Studio n. 838
IN TEMA DI PRELAZIONE
AGRARIA DEL CONFINANTE
Approvato dalla Commissione Studi del
Consiglio Nazionale del Notariato
il 21 marzo 1995
Quesito:
Oggetto di vendita è un terreno non frazionato che ricade in due zone di piano
regolatore, in parte preponderante è edificabile, mentre per la restante parte
è agricolo.
Il coltivatore diretto
confinante (si presume, con la parte agricola) ha diritto di prelazione in caso
di vendita? In caso positivo, quale è la portata di tale diritto?
La norma direttamente
interessata dal quesito è quella contenuta nel 1° e 2° comma dell’art. 8 della
legge 26 maggio 1965 n. 590:
“In caso di
trasferimento a titolo oneroso o di concessione in enfiteusi di fondi concessi
in affitto a coltivatori diretti, a mezzadria, o colonia parziaria, o a
compartecipazione, esclusa quella stagionale, l’affittuario, il mezzadro, il
colono o il compartecipante, a parità di condizioni, ha diritto di prelazione
purché coltivi il fondo stesso da almeno quattro anni (ridotti a due anni dall’art.
7, 1° comma della L. 14 agosto 1971, n. 817), non abbia venduto, nel biennio
precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire mille,
salvo il caso di cessione a scopo di ricomposizione fondiaria, ed il fondo per
il quale intende esercitare la prelazione in aggiunta ad altri eventualmente
posseduti in proprietà od enfiteusi non superi il triplo della superficie
corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia.
La prelazione non è
consentita nei casi di permuta, vendita forzata, liquidazione coatta,
fallimento, espropriazione per pubblica utilità e quando i terreni in base a
piani regolatori, anche se non ancora approvati, siano destinati ad utilizzazione
edilizia, industriale o turistica.”
Detta norma è stata
modificata dal 2° comma dell’articolo 7 della legge 14 agosto 1971 n. 817, del
seguente tenore:
“Detto diritto di
prelazione, con le modifiche previste nella presente legge, spetta anche:
1) al mezzadro o al colono il cui
contratto sia stato stipulato dopo l’entrata in vigore della legge 15 settembre
1964 n. 756;
2) al coltivatore diretto proprietario
di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purché sugli stessi non
siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti
coltivatori diretti.
Nel caso di vendita di
più fondi ogni affittuario, mezzadro o colono può esercitare singolarmente o
congiuntamente il diritto di prelazione rispettivamente del fondo coltivato o
dell’intero complesso di fondi.”
Sul piano letterale, si
deve rilevare nella norma la mancanza di una espressa previsione del caso in
esame, sicché è stata prospettata (R. TRIOLA, L’esclusione della prelazione agraria per i terreni destinati ad
utilizzazione edilizia, industriale o turistica, in Giur. Agraria Italiana, 1991, 492) la possibilità delle seguenti soluzioni:
a) esercizio della prelazione per
l’intero fondo;
b) esercizio della prelazione per la
sola parte con destinazione agricola;
c) esercizio della prelazione per
l’intero fondo solo nel caso in cui la parte con destinazione agricola sia
prevalente;
d) esclusione della prelazione.
La scelta tra queste
varie soluzioni va operata in base ai principi che regolano la prelazione
agraria.
Si ritiene comunemente
che la sua finalità, sia quella dello sviluppo della proprietà coltivatrice e
più esattamente (Brunetto G. Carpino,
Profili teorici della prelazione del
coltivatore diretto nel quadro normativo dei vari tipi di prelazione agraria,
in Prelazione e retratto, Giuffré
1988, 204 ss.) quello di assicurare il consolidamento di un’impresa
coltivatrice familiare di dimensioni economicamente sufficienti.
Ciò si combina
perfettamente con la esclusione della prelazione tutte le volte che il terreno
sia suscettibile di una utilizzazione edilizia, industriale o turistica, anche
in alternativa a quella agricola.
Infatti, in tutti
questi casi sarebbe economicamente prevalente nell’acquisto del terreno una
finalità speculativa incompatibile con la detta funzione della prelazione.
Tale considerazione
sembra possa far escludere le soluzioni sopra indicate con a) e c).
Un’altra utile
indicazione può venire dalla Giurisprudenza che si è formata attorno alla
espressione “piani regolatori, anche se non ancora approvati”.
Tale espressione è
stata intesa nel senso che, perché scatti il meccanismo di esclusione della
prelazione, non occorre che l’iter formativo dello strumento urbanistico si sia
in tutto perfezionato, ma è sufficiente che sia intervenuto un atto della
pubblica amministrazione idoneo ad imprimere destinazione edilizia al suolo (ad
esempio, piano adottato, ed in corso di approvazione da parte degli organi di
controllo - così Cass. 17/2/1979 n. 1067, in Foro It. 1979, I, 1473, con nota di DOMENICO BELLANTUONO, Un caso di prelazione di fondo rustico:
conflitto fra interessi agricoli e interessi urbanistici; principio
ribadito per inciso da Cass. 17 febbraio 1993 n. 1940, Rep. Foro It. 1993 voce Agricoltura, 116). Da ciò si può desumere
un criterio interpretativo secondo il quale, un terreno agricolo è oggetto di
prelazione, fino a quando non è modificata la sua destinazione urbanistica in
maniera formale; in linea derivata, si può argomentare che il semplice fatto di
essere limitrofo ad una zona edificabile, non lo sottrae alla prelazione.
Si può obiettare sul
piano concreto che i limiti pratici di tale argomentazione sono nelle
lungaggini dei piani regolatori e nelle aspettative di edificabilità dei
terreni a ridosso delle zone edificabili: il primo elemento non sembra
inficiare in linea teorica la validità dell’argomentazione, mentre il secondo
può essere controbattuto con la considerazione pratica che anche la trattativa
tra il proprietario e l’acquirente sconta tale aspettativa, che si rifletterà
nel prezzo di vendita di un terreno pur sempre agricolo, al quale prezzo dovrà
essere esercitata anche la prelazione.
Un altro ordine di
utili considerazioni può essere tratto da quanto è stato detto per il caso in
cui il fondo oggetto della vendita ha una estensione diversa (per lo più
superiore) a quello possibile oggetto della prelazione.
Il problema ha un
rilievo specifico per la prelazione del coltivatore insediato sul fondo (e a
tali ipotesi si riferiscono le dibattute norme contenute nel comma 9 dell’art.
8 della L. 590/65 e nel comma 3 dell’art. 7 della L. 817/71), mentre nel caso
di prelazione del confinante - che qui ci interessa - è fondato sulla
estensione fisica dell’oggetto del diritto di proprietà. Pertanto, è
conseguente ritenere consentita una prelazione che abbia per oggetto una
porzione del fondo oggetto della vendita, individuato e delimitato dal fatto di
essere confinante.
Queste ulteriori
considerazioni, portano ad escludere la soluzione d) e a ritenere preferibile
la soluzione b) (così GIORGIO CASSAROTTO, La
Prelazione Agraria, Cedam 1980, p. 159 e Cass. 28 novembre 1981 n. 6367, Rep. Foro. It. 1981, voce Agricoltura,
225) per cui nel caso prospettato si ritiene come soluzione più attendibile
quella dell’esercizio della prelazione per la sola parte del fondo che abbia
conservato la destinazione agricola, purché sia confinante.