Studio n. 1790

 

USUFRUTTO NELLA COMUNIONE CONIUGALE

 

Approvato dalla Commissione Studi del Consiglio Nazionale del Notariato
 il 25 febbraio 1999

 

 

1. La comunione coniugale legale, quale introdotta nel vigente C. Civ. 1942 dalla L. 151/1975, obbedisce all'esigenza primaria, come veramente informativa dell'intero istituto, che abbiano egualitariamente a profittare a entrambi i coniugi gli incrementi che, a prescindere da puntuali verifiche, siano idealmente riportabili alla loro solidarietà e collaborazione. Ciò, a sua volta, è destinato a tradursi in due principî essenziali, da prendere e valutare, per meglio adeguarsi alla logica della materia, nel loro ordine funzionale. Quale, anzi tutto, nel fatto che cadono in comunione virtuale, da esprimersi in immediata comunanza solo di aspettativa, gli utili maturati durante il matrimonio (art. nov. 177/1 "Costituiscono oggetto della comunione: ... b) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione; c) i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati ..."). E, ulteriormente, nel fatto che cadono in comunione attuale, da tradursi in immediata comunanza di potere anche dispositivo, gli acquisti che siano stati realizzati, sempre durante il matrimonio, giusto attraverso l'impiego di beni già in comunione virtuale (art. nov. 177/1 "Costituiscono oggetto della comunione: a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio ...", in coordinamento, per intenderne meglio la base giustificativa, con art. nov. 179/1 lett. b ed f) [1].

Tuttavia, per venire sùbito alla comunione attuale, esiste grave dissenso sulla stessa portata dell'art. 17/1 (lett. a), che vi indica, come compresi nella comunione stessa, "gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio". Infatti si dubita, quanto all'effettiva portata, se vi possano rientrare, oltre agli acquisti mettenti capo a situazioni di appartenenza, anche quelli destinati a tradursi in mere aspettative creditorie. E, anzi, troviamo che, nonostante la plausibilità della tesi affermativa [2], è stata però quella negativa, ma, beninteso, senza escludere la caduta in comunione dei titoli obbligazionari e buoni del tesoro e cartelle fondiarie e simili, a guadagnare campo [3], diventando decisamente maggioritaria anche in giurisprudenza [4]. Al punto, tra l'altro, da essersi nettamente escluso, per il caso di contratto preliminare stipulato dall'un coniuge in vista di futura compravendita, che l'altro possa mai legittimarsi, col sostituirsi al primo, alla domanda per l'esecuzione specifica [5].

Non solo. Ma, ammessa siccome sicura la caduta in comunione attuale degli acquisti mettenti capo a situazioni di appartenenza, non potevano però non sollevarsi dubbi, pur entro questo più ristretto àmbito, se essa abbia a valere, oltre che per l'acquisizione della proprietà (in corrispondenza, del resto, alla stragrande maggioranza dei casi), anche per i diritti reali di godimento. Invero, tenuto conto che in positivo può giocare l'art. nov. 179/1 (per implicazione - a contrario - dalla parte iniziale: "Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge: a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare era titolare di un diritto reale di godimento ...") ma in negativo l'art. nov. 177/1 ("Costituiscono oggetto della comunione: a) gli acquisti compiuti ... durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali ...", in coordinamento con l'insieme dell'art. nov. 179), la questione ha ragione di porsi, a volere considerare il complessivo quadro della normativa vigente, non tanto (o, meglio, non certo) con riguardo all'usufrutto [6], quanto (e anzi solo) con riguardo a uso e abitazione [7].

Interessano, in primo approccio, questi ultimi. Vi possono giocare in negativo, oltre al limite per la durata (ex art. 979 - da intendervi richiamato in virtù dell'art. 1026 - "non può eccedere la vita" del titolare), anche quelli che, imponendo un riferimento personale strettissimo, vengono a incidere, oltre che per la quantità del godimento (art. 1021/2: "per quanto occorre ai bisogni suoi e della sua famiglia"), anche per le sue modalità (art. 1024: non cedibilità né locabilità). Tanto che, se il diritto romano vi escludeva ogni possibilità di compartecipazione, il pensiero moderno ha sì tentato d'evaderne, ma a costo, per l'appunto, di non lievi acrobazie [8]. Né, a sua volta, va trascurato che, sotto il regime della comunione coniugale convenzionale (ex art. 215 ss.), era stata sollevata, per parte d'uno studioso autorevole, una riserva piuttosto recisa, osservandosi che non vi si potessero ricomprendere beni sì dei coniugi ma intrasmissibili e/o a destinazione personale (tra cui, appunto, un diritto di uso o abitazione) [9]. E, sotto il nuovo regime della comunione coniugale legale, altro studioso è venuto a precisare che, se un qualche effetto di comunione vi è postulabile, lo sarebbe solo nel rapporto interno [10]. Tanto che, francamente, non si riesce a comprendere come, discutendosi solo in termini di non rispondenza dell'incedibilità di uso e abitazione a un'istanza d'ordine pubblico, si sia tranquillamente ripiegato all'opposta opinione [11]. Meglio, per questa sede, tenere la questione in sospeso, ma non senza - e sùbito - avvertire che, pur a poi risolvere la stessa in senso affermativo, vi si potranno poi e certo estendere, solo con qualche adattamento, le stesse osservazioni, che stiamo ora per svolgere, nella presupposta impossibilità d'una soluzione in negativo per l'usufrutto, a riguardo di quest'ultimo.

 

2. E' decisivo, per fare ammettere la caduta in comunione coniugale attuale dell'acquisto d'un usufrutto, non solo l'argomentazione a contrario in base ad art. nov. 179/1 ("Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali dei coniugi: a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento ..."), ma anche il fatto che, pur nel limite della durata dell'usufrutto stesso in funzione della vita del suo titolare (art. 979/1), è nondimeno testualmente ammessa, a riguardo dell'usufrutto stesso, oltre che la cedibilità (art. 780), anche la compartecipabilità (ex art. 768). E, tuttavia, non va trascurato che, come quel limite di durata impone un notevole carattere di personalità al diritto stesso, così esso, se pur non ne esclude la compatibilità coi principî informativi della comunione coniugale, tuttavia la mette, per più e vari rispetti, a veramente dura prova.

Preme così avvertire, anche a riprova della precisazione poc'anzi formulata, che nessuna difficoltà sarebbe potuta insorgere a fronte della configurazione profilata nel Prog. Commiss. Reale art. 113/2, ma poi lasciata cadere nel testo definitivo (C. Civ. 1942), che ammetteva la sopravvivibilità dell'usufrutto al suo titolare ove l'atto costitutivo vi avesse previsto un termine certo (non superiore a 30 anni) [12]. E, infatti, troviamo che, avendosi a che fare con un termine oggettivo e prestabilito, quindi necessariamente unico pur nell'eventuale concorso di più titolari, nessuna complicazione, d'ordine concettuale e pratico, si sarebbe potuta determinare, con riguardo alle diverse sue possibili vicende, anche per il regime di comunione coniugale.

Più delicata, ma non implicante difficoltà gravi, l'ipotesi d'attribuzione d'usufrutto che, effettuata in via di donazione o legato, sia stata specificata, per determinazione da parte del disponente, siccome destinata alla comunione coniugale (ex art. nov. 179/1 lett. b). Essendo essa congegnata, come facilmente intuibile, per consentire disponibilità e fruibilità in comunione tra i coniugi (profilo della destinazione) ma non anche per implicare parità tra gli stessi negli esiti economici (profilo della gratuità), basterà qui osservare che, per potere giungere a risultati equilibrati, sarà sufficiente innestarvi, nonostante la provenienza da altra tradizione, il gioco dei principî ordinari. E, quindi, rilevare che, sopravvenendo la morte dell'un coniuge in costanza della comunione stessa, la relativa quota s'intenderà acquisita, a seconda che sia stato previsto l'apposito meccanismo oppure no, all'altro coniuge (accrescimento) o al nudo proprietario (consolidazione) (ex art. 678). E, inoltre, aggiungere che, sopravvenuto lo scioglimento della comunione per altra causa (ex art. nov. 191/1), le ragioni dei coniugi stessi, non importa se facenti capo a loro personalmente o loro aventi causa, non altrimenti potranno esprimersi, con connessione logicamente secondaria dell'eventuale meccanismo per l'accrescimento, che nella titolarità delle rispettive quote.

Maggiore complessità, perché vi s'inserisce l'ulteriore istanza per l'oggettiva parità tra i coniugi anche nei risvolti economici ultimi, quando l'acquisto dell'usufrutto, che è destinato a cadere in comunione attuale, sia stato a titolo oneroso. Ma, per quest'altro riguardo, converrà ancora e opportunamente distinguere, onde, se non altro, cercare di guadagnare, quanto più possibile, in trasparenza del quadro.

 

3. Merita considerare, per prima cosa, l'ipotesi che l'usufrutto debba reputarsi commisurato, agli effetti della sua durata, alla vita dell'un coniuge, vuoi perché acquistato con atto separato dal coniuge stesso [13], vuoi perché, anche a voler ritenere non calzante (o non sempre appropriata) la predetta valutazione dell'atto separato, a quel modo specificato nell'atto stesso (separato o no) [14]. E, posta una premessa siffatta, bisogna poi distinguere, a seconda che lo scioglimento della comunione coniugale avvenga, secondo quelle che ne sono le alternative per noi interessanti, per morte dello stesso coniuge (a cui è commisurata la durata dell'usufrutto) o per altra causa (ex art. nov. 191/1). Né, invero, dovrebbe essere difficile rendersi conto, per la diversità di riflessi che ne conseguono, della differenza d'incidenza tra le due ipotesi.

Abbiamo, per l'una ipotesi, che vi viene chiaramente a cessare, insieme con la ragione anche dell'altro coniuge, ogni possibile questione, tutto avendosi a consolidare, come logica vuole, nel nudo proprietario [15]. E, per l'altra, che bisognerà invece tenere conto, a fine di determinare le ragioni afferenti all'uno e all'altro coniuge (o ai relativi aventi causa), dell'usufrutto ancora residuo [16]. E, per questo secondo riguardo, non senza doversi suddistinguere, ulteriormente, a seconda che l'altro coniuge (o ex-coniuge), presupposta sempre l'avvenuta cessazione della comunione legale, sia ancora vivente oppure no, atteso che, mentre per l'un caso si determinerà conversione in comunione ordinaria (e, quindi, continuazione del diritto anche nell'altro coniuge sotto specie di quota), per l'altro, lungi dal potersi argomentare nel segno dell'ovvietà, bisognerà calibrare con molta cautela.

Merita profilare, con riguardo alla fattispecie ultima e alle possibili interferenze, le seguenti precisazioni. Va esclusa, anzi tutto, ogni consolidazione con la nuda proprietà, tanto più che il terzo costituente, avendo a suo tempo calcolato che l'usufrutto da lui costituito sarebbe durato in funzione della vita dell'un coniuge, non avrebbe ragione alcuna, malgrado la sopravvenuta evenienza, per trarre ora vantaggio dalla premorienza dell'altro. Sembra, inoltre, doversi escludere, ancorché prospettiva meno implausibile, anche l'accrescimento per il coniuge superstite, cui era stata legata la durata dell'usufrutto stesso, atteso che un tale accrescimento, col mettere fuori gioco gli aventi causa dall'altro coniuge premorto, verrebbe anche a tradursi, per quant'attiene all'istanza di parità che doveva informare la comunione legale, in una violazione dell'istanza medesima. Ma, posto che, per non cadere nella consolidazione a favore del terzo costituente e nell'accrescimento a favore dell'un coniuge superstite, bisogna tenere conto, ormai, degli aventi causa dall'altro coniuge premorto, come poi conciliare, senza incorrere in altre violazioni, con l'art. 979/1 ("La durata dell'usufrutto non può eccedere la vita dell'usufruttuario")? Non, sembrerebbe, col profilare una conversione, per gli aventi causa dal coniuge premorto, da diritto alla quota in diritto al valore, atteso che ciò, agli effetti pratici, verrebbe a risolversi, a carico del coniuge superstite, in una sorta d'accollo forzoso. Bensì, piuttosto, con l’ammettere, per gli aventi causa dal coniuge premorto, continuità nella quota stessa, atteso che la posizione del coniuge, cui non è stata legata la durata dell'usufrutto, come, per ciò stesso, non può avervi ruolo in positivo, così nemmeno dovrebbe averne in negativo (non diversamente, del resto, da quanto, sempre agli effetti della durata, sembra essersi profilato, per il titolo all’esercizio dell'usufrutto, nel cessionario ex art. 980). E, per di più, nell'intesa ch'è appunto quest'ultima, anche in termini di razionalità formale, a implicare il minor costo.

 

4. Merita poi e infine considerare l'ulteriore ipotesi dell'usufrutto che, sempre destinato a profittare alla comunione coniugale, debba però intendersi commisurato, in via d'interpretazione presuntiva (ancorché acquisto effettuato per atto separato dell'un coniuge) o in via d'interpretazione necessaria (dalla comune partecipazione all'atto) o in via d'espressa determinazione (quale formulata nell'atto separato o comune), alla vita dell'uno e dell'altro coniuge. E, comunque, nell'ulteriore intesa che, per la determinazione della possibile sorte dell'usufrutto stesso in ragione della morte dell'uno o dell'altro coniuge, non sia stato previsto accrescimento alcuno.

Tale ipotesi, se svolta in una considerazione congiuntiva per l'uno e l'altro coniuge, potrebbe risolversi, addirittura, in una duplicazione delle difficoltà dianzi esaminate. Meglio, quindi, optare per una valutazione che, ponendo l'accento sul diritto alla quota, ch'è potenziale per l'uno e l'altro coniuge fin dall'acquisto in comunione legale, valga poi anche a distintamente determinare, per quello che è la sorte del corrispondente diritto, la vicenda dell'uno e dell'altro coniuge. Sino, per ciò stesso, a farne argomentare che ciascuna quota - potenziale o attuale - avrà anche, oltre che corso indipendente, a immediatamente riflettersi, senza passare per l'altro coniuge, sulla posizione del terzo costituente. Insomma, complessivamente, nel segno, oltre che d'una sufficiente chiarezza, anche d'una apprezzabile coerenza.

 



[1] Sia consentito di rinviare - anche per il contesto culturale - a S. TONDO, Sugli acquisti originari nel regime di comunione coniugale, in Foro It. 1981, V, c. 161 ss.

[2] G. CIAN e A. VILLANI, La comunione dei beni tra coniugi, in Riv. dir. civ. 1980, I, p. 392 ss.; G.GABRIELLI, Comunione coniugale e investimenti in titoli, Milano 1979, p. 5 ss.

[3] P. SCHLESINGER, Della comunione legale, in CARRARO, OPPO e TRABUCCHI (dir.), Comm. alla riforma del diritto di famiglia, Padova 1977, I, sub art. 177, § 375; F. CORSI, Il regime patrimoniale della famiglia, I, Milano 1979, p. 87.

[4] Per come riflesso - con voce contraria di Trib. Trani 28.2.1983 (Giur. It. 1983, I/2, c. 628) - in Trib. Monza 25.10.1983 (Giust. civ. 1984, I, p. 982), App. Napoli 15.5.1985 (G. mer. 1985, p. 98), Cass. 1987 n. 6424.

[5] Cass. 11.9.1991 n. 9513, 27.1.1995 n. 987; L. MALAGU', Esecuzione forzata e diritto di famiglia, Milano 1986, p. 87.

[6] Su cui, per tutti, G. PUGLIESE, Usufrutto (diritto vigente), in NNDI, XX 1975, p. 329 ss.

[7] Su cui, ancora, G. PUGLIESE, Abitazione e uso, in NNDI, I/1 1957, p. 56 ss.

[8] Quali, appunto, in PUGLIESE (nt. 7), p. 57 s.

[9] G. TEDESCHI, Il regime patrimoniale della famiglia, Torino 1952, p. 292 s.

[10] M. COMPORTI, Gli acquisti dei coniugi in regime di comunione legale, in Riv. not. 1979, p. 74.

[11] Vedere - in sintonia con Cass. 25.3.1960 n. 737 (Foro It. 1960, I, c. 756), 10.10.1961 n. 2217 (Rep. Giust. Civ. 1961 v. Usufrutto nr. 6), 13.9.1963 n. 2502 (Giust. civ. 1963, I, p. 2292) - i seguenti: L. BARBIERA, La comunione legale, in Tratt. dir. priv. (dir. Rescigno), III, Torino 1982, p. 417; A. e M. FINOCCHIARO, Dir. di famiglia, Torino 1984, p. 893; P. DE MARCHI, La posizione dell'acquirente, in Dir. di famiglia - Società - contrattazione immobiliare, Milano 19178, p. 76; V. DE PAOLA e A. MACRI, Il nuovo regime patrimoniale della famiglia, Milano 1978, p. 112; S. LOMBARDO, Diritti reali di godimento e comunione legale tra coniugi, in Vita not. 1986, p. 890; G. CAPALDI, Acquisto di usufrutto in comunione legale e ‘accrescimento’, in Rass. dir. civ. 1991, p. 8 s.

[12] G. PUGLIESE, Usufrutto, Torino 1954, § 131, p. 502 s. (con motivazione - per il mancato accoglimento della citata proposta - nei seguenti termini: "constatazione che il legame tra l'usufrutto e la persona del titolare, legame incrinato ma non abolito dalla possibilità di cessione, non risponde solo a un principio tradizionale, ma informa tutta la struttura dell'istituto, in modo che questo finirebbe grado grado con lo snaturarsi interamente, se la durata del diritto divenisse indipendente dal permanere in vita del titolare").

[13] P. SCHLESINGER, in Comm. al dir. it. della famiglia, III, Padova 1992, ad art. 177, § 8, p. 104 s.; CORSI (nt. 3), § 42, p. 84. Sembra, in massima, la soluzione più plausibile, potendosi argomentare dal fatto che, come l'acquisto compiuto separatamente dal singolo coniuge si converte in comunione solo in via riflessa, così la portata d'un tale effetto, avendosi a determinare a stregua dell'acquisto di base, dovrebbe implicare che, trattandosi dell'assunzione d'un usufrutto, la durata di quest'ultimo, in assenza d'una diversa determinazione dell'atto stesso (quale, se non testualmente espressa, anche inferibile dall'ammontare del corrispettivo), debba intendersi legata, per tutti i possibili rispetti, alla sola persona del coniuge partecipante.

[14] Precisazione, per questo riguardo, in LOMBARDO (nt. 11), p. 891 s.

[15] Diversamente, in proposito, LOMBARDO (nt. 11), p. 891 s. (non incoerente alla nostra premessa, ma presupponente, quanto all'acquisto per atto separato dell'un coniuge, che dovrebbe comportare, se non diversamente determinatovi, l'attribuzione per ciascun coniuge, come legata alla rispettiva durata in vita, d'una distinta quota d'usufrutto).

[16] Nella stessa logica - seppure in diversa formulazione e prospettiva - V. DE PAOLA, Il diritto patrimoniale della famiglia coniugale, II, Milano 1995, p. 397 ss. (con appropriata critica, per questo riguardo, verso CAPALDI [nt. 11], p. 8 ss.). Non chiara, in proposito, E. DE PETRILLO, L'acquisto dell'usufrutto, in G. FUCCILLO (cur.), Famiglia e circolazione giuridica, Milano 1997, § 4, p. 110 ss.