Studio n. 2384
OBBLIGAZIONI FAMILIARI E FONDO
PATRIMONIALE:
I LIMITI ALL'ESECUZIONE
Approvato
dalla Commissione Studi del Consiglio Nazionale del Notariato
il 22 giugno 1999
1.
Costituzione del fondo patrimoniale e sua funzione.
Il fondo patrimoniale, come recita l'art.
167 c.c., consiste nella imposizione convenzionale, da parte di uno dei coniugi
o di entrambi o di un terzo, di un vincolo in forza del quale determinati beni,
immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito, sono destinati
a far fronte ai bisogni della famiglia (ad
sustinenda onera matrimonii). Esso pur costituendo un adeguamento
dell'istituto del patrimonio familiare [1]
alle nuove esigenze della famiglia, che, ormai, nella nuova configurazione dei
rapporti patrimoniali fra i coniugi discendente dalla riforma del 1975, mal
sopportava un vincolo così assorbente alla disponibilità dei beni, è, in
realtà, una figura giuridica del tutto nuova. La previsione di un potere di
amministrazione congiunto, meglio in appresso determinato nel suo contenuto e
nei suoi confini, di più sfumati limiti alla alienabilità, di un espresso
limite all'esercizio delle ragioni creditorie, unitamente ad un pregnante
dovere di destinare i frutti e, più in generale, le utilità tratte dai beni oggetto
del fondo alle necessità della famiglia costituiscono, le linee cardine sulle
quali si fonda la nuova costruzione del legislatore.
Tale strumento permette, infatti, la
realizzazione di un duplice scopo: innanzitutto, dà maggiore forza e
concretezza alla fruizione da parte della comunità familiare dei beni conferiti
nel fondo e dei frutti degli stessi; inoltre, accanto alla previsione di un
vincolo di inalienabilità, convenzionalmente definibile nel suo contenuto e,
pertanto, attenuabile, la statuizione di una rigorosa forma di
inespropriabilità a tutela delle pretese dei creditori familiari (secondo
criteri in seguito descritti), consente da una parte di porre i beni oggetto
del fondo al di fuori dei rischi discendenti da una non oculata gestione delle
vicende patrimoniali dei coniugi e, dall'altra, di agevolare la possibilità di
accedere al credito per la soddisfazione di esigenze di tipo strettamente
familiare [2].
Il fondo patrimoniale rappresenta,
insomma, uno strumento privilegiato di assolvimento dell'obbligo di
contribuzione dei coniugi ai bisogni della famiglia “in relazione alle proprie
sostanze ed alla propria capacità di lavoro" (art. 143 c.c.) [3]
e dunque elemento di attuazione dell'indirizzo familiare prescelto dai coniugi,
fonte e misura dei poteri e doveri reciproci di marito e moglie, sia pure in
relazione ai beni che ne formano oggetto.
Una sicura chiave di ricostruzione
sistematica dell'istituto in esame e, conseguentemente, dei limiti alla
esecuzione sui beni del fondo e sui frutti degli stessi, deve essere
individuata negli interessi che il legislatore ha inteso riconoscere e
tutelare. L'interesse della famiglia è la risultanza, infatti, di dinamiche non
univoche provenienti dall'interno del gruppo: il potere di iniziativa
patrimoniale disgiuntiva spettante a ciascuno dei coniugi in attuazione
dell'indirizzo familiare prescelto insieme, e pertanto rivolto alla
realizzazione dei bisogni del nucleo familiare, impegnando l'altro coniuge non
agente, permette di realizzare l'eguaglianza sostanziale ed effettiva
nell'ambito del matrimonio. Ciascuno dei coniugi deve contribuire, ordunque, a
realizzare l'indirizzo prescelto ed i bisogni familiari ad esso conseguenti.
Ecco che la misura globale della contribuzione discende dall'entità dei bisogni
familiari, una volta determinatone il contenuto minimo; ed all'opposto i
coniugi non possono far discendere viceversa dalla scelta di un indirizzo di
vita particolarmente alto, elevati bisogni familiari: in tal caso, è infatti la
capacità di contribuzione complessiva a rappresentare eccezionalmente il limite
"rigido e anelastico alla progressione dei bisogni" medesimi [4].
Sulla misura dell'obbligo di contribuzione incide, inoltre, la costituzione del
fondo patrimoniale. I coniugi possono scegliere infatti l'indirizzo della vita
familiare reso possibile dal reddito prodotto dal fondo, dalle sue possibilità
di utilizzo, nonché dal suo valore capitale, e potrebbero decidere di mettere
da parte i frutti eccedenti in vista di un reimpiego in futuro per la soddisfazione
delle esigenze di famiglia. In tale ipotesi, in realtà, non trova applicazione
il principio di proporzionalità, che piuttosto riemergerà nell'ipotesi in cui
essendo insufficienti i beni costituiti in fondo patrimoniale ed i frutti
ricavati per la soddisfazione delle esigenze della famiglia, occorrerà
ricorrere ai beni facenti parte della comunione ed ai beni personali dei
coniugi. Sarà proprio in tale fattispecie che non potrà non tenersi in conto
del contributo eventualmente non proporzionato apportato dal coniuge nella
costituzione del fondo patrimoniale [5].
Tali considerazioni permettono, allora,
di attribuire all'istituto del fondo patrimoniale, al di là delle interminabili
dispute sulla sua natura giuridica [6],
lo svolgimento di una essenziale funzione nella realizzazione dell'indirizzo di
vita prescelto ai sensi dell'art. 144 c.c., funzione dinamica, attesa la sua
adeguabilità alle esigenze che di volta in volta emergessero nella famiglia, e
soprattutto funzione di tutela non meramente passiva, ma progressiva e
propositiva nei confronti dei creditori per esigenze familiari, che possono
trovare maggiori elementi di convincimento nella concessione del credito per i
bisogni della famiglia, proprio perché specificamente garantiti.
E' a questo punto importante la
tipizzazione delle fattispecie costitutive del fondo patrimoniale, allo scopo
di poter in un secondo tempo definire in termini il più possibile accurati
l'operatività dell'art. 170 c.c.. Dall'analisi ermeneutica dell'art. 168 c.c.,
il quale statuisce al primo comma che "la proprietà dei beni costituenti
il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi, salvo che sia diversamente
stabilito nell'atto di costituzione", la prevalente dottrina [7]
ha tratto argomenti per sostenere la possibilità per il costituente o i
costituenti il fondo di riservarsi, in tutto od in parte, la proprietà dei beni
conferiti o nell'ipotesi di fondo costituito da un terzo, la facoltà per
quest'ultimo di attribuirne la proprietà, in tutto od in parte ad uno dei
coniugi [8].
Sono, allora, astrattamente configurabili le seguenti ipotesi:
1) Ove il costituente sia uno solo dei
coniugi è ammissibile:
a) che
riservi a sé stesso la proprietà;
b) che
trasferisca la proprietà al coniuge;
c) che
conferisca la proprietà nel fondo, con attribuzione della stessa in capo ad
entrambi;
d) che
il fondo abbia ad oggetto un bene, la cui proprietà sia attribuita ad un terzo.
2) Ove costituenti siano entrambi i
coniugi è ammissibile:
a) che
sia attribuita la proprietà ad uno solo dei coniugi;
b) che
sia riservata in capo ad entrambi;
c) che
sia conferito il godimento da parte di entrambi;
d) che
il fondo abbia ad oggetto un bene, la cui proprietà sia attribuita ad un terzo [9].
3) Ove il costituente sia un terzo, è
ammissibile:
a) che
sia attribuita la proprietà ad uno solo dei coniugi;
b) che
sia attribuita la proprietà ad entrambi i coniugi;
c) che
sia riservata al terzo;
d) che
il bene, costituito in fondo patrimoniale quanto al godimento, sia dal terzo
contestualmente trasferito ad un altro soggetto estraneo ai coniugi.
2.
L'esecuzione sui beni e sui frutti: operatività dei limiti.
Le considerazioni svolte sino a questo
punto possono essere utili per esaminare alla luce del complessivo sistema
normativo, l'art. 170 del codice civile (come novellato dall'art. 52 della
Legge 1975/151) che così statuisce:
"L'esecuzione sui beni del fondo e
sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva
essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia".
La principale novità che emerge dalla
lettura combinata del suddetto testo, frutto della riforma del diritto di
famiglia, e della norma abrogata, relativa al patrimonio familiare, è
l'ammissibilità di un'esecuzione anche sui beni stessi costituiti in fondo, e
non solo sui frutti dei medesimi. Tale previsione è posta non solo a maggior
tutela delle ragioni creditorie, ma a voler anche segnalare la volontà del
legislatore di conciliare la preminente realizzazione delle esigenze familiari
con l'esclusione astratta o, quanto meno, con la limitazione in concreto di un
ricorso fraudolento allo strumento giuridico in esame [10].
2.a.
Titolarità dei diritti sull'oggetto del fondo.
La configurabilità di una crasi fra
l'amministrazione e la titolarità dei diritti sui beni conferiti nel fondo
permette di porre un primo evidente limite alla esecutabilità di tali oggetti
giuridici. In effetti, la dottrina, che pure quasi unanimemente ha aderito a
tale assunto, ha espresso impostazioni del tutto eterogenee sulla natura
giuridica di tale istituto e conseguentemente sullo statuto da applicare allo
stesso. Ove la riserva sia stata disposta dal titolare del bene costituito in
fondo, chiunque egli sia, ai coniugi viene attribuita una sorta di mero diritto
di godimento su di esso, funzionalizzato ai bisogni della famiglia; emerge in tal
senso, con particolare evidenza, l'accostamento di quest'ultimo all'usufrutto,
sia pure assoggettato a peculiari vincoli, e, in particolare, all'usufrutto
legale dei genitori sui beni del figlio disciplinato dagli articoli 324 c.c. e
ss.. Anzi, in realtà, un siffatto diritto di godimento in capo ai coniugi per
alcuni profili partecipa del regime dell'usufrutto ordinario, mentre per altri
dello statuto dell'usufrutto legale. Infatti, tale fruizione ad esempio,
perdura, dopo la morte di un coniuge sino al raggiungimento della maggiore età
da parte di tutti i figli, laddove opera un limite vitalizio per l'usufrutto
ordinario; per contro, i coniugi, a differenza dell'usufrutto legale attribuito
loro, non possono mutare la destinazione economica dei beni che ne formano
oggetto [11].
Al riguardo, al fine di meglio
evidenziare il primo orientamento, un Autore ha definito tale situazione
giuridica quale usufrutto di scopo. Siffatta configurazione, strettamente
connaturata al vincolo di destinazione familiare affettante i beni costituiti
in fondo, fa conseguire direttamente da tale premessa l'impossibile
assoggettamento dei beni in questione a trasferimento volontario o coattivo[12].
Accogliendo tale impostazione, particolarmente sostenuta dalla dottrina
formatasi in tema di patrimonio familiare, in ipotesi di riserva da parte del o
dei costituenti il fondo, i creditori potranno, in presenza delle condizioni
richieste dall'art. 170 c.c., esecutare esclusivamente i frutti civili e
naturali dei beni, ma non i beni in sé.
Un altro indirizzo dottrinale,[13]
da ritenersi oggi prevalente, ha rilevato in senso opposto che l'inalienabilità
e l'inespropriabilità dell'usufrutto legale trovano il loro fondamento nella
necessità di garantire che i beni del figlio minore, soggetto debole, vengano
coinvolti nella soddisfazione di interessi della famiglia, depauperando il suo
patrimonio. Una tale necessità non si rinviene nella materia del fondo
patrimoniale atteso che spesso è proprio l'alienazione, è conseguentemente la
esecutabilità del diritto come costituito, a consentire di realizzare il
corrispettivo necessario per soddisfare le esigenze della famiglia. In tal
senso, il diritto di godimento attribuito ai coniugi dal costituente
riservatario diviene diritto esecutabile e alienabile, sia pure nel rispetto
dell'art. 170 c.c. e nessun ostacolo incontrerebbe il creditore familiare a far
valere pienamente il proprio credito in sede esecutiva. La disciplina posta a
rimedio degli atti abusivi dei coniugi beneficiari è poi già sufficiente ad arginare
l'attività amministrativa svolta in modo non corretto, senza che sorga la
necessità di ricorrere al principio di inalienabilità assoluta, che peraltro
comporterebbe un trattamento ingiustificatamente difforme dalle ipotesi, come
si vedrà nel prosieguo, ammesse quasi unanimemente di diritti reali di
godimento su cosa altrui, finanche temporalmente circoscritti. Né, peraltro,
siffatta configurazione limiterebbe il potere del costituente riservatario il
quale potrebbe ben disporre separatamente del suo diritto sul bene conferito
nel fondo patrimoniale, così come del pari il suo diritto è autonomamente
esecutabile dai suoi creditori. Ammissibile appare, altresì, il conferimento
nel fondo dei diritti di usufrutto, di nuda proprietà, di enfiteusi, e del concedente
enfiteusi, di superficie, anche se temporanei o sottoposti a condizione
risolutiva, e nessun ostacolo discende da tale assunto alla piena operatività
della disciplina dell'art. 170 c.c. [14].
Nello stesso senso positivo sono risolvibili le perplessità relative alla
costituzione in fondo patrimoniale dell'uso o dell'abitazione di un certo
immobile; non è di ostacolo, infatti, a tale impostazione né il carattere
temporaneo degli stessi (dovendosi altrimenti escludere anche l'usufrutto, che
viceversa viene comunemente ammesso quale oggetto), né il fatto che tali
istituti non possano formare oggetto di autonoma disposizione convenzionale dal
momento che essi verrebbero costituiti in fondo ab initio a favore dei coniugi [15].
Non appare neppure in astratto da escludersi l'ammissibilità di costituire in
fondo diritti reali turnari quali qualificati nella recente disciplina del
decreto legislativo del 9 novembre 1998, n.427 [16].
2.b.
La nozione di famiglia.
E' particolarmente importante, nel
delineare i contorni dell'art. 170 c.c., l'accertamento del significato del
termine "famiglia". Il legislatore, infatti, impiega tale termine con
diverse accezioni che variano dalla famiglia nucleare a quella parentale
intesa, quest'ultima, in modo più o meno ampio. Il fondo patrimoniale è, come
già scritto, strumento privilegiato di assolvimento del dovere di
contribuzione: in tale senso, esso assolve la funzione privilegiata di
soddisfacimento dei bisogni di coloro che i coniugi sono in primo luogo
obbligati a mantenere e cioè i figli, siano essi legittimi od adottivi, nonché
gli affiliati ed i minori in affido temporaneo, siano essi già nati o
sopravvenuti al tempo di costituzione del fondo.
L'orientamento prevalente [17]
ammette la possibilità di destinazione delle utilità del fondo patrimoniale
alle esigenze dei figli di uno solo dei coniugi (siano legittimi, adottivi o
naturali), purché conviventi. La costanza di vita comune con entrambi i coniugi
costituisce motivo serio e giustificato di inserimento nel nucleo familiare del
figlio unilaterale, che può ritenersi così membro a pieno titolo della
famiglia. Non sembra che possa affermarsi il contrario, argomentandosi dal
fatto che l'usufrutto legale sui beni del figlio unilaterale, ove il genitore
abbia contratto nuove nozze, sia destinato al solo suo mantenimento (art. 328
c.c.). In tal senso, il figlio infatti beneficerebbe delle utilità del fondo,
senza essere tenuto a contribuire in alcun modo: in realtà, anche il figlio
unilaterale convivente è tenuto all'obbligo di contribuzione in virtù del
principio di solidarietà derivante dalla convivenza, indipendentemente
dall'inutilizzabilità agli effetti che qui interessano dell'usufrutto legale.
In ipotesi di figlio unilaterale non
convivente, il coniuge genitore dovrà provvedere al suo mantenimento con i
propri beni personali e non con quelli costituiti in fondo. Autorevole dottrina
ritiene, tuttavia, che in assenza di beni ulteriori rispetto a quelli
costituiti in fondo, il coniuge possa fruire delle utilità dello stesso per
mantenere il proprio figlio nei limiti in cui è possibile, con particolare
attenzione e moderazione, che i bisogni individuali assumano un rilievo
familiare [18].
Il problema si ripropone per i figli
maggiorenni della coppia. Al riguardo, non può trarsi argomento utile in senso
negativo dall'art. 171 c.c. che prevede l'estinzione del fondo in caso di
assenza di figli minori[19]
e quindi anche se sussistessero esclusivamente figli maggiorenni. In realtà, la
norma è stata posta per evitare che alla dissoluzione del matrimonio ed al
conseguente scioglimento del fondo potessero arrecarsi pregiudizi ai figli
minori, soggetti deboli per eccellenza. Se i coniugi sono obbligati a mantenere
i figli pur maggiorenni ma non ancora autonomi sotto il profilo patrimoniale,
allora tale esigenza può rilevare quale bisogno familiare.
Acquista, altresì, il carattere di
esigenza familiare il bisogno del figlio maggiorenne, indipendente
finanziariamente, che versi accidentalmente in stato di difficoltà economica,
sia convivente o meno con i suoi genitori. In tale fattispecie, ove detti
ascendenti siano gli obbligati in via primaria agli alimenti, questi ultimi
dovranno provvedere ad assicurare al loro immediato congiunto un tenore di vita
dignitoso. Il fondo, dunque, appare essere destinato a soddisfare esigenze
anche dei figli maggiorenni non conviventi ed indipendenti economicamente e
pertanto non strettamente connesse ad un concetto di famiglia propriamente
nucleare. In tale luce le utilità dell'istituto possono essere rivolte anche al
mantenimento dei discendenti minori verso i quali sussista un obbligo in tal
senso (ad esempio, i nonni nei confronti dei nipoti con loro conviventi, orfani
dei propri genitori).
Autorevole dottrina[20]
ha ritenuto ammissibile il patto convenuto in sede di costituzione del fondo
patrimoniale con il quale si restringe o si amplia la categoria dei beneficiari
delle utilità tratte dai beni o dai frutti del fondo, sia pure con l'avvertenza
che sarebbero comunque inammissibili quelle determinazioni accessorie tali da
snaturare la struttura dell'istituto. Si impone, tuttavia, ove si accogliesse
tale indirizzo, un'analisi estremamente prudente da parte dell'operatore del
diritto delle fattispecie che in concreto potrebbero verificarsi, ed un ricorso
molto oculato all'impiego di una tale pattuizione. Di peculiare delicatezza è,
poi, al riguardo, ove si ammettesse una siffatta convenzione, il problema della
pubblicità da dare ad un accordo del genere in esame, al fine di attribuire
alle obbligazioni assunte a tale scopo, in modo palese e chiaro per i terzi, la
colorazione della destinazione familiare, atteso che, comunque, altrimenti al
creditore agente per la tutela delle sue ragioni, potrebbe essere opposta dai
coniugi debitori animati da intenti fraudolenti, in ipotesi di patto restrittivo,
la non corrispondenza ai bisogni familiari dell'obbligazione assunta nei suoi
confronti.
Deve escludersi, infine, nettamente la
configurabilità di un fondo patrimoniale costituito da due conviventi more uxorio. La eccezionalità della
disciplina normativa, tipica e connessa al presupposto della celebrazione del
matrimonio consente in tale materia di ritenere del tutto inassimilabili la
famiglia di fatto e quella legittima [21].
2.c.
Bisogni familiari.
Si è precisato l'ambito soggettivo di
riferimento delle obbligazioni che possono essere soddisfatte con i beni
costituiti in fondo patrimoniale e le utilità tratte dagli stessi. E'
necessario, a questo punto, tentare di approfondire il concetto di
"bisogni", inteso in senso oggettivo, individuandone, appunto, i
limiti contenutistici.
In prima approssimazione, è di tutta
evidenza che, neppure mediante un'espressa pattuizione è possibile rendere
comuni esigenze sotto il profilo tipologico strettamente personali di un membro
del nucleo familiare, come sopra delimitato. E' evidente che un tale
orientamento [22], che fa da
contraltare all'impostazione che reputa essere modulabile l'ambito soggettivo
di riferimento del fondo patrimoniale, esclude, ab origine, l'ammissibilità di
un potere in capo al costituente di adeguare specificamente la destinazione
dell'oggetto del fondo, limitandola od ampliandola. Innanzitutto è, al
riguardo, da sottolineare in modo netto che l'eventuale ipotizzabilità di
limiti di tal fatta provenienti da un terzo conferente, importa che quest'ultimo
si arrogherebbe in tal modo il potere di influire sulla determinazione del
livello delle esigenze della famiglia e, pertanto, mediatamente, sul potere di
indirizzo della vita familiare, devoluto, invece, esclusivamente ai coniugi. In
secondo luogo, una siffatta clausola introdurrebbe un limite alla
responsabilità patrimoniale del debitore ex art. 2740 c.c., potendo piuttosto
tali deroghe discendere solo dalla legge. E', per altro verso, tuttavia,
altrettanto vero che la famiglia è legata al suo interno da uno stretto vincolo
di solidarietà fra i suoi componenti e che in questa luce i bisogni
individuali, purché siano in linea con l'indirizzo determinato dai coniugi ai
sensi dell'art. 144 c.c., assumono rilevanza familiare impegnando la famiglia stessa
al suo soddisfacimento [23].
L'indirizzo familiare è, pertanto, il limite di sussunzione tra le necessità
familiari delle esigenze personali.
Sono, allora, in tal senso, necessità
familiari non sono quelle che accomunano tutti i componenti la famiglia, ma
anche quelle personali tese a realizzare un interesse comune o, in senso più
ampio, l'indirizzo di vita per il quale i coniugi hanno optato [24].
Non può, infatti, adottarsi un concetto di bisogni familiari disgiunto dal
parametro di riferimento di cui all'art. 144 c.c., né peraltro un metro di
valutazione così ampio da far qualificare quale esigenza familiare ogni
semplice desiderio del singolo membro della famiglia.
La giurisprudenza [25]
ha in merito ampliato l'ambito dei bisogni familiari attesa nel comune sentire
la costante propensione della famiglia ad ottenere un "maggiore benessere
materiale e spirituale dei suoi componenti." Sono in tal modo ricompresi
in detti bisogni "anche quelle esigenze volte al pieno mantenimento ed
all'armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della sua
capacità lavorativa, restando escluse solo le esigenze di natura voluttuaria o
caratterizzate da intenti speculativi". Appare così del tutto superato
l'indirizzo restrittivo che considerava i bisogni quali espressione delle
"esigenze indispensabili" del nucleo-famiglia, perché necessarie alla
sua stessa esistenza.
La dottrina ha sostanzialmente accolto
tale assunto ed ha tentato di individuare le ipotesi concrete rientranti
all'interno delle linee-guida sin qui delineate. Sono esigenze della famiglia,
ai sensi dell'art. 170 c.c., in via meramente esemplificativa, il vitto; il
vestiario; i medicinali e le cure mediche alle quali dovessero sottoporsi i
componenti la famiglia (compreso il parto); l'abitazione; l'educazione dei
figli; l'addestramento professionale o lavorativo dei suoi membri; la
conduzione di una normale vita relazionale; gli svaghi e la villeggiatura, il
risparmio (inteso quale accantonamento per la soddisfazione di esigenze
futuranti) nonché quant'altro assicuri alla famiglia un dignitoso livello di
vita [26].
Restano fuori da tale canovaccio non solo
le ipotesi di necessità potenzialmente dannose o immeritevoli di tutela, e
quelle inerenti al singolo membro della famiglia, ma anche, secondo
l'orientamento prevalente, i debiti di gioco, in quanto espressione di esigenza
strettamente legata alla persona, sebbene in assoluto non possa radicalmente
escludersi che, a mo’ d'esempio, il pagamento di detta obbligazione naturale
contratta da un figlio rappresenti per il nucleo di appartenenza un'esigenza di
grande rilievo [27].
Il fondo può essere, poi, rivolto a
soddisfare l'esigenza di realizzare un tenore di vita particolarmente elevato e
lussuoso, anche per avventura più elevato delle possibilità economiche del nucleo
familiare, ove ciò coincida con la scelta di un corrispondente indirizzo di
vita. L'esclusione di una tale possibilità potrebbe comportare il rischio del
pregiudizio dei creditori della famiglia, pur consapevoli della sproporzione
del tenore di vita rispetto alla capacità economica e, conseguentemente, la
esecutabilità solo dei beni personali dei coniugi medesimi. Il fondo è esposto
alla soddisfazione delle obbligazioni contratte da ciascun coniuge in
attuazione dell'indirizzo concordato. La scelta dell'indirizzo di vita da parte
dei coniugi, ove individuabile con estrema chiarezza, costituisce, ordunque, il
parametro di riferimento, nei rapporti con i terzi creditori .
Può accadere, peraltro, che i coniugi non
abbiano preventivamente concordato le linee direttrici di cui all'art. 144 c.c.
o che, ad esempio, per la brevità della durata della loro vita comune, non sia
possibile in modo chiaro e netto evidenziarle. Ecco che in tal caso riemerge la
capacità contributiva di entrambi i coniugi quale limite "anelastico"
alla progressione dei bisogni, come sopra detto, e cioè quale metro oggettivo
di valutazione di estraneità dell'esigenza da soddisfare rispetto alla
categoria dei bisogni familiari. Tutto ciò che eccede tale limite
oggettivamente individuabile si evidenzia quale estraneo alle necessità della
famiglia ed è inopponibile solo ai creditori che ne fossero ignari [28].
La dottrina dominante ha, inoltre,
ammesso che rientrassero nella categoria dei bisogni familiari anche le spese
affrontate dai coniugi, nel rispetto delle regole di amministrazione del fondo,
per farlo fruttificare. Detta interpretazione estensiva è direttamente connessa
all'adozione di un concetto ampio di bisogni della famiglia, tale da
comprendere anche quanto è necessario per aumentare la produttività dei beni
conferiti, purché non si tratti naturalmente dell'impiego di strumenti
speculativi [29].
Peculiare attenzione merita, infine, il
problema della pertinenza ai bisogni familiari delle spese effettuate in
relazione all'impresa coniugale (o di uno dei coniugi). L'opportunità di una
ricostruzione organica dell'intera materia impone, innanzitutto, di non
accogliere l'indirizzo dottrinale che richiede un esame delle fattispecie,
singolarmente valutate caso per caso [30].
E' altrettanto insufficiente il criterio della inerenza alle esigenze familiari
delle spese dirette alla produzione del reddito da destinare a tali bisogni
(cd. criterio funzionale). Il reddito d'impresa di uno o entrambi i coniugi
influisce, infatti, esclusivamente sulla loro rispettiva capacità di assolvere
la propria obbligazione contributiva. Detto reddito non va interamente
destinato ad soddisfare le necessità familiari, anche qualora esso provenga
dall'attività professionale svolta; le spese relative al miglioramento o più in
generale allo svolgimento dell'impresa o della professione conseguentemente non
possono allora ritenersi effettuate in adempimento di bisogni familiari, atteso
che il primo beneficiario di esse è proprio il titolare delle stesse, e solo
parzialmente e mediatamente la famiglia. Non è così piuttosto per le spese
dirette alla fruttificazione dei beni del fondo i cui redditi sono, invece, per
intero devoluti a beneficio della famiglia [31].
L'orientamento della stessa
giurisprudenza conduce, invece, a considerazioni non univoche: la Suprema Corte
ha reputato essere inerenti ai bisogni familiari le somme pagate in relazione a
mutui concessi alla parte interessata per la fruttificazione del podere dalla
stessa coltivato, poiché idonei a consentire "alla parte mutuataria ed
alla sua famiglia colonica un più sereno e proficuo svolgimento dell'attività
comune a tutti i componenti il nucleo familiare" [32].
Sono da escludersi, inoltre, dal novero delle esigenze familiari solo le
attività di speculazione e di mera voluttà; e se nessun dubbio può sorgere
circa l'individuazione delle attività voluttuarie, il concetto di speculazione
si presta invece ad interpretazioni più o meno late. Ove infatti si intenda per
speculazione, tralasciando le accezioni negative pur diffuse nel comune
sentire, la capacità di prevedere gli orientamenti del mercato in cui si opera,
in detta species non può non
sussumersi anche l'attività d'impresa, sia essa svolta uti singulus o in forma societaria, dal momento che nessuna
attività imprenditoriale può prescindere dall'analisi del settore in cui viene
svolta [33].
Dovrà considerarsi, allora, estranea ai bisogni familiari qualunque
obbligazione inerente l'esercizio dell'impresa coniugale o di uno solo dei
coniugi.
Quid
juris dell'impresa familiare alla quale però
partecipi l'intera famiglia? La ricordata pronuncia del Supremo Collegio, a ben
vedere, riguardava l'attività dell'intera famiglia colonica solo in forma
mediata, in quanto poneva attenzione in modo diretto soprattutto al fatto che
le somme concesse a titolo di mutuo servivano alla fruttificazione del
bene-terreno agricolo oggetto del fondo e concesso in garanzia. Si trattava,
dunque, nel caso di specie all'esame della Corte di legittimità, di debiti
inerenti ai bisogni familiari non perché concernevano l'attività svolta
dall'intera famiglia colonica, ma perché relativi al miglioramento della
capacità produttiva del bene oggetto del fondo. Può rilevarsi, tuttavia, che se
si accoglie il predetto assunto circa la delimitazione del concetto di attività
di "speculazione", sia pure con qualche perplessità, non si può
espungere da tale categoria l'impresa familiare alla quale pure partecipino
tutti i membri. Discende immediatamente da tale considerazione che le
obbligazioni assunte in relazione all'impresa familiare non ineriscono ai
bisogni del nucleo famiglia, quali specificati nell'art. 170 c.c.. Si può, al
riguardo, inoltre, rilevare come l'ampiezza soggettiva del concetto di bisogni
familiari come delineata in precedenza non coincide con il concetto di
"familiare" di cui al 3° comma dell'art. 230 bis c.c., che considera tali i parenti entro il terzo grado e gli
affini entro il secondo. Autorevole dottrina [34]
ha, peraltro, sottolineato che parte del reddito dell'impresa familiare ex art.
230 bis c.c. può essere distribuita
ai singoli membri sotto forma di utili e come tale impiegata liberamente dagli
stessi. La mancanza, pertanto, di un obbligo di reimpiego a favore della
famiglia, conduce a ribadire l'affermata estraneità ai bisogni familiari delle
obbligazioni contratte anche per la conduzione di un'impresa familiare e,
dunque, l'esistenza di una impossibile totale coincidenza tra gli interessi
dell'impresa ed i bisogni della famiglia [35].
2.d.
Modalità e tempo di assunzione delle obbligazioni da parte dei coniugi.
Dopo aver individuato l'ambito soggettivo
ed oggettivo delle obbligazioni assunte e rilevanti ex art. 170 c.c. è
opportuno affrontare il problema della responsabilità dei coniugi per dette
obbligazioni ed, in particolare, la necessità o meno che l'assunzione di tali
debiti sia effettuata congiuntamente da parte degli stessi.
Un primo indirizzo [36]
ha sostenuto che, pur riconosciuta in sede di amministrazione la legittimazione
di un coniuge alla spendita del nome dell'altro, non può riconoscersi per gli
atti rivolti alla realizzazione di esigenze familiari. Sorgerebbe in tal modo
una responsabilità senza debito per il coniuge non agente, il quale si
troverebbe esposto all'attività dell'altro, senza possibilità di tutela;
inoltre tale orientamento permetterebbe una migliore garanzia per i beni
oggetto del fondo, che, sia pure pro parte non sarebbero sottoposti ad
esecuzione forzata. I creditori della famiglia dovrebbero pretendere
l'espressione congiunta del consenso (e tale pretesa non trova alcun fondamento
positivo) rendendo con ciò oltremodo gravosa l'amministrazione del fondo. Il
coniuge non agente potrebbe inoltre trovare adeguata tutela delle ragioni della
famiglia nei confronti dell'abusiva attività del coniuge agente in sede di
opposizione alla esecuzione intrapresa dal creditore insoddisfatto. Nonostante
appaia degna di rilievo la preoccupazione di chi ha formulato siffatta tesi,
una tale limitazione di responsabilità non può trovare applicazione nei
confronti del terzo creditore, atteso il potere attribuito dall'ordinamento
giuridico ad un solo coniuge nell'interesse del nucleo familiare. Il coniuge
non agente potrebbe infatti agire ex art. 183 c.c. per l'esclusione dell'altro
dall'amministrazione. E' evidente che il potere di agire da soli non avrebbe
rilievo, ove ad esso non si accompagnasse una correlativa responsabilità del
fondo medesimo nella sua interezza. Può affermarsi, allora, che il fondo è
complessivamente assoggettato agli atti di esecuzione ove gli atti di
amministrazione siano legittimamente stati compiuti (art. 168, comma 3° c.c.)
da un solo coniuge ed in particolare:
a) per l'ordinaria amministrazione, salvo
opposizione dell'altro; b) giusta autorizzazione giudiziale, nelle ipotesi di
agli articoli 181 e 182 c.c., per la straordinaria amministrazione [37].
E' stato sostenuto [38]
poi che, in ogni caso, qualora l'obbligazione sia stata contratta
congiuntamente da entrambi i coniugi essa debba ritenersi, comunque, conforme
ai bisogni della famiglia, argomentandosi sia dal fatto che con il loro
consenso, in assenza di figli minori è possibile "alienare, ipotecare,
dare in pegno o comunque vincolare" i beni ed i frutti del fondo (art. 169
c.c.), sia dalla difficoltà di stabilire l'estraneità dell'obbligazione ai
bisogni della famiglia, in presenza del congiunto consenso di entrambi coloro
ai quali compete in forza dell'art. 144 c.c. proprio la determinazione
dell'indirizzo di vita. In realtà, tale orientamento non può essere accolto dal
momento che, innanzitutto, ove il legislatore abbia inteso liberare i coniugi
dal controllo di corrispondenza dell'atto alle esigenze familiari lo ha fatto
in modo chiaro ed espresso; inoltre, non avrebbe avuto alcun senso prevedere
una positiva conoscenza dell'afferenza del debito alle necessità del nucleo familiare
in questione in capo al creditore, laddove ad inficiare l'oggettiva valutazione
di appartenenza dell'obbligazione fosse stato sufficiente il consenso congiunto
dei medesimi coniugi [39].
L'anteriorità del credito rispetto alla
costituzione del fondo non costituisce ostacolo alla esecuzione sui beni del
fondo, purché, naturalmente la detta obbligazione sia successiva alla
celebrazione del matrimonio ed inerisca ai bisogni della famiglia, come fin qui
delineati [40]. La
testuale redazione dell'art. 170 c.c., che statuisce, appunto, che l'esecuzione
su beni e frutti del fondo non può aver luogo per debiti afferenti "scopi
estranei ai bisogni della famiglia", non riproduce l'art. 169, 3° comma
c.c. abrogato (secondo il quale non era opponibile l'inalienabilità dei beni
del fondo ai terzi il cui credito fosse sorto anteriormente alla trascrizione
dell'atto o alla nascita del vincolo sui titoli di credito) e non ha alcun
riguardo al tempo in cui il debito è sorto, ma solo ed esclusivamente alla sua
natura ed alla sua qualità. La vigente normativa consente, dunque,
l'opponibilità ai creditori anteriori alla costituzione, del vincolo del fondo
patrimoniale, eccezion fatta per l'ipotesi di esistenza di una garanzia reale.
2.e.
Obbligazioni contrattuali e legali.
La lectio
dell'art.170 c.c. fa riferimento esclusivo alle sole obbligazioni aventi fonte
contrattuale, atteso l'impiego da parte del legislatore dell'inciso debiti
"che il creditore conosceva essere stati contratti". La terminologia
della novella del 1975, non modifica, peraltro, l'espressione utilizzata dal
legislatore del 1942 sia pure in materia di patrimonio familiare nella
redazione dell'originario 2° comma dell'art.170 c.c., avvalorando la tesi della
inapplicabilità del limite della estraneità ai bisogni familiari alle
obbligazioni di fonte legale. E', peraltro, evidente che una tale soluzione
attribuisce, da una parte, pieno vigore alla responsabilità del debitore ex
art.2740 c.c., dall'altro tiene in conto la peculiare tutela che l'ordinamento
giuridico attribuisce, in considerazione del rilievo degli interessi in gioco,
ad una situazione creditoria. La soluzione contraria, accolta da certa dottrina[41],
deriva dalla considerazione che corrisponde al soddisfacimento di un bisogno
familiare anche l'assunzione di un'obbligazione non negoziale. Basti pensare
all'ipotesi di obbligazioni nascenti ex
lege per il pagamento di imposizioni tributarie relative ai beni costituiti
in fondo o di contributi previdenziali o assistenziali per il personale addetto
alla manutenzione degli stessi. Basti ancora, in via esemplificativa, pensare
alla responsabilità dei genitori per i danni causati dai figli minori con loro
conviventi ex art.2048 c.c., o per il crollo dell'edificio oggetto del fondo o
degli animali adibiti alla coltivazione del terreno oggetto del fondo stesso.
In realtà, la comparazione della qualità del credito con le esigenze familiari,
risulta spesso in conflitto con lo stesso sentire comune, poiché la minorata
tutela delle ragioni creditorie pur aventi un rilievo preponderante e pur
sottendendo un interesse di tipo pubblicistico discenderebbe da un giudizio
spesso estremamente soggettivo circa la imputabilità in sé dell'obbligazione ex lege al soddisfacimento dei bisogni
del nucleo familiare stesso. E' pertanto preferibile l'orientamento che esclude
l'applicabilità alle obbligazioni di fonte legale dell'art.170 c.c.
Rappresenta, peraltro, ostacolo alla applicabilità
dell'art.170 c.c. il fatto che la norma richieda la conoscenza positiva del
creditore dell'inerenza ai bisogni della famiglia dell'obbligazione. Difetta,
infatti, in capo al creditore per fonte legale una siffatta conoscenza
"positiva" all'atto dell'insorgere del rapporto obbligatorio della
corrispondenza del debito alle esigenze familiari. Inoltre, sembra più in linea
con la norma l'escludere il ricorso all'art.170 c.c. in ipotesi di obbligazioni
sorte ex lege, anche per la
impossibile configurabilità concreta di una "conoscenza" di tal
fatta, piuttosto che per una "fictio" dottrinale ritenere inutile un
siffatto requisito.
2.f.
Atteggiamento psicologico del creditore ed onere della prova. Eccezione di
estraneità del debito.
"L'esecuzione sui beni e frutti del
fondo non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati
contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia", recita l'art. 170
c.c. Il creditore deve allora "positivamente" essere a conoscenza
della estraneità dell'obbligazione alle esigenze della famiglia. Non basta la
mera conoscibilità astratta o la dimostrazione che il creditore con la
diligenza ordinaria avrebbe conosciuto una siffatta alienità. Né è sufficiente
un semplice stato di non conoscenza o di ignoranza del creditore, magari a
causa della neutralità dell'obbligazione in questione.
La prova di tale conoscenza, anche
mediante semplici presunzioni, grava sui coniugi [42];
in particolare, costoro dovranno provare la non corrispondenza, in modo
oggettivo, dell'obbligazione sorta nei confronti dell'esecutante ai bisogni del
loro nucleo familiare. Si è opposto che i coniugi potrebbero restare inerti
dinanzi alle iniziative del creditore estraneo allo scopo di distrarre i beni
dalla loro destinazione. In tal caso, la legittimazione a provare l'estraneità
del debito spetterà ai figli, in via autonoma se maggiorenni, o con il ricorso
ad un curatore speciale, se minorenni [43].
Dinanzi all'inerzia di tutti costoro, in via surrogatoria, è ammissibile
ritenere legittimati anche i creditori per obbligazioni familiari, che
potrebbero vedere lese le loro ragioni ove nessuno frapponesse ostacoli
all'esecuzione dei creditori estranei . Può, infine, rilevarsi che anche il
coniuge non agente potrà opporre al creditore esecutante l'estraneità alle
esigenze della famiglia dei debiti contratti dall'altro coniuge [44].
2.i.
Privilegi, ipoteche e fondo patrimoniale.
Non sembra sussistere alcun dubbio circa
l'esecutabilità del fondo patrimoniale nell'ipotesi in cui il creditore
ipotecario sia assistito da garanzia reale sul bene conferito. Il creditore
potrà, infatti, soddisfarsi sul bene sia che la sua garanzia sia sorta
anteriormente all'atto costitutivo del fondo (anche per obbligazioni estranee
ai bisogni della famiglia) sia successivamente (per obbligazioni solo inerenti
le esigenze familiari), prevalendo sul vincolo di cui all'art. 167 c.c. [45].
Eguale prevalenza sul vincolo di
destinazione deve attribuirsi al creditore ipotecario, ove la garanzia reale a
suo favore sia sorta in seguito alla costituzione del fondo, seppur a garanzia
di debiti non attinenti ai bisogni della famiglia, ma in assenza di figli [46].
In tale fattispecie in realtà non si ha specificamente una eccezione ai
principi sin qui esposti, ma ove abbia luogo l'esecuzione, più esattamente la
sottrazione dello stesso bene alla destinazione imposta. Pertanto non si
verifica una particolare ipotesi di prevalenza del creditore estraneo rispetto
al vincolo di destinazione, bensì la distrazione del bene oggetto del fondo
rispetto allo scopo per il quale era stato vincolato, mediante un anticipato
consenso all'esecuzione forzata prestato da entrambi i coniugi, privi di prole,
in sede di iscrizione del pregiudizio ipotecario.
Eguale prevalenza sul vincolo di
destinazione deve attribuirsi al privilegio speciale su beni mobili ed al
privilegio speciale sugli immobili [47].
Quest'ultimo ex art. 2748, secondo comma, c.c. prevale anche sui creditori
ipotecari, risolvendo a loro danno eventuali conflitti di esecuzione sui beni
del fondo. La peculiarità dei crediti assistiti da siffatti privilegi, spesso
di natura pubblicistica, limita di fatto la tutela dovuta agli interessi del
nucleo familiare, al soddisfacimento dei quali è preposta la costituzione del
fondo patrimoniale. Il privilegio è infatti un titolo di prelazione accordato
dalla legge in considerazione della causa del credito alla quale l'ordinamento
giuridico attribuisce un particolare riconoscimento. E' bene, tuttavia,
rilevare che la prevalenza di detti privilegi opera solo ove la
"qualità" oggettiva dell'obbligazione contrattuale a cui corredo essi
sono stati posti, sia inerente ai bisogni della famiglia medesima, qualora il
credito in esame abbia natura privata (ad esempio, crediti derivanti da
contratti di mezzadria e colonia ex art. 2765 c.c. o crediti del locatore di
immobili ex art. 2764 c.c.). Qualora piuttosto il credito sia di natura pubblica
(ad esempio in materia di imposte e tasse) la prevalenza avverrà tout court, nel rispetto però degli
oggetti di riferimento specifico del privilegio, come indicati di volta in
volta dal Codice civile o dalle leggi speciali. Non può, infine, postularsi la
prevalenza del privilegio generale mobiliare sul vincolo di destinazione del
fondo patrimoniale, atteso che, in forza dell'art. 2747 c.c. esso non può
esercitarsi in pregiudizio dei diritti spettanti ai terzi sui mobili che ne
formano oggetto, salvo quanto è disposto dagli articoli 2913, 2914, 2915 e 2916[48].
[1] Parla di "ammodernamento" del
patrimonio familiare F. Corsi, Il regime patrimoniale della famiglia t.
II, sez.2, Milano, 1984, p. 84. Contra F.
Carresi, voce Fondo patrimoniale,
in Enciclopedia Giuridica Treccani,
Roma, XIV, 1989, p. 1 reputa invece che "le radicali trasformazioni"
abbiano fatto sì che il fondo patrimoniale rappresenti "un istituto
diverso e non semplicemente come una versione ammodernata del patrimonio
familiare". Il patrimonio familiare deve, piuttosto, l'insuccesso della
sua applicazione al fatto di essere un "prodotto di laboratorio"
legislativo.(G. Gabrielli, in
Voce Patrimonio familiare e fondo
patrimoniale in Enciclopedia del
diritto, XXXII, 1982, p. 294). Non condivide il pessimismo sulla sorte
relativa alla applicabilità dell'istituto de
quo G. Oppo, (in Patrimoni autonomi familiari ed esercizio di
attività economica in Riv. dir. Civ.,
1989, I, p. 287).
[2] Il vincolo costituisce in tal modo per
un verso peculium familiare e per
altro garanzia espressa per i creditori (sic F.
Corsi op. cit., p. 88; V. De Paola, Il diritto patrimoniale della famiglia coniugale, Tomo III, Milano
1996, p. 30).
[3] Un autorevole studioso ha rilevato che i
coniugi dovranno concorrere con i frutti provenienti dai beni personali o in
comunione legale solo ove siano insufficienti quelli derivanti dai beni
costituiti in fondo patrimoniale o oggetto di usufrutto legale. Al contrario,
potranno accantonare i frutti dei beni costituiti in fondo patrimoniale, ove
eccedano il livello di vita prescelto (T.
Auletta, Il fondo patrimoniale in
AAVV, Il regime patrimoniale della
famiglia a cura di G. Bonilini
e G. Cattaneo Torino, 1997, p.
349-350).
[4] Tale limite costituisce nel contempo la
fonte e la misura del dovere contributivo. Sul punto diffusamente A. Falzea, Il dovere di contribuzione nel regime patrimoniale della famiglia
in Riv. dir. civ., 1977, I, p. 609 e
ss., secondo il quale la regola giuridica con la quale il legislatore della
riforma ha risolto il problema della eguaglianza sostanziale è quella del
dovere di contribuzione, in quanto situazione giuridica diversa dal dovere di
mantenimento (p. 619). Tale assunto rappresenta, secondo tale autorevole
dottrina, la principale connotazione della legge di riforma del diritto di
famiglia. Cfr. altresì F. Santoro
Passarelli, Poteri e
responsabilità patrimoniali dei coniugi per i bisogni della famiglia, in Diritto di famiglia - raccolta di
scritti in onore di Rosario Nicolò, Milano 1982, p. 415 e ss., il quale analizza
il governo della famiglia dopo la riforma, con riguardo particolare al potere
di impegnare giuridicamente il coniuge non agente, in relazione all'obbligo di
contribuzione ed alle scelte di indirizzo familiare.
[5] T.
Auletta, Il fondo patrimoniale
Artt.167-171 in Il Codice Civile
Commentato diretto da P. Schlesinger, Milano, 1992, p. 204 e ss.; F. Corsi op. cit., p. 94. Solo allora dovrà tenersi conto dell'onere
contributivo del coniuge costituente in fondo. L'accoglimento di una tesi
contraria condurrebbe a violare l'inderogabile principio statuito dall'art.
143, comma 3° c.c. (sic espressamente F.
Corsi, op. cit., p. 96).
[6] La dottrina, che pure è quasi del tutto
concorde nel reputare i beni del fondo patrimoniale quale patrimonio di
destinazione o di scopo, si divide nel qualificarlo come patrimonio autonomo (R. Lenzi, Struttura e funzione del fondo patrimoniale in Riv. Not. 1991, p. 54) o
separato (V. De Paola op. cit., p. 32, A. e M. Finocchiaro, Riforma del diritto di famiglia, I, Milano, 1975, p. 515). Sul punto diffusamente E. Mandes, Il fondo patrimoniale - Rassegna di dottrina e giurisprudenza in Riv. Not., 1990, p. 641. Sull'autonomia
del fondo G. Oppo, In tema di autonomia del fondo patrimoniale,
in Persona e Famiglia - Scritti
giuridici, V, Padova, 1992, p. 324 e ss., nonché in AA.VV., Questioni di diritto patrimoniale e della
famiglia, Padova, 1989, p. 119 e ss., in uno studio per la soluzione del
seguente "Responsum":
"Tizio e Mevia, che hanno costituito all'atto del loro matrimonio, un
fondo patrimoniale in comproprietà, attendono un figlio quando Tizio fallisce,
nell'esercizio di un'impresa commerciale iniziata dopo il matrimonio. Quale la
sorte del fondo"; in tale sede l'Autore ha espresso la opportunità di
un'interpretazione che salvaguardasse anche gli interessi del concepito.
[7] In tal senso G. Gabrielli, op. cit.,
p. 295 e ss.; G. Cian e G. Casarotto,
voce Fondo patrimoniale della famiglia,
in Novissimo Digesto Italiano,
Appendice III, 1982, p. 833 (ampiamente); A. e M. Finocchiaro, Diritto di
famiglia, vol. 1°, Milano, 1984. A.
Pino, Il diritto di famiglia,
Padova, 1984, p. 143; F. Carresi,
voce Fondo patrimoniale, cit., p. 2; F. Galletta, I regolamenti patrimoniali tra coniugi, Napoli, 1990, p. 149; B. Grasso, in Trattato di diritto privato diretto da Pietro Rescigno, 3, Persone e famiglia, T. 2, Torino 1996,
p. 425; T. Auletta, Il fondo patrimoniale, in AA.VV., Il regime patrimoniale della famiglia, op. cit., p. 362; A. Nicolini, Fondo patrimoniale in Notariato,
1998, p. 451; F. Corsi, op. cit., p. 95 (il quale ammette la
difficile pratica realizzazione di una riserva a favore di un soggetto terzo,
pur senza escluderne l'astratta configurabilità, per la quale sembra però
nutrire una certa avversione quando afferma alla nota n.9, p. 86: “quanto va ad
assomigliare alla dote questo fondo!”); nello stesso senso, sia pure trattando
di altra questione, G. Oppo, op. ult. cit. p. 326, nota 4.
[8] La caratteristica del fondo patrimoniale
di poter coesistere con un regime primario patrimoniale familiare, attesa la
sua portata oggettivamente limitata, conduce a ritenere ammissibile il
conferimento da parte di coniugi in regime di comunione legale in fondo
patrimoniale di beni conservando e mantenendo la proprietà degli stessi in
regime appunto di comunione. Appare altrettanto astrattamente ammissibile che
un terzo, nel costituire alcuni beni in fondo patrimoniale a favore di coniugi,
nel contempo riservi a favore di un altro terzo la "nuda proprietà"
degli stessi (sul punto diffusamente E.
Mandes, op. cit., p. 669, R. Lenzi, op. cit., p. 65 e ss.). Si sostiene in senso opposto che manca una
norma espressa in tal senso, che inoltre la possibilità di riserva della
proprietà dei beni del fondo per il terzo urta con la previsione legislativa
dell'art. 169 c.c. che attribuisce solo ai coniugi la facoltà di alienare, e
che, infine, la disciplina di cui all'art. 171 c.c. relativa alla cessazione
del fondo è incompatibile con la riserva di proprietà in capo al terzo
costituente o comunque in generale in capo ad un soggetto terzo rispetto ai
coniugi. In tal senso diffusamente V. De
Paola, op. cit., p. 41 e ss..
In realtà, la previsione legislativa della facoltà di alienare non esclude che
oggetto del fondo possa essere un diritto reale su un bene diverso dalla proprietà,
ad esempio la superficie o l'usufrutto (si pensi all'inciso "salvo che sia
diversamente stabilito" di cui all'art. 168 c.c.); il potere di
alienazione riguarda "beni", non il diritto relativo; inoltre, la
disciplina dell'art. 171 c.c. è relativa alla fattispecie in cui non ci sia
scissione fra titolare del potere di amministrazione del fondo e titolare del
bene costituito in fondo, ma non consente aprioristicamente di escludere la
configurabilità di detto iato. Non può neppure affermarsi che all'attribuzione
da parte del terzo del bene ad un solo coniuge osta il divieto di cui all'art.
166 bis c.c.: il conferimento della
proprietà ad un solo coniuge non determina un mutamento del potere di
amministrazione devoluto ai coniugi e, dunque, non crea una diseguaglianza fra
loro, con conseguente nullità dell'atto di autonomia. Anzi è proprio nella
costituzione di fondo ad opera del terzo che emerge in tutta la sua utilità la
riserva a favore del costituente: in tal caso, infatti, il terzo sarebbe
maggiormente incentivato dal destinare ai coniugi le utilità ed i frutti dei
beni conferiti nel fondo, attesa l'inoperatività dell'art. 170 c.c..
L'ammissibilità della riserva conduce in sé un ulteriore duplice vantaggio:
innanzitutto, che alla cessazione del fondo i beni restano nella disponibilità
del costituente, senza bisogno di alcun atto ulteriore, ed in secondo luogo
l'imputabilità all'onere contributivo del solo coniuge riservatario costituente
anche dei frutti e delle utilità tratte dal fondo (in tal senso, specificamente,
F. Corsi, op. cit., p. 95-6).
[9] E' possibile, altresì, postulare le
ipotesi in cui i beni costituiti in fondo appartengano in regime di comunione
legale o ordinaria ai coniugi stessi (sic R.
Lenzi op. cit., p. 66). E'
bene per completezza sottolineare la necessità dell'accettazione da parte dei
coniugi per il perfezionamento della costituzione del fondo patrimoniale da
parte di un terzo con atto inter vivos
ex art. 167 c.c., secondo comma. Tale
statuizione è in linea con il generale principio di intangibilità della sfera
giuridica altrui. Sul punto diffusamente R.
Lenzi, op. cit., p. 68 e ss..
[10] Sul punto L. Bellantoni e F.
Pontorieri, La riforma del diritto
di famiglia, Napoli 1976, p. 123 e ss., i quali citano il progetto Falcucci
di riforma che al riguardo così statuiva "Espropriabilità del patrimonio
familiare. L'esecuzione sui beni costituiti in patrimonio familiare non può
aver luogo per debiti contratti per scopi diversi dalla diretta soddisfazione
dei bisogni della famiglia". Gli AA. affermano che le espressioni
impiegate nel progetto di riforma poi non accolto, erano più
"ristrette" sotto il profilo obiettivo, in quanto doveva trattarsi di
debiti contratti per la soddisfazione diretta delle necessità primarie della
famiglia, e sotto il profilo soggettivo, non richiedendosi alcuna indagine
psicologica sul terzo creditore. Sottolineano, infine, i rischi che discendono
da un ricorso alla simulata esistenza di debiti inesistenti nei confronti di
terzi da parte dei coniugi in danno di figli minori, ottenendo la liquidazione
di beni altrimenti vincolati. La proposta di riforma non accolta in realtà
avrebbe comportato maggiori rischi, attesa l'inesistenza di vincoli alla
posizione soggettiva del creditore.
[11] T.
Auletta, Il fondo patrimoniale,
in AA.VV., Il regime patrimoniale della
famiglia, cit., p. 362, nonché p. 382 e ss., il quale aggiunge, altresì,
che i coniugi siano tenuti a fare l'inventario e a prestare idonea garanzia al
costituente riservatario. Tale assunto non è però condiviso da G. Gabrielli, op. cit., p. 297, il quale dedica attenzione e cura all'esame di
tale questione, giungendo a conclusioni opposte dall'Auletta ed, in
particolare, negando sia l'obbligo di inventario, sia l'obbligo di prestare
garanzia, perché in contrasto con il favor
familiae (sic p. 298). E' evidente che il problema del limite discendente
dalla qualificazione di siffatto diritto di godimento non si pone ove si acceda
alla tesi sopra segnalata di pur autorevole dottrina che esclude una siffatta
scissione fra titolarità e amministrazione del godimento (cfr. retro nota 8
nonché V. De Paola, op. cit., p. 41 e ss.).
[12] G.
Gabrielli, op. cit., p. 302,
il quale afferma, altresì, che l'assunto dell'incedibilità del diritto de quo non risulta attenuato dal fatto
che possa essere oggetto di rinuncia, addirittura verso corrispettivo. Tale
ultima affermazione sembra però reintrodurre elementi di dubbio in una
ricostruzione tutto sommato organica del problema. Nello stesso senso, G. Cian e G. Casarotto, op. cit.,
p. 828.
[13] T.
Auletta, Il fondo patrimoniale,
in AA.VV., Il regime patrimoniale della
famiglia, cit., p. 382. Nello stesso senso, F. Carresi, voce Fondo
patrimoniale, cit. p. 2, il quale sottolinea la riconducibilità del diritto
di godimento nell'ambito dell'usufrutto ordinario e la sua natura reale. Sul
punto cfr. A. e M. Finocchiaro, op. cit., p. 837; C.M. Bianca, Diritto Civile, La famiglia e
le successioni, Milano 1985, vol. II, p. 105; A. Pino, op. cit., p.
44, il quale rileva che i creditori personali del costituente riservatario o
del riservatario tout court non potranno mai espropriare i frutti dei beni
costituiti in fondo, che "spettano sempre e necessariamente ai coniugi e
non fanno parte quindi del patrimonio del debitore esecutato" (p. 44);
contra quest'ultimo A. in modo specifico G. Oppo,
In tema di autonomia del fondo
patrimoniale, cit., p. 327, nota
4. F. Corsi (op. cit., p. 103), che esclude la riserva a favore del terzo
costituente, afferma piuttosto essere in linea con il sistema normativo
l'esecuzione su beni costituiti in fondo, ma appartenenti ad uno solo dei
coniugi da parte del creditore per obbligazione contratta per soddisfare i
bisogni della famiglia. Descrittivamente sul punto cfr. F. Galletta, op. cit., p. 150; E. Mandes,
op. cit., p. 684.
[14] Ricorda le perplessità circa la
possibilità di conferire un "comune diritto di usufrutto" in
patrimonio familiare sorte sotto la previgente disciplina normativa,
sottolineando che appariva fortemente limitativa dell'autonomia l'affermazione
dell'impossibilità di prevedere un oggetto che avesse durata in astratto o per
espressa convenzione più breve di quella della famiglia T. Auletta, Il fondo patrimoniale Artt.167-171, op. cit., p. 180, il quale ipotizza che addirittura "per la
servitù la destinazione ai bisogni della famiglia può realizzarsi se il diritto
viene costituito a favore di un terreno conferito in fondo patrimoniale"
(p. 182) e che nonostante l'assenza di riscontri normativi precisi possa
"destinarsi al fondo un diritto personale di godimento, come quello
derivante da un contratto di locazione o di anticresi" (p. 182). Rileva F.
Carresi, (voce Fondo patrimoniale cit. p. 3), che al
fondo patrimoniale non potrà essere apposto alcun termine, iniziale o finale;
tale assunto tuttavia non confligge con la costituibilità di un fondo
patrimoniale su un diritto "per sua natura temporaneo", quale appunto
l'usufrutto. In tal senso specificamente su quest'ultimo punto C.M.Bianca, op. cit., p. 106.
[15] Rubino,
L'ipoteca immobiliare e mobiliare, in
Trattato di diritto civile e commerciale
diretto da Cicu e Messineo, Milano, 1956, p. 103; P. Boero, Le ipoteche, in Giurisprudenza sistematica di diritto civile e commerciale, diretta
da W. Bigiavi, 1984, p. 187.
[16] In tema di multiproprietà cfr. lo studio
n.2330 di C. Angelici e M. Velletti, Prime osservazioni sulla nuova normativa in tema di multiproprietà,
nonché G. Caselli, La multiproprietà, Milano, 1999.
[17] V. De
Paola, op. cit., p. 38; T. Auletta, Il fondo patrimoniale Artt.167-171, op. cit., p. 187, il quale rileva che l'orientamento negativo basa
le sue affermazioni sulla supposta necessità che l'obbligo di provvedere alle
varie esigenze spetti alla coppia nella sua interezza. In senso negativo in
qualunque ipotesi relativa ai figli unilaterali, G. Gabrielli, op. cit.,
p. 299.
[18] T. Auletta,
Il fondo patrimoniale Artt.167-171, op. cit., p. 189.
[19] Sic G. Cian
- G. Casarotto, op .cit. p. 830. In senso limitato ai
soli figli maggiorenni conviventi cfr. G. Gabrielli,
op. cit., p. 299.
[20] F. Carresi,
voce Fondo patrimoniale, cit., p. 5, "seppur con qualche
perplessità". Contra T. Auletta,
Il fondo patrimoniale Artt.167-171,
p. 203. E' evidente che è palesemente inammissibile che siffatte limitazioni od
ampliamenti provengano dal terzo costituente con atto inter vivos o mortis causa.
[21] Sul punto diffusamente R. Lenzi, op. cit. p. 60-63.
[22] T. Auletta,
Il fondo patrimoniale Artt.167-171,
p. 203, esclude la configurabilità da parte del terzo di una
"graduatoria" di "bisogni", ritenendo non meritevole di
tutela da parte dell'ordinamento giuridico una siffatta pattuizione.
[23] A. Falzea,
Il dovere di contribuzione nel regime
patrimoniale della famiglia, op.
cit., p. 617, il quale afferma che "se un coniuge si rivolge all'altro
per i propri bisogni di rilevanza familiare non fa valere una esigenza
meramente individuale bensì un interesse della famiglia, per conto della quale
avanza la pretesa di contribuzione". E', peraltro, importante sottolineare
l'estrema prudenza necessaria nella valutazione di congruità dei bisogni del
singolo componente con l'indirizzo optato.
[24] Ad esempio, le spese sostenute da un
coniuge per ritornare in famiglia, da un paese lontano dopo un periodo di
separazione (sic T. Auletta, Il fondo patrimoniale Artt.167-171, p.
193).
[25] In tal senso Cass. civ. sez. III, 7
gennaio 1984, n. 134, riportata in Giur.
it., 1984, I, 1, p. 740, in Foro it.,
1985, I,I, p. 558; in Dir. Fam. e pers.,
1984, I, p. 480 e 1984, p. 881 (con nota di Dall'Ongaro);
in Vita Not., 1983, p. 1646; in Giust. civ., 1984, I, p. 663; in Arch. Civ., 1984, I, p. 885; citata
anche in Giurisprudenza del diritto di
famiglia, a cura di M. Bessone, II, Milano, 1997, p. 495 e 496 ed in Nuova Rassegna di giurisprudenza sul codice
civile, C. Ruperto e V. Sgroi a cura di A. e M. Finocchiaro, G. Stella
Richter, Tomo III, Milano, 1994, p. 1370; nonché Cass. Civ. sez. III 9 aprile
1996, n.3251, riportata in Giust. Civ.
1996, I, p. 2959 ed in Dir. fam. e pers.,
1996, II, p. 1382.
[26] I bisogni dunque non possono essere
limitati esclusivamente all'obbligo alimentare (art.458), ma devono comprendere
la realizzazione "delle varie esigenze materiali, culturali, spirituali,
che possono essere soddisfatte in relazione alla condizione economica e sociale
di ciascuna famiglia" F. Santoro-Passarelli,
op. cit., p. 426. Cfr. sul punto A. Fusaro, Il regime patrimoniale della famiglia, Padova, 1990, p. 127 il
quale cita, riportandone ampi passi, una nota sentenza della Suprema Corte del
19 maggio 1969, n. 1717, che, sia pure con riguardo all'art. 188 c.c. oggi
abrogato, definisce "bisogni della famiglia" "le più complesse e
varie esigenze del nucleo familiare, considerate anche sotto il profilo
dinamico e teleologico in relazione al futuro incremento del benessere della
famiglia". Non rientrano nel genus
tuttavia le spese effettuate per l'esercizio concreto e quotidiano
dell'attività professionale dei suoi membri (sic V. De Paola, op. cit.,
p. 37).
[27] In tal senso T. Auletta, Il fondo
patrimoniale Artt.167-171, p. 194. Tale A. esclude, altresì, i bisogni
sorti prima della celebrazione del matrimonio e la gestione del patrimonio
personale di ciascun componente. T. Auletta,
Il fondo patrimoniale, in AA.VV., Il regime patrimoniale della famiglia, cit., p. 348. F. Carresi, Fondo patrimoniale, in Commentario alla riforma del diritto di famiglia Padova, Tomo I, p.
345, con riferimento alla copertura di un debito di gioco. Contrario a siffatta
ultima possibilità V. De Paola, op. cit., p. 36, nota 42.
[28] Sic G. Cian
- G. Casarotto, op. cit., p. 829 (per i quali anche il
costo spropositato di una vacanza rientra tra i bisogni, se voluto dai coniugi
in linea con l'indirizzo adottato). Rileva T. Auletta
che il fondo non è necessariamente diretto alla conservazione dei beni che ne
formano oggetto, ben potendo i coniugi disfarsi anche del capitale per la realizzazione
delle esigenze familiari; osserva altresì che quest'ultima rappresenta una
caratteristica peculiare della disciplina vigente rispetto alla normativa che
regolava il patrimonio familiare (op.
ult. cit., p. 195). Quest'ultimo A. altrove ha poi sottolineato che
rientrano nel concetto di "bisogni" le pur eccessive esigenze della
famiglia, qualora corrispondano all'indirizzo di vita adottato, "sempre
che il creditore fosse in grado di rendersene conto" ( T. Auletta, Il fondo patrimoniale, in AA.VV., Il regime patrimoniale della famiglia, cit. p. 347). Sic V. De Paola, op. cit., p. 36 e 37. F. Galletta
esclude che possa accogliersi una nozione di bisogni familiari che vada molto
oltre il concetto di mantenimento, pur adottando di quest'ultimo un'accezione
così ampia da ricomprendere anche quanto serve per il potenziamento della
capacità lavorativa del singolo componente (op.
cit., p. 152); contra su quest'ultimo punto T. Auletta, Il fondo
patrimoniale, in AA.VV., Il regime
patrimoniale della famiglia, cit. p. 347; ed anche G. Gabrielli, op. cit., p. 300, il quale però ritiene essere atti abusivi quelli
che travalicano i limiti della "nozione di mantenimento dei coniugi e dei
figli". F. Carresi, Fondo patrimoniale, in Commentario alla riforma del diritto di
famiglia, op. ult. cit., p. 345
afferma che i bisogni della famiglia vanno individuati in primo luogo con
riguardo all'indirizzo della vita coniugale ed in secondo luogo
sussidiariamente con riferimento alle condizioni economiche e di ceto sociale
nonché ai principi morali cui si ispirano nella loro condotta. Accede
integralmente a quest'ultimo indirizzo F. Corsi,
op. cit., p. 89. B. Grasso (op. cit., p. 431) afferma che i "bisogni" vanno
individuati "oggettivamente".
[29] G. Gabrielli,
op. cit., p. 300, il quale giunge a
postulare anche l'ammissibilità di una radicale trasformazione dei beni
costituiti in fondo, allo scopo di farli fruttificare. Sic anche C. M. Bianca, op. cit., p. 108.
[30] F. Corsi,
op. cit., p. 89 il quale afferma che
è "questione da risolversi secondo le circostanze".
[31] T. Auletta,
Il fondo patrimoniale Artt.167-171, op. cit., p. 201, il quale rileva
acutamente che le spese dirette a rendere maggiormente produttiva l'attività
del proprio figlio o del coniuge non rientrano fra quelle che i familiari sono
tenuti a sostenere e sono soggette in quanto liberalità a collazione ex art.741
c.c.. Non può aver luogo l'esecuzione sui beni costituiti in fondo e sui
relativi frutti ove le obbligazioni non siano rivolte alla soddisfazione
"diretta e quindi per le necessità primarie della famiglia" (L. Bellantoni e F. Pontorieri, op. cit.,
p. 123), e dunque per debiti discendenti dall'attività di impresa.
[32] La sentenza cui si fa riferimento è
quella della III sez. della Suprema Corte del 7 gennaio 1984, n. 134 (cfr.
retro nota n.25). La sentenza della Suprema Corte del 9 aprile 1996 (cfr retro
nota n.25) sembra confermare gli assunti ora espressi (sottolineando il
rilievo, in un obiter dictum,
"della qualità del debito"). La giurisprudenza invero, anche in materia
di dote (cfr. Trib.Napoli 13 maggio 1965, in Temi Nap., 1966, I, p. 231; nonché Suprema Corte 19 maggio 1969, n.
1717 in Giust. civ., 1969, I, p.
1436, commentata da A. Fusaro, op. cit., p. 127), ha esaminato la
questione con mero esclusivo riferimento alle spese inerenti il bene oggetto
del patrimonio separato. In tal senso, anche il commento in Giurisprudenza del diritto di famiglia,
a cura di M. Bessone, op. cit., p.
495 e ss.. Manifesta preoccupazione per il sottile discrimine tra opere di
trasformazione e miglioramento dei beni oggetto del fondo ed attività di
speculazione A. Fusaro (op. cit., p. 129), il quale rileva che
l'ipotesi di specie della quale la giurisprudenza di legittimità si era
occupata con la più volte citata del 7 gennaio 1984, concerneva un debito
contratto per "fini esistenziali" della famiglia stessa e che in
realtà con l'esclusione dei soli "intenti voluttuari e speculativi"
dal genus "bisogni
familiari", aveva pericolosamente esteso anche alle esigenze lavorative
tale categoria giuridica, "minando di fatto la ratio stessa dell'istituto che è quella" di vedere tutelata
una certa massa patrimoniale "non solo da sperperi voluttuari, ma anche da
iniziative avventate e pregiudizievoli".
[33] Deve evidenziarsi che il carattere
speculativo di un attività è cosa ben diversa dal requisito dello scopo di
lucro, non espressamente previsto dall'art. 2082 c.c. quale caratteristica
dell'imprenditore, ma reputato dalla dottrina prevalente quale elemento
immanente di tale istituto. Lo scopo di lucro (inteso in senso oggettivo) è
l'idoneità dell'impresa a dare un profitto, laddove il carattere speculativo di
un'impresa afferisce, invece, alla previsione dell'orientamento del mercato (G.
Cian - A. Trabucchi, Commentario
breve al codice civile, Padova, 1997, sub 2082 c.c., pag. 1997). I debiti
contratti nell'esercizio dell'impresa sono di natura commerciale e, dunque, per
A. Ceccherini, di natura
"speculativa per definizione" (I
rapporti patrimoniali nella crisi della famiglia e nel fallimento Milano, 1996,
p. 579). Costituisce abuso del diritto di godimento del fondo "l'impiego
delle sue utilità" a profitto delle "aziende appartenenti a uno o ad
alcuni soltanto dei membri della famiglia" (G. Gabrielli, op. cit.,
p. 300).
[34] Sic T. Auletta,
Il fondo patrimoniale Artt.167-171, op. cit., p. 201; V. De Paola, op. cit., p. 37; G. Cian
e G. Casarotto, op. cit., p. 829 (i quali osservano che
estendere il concetto di bisogni familiari anche alla gestione di un'azienda
familiare, condurrebbe ad un'aggressione indiscriminata ai beni del fondo
patrimoniale); contra G. Gabrielli
op. cit., p. 300, (purché tutti i
familiari partecipino agli utili ed agli incrementi della stessa). Deve,
inoltre, rilevarsi che la convivenza, elemento essenziale al fine della
delimitazione soggettiva del concetto di famiglia ai sensi dell'art. 170 c.c,
non è caratteristica pregnante dello stesso concetto rilevante ai fini di cui
all'art. 230 bis c.c..
[35] Contra F. Galletta (op. cit.,
p. 153) la quale sostiene che l'esecuzione sui beni e sui frutti dei beni
costituiti in fondo patrimoniale deve essere consentita anche per le
obbligazioni contratte nell'esercizio dell'impresa in tutti i casi e non solo
ove tutti i componenti vi prestino la loro attività. Tale A., pur evidenziando
"l'opportunità di tenere distinto lo scopo dell'impresa, cioè la
produzione del reddito, da quello del fondo, di assicurare la soddisfazione dei
bisogni della famiglia", sottolinea la totale sovrapponibilità degli
interessi di impresa e famiglia, contraddicendo invero l'assunto di partenza.
L'assenza di una siffatta relazione non è tuttavia di ostacolo alla tutela
delle ragioni creditorie ove la costituzione del fondo patrimoniale sia stata
concepita a palese frode mediante l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria
o fallimentare o dell'azione simulatoria. L'esistenza di un tale rischio era
stata evidenziata dai progetti di riforma del diritto di famiglia Gatti -
Caporaso e Jotti i quali, giusta l'esperienza negativa maturata con gli
istituti della dote e del patrimonio familiare ne avevano promosso la
soppressione. Se la disposizione di cui all'art. 170 c.c. finisce per giocare
in concreto a favore dei coniugi che svolgano attività di impresa, i creditori
hanno altri mezzi per la tutela dei propri interessi patrimoniali: ecco in tale
luce il grande rilievo della pubblicità dell'atto di costituzione o
modificazione del fondo patrimoniale . Sul punto cfr. G.C. Botti, Il fondo patrimoniale: pubblicità, opponibilità e strumenti di reazione
dei terzi creditori, in Il Dir. di
fam. e delle pers., 1998, p. 395 e ss., nonché p. 422 e ss., nonché la
celebre pronuncia della Corte Costituzionale del 6 aprile 1995, n. 111
pubblicata in Dir. fam. e pers, 1995,
p. 897 e ss. Trib. Milano, 2 giugno 1983, in Giust. civ., 1983, p. 2729; Trib.Napoli del 18 gennaio 1993 e del
27 gennaio 1993, in Banca, Borsa e Titoli
di Credito, 1994, II, p. 580; Corte di Cassazione sez. I civile, 18 marzo
1994, n.204, in La Nuova Giurisprudenza
civile commentata, 1995, I, p. 264, con nota di M.R. Gugliano; Corte di Cassazione, sez. I
civile, in Foro It., 1997, I, p.
3148. Un breve accenno merita da ultimo la quaestio
della inammissibilità di costituire quale oggetto di un fondo patrimoniale
un'azienda (G. Oppo, Patrimoni autonomi familiari ed esercizio
di attività economica, cit., p.
289).
[36] G. Cian
e G. Casarotto, op. cit., p. 828, i quali rilevano che
il coniuge agente espropriato permarrà quale amministratore del bene non
espropriato per la residua quota; in tal caso l'unica forma di tutela nei
confronti del soggetto dissipatore potrà rinvenirsi ancora una volta
nell'esclusione dall'amministrazione ex art. 183 c.c..
[37] T. Auletta, Il fondo patrimoniale Artt.167-171, op. cit., p. 314; ID., Il fondo patrimoniale, in AA.VV., Il regime patrimoniale della famiglia, cit., p. 376 e ss.; F. Galletta, op. cit., p. 149; G. Oppo, Persona e Famiglia, cit. p. 326; A. e M. Finocchiaro, op. cit., p. 836 (che argomentano approfonditamente a favore della tesi accolta); in tema di comunione legale, con spunti utilizzabili nella materia de quo sentenza del Trib. Napoli del 6 aprile 1990 in Giur. It. 1991, I, II, p. 116 e ss. con nota di R. De Falco, Obbligazioni personali dei coniugi e responsabilità patrimoniale sussidiaria dei beni comuni.
[38] A. Pino,
op. cit., p. 130 e p. 144-145.
[39] F. Carresi,
voce Fondo patrimoniale, cit. p. 5;
ID., Fondo patrimoniale, in Commentario alla riforma del diritto di
famiglia, Padova 1992, Tomo III, p. 65; V. De Paola, op. cit.,
p. 124-125; G. Cian e G. Casarotto, op. cit., p. 829; A. Fusaro,
op. cit., p. 131 (il quale rileva
acutamente che la più volte citata sentenza della Suprema Corte del 7 gennaio
1984, consideri irrilevante il fatto che il debito fosse stato contratto da un
solo coniuge); A. e M. Finocchiaro,
op. cit., p. 835.
[40] Sul punto in modo particolare Cass. Civ.
sez. III 9 aprile 1996, n. 3251, riportata in Giust. Civ., 1996, I, p. 2959 ed in Dir. fam. e pers., 1996, II, p. 1382, la quale ha ad oggetto
l'ipotesi di debiti (scoperti di conto corrente bancario), inerenti ad una
impresa commerciale ed insorti anteriormente alla costituzione del fondo. I
creditori in questo caso potranno agire facilmente in revocatoria ex art. 2902
c.c.. B. Grasso, op. cit., p. 431; E. Mandes, op. cit., p. 686; G. Cian
e G. Casarotto, op. cit., p. 829 (i quali in ipotesi di
creditori del de cuius, costituente
il fondo a mezzo di testamento, affermano che i creditori dovranno chiedere la
separazione dei beni nei confronti del beneficiario); contra V. De Paola, op. cit., p. 123. Cfr anche Trib. Catania, 27 maggio 1993, in Dir. Fam. e pers., 1994, II, p. 1263.
[41]
F. Galletta op. cit. p.153, la
quale reputa che il soddisfacimento delle esigenze familiari può discendere
anche dall'assunzione di obbligazioni legali. Un altro A. rammenta inoltre che
la dottrina precedente la riforma medesima affermava che per le obbligazioni ex lege riprendeva vigore la regola
generale di libera pignorabilità dei beni del debitore (T. Auletta "Il fondo patrimoniale
Artt.167-171" op. cit. p.202). La responsabilità, continua l'Auletta, si
estende anche alle obbligazioni che discendono dalla mera titolarità dei beni
del fondo. Sul punto cfr. S. Tondo "Note
sul fondo patrimoniale", approvato dalla Commissione studi del
Consiglio Nazionale del Notariato il 26 maggio 1998, recante il n.1994; V. De
Paola op. cit. p.124; G. Gabrielli
op.cit.p.301; C.M. Bianca op. cit.,
p.109.
·
[42] Nello stesso senso T. Auletta, Il fondo patrimoniale Artt.167-171, op. cit., p. 324. G. Galletta,
op. cit., p. 151 (la quale parla di
conoscenza "effettiva"); L. Bellantoni
e F. Pontorieri, op. cit., p. 124 (i quali mettono in
evidenza i rischi che possono discendere da eventuali accordi con creditori
simulati, soprattutto in presenza di figli minori); A. e M. Finocchiaro, op. cit., p. 835; A. Pino,
op. cit., p. 144 (che evidenzia
rischi di accordi fraudolenti); B. Grasso,
op. cit., p. 431; E. Mandes, op. cit., p. 685; G. Cian,
e G. Casarotto, op. cit., p. 829; G. Gabrielli, op. cit., p. 301; F. Corsi, op. cit., p. 104. Contra F. Carresi, Fondo patrimoniale, in Commentario
alla riforma del diritto di famiglia,
cit., p. 65 (che reputa incombere sul creditore l’onus probandi). Sulla prova per presunzioni cfr. C.M. Bianca, op. cit., p. 108.
[43] Sono legittimati tutti coloro che hanno
interesse, in quanto fruitori delle utilità del fondo (vedi retro par. 2b).
[44] Sic F. Carresi,
voce Fondo Patrimoniale, cit., p. 4; E. Mandes, op. cit.,
p. 685; G. Gabrielli, op. cit., p. 301, il quale esclude la
rilevabilità d'ufficio dell'estraneità del debito.
[45] E. Mandes,
op. cit., p. 686 la quale afferma
altresì che il vincolo di inespropriabilità del fondo patrimoniale cede dinanzi
ad una espropriazione per pubblica utilità.
[46] Il caso è ipotizzato nello studio Ipotecabilità di beni del fondo patrimoniale
per scopi estranei ai bisogni della famiglia di A. Ruotolo, approvato dalla Commissione studi del Consiglio
Nazionale del Notariato il 21 luglio 1997 al n. 1605. Una recente pronuncia del
Trib. Minorenni di Venezia (decreto 17 novembre 1997) pur in mancanza di
espressa disposizione di legge, ammette lo scioglimento del fondo patrimoniale
per espressa volontà manifestata in tal senso dai costituenti, pur in presenza
di figli minori (Riv. Not. 1998, p.
223, con nota di A. Vianello).
Argomentando da siffatta pronuncia potrebbe ammettersi la ipotecabilità del
bene immobile oggetto del fondo, per scopi estranei alla famiglia, anche in
presenza di figli, previa autorizzazione del giudice competente.
[47] V. De
Paola, op. cit., p. 124.
[48] S. Merz,
Manuale pratico dei privilegi, delle
prelazioni e delle garanzie, Padova, 1999, p. 112, il quale rileva che il
privilegio concerne esclusivamente i beni mobili destinati all'esercizio
dell'impresa. Vi è un vincolo di "inerenza economica" fra il tributo
ed i beni strumentali all'impresa; ciò importa che i beni mobili sui quali
grava il privilegio disciplinato dall'art. 2759 c.c. devono essere in modo
"attuale ed immediato" a servizio dell'imprenditore (sic Codice civile annotato, a cura di P.
Perlingieri, Torino, 1980, p. 308; Commentario
al codice civile diretto da P. Cendon, Torino, 1991, vol. VI, sub 2759
c.c.; Codice civile a cura di P.
Rescigno, Milano, 1997, p. 3086; AA.VV., Trattato
di diritto privato diretto da P. Rescigno, Torino, 1997, p. 747-748, a cura
di G. Tucci). E' bene
sottolineare, infine, l'estensione temporale biennale del privilegio di cui
all'art. 2759 c.c.