattispecie concreta in termini di "titolo
di credito", per poi stabilire un criterio, ancorché di massima, per
individuare, alla stregua di quel diritto, le singole fattispecie cartolari.
La nuova legge di
riforma nulla dice in generale relativamente alla legge alla quale fare
riferimento per operare la qualificazione delle fattispecie e, quindi, ai fini
della collocazione delle medesime fattispecie nelle categorie previste dalla
legge, e lascia all'interprete il compito di risolvere (di volta in volta?) il
problema (43). Quindi, anche qui, come per i titoli cambiari, possono in
astratto ipotizzarsi una serie di alternative (: qualificazione lege fori, lege
causae, costruzione con metodo comparatistico di una fattispecie autonoma,
ecc.).
Io credo che, a parte
convincimento di vertice, nel caso della qualificazione di una certa realtà in
termini di titolo di credito (o meno) non possa che farsi anzitutto ricorso
alla legge italiana, in ragione del fatto che la nozione (generale) di titolo
di credito è assolutamente peculiare al nostro sistema e propria, quasi
esclusivamente, della nostra cultura giuridica (44).
Tuttavia, una simile
tecnica di qualificazione lege fori non dovrebbe, né a ben vedere potrebbe,
essere adottata rigidamente (45). E' infatti proprio per l'assoluta peculiarità
al nostro sistema del concetto di titolo di credito che, con una rigida
qualificazione di realtà documentali (o forse anche non propriamente
documentali) create all'estero, si fallirebbe la soluzione di quasi ogni
problema di identificazione della norma di conflitto competente.
Naturalmente una
riprova di quanto appena sostenuto imporrebbe l'adozione di una precisa soluzione
al problema "interno" della fattispecie cartolare; ma qualsiasi tesi
si prediliga il risultato non mi sembra che cambi.
In vero,
l'impossibilità di qualificare, sul piano internazionalprivatistico, il titolo
di credito rigidamente in base alla legge italiana sarebbe di assoluta
evidenza, qualora di quello si adottasse - come io credo preferibile fare - una
nozione "normativa"; quella, cioè, secondo cui è titolo di credito il
documento (o altro fatto dalla legge equiparatogli) destinato alla applicazione
(per una o altra causa efficiente: volontà dell'autore, considerazione sociale,
disposizione del legislatore) degli artt. 1992 ss. c.c. Ma anche volendo (e
riuscendo a (46)) valorizzare, nella individuazione della fattispecie, dati
della realtà economica (come la "funzione" o il "bisogno di
mobilizzazione della ricchezza assente" (47)) si dovrebbe pur sempre
considerare che qui non siamo di fronte a fattispecie che pongono un problema
di ricerca di una prima disciplina, ma siamo di fronte a titoli che, seppur
teologicamente sussumibili nell'idea (italiana) di titolo di credito,
potrebbero essere sottratti, per espressa disposizione di una legge straniera,
alla applicazione della disciplina cartolare; nel qual caso non si potrebbe
certamente arrivare a qualificarli come veri e proprî titoli di credito (nella
accezione "interna" e rigorosa del termine).
Ne risulta una
situazione in cui è probabile che sia opportuno considerare "titolo di
credito", ai fini della applicazione dell'ultimo comma dell'art. 59, ogni
documento (o altro fatto ad esso equiparato, per l'effetto di processi di
smaterializzazione) che ponga ordini di problemi risolti, alla stregua del
diritto italiano, da una (o più) delle regole caratterizzanti la disciplina
cartolare; cioè, in sostanza, le questioni relative alla legittimazione, alle
eccezioni opponibili, e all'acquisto a non domino.
12. Dopo il problema della qualificazione, può
ancora essere utile segnalare due generali questioni interpretativi dell'ultimo
comma dell'art. 59.
Si tratta, in primo
luogo, di spiegare che cosa significhi "emissione" di un titolo di
credito, soprattutto in presenza di un accentuata tendenza, a livello
internazionale, alla "smaterializzazione" (o
"dematerializzazione", che dire si voglia) dei titoli di credito
(soprattutto di trasporto e di partecipazione).
Si devono, poi,
illustrare i possibili ambiti applicativi di un altro criterio di collegamento
per le obbligazioni diverse da quella principale.
Quanto al primo
aspetto, può muoversi dalla tradizionale, anche nella discussione sulla genesi
della obbligazione cartolare, contrapposizione tra "creazione" e,
appunto, "emissione". La creazione del titolo, alla quale si
riconnette tradizionalmente la nascita della obbligazione cartolare (48), è
costituita dalla perfezione della dichiarazione cartolare ad opera dell'autore;
si tratta cioè, almeno in una prospettiva non smaterializzata, della redazione
o completamente del documento-titolo di credito. La emissione, invece, si
sostanze nella prima trasmissione del titolo dal creatore al primo prenditore,
e ha corse conseguenza, sempre secondo la tradizionale teoria generale dei
titoli di credito, quella di determinare il (primo) avente diritto alla
prestazione "incorporata" nel titolo. Sicché potrebbe dirsi, ed è
stato detto, che mentre la creazione è fonte del "debito", la
emissione è fonte del "credito" (49).
Con la emissione,
comunque (e cioè a prescindere dalla teoria che si voglia accogliere), il
rapporto cartolare è perfetto e la dichiarazione del creatore emittente produce
i suoi effetti. Ciò significa, dal punto di vista del diritto internazionale
privato, che scegliere corse criterio di collegamento il luogo di emissione
comporta affrancarsi dal margine di opinabilità che invece comporta il diverso
criterio del luogo del fatto da cui l'obbligazione deriva (così, ad esempio, il
previgente art. 25 disp. prel. c.c.). In sistemi in cui vigesse questo secondo
tipo di norma di conflitto si continuerebbe, infatti, a porre il problema se
possa dirsi perfezionata l'obbligazione rappresentata dal titolo di credito al
momento e nel luogo della creazione di questo (anche se non produttivo di
effetti fino al momento della sua emissione) ovvero se debba aversi emissione
per il suo perfezionamento (50).
Con riguardo alle
obbligazioni "diverse da quella principale", è poi a dirsi che esse
sembrano ridursi - in un àmbito estraneo a quello cambiario - a quei pochi casi
in cui il girante garantisce il portatore del titolo per l'inadempimento
dell'emittente. Secondo il nostro diritto, ad esempio, tale effetto di garanzia
della girata è eccezionale (art. 2012 c.c.) ed è espressamente preveduto nel so
o caso della nota di pegno (art. 1797 c.c.). Sicché il luogo in cui
l'obbligazione di regresso sarà "assunta" dovrà dirsi essere - malgrado
una certa ambiguità del dettato legislativo (51) - il luogo in cui sia stata
apposta la sottoscrizione per girata.
13. I problemi di
qualificazione, cui si è in precedenza fatto cenno, si presentano, in talune
circostanze, all'atto pratico pieno complessi.
Tale è il caso dei
c.d.d. titoli rappresentativi di merci (documents of title) che, a prescindere
dalle soluzioni di vertice che si creda opportuno accogliere (in punto di
criteri di qualificazione e di fattispecie cartolare), saranno comunque da considerarsi,
ai fini dell'applicazione della disciplina internazionalprivatistica,
"titoli di credito".
Se, infatti, si
dovesse applicare puramente e semplicemente il diritto italiano, in quanto lex
fori, la risposta sarebbe immediatamente fornita dalla chiara lettera dell'art.
1996 c.c.
Se, poi, si dovesse
pensare opportuno - come io credo - mitigare la qualificazione tali documenti
alla stregua (anche) delle discipline straniere si potrebbe notare che essi
sono pur sempre considerati, nei principali sistemi giuridici, documenti
(tendenzialmente) "negoziabili" rappresentativi di un diritto ovvero
circolanti con il diritto "incorporato". In particolare, in tutti i
Paesi di civil law essi sono, alternativamente, qualificati "titoli di credito",
ttwertpapiere", "effets de commerce"; mentre in quelli di common
law sarebbero negotiable instruments (Stati Uniti) o quasi-negotiable
instruments (Gran Bretagna) (52). E' pur vero che essi sono altresì considerati
come titoli causali, ossia con un grado di minore "autonomia"
(proprio a questo si allude parlando di quasi-negotiable instruments), sicché
una serie più o meno ampia (a seconda dei singoli diritti) di eccezioni
opponibili ai precedenti possessori sono anche opponibili ai loro aventi causa;
tuttavia, non per questa, seppur significativa, deroga al modello
"puro" di titolo di credito (cioè quello astratto) si deve espungerli
dalla categoria generale (53). Di questa rimane la caratteristica di strumento
idoneo a rendere la circolazione del diritto rappresentato dal titolo più
semplice e spedita, ed in certi limiti più sicura, rispetto alla cessione del
credito (e del contratto).
Resta dunque stabilito
che ai titoli di trasporto ed ai titoli di deposito si applica il terzo comma
dell'art. 59.
Naturalmente, la legge
del luogo di emissione regolerà le sole sostanza e forma delle obbligazioni
cartolari (principali) (54) mentre le questioni relative al rapporto
sottostante (il contratto di deposito o il contratto di trasporto) saranno
risolte in base alla legge individuata in base ai criteri di collegamento
previsti dalla Convenzione di Roma (cui rinvia "in ogni caso" l'art.
57). Ma difficoltà potrebbero all'atto pratico sorgere quando si tratti di
distinguere in concreto i due ordini di problemi: penso, evidentemente, alle
ipotesi di eccezioni cartolari basate su vizi del rapporto sottostante.
14. Per le obbligazioni di società dubbi di
qualificazione cartolare alla stregua del diritto italiano non possono, come
ricordato, porsi; e ciò sia che si tratti di titoli al portatore che nominativi
(55).
Le obbligazioni
nominative potrebbero, invece, secondo alcuni diritti stranieri sfuggire alla
qualificazione cartolare in senso stretto (56), e, tuttavia, per esse si
continueranno a porre problemi (di legittimazione, di eccezioni opponibili, e
di acquisto a non domino) da noi risolti con la "tecnica" dei titoli
di credito.
Ne discende, secondo
la soluzione qui proposta, che una volta qualificato un certo documento in
termini di obbligazione di società, esso dovrebbe comunque essere governato
dalla legge del luogo di emissione, a prescindere dalla sua legge di
circolazione (57).
In questa prospettiva
resterebbe da stabilire che cosa si debba intendere per "emissione":
infatti, il procedimento di emissione dal punto di vista "sociale"
può perfezionarsi in un luogo diverso da quello in cui il singolo titolo venga
rilasciato al suo sottoscrittore. In altre parole, trattandosi di titoli di
massa (oltre che emessi in serie) potrebbe porsi il dubbio se debba farsi
riferimento al luogo di emissione del prestito (allora necessariamente
unitario), e ciò in una visione collettiva del fenomeno, ovvero al luogo di
emissione del titolo (allora eventualmente vario), e cioè in una prospettiva
individualistica. Convincimenti di vertice non disgiunti da considerazioni di
opportunità pratica (essenzialmente legate ad esigenze di certezza) mi sembra
che consiglino di adottare la prima delle due prospettate letture (che però mi
rendo conto offre il fianco all'obiezione di lo retrocedere" la "emissione"
a ciò che tradizionalmente viene considerato "creazione").
Naturalmente, anche
nel caso delle obbligazioni bisognerà, almeno dal punto di vista teorico,
distinguere tra rapporto sottostante e rapporti cartolari. Tuttavia, si deve
ricordare che l'obbligazione di società è un titolo a letteralità incompleta,
che cioè rinvia alla deliberazione di emissione che a sua volta fissa le
condizioni del mutuo: sicché sembra che la legge con la quale il contratto di
mutuo presenta il "collegamento più stretto" non possa che essere la
legge del luogo di emissione (nella accezione prima delineata; la quale a sua
volta tenderà a coincidere con la lex societatis). Ne consegue che una
contrapposizione tra legge del contratto e legge del titolo noti dovrebbe
portare a differenze sul piano delle conseguenze operative, a prescindere dal
fatto che la deliberazione potrà scegliere una legge applicabile diversa da
quella del luogo di emissione (il che, peraltro, non di rado avviene).
In effetti, è proprio
il caso di elezione da parte della società emittente della legge applicabile a
creare i più delicati problemi di coordinamento tra la regola di conflitto
contrattuale (negozialmente determinata, appunto) e quella relativa alle
obbligazioni cartolari (58).
Resta, infine, da dire
del rapporto intercorrente tra legge del titolo e lex societatis. E' in
particolare utile chiarire, malgrado all'atto pratico si tratti spesso della
medesima legge, che dovrebbe essere la seconda a regolare i profili
procedimentali relativi all'emissione, così come gli eventuali limiti e
l'organizzazione del gruppo degli obbligazionisti.
15. Si arriva così ad
accennare ai titoli di partecipazione sociale, che - corse è noto - hanno
tradizionalmente sollevano le maggiori perplessità in punto di sussunzione
nella generale categoria dei titoli di credito. Il dubbio mi sembra, peraltro,
oramai definitivamente fugato (59).
Sicché, ci si deve
porre un problema di coordinamento tra la legge applicare all'azione in base
all'art. 59 e le altre leggi in astratto concorrenti, e quindi anzitutto la lex
societatis, di cui, in generale, va sottolineata la notevole attrattiva (60).
Ci si potrà ad esempio
interrogare se il criterio di collegamento di cui all'art. 59, ult. comma,
operi anche con riguardo alle questioni di "capacità" e forma. Quanto
alle prime, nel sistema previgente, si discuteva se dovesse prevalere la legge
della società, la legge nazionale della persona fisica che aveva sottoscritto
il titolo per conto della società emittente (art. 17 disp. prel. c.c.) ovvero la
legge del titolo azionario (art. 25, comma 11, disp. prel. C.C.) (61).
Attualmente riterrei che tali questioni debbano essere regolate dalla legge
della società (art. 25): è infatti ora
previsto che essa, in particolare, disciplini "... e) la formazione, i
poteri e le modalità di funzionamento degli organi; f) la rappresentanza
dell'ente; g) le modalità di acquisto e di perdita della qualità di ... socio
nonché i diritti e gli obblighi inerenti a tale qualità; Tutti temi che in un
modo o nell'altro toccano o assorbono i problemi relativi alla
"capacità" di chi ha sottoscritto i titoli azionari, che a loro
volta, evidentemente, non sono equiparabili a quelli della capacità della
persona fisica, ma che si risolvono nella questione della imputabilità di un certa
fattispecie alla società. Per le questioni di "forma", cioè quelle
relative alla lettera del titolo, applicherei invece la legge dell'art. 59,
ult. comma.
Ci si dovrà poi porre
il problema della legge regolatrice le questioni relativa alla legittimazione
ad esercitare i diritti sociali; e qui di nuovo riterrei che debba prevalere la
lex societatis.
16. Tuttavia i titoli
rappresentativi di merci (depositate o trasportate), quelli obbligazionari, e
quelli di partecipazione sociale, seppure costituiscono le specie praticamente
più rilevanti di titoli di credito, non esauriscono le possibili fattispecie
concrete da fare rientrare nella previsione dell'ultimo comma dell'art. 59.
Ciò che nella
esperienza italiana viene qualificato in termini di buoni di opzione, cedole di
azioni, titoli di partecipazione a fondi comuni di investimento, titoli del
debito pubblico, ordini in derrate, stabiliti all'ordine deve necessariamente o
può eventualmente (a seconda del tipo titolo e, quindi, delle circostanze)
qualificarsi titolo di credito; e ciò certamente anche ai fini del diritto
internazionale privato.
Vi sono, poi, una
serie di documenti per i quali la vera e propria natura cartolare è dubbia ma
che rientrano per certo (almeno) nelle categorie dei documenti di legittimazione
o dei titoli impropri: penso, ad esempio, alla polizza di assicurazione munita
di clausola al portatore; ai libretti di deposito al risparmio; ai certificati
di investimento. Essi mutuano dalla disciplina generale dei titoli di credito
dei più o meno significativi frammenti (la regola della legittimazione attiva,
quella della legittimazione passiva, dele forme di circolazione). Ci si
potrebbe allora fondatamente chiedere, anche in ragione della generale
impostazione adottata in punto di qualificazione della fattispecie cartolare ai
fini dell'applicazione della disciplina internazionalprivatistica (62), se sia
possibile applicare loro, magari in via analogica, il criterio di collegamento
previsto dall'art. 59.
NOTE
(1)
Sul punto v. meglio infra, sub §§ 7 e 8.
(2)
Cfr., anche per un primo commento generale all'art. 59, la Relazione al disegno
di legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato (che
può leggersi in La riforma del diritto internazionale privato e processuale. Raccolta
in ricordo di E. Vitta, a cura di G. Gaja, Milano, 1994, da cui cito), p. 439;
M. LUGATO, Obbligazioni contrattuali e non contrattuali (artt. 57-63), in
Corriere giuridico, 1995, p. 1254 ss., a p. 1256 s.; e M.R. SAULLE, Lineamenti
del nuovo diritto internazionale privato, Napoli, 1995, p. 24 s.
(3)
Più delicata la questione relativamente all'assegno circolare, a quello
postale, e ai titoli speciali dell'Istituto di emissione e dei banchi
meridionali: v. infra, § 8.
(4)
In generale, sulle convenzioni di Ginevra mi limito qui a ricordare le
classiche opere di R.MONACO, I conflitti di legge in materia di cambiale,
Torino, 1936; e G. ARANGIO-RUIZ (jr), La cambiale nel diritto internazionale
privato, Milano, 1946; nonché L. MOSSA, La cambiale secondo la nuova legge,
parte Il, Milano, 1935, p. 827 ss.; W. BIGIAVI, La Convenzione sui conflitti di
legge in materia di cambiale è penetrata nell'ordinamento italiano?, in Riv.
dir. comm., 1937, I, p. I ss.; ID., Dal codice di commercio alla legge
cambiaria uniforme. Prolegomeni, in Riv. dir. comm., 1937, 1, p. 105 ss., alle
pp. 117-122; ID., Direzione e fonte dell'obbligazione cambiaria, convenzione
ginevrina sui conflitti, scioglimento delle "riserve", in Riv. dir.
int., 1968, p. 5 ss., spec. da p. 11; T. ASCARELLI, Cambiale. Assegno bancario.
Titoli di credito, Torino, 1938, p. 201 s.; G. ARANGIO-RUIZ (jr), voce Assegno
bancario (diritto internazionale privato) dell'Encicl. del Dir., vol. III,
Milano, 1958, p. 348 ss.; ID., voce Cambiale (diritto internazionale privato)
dell'Encicl. del Dir., vol. V, Milano, 1959, p. 921 ss.; R. MONACO, L'efficacia
della legge nello spazio, nel Trattato di diritto civile italiano diretto da F.
Vassalli, Torino, 1964 (Il ed.), p. 321 ss.; L. BUTTARO, voce Assegno bancario,
assegno circolare e assegni speciali (Dir. int. priv.) del Noviss. Dig.
it., vol. I, tomo 2, Torino,
1964, p. 1094 s.; E. VITTA, Diritto internazionale privato, vol. III, Torino,
1975, p. 460 ss.; G.B. PORTALE, Interpretazione "letterale" e
'formalismo" cambiario" (imprese multinazionali e cambiali
"poliglotte"), in Giur. comm., 1980, I, p. 222 ss.; T. BALLARINO,
Diritto internazionale privato, Padova, 1982, p. 957 ss.; G. MORELLI, Elementi
di diritto internazionale privato italiano, Napoli, 1986 (XII ed.), p. 172 ss.;
T. BALLARINO-A. BONOMI, Materie escluse dal campo di applicazione della
convenzione di Roma, in La convenzione di Roma sulla legge applicabile alle
obbligazioni contrattuali, voi. II, Milano, 1994, p. 87, a p. 90 ss.
La
più approfondita trattazione della disciplina internazionalprivatistica della
cambiale anteriore alla Convenzione di Ginevra è dovuta a G. BONELLI, Della
Cambiale, dell'Assegno bancario e del Contratto di conto corrente, Milano,
1914, p. 160 ss.
(5)
Su tale contrapposizione insistono particolarmente G. ARANGIO-RUIZ, voce cit.,
p. 922; E. VITTA, Diritto internazionale privato, vol. 111, cit., p. 452; E.
VITTA-F. MOSCONI, Corso di diritto internazionale privato e processuale,
Torino, 1994 (V ed.), p. 325 s.-, nonché T. BALLARINO-A. BONOMI, op. cit., p.
94, che ne evidenziano anche le notevoli difficoltà applicative.
Sulla
disciplina di diritto comune per le obbligazioni cambiarie, vigente prima della
riforma, v., per tutti:
-
per l'applicazione, secondo l'opinione dominate, del Il comma dell'art. 25
prel. c.c.: G. ARANGIO RUIZ, La cambiale nel diritto internazionale privato,
cit., p. 131 ss.; E. VITTA, Diritto internazionale privato, vol. III, cit., p.
453; G. MORELLI, op. cit., p. 171 s.-, e nel medesimo senso v. già 0. BONELLI,
op. cit., p. 161 testo e nt. 2; - per l'applicazione alle obbligazione
cambiarie, considerate di natura contrattuale, del I comma dell'art. 25: Cass.,
Sez. un., I' aprile 1946, n. 351, in Foro it., 1944-46, I, e. 858 ss., con nota
di G. MORELLI, Limiti alla giurisdizione italiana in materia di ammortamento di
titoli di credito, e in Giur. compl. cass. civ., 1946, Il, p. 99 ss., con nota
di R. MONACO; e Cass. 29 gennaio 1964, n. 237, in Giur. it., 1965, I, 1, c. 268
ss.; Riv. dir. int., 1964, p. 644 ss., e in Banca, borsa e tit. cred., 1965,
Il, p. 39 ss.
Come
è noto il classico problema interpretativo che si poneva nel vigore del regime
previgente era quello di stabilire se la dichiarazione cambiaria era avvenuta
nel luogo della sottoscrizione dell'emittente (o traente) (secondo la c.d.
teoria della creazione), ovvero nel luogo in cui il titolo veniva rimesso al
primo prendìtore (c.d. teoria dell'emissione): ampi ragguagli in G. BONELLI,
op. cit., p. 161 ss.; e, più recentemente, in E. VITTA, Diritto internazionale
privato, voi. III, cit., p. 453 s. (dove altri riferimenti alle nt. 35 e 39).
(6)
Così M. LUGATO, op. loc. citt.
(7)
Cfr. F. CAPOTORTI, Caratteri generali della riforma e regime delle società in
diritto internazionale privato, in La riforma del diritto internazionale
privato e i suoi riflessi sull'attività notarile, Milano, 1991, a p. 36; M.
LUGATO, op. cit., p. 1254; P. MORI, Rapporti di famiglia, adozione, protezione
degli incapaci e obblighi alimentari (artt. 26-45), in Corr. giur. 1995,
1243 ss., a p. 1248.
V.
l'accenno nella relazione di F. POCAR, Principi generali della riforma, al
Convegno su "la riforma del diritto internazionale privato", Milano,
28 ottobre 1995 (dattil.).
Cfr.
anche T. BALLARINO-A. BONOMI, op. loc. ultt. citt., per i quali (il progetto
de) la riforma di diritto internazionale privato in punto di obbligazioni
cambiarie, superando il dualismo tra disciplina di diritto comune e disciplina
convenzionale, "non si può non accogliere con sollievo", dal momento
che è "ispirata ad un apprezzabile obiettivo di certezza del
diritto".
(8)
V. l'accenno nella relazione di F. POCAR, Principi generali della riforma, al
Convegno su "la riforma del diritto internazionale privato", Milano,
28 ottobre 1995 (dattil.).
Cfr.
anche T. BALLARINO-A. BONOMI, op. loc. ultt. citt., per i quali (il progetto
de) la riforma di diritto internazionale privato in punto di obbligazioni
cambiarie, superando il dualismo tra disciplina di diritto comune e disciplina
convenzionale, "non si può non accogliere con sollievo', dal momento che è
'ispirata ad un apprezzabile obiettivo di certezza del diritto".
(9)
A questi rinvî recettizî si aggiunge il rinvio non recettizio dell'art. 3,
comma II.
(10)
Sul punto, sinteticamente, T. TREVES, Introduzione al capitolo sui titoli di
credito del Codice delle convenzioni di diritto internazionale privato e
processuale, a cura di M. Giuliano-F. Pocar-T. Treves, Milano, 1981 (Il ed.),
p. 795 ss., a p. 797.
In
vero, la mancata presa di posizione del nostro legislatore, all'atto della
esecuzione delle convenzioni di Ginevra sui conflitti di leggi, in punto di
"riserve", ha dato vita ad una discussione particolarmente articolata
(vedila esposta, con la consueta acribia, da W. BIGIAVI, in Direzione e fonte
dell'obbligazione cambiaria, convenzione ginevrina sui conflitti, scioglimento
delle "riserve", cit., p. 21 ss.), da cui sono scaturite proposte
interpretativi notevolmente distanti tra di loro. Le riassumo qui di seguito
per quel che possono interessare alla luce della nuova disciplina.
a)
Si è anzitutto opinato che la mancata disposizione dell'Italia in punto di
riserve (per una narrazione delle vicende e delle modalità relative alla
"sommaria" ratifica italiana delle convenzioni di Ginevra, cfr. W.
BIGIAVI, Direzione e fonte dell'obbligazione cambiaria, cit. p. 19 s.; ID., La
convenzione sui conflitti di leggi in materia di cambiale è penetrata
nell'ordinamento interno italiano?, cit., p. I s.) non avesse effettivamente
"fatto penetrare" la convenzione nell'ordinamento interno (così lo
stesso W. BIGIAVI, La convenzione sui conflitti di leggi in materia di
cambiale, cit). La tesi - già proposta in termini dubitativi dal suo stesso
autore e non seguita dalla restante dottrina (v., per tutti, G. ARANGIO-RUIZ,
La cambiale nel diritto internazionale privato, cit., p. 4 s.) - può ora
definitivarnente abbandonarsi. L'art. 59, comma I, svolge, tra l'altro, l'utile
servigio di allontanare un dubbio così radicale, eliminando alla base ogni
problema di recepimento del ed adattamento al diritto convenzionale. Esso è
usato - come si è visto - in guisa di punto di riferimento per una operazione
di rinvio materiale. In questo senso, anzi, tale rinvio potrebbe dirsi la
risposta del legislatore alla "esortazione" del Bigiavi, che ventotto
anni fa così concludeva l'ultimo suo intervento sul regime
internazionalprivatistico della cambiale: "Insomma, una confusione
indescrivibile e uno stato d'incertezza intollerabile che bisognerebbe alfine
eliminare ... aggiungendo alla legge cambiaria alcuni pochi articoli regolanti
i conflitti e nei quali fossero sciolte quelle riserve che il legislatore
ritenesse utile ed opportuno attuare" (Direzione e fonte, cit., p. 52).
b)
Altri, e sono forse la maggioranza, hanno pensato che con il decreto esecutivo
del 1932 (d.1. 25 agosto 1932, n. 1130, convertito in 1. 22 dicembre 1932, n.
1946) si introducessero nel nostro ordinamento le norme della convenzione, ma
senza sciogliere automaticamente tutte le riserve contenutevi.
c)
Altri ancora (G. ARANGIO-RUIZ, La cambiale nel diritto internazionale privato,
cit., p. 6 ss.; ID., voce cit., p. 931) hanno considerato che le
"riserve" in questione non potessero considerarsi tali dal punto di
vista tecnico (ma semplici facoltà di deroga), di tal che bisognerebbe ritenere
"emanate nell'ordinamento interno dello stato, per effetto dell'ordine di
esecuzione, tutte e soltanto le norme necessarie per l'esatto adempimento degli
obblighi che il trattato impone, e abrogate tutte e soltanto le nome la cui
persistenza sarebbe contraria all'adempimento di quegli obblighi".
(11)
Prima della nuova legge di diritto intcrna7ionale privato era discusso se in
Italia, nel silenzio delle leggi nazionali di adattamento, ad una obbligazione
cambiaria assunta nel territorio di uno Stato non aderente alle convenzioni di
Ginevra (ovvero ad una obbligazione cambiaria regolata alla stregua dei
principî convenzionali da una legge di uno Stato non contraente) si
applicassero comunque le regole convenzionali (come se l'Italia non avesse
voluto avvalersi della facoltà menzionate nel testo) ovvero il sopravvenuto
art. 25 delle disp. prel. c.c.: sul punto v. ancora T. TREVES, Introduzione ,
cit., p. 796 s. (nel senso di riconoscere portata universale alla Convenzione
di Ginevra) e T. BALLARINO-A. BONOMI, op. cit., p. 93 (nel senso opposto).
(12)
La si può leggere (nella versione inglese) in Dir. comm. int., 1988, p. ss. u i
essa v. C. ANGELICI, La convenzione delle Nazioni Unite sulla cambiale
internazionale, ivi, p. 575 ss. Per altri ragguagli e riflessioni su
(precedenti versioni di quel testo) cfr. C. ANGELICI, I lavori UNCITRAL sulla
cambiale internazionale, in Riv. dir. civ., 1984, Il, p. 540 ss. e M-T. BONELL,
Verso la creazione di un titolo cambiario internazionale, in Riv. dir. comm.,
1973, 1, p. 146 ss.
(13)
Ma tale data non si profila vicina; a quanto consta la Convenzione è stata per
il momento ratificata da un solo Stato: cfr. meglio D. CORAPI-B. DE DONNO, voce
Titoli di credito: VII) Diritto comparato e straniero dell'Encicl. giur.
Treccani, § 4.
Per
le importanti differenze con il sistema ginevrino (e per il vasto accoglimento
di principe- e tecniche legislative - di common law) v. C. ANGELICI, I lavori
UNCITRAL sulla cambiale internazionale, loc. cit.; e ID., La convenzione delle
Nazioni Unite sulla cambiale internazionale, cit., p. 576 ss.
(14)
Che quindi, e significativamente, non è prevista neanche in sede convenzionale:
lo sottolineano T. BALLARINO-A. BONOMI, op. cit., p. 97.
(15)
Sul carattere "opzionale" della disciplina Uncitral e sul requisito
della (effettiva) "internazionalità" cfr. C. ANGELICI, I lavori
UNCITRAL sulla cambiale internazionale, cit., spec. p. 554 s. 16.
(16)
Così C. ANGELICI, I lavori UNCITRAL sulla cambiale internazionale, cit., p. 553
testo e nt. 27.
(17)
Sul rinvio di cui agli artt. 2, comma 1, parte seconda, conv. camb. e 2, comma
1, parte seconda, conv. ass. v. R. MONACO, I conflitti di legge in materia di
cambiale, cit., pp. 50-58.
(18)
Si noti che tale rinvio non è limitato dai principi generali sul rinvio posti
dall'art. 13, comma I, del sistema italiano di diritto internazionale privato,
e ciò a doppio titolo: posto che i IV comma di quello stesso articolo dispone
che "quando la presente legge dichiara in ogni caso applicatile una
convenzione internazionale si segue sempre, in materia di rinvio, la soluzione
adottata dalla convenzione', e che l'art. 2, comma I, prevede che "le
disposizioni della presente legge non pregiudicano l'applicazione delle
convenzioni internazionali in vigore per l'Italia".
(19)
Cfr., in termini critici, T. BALLARINO-A. BONOMI, op. cit., p. 94 s.
(20)
Cfr. L. MOSSA, op. cit., p. 847 s., ove altri riferimenti.
(21)
V., ad esempio, E. VITTA, Diritto internazionale privato, vol. III, cit, p.
455; e T. BALLARINO-A. BONOMI, op. cit., p. 91.
(22)
Per un sintetico richiamo di altre soluzioni (essenzialmente "miste")
v. E. BETTI, Problematica del diritto internazionale, Milano, 1956, p. 188 s.;
E. VITTA, Diritto internazionale privato, vol. 1, Torino, 1972, p. 311 ss. 23
Cfr., per tutti, P. FEDOZZI, Il diritto internazionale privato. Teorie generali
e diritto civile, nel Trattato di diritto internazionale per cura dello stesso
Fedozzi e di San. Romano, vol. IV, Padova, 1935, p. 181 ss., spec. 183 ss.; G.
MORELLI, Elementi, cit., p. 34 ss.; E. VITTA, Diritto internazionale privato,
cit., p. 307 ss., anche per i necessari riferimenti (alle ntt. 15 e 16), che
parla di "teoria attualmente più seguita', ID., voce Qualificazione (dir.
int. priv.) dell'Encicl. giur. Treccani, vol. XXV, Roma, 1991, spec. 2. 24 In
questo senso (sulla base di una concezione "universalisfica" del
diritto internazionale privato) cfr. soprattutto G. BARILE, voce Qualificazione
(diritto internazionale privato) dell'Encicl. del Dir., voi. XXXVIII, Milano,
1987, p. I ss., spec. p. 10, per cui "avviene "contemporaneamente"
la conoscenza della norma, del suo oggetto reale e delle conseguenze giuridiche
(nella specie le norme da applicare) annesse dalla prima al secondo. Nulla
esclude, quindi, che possano identificarsi, nello stesso tempo, oggetto ed
effetti giuridici di una norma internazionalprivatistica'. Ma v. già G.
PACCHIONI, Diritto internazionale privato, Padova, 1935 (II ed.), p. 171 ss.
(23)
Cfr., per tutti. P. PEDOZZI, Il diritto internazionale privato. Teorie generali
e diritto civile, nel Trattato di diritto internazionale per cura dello stesso Fedozzi e di San.
Romano, vol. IV, Padova, 1935, p. 181 ss., spec. 183 ss.; G. MORELLI, Elementi, cit., p. 34 ss.; E. VITTA, Diritto
internazionale privato, cit., p. 307 ss., anche per i necessarî riferimenti (alle
ntt. 15 e 16), che parla di "teoria attualmente più seguita"; ID.,
voce Qualificazione (dir. int. Priv.) dell'Encicl. Giur. Treccani, vol. XXV,
Roma, 1991, spec. 2.
(24)
In questo senso (sulla base di una concezione "universalistica" del
diritto internazionale privato) cfr. soprattutto G. BARILE, voce Qualificazione
(diritto internazionale privato) dell'Encicl. del Dir., vol. XXXVIII, Milano,
1987, p. 1 ss., spec. P. 10, per cui "avviene
"contemporaneamente" la conoscenza della norma, del suo soggetto reale
e delle conseguenze giuridiche (nella specie le norme da applicare) annesse
dalla prima al secondo. Nulla esclude, quindi, che possano identificarsi, nello
stesso tempo, oggetto ed effetti giuridici di una norma
internazionalprivatistica". Ma v. già G. PACCHIONI, Diritto internazionale
privato, Padova, 1935 (II ed.), p. 171 ss.
(25)
Sulla teoria 'comparatistica' è d'obbligo il rinvio a E. RABEL, Das Problem der
Qualifikation, in RabelsZ, 1931, p. 241 ss. (trad. iL in Riv. ii. dir. int.
priv. e proc., 1932, p. 97 ss.).
(26)
Cfr., per tutti, A. GIARDINA, Le convenzioni internazionali di diritto uniforme
dell'ordinamento interno, in Riv. dir. int., 1973, p. 701, spec. p. 703 ss.;
G.B. PORTALE, Interpretazione "letterale" e 'formalismo"
cambiario, cit., p. 226 (anche per ulteriori riferimenti); e ID., La
"presunzione" di avallo nelle applicazioni nazionali, in Banca, borsa
e tit. di cred., 1995, I, p. 393.
La
necessità di una interpretazione uniforme della convenzione internazionale di
diritto uniforme è, d'altronde, spesso espressamente avvertita al momento della
preparazione di un testo convenzionale al fine di imporla tramite apposita
norma pattizia: particolarmente significativa, ad esempio, è la previsione
dell'art. 7 in tema di interpretazione (: comma I, e integrazione: comma Il)
della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale
di beni mobili.
(27)
Sul punto v.: P. MASI, Primo approccio alle "cambìalifinanziarie", in
Banca, borsa e tit. di cred., 1994, I, p. 583 ss., a p. 585, per il quale la
norma dell'art. 1, comma Il, suscita il dubbìo "se la cambiale finanziaria
sia da ascrivere allo stesso "tipo" della cambiale ordinaria ... o se
invece Fequiparazione ad ogni effetto di legge incida sulla disciplina e nulla
rilevi in merito alla quaiìficazione della fattispecie"; e F. MARTORANO,
Profili cartolari delle cambiali finanziarie, in Rass. economica, 1995, p. 627
ss., a p. 636 ss., per il senso da darsi alla qualificazione in questione e per
alcune perplessità sulle più immediate conseguenze che potrebbero trarsì.
(28)
Il che, non porterebbe, peraltro, alla adozione di criteri di collegamento
granchi diversi da quelli previsti dalla Convenzione sull'assegno. Si noti,
infatti, che nelle due convenzioni il criterio di collegamento per questioni
analoghe è quasi sempre lo stesso (mi riferisco ai problemi dì capacità, agli
effetti del ritardo nell'esercizio dell'azione di regresso, alla forma del
protesto o delle altre formalità atte a conservare al portatore l'azione in via
di regresso, al procedimento in caso di smarrimento o furto). In particolare,
per quel che più interessa, sostanza e forma delle obbligazioni dei giranci
sarebbero in ogni caso regolate dalla legge del luogo in cui è stata apposta la
firma di girata (così l'art. 4, comma Il, conv. camb. ovvero l'art. 5 conv.
ass.) e sostanza e forma dell'obbligazione dell'emittente sarebbe in ogni caso
regolata dalla legge del luogo in cui ìl titolo è pagabile: questa è infatti
l'espressa regola per l'emittente del vaglia (art. 4, comma 1, conv. camb.) e
questa è infatti la regola per l'eventuale obbligato principale dell'assegno
bancario (art. 7, n. 3, conv. ass.: "La Ioi du pays où le chèque est
payabie détermine: ... 3) Si le chèque peut étre accepté ... et quels sont les
effets de ce(s) mention(s)"), a cui si dovrebbe a mio parere equiparare
l'emittente del circolare. Voglio dire che comunque non applicherei la nonne
dell'art. 5 conv. ass.
(29)
Non posso, peraltro, escludere che sia pure altrove previsto, non avendo potuto
fare ricerche sul punto.
(30)
Il che evidentemente spiega perché non si sia sentita l'esigenza di una
regolamentazione uniforme in sede di convenzioni internazionali cambiarie.
(31)
In vero, una caratteristica del nuovo sistema di diritto internazionale privato
è quella di ancorare le norme di conflitto a fattispecie più ristrette che in
passato, al fine di ottenere "una maggiore differenziazione dei criteri di
collegamento e quindi ottenere una disciplina più adeguata alle esigenze di
ogni istituto" (sono parole di F. POCAR, relazione cit.).
(32)
E d'altra parte significativo che una norma sui "titoli di credito"
(diversi da cambiale ed assegno) fosse già presente in progetti di riforma
anteriori al nuovo sistema di diritto internazionale privato; v. l'art. 24 (Titoli
di credito. - "I titoli di credito ed i loro effetti sono regolati, in
relazione alle obbligazioni cartolari in essi contenute, dalla legge dello
Stato in cui ciascuna obbligazione è stata sottoscritta; la stessa legge regola
la forma di dette obbligazioni") del Progetto di legge sul diritto
internazionale privato dovuto al VIITA (leggilo in ID., Diritto internazionale
privato, voi. III, cit., p. 580 ss., a pp. 584 e 603 per l'illustrazione).
(33)
Così, ad esempio, E. BMI, Problematica del diritto internazionale, cit., p. 357
ss.; E. VNTA, Diritto internazionale privato, vol. III, cit., p. 452
ss. (secondo il quale
"la disciplina unitaria dei titoli di credito nel nostro diritto
ríìateriale ... giustifica una trattazione unitaria della relativa problematico
internazionalprivatistica"); G. CASSONI, I titoli di partecipazione,
obbligazionari e rappresentativi di merci, Padova, 1978, passim. E cfr. anche
la notazione di A.L. MALATESTA, Considerazioni sull'ambito di applicazione
della convenzione di Roma del
(34)
V. però la cit. Cass., 29 gennaio 1964. n. 237 e gli altri riferimenti
richiamati a nt. S.
(35)
Prevalendo, tuttavia, la prima soluzione; cfr., tra gli altri, G. BALLADORE
PALLIERI, Diritto internazionale privato italiano, nel Trattato di diritto civile
e commerciale diretto da A. Cicu e F. Messineo, Milano, 1974, p. 343; E.
VITTA-F. MOSCONI, Corso di diritto internazionale privato e processuale,
Torino, 1994 (V ed.), p. 323; T. BALLARINO-A. BONOMI, op. cit., p. 93 s.; A.L
MALATESTA, op. cit., p. 889.
Sulla
alternativa parimenti postasi sotto il vigore degli artt. 9 disp. prel. c.c.
1865 (per i titoli civili) e 58 c. comm. 1882 (per i titoli commerciali) v. T.
ASCARELLI, Cambiale. Assegno bancario. Titoli di credito, cit., p. 237 s.
(36)
Così T. BALLARINO-A. BONOMI, op. cit., p. 103 s.
(37)
Si vedano, per tutti, G. BALLADORE PALLIERI, Diritto internazionale privato
italiano, cit., p. 343 s.; T. BALLARINO, Diritto internazionale privato, cit.,
pp. 949, 951 s., 953 s.; E. VITTA-F. MOSCONI, Corso di diritto internazionale
privato e processuale, cit., p. 325.
(38)
Con particolare riguardo ai soli titoli all'ordine, T. BALLARINO, op. cit., p.
951 s.
(39)
Cfr. nuovamente E. VETA, op. loc. citi. a nt. 32.
(40)
Dovuta, come è noto, soprattutto a Cesare Vivante. il rinvio d'obbligo è al
giustamente celebrato (anzitutto per contenervi una teoria unitaria dei titoli
di credito: v., ad esempio, T. ASCARELLI, Cambiale, ecc., CiL, p. 207, nL 2)
Trattato di diritto commerciale, vol. III, Milano, 1924 (V ed.), p. 123 ss.
(41)
Così testualmente la Relazione, cit., p. 440.
(42)
Su cui C. ANGELICI, Le società nel diritto internazionale privato, in corso di
pubblicazione.
(43)
D'altronde, neanche nelle preleggi al codice civile si affrontava il problema
della qualificazione; e, in genere, sono rarissime le legislazione che trattano
esplicitamente del problema: v. E. VITTA, Diritto internazionale privato, vol.
1, Torino, 1972, p. 307 testo e nt.
(44)
Come è noto, la realtà documentale da noi sussumibile nella categoria dei titoli
di credito è divisa nelle categorie degli effetti di commercio e dei valori
mobiliari; il Inghilterra e Stati Uniti d'America non v'è nessun concetto che
accomuni cambiali, assegni, titoli rappresentativi di merci e titoli di
partecipazione (particolarmente istruttiva, in questo senso, è la sistematica
dell'Uniform Commercial Codc). In Germania invece sembrerebbe esistere un
termine unitario di riferimento: i Weripapiere, la cui elaborazione originaria
è dovuta essenzialmente, e come noto, a H. BRUNNER, Die 1Veríhpapiere, nel
Ilandbuch des Deutschen Handels-, See- und Wechselrechis, a cura di W.
Endcmann, vol. 11, Leipzig, 1882 (trad. it., Napoli, 1903, vol. Il, p. 175
ss.); ma esso copre una realtà diversa: e v. T. ASCARELLI, op. cit., spec. pp.
207 s. e 235; nonché ì lavori di G.L. PELLIZZI citt. a nt. 46.
(45)
D'altro canto è comune negli studi sul problema della qualificazione la
constatazione che una utilizzazione tecnica ed estremamente rigorosa dei
concetti in sede di interpretazione (lege forì) comporterebbe una sostanziale
impossibilità di effettuare di fronte a fattispecie dotate di elementi di
estraneità un qualsiasi collegamento. Cfr. ad esempio E. VITTA, voce cit., p. 2
s., per il quale "una qualificazione omogenea della norme di conflitto [è]
esclusa dal fatto che, se si volesse far rientrare nei vari articoli delle
preleggi solo i fatti riconducibili a istituti civilistici esattamente
rispondenti a quelli del nostro codice, non si riuscirebbe, nel maggior numero
dei casi a qualificare, e che conclude che "la qualificazione dei termini
impiegati nelle disposizioni preliminari non può essere che autonoma. Le norme
di conflitto si riferiscono infatti a casi caratterizzati da elementi di
estraneità, che vengono indicati per grandi categorie, cioè nella loro
configurazione generale. Ciò postula una certa misura di elasticità
nell'apprezzare i fatti dedotti in giudizio al fine di incasellarli nelle norme
di conflitto, le quali solo in tal modo possono espletare la loro funzione”;
oppure G. BARILE, voce cit., p. 8 (per dimostrare l'impraticabilità di una
qualificazione lege fori).
A
proposito dei problemi di qualificazione del concetto finitimo (ma non
coincidente) di 'titolo negoziabile' - di cui all'art. 1, comma II, lett. c,
della Convenzione di Roma del 1980 sulla legge regolatrice delle obbligazioni
contrattuali - cfr. A.L. MALATESTA, op. cit., spec. p. 891 ss.
(46)
Per le perplessità v. per tutti G. OPPO, Diritto cambiario, diritto cartolare,
diritto comune: una discussione
sui titoli di credito (1979), ora in Scritti giuridici, vol. IV, Padova, 1992,
p. 174 ss., spec. p. 177 s., e G.L. PELLIZZI, Il nuovo concettualismo (Replica
a una critica in tema di fattispecie del titolo di credito) (1978), ora in
Saggi di diritto commerciale, Milano, 1988, p. 479 ss.
(47)
Ad esempio, i Rektapapiere (o Namenpapiere) tedeschi non rientrano nel concetto
italiano di titolo di credito, che è più connotato rispetto a quello di
Wertpapier (e che infatti coincide con con quello di vollkommen Werípapier o
Weripapier offeniliches Glaubens): sul punto v. G.L. PELLIZZI, L'unità dei
titoli di credito (1979) e, più diffusamente, Panorama dei titoli di credito
(1984) ora in Saggi di diritto commerciale, cit., pp. 449 ss. e 433 ss. (spec.
435 ss.). Sarebbe, tuttavia, incongruo ed ingiustificato non considerarli
"titoli di credito" ai fini dell'applicazione dell'art. 59.
(48)
Per tutti cfr. T. ASCARELLI,,op. cit., p. 222 ss.
(49)
A questa visione della genesi del rapporto cartolare 'in due tempi" si è
opposto T. RAVA, Il titolo di credito nella teoria dell'acquisto dei diritti,
Milano, 1936, spec. p. 139 ss., secondo il quale anche il fatto costitutivo del
"debito" consisterebbe nell'emissione, e la creazione del titolo
(cioè la dichiarazione cartolare) servirebbe solo a fissare l'oggetto del
(futuro) rapporto obbligatorio.
(50)
E così v., ad esempio, T. ASCARELLI, op. cit., p. 227 testo e nt. 1, per la
chiara esposizione dell'alternativa, anche ai fini della identificazione della
legge applicabile secondo le norme di diritto internazionale.
(51)
In teoria potrebbe infatti riproporsi il dilemma tra luogo di sottoscrizione
per l'obbligazione di regresso e luogo di trasmissione del titolo.
(52)
Sul punto v. anche l'accenno di A.L. MALATESTA, op. cit., p. 891 testo e nt.
19.
(53)
Cfr., da ultimo e per tutti, G. OPPO, voce Titoli di credito: 1) In generale
dell'Encicl. giur. Treccani, § 16.2.
(54)
Sulle norme di conflitto applicatili alle questioni relative a titoli
rappresentativi prima della riforma v. G. CASSONI, I titoli di partecipazione,
obbligazionari e rappresentativi di merci, cit., p. 90 ss., e T. BALLARINO,
Diritto internazionale privato, cit. p. 954 s., anche per ulteriori
riferimenti.
(55)
V., tra gli altri, T. ASCARELLI, Problemi in tema di titoli obbligazionari, in
Banca, borsa e tit. cred., 1951. 1, p. 28 ss.; A. ASQUINI, 7'itoli di credilo e
in particolare cambiale e titoli bancari di pagamento, Padova, 1966 (rist), p.
99.
(56)
Cfr. per una simile presa di posizione T. BALLARINO-A. BONOMI, Materie esclus
dalla Convenzione, ecc.. cit, p. 100 s., ma a proposito (della esclusione dalla
categoria) degl "strumenti negoziabili".
(57)
Per la disciplina internazionalprivatistica anteriore alla riforma cfr., anche
per gli opportuni riferimenti, G. CASSONI, op. cit., p. 66 ss.
(58)
Cfr. G. CASSONI, op. cit., p. 67 s.
(59)
Mi limito a rinviare, anche per necessari riferimenti, a F. D'ALESSANDRO, I
titoli di partecipazione, Milano, 1968 (ed. provv.), p. 153 testo e nt. 10;
ID., "fattispecie" e "disciplina" del titolo azionario, in
Riv. dir. civ., 1971, 1, p. 501 ss., spec. p. 524 ss., dove a nt. 37 una
completa elencazione degli autori che hanno avanzato la proposta (più o meno
convinta) di espungere le azioni dal novero dei titoli di credito.
(60)
. A.L. MALATESTA, op. cit., p. 899.
(61)
V., ad esempio, G. CASSONI, op. cii., p. 18 ss.
(62)
E per un simile "allargamento" della fattispecie, ma in relazione
alla nozione di "titoli
negoziabili",
cfr. A.L. MALATESTA, op. cit., p. 895.