1. Nella teoria giuridica dei beni assume
particolare rilievo la nozione del patrimonio destinato a uno scopo. Questo,
tra altre cose, può atteggiarsi nello stile d'una patrimonio separato
(Sondervermögen o Sondergut), in cui, appunto, la separatezza, rispetto ai beni
del patrimonio normale, è data dal fatto che, mentre questi ultimi comportano
illimitatezza nel potere d'utilizzazione da parte del titolare e nel potere
d'aggressione da parte dei suoi creditori, quelli vengono a subire limiti, per
e in logica correlazione, quanto alL'utilizzabilità da parte dell'uno e
all'aggredibilità da parte degli altri [1].Si
tratta, in ispecie, di caratterizzazione così calzante e perspicua, che
ottimamente è sembrata prestarsi, oltre che per la qualificazione di fenomeni
interni alla nostra esperienza giuridica, anche per la determinazione di altri
fenomeni, veramente e variamente cospicui, promananti da diverse aree culturali
[2].
E' noto, tra l'altro,
che varie e interessanti applicazioni, per l'accennata configurazione, si sono
determinate, nel solco d'una tradizione non uniforme, quanto ad assetti
afferenti all'organizzazione familiare, come, in ispecie, per il patrimonio
familiare (C. Civ. artt. 167-176) e per la dote (C. Civ. artt. 177-209).
Importante, per il congegno tecnico, giusto la prima figura, la quale,
concepita essenzialmente in funzione di conservazione, veniva a comportare,
oltre che "destinazione dei frutti a vantaggio della famiglia" (C. Civ.
art. 167/2), anche il correlativo duplice limite, in ordine, rispettivamente,
alla disponibilità da parte del titolare (C. Civ. art. 167/2 "... importa
la inalienabilità dei beni ..." e art. 170/1 "Il tribunale può
autorizzare in caso di necessità l'alienazione dei beni costituenti il
patrimonio familiare, la cui proprietà appartenga a uno dei coniugi o entrambi
... autorizzare l'alienazione in caso di utilità evidente, determinando le
modalità per il reimpiego del prezzo") e all'aggredibilità da parte dei creditori
(C. Civ. art. 169/3 "L'inalienabilità dei beni costituenti il patrimonio
familiare non è opponibile ai creditori, il cui diritto è sorto anteriormente
alla trascrizione dell'atto o alla costituzione del vincolo sui titoli di
credito" e art. 170/2 "L'esecuzione sui frutti dei beni costituenti
il patrimonio familiare non può aver luogo per debiti che il creditore
conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della
famiglia") [3].
E' poi risaputo, per
venire finalmente alla L. 151/1975, che quest'ultima, nel riformare il regime
dei rapporti patrimoniali tra coniugi, ha decisamente portato, oltre che
all'abolizione della dote (siccome non più compatibile con l'idea
costituzionale d'una fondamentale parità tra i coniugi stessi: C. Civ. art.
166-bis "E' nulla ogni convenzione che comunque tenda alla costituzione di
beni in dote"), anche a una trasformazione, variamente incisiva,
dell'altra figura (la quale, verosimilmente a causa dell'eccessivo immobilismo
che comportava, non aveva incontrato, sul piano dell'applicazione pratica, un
apprezzabile successo). Una trasformazione, che sarebbe avvenuta, come
osservato da qualche studioso, nel quadro d'una "progressiva
`privatizzazione' del diritto di famiglia" [4],
ma fors'anche, seppure involontariamente, nel segno d'una certa banalizzazione
(a giudicare, almeno, dalla stessa intitolazione, che sembrerebbe ridotta, nel
nuovo contesto, a vera insignificanza).
E', per l'appunto, su
questa nuova costruzione, avente nome di "fondo patrimoniale" (C.
Civ. artt. nov. 167-171), che occorre qui fermarsi. Ma, chiaramente, non per
una trattazione che, seppure per sommi capi, voglia essere esauriente, sibbene
per cercare di darsi conto, in conformità a sollecitazioni provenienti dalla
prassi, del possibile gioco, come si delinea nella nuova normativa, tra limiti
nel potere di disposizione da parte del titolare e limiti nel potere di
aggressione da parte dei creditori.
2. La nuova
disciplina, se pur non contiene una disposizione unitaria sul tipo di C. Civ.
art. 167/2 ("La costituzione del patrimonio familiare importa la
inalienabilità dei beni e la destinazione dei frutti a vantaggio della
famiglia"), viene tuttavia a precisare, di là da una conforme destinazione
dei frutti (C. Civ. art. nov. 168/2 "I frutti dei beni costituenti il
fondo patrimoniale sono impiegati per i bisogni della famiglia"), che l'utilizzazione
dei beni costituenti il fondo stesso, oltre a soggiacere alle "norme
relative all'amministrazione della comunione legale" (C. Civ. art. nov.
168/3), sottostanno a ulteriori limiti, specificamente puntualizzati, agli
effetti di eventuali alienazioni (C. Civ. art. nov. 169). Solo che, in assenza
di precisazioni nello stesso testo normativo, il raccordo tra il richiamo delle
norme per l'amministrazione dei beni in comunione legale e i limiti espressi
con riguardo all'“alienazione dei beni del fondo”, lungi dal presentarsi come
cosa piuttosto ovvia, dà anzi adito, come per più parti e variamente segnalato,
a difficoltà interpretative piuttosto notevoli [5].
Quali, probabilmente, da risolvere, almeno in massima, nel senso d'una
applicabilità delle norme richiamate, che sono state foggiate per un contesto
diverso, solo nei limiti di loro compatibilità [6].
Ma, di là da questa
preliminare e generica messa a punto, veniamo alla proposizione principale di
C. Civ. art. nov. 169: "... non si possono alienare, ipotecare, dare in
pegno o comunque vincolare beni del fondo patrimoniale se non con il consenso
di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con l'autorizzazione concessa
dal giudice, con provvedimento emesso in camera di consiglio, nei soli casi di
necessità od utilità evidente" [7].
Vi sembra congruo, in primo luogo, osservare che, com'è possibile graduare
l'intensità dell'atto costitutivo [8],
nel senso di (variamente) coinvolgervi solo il diritto di godimento o anche
quello di proprietà, che sta alla base del primo [9],
così dovrebbe desumersi, almeno a lume di logica, che il diritto di base, se e
in quanto non coinvolto nel fondo stesso, sarebbe non intaccato, per i riflessi
sulla sua disponibilità, dal corrispondente vincolo [10].
E, inoltre, senz'altro ammettere, per l'ipotesi d'autorizzazione giudiziale
occorrente in presenza di minori (C. Civ. art. nov. 169: "... nei soli
casi di necessità od utilità evidente"), che l'autorizzazione stessa,
nonostante la mancanza d'una espressa previsione normativa in tal senso (quale
invece contenuta nell'abr. C. Civ. art. 170/1), possa espressamente contenere,
in guisa da modellare o concorrere a configurare lo stesso presupposto
giustificativo, l'obbligo (o addirittura la condizione) d'uno specifico
reimpiego del ricavato (quale, a nostro avviso, anche nel senso d'una
ricostituzione, in via di congrua formalizzazione, dello stesso vincolo di
destinazione) [11]. E, infine,
almeno prospettarsi, ma non senza propendere per l'affermativa, la questione
se, per l'ipotesi di mancato (o temporaneamente impossibile) consenso
dell'altro coniuge, non vi si possa sopperire, su iniziativa dell'un coniuge
(titolare o contitolare), secondo i criteri per la straordinaria
amministrazione nella comunione legale (C. Civ. artt. 181-182) [12].
Solo che, mentre le
considerazioni dianzi formulate sono state per l’abbozzo d'un quadro di
riferimento, la questione pratica, che qui maggiormente interessa, è giusto
dalle parole iniziali di C. Civ. art. nov. 169, che nella precedente citazione
abbiamo, per comodità espositiva, volutamente saltato. Parole che, stilizzatevi
a stregua d'una protasi (configurante una condizione negativa), sono ovviamente
destinate a influenzare, per riflessi non facilmente determinabili, l'intero
séguito.
3. C. Civ. art. nov.
169, che si risolve in una proposizione unica (ma inutilmente complessa), ha la
struttura d'un discorso ipotetico, le cui parole iniziali, a guisa di protasi:
"Se non è stato espressamente consentito nell'atto di costituzione
...", vengono a condizionare, come sopra avvertito, tutto il resto, a
guisa d'apodosi: "... non si possono alienare ... beni del fondo
patrimoniale [a] se non con [= senza] il consenso di entrambi i coniugi e [b],
se vi sono figli minori, <se non> con [= senza] l'autorizzazione concessa
dal giudice ... nei soli casi di necessità od utilità evidente". Tale, quindi,
da ineluttabilmente comportare che, ove invece vi sia "stato espressamente
consentito nell'atto di costituzione", si abbia a potere prescindere, ai
fini della divisata alienazione di "beni del fondo patrimoniale",
tanto dal requisito [a] ("consenso di entrambi i coniugi") quanto dal
requisito [b] (quale - per l'ipotesi che vi siano figli minori -
l'autorizzazione giudiziale per "necessità od utilità evidente"). Ne
segue, almeno a stare all'interno del tenore letterale di questa norma, che una
diversa clausola, quale sia stata inserita (o aggiunta) nell'atto costitutivo,
dovrebbe valere, oltre che a esimere dal consenso di entrambi i coniugi
(soprattutto agli effetti d'un possibile agire disgiunto dell'uno e/o
dell'altro coniuge) [13],
anche a esonerare, pur nella ricorrenza di figli minori, dall'autorizzazione
giudiziale [14].
Ma - quasi ad
arginare la portata delle deduzioni precedenti [15]
- è stato osservato, molto argutamente, che C. Civ. art. nov. 169, valendo
quale sorta di ius singulare rispetto a C. Civ. art. nov. 180/2
("Il compimento degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione ...
spettano congiuntamente ad entrambi coniugi", cui si coordina, per il caso
di atti concernenti beni immobili o beni mobili registrati e compiuti senza il
consenso dell'altro coniuge, la sanzione dell'annullabilità: art. nov. 184/1),
potrebbe consentire una disattivazione, per così dire, sì dei requisiti
previsti nello stesso art. nov. 169, ma non anche di quelli dell'art. nov.
180/2 (con la sanzione connessavi ex art. nov. 184/1) [16].
Solo che, a meglio riflettere, l'ordine logico, per risultare veramente
calzante, dovrebbe essere diverso. Va tenuto conto che, se C. Civ. art. nov.
168/3 ha genericamente richiamato, per "l'amministrazione dei beni
costituenti il fondo patrimoniale", le "norme relative
all'amministrazione della comunione legale", ma poi C. Civ. art. nov. 169
ha espressamente previsto per il costituente, ai fini dell'"alienazione
dei beni del fondo" stesso, una competenza derogativa, allora vuol dire,
oltre che le norme richiamate dall'uno sono destinate a funzione meramente
suppletiva (implicabili, come sopra notato, solo in quanto compatibili), anche
chela competenza prevista dall'altro, se può importare deroga alla disciplina
per gli atti di maggior rilievo (alienazione ecc.), a maggior ragione lo potrà
agli effetti di atti meno incisivi (quali, oltre che gli atti di ordinaria
amministrazione, anche quelli sì straordinari ma non assorgenti ad
alienazione), insomma nello spirito di quanto già previsto, anche se, per
qualche verso, oltre quello spirito stesso, nell'importante norma, non
adeguatamente messa a profitto nella prassi, di C. Civ. art. 356 [17].
D'altra parte, per
non perdere di vista la realtà del congegno, bisogna venire alle implicazioni
pratiche. E, in questa prospettiva, non va trascurata l'importante critica,
svolta in stile piuttosto rigoroso, secondo cui il potere di riserva, che
abbiamo visto riconosciuto alla parte costituente, varrebbe proprio a
vanificare - completamente o quasi - la effettività del vincolo sui beni. Sino,
più precisamente, al punto, col sottoporlo a "condizione risolutiva
(meramente?) potestativa", di farlo piegare a non altro scopo, nei suoi
risvolti ultimi ed effettivi, "che quello di tentare di sottrarre i beni
all'aggressione dei creditori" [18].
Valutazione - questa - che, seppur formalmente ridimensionata dal rilievo del
vincolo obbligatorio per i coniugi (responsabilità per atti in vista di scopi
estranei al soddisfacimento dei bisogni familiari) [19],
è però sostanziata dal fatto che, effettivamente, l'alienazione, nei limiti
almeno in cui fa esitare i beni senza importarvi surrogazione reale, è
senz'altro destinata a tradursi, di là da ogni possibile disquisizione formale,
giusto in cessazione, ancorché concettualmente non prevista come tale, del vincolo
corrispondente.
4. Va così preso atto
che l'istanza di conservazione, che prima intimamente informava il meccanismo
del patrimonio familiare, oggi ne viene a risultare, per il fondo patrimoniale,
grandemente attenuata. Ciò, peraltro, non dovrebbe mettere in discussione, in
linea almeno di formale compatibilità, il correlativo principio, che pur
sappiamo logicamente indispensabile, per il limite all'aggredibilità da parte
dei creditori (C. Civ. art. nov. 170). Giacché, com'è stato acutamente osservato,
è già sufficiente, per giustificare il parziale impedimento all'esecuzione, il
vincolo di destinazione, ch'è comunque e inderogabilmente gravante, nei
riflessi obbligatori, sui coniugi contitolari [20].
Merita tuttavia ben
apprezzare che, com'è stato incisivamente attenuato il limite alla
disponibilità da parte dei titolari, così è stato notevolmente attenuato, col
sottoporre a esecuzione non soltanto i frutti ma anche i beni del fondo,
addirittura il limite all'aggredibilità da parte dei creditori (C. Civ. art.
nov. 170). Ciò, per l'appunto, in ragione del fatto, quanto all'esclusione
dell'esecuzione forzata, che questa vale sempre in subordine alla condizione,
la cui prova dev'essere fornita dagli esecutati, della positiva conoscenza, per
parte dei creditori esecutanti, circa la non rispondenza degli atti, per i
quali si è chiamati a rispondere, ai "bisogni della famiglia" (giusta
la formula tanto nell'originario art. 170/2 quanto nel novellato art. 170) [21].
Epperò, beninteso, ancora nell'idea, che unica può continuare a dare senso
all'istituto, che quei bisogni, se pur non escludono la possibile rilevanza di
obbligazioni anche estracontrattuali, vadano tuttavia intesi siccome allusivi,
sì all'interesse a un armonico sviluppo e potenziamento della capacità
familiari, ma non anche, in quanto cosa che travolgerebbe ogni effettivo
limite, a esigenze da attività professionali o imprenditoriali [22].
[1] Notevole, al riguardo, A. PINO, Il patrimonio separato, Padova 1950, p. 22 ss. (messo a profitto da V. DURANTE, Patrimonio [Dir. priv.], in Enc. Giur., XXII, § 2.1).
[2] Ragguagli in S, TONDO, Ambientazione del trust e controllo notarile, in I. BENVENUTI (cur.), I trusts in Italia oggi, Milano 1996, p. 188 ss.
[3] Utili precisazioni in D. BARBERO, Sistema istituzionale d. dir. priv. it., I. Torino 1949, § 377, p. 549 ss.
[4] F. CARRESI, Fondo patrimoniale, in Enc Giur., XIV, § 1.
[5] Vedere, tra i più recenti, T. AULETTA, Il fondo patrimoniale, in Il C. Civ. comm. (cur. Schlesinger), Milano 1992, p. 285 ss.
[6] Utili precisazioni, secondo questa prospettiva, in G. CIAN e G. CASAROTTO, Fondo patrimoniale della famiglia, in NNDI, App. III 1982, § 3, p. 826 ss.
[7] Sia notato - per incidens - che, nonostante le tante discussioni fatte sul riferimento ultimo del divieto ("... non si possono alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare completezza dell'enunciato, sempre ad altri atti a valenza dispositiva (come cessione dei beni ai creditori o costituzione di vincoli a carattere pubblicistico o cessione di cubatura a vantaggio di area confinante), non anche, invece, a quelli di locazione (eventualmente ricomprensibili, in ragione della loro effettiva incidenza, piuttosto nella sfera dell'art. nov. 180/2, in quanto richiamato, come già segnalato, nell'art. nov. 168/3: utili ragguagli in L. BARCHIESI, in C. Civ. ann. [dir. P. Perlingieri], Napoli e Bologna 1991, ad art. nov. 169, p. 591).
[8] In parafrasi di G. GABRIELLI, Patrimonio familiare e fondo patrimoniale, in Enc. Dir., XXXII 1982, § 2, p. 295 s.
[9] Vedere - per le diverse configurazioni possibili - i
seguenti: GABRIELLI (nt. 25), § 2 s., p. 295 ss.; CIAN e CASAROTTO (nt. 6), §8,
p. 833 ss.; CARRESI (nt. 22), § 2.1.
[10] E' stato aggiunto - in CIAN e CASAROTTO (nt. 6), § 9, p. 834 - che l'attribuzione o perduranza della proprietà in un sol coniuge, ma con suo assoggettamento al vincolo, non varrebbe a escludere, ai fini d'una eventuale alienazione, il requisito del consenso dell'atro coniuge.
[11] AULETTA (nt. 5), p. 292 ss. Qualche accenno, nella medesima direzione, in F. SANTOSUOSSO, Regime della famiglia, in C. Civ. Comm., I/2, Torino 1983, p. 139.
[12] AULETTA (nt. 5), p. 288 ss. (in critica a GABRIELLI [nt. 8], § 7, p. 305, le cui osservazioni, peraltro, meriterebbero più attento esame).
[13] Malgrado le riserve - motivate ab extra - di GABRIELLI (nt. 8), § 9, p. 308 s. E' stata nondimeno esclusa la configurabilità, sempre nell'atto costitutivo, del potere per l'un coniuge di alienare, per propria e sola decisione, la quota dell'altro (BARCHIESI [nt. 7], § 2, in adesione a CIAN e CASAROTTO [nt. 6], p. 834).
[14] Malgrado, per quest'altro riguardo, CIAN e CASAROTTO (nt. 6), § 9, p. 834 s. (facenti leva sulla considerazione - in sé esatta ma non decisiva - che, a rimettersi alla volontà degli stessi soggetti, che a quella autorizzazione sarebbero soggetti, sarebbe piuttosto inappropriato).
[15] Già, con altra prospettazione, profilate da F. CARRESI in CARRARO-OPPO-TRABUCCHI (dir.), Comm. al dir. di famiglia, Padova 19 , p. 356 (nonché, a quanto sembra, postulate da Trib. Trapani 26.5.1994: V. BUTTITTA, Vita not. 1994, p. 1559 ss.).
[16] Così - per quanto abbiamo inteso - DE PAOLA (nt. 17), § 235, p. 119 ss. (vedere anche - con ragguagli in BARCHIESI [nt. 7], § 2 - i seguenti: GABRIELLI [nt. 8], p. 303 ss.; R. PACIA DEPINGUENTE, Autonomia dei coniugi e mutamento del regime patrimoniale legale, in Riv. dir. civ. 1989, II, p. 558).
[17] Su cui, S. TONDO, Controllo notarile sui presupposti dell'atto negoziale, in Studi e Mat. CNN I (1983-85), Milano 1986, p. 377 s.
[18] E. RUSSO, Le convenzioni matrimoniali, Milano 1983, p. 129 ss.
[19] GABRIELLI (nt.8), § 9, p. 308, con richiamo a CARRESI (nt. 15), p. 536).
[20] GABRIELLI (nt. 8), § 9, p. 308 (il quale così soggiunge: "come dimostra la circostanza che un identico impedimento si riscontra anche in ordine alla possibilità di aggredire i semplici frutti del fondo, in relazione ai quali non esiste alcun vincolo reale d'indissolubilità, limitandosi la legge a sancire, appunto, l'obbligo di destinarli esclusivamente al soddisfacimento dei bisogni familiari").
[21] Ragguagli, per tutti, in P.M. VECCHI, in C. Civ. (comm. P. Rescigno), Milano 1997, p. 262.
[22] BARCHIESI (nt. 7), ad art. 170, § 2. Non trascurabile, comunque, la valutazione che, in termini piuttosto scettici, è stata formulata da E. RUSSO, Il fondo patrimoniale, in E. RUSSO (cur.), Studi sulla riforma del diritto di famiglia, Milano 1971, p. 567: "risulta ben difficile distinguere i debiti estranei da quelli relativi ai bisogni della famiglia, con la conseguenza che l'aggressione dei beni del fondo finisce con l'essere quasi indiscriminatamente consentita".