1. La
comunione coniugale legale, quale introdotta nel vigente C. Civ. 1942 dalla L.
151/1975, obbedisce all'esigenza primaria, come veramente informativa
dell'intero istituto, che abbiano egualitariamente a profittare a entrambi i
coniugi gli incrementi che, a prescindere da puntuali verifiche, siano
idealmente riportabili alla loro solidarietà e collaborazione. Ciò, a sua
volta, è destinato a tradursi in due principî essenziali, da prendere e
valutare, per meglio adeguarsi alla logica della materia, nel loro ordine
funzionale. Quale, anzi tutto, nel fatto che cadono in comunione virtuale, da
esprimersi in immediata comunanza solo di aspettativa, gli utili maturati
durante il matrimonio (art. nov. 177/1 "Costituiscono oggetto della
comunione: ... b) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e
non consumati allo scioglimento della comunione; c) i proventi dell'attività
separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non
siano stati consumati ..."). E, ulteriormente, nel fatto che cadono in
comunione attuale, da tradursi in immediata comunanza di potere anche dispositivo,
gli acquisti che siano stati realizzati, sempre durante il matrimonio, giusto
attraverso l'impiego di beni già in comunione virtuale (art. nov. 177/1
"Costituiscono oggetto della comunione: a) gli acquisti compiuti dai due
coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio ...", in
coordinamento, per intenderne meglio la base giustificativa, con art. nov.
179/1 lett. b ed f) [1].
Tuttavia, per
venire sùbito alla comunione attuale, esiste grave dissenso sulla stessa
portata dell'art. 17/1 (lett. a), che vi indica, come compresi nella comunione
stessa, "gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente
durante il matrimonio". Infatti si dubita, quanto all'effettiva portata,
se vi possano rientrare, oltre agli acquisti mettenti capo a situazioni di appartenenza,
anche quelli destinati a tradursi in mere aspettative creditorie. E, anzi,
troviamo che, nonostante la plausibilità della tesi affermativa [2],
è stata però quella negativa, ma, beninteso, senza escludere la caduta in
comunione dei titoli obbligazionari e buoni del tesoro e cartelle fondiarie e
simili, a guadagnare campo [3],
diventando decisamente maggioritaria anche in giurisprudenza [4].
Al punto, tra l'altro, da essersi nettamente escluso, per il caso di contratto
preliminare stipulato dall'un coniuge in vista di futura compravendita, che
l'altro possa mai legittimarsi, col sostituirsi al primo, alla domanda per
l'esecuzione specifica [5].
Non solo. Ma,
ammessa siccome sicura la caduta in comunione attuale degli acquisti mettenti
capo a situazioni di appartenenza, non potevano però non sollevarsi dubbi, pur
entro questo più ristretto àmbito, se essa abbia a valere, oltre che per
l'acquisizione della proprietà (in corrispondenza, del resto, alla stragrande
maggioranza dei casi), anche per i diritti reali di godimento. Invero, tenuto
conto che in positivo può giocare l'art. nov. 179/1 (per implicazione - a
contrario - dalla parte iniziale: "Non costituiscono oggetto della
comunione e sono beni personali del coniuge: a) i beni di cui, prima del matrimonio,
il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare era titolare di un
diritto reale di godimento ...") ma in negativo l'art. nov. 177/1
("Costituiscono oggetto della comunione: a) gli acquisti compiuti ...
durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali
...", in coordinamento con l'insieme dell'art. nov. 179), la questione ha
ragione di porsi, a volere considerare il complessivo quadro della normativa
vigente, non tanto (o, meglio, non certo) con riguardo all'usufrutto [6],
quanto (e anzi solo) con riguardo a uso e abitazione [7].
Interessano,
in primo approccio, questi ultimi. Vi possono giocare in negativo, oltre al
limite per la durata (ex art. 979 - da intendervi richiamato in virtù dell'art.
1026 - "non può eccedere la vita" del titolare), anche quelli che,
imponendo un riferimento personale strettissimo, vengono a incidere, oltre che
per la quantità del godimento (art. 1021/2: "per quanto occorre ai bisogni
suoi e della sua famiglia"), anche per le sue modalità (art. 1024: non
cedibilità né locabilità). Tanto che, se il diritto romano vi escludeva ogni
possibilità di compartecipazione, il pensiero moderno ha sì tentato d'evaderne,
ma a costo, per l'appunto, di non lievi acrobazie [8].
Né, a sua volta, va trascurato che, sotto il regime della comunione coniugale
convenzionale (ex art. 215 ss.), era stata sollevata, per parte d'uno studioso
autorevole, una riserva piuttosto recisa, osservandosi che non vi si potessero
ricomprendere beni sì dei coniugi ma intrasmissibili e/o a destinazione
personale (tra cui, appunto, un diritto di uso o abitazione) [9].
E, sotto il nuovo regime della comunione coniugale legale, altro studioso è
venuto a precisare che, se un qualche effetto di comunione vi è postulabile, lo
sarebbe solo nel rapporto interno [10].
Tanto che, francamente, non si riesce a comprendere come, discutendosi solo in
termini di non rispondenza dell'incedibilità di uso e abitazione a un'istanza
d'ordine pubblico, si sia tranquillamente ripiegato all'opposta opinione [11].
Meglio, per questa sede, tenere la questione in sospeso, ma non senza - e
sùbito - avvertire che, pur a poi risolvere la stessa in senso affermativo, vi
si potranno poi e certo estendere, solo con qualche adattamento, le stesse
osservazioni, che stiamo ora per svolgere, nella presupposta impossibilità
d'una soluzione in negativo per l'usufrutto, a riguardo di quest'ultimo.
2. E'
decisivo, per fare ammettere la caduta in comunione coniugale attuale
dell'acquisto d'un usufrutto, non solo l'argomentazione a contrario in base ad
art. nov. 179/1 ("Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni
personali dei coniugi: a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era
proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento
..."), ma anche il fatto che, pur nel limite della durata dell'usufrutto
stesso in funzione della vita del suo titolare (art. 979/1), è nondimeno
testualmente ammessa, a riguardo dell'usufrutto stesso, oltre che la cedibilità
(art. 780), anche la compartecipabilità (ex art. 768). E, tuttavia, non va
trascurato che, come quel limite di durata impone un notevole carattere di
personalità al diritto stesso, così esso, se pur non ne esclude la
compatibilità coi principî informativi della comunione coniugale, tuttavia la
mette, per più e vari rispetti, a veramente dura prova.
Preme così
avvertire, anche a riprova della precisazione poc'anzi formulata, che nessuna
difficoltà sarebbe potuta insorgere a fronte della configurazione profilata nel
Prog. Commiss. Reale art. 113/2, ma poi lasciata cadere nel testo definitivo
(C. Civ. 1942), che ammetteva la sopravvivibilità dell'usufrutto al suo
titolare ove l'atto costitutivo vi avesse previsto un termine certo (non
superiore a 30 anni) [12].
E, infatti, troviamo che, avendosi a che fare con un termine oggettivo e
prestabilito, quindi necessariamente unico pur nell'eventuale concorso di più
titolari, nessuna complicazione, d'ordine concettuale e pratico, si sarebbe
potuta determinare, con riguardo alle diverse sue possibili vicende, anche per
il regime di comunione coniugale.
Più delicata,
ma non implicante difficoltà gravi, l'ipotesi d'attribuzione d'usufrutto che,
effettuata in via di donazione o legato, sia stata specificata, per
determinazione da parte del disponente, siccome destinata alla comunione
coniugale (ex art. nov. 179/1 lett. b). Essendo essa congegnata, come
facilmente intuibile, per consentire disponibilità e fruibilità in comunione
tra i coniugi (profilo della destinazione) ma non anche per implicare parità
tra gli stessi negli esiti economici (profilo della gratuità), basterà qui
osservare che, per potere giungere a risultati equilibrati, sarà sufficiente
innestarvi, nonostante la provenienza da altra tradizione, il gioco dei
principî ordinari. E, quindi, rilevare che, sopravvenendo la morte dell'un
coniuge in costanza della comunione stessa, la relativa quota s'intenderà
acquisita, a seconda che sia stato previsto l'apposito meccanismo oppure no,
all'altro coniuge (accrescimento) o al nudo proprietario (consolidazione) (ex
art. 678). E, inoltre, aggiungere che, sopravvenuto lo scioglimento della
comunione per altra causa (ex art. nov. 191/1), le ragioni dei coniugi stessi,
non importa se facenti capo a loro personalmente o loro aventi causa, non
altrimenti potranno esprimersi, con connessione logicamente secondaria
dell'eventuale meccanismo per l'accrescimento, che nella titolarità delle
rispettive quote.
Maggiore
complessità, perché vi s'inserisce l'ulteriore istanza per l'oggettiva parità
tra i coniugi anche nei risvolti economici ultimi, quando l'acquisto
dell'usufrutto, che è destinato a cadere in comunione attuale, sia stato a
titolo oneroso. Ma, per quest'altro riguardo, converrà ancora e opportunamente
distinguere, onde, se non altro, cercare di guadagnare, quanto più possibile,
in trasparenza del quadro.
3. Merita
considerare, per prima cosa, l'ipotesi che l'usufrutto debba reputarsi
commisurato, agli effetti della sua durata, alla vita dell'un coniuge, vuoi
perché acquistato con atto separato dal coniuge stesso [13],
vuoi perché, anche a voler ritenere non calzante (o non sempre appropriata) la
predetta valutazione dell'atto separato, a quel modo specificato nell'atto
stesso (separato o no) [14].
E, posta una premessa siffatta, bisogna poi distinguere, a seconda che lo scioglimento
della comunione coniugale avvenga, secondo quelle che ne sono le alternative
per noi interessanti, per morte dello stesso coniuge (a cui è commisurata la
durata dell'usufrutto) o per altra causa (ex art. nov. 191/1). Né, invero,
dovrebbe essere difficile rendersi conto, per la diversità di riflessi che ne
conseguono, della differenza d'incidenza tra le due ipotesi.
Abbiamo, per
l'una ipotesi, che vi viene chiaramente a cessare, insieme con la ragione anche
dell'altro coniuge, ogni possibile questione, tutto avendosi a consolidare,
come logica vuole, nel nudo proprietario [15].
E, per l'altra, che bisognerà invece tenere conto, a fine di determinare le
ragioni afferenti all'uno e all'altro coniuge (o ai relativi aventi causa),
dell'usufrutto ancora residuo [16].
E, per questo secondo riguardo, non senza doversi suddistinguere,
ulteriormente, a seconda che l'altro coniuge (o ex-coniuge), presupposta sempre
l'avvenuta cessazione della comunione legale, sia ancora vivente oppure no,
atteso che, mentre per l'un caso si determinerà conversione in comunione
ordinaria (e, quindi, continuazione del diritto anche nell'altro coniuge sotto
specie di quota), per l'altro, lungi dal potersi argomentare nel segno
dell'ovvietà, bisognerà calibrare con molta cautela.
Merita
profilare, con riguardo alla fattispecie ultima e alle possibili interferenze,
le seguenti precisazioni. Va esclusa, anzi tutto, ogni consolidazione con la
nuda proprietà, tanto più che il terzo costituente, avendo a suo tempo
calcolato che l'usufrutto da lui costituito sarebbe durato in funzione della
vita dell'un coniuge, non avrebbe ragione alcuna, malgrado la sopravvenuta
evenienza, per trarre ora vantaggio dalla premorienza dell'altro. Sembra,
inoltre, doversi escludere, ancorché prospettiva meno implausibile, anche
l'accrescimento per il coniuge superstite, cui era stata legata la durata
dell'usufrutto stesso, atteso che un tale accrescimento, col mettere fuori
gioco gli aventi causa dall'altro coniuge premorto, verrebbe anche a tradursi,
per quant'attiene all'istanza di parità che doveva informare la comunione
legale, in una violazione dell'istanza medesima. Ma, posto che, per non cadere
nella consolidazione a favore del terzo costituente e nell'accrescimento a
favore dell'un coniuge superstite, bisogna tenere conto, ormai, degli aventi
causa dall'altro coniuge premorto, come poi conciliare, senza incorrere in
altre violazioni, con l'art. 979/1 ("La durata dell'usufrutto non può
eccedere la vita dell'usufruttuario")? Non, sembrerebbe, col profilare una
conversione, per gli aventi causa dal coniuge premorto, da diritto alla quota
in diritto al valore, atteso che ciò, agli effetti pratici, verrebbe a
risolversi, a carico del coniuge superstite, in una sorta d'accollo forzoso.
Bensì, piuttosto, con l’ammettere, per gli aventi causa dal coniuge premorto,
continuità nella quota stessa, atteso che la posizione del coniuge, cui non è
stata legata la durata dell'usufrutto, come, per ciò stesso, non può avervi
ruolo in positivo, così nemmeno dovrebbe averne in negativo (non diversamente,
del resto, da quanto, sempre agli effetti della durata, sembra essersi
profilato, per il titolo all’esercizio dell'usufrutto, nel cessionario ex art.
980). E, per di più, nell'intesa ch'è appunto quest'ultima, anche in termini di
razionalità formale, a implicare il minor costo.
4. Merita poi
e infine considerare l'ulteriore ipotesi dell'usufrutto che, sempre destinato a
profittare alla comunione coniugale, debba però intendersi commisurato, in via
d'interpretazione presuntiva (ancorché acquisto effettuato per atto separato
dell'un coniuge) o in via d'interpretazione necessaria (dalla comune
partecipazione all'atto) o in via d'espressa determinazione (quale formulata
nell'atto separato o comune), alla vita dell'uno e dell'altro coniuge. E,
comunque, nell'ulteriore intesa che, per la determinazione della possibile
sorte dell'usufrutto stesso in ragione della morte dell'uno o dell'altro
coniuge, non sia stato previsto accrescimento alcuno.
Tale ipotesi,
se svolta in una considerazione congiuntiva per l'uno e l'altro coniuge,
potrebbe risolversi, addirittura, in una duplicazione delle difficoltà dianzi
esaminate. Meglio, quindi, optare per una valutazione che, ponendo l'accento
sul diritto alla quota, ch'è potenziale per l'uno e l'altro coniuge fin
dall'acquisto in comunione legale, valga poi anche a distintamente determinare,
per quello che è la sorte del corrispondente diritto, la vicenda dell'uno e
dell'altro coniuge. Sino, per ciò stesso, a farne argomentare che ciascuna
quota - potenziale o attuale - avrà anche, oltre che corso indipendente, a
immediatamente riflettersi, senza passare per l'altro coniuge, sulla posizione
del terzo costituente. Insomma, complessivamente, nel segno, oltre che d'una
sufficiente chiarezza, anche d'una apprezzabile coerenza.
[1] Sia consentito di rinviare - anche per il contesto culturale - a S. TONDO, Sugli acquisti originari nel regime di comunione coniugale, in Foro It. 1981, V, c. 161 ss.
[2] G. CIAN e A. VILLANI, La comunione dei beni tra coniugi, in Riv. dir. civ. 1980, I, p. 392 ss.; G.GABRIELLI, Comunione coniugale e investimenti in titoli, Milano 1979, p. 5 ss.
[3] P. SCHLESINGER, Della comunione legale, in CARRARO, OPPO e TRABUCCHI (dir.), Comm. alla riforma del diritto di famiglia, Padova 1977, I, sub art. 177, § 375; F. CORSI, Il regime patrimoniale della famiglia, I, Milano 1979, p. 87.
[4] Per come riflesso - con voce contraria di Trib. Trani 28.2.1983 (Giur. It. 1983, I/2, c. 628) - in Trib. Monza 25.10.1983 (Giust. civ. 1984, I, p. 982), App. Napoli 15.5.1985 (G. mer. 1985, p. 98), Cass. 1987 n. 6424.
[5] Cass. 11.9.1991 n. 9513, 27.1.1995 n. 987; L. MALAGU', Esecuzione forzata e diritto di famiglia, Milano 1986, p. 87.
[6] Su cui, per tutti, G. PUGLIESE, Usufrutto (diritto vigente), in NNDI, XX 1975, p. 329 ss.
[7] Su cui, ancora, G. PUGLIESE, Abitazione e uso, in NNDI, I/1 1957, p. 56 ss.
[8] Quali, appunto, in PUGLIESE (nt. 7), p. 57 s.
[9] G. TEDESCHI, Il regime patrimoniale della famiglia, Torino 1952, p. 292 s.
[10] M. COMPORTI, Gli acquisti dei coniugi in regime di comunione legale, in Riv. not. 1979, p. 74.
[11] Vedere - in sintonia con Cass. 25.3.1960 n. 737 (Foro It. 1960, I, c. 756), 10.10.1961 n. 2217 (Rep. Giust. Civ. 1961 v. Usufrutto nr. 6), 13.9.1963 n. 2502 (Giust. civ. 1963, I, p. 2292) - i seguenti: L. BARBIERA, La comunione legale, in Tratt. dir. priv. (dir. Rescigno), III, Torino 1982, p. 417; A. e M. FINOCCHIARO, Dir. di famiglia, Torino 1984, p. 893; P. DE MARCHI, La posizione dell'acquirente, in Dir. di famiglia - Società - contrattazione immobiliare, Milano 19178, p. 76; V. DE PAOLA e A. MACRI, Il nuovo regime patrimoniale della famiglia, Milano 1978, p. 112; S. LOMBARDO, Diritti reali di godimento e comunione legale tra coniugi, in Vita not. 1986, p. 890; G. CAPALDI, Acquisto di usufrutto in comunione legale e ‘accrescimento’, in Rass. dir. civ. 1991, p. 8 s.
[12] G. PUGLIESE, Usufrutto, Torino 1954, § 131, p. 502 s. (con motivazione - per il mancato accoglimento della citata proposta - nei seguenti termini: "constatazione che il legame tra l'usufrutto e la persona del titolare, legame incrinato ma non abolito dalla possibilità di cessione, non risponde solo a un principio tradizionale, ma informa tutta la struttura dell'istituto, in modo che questo finirebbe grado grado con lo snaturarsi interamente, se la durata del diritto divenisse indipendente dal permanere in vita del titolare").
[13] P. SCHLESINGER, in Comm. al dir. it. della famiglia, III, Padova 1992, ad art. 177, § 8, p. 104 s.; CORSI (nt. 3), § 42, p. 84. Sembra, in massima, la soluzione più plausibile, potendosi argomentare dal fatto che, come l'acquisto compiuto separatamente dal singolo coniuge si converte in comunione solo in via riflessa, così la portata d'un tale effetto, avendosi a determinare a stregua dell'acquisto di base, dovrebbe implicare che, trattandosi dell'assunzione d'un usufrutto, la durata di quest'ultimo, in assenza d'una diversa determinazione dell'atto stesso (quale, se non testualmente espressa, anche inferibile dall'ammontare del corrispettivo), debba intendersi legata, per tutti i possibili rispetti, alla sola persona del coniuge partecipante.
[14] Precisazione, per questo riguardo, in LOMBARDO (nt. 11), p. 891 s.
[15] Diversamente, in proposito, LOMBARDO (nt. 11), p. 891 s. (non incoerente alla nostra premessa, ma presupponente, quanto all'acquisto per atto separato dell'un coniuge, che dovrebbe comportare, se non diversamente determinatovi, l'attribuzione per ciascun coniuge, come legata alla rispettiva durata in vita, d'una distinta quota d'usufrutto).
[16] Nella stessa logica - seppure in diversa formulazione e prospettiva - V. DE PAOLA, Il diritto patrimoniale della famiglia coniugale, II, Milano 1995, p. 397 ss. (con appropriata critica, per questo riguardo, verso CAPALDI [nt. 11], p. 8 ss.). Non chiara, in proposito, E. DE PETRILLO, L'acquisto dell'usufrutto, in G. FUCCILLO (cur.), Famiglia e circolazione giuridica, Milano 1997, § 4, p. 110 ss.