Studio n. 3414
PROTESTABILITÀ
DI ASSEGNI POSTALI
Approvato
dalla Commissione Studi il 3 luglio 2001
Con D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144 (in G.U. n. 94 del
23 aprile 2001), è stato pubblicato il Regolamento recante norme sui servizi di
bancoposta che amplia le attività svolte dalle Poste Italiane s.p.a., tra
l’altro giungendo a ricomprendere la raccolta di risparmio tra il pubblico
(art. 11, co.1, d.lgs. 385/1993) e la prestazione di servizi di investimento e
accessori di cui al d.lgs. 58/1998.
Ad una prima lettura, di immediato interesse
notarile, sono gli articoli 7, 8 e 13, co. 2, lett. a) che dettando un nuovo regime per gli assegni postali, consentono
di rispondere con ragionevole certezza alla domanda se gli stessi siano o meno
protestabili.
La disciplina
previgente
La materia degli assegni postali era disciplinata
dal T.U. in materia postale contenuto nel D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, c.d.
codice postale (artt. 124 – 145) che ne distingueva quattro tipi: il c.d.
postagiro, l’assegno trasferibile con girata, l’assegno non trasferibile;
l’assegno fiduciario.
Il c.d.
postagiro, non era un titolo di credito ma uno strumento contabile che
permetteva di trasferire somme di denaro da un conto corrente ad un altro senza
spostamento di contanti. Il modulo – che non incorporava alcun credito – era
destinato alla circolazione interna tra correntista e Poste.
L’assegno
postale trasferibile mediante girata era pagabile presso qualsiasi ufficio postale ed in
favore del portatore che legittimava il suo possesso in base ad una serie
continua di girate; l’assegno postale non
trasferibile era riscuotibile solo presso l’ufficio postale indicato ed in
favore di un unico beneficiario determinato, analogamente all’assegno bancario
con clausola "non trasferibile"; l’assegno
fiduciario (sia esso trasferibile o non trasferibile) era emesso senza la
vidimazione dell’ufficio postale ove l’emittente aveva il proprio conto
corrente al fine controllarne la copertura, così che il titolo veniva emesso -
appunto - sulla fiducia del traente.
Con riferimento alle ultime tre figure, modellate
sulla falsariga dell’assegno bancario (esistenza di un conto corrente,
utilizzazione di moduli prestampati, ecc.), la dottrina (1) ne riteneva corretto l’inquadramento tra i titoli di credito
all’ordine, argomentando essenzialmente dall’art. 2020 del codice civile che
assoggetta alla disciplina codicistica dei titoli all’ordine (artt. 2008-2019
cod. civ.) quelli che vengono regolati da leggi speciali. In questo senso
rispetto agli assegni postali si affermava che presentano "un’accentuata
affinità di struttura e di funzione con l’assegno bancario" (2) e a sostegno di ciò veniva
richiamata la struttura della delegazione di pagamento, quale dato comune agli
assegni postali e bancari.
Tuttavia diverse erano le differenze tra gli assegni
bancari e quelli postali.
Infatti condizione per la riscossione degli assegni
postali, anche presso un ufficio postale diverso da quello nel quale esisteva
il conto corrente, era l’apposizione del "visto" da parte delle Poste,
in fase di emissione ovvero al momento del pagamento. La mancanza del visto,
che non impediva comunque all’assegno di circolare pur se come
"fiduciario", comportava che il titolo poteva essere riscosso
esclusivamente presso l’ufficio postale nel quale esisteva il conto corrente
ovvero presso gli uffici postali abilitati ai pagamenti "a vista", e
cioè in grado di verificare telematicamente il controllo della copertura. La
differenza con gli assegni bancari era rappresentata dal fatto che con l’apposizione
del visto le Poste addebitavano automaticamente sul conto corrente del traente
il corrispondente importo, liberandolo dall’obbligazione di pagamento e
contestualmente assumendola a proprio carico (3); negli assegni bancari, al contrario, è assolutamente pacifico
che nessuna obbligazione di pagamento - né cambiaria né extracambiaria – è
posta a carico del trattario (arg. art.16 e 4 L.A.).
Inoltre la legge non riconosceva all’assegno postale
la natura di titolo esecutivo che invece riconosceva all’assegno bancario (art.
55 e 118 L.A.). Infine l’assegno bancario deve contenere la corrispondente
denominazione nel titolo (art. 1 L.A.), mentre un’identica previsione non era
contemplata per gli assegni postali.
Ma l’argomento che principalmente sembrava escludere
la protestabilità degli assegni postali era la loro sottrazione dal novero dei
titoli cambiari, ed in particolare la mancanza di una ordinaria responsabilità
cartolare dei giranti, con la conseguenza di continuare ad applicare l’art.2012
cod. civ. secondo cui il girante non è obbligato per l’inadempimento della
prestazione dell’emittente.
Infatti mentre nei titoli cambiari alla girata viene
senz’altro riconosciuto l’effetto tipico di "garanzia" (cfr. art. 19
L.C. e art. 21 L.A.), non altrettanto si verificava negli assegni postali in
cui non sussisteva a garanzia del pagamento del credito, alcun obbligo del
girante verso il giratario e verso gli eventuali possessori del titolo.
Da ciò si evince che il portatore del titolo non
poteva far valere solidalmente alcuna obbligazione dei vari giratari che
avevano trasferito il titolo, per la ragione che con la girata nessuno di essi
aveva assunto obbligazioni. In ultima analisi si escludeva che nell’ambito
degli assegni postali avesse cittadinanza l’azione di regresso, non sussistendo
alcun obbligato cambiario sussidiario che garantisse il pagamento
dell’obbligato principale (4).
Dalla mancanza del diritto del portatore a far
valere la responsabilità di regresso degli obbligati sussidiari, derivava - se
non il divieto – quanto meno l’inutilità della levata del protesto, non
sussistendo la necessità di tutelare la posizione di alcun obbligato di
regresso (salva ed impregiudicata la facoltà della levata del protesto ad altri
fini).
Proprio per l’assenza di ogni funzione di garanzia
nella girata dell’assegno postale la Cassazione, con l’unica pronuncia sul
punto, ha stabilito che "rispetto ad esso non può essere levato il
protesto, mancandone le ragioni giustificative: non è all’uopo sufficiente la
semplice finalità di attuare la costituzione in mora e di far constatare
ufficialmente il mancato pagamento ed è invece decisiva la circostanza che per
gli assegni postali non è ammessa l’azione di regresso" (5).
La nuova
disciplina
L’art. 13, co. 2, lett. a) del D.P.R. 144/2001 abroga le norme del Testo unico postale che
disciplinano gli assegni (norme abrogate: dall’art. 100 a 137, 138, co. 2, da
139 a 142, 144 e 145) e quelle corrispondenti del regolamento di esecuzione
(D.PR. 1° giugno 1989, n. 256) mentre l’art. 7, co. 4, prevede che alle nuove
figure di assegni postali (descritti in seguito) si applica, in quanto
compatibile, la disciplina sull’assegno bancario. Ciò comporta che tutte le
obiezioni prima sollevate vengono meno, soprattutto quella relativa alla
funzione di garanzia della girata e la conseguente responsabilità dei giranti,
applicandosi per il futuro agli assegni postali l’art. 21 L.A., con ciò
ammettendosi la possibilità di esercitare l’azione di regresso e quindi il
protesto.
Si distinguono ora due categorie di assegni postali,
gli ordinari e i vidimati.
I primi sono tratti su conto corrente postale e
vengono pagati solo dopo aver accertato la disponibilità dei fondi; in seguito
Poste annulleranno il titolo e provvederanno all’addebito sul conto corrente del
traente. Gli assegni vidimati invece vengono tratti su Poste anche da chi non è
correntista postale e non possono essere riscossi se non recano la vidimazione
che comprova l’avvenuta acquisizione dei fondi da parte di Poste (art. 7).
Se la nuova disciplina equipara gli assegni postali
ordinari agli assegni bancari, per gli assegni postali vidimati sembra che la
scelta del legislatore sia caduta su una figura nuova, a metà tra gli assegni
bancari e quelli circolari. Apparentemente sono assimilati agli assegni bancari
"vistati" di cui all’art. 4 L.A. o a quella particolare forma di
assegni bancari nati nella prassi e conosciuti come assegni a copertura garantita, non invece agli assegni circolari
(art. 82 ss. L.A.) che sono emessi dall’istituto di credito e non dal
correntista; tuttavia la somiglianza con gli assegni circolari ritorna nella
parte in cui è prevista l’emissione degli assegni vidimati da parte di chi non
è correntista postale, e così richiamando la fase precedente all’emissione
dell’assegno circolare in cui viene depositata la provvista, anche ad
iniziativa di soggetto non titolare di conto corrente bancario.
In via di prima approssimazione pertanto riesce
difficile comprendere quali norme applicabili all’assegno bancario, possano
estendersi all’assegno postale vidimato emesso da soggetto non legato al
trattario da una convenzione di assegno.
Con riferimento ai termini di presentazione per il
pagamento l’art. 8, non solo li uniforma - non essendo possibile infatti
distinguere tra assegni postali ordinari su piazza e fuori piazza – ma li
allunga, stabilendo che gli assegni ordinari sono pagabili entro il termine di
sessanta giorni dalla data di traenza, mentre quelli vidimati sono pagabili a
vista entro il termine di due mesi dal momento in cui viene apposta la
vidimazione.
Dell’allungamento dei termini di presentazione si
gioveranno tutti i successivi giratari, risultando ampliato il periodo
circolatorio del titolo, mentre il traente – al contrario – vedrà ridotte le
proprie facoltà di revocare l’ordine o invito di pagamento contenuto
nell’assegno (art. 35 L.A). Per esercitare quel diritto infatti, il traente di
assegni postali ordinari, dovrà attendere il decorso del termine di
presentazione (6) e cioè sessanta
giorni dalla data di emissione (anziché otto come negli assegni bancari).
Difficoltà interpretative si profilano anche in
ordine al termine di presentazione stabilito per gli assegni vidimati, non
riuscendosi a comprendere se il "termine di due mesi ", –
coerentemente con le difficoltà di inquadramento sopra manifestate – vada
inteso come termine di presentazione entro il quale è vietato al traente
ritirare i fondi presso il trattario (art. 4, co. 2, L.A.) ovvero come termine
di presentazione stabilito per gli assegni circolari, per evitare che il
possessore decada dall’azione di regresso (art. 84 L.A.). In modo speculare
occorre interrogarsi sul perché il legislatore abbia avvertito la necessità di
precisare che la presentazione avvenga "a vista", dal momento che per
gli assegni bancari la pagabilità "a vista" è una conseguenza della
natura e della funzione del titolo, operante anche in assenza della relativa
clausola.
Il protesto
Dall’integrale richiamo delle disposizioni
sull’assegno bancario (R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736) agli assegni postali,
consegue la diretta applicabilità a questi delle norme sul protesto per mancato
pagamento (in particolare artt. 45, 46, 60-65 L.A.), non ravvisandosi – sotto
questo profilo – alcun elemento di incompatibilità tra gli assegni postali e
quelli bancari, anche con riferimento a quanto sopra evidenziato sulla portata
della girata negli assegni postali.
Uno "scollamento" tra le discipline si
ravvisa invece sul termine per levare il protesto, in quanto diverso è il
termine di presentazione per i due tipi di assegni: otto giorni per quelli
bancari, sessanta per quelli postali (due mesi per quelli vidimati).
Sul piano pratico occorre chiedersi se, con
riferimento ai termini di scadenza e di levata del protesto (art. 46 L.A.),
valga anche per il personale delle Poste la disciplina contenuta nell’articolo
unico della legge 24 gennaio 1962, n. 13. E’ dubbio infatti se anche per gli
assegni postali il termine di presentazione debba intendersi prorogato al
giorno feriale successivo, in base al combinato disposto dell’art. 78 L.A.
(secondo cui la presentazione e il protesto dell’assegno non possono farsi che
in giorno feriale) e dell’articolo unico della legge 24 febbraio 1965, n. 92,
secondo cui vengono assimilati ai giorni festivi legali i giorni che, per il
personale delle aziende ed istituti di credito, sono da considerare non
lavorativi e comportano ai sensi della legge 24 gennaio 1962, n. 13 la chiusura
degli sportelli (7).
Infatti se da un lato non risulta adottata negli
uffici postali la c.d. "settimana corta", per cui non si hanno per
questi ultimi dei giorni non lavorativi per i quali si debba procedere
all’assimilazione ai giorni festivi legali, dall’altro non può non evidenziarsi
che determinati istituti di credito hanno la prassi di aprire il sabato i propri
sportelli al pubblico (es. in località turistiche), anche se limitatamente al
compimento di determinate operazioni.
Problema di più ampia portata invece è quello
riguardante il termine per il protesto degli assegni postali, vale a dire se
debba intendersi elevato a sessanta giorni dalla data di emissione ovvero, se
anche per questi assegni, il termine de
quo coincida con quello degli assegni bancari (otto giorni).
La risposta a tale quesito è nel primo senso,
rilevandosi che il termine per il protesto degli assegni postali non può che
coincidere con il termine di presentazione degli stessi, pari a sessanta
giorni. Ciò in quanto la disciplina contenuta nell’art. 46 L.A., secondo cui il
protesto deve farsi "prima che sia spirato il termine di presentazione",
si applica senza deroghe anche per gli assegni postali.
Si osserva che fissare ad otto giorni il termine per
la levata del protesto degli assegni postali, lasciando invariato il più lungo
termine di presentazione, oltre a non essere giustificata sul piano giuridico
appare una scelta disarmonica; ciò non solo perché risulterebbe inapplicabile
il citato art. 46 ai soli assegni postali, ma in quanto si creerebbe un
disequilibrio normativo all'interno del sistema delineato dalle leggi
cambiarie. Si avrebbe pertanto un titolo potenzialmente in grado di circolare
per due mesi, contro la necessità che il protesto di quello stesso titolo venga
elevato nel più breve termine di otto giorni.
Sotto un diverso profilo inoltre, un termine per il
protesto inferiore a quello di presentazione potrebbe sostenersi individuando
per l’azione di regresso (di cui la levata del protesto nei termini costituisce
presupposto) un termine di prescrizione inferiore a quello di due mesi
stabilito per la presentazione al pagamento di cui all’art. 8. Ma dalla
disciplina dell’azione di regresso – che per effetto del D.P.R. 144/2001 è
divenuta comune ad assegni bancari e postali – si ricava che la stessa si
prescrive in sei mesi decorrenti dallo scadere del termine di presentazione se
trattasi dell’azione esercitata dal portatore, ovvero dal giorno del pagamento
o della chiamata in giudizio per il pagamento se si tratta dell’azione
esercitata da uno degli obbligati di regresso contro i sottoscrittori di grado
precedente (art. 75 L.A.). Si consideri inoltre che se la presentazione
tempestiva del titolo senza aver ottenuto il pagamento è condizione di
procedibilità dell’azione di regresso verso i giranti e i loro avallanti (art.
45, co. 1, L.A.), consentendo così al debitore escusso di agire cartolarmente
verso i precedenti obbligati, l’azione di regresso verso il traente può essere
esercitata anche se l’assegno "non sia stato presentato tempestivamente o
non sia stato fatto il protesto o la constatazione equivalente" (art. 45,
co. 2, L.A.), non avendo il traente - a sua volta - azione di regresso verso
alcuno.
In conclusione sembra potersi affermarsi che il
protesto negli assegni postali "deve farsi prima che sia spirato il
termine di presentazione" (art. 45, co. 1, L.A.); detto termine in base
all’art. 8 del D.P.R. 144/2001 è stabilito in sessanta giorni dalla data di
traenza per gli assegni postali ordinari e in due mesi dal momento in cui viene
apposta la vidimazione per gli assegni postali vidimati.
(1) A. SEGRETO – A CARRATO, L’assegno, Milano, 1997, 398; S. PIERI, L’assegno, Trattato W. Bigiavi, Torino, 1998, 571
(2) Così A. SEGRETO – A CARRATO, op. cit., 396
(3) S. PIERI, op. cit., 571
(4) In tal senso A. ASQUINI, Titoli di credito, Padova, 1966, 284
(5) Cass. 13 dicembre 1969 n. 3943 in Banca borsa, 1971, II, 37 ss. Per la non protestabilità, in dottrina, S. GATTI, Problemi in tema di assegno di conto corrente postale, in Riv. dir. comm., 1970, II, 386 ss.
(6) Ovviamente nulla impedisce al traente di revocare l’assegno prima del termine di presentazione. Tuttavia mentre la revoca comunicata all’istituto di credito trattario dopo il termine di presentazione, fa sorgere in quest’ultimo l’obbligo di uniformarsi alla revoca, nell’ipotesi in cui venga comunicata in pendenza del termine di presentazione, è in facoltà della banca di attenersi all’ordine del traente di non pagare.
(7) Analogamente
l’art. 5 della legge 12 giugno 1973, n. 349 che ha stabilito che la data di
scadenza della cambiale che scada in giorno festivo, ovvero, per i pubblici
esercizi, in giorno di riposo settimanale, è prorogata al primo giorno feriale
successivo. In ogni caso è indubbio che le Poste ora debbano intendersi del
tutto equiparate alle aziende di credito, per effetto del citato D.P.R. n.144
del 2001.