Studio n.
1702/b
LA
TRASCRIZIONE DEL CONTRATTO PRELIMINARE
Approvato dalla Commissione Studi del
Consiglio Nazionale del Notariato
il 21 luglio 1997
1. Premessa.
La legge 28 febbraio 1997, n. 30, che ha convertito in legge il decreto legge
31 dicembre 1996, n. 669, ha consentito la trascrizione del contratto
preliminare.
La novità legislativa ha avuto lo scopo concreto, come
è stato affermato da autorevole dottrina (GABRIELLI, L’efficacia prenotativa
della trascrizione del contratto preliminare, in Studium iuris,
1997, pag. 455) di evitare situazioni di squilibrio derivanti dalla “diffusione
raggiunta, nella prassi degli acquisti immobiliari, dal ricorso a contratti
preliminari con effetti anticipati”, prevedenti cioè “l’esecuzione, prima della
conclusione del contratto definitivo, di obbligazioni che soltanto in
quest’ultimo troverebbero il proprio titolo giustificativo.”
I primi commentatori della novità legislativa l’hanno
criticata, sulla base di una duplice considerazione:
a) è parso a taluni improprio lo strumento di
modificare il codice civile con un decreto legge;
b) è parso ad altri dirompente privilegiare un diritto
di credito (quello appunto del promittente acquirente), rispetto ad un diritto
reale (quello di colui che acquista la proprietà del bene promesso nelle more
del passaggio dal contratto preliminare al contratto definitivo), quando tutto
il nostro ordinamento è caratterizzato dalla più ampia tutela concessa al
diritto reale rispetto al diritto di obbligazione.
Le critiche, peraltro, alla luce di una successiva più
meditata riflessione, sono apparse ingiustificate.
Ingiustificata la prima, sull’utilizzazione dello
strumento legislativo del decreto legge per modificare norme del codice civile.
La valenza di questa critica si basa infatti sul rilievo che il codice civile
appare uno strato sedimentato di norme, prodotto di una millenaria esperienza
giuridica, mentre i decreti legge hanno la caratteristica di consistere in
strumenti intesi a disciplinare l’emergenza (e quindi appaiono caratterizzati
da approssimazione).
Nel nostro caso, peraltro, il contenuto normativo del
decreto legge in discorso non è stato frutto di improvvisazione, bensì frutto
di una riflessione durata più di tre anni in seno ad una commissione
ministeriale composta di giuristi e di operatori professionali, assecondata da
esigenze avvertite da tempo e sulla spinta di auspici più volte manifestati da
vari settori del mondo sia accademico che professionale. Il decreto legge è
stato soltanto lo strumento finale, sulla base di esigenze di bilancio dello
Stato, per assecondare le avvertite esigenze.
Ingiustificata anche la seconda critica, cioè
l’affermazione che il nostro ordinamento è restìo a porre sullo stesso piano
diritti reali e diritti personali in ordine alla tutela da attribuire ad essi.
Nel nostro caso, infatti, non si tratta tanto di privilegiare la tutela del
diritto di credito rispetto alla tutela del diritto reale, quanto di favorire,
utilizzando lo strumento della pubblicità immobiliare, colui che si è impegnato
ad acquistare un bene, rispetto a colui che ha ceduto il bene nel frattempo,
tradendo il precedente impegno giuridico.
Va infatti considerato che la pubblicità gioca su un
piano distinto rispetto agli effetti reali che nascono dai negozi posti in
essere. La pubblicità è uno strumento di conoscenza per i terzi e pertanto
attribuisce al comportamento di vari soggetti attinenti allo stesso bene attese
ed aspettative tutelate dalla legge, senza peraltro determinare sconquassi in
ordine agli effetti dei negozi che sono ad essa pubblicità assoggettati.
Ed infatti si afferma che “la trascrizione, pur se
effettuata, non è certo in grado di attribuire carattere reale ad un contratto
che, al momento, ha solo carattere obbligatorio” (così GAZZONI, La
trascrizione immobiliare, in Commentario del codice civile, diretto da P.
Schlesinger, Milano, 1991, pag. 114).
In altre parole, la pubblicità non sana mai vizi di un
contratto invalido, né crea effetti diversi da quelli attinenti al contratto
posto in essere. Essa peraltro si muove su un piano diverso rispetto agli
effetti negoziali realizzati, limitandosi a favorire tra più soggetti colui che
ha trascritto per primo, non per agevolarlo in assoluto, ma sulla base della
riflessione che chi ha trascritto per primo ha agito confortato da una
situazione di tranquillità emergente dai registri immobiliari, mentre chi ha
trascritto per secondo conosceva la situazione critica del bene. In tal caso la
pubblicità acquisisce tutta la sua valenza di strumento per superare conflitti
tra i soggetti, considerato che le situazioni giuridiche risultanti dai
registri non potevano non essere conosciute (cioè si dà per acquisito che siano
conosciute).
Non va dimenticato che la tematica della pubblicità
immobiliare ha trovato il suo fulcro problematico proprio nell’intento di
raccordare il diritto sostanziale, caratterizzato dal trasferimento del bene
sulla base del semplice consenso (ex art. 1326 c.c.), con il criterio della
priorità della trascrizione (ex art. 2644 c.c.).
Con la legge n. 30 del 1997 il legislatore ha avuto di
mira la tutela del contraente debole, specie nelle compravendite di immobili da
parte di società immobiliari, ponendolo al riparo da comportamenti scorretti
del venditore. Si è voluto, cioè, assicurare al promissario acquirente, una
sorta di duplice vantaggio:
a) sul piano fisiologico della vicenda, cioè
allorquando il preliminare si traduca nel definitivo, assicurare al promissario
acquirente priorità rispetto ad un effettivo acquirente che abbia trascritto
successivamente alla trascrizione del preliminare; in questo modo la nuova
normativa sulla trascrizione del contratto preliminare si inserisce nella
primaria funzione che è destinata ad assolvere la pubblicità immobiliare:
rendere inopponibile l’acquisto, ancorché avvenuto per primo in ordine di
tempo, a colui che ha trascritto anticipatamente sui registri immobiliari;
b) sul piano patologico (allorquando per qualsiasi
motivo non si addivenga al contratto definitivo o ad un negozio ad effetto
corrispondente) porre al riparo il promissario acquirente nei confronti dei
creditori dell’altra parte, riconoscendogli un privilegio sul bene negoziato.
Per la verità una dottrina isolata (LUMINOSO,
relazione svolta al Convegno di studio che si è svolto a Cagliari il 14 giugno
1997, sul tema La nuova disciplina della trascrizione del contratto
preliminare) critica il fatto che tutta l’attenzione del legislatore si sia
concentrata sul preliminare anziché sul definitivo e trova abnorme che il
privilegio sorga per il preliminare trascritto, destinato a venir meno nel
tempo e non per il contratto definitivo. Ma questa opinione dimentica di
valutare che i maggiori rischi, per l’acquirente di un immobile, sorgono
proprio nella fase di passaggio dal preliminare al definitivo, perché
quest’ultimo, attributivo di un diritto reale di proprietà, per ciò solo appare
in grado di garantire in modo pieno il soddisfacimento dell’interesse dell’acquirente.
2. La trascrizione del preliminare come tassello di
avvicinamento tra preliminare e definitivo. Va sottolineato che ad una parte della dottrina, che
vedeva nel contratto preliminare una sorta di anticipazione del contratto
definitivo ed era pertanto proiettata ad attribuire al preliminare maggiore
valenza rispetto al definitivo nel programma traslativo del bene ideato dalle
parti, la trascrizione del preliminare è apparsa strumento di accelerazione di
questa concezione.
Già Montesano (MONTESANO, Contratto preliminare e
sentenza costitutiva, Milano, 1953) aveva affermato che tra il contratto
preliminare e il contratto definitivo la sostanza di negozio impegnativo
spettava più al primo che al secondo, al quale ultimo andava attribuita
soltanto la funzione di strumento di documentazione dell’accordo. Questo
Autore, in definitiva, riteneva i due aspetti dell’operazione negoziale come
due momenti di un processo unitario, nel quale il maggior ruolo doveva essere
attribuito al contratto preliminare.
Proseguendo questo indirizzo, altra dottrina, facendo
leva sulla possibilità di utilizzare la domanda giudiziale ai fini della
realizzazione coattiva del definitivo, affermava che il preliminare non era
fonte di un obbligo di fare, bensì fonte di un obbligo di dare,
cioè di un obbligo di trasferire il bene e non di un obbligo di dare il
consenso al trasferimento (così GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli,
1994, pag. 535).
Altra dottrina ancora, riassuntivamente, ma in senso
descrittivo, afferma che la nuova legge aggiunge “un ulteriore tassello ad un
processo di omologazione dei contratti preliminari ai normali contratti
immediatamente traslativi di beni o di diritti, rendendoli suscettibili di quel
meccanismo pubblicitario che è proprio di questi ultimi” (così DI MAJO, La
trascrizione del contratto preliminare e regole di conflitto, in Il
corriere giuridico, 1997, pag. 515).
3. La trascrizione del preliminare come episodio
estensivo della portata della pubblicità immobiliare. Sviluppa un diverso discorso Tondo (S. TONDO, Pubblicità
immobiliare per atti impegnativi a futuri assetti dispositivi, studio ancora
inedito) il quale fonda tutto il suo argomentare sull’esigenza di attribuire
alla pubblicità immobiliare “efficienza del sistema” che “viene a dipendere,
essenzialmente, dall’adeguatezza della copertura della pubblicità stessa”.
Così egli sottolinea che la funzione primaria iniziale
della pubblicità immobiliare (dirimere il conflitto tra più acquirenti inter
vivos dal medesimo dante causa), fondata sui soli atti astrattamente
acquisitivi, si è venuta ampliando, nello sviluppo normativo storicamente subito
dal codice civile, ad altre esigenze: allargamento delle categorie degli atti
acquisitivi, fino a ricomprendere non soltanto gli atti tassativamente ad
effetti reali, ma anche ogni altro atto o provvedimento che produce effetti
menzionati nell’art. 2643 (così art. 2645 c.c.); estensione a tutta una serie
di fattispecie particolari (cessione dei beni ai creditori, divisione, acquisti
mortis causa, acquisti a titolo originario che abbiano formato oggetto
di accertamento giudiziale).
L’Autore afferma che la legge 30 del 1997 si colloca
su questo piano e quindi opera nel pieno rispetto dello sviluppo in senso
dogmaticamente ineccepibile della pubblicità immobiliare, con l’utilizzazione
appunto della funzione prenotativa di quest’ultima, già applicabile alla fattispecie
disciplinata dall’art. 2652, n. 2 c.c.
E seguendo questo filo logico di espansione del
sistema nel rispetto della sua impostazione di base, Tondo perviene alla
conclusione che siano trascrivibili: il preliminare di vendita di cosa altrui;
il preliminare di vendita di cosa futura; il preliminare unilaterale; infine
anche un vincolo che “in vista del futuro completamento del contratto per sola
determinazione dell’altra parte, si sia concretato, indifferentemente, in un
patto d’opzione o in una proposta irrevocabile” (in queste ultime ipotesi con
opportuni correttivi attinenti ai termini di durata dell’effetto prenotativo;
sulla trascrivibilità del patto di opzione, peraltro, dissente la dottrina più
comune e la giurisprudenza, come si vedrà più avanti).
4. Funzione
prenotativa. La dottrina che ha approfondito il problema ha
sottolineato come scopo precipuo della trascrizione del preliminare sia quello
non di realizzare una pubblicità compiuta, bensì quello di effettuare una sorta
di prenotazione della data dell’iscrizione pubblicitaria, analogamente a quello
che avviene, per effetto dell’art. 2652, n. 2 c.c., per le domande dirette ad
ottenere l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di contrarre (DI MAJO, La
trascrizione del contratto preliminare e regole di conflitto, cit., pag.
516; GABRIELLI, L’efficacia prenotativa della trascrizione del contratto
preliminare, cit., pag. 457). Anzi queste domande, e le altre previste
dall’art. 2652 c.c. venivano ritenute dalla dottrina (GABRIELLI, L’efficacia
prenotativa della trascrizione del contratto preliminare, cit.., pag. 457;
GAZZONI, La trascrizione immobiliare, cit., pag. 349) le uniche ipotesi
di “prenotazione” previste dall’ordinamento, ipotesi tassative e pertanto non
estensibili oltre i casi previsti.
Caratteristica della c.d. “prenotazione” (questo va
opportunamente sottolineato) è che la pubblicità prenotativa non è fine a se
stessa, ma abbisogna di essere completata da un altro segmento della
pubblicità, il quale deve ubbidire a tutti i presupposti essenziali
dell’effetto destinato ad essere iscritto nel pubblico registro (atto ad
effetto reale, in primo luogo); scopo della prenotazione è soltanto quello di
fare anticipare la data degli effetti della pubblicità ad un momento anteriore.
In altre parole, la prenotazione non può reggersi mai
da sola, ma abbisogna di essere supportata dal secondo momento, che si realizza
in un negozio ad effetti reali, che a sua volta sia stato assoggettato alle
formalità della pubblicità immobiliare. In questo modo i due momenti si saldano
e la trascrizione del primo momento assolve in pieno al suo compito di rendere
inopponibili tutte le trascrizioni od iscrizioni verificatesi nel periodo
intermedio.
La prenotazione, pertanto, se vogliamo, ha un compito
ridotto, perché, considerata a se stessa, è un episodio di pubblicità ancora
incompleta. Tuttavia è pur sempre elemento della pubblicità e quindi trova
piena applicazione la norma dell’art. 2644 c.c. che sintetizza uno degli scopi
principali della pubblicità immobiliare: calcolare la priorità dell’acquisto
non sulla base del principio del prior in tempore potior in iure,
bensì del principio che prevale chi trascrive per primo.
Sotto questo aspetto appare ininfluente, ai fini
dell’operatività dell’effetto prenotativo, la data in cui l’atto negoziale sia
stato posto in essere, per cui l’effetto prenotativo opera anche
sovrapponendosi ad un negozio traslativo (mai trascritto, o trascritto in
ritardo rispetto al preliminare) avente data certa anteriore al preliminare
trascritto.
Un Autore si è chiesto (DELFINI, L’efficacia della
trascrizione del preliminare nella novella del D.L. n. 669/1996, in I
contratti, 1997, pag. 178) se il preliminare trascritto prevale
sull’eventuale definitivo precedente, ma non trascritto o trascritto
successivamente. La risposta è affermativa, perché la priorità della
trascrizione segue proprie regole che superano le regole derivanti dal
principio prior in tempore potior in iure. E’ una scelta del
legislatore, il quale, ai fini della priorità dell’acquisto, ha privilegiato la
priorità della trascrizione rispetto alla priorità effettiva dell’acquisto. E’
insomma un conflitto di interessi regolato alla stregua del criterio dell’apparenza
di ciò che risulta nei registri immobiliari.
5. Effetto prenotativo e accollo di mutuo
fondiario. L’art. 2825 bis,
introdotto dalla novella n. 30 del 1997, prescrive che “l’ipoteca iscritta su
edificio o complesso condominiale, anche da costruire o in corso di
costruzione, a garanzia di finanziamento dell’intervento edilizio” ai sensi
delle norme sul credito fondiario “prevale sulla trascrizione anteriore dei
contratti preliminari... limitatamente alla quota di debito derivante dal
suddetto finanziamento che il promissario acquirente si sia accollato con il
contratto preliminare o con altro atto successivo”.
La norma può essere riassunta nel modo seguente:
a)
prevale l’ipoteca iscritta a garanzia di mutuo
fondiario ancorché iscritta successivamente alla trascrizione del contratto
preliminare;
b) la prevalenza peraltro opera limitatamente alla parte
di mutuo che si è accollato il promissario acquirente che ha trascritto prima
della iscrizione ipotecaria; e quindi non si verifica quello che si verificava
in passato: il promissario acquirente restava esposto con tutto il valore del
suo appartamento alla garanzia globalmente iscritta a favore dell’istituto
bancario da parte del promittente venditore;
c)
la regola testé
menzionata opera soltanto nella fase che passa dalla trascrizione del
preliminare alla trascrizione del definitivo; infatti se il definitivo viene
trascritto prima dell’iscrizione ipotecaria a favore della banca, quest’ultima
non potrà prevalere rispetto alla precedente, ma dovrà seguire le sorti
derivanti dalla priorità della data nella quale viene effettuata la pubblicità
immobiliare.
Va chiarito che la formula utilizzata dal legislatore
(“finanziamento dell’intervento edilizio”) lascia intendere che si deve
trattare di un finanziamento di scopo, cioè per fini edilizi, per cui non
sarebbe sufficiente soltanto un mutuo genericamente indicato come mutuo
fondiario (GABRIELLI, L’efficacia prenotativa della trascrizione del
contratto preliminare, cit., pag. 459; TUCCI, Relazione svolta ad un
convegno di studio tenutosi a Bari il 26 giugno 1997, sul tema “La trascrizione
del contratto preliminare di vendita”). L’affermazione appare corretta, perché
occorre partire dal momento in cui viene concesso il finanziamento bancario: se
questo non è finalizzato all’intervento edilizio, ancorché l’ipoteca sia
iscritta sull’immobile oggetto del contratto preliminare, bisogna concludere
che l’art. 2825-bis non sia rispettato e che pertanto l’ipoteca iscritta debba
seguire la regola della priorità temporale della pubblicità immobiliare. E ciò
ancorché, ai fini della qualificazione del credito fondiario, l’art. 38 della
legge bancaria menzioni un finanziamento bancario, a medio e lungo termine,
garantito da ipoteca di primo grado su immobile, senza più qualificare, come
invece avveniva in passato, il credito fondiario come mutuo di scopo.
6. Tipi negoziali. La legge parla di “contratto preliminare”, tipo
negoziale ben definito. Ciò ha indotto la dottrina ad analizzare i collegamenti
del preliminare con figure negoziali affini, allo scopo di stabilire quante di
queste ultime potessero rientrare nella nuova disciplina.
a) Preliminare unilaterale e patto di opzione. Il preliminare unilaterale è un contratto tra due
soggetti, per effetto del quale soltanto uno di loro si obbliga a stipulare il
contratto definitivo; il preliminare unilaterale, cioè, è un vero e proprio
contratto preliminare, con obbligo a contrarre proveniente soltanto da una
delle parti contraenti. Si dice che sia possibile la trascrizione anche di
questo preliminare unilaterale, a patto (sembra di capire) che la parte che si
obbliga a contrarre sia il soggetto titolare del bene (TONDO, Pubblicità
immobiliare per atti impegnativi a futuri assetti dispositivi, cit.;
CIAN-TRABUCCHI, Commentario breve al codice civile, Padova, 1997, pag.
2960, i quali ultimi danno per scontata detta soluzione, senza particolari
approfondimenti; SPADOLA, La trascrizione del preliminare, in Summa,
1997, numero 116, pag. 24; CIAN, La trascrivibilità del preliminare, in Studium
iuris, 1997, 215).
In passato è stata da taluno posta in dubbio la stessa
esistenza del preliminare unilaterale, data la tendenza ad assimilare il
preliminare unilaterale al patto di opzione (v. per tutti MIRABELLI, Dei
contratti in generale, in Commentario del codice civile redatto a cura
di magistrati e docenti, Torino, 1980, pag. 210). Di recente, peraltro,
sulla base di un forte impulso dato alla soluzione del problema dalla Corte di
Cassazione, pressata dalla pratica, si è affermato che il patto di opzione ha
una sua precisa ragion d’essere proprio in funzione preparatoria del contratto
preliminare, in quanto appunto il patto di opzione di un preliminare bilaterale
costituisce uno strumento idoneo a realizzare un interesse reale del traffico
giuridico (v. Cass. 25 ottobre 1978, n. 4870, in Arch. civ., 1979, 623;
Cass. 14 luglio 1975, n. 2784; Cass. 4 dicembre 1974, n. 3986, in Riv. dir.
civ., 1978, II, 597).
In definitiva, mentre una parte minoritaria della
dottrina afferma l’assimilazione del patto di opzione al preliminare
unilaterale, detta assimilazione è negata da tutta la giurisprudenza e dalla
dottrina più diffusa, con l’affermazione che “mentre la stipulazione del
preliminare obbliga entrambe le parti a concludere il contratto definitivo,
dalla conclusione del patto di opzione deriva, per il contraente favorito, il
diritto potestativo di produrre, mediante dichiarazione unilaterale di
accettazione della proposta irrevocabile, l’effetto reale dell’accordo” (così
FRATTINI, L’opzione, in I contratti in generale, diretto da G.
ALPA e M. BESSONE, vol. II, I requisiti del contratto, Giurisprudenza
sistematica di diritto civile e commerciale, fondata da W. BIGIAVI, Torino,
1991, pag. 385; la differenziazione tra preliminare e patto di opzione è anche
affermata da CIAN, La trascrivibilità del preliminare, cit., pag. 215).
La Cassazione a sua volta ha chiarito che il contratto
preliminare unilaterale è un contratto in sé perfetto ed autonomo, con
obbligazione a carico di una sola parte; mentre l’opzione non è che uno degli
elementi di una fattispecie a formazione successiva; nel primo caso
(preliminare unilaterale) gli effetti definitivi si producono soltanto a
seguito di un successivo incontro di dichiarazioni tra le parti contraenti; nel
secondo caso (opzione) è sufficiente la semplice dichiarazione unilaterale di
accettazione della parte non obbligata (Cass. 11 ottobre 1986, n. 5950, in Giur.
it., 1987, I, 1, 1626).
Insomma, data la diversità esistente fra preliminare
unilaterale (vero e proprio contratto preliminare) e patto di opzione, si può
affermare che il primo sia trascrivibile e che il secondo non lo sia. Questo,
peraltro, sul piano teorico, restando da accertare in concreto, sulla base
delle clausole contrattuali utilizzate e facendo appello alla volontà delle
parti, se ci si trovi di fronte all’una o all’altra delle fattispecie
ipotizzate.
b) Patto di prelazione. Mentre in precedenza la giurisprudenza era portata ad
effettuare una certa assimilazione tra contratto preliminare unilaterale e
patto di prelazione (Cass. 13 maggio 1982, n. 3009; Cass. 4 marzo 1980, n.
1445), più di recente essa distingue tra i due istituti, affermando che “a
differenza del contratto preliminare unilaterale che comporta l'immediata e
definitiva assunzione dell'obbligazione di prestare il consenso per il
contratto definitivo, il patto di prelazione genera, a carico del promittente,
una immediata obbligazione negativa, consistente nel non vendere ad altri la cosa
oggetto del patto se non dopo che il prelazionario, debitamente interpellato,
dichiari di non voler acquistare (o non dia alcuna risposta nel termine
concessogli), ed un'obbligazione positiva, consistente nel vendere - ove assuma
una decisione in tal senso - al prelazionario medesimo, al quale deve formulare
la relativa proposta attraverso la denuntiatio”. Ed ha concluso in tal
caso per l’inapplicabilità dell’art. 2932 c.c. (Cass. 1 aprile 1987, n. 3124).
La dottrina (MIRABELLI, Dei contratti in generale,
cit., pag. 211) ha avuto modo di chiarire che l’ultima opinione
giurisprudenziale appare fondata sul rilievo che la denuntiatio non
significa proposta di contratto e la dichiarazione di voler utilizzare la
prelazione non significa accettazione; perché “chi ha dato la facoltà di
prelazione non si è impegnato a contrarre, ma soltanto a preferire taluno ad
ogni altro, nel caso che egli decida di contrattare sopra un determinato
oggetto”.
In definitiva si può concludere affermando che il
patto di prelazione non consista in un contratto preliminare e che pertanto
esso non possa essere trascritto (in questo senso cfr. GAZZONI, La
trascrizione immobiliare, cit., pag. 353).
c) Vendita di cosa altrui. La vendita di cosa altrui (art. 1478 c.c.) è una
vendita ad effetti obbligatori, per cui si ritiene comunemente che essa non
possa essere assoggettata a pubblicità immobiliare; tuttavia un autore (CIAN, La
trascrivibilità del preliminare, cit., pag. 215), sul presupposto che sia
trascrivibile il contratto preliminare, pur esso ad effetti obbligatori,
afferma la trascrivibilità del preliminare di vendita di cosa altrui,
precisando peraltro che il definitivo possa essere trascritto soltanto se il
promittente alienante abbia nel frattempo acquistato la proprietà del bene
oggetto della promessa. Questa stessa opinione è ripresa è sostanzialmente
accolta senza eccezioni, da un altro Autore (DI MAJO, La trascrizione del
contratto preliminare e regole di conflitto, cit., pag. 516).
Si possono nutrire dubbi sulla correttezza di questa
impostazione: il definitivo non può essere che la prosecuzione logica del
preliminare e pertanto deve corrispondere ad esso in tutto. Pertanto un
preliminare di un contratto di vendita di cosa altrui deve sfociare in un
contratto definitivo di vendita di cosa altrui; ciò significa che il definitivo
non potrà mai essere un contratto ad effetti reali, perché nel momento in cui
esso sia stipulato, la cosa appartiene ancora ad altri. Non si vede pertanto
come possa affermarsi che il definitivo presupponga che la cosa sia diventata
propria.
Addirittura un Autore (BARBIERA, La trascrizione di
alcuni tipi di contratto preliminare: vecchi e nuovi problemi, in Riv.
dir. civ., 1997, pag. 225 e segg.) perviene alla conclusione che, avendo la
legge previsto la trascrizione di un contratto con effetti obbligatori (appunto
il preliminare), la trascrizione “deve ammettersi per ogni tipo di contratto
obbligatorio”, e conclude sostanzialmente affermando che questo è un argomento
a sostegno dell’opinione che sia consentita la trascrizione di un contratto
definitivo di vendita di cosa altrui. Questa opinione non appare peraltro
accoglibile, perché l’effetto prenotativo, collegato com’è alla trascrizione
del contratto definitivo, presuppone che quest’ultimo sia ex se
trascrivibile, sulla base delle regole generali che governano la pubblicità
immobiliare (trascrivibilità dei negozi comportanti effetti reali).
Sotto altro profilo va anche detto che se si
consentisse la trascrizione del preliminare di vendita di cosa altrui, si
verificherebbe uno scarso risultato, perché il vero proprietario potrebbe
alienare nel frattempo ad altri la propria cosa e il promissario acquirente non
sarebbe in tal caso sotto alcun aspetto protetto nel nostro caso, perché il
preliminare non impegna sotto alcun aspetto il proprietario del bene.
d) Vendita con riserva della proprietà. Si ritiene che la vendita con riserva della
proprietà (vendita con riservato dominio) rientri fra i negozi suscettibili di
trascrizione (GAZZONI, La trascrizione immobiliare, cit., pag. 143), per
cui si pone il problema della trascrivibilità del preliminare di vendita con
riserva della proprietà.
Va da sé che il patto di riservato dominio va incluso
nel preliminare e anch’esso assoggettato a trascrizione. Come opera la
trascrizione del patto di riservato dominio? La dottrina ha ipotizzato due
trascrizioni: una del trasferimento della proprietà (a favore dell’acquirente e
contro l’alienante), ed una del riservato dominio (a favore dell’alienata e
contro l’acquirente). Va chiarito che questa posizione, sostenuta da Gazzoni, è
contrastata da altra dottrina (GAZZONI, La trascrizione immobiliare,
cit., pagg. 145 e segg.).
7. Oggetto. La nuova normativa sulla trascrizione del contratto preliminare trova
applicazione soltanto per i beni immobili e non concerne i beni mobili
registrati. La dottrina è unanime in questa interpretazione, che del resto
deriva pianamente dal testo legislativo, che fa richiamo non a tutte le ipotesi
di trascrizione, ma soltanto a quelle previste dai numeri da 1 a 4 dell’art.
2643, concernenti senza eccezione fattispecie caratterizzate da negozi relativi
a beni immobili.
8. Obbligo
di trascrizione. Nel testo originario contenuto nel decreto legge la
norma disponeva che i preliminari potevano essere trascritti se redatti
per atto pubblico o per scrittura privata autenticata. Nel testo introdotto
dalla legge di conversione la formulazione è stata cambiata con la seguente: “i
contratti...devono essere trascritti se risultano da atto pubblico o da
scrittura privata autenticata”. La dottrina (DELFINI, L’efficacia della
trascrizione del preliminare nella novella del D.L. n. 669/1996, in I
contratti, 1997, pag. 178, nota 1; DI MAJO, La trascrizione del
contratto preliminare e regole di conflitto, cit., pag. 515) ha affermato
che la norma non ha voluto mutare l’onere della trascrizione sempre esistente
in capo ai soggetti interessati in obbligo a loro carico di procedere alla
pubblicità immobiliare, il che sembra corretto; ma ha anche affermato che la modifica
non era indispensabile, perché comunque il notaio che avesse ricevuto un
contratto preliminare per atto pubblico o per scrittura privata autenticata
avrebbe dovuto procedere alla sua trascrizione ex art. 2671 c.c.. Quest’ultima
osservazione non sembra esatta; se la norma fosse rimasta quella originaria, le
parti avrebbero potuto invitare il notaio a non procedere alla trascrizione del
contratto preliminare, mentre con l’attuale formulazione le parti che non
vogliano procedere alla pubblicità del preliminare debbono limitarsi a
redigerlo per scrittura privata non autenticata, perché in ogni caso l’atto
pubblico o la scrittura autenticata determina ora l’obbligo notarile di
assolvere alla pubblicità immobiliare.
E’ stato affermato (SPADOLA, La trascrizione del
preliminare, cit., pag. 24) che la richiesta di trascrizione possa
provenire anche da una sola parte. L’affermazione è corretta, ma richiede
alcune puntualizzazioni: il presupposto formale per addivenire alla
trascrizione è che il contratto preliminare sia redatto per atto pubblico o per
scrittura privata autenticata. Nell’ipotesi che soltanto una delle parti
contraenti (evidentemente nella maggior parte dei casi sarebbe il promissario
acquirente, che ha interesse alla prenotazione degli effetti pubblicitari)
intenda effettuare la trascrizione e la parte avversa non intenda aderire a
tale desiderio, quest’ultima si rifiuterà di addivenire all’autenticazione
notarile della scrittura privata che racchiude il preliminare, ma in tal caso,
mancando una delle due autentiche il contratto non potrebbe essere trascritto.
Peraltro, poiché la legge prevede che il preliminare
debba essere trascritto anche nell’ipotesi che esso risulti da scrittura
privata con sottoscrizione non autenticata, ma accertata giudizialmente, detta
legge, nella sostanza, sottrae alle parti la disponibilità del preliminare ai
fini della sottoscrizione; nel senso, beninteso, che è sufficiente che una
delle parti intenda addivenire alla trascrizione, perché essa trascrizione, a
seguito di sentenza di accertamento dell’autenticità della sottoscrizione,
possa essere effettuata.
In definitiva, non si può ritenere che il preliminare
sia trattato dal legislatore in modo diverso dagli altri negozi assoggettati a
pubblicità immobiliare.
Va soltanto chiarito che mentre il preliminare per
atto pubblico o per scrittura privata autenticata è trascrivibile
immediatamente, sulla base dell’idoneità del titolo ai sensi dell’art. 2657
c.c., se il preliminare è redatto per scrittura privata non autenticata e se
viene proposta azione per ottenere sentenza di accertamento giudiziale
dell’autenticità della sottoscrizione, l’idoneità del titolo ai fini di
consentire la pubblicità non è data dalla proposizione dell’azione giudiziaria
di accertamento, ma occorrerà attendere la sentenza, perché soltanto questa
varrà a realizzare sul piano formale la documentazione richiesta ai fini della
pubblicità immobiliare ex art. 2657 c.c.
9. Corrispondenza
tra contratto preliminare e contratto definitivo.
a) corrispondenza tra effetti negoziali. La corrispondenza tra il contratto preliminare e il
contratto definitivo, occorrente per impedire abusi in danno di terzi, è stata
affermata dalla Cassazione e dalla dottrina in termini di rigore.
La Cassazione ha dichiarato che risultato di detta
tassativa corrispondenza è che allorquando la sentenza che accoglie la domanda
di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto contenga una
pronuncia in parte diversa dall’accoglimento puro e semplice della domanda (nel
caso di specie, proposta una domanda per ottenere l’esecuzione del contratto
preliminare, nelle more della causa era intervenuto il contratto definitivo e
la parte attrice, per evitare di perdere la priorità afferente alla data di
presentazione della domanda, aveva chiesto al giudice di dichiarare che la
prenotazione continuava a sussistere anche in costanza di contratto definitivo
intervenuto nelle more di causa), l’effetto prenotativo della domanda viene
meno; con la conseguenza che la trascrizione della sentenza non può in alcun
modo essere ricollegata alla trascrizione della domanda, facendo così venir
meno l’effetto prenotativo (Cass. 26 luglio 1967, n. 1968, in Riv. dir.
ipotec., 1969, 246, con nota adesiva di PESCATORE, Il principio della tassatività
quanto alle formalità ipotecarie).
Parafrasando una sentenza che si è occupata della
prenotazione in connessione con la domanda giudiziale intesa ad ottenere
l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di contrarre (Cass. 13 agosto
1996, n. 7553), ed applicando la massima all’ipotesi di trascrizione del
contratto preliminare, si può affermare che il contratto definitivo, una volta
trascritto, retroagisce rispetto ai terzi - per stabilire quale effetto debba
prevalere sugli altri - alla data della trascrizione del contratto preliminare,
con la conseguenza che tutte le trascrizioni o iscrizioni sulla cosa contesa
eseguite dopo la trascrizione del preliminare sono inefficaci nei confronti del
promissario acquirente.
La legge stabilisce la “trascrizione del contratto
definitivo o di altro atto che costituisca comunque esecuzione” del contratto
preliminare. L’espressione “altro atto che costituisca comunque esecuzione “
del preliminare è stata interpretata dai primi commentatori della novella come riferentesi
a qualunque atto che determini il trasferimento della proprietà o del diritto
reale indicato nel contratto preliminare: così sono stati ipotizzati la
transazione per una lite insorta nella fase attuativa del preliminare, la
permuta comprensiva anche del bene indicato nel preliminare (così CIAN, La
trascrivibilità del preliminare, cit., pag. 218). Con un’avvertenza: che
nel definitivo o comunque nel contratto attuativo dell’impegno assunto nel
preliminare sia fatto riferimento a quest’ultimo, nel senso che il primo
consiste nell’adempimento del secondo (così sempre CIAN, La trascrivibilità
del preliminare, cit., pag. 218; DI MAJO, La trascrizione del contratto
preliminare e regole di conflitto, cit., pag. 517).
E’ stato peraltro evidenziato che il definitivo può
racchiudere contenuti parzialmente diversi dal preliminare, a patto che ciò non
comporti mutamenti circa l’identità del bene oggetto del preliminare, come
accadrebbe se fosse consentita la datio in solutum per liberarsi dalla
prestazione attinente alla realizzazione del definitivo (così DI MAJO, La
trascrizione del contratto preliminare e regole di conflitto, cit., pag.
517).
b) Corrispondenza tra oggetti. Un’opinione dottrinale (CIAN, La trascrivibilità
del preliminare, cit., pag. 216) ha ipotizzato la seguente fattispecie:
preliminare di compravendita di edificio da costruire trascritto; il
promittente alienante, prima ancora di costruire l’edificio, cede il suolo ad
un terzo, il quale realizza la costruzione. In tal caso, la dottrina predetta
ha precisato, la prenotazione del preliminare ha scarso effetto, perché il bene
incluso nel preliminare (fabbricato) ed il bene nel frattempo ceduto (suolo)
sono diversi, per cui verrebbe a mancare quel collegamento d’identità tra beni
e tra soggetti che è presupposto della prenotazione pubblicitaria.
A questa obiezione è stata contrapposta l’osservazione
che se è vero che il preliminare concerne un oggetto ancora futuro (il
costruendo fabbricato o porzione di esso), è anche vero che unitamente al futuro
fabbricato viene ad essere promessa anche la cessione di tutte le parti comuni
condominiali (evidentemente per la quota millesimale afferente al valore della
porzione di edificio negoziata con il preliminare) ed è risaputo che il suolo
sul quale sorgerà il fabbricato è parte comune del condominio, per cui non può
negarsi che anche una porzione di suolo sia negoziata unitamente al costruendo
fabbricato, con l’ovvia conclusione che in questo caso non potrà parlarsi di
oggetto diverso, bensì di oggetto identico (così sostanzialmente GABRIELLI, L’efficacia
prenotativa della trascrizione del contratto preliminare, cit., pag. 458).
In altre parole, in questo modo il promittente alienante si impegnerebbe per la
porzione di suolo destinata a supportare la futura costruzione ed il discorso
per questa parte sembrerebbe tornare.
Ma non sembra che questa critica sia accettabile senza
precisazioni. Il suolo sul quale sorge il fabbricato infatti è bene
condominiale a patto che il fabbricato esista; prima della sua costruzione il
suolo non ha tale caratteristica e viene disciplinato come bene autonomo
rispetto, oltre tutto, ad un bene (il fabbricato) ancora futuro.
A meno che, come afferma Luminoso (LUMINOSO, relazione
svolta al Convegno di studio che si è svolto a Cagliari il 14 giugno 1997, sul
tema La nuova disciplina della trascrizione del contratto preliminare), non
si dica che con il preliminare ci si impegna a trasferire non soltanto la
futura costruzione, ma anche il suolo sul quale questa dovrà sorgere.
I pericoli prospettati dalla dottrina precedente
peraltro sussistono interamente, salvo che il promissario non abbia
l’accortezza di far includere nel preliminare non soltanto il costruendo
fabbricato ma anche il suolo sul quale esso dovrà sorgere. In questo modo non
si potrà dire che tra preliminare e definitivo l’oggetto sia diverso e pertanto
la nuova legge potrà trovare integrale applicazione.
c) Corrispondenza tra soggetti. E’ indispensabile, perché il meccanismo della
prenotazione della trascrizione del preliminare trovi attuazione, che tra i
soggetti che hanno stipulato il preliminare e i soggetti che stipulano il
definitivo esista una perfetta corrispondenza. Questo in linea di principio,
perché può verificarsi che nella fase di passaggio dal preliminare al
definitivo si verifichino mutamenti di soggetti. In tal caso, ferma la regola
che comunque questi mutamenti debbono essere assoggettati alla pubblicità
immobiliare con apposita trascrizione (non basterebbe infatti la semplice
annotazione, il cui scopo è di completare le formalità iscritte, non di
iscriverle ex novo), è indispensabile che i mutamenti stessi si saldino
con il contratto originario, contribuendo a perpetuarne gli effetti.
E’ il caso del contratto per persona da nominare,
della cessione del contratto, del contratto a favore di terzi, fattispecie che
vanno singolarmente trattate.
a) Contratto per persona da nominare. Il
contratto per persona da nominare, disciplinato dagli artt. 1401 e segg. c.c.,
è basato sulle seguenti regole: una parte (nel nostro caso presumibilmente il
promissario acquirente) può riservarsi la facoltà di nominare successivamente
la persona che deve acquistare; la nomina va fatta entro un termine stabilito
dalle parti o entro tre giorni dal contratto; la dichiarazione di nomina non ha
effetto se non è accompagnata dall’accettazione della persona nominata, salvo
procura anteriore al contratto; la dichiarazione di nomina, la procura,
l’accettazione richiedono stessa forma e stessa pubblicità; la dichiarazione di
nomina regolarmente effettuata fa assumere alla persona nominata l’acquisto dei
diritti e l’assunzione degli obblighi contrattuali con effetto dal momento in
cui il contratto fu stipulato, fermo restando che, mancando la dichiarazione di
nomina, il contratto produce i sui effetti tra i contraenti originari.
Certamente è consentito il contratto preliminare per
persona da nominare, che sarà trascritto con la clausola della riserva di
nomina. La dichiarazione di nomina, con tutte le forme prescritte, se anteriore
al definitivo, andrà trascritta autonomamente, come un’attenta dottrina ha
posto in evidenza (IANNELLO, L’efficacia prenotativa della trascrizione del
contratto preliminare, relazione svolta al convegno di studio tenutosi a
Padova il 10 maggio 1997 sul tema “La trascrizione del contratto preliminare”
in Notariato, 1997, 379) contro il promittente venditore ed a favore del
terzo nominato, determinando in tal caso una sorta di automatica risoluzione
della precedente trascrizione ed una sostituzione della seconda alla prima (v.
IANNELLO, L’efficacia prenotativa della trascrizione del contratto
preliminare, cit.).
Se la nomina del terzo sia contestuale al contratto
definitivo, appare sufficiente che essa sia inclusa in questo e trascritta
unitamente alla trascrizione del definitivo (così IANNELLO, L’efficacia
prenotativa della trascrizione del contratto preliminare, cit.).
Su questo argomento si sofferma anche Gabrielli
(GABRIELLI, L’efficacia prenotativa della trascrizione del contratto
preliminare, cit., pag. 462), il quale tende a distinguere gli effetti
negoziali derivanti dalla nomina del terzo nei confronti del contratto
originale dagli effetti della pubblicità immobiliare, e conclude per l’esigenza
che anche la nomina del terzo sia assoggettata a trascrizione, per rendere
interamente applicabile la disciplina di quest’ultima, specie nell’ipotesi che
la riserva non sia contenuta nel contratto preliminare trascritto.
b) Cessione del contratto. Può verificarsi
anche l’ipotesi che si intenda effettuare cessione del contratto preliminare
trascritto, ai sensi dell’art. 1406 c.c.. Va in proposito avvertito che
entrambe le parti del contratto debbono consentire alla cessione o con patto ad
hoc, oppure, nell’ipotesi che la cessione sia stata preventivamente
consentita, con la notificazione oppure con l’espressa accettazione (art. 1407
c.c.). Rispettando le condizioni di legge, la sostituzione “è efficace” nei
confronti delle parti originarie, per cui si verifica l’effetto che il
precedente contratto continui ad operare nei confronti delle nuove parti.
Non vi sono pertanto dubbi sulla possibilità che la
cessione di contratto possa avvenire per un preliminare trascritto e sulla
conservazione in tal caso della funzione prenotativa del preliminare
nell’ipotesi che il definitivo veda come parte il cessionario. Il problema che
si pone è come realizzare in concreto nei registri immobiliari questa modifica
soggettiva e si ritiene correttamente (così IANNELLO, L’efficacia
prenotativa della trascrizione del contratto preliminare, cit.): a) che
debba essere effettuata la trascrizione della cessione; b) che essa debba
essere eseguita contro il promittente alienante ed a favore del cessionario del
contratto.
c) Contratto a favore di terzo. Appare
consentito che il contratto preliminare sia stipulato a favore di terzo. In tal
caso il terzo, come regola, acquista il diritto contro il promittente per
effetto della stipulazione; ferma la possibilità di revoca o di modifica del
contratto finché il terzo non abbia dichiarato anche in confronto del
promittente, di volerne profittare (art. 1411 c.c.). Anche in questo caso
appare consentito effettuare la trascrizione.
d) Trascrizione del preliminare e trascrizione della
domanda diretta ad ottenere l’esecuzione dell’obbligo di contrarre. Poiché l’effetto prenotativo della trascrizione del
preliminare è assimilabile all’effetto derivante dalla trascrizione della
domanda giudiziale intesa ad ottenere l’esecuzione specifica dell’obbligo di
concludere un contratto, la dottrina ha talvolta utilizzato, per la
trascrizione del preliminare, osservazioni ed approfondimenti effettuati in
relazione alla trascrizione della domanda giudiziale; addirittura un Autore
(DELFINI, L’efficacia della trascrizione del preliminare nella novella del
D.L. n. 669/1996, in I contratti, 1997, pag. 178) ha costruito tutta
la sua disamina su questo parallelismo, ha cioè utilizzato problemi e soluzioni
attinenti alla trascrizione della domanda ex art. 2652, n. 2 c.c. per risolvere
problemi posti dalla novella che ha stabilito la trascrivibilità del contratto
preliminare.
Approfondendo tale metodo d’indagine, essa dottrina
(DELFINI Efficacia della trascrizione del preliminare nella novella del D.L.
n. 669/1996, cit., pag. 179) ha con molta acutezza puntualizzato che non
possa utilizzarsi per la trascrizione del preliminare quanto affermato dalla
giurisprudenza per la trascrizione della domanda giudiziale intesa ad ottenere
la condanna all’esecuzione del contratto in forma specifica. Detta
giurisprudenza ha infatti ripetutamente sostenuto che “la sentenza costitutiva
che, ai sensi dell’art. 2932 c.c., accoglie la domanda di esecuzione in forma
specifica di un contratto preliminare di vendita, una volta trascritta,
retroagisce rispetto ai terzi alla data della trascrizione della relativa
domanda”, con la conseguenza che tutte le trascrizioni o iscrizioni successive
alla trascrizione della domanda sono inefficaci nei confronti dell’autore di
quest’ultima (Cass. 13 agosto 1996, n. 7553; Cass. 5 aprile 1994, n. 3239, in Giur.
it., 1995, I, 1, 633, con nota di CIMEI; Cass. 27 aprile 1981, n. 2521, in Foro
it., 1981, I, 2757, con nota di MACARIO). Orbene detta dottrina ha chiarito
che affermare la retrodatazione degli effetti non significa affermare che la
sentenza acquista effetti alla data della trascrizione della domanda
giudiziale, ma soltanto che tale data rileva ai fini della priorità
dell’acquisto rispetto ai terzi, mentre nei rapporti tra le parti l’effetto
costitutivo si verifica soltanto al momento della sentenza che accoglie la
domanda giudiziale.
Trattasi di un giusto chiarimento che puntualizza il
diverso piano sul quale si muovono, da una parte gli effetti negoziali che
scaturiscono dai negozi posti in essere e, da un’altra parte, gli effetti
propri della pubblicità immobiliare.
La dottrina si è posto il problema se continui ad
avere una sua plausibilità la norma, già esistente, che attribuiva effetti
prenotativi alla trascrizione ex art. 2652, n. 2 della domanda giudiziale
intesa ad ottenere l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere
il contratto definitivo. Ed ha ritenuto di rinvenire una precisa ragion
d’essere di questa norma sulla portata temporanea della funzione prenotativa
del preliminare. Infatti l’effetto prenotativo della domanda ex art. 2652, n. 2
mantiene il suo effetto fino alla trascrizione della sentenza che conclude il
giudizio e si salda con questa. Essa prenotazione non è pertanto soggetta al
termine stabilito dalla novella per la trascrizione del preliminare e viene
consigliato, pertanto (CIAN, La trascrivibilità del preliminare, cit.,
pag. 217), di effettuare anch’essa per non avere la sorpresa di vedere decorso
il termine contrattuale o del triennio senza la stipulazione del contratto
definitivo, perdendo in tal modo tutti i vantaggi della novella afferenti
all’effetto prenotativo del preliminare.
10. Privilegio immobiliare.
a) Generalità. Può
accadere che il programma negoziale non vada a buon fine e che non si addivenga
al definitivo. La novella ha voluto anche in tal caso attribuire un vantaggio
al promissario acquirente, prevedendo a suo favore un privilegio speciale sul
bene immobile oggetto del contratto preliminare.
L’art. 2775-bis, intitolato “Credito per mancata
esecuzione di contratti preliminari”, dispone al primo comma nel modo seguente:
“Nel caso di mancata esecuzione del contratto preliminare trascritto ai sensi
dell’art. 2645-bis i crediti del promissario acquirente che ne conseguono hanno
privilegio speciale sul bene immobile oggetto del contratto preliminare, sempre
che gli effetti della trascrizione non siano cessati al momento della
risoluzione del contratto risultante da atto avente data certa, ovvero al
momento della domanda giudiziale di risoluzione del contratto o di condanna al
pagamento, ovvero al momento della trascrizione del pignoramento o al momento
dell’intervento nella esecuzione promossa da terzi”.
Il rapporto che si instaura tra creditore privilegiato
e terzi trova la sua ragion d’essere nel fatto che “la funzione concreta del
privilegio si rivela non già nei confronti del debitore (che, se chiamato a
rispondere solo dal creditore privilegiato, risponde anche con il resto dei
suoi beni, pur se quegli è tenuto ad agire previamente sui beni che sono
oggetto del privilegio), ma nei confronti dei creditori concorrenti.” (così
Cass. 25 luglio 1975, n. 2901, in Diritto fallimentare, 1976, II,
8).
E la stessa Cassazione ha sottolineato che il
privilegio rappresenta un’eccezione, imposta dal legislatore in considerazione
della causa del credito, alla regola della par condicio dei creditori
rispetto allo stesso debitore; “poiché a favore dei creditori concorrenti sta
il principio della par condicio (che è immanente alla esecuzione
concorsuale ed opera dalla qualificazione fino alla concreta collocazione dei
crediti), derogabile appunto solo in presenza di cause legittime di prelazione,
colui il quale invoca quest'ultima ha l'onere di dimostrare non solo l'astratta
natura privilegiata del credito, ma anche i presupposti necessari per
l'esercizio concreto del privilegio, indicando i beni che ne sono colpiti e
provando la loro esistenza fra i beni assoggettati all'espropriazione” (Cass.
25 luglio 1975, n. 2901, cit.).
“La particolare tutela accordata al riconoscimento del
privilegio si giustifica, almeno tradizionalmente, in funzione della qualità
del credito e, in quanto tale, è fissata dalla legge” (S. CICCARELLO, voce “Privilegio
(dir. priv.)”, in Enc. diritto, vol. XXXV, Milano, 1986, pag. 724).
Affermazione, del resto, contenuta nello stesso codice civile, che all’art.
2745 c.c. afferma che il privilegio “è accordato dalla legge in considerazione
della causa del credito.” A questo proposito la dottrina ha chiarito che
l’espressione “causa” non è sinonimo di “causa negoziale”, bensì di ragione
giustificativa del privilegio, di ratio legis delle norme che lo
prevedono (così V. ANDRIOLI, Dei privilegi, in Commentario del codice
civile, a cura di A. Scialoja e G. Branca, libro VI, Tutela dei diritti, Bologna-Roma,
1958, pag. 61).
L’art. 2775-bis c.c. collega il privilegio al credito
del promissario acquirente che sia risultato insoddisfatto nei confronti degli
obblighi assunti dal promittente venditore con il contratto preliminare
trascritto. Trattasi di credito che, a monte, presuppone la trascrizione del
preliminare e, a valle, la sua mancata attuazione. E’ evidente, pertanto, che
nel programma negoziale preliminare-definitivo instaurato è questa la c.d. fase
patologica. Per non lasciare il promissario acquirente (contraente debole) del
tutto sprovvisto di tutela proprio nella fase più critica del suo rapporto con
il contraente forte (in larga misura l’impresa di costruzione) si è ritenuto di
far nascere il suo credito come credito privilegiato.
L’art. 2775-bis c.c. costituisce una norma piuttosto
articolata: essa opera a patto che l’effetto prenotativo sia ancora in funzione
nel momento in cui il promissario acquirente instaura la procedura di
conflitto, procedura che la legge identifica nelle seguenti fattispecie
alternative: atto avente data certa di risoluzione del contratto preliminare;
domanda giudiziale di risoluzione del contratto; domanda giudiziale di
pagamento del credito; momento della trascrizione del pignoramento; momento
dell’intervento nella esecuzione promossa da terzi. Qualora in uno dei predetti
momenti l’effetto prenotativo del preliminare non sia venuto meno (per decorso
dei termini di legge), si crea il privilegio sull’immobile a favore del
promissario acquirente a garanzia dei suoi crediti verso il promittente
alienante.
b) Operatività del privilegio ed eccezioni di
priorità. La legge prende in
considerazione il privilegio allorquando, da una parte, sia stato trascritto il
preliminare e, da un’altra parte, questo non sia stato adempiuto. Presupposto
del privilegio sono pertanto queste due situazioni:
a) trascrizione del preliminare;
b) mancata attuazione del preliminare.
Se manca uno o l’altro di questi due elementi, il
privilegio non viene ad esistenza. Si può pertanto correttamente parlare di
“privilegio iscrizionale”, perché il privilegio, che trova pur sempre nella
legge la sua fonte primaria, ha necessità della trascrizione del preliminare
per venire ad esistenza.
Una volta riscontrato che il preliminare trascritto
non ha trovato esecuzione, evidentemente si verifica una situazione da
inadempimento che può dar luogo a procedure giudiziarie di soddisfacimento.
Queste riguardano esclusivamente crediti del promissario acquirente, che
solitamente trovano la propria fonte in:
- clausole penali limitative del risarcimento danni da
inadempimento;
- caparre confirmatorie;
- versamenti di anticipi di somme in conto prezzo;
- obbligo per risarcimento danni (i primi commentatori
della legge 30 del 1997 non hanno posto in dubbio che il privilegio garantisca
anche il credito da risarcimento danni: DI MAJO, La trascrizione del
contratto preliminare e regole di conflitto, cit., pag. 517; CIAN, La
trascrivibilità del preliminare, cit., pag. 220).
Nel nostro caso l’unico credito garantito da
privilegio è quello del promissario acquirente; la legge non attribuisce il
privilegio a vantaggio di terzi. A favore di questi ultimi prevede soltanto che
determinate ipoteche, anche successive alla trascrizione del preliminare,
prevalgono nei confronti del privilegio.
Poiché la legge prevede due eccezioni (art. 1775-bis,
2° comma), esse operano allorquando opererebbe il privilegio e quindi l’ipotesi
è sempre quella del preliminare trascritto che non abbia trovato adempimento.
In tal caso, il privilegio opera, ma nei suoi confronti sono favorite in
termini di priorità ipoteche determinate, ancorché iscritte successivamente
alla trascrizione del preliminare. Esse concernono:
a) mutui erogati al promissario acquirente per l’acquisto
dell’immobile;
b) mutui fondiari erogati a terzi (solitamente al
promittente venditore) che il promissario acquirente si sia accollato, e
limitatamente alla parte accollata.
In entrambi i casi il promissario acquirente è
debitore e pertanto, se gli viene concesso il privilegio, non si può pretendere
che sia favorito a tal punto da pregiudicare i suoi creditori (e quindi anche
con attinenza alla sua contestuale posizione di debitore), sul presupposto che
un vantaggio concesso ad una parte in difficoltà (il privilegio) non le può
essere riconosciuto anche nell’ipotesi in cui essa parte manchi ai propri
impegni negoziali. Ci si trova di fronte, quindi, ad una sorta di
controbilanciamento tra diritti e doveri, senza ampliare la tutela di un
soggetto a tal punto da premiarlo anche per i suoi debiti insoluti.
La disciplina stabilita per dette eccezioni può così
riassumersi:
a)
l’ipoteca iscritta per mutuo fondiario, per la parte
accollata, in qualunque momento iscritta (sia prima che dopo la trascrizione
del preliminare), prevale sul privilegio;
b) l’ipoteca iscritta per credito destinato
all’acquisto dell’abitazione concesso a vantaggio del promissario acquirente,
in qualunque momento iscritta (sia prima che dopo la trascrizione del
preliminare), prevale sul privilegio.
In entrambi i casi, peraltro, il presupposto è che la
fattispecie sia tale da far sorgere il privilegio (preliminare trascritto non
andato a buon fine).
Può verificarsi invece l’ipotesi che il privilegio non
venga ad esistenza, perché il preliminare trascritto è andato a buon fine e
quindi il promissario acquirente abbia realizzato il proprio programma di
acquisto. In tal caso si pone il problema della sorte dell’ipoteca
eventualmente iscritta successivamente sul bene compravenduto in via
definitiva.
Si pensi all’ipotesi di preliminare trascritto che
vada a buon fine; contemporaneamente si pensi al fatto che nella fase di
passaggio dal preliminare al definitivo il promissario acquirente abbia
acquisito un credito fondiario per l’acquisto dell’immobile, con contestuale
ipoteca concessa dal promittente venditore, al momento ancora proprietario del
bene. In tal caso non opera l’art. 2775-bis c.c. perché l’obbligo risultante
dal preliminare è stato adempiuto, e quindi non trova applicazione il principio
della priorità dell’ipoteca sul privilegio.
Né trova applicazione l’art. 2825-bis c.c., che
attiene soltanto alla disciplina dell’accollo di mutuo fondiario da parte del
promissario acquirente e attribuisce priorità all’ipoteca rispetto al preliminare
trascritto in precedenza, ma limitatamente alla parte di mutuo accollata e
quindi limitatamente alla parte d’ipoteca frazionata attinente alla porzione di
credito accollata.
In conclusione, nell’ipotesi che il preliminare
trascritto sia stato adempiuto o con il definitivo o con atto equipollente, il
rapporto tra acquirente del bene e iscrizione ipotecaria sarà disciplinato
dalla priorità della trascrizione o dell’iscrizione nei registri immobiliari.
Se l’ipoteca è stata iscritta successivamente alla trascrizione del
preliminare, essa soccomberà rispetto all’acquisto del bene da parte del
promissario acquirente; essa non soccomberebbe soltanto se risultasse iscritta
prima della trascrizione del preliminare. Si verifica, in questo caso, che mentre
nell’ipotesi del privilegio il vantaggio del privilegio è stato reso innocuo
allorquando il promissario acquirente sia anche debitore; nell’ipotesi
dell’adempimento del preliminare il creditore non viene favorito a vantaggio
del promissario acquirente, perché costui, acquisendo il bene, prevale sulle
ipoteche iscritte sul bene anche se a suo favore ma posteriormente alla
trascrizione del preliminare.
Indubbiamente la legge ha in questo modo inteso
privilegiare l’acquisto del bene, anche nell’ipotesi che il promissario
acquirente abbia mancato sul piano degli impegni assunti. In altre parole, il
promissario acquirente in questo modo acquisterà il bene libero da ipoteche e
la garanzia ipotecaria avrà esaurito tutto il suo ruolo, perché, pur
conservando la pubblicità il suo aspetto formale di iscrizione nel registro,
essa non potrà essere opposta al promissario acquirente, il quale acquisterà il
bene libero da garanzia ipotecaria e potrà destinarlo alla libera
contrattazione senza che detta garanzia ipotecaria possa essere opposta ai
futuri acquirenti.
c) Priorità tra privilegio ed ipoteca. Si è posto il problema se un’ipoteca iscritta
anteriormente alla trascrizione del preliminare debba o meno prevalere nei
confronti del privilegio stabilito dall’art. 2775 bis c.c.
Un parere ministeriale (Ministero di Grazia e
Giustizia, Ufficio legislativo, 15 aprile 1997, prot. 2914 21/35-2) aveva,
senza peraltro particolari approfondimenti, espresso l’avviso che le ipoteche
iscritte prima del preliminare (ma dopo l’entrata in vigore della nuova legge)
non prevalgono sul privilegio. Il parere ministeriale dava per scontata la
risposta e non la motivava in alcun modo, limitandosi a richiamare l’art. 2748
c.c. Questa norma (comma secondo) stabilisce che “i creditori che hanno
privilegio sui beni immobili sono preferiti ai creditori ipotecari se la legge
non dispone diversamente”.
Successivamente, peraltro, probabilmente sulla base
delle critiche dottrinali nel frattempo intervenute, il Ministero, riesaminando
il problema, ha ritenuto di prendere le distanze dalla propria precedente
posizione, giudicando quest’ultima come “lettura a caldo della nuova normativa,
formulata senza neppure l’ausilio di quella elaborazione dottrinale che la
stessa divulgazione della nota ha in parte contribuito a far lievitare”; nella
sostanza il Ministero ha attribuito alla sua precedente lettera semplice valore
di nota riservata, interpretazione di prima mano, certamente non idonea a
supportare interpretazioni da poter essere qualificate come interpretazione
autentica (così Ministero di Grazia e Giustizia, Ufficio legislativo, Nota 11
agosto 1997, prot. 6371/21/35-2).
Evidentemente il Ministero fa un’interpretazione
pedissequa dell’articolo codicistico testé richiamato. Il parere ministeriale
ha creato notevoli preoccupazioni nel mondo bancario, che, sulla base di questa
interpretazione, si è visto vanificare tutte le garanzie ipotecarie iscritte in
precedenza a vantaggio dei costruttori di fabbricati, in un momento, si badi,
in cui l’ipoteca era sorta su beni liberi del tutto da formalità pregiudiziali.
La precedente interpretazione ministeriale non
appariva corretta, come è stato dimostrato dall’intervento effettuato sul tema
da parte di alcuni studiosi (TUCCI, Relazione svolta ad un convegno di studio
tenutosi a Bari 14 giugno 1997, sul tema La trascrizione del contratto
preliminare immobiliare; LUMINOSO, relazione svolta al Convegno di studio
che si è svolto a Cagliari il 14 giugno 1997, sul tema La nuova disciplina
della trascrizione del contratto preliminare; BARALIS, Il privilegio del
promissario acquirente e il conflitto con diritti di garanzia anteriori nonché
con i creditori procedenti del promittente. Problemi connessi, inedito).
Con molta acutezza Baralis (BARALIS, Il privilegio
del promissario acquirente e il conflitto con diritti di garanzia anteriori
nonché con i creditori procedenti del promittente. Problemi connessi, cit.)
manifesta l’opinione che il privilegio ex art. 2775-bis non debba prevalere
sull’ipoteca già iscritta, soprattutto per la natura convenzionale o
iscrizionale del privilegio, derivante dalla trascrizione del preliminare,
perché esso è pur sempre manifestazione di un onere esistente in capo alle
parti ch4 hanno stipulato il contratto preliminare.
Ed infatti la maggioranza della dottrina specialistica
afferma che per il privilegio iscrizionale non trova applicazione la norma
dell’art. 2748, capoverso c.c., perché caratteristica di questo privilegio è di
essere assimilato all’ipoteca legale. Si dice infatti che “nei casi in cui i
privilegi sono condizionati a determinate forme di pubblicità, l’ordine di
priorità non è più regolato ex causa, cioè secondo la qualità dei
crediti, ma secondo il meccanismo pubblicitario” (così espressamente V. TUCCI, I
privilegi, in Trattato di diritto privato, diretto da P. RESCIGNO,
vol. 19°, Torino, 1985, pag. 463; della stessa opinione è V. ANDRIOLI, De
privilegi, in Commentario del codice civile, a cura di A. Scialoja e
G. Branca, libro VI, Tutela dei diritti, Bologna-Roma, 1958, pag. 62 e
segg.).
Si ritiene più corretto affermare che, sul presupposto
che la fase patologica del rapporto “preliminare-definitivo” è sempre fondata
sulla trascrizione del preliminare, essa, in perfetta corrispondenza con quanto
avviene per la fase fisiologica, resti interamente correlata ai meccanismi
della pubblicità immobiliare. Con la conseguenza, come si tenterà di
dimostrare, che il privilegio, il quale viene ad esistenza soltanto se il
preliminare trascritto non sia stato adempiuto, prevarrà certamente sulle
ipoteche iscritte successivamente ad esso, ma non su quelle iscritte
anteriormente.
a) Opinione avversa. Critica.
Uno degli argomenti a favore dell’opinione che il
privilegio debba prevalere sulle ipoteche iscritte anteriormente (argomento
peraltro non svolto per iscritto, ma semplicemente adombrato nelle discussioni
orali che hanno interessato questa problematica) è quello attinente alla c.d.
tutela del consumatore, o del contraente debole. Nella sostanza, si dice, la
legge intende tutelare il promissario acquirente e questi va tutelato in modo
estensivo e non in modo riduttivo. Si precisa, da parte dei sostenitori di
questa tesi qui non accolta, che se l’ipoteca iscritta anteriormente alla
trascrizione del preliminare dovesse prevalere sul privilegio, il promissario
acquirente, nell’ipotesi che non si realizzi il definitivo, finirebbe per
essere svantaggiato rispetto all’ipotesi di realizzazione del contratto
definitivo: in quest’ultimo caso, infatti, il promissario acquirente
soddisferebbe in pieno i suoi interessi, acquistando il bene ed evitando che
prevalgano nei suoi confronti formalità pubblicitarie iscritte successivamente
alla trascrizione del preliminare.
Così ragionando, peraltro, si dimentica di tener conto
di varie considerazioni.
In primo luogo il rilievo che il privilegio è stato
costruito non in modo disancorato rispetto alla vicenda fisiologica
dell’adempimento del preliminare con la stipulazione del definitivo, ma nella
stessa logica di quest’ultima vicenda, innestandosi come strumento di garanzia
per far fronte all’aspetto patologico della predetta vicenda, ma rispettando la
consecuzione temporale esistente tra trascrizione del preliminare e mancata
tempestiva attuazione di esso.
In secondo luogo il rilievo che il promissario
acquirente non ha di che lamentarsi se, nel momento in cui trascrive il
preliminare, riscontra che nei registri immobiliari esistono già formalità
pregiudizievoli. Egli in tal caso può tutelarsi non stipulando il contratto
preliminare; se, malgrado l’esistenza di formalità pregiudizievoli, egli ha
stipulato il preliminare, deve ascrivere a proprio rischio l’esito del
programma negoziale che si è proposto, senza che possa affermarsi che il
legislatore abbia inteso a tal punto agevolarlo, da aver posto in posizione
subalterna rispetto a lui i creditori ipotecari che abbiano trascritto in
precedenza.
Terza considerazione: il privilegio viene ad esistenza
con la trascrizione del preliminare cui non faccia seguito il contratto
definitivo; se il contratto preliminare non viene trascritto, il privilegio non
si realizza. Pertanto la caratteristica usuale dei privilegi di legarsi alla
causa del credito viene nel nostro caso ad essere correlata a una formalità
pubblicitaria: se il privilegio sorge non per l’esistenza del credito in sé, ma
sulla base della trascrizione del preliminare, è giocoforza ritenere che esso
privilegio inizi la sua disciplina soltanto da questa data.
L’opinione avversa, ancora, utilizza l’art. 2775-bis,
secondo comma, come argomento a proprio favore, sulla base della seguente
riflessione: se la legge ha fatto salve le ipoteche ivi previste (ipoteche per
debiti del promissario acquirente per l’acquisto del bene; ipoteche per mutuo
fondiario del promittente venditore, ma con accollo da parte del promissario
acquirente), favorendole rispetto al privilegio, ancorché iscritte
successivamente alla trascrizione del preliminare, si è detto, essa legge ha
inteso derogare alla regola dell’art. 2748, 2° comma, che stabilisce la
priorità del privilegio immobiliare sull’ipoteca iscritta anteriormente.
Ma questa affermazione palesa un salto logico: l’art.
2775-bis, 2° comma c.c. ha inteso derogare non alla priorità del privilegio
sull’ipoteca, ma alla priorità derivante dalla precedente formalità
pubblicitaria; la deroga concerne non la disciplina del privilegio immobiliare,
ma la disciplina desumibile dall’art. 2644 c.c. per cui nella pubblicità
immobiliare prevale sempre chi trascrive o iscrive per primo.
Che sia questa la ragione di fondo lo dimostra la
seguente ulteriore considerazione: l’art. 2775-bis, 2° comma ultima parte
prescrive che il privilegio non è opponibile “ai creditori garantiti da ipoteca
ai sensi dell’articolo 2825-bis”. Orbene, i creditori qui considerati sono i
creditori del promittente venditore che abbia effettuato un mutuo fondiario per
la costruzione del bene, mutuo che si sia successivamente accollato il
promissario acquirente, e con ipoteca iscritta successivamente alla
trascrizione del preliminare. In questo caso l’ipoteca iscritta successivamente
al preliminare prevale sul privilegio. La legge tace per l’ipotesi che la
stessa fattispecie sia caratterizzata da ipoteca su mutuo fondiario iscritto
prima del preliminare. Facendo applicazione rigorosa dell’art. 2748, 2 comma
c.c. questa ipoteca dovrebbe soccombere rispetto al privilegio: ed allora si
avrebbe la stranezza di una norma che da una parte afferma la soccombenza
dell’ipoteca iscritta prima e, dall’altra parte, afferma la priorità della
stessa ipoteca iscritta dopo.
La verità è che le eccezioni delle quali si discorre
non rappresentano eccezioni all’art. 2748, 2° comma c.c., ma eccezioni alla
norma desumibile dall’art. 2644 c.c. sul vantaggio di colui che ha per primo
realizzato la formalità immobiliare. Da ciò la conclusione che se il
legislatore ha ritenuto di apportare, nel rapporto privilegio ed ipoteca, un
correttivo all’art. 2644 c.c., indirettamente esso ha inteso riaffermare
l’integrale applicabilità, per tutto il resto, della norma in discorso che, si
badi, costituisce il fondamento normativo della primaria finalità della
pubblicità immobiliare.
b) Soluzione accolta.
L’argomento di fondo, sul quale è fondata l’opinione
che nel nostro caso l’art. 2748, 2° comma c.c. sia inapplicabile, è che il
privilegio previsto dalla novella a favore del promissario acquirente è un
privilegio che per realizzarsi presuppone che sia in vigore il meccanismo della
prenotazione del preliminare. In altre parole, se il privilegio non viene ad
esistenza nel caso in cui l’effetto prenotativo del preliminare sia venuto meno
(ex art. 2775 bis), occorre concludere che esso non operi neppure se detto
effetto prenotativo non sia stato ancora posto in essere. Infatti si afferma
che il privilegio in discorso non sussiste né a favore dell’acquirente che non
abbia stipulato un contratto preliminare, né a favore del promissario
acquirente che non abbia trascritto il proprio preliminare. Ma allora va
affermato che il privilegio si realizza nel momento in cui detto effetto prenotativo
viene posto in essere.
E’ fuor di dubbio, pertanto, che il privilegio in
discorso sia qualificabile come privilegio iscrizionale, cioè come privilegio
che nasce con l’iscrizione pubblicitaria ed è risaputo che in dottrina si
afferma che il criterio del conflitto tra privilegi iscrizionale diritti de
terzi non è disciplinato dal principio della prevalenza del privilegio
sull’ipoteca, come dispone l’art. 2748, 2° comma c.c., ma dal principio che
prevale la formalità iscritta per prima sul registro ipotecario.
Questa l’obiezione di fondo: se due posizioni
confliggenti sono soggette allo stesso regime pubblicitario, è impensabile
affermare che non debbano sottostare al regime di base che ne disciplina i
conflitti, dato appunto dalla norma contenuta nell’art. 2644 c.c. (LUMINOSO,
relazione sul tema La nuova disciplina della trascrizione del contratto
preliminare, cit.).
E vale altresì la seguente considerazione: poiché il
privilegio opera soltanto se il contratto preliminare non vada a buon fine, nell’ipotesi
che esso contratto vada a buon fine il privilegio non opera e pertanto (se si
accogliesse la contraria opinione) il promissario acquirente nel primo caso
sarebbe preferito ai creditori che abbiano iscritto ipoteca precedentemente,
mentre nel secondo caso sarebbero preferiti i creditori ipotecari in discorso,
soluzione ritenuta del tutto paradossale ((LUMINOSO, relazione sul tema La
nuova disciplina della trascrizione del contratto preliminare, cit.).
Caratteristica del privilegio è quella di rappresentare
una garanzia correlata strettamente ad una causa di particolare interesse. Più
che la garanzia, nel privilegio conta la ragione del credito. Se il credito
appartiene allo Stato, il privilegio acquista tutta la sua ampiezza. Se il
credito appartiene al privato, la ragione del privilegio si attenua sempre di
più. Nel nostro caso si vuole favorire il contraente debole, ma non lo si può
favorire fino al punto di stravolgere tutta il tessuto sul quale è fondata la
pubblicità immobiliare, per il seguente motivo: il favore del legislatore che
ha previsto questo privilegio sorge solo nel momento in cui il privato si sia
assoggettato al meccanismo della pubblicità trascrivendo il preliminare;
pertanto ne dovrà seguire tutte le implicazioni.
Infine si pensi all’ipotesi che sullo stesso immobile
il promittente alienante effettui due o più preliminari, che tutti siano
trascritti, evidentemente in date diverse, e che tutti non vadano a buon fine,
ingenerando più diritti di credito garantiti dal privilegio in discorso. Si
pone il problema di stabilire quali siano le priorità di questi privilegi ed
evidentemente occorre favorire colui che abbia trascritto per primo il proprio
preliminare. Ma in tal caso si afferma, indirettamente, che occorre riprodurre
anche per il privilegio le regole sulla priorità della pubblicità iscritta per
prima, che costituisce il criterio base per risolvere i problemi di conflitto
in questa materia.
Ancora, se l’art. 2748, 2° comma c.c. risultasse
applicabile, ciò potrebbe portare alla conclusione che nell’ipotesi patologica
il promissario acquirente sarebbe più favorito che nell’ipotesi fisiologica; e
quindi che egli potrebbe essere indotto ad utilizzare proprio la patologia
della procedura per ottenere maggiori benefici. In altre parole, anziché
procedere all’acquisto del bene, vedendosi anteporre le iscrizioni ipotecarie
anteriori al preliminare (e quindi perdere il bene, sul piano dell’esecuzione
immobiliare, dopo averlo acquistato), egli potrebbe preferire di non procedere
all’acquisto definitivo, proprio per conservare il privilegio e, per esso,
rendere innocue le precedenti ipoteche.
Ma in questo modo si finirebbe per rendere il
privilegio (strumento inteso a lenire, sul piano alternativo, colui che non
avesse potuto concludere positivamente il programma divisato di acquisto) da
strumento alternativo, a parità di condizioni, a strumento di favore in ogni
caso, sbilanciando enormemente la situazione ideata dal legislatore.
In conclusione, se l’ipoteca è stata iscritta
anteriormente alla trascrizione del contratto preliminare (e quindi del
privilegio) essa prevale sul privilegio, se è stata iscritta posteriormente
prevale il privilegio.
La Cassazione, ancorché in altro contesto normativo,
ha nella sostanza attribuito priorità alla disciplina della pubblicità
immobiliare rispetto alla norma contenuta nell’art. 2748, 2° comma c.c., quando
ha affermato che in deroga alla generale prevalenza accordata al privilegio
speciale immobiliare sull'ipoteca, qualunque sia la sequenza cronologica
dell'uno rispetto all'altra, il privilegio accordato ai crediti dello Stato per
tributi indiretti non può esercitarsi in pregiudizio della ipoteca da terzi
acquistata anteriormente sull'immobile oggetto del trasferimento tassato (Cass.
11 maggio 1978, n. 2294, in Boll. trib.
inf., 1979, 342, con nota adesiva di QUATTRARO). In questo modo la
Cassazione ha forzato l’interpretazione della norma contenuta nell’art. 2772,
4° comma c.c., includendo anche l’ipoteca nell’espressione “diritti dei terzi”,
ma sostanzialmente riducendo la portata dell’art. 2748, 2° comma c.c.
11. Trascrizione del preliminare e pignoramento.
Un Autore (CIAN, La
trascrivibilità del preliminare, cit., pag. 221) ha affermato che la
trascrizione del preliminare “non garantisce contro le procedure esecutive
individuali o concorsuali instaurate nei confronti del promittente alienante”.
L’affermazione appare certamente esatta con
riferimento alla procedura fallimentare, perché la novella n. 30 del 1997 ha
aggiunto all’art. 72 della legge
fallimentare apposita norma, per la quale il curatore fallimentare conserva
intatto, pur dopo la trascrizione del preliminare, il potere di chiedere lo
scioglimento del contratto, consentendo in tal caso al promissario acquirente
d’insinuarsi nella massa fallimentare conservando il privilegio ex art.
2775-bis c.c.
Ma detta affermazione non appare esatta se essa voglia
significare che il pignoramento, ancorché successivo alla trascrizione del
preliminare, debba prevalere su questo. Probabilmente, anche se ciò non risulta
argomentato in modo espresso, il citato Autore si è voluto riferire all’art.
2914, n. 1 c.c., che dichiara prive di effetto, nei confronti del creditore
pignorante, le alienazioni di immobili trascritte successivamente al
pignoramento. Presumibilmente detto Autore ha interpretato in senso letterale
l’espressione “alienazioni di beni immobili”, riferendola al contratto
definitivo e non al contratto preliminare trascritto.
Il Cian argomenta nel modo seguente: poiché la legge
30 del 1997, nel formulare l’art. 2775-bis, fa menzione della “trascrizione del
pignoramento” come di una delle possibili ipotesi che fanno sorgere il
privilegio a favore del promissario acquirente, indirettamente essa legge fa
comprendere che la trascrizione del pignoramento valga a fermare l’iter
fisiologico che corre dal preliminare al definitivo. L’argomento, peraltro, non
appare convincente, perché detto articolo prevede espressamente anche l’ipotesi
alternativa che al momento della trascrizione del pignoramento detto iter non
si sia ancora concluso e che pertanto vi sia ancora tempo per la stipulazione
del contratto definitivo.
E’ più plausibile, pertanto, ritenere che la funzione
prenotativa del preliminare operi anche nel caso del pignoramento, allo stesso
modo come esso effetto deve ritenersi operativo nell’ipotesi di domanda
giudiziale ex art. 2652, n. 2 c.c. (così DELFINI, Efficacia della
trascrizione del preliminare nella novella del D.L. n. 669/1996, cit., pag.
181, il quale afferma che “la selezione tra titoli di acquisto incompatibili è
operata sulla base della priorità cronologica della trascrizione degli atti,
anziché su quella degli atti medesimi”; e conclude per la prevalenza
“dell’attore ex art. 2932 c.c. sul terzo acquirente che non abbia trascritto, o
abbia trascritto posteriormente, ancorché l’acquisto sia precedente alla
trascrizione della domanda”).
Infatti, quando più appropriatamente l’intero sistema
è stato esaminato nell’ottica della pubblicità immobiliare, altro Autore, più
correttamente, ha affermato che l’effetto prenotativo prevale su un
pignoramento trascritto successivamente, mentre non prevale su una procedura
concorsuale; nel primo caso, perché operano in modo tassativo i principi sulla
priorità della trascrizione; nel secondo caso, perché tutto deriva dai poteri
riconosciuti in via generale al curatore fallimentare dalla legge sul
fallimento (così GABRIELLI, L’efficacia prenotativa della trascrizione del
contratto preliminare, cit., pag. 458). Ed anzi proprio questa differenza
di piano in cui si trovano ad operare le due fattispecie normative porta alla
conclusione che la differenza di disciplina non appaia viziata
d’incostituzionalità (sempre GABRIELLI, L’efficacia prenotativa della
trascrizione del contratto preliminare, cit., pag. 459).
In conclusione, si deve affermare che il pignoramento
trascritto dopo la trascrizione del preliminare non possa prevalere su
quest’ultimo (cfr. in tal senso ampiamente BARALIS, Il privilegio del
promissario acquirente e il conflitto con diritti di garanzia anteriori nonché
con i creditori procedenti del promittente. Problemi connessi, cit.).
12. Riflessi
sull’attività notarile.
a) Visure ipotecarie. L’obbligo di effettuare le visure ipotecarie prima di
addivenire ad una stipula che possa restarne in qualche modo condizionata è
usuale per il notaio, dopo che la Cassazione, tralasciata l’opinione che esista
un obbligo per il notaio correlato alla sua funzione pubblica, ha affermato che
l’obbligo delle visure per il notaio, in mancanza di diverso incarico delle
parti, sussiste e deriva dal contratto d’opera professionale (v. da ultimo
Cass. 18 ottobre 1995, n. 10842, in Vita not., 1996, 882; Cass. 6 aprile
1995, n. 4020, in Riv. not., 1995, 996; Cass. 22 marzo 1994, n. 2699, in
Riv. not., 1994, 1094).
L’impegno di effettuare le visure ipotecarie, in
ordine al preliminare trascritto, appare ancor più pregnante se si pensa che il
futuro contratto preliminare, redatto per atto pubblico o per scrittura privata
autenticata, avrà la sua sostanziale ragion d’essere nella necessità della
trascrizione, allo scopo di attribuire alla pubblicità in discorso valore di
prenotazione; ma tale prenotazione non potrà crearsi se non a patto che in
precedenza non sussistano altre contrarie formalità pubblicitarie; il tutto varrà
ad impegnare particolarmente il notaio, il quale sarà chiamato ad effettuare un
atto parzialmente inutile se trascritto il preliminare egli dovesse accorgersi
che nei registri immobiliari esistono contrastanti registrazioni (cfr. CARUSI, Trascrizione
dei preliminari immobiliari. Considerazioni che vanno oltre gli istituti che la
riguardano, in Notaro, 1997, pag. 23, il quale afferma addirittura
che il notaio è tenuto ad effettuare le visure anche in ordine alla
trascrizione del preliminare).
b) Condono edilizio. Il problema che si pone è se il contratto preliminare
trascritto debba ritenersi assoggettato alle prescrizioni degli artt. 17, 18 e
40 della legge 47 e successive modifiche. Il problema è stato esaminato alla
luce del criterio della natura del contratto preliminare che, consistendo in un
contratto ad effetti obbligatori, e non in un contratto ad effetti reali, non
rientra nelle norme predette, come ha chiarito ripetutamente la Corte di
Cassazione.
La Suprema Corte ha infatti precisato che il momento
in cui occorre dotarsi della prescritta documentazione non è quello del
contratto preliminare, bensì quello del contratto definitivo, oppure quello
della sentenza sostitutiva di esso; ciò perché soltanto in questo momento si
verifica il trasferimento del diritto reale sul quale è fondato l’obbligo
documentale previsto dalla legge 47. Donde la conclusione che la documentazione
prevista dalla legge 47, se non viene allegata al momento del preliminare, va allegata
con atto successivo, e comunque prima della sentenza ex art. 2932 c.c., allo
scopo di consentire a quest’ultima sentenza il compito di svolgere la sua
funzione sostitutiva di un atto negoziale dovuto (così da ultimo Cass. 8
febbraio 1997, n. 1199; Cass. 13 agosto 1996, n. 7552).
Vi è da chiedersi cosa sia mutato per effetto della
novella che ha previsto la trascrizione del contratto preliminare. La risposta
è che tutto è rimasto come prima, perché la trascrizione del preliminare non
significa che gli effetti reali retroagiscano al momento del contratto
preliminare, ma soltanto che qualsiasi pubblicità immobiliare successiva alla
data di trascrizione del preliminare è inopponibile alle parti che abbiano
trascritto il preliminare. Quest’ultimo conserva in pieno la sua efficacia di
negozio non traslativo di effetti reali, ma soltanto costitutivo di effetti
obbligatori. La trascrizione, insomma, nulla aggiunge e nulla toglie
all’effetto normale ed usuale del contratto preliminare. Insomma, l’effetto traslativo
della proprietà del bene si verifica anche in questo caso nel momento del
contratto definitivo, con l’ulteriore conseguenza che la trascrizione del
definitivo impedisce che debba ritenersi prioritaria la formalità intervenuta
nel frattempo avente ad oggetto le stesse persone e lo stesso bene.
Diverso discorso è se sia opportuno che il notaio
tenga conto, anche per il preliminare, delle prescrizioni della legge sul
condono edilizio. Si potrebbe essere indotti ad affermare detta opportunità,
sulla base del valore prenotativo della trascrizione del preliminare e,
soprattutto, considerando che il contratto preliminare è soltanto preparatorio
del definitivo e che quindi appare opportuno conoscere fin da quel momento la
situazione urbanistica del bene, per evitare sorprese successive. Ma un conto è
l’opportunità (che sussiste), altro conto la necessità (che non sussiste),
tanto più che nella fase di passaggio dalla data del preliminare alla data del
definitivo la situazione urbanistica del bene può mutare anche in termini
consistenti (si pensi ad un vincolo artistico o paesistico sorto in detta fase
intermedia; oppure ad abusi edilizi commessi successivamente al preliminare ma
anteriormente al definitivo).
c) Dichiarazione di assoggettamento a tributo. Analogo discorso potrebbe essere sviluppato in ordine
al problema se il preliminare avente per oggetto un fabbricato debba ritenersi
assoggettato alle prescrizioni della legge 26 giugno 1990, n. 165 che, come è
noto, richiede per la validità dell’atto la dichiarazione che il reddito della
costruzione è stato dichiarato nell’ultima dichiarazione dei redditi.
Analogamente a quanto previsto per il condono
edilizio, anche in questo caso si può rispondere che la fattispecie prevista
dalla legge n. 165 del 1990 è una fattispecie caratterizzata da atti ad effetto
reale, non ad effetto obbligatorio. Il preliminare non è atto ad effetto reale
e non acquista efficacia di atto ad effetto reale neppure con la trascrizione.
Pertanto occorre rispondere che per esso, ancorché trascritto, non trovi
applicazione la legge in discorso, che invece troverà applicazione per il
contratto definitivo, e tenuto conto dell’avvenuto assoggettamento a tributo
nella data di quest’ultimo (il definitivo potrebbe essere stipulato con forte
posticipo rispetto al preliminare).
d) Comunione legale. Vi è da chiedersi se il preliminare trascritto debba
ritenersi assoggettato alle regole concernenti gli acquisti e gli atti
dispositivi effettuati in regime di comunione legale.
Anche in questo caso va precisato che il contratto
preliminare, ancorché trascritto, non perde la sua qualità di negozio ad
effetti obbligatori, che non vengono per nulla intaccati dalla pubblicità
immobiliare, la quale ha soltanto lo scopo di dirimere il conflitto tra più
acquirenti dallo stesso dante causa, ma a patto che anche il definitivo sia
posto in essere e assoggettato a trascrizione.
Va in proposito ricordato che la comunione legale fra
i coniugi, di cui all'art. 177 cod. civ., riguarda gli acquisti, cioè gli atti
implicanti l'effettivo trasferimento della proprietà della res o la
costituzione di diritti reali sulla medesima, non quindi i diritti di credito
sorti dal contratto concluso da uno dei coniugi, i quali, per la loro stessa
natura relativa e personale, pur se strumentali all'acquisizione di una res,
non sono suscettibili di cadere in comunione. (così Cass. 27 gennaio 1995, n.
987, in Nuova giur. civ. e comm., 1995, 889, con nota di F. REGINE, Questioni
in tema di contratto preliminare e comunione legale, la quale ne ha
concluso che, nel caso di contratto preliminare di vendita, stipulato da uno
solo dei coniugi, l'altro coniuge non è legittimato - sostituendosi al primo -
a proporre la domanda di esecuzione specifica ex art. 2932 cod. civ.; nello
stesso senso v. Cass. 9 luglio 1994, n. 6493, in Giust. Civ., 1995, I,
455; Cass. 11 settembre 1991, n. 9513).
In considerazione di ciò, come si afferma che
l’acquisto assoggettato alle regole della comunione legale dei beni non
riguarda acquisto di diritti di credito, così appare opportuno affermare che il
preliminare non debba per se stesso essere assoggettato alle regole degli
acquisti di beni assoggettati al regime della comunione legale. E’ infatti nel
momento del contratto definitivo che la disciplina della comunione legale dovrà
essere applicata.
BORDIERI, L’“iter”
storico della legge n. 30/97, in Notariato, 1997, pag. 363
MARICONDA, Fattispecie
trascrivibili e aspetti transitori, in Notariato, 1997, pag. 366
IANNELLO, L’efficacia
prenotativa della trascrizione del preliminare, in Notariato, 1997,
pag. 372
PICCOLI, Natura
ed effetti della trascrivibilità del preliminare, in Notariato, 1997, pag. 380
DOLZANI, La
trascrizione del preliminare in ambito tavolare: spunti di riflessione, in Notariato,
1997, pag. 389
TARDIVO, Trascrizione
del preliminare di vendita e finanziamento fondiario, in Vita not., 1997,
pag. 114
SCAGLIONE, Osservazioni
in tema di forma del negozio risolutorio di preliminare di vendita immobiliare,
in Vita not., 1997, pag. 179
CIOFFI, La
trascrivibilità di una fattispecie di contratto preliminare di vendita
immobiliare, in Vita not., 1997, pag. 505
SOLIMENE, La
trascrizione del preliminare e le azioni revocatorie, in Vita not., 1997,
pag. 538
DELFINI, Efficacia
della trascrizione del preliminare nella novella del D.L. n. 669/1996, in I
contratti, 1997, pag. 178
SPADOLA, La
trascrizione del preliminare, in Summa, 1997, pag. 24
DE NOVA, La
trascrizione del preliminare, in I contratti, 1997, pag. 5
CIAN, La
trascrivibilità del preliminare, in Studium iuris, 1997, pag. 215
CARUSI, Trascrizione
dei preliminari immobiliari. Considerazioni che vanno oltre gli istituti che la
riguardano, in Notaro, 1997, pag. 21
BARBIERA, La
trascrivibilità di alcuni tipi di contratto preliminare: vecchi e nuovi
problemi, in Riv. dir. civ., 1997, pag. 225
BARALIS, Il
privilegio del promissario acquirente e il conflitto con diritti di garanzia
anteriori nonché con i creditori procedenti del promittente. Problemi connessi,
inedito
BARALIS, Appunti
su preliminare e trascrizione, inedito
LUMINOSO,
relazione svolta al Convegno di studio che si è svolto a Cagliari il 14 giugno
1997, sul tema La nuova disciplina della trascrizione del contratto
preliminare
PALERMO,
relazione svolta al Convegno di studio che si è svolto a Cagliari il 14 giugno
1997, sul tema La nuova disciplina della trascrizione del contratto
preliminare
GABRIELLI, L’efficacia
prenotativa della trascrizione del contratto preliminare, in Studium
iuris, 1997, pag. 455
DI MAJO, La
trascrizione del contratto preliminare e regole di conflitto, in Il
corriere giuridico, 1997, pag. 514
TUCCI,
Relazione svolta ad un convegno di studio tenutosi a Bari 14 giugno 1997, sul
tema La trascrizione del contratto preliminare immobiliare
MARICONDA, La
trascrizione, in Trattato di diritto privato, diretto da Rescigno,
Torino, 1985
MARICONDA, La
trascrivibilità del contratto preliminare, in Notariato, 1995, 337
LICINI, Trascrizione
della promessa di vendita immobiliare, in Riv. not., 1993, 1195