Studio n. 1808

 

ANNOTAZIONE DI CONVENZIONI MATRIMONIALI STRANIERE A MARGINE DELL'ATTO DI MATRIMONIO

 

 

Approvato dalla Commissione Studi del Consiglio Nazionale del Notariato

il 24 marzo 1998

 

Un'autorità amministrativa ha considerato che una convenzione matrimoniale stipulata in Germania per atto pubblico fra un cittadino italiano e sua consorte tedesca (rinnovata con atto pubblico presso un notaio italiano) non potesse essere annotata a margine dell'atto di matrimonio, ai sensi dell'art. 162 c.c., in quanto: a) contiene un generico riferimento al regime patrimoniale legale tedesco della Zugewinngemeinschaft (1) senza alcuna specificazione delle regole che disciplinano tale regime ma con contorno di altre regole volte ad integrarlo e modificarlo; b) in tale situazione, la funzione pubblicitaria che in diritto italiano deve avere l'annotazione delle convenzioni in margine dell'atto di matrimonio sarebbe completamente privata di significato e contrasterebbe fra l'altro con il disposto dell'art. 161 c.c.; c) perche` l'annotazione possa aver luogo, sempre secondo la citata autorità, l'atto stipulato dai coniugi dovrebbe essere congruamente integrato e specificato, fatto sempre salvo il principio che le convenzioni che contrastassero con i principi di ordine pubblico dell'ordinamento italiano non potrebbero avere valore in questo Paese.

 

Si esprime parere difforme da quanto ivi affermato per le seguenti ragioni:

 

- quanto alla mancata specificazione delle regole del regime patrimoniale straniero, e` da rilevare che non sussiste alcun obbligo a tale riguardo, essendo viceversa pacifica in dottrina la legittimità di tale pubblicità (2). Nel nostro caso, comunque, non si tratta tanto di rendere pubblico il regime straniero, quanto la scelta del regime stesso. L'art. 30 della legge 218/1995 (emanato nelle more dell'iter di questo dossier, sul quale influisce per via del suo chiaro tenore), per l'appunto, attribuisce ai coniugi il diritto di decidere che i loro rapporti patrimoniali siano regolati dalla legge dello Stato di cui almeno uno di essi e` cittadino o nel quale almeno uno di essi risiede. Non vi sono quindi ragioni per isterilire tale scelta vietandone addirittura la pubblicità.

L'aggiunta di "regole volte ad integrare e modificare" il regime non e`, peraltro, un passaggio problematico, poiche` anche nel nostro diritto positivo si prevedono regimi, quale la comunione convenzionale, che consentono la più vasta scelta;

 

- deve considerarsi estraneo alla fattispecie in esame il richiamo all'art. 161 c.c., poiche` tale norma concerne il rinvio a leggi alle quali i coniugi non sono sottoposti, mentre nel nostro caso si tratta proprio di scegliere la legge alla quale sottoporsi. L'art. 161 c.c. riguarda i regimi patrimoniali della famiglia regolati dal diritto italiano, mentre nel nostro caso vi e` una professio iuris, ossia, la scelta di un regime straniero. Altrimenti, bisognerebbe postulare che la scelta della legge straniera passi attraverso la sua testuale riproduzione, conclusione ovviamente inipotizzabile.

L'art. 161 c.c. e` un relitto storico, nato nel diritto francese allo scopo di evitare il richiamo, sotto forma di rinvio, sia all'applicazione delle antichi coutumes che il riferimento a leggi e statuti locali abrogati nelle varie provincie francesi (3). Quindi, il divieto posto dall'art. 161 c.c. "non ha ragion d'essere per la convenzione matrimoniale ... con la quale i coniugi fanno generico riferimento alla legge dello Stato alla quale entrambi sono sottoposti" (4). La conservazione della norma e` stata assai dibattuta sia in sede di codificazione del 1942 che in sede di riforma del 1975. E` abbastanza palese l'imbarazzo dei commentatori della norma di fronte al suo carattere vagamente utopistico, poiche` sembra assai difficile che taluno stipuli convenzioni matrimoniali che contengano norme straniere. Il suo valore dovrebbe essere riferito alla possibilità (tutt'altro che pacifica) di porre in essere regimi patrimoniali atipici o, più realisticamente, di introdurre clausole atipiche. In questo caso, come suggerisce Sacco, la norma eviterebbe difficili ricerche di diritto straniero;

 

- l'integrazione dell'atto e` quindi improponibile. Non e` neanche da condividere l'ipotizzata necessità di conformità all'ordine pubblico italiano, in quanto le compatibilità debbono semmai riguardare l'ordine pubblico internazionale di cui all'art, 16 della legge 218/1995 (5). In giurisprudenza, sull'ordine pubblico internazionale troviamo le seguenti pronunce: Cass. 14 aprile 1980, n. 2414 (6): l'ordine pubblico internazionale "attiene a quei principi generali che sono espressione di un'esigenza così fondamentale, da rappresentare le condizioni necessarie per l'esistenza stessa della società, secondo il momento storico in cui si tratta di applicarli"; Cass. 8 gennaio 1981, n. 189 (7):

"L'ordine pubblico interno rileva come limite all'autonomia privata e comunque nell'ambito del sistema giuridico nazionale, mentre l'ordine pubblico internazionale rileva come limite alle norme straniere efficaci nel nostro ordinamento in virtù di una disposizione di diritto internazionale privato .... La giurisprudenza di questa Suprema Corte ... ha definito l'ordine

pubblico interno come il complesso dei principi fondamentali che caratterizzano la struttura etico-sociale della comunità nazionale in un determinato momento storico e dei principi inderogabili che sono immanenti nei più importanti istituti giuridici. Più rare occasioni ha avuto questa Corte di pronunciarsi sull'individuazione dell'ordine pubblico internazionale ... sottolineando il carattere universale di principi comuni a molte nazioni di civiltà affine, intesi alla tutela di alcuni diritti fondamentali dell'uomo, spesso solennemente sanciti in dichiarazioni o convenzioni internazionali" (Dichiarazione Universale dell'ONU del 10 dicembre 1948; Convenzione europea di Roma del 4 novembre 1950 ...); Cass. 5 aprile 1984, n. 2215 (8) fa riferimento a "Quelle categorie di norme che espressamente il legislatore considera fondamentali; o quei principi che canonizzano le concezioni morali e politiche, stabilizzatesi nella comunità nazionale nell'attuale momento storico, anche in modo inespresso purche` riconducibili o ricavabili da una o più norme scritte, con un procedimento interpretativo-applicativo sicuramente giuridico. In questa prospettiva non può non venire in considerazione quel corpo di norme la cui fondamentalità, per la regolamentazione della comunità nazionale, e` connaturata alla ragione stessa della loro posizione, e cioe` la Costituzione repubblicana, sia nelle norme o principi di carattere precettivo, - di immediata applicazione - sia nelle norme e principi di carattere programmatico, integrate da quelle (sole) leggi ordinarie (tra cui, principalmente, i codici) che regolano, degli istituti giuridici nella Costituzione tutelati, i principi fondamentali se e in quanto da essa necessariamente presupposti". Poiche` debbono venire in gioco le concezioni morali più basilari, appare difficilmente proponibile che il diritto tedesco in materia matrimoniale possa urtare i nostri sentimenti etici basilari, quando bisognerà addirittura fare i conti con i regimi poligamici stranieri (9).

 

In conclusione, l'atto in oggetto deve essere annotato a margine dell'atto di matrimonio, ferma restando la eventuale responsabilità per l'intervenuto ritardo.

 

 

NOTE

 

(1) In regime legale della Zugewinngemeinschaft consiste in una comunione differita degli incrementi patrimoniali; alla fine del regime, gli incrementi ("Zugewinn") saranno reciprocamente compensati, e quindi la denominazione e` impropria in quanto non vi e` alcuna comunione ma soltanto diritti di credito. Si tratta in realtà di una separazione di beni, corredata da talune restrizioni (H.W. KORNICKER, Allemagne, Regimes matrimoniaux, Juris Classeur de Droit Compare`, Paris, I, par. 2 ss.); Manuel Notarial, Regimes Matrimoniaux, U.I.N.L./IRENE, Luxembourg, p. 58 ss.

 

(2) Cfr. al riguardo B. COSTANTINO, La pubblicità in Italia dei regimi matrimoniali stranieri, Riv. Dir. Int. Priv. e Proc., 1978, p. 36 ss.; R. CLERICI, Commento alla legge 31 maggio 1995, n. 218, sub art. 30 - 31, Riv. Dir. Int. Priv. e Proc., 1995, p. 1071; T. BALLARINO, Diritto Internazionale Privato, Padova, 1996, p. 417; F. SALERNO CARDILLO, Rapporti patrimoniali tra coniugi nel nuovo diritto internazionale privato e riflessi sull'attività notarile, Riv. Not., 1996, p. 179 ss.; I. VIARENGO, Autonomia della volontà e rapporti patrimoniali tra coniugi nel diritto internazionale privato, Padova, 1996, p. 247.

 

(3) R. SACCO, Commentario al diritto italiano della famiglia, a cura di G. CIAN, A. TRABUCCHI, G. OPPO, Padova, 1992, Vol. terzo, p. 21; V. DE PAOLA, Il diritto patrimoniale della famiglia coniugale, Milano, 1995, tomo secondo, p. 55, dove spiega che l'art. 161 c.c. deriva dall'art. 1381 c.c. 1865, derivante dall'art. 1390 codice napoleonico.

 

(4) DE PAOLA, Il diritto patrimoniale della famiglia coniugale, cit., p. 56.

 

(5) Sull'ordine pubblico interno e internazionale: G. BADIALI, Ordine pubblico e diritto straniero, Giuffre`, Milano, 1963, N. PALAIA, L'ordine pubblico "internazionale", Problemi interpretativi sull'art. 31 disp. prel. c.c., Cedam, Padova, 1974; G.B. FERRI, Ordine Pubblico (dir. priv.), Enc. del Diritto, XXX, Giuffre`, Milano, 1980; R. SACCO, in R. SACCO, G. DE NOVA, Il Contratto, Tomo Secondo, Utet, Torino, 1993; F. GALGANO, D. Civile e commerciale, Vol. 1 e 2; Cedam, Padova, 1993; e G. BARILE, Principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale e principi di ordine pubblico internazionale, Riv. Dir. Int. Priv. e Proc., 1986, p. 5; F. MOSCONI, AA.VV., Commento alla riforma del diritto internazionale privato italiano, sub art. 16, Riv. Dir. Int. Priv. e Proc., 1995, p. 979; T. BALLARINO (coll. A. BONOMI), Diritto Internazionale Privato, Cedam, Padova, 1996. p. 288; H. BATIFFOL, P. LAGARDE, Traite` de Droit International Prive`, Tome I, Librairie generale de droit et de jurisprudence, Paris, 1993; L. FUMAGALLI, Commento alla Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, sub art. 16, a cura di M.C. BIANCA e A. GIARDINA, Nuove Leggi Civ. Comm., 1995, p. 1087; M. PASSARELLI - PULA, L'ordine pubblico internazionale: baluardo o paralisi del diritto internazionale privato?, Vita Not., 1994, p. 1002.

 

(6) Foro it., 1980, I, 1304.

 

(7) Giust. Civ., 1982, I, p. 27, con nota di P. BIANCHINI.

 

(8) Foro it., 1984, I, 2254, con nota di R. PARDOLESI.

 

(9) "The present law can be summarized by saying that a polygamous marriage will be recognised in England as a valid marriage, even if it is actually polygamous, unless there is some strong reason to the contrary" (J.H.C. MORRIS, The Conflict of laws, Fourth edition by D. MC CLEAN, London, Sweet and Maxwell, 1993, p. 174; "... un mariage polygamique contracte` à l'etranger pourra produire ses effets en France lors du reglement de la succession ..." (M. REVILLARD, Droit international prive` et pratique notariale, Paris, 1989, p. 19. Da noi, G. CONETTI (La successione del musulmano poligamo, Studium Iuris, 1997) sostiene che "non può opporsi al riconoscimento della validità in Italia del secondo matrimonio il limite dell'ordine pubblico, che avrebbe sicuramente impedito la sua celebrazione o registrazione in Italia, ma non esclude la rilevanza di uno status coniugale perfezionatosi legittimamente nell'ordinamento di cittadinanza dei soggetti interessati; un tale limite sarebbe atto ad operare ai fini della incompatibilità dei diritti e doveri di ordine personale discendenti dal matrimonio, ma non sulle sue conseguenze di ordine successorio" (p. 247 ss.).