Studio n. 1591

DIRITTI SUCCESSORI NELL’ADOZIONE LEGITTIMANTE

Approvato dalla Commissione Studi del Consiglio Nazionale del Notariato

 il 15 aprile 1997

Premessa.

È stato posto il quesito se il figlio adottato con adozione legittimante sia da considerarsi erede a tutti gli effetti. Nel caso concreto si chiede se un figlio adottivo abbia diritto all’eredità di fratello dell’adottante per rappresentazione, essendo l’adottante deceduto. L’attenzione verrà rivolta esclusivamente alle norme che regolano gli effetti dell’adozione del minore, con la precisazione che oggetto dell’indagine saranno sia le disposizioni che disciplinano attualmente l’istituto, sia quelle contenute nella legge precedente. Per una soluzione soddisfacente del quesito va infatti considerata anche l’ipotesi dell’adozione verificatasi sotto la vigenza della legge del 1967, nella quale, come si vedrà, il legislatore escludeva qualsiasi rapporto tra adottato e collaterali dell’adottante[1].

1. Gli effetti dell’adozione speciale nella legge 431/1967 e quelli dell’adozione “legittimante” nella legge 184/1983.

Nel nostro ordinamento attualmente convivono diversi tipi di adozione, sicché si possono presentare insieme, alla ribalta dei rapporti familiari, soggetti, tutti adottati, ma con distinte qualificazioni cui corrisponde un diverso riconoscimento di diritti: adottati dalla coppia secondo la legge del 1983, adottati semplici, secondo il regime del codice civile, adottati con l’adozione speciale introdotta dalla legge del 1967, adottati nei casi speciali, adottati di maggiore età[2]. Interessano qui solamente l’adozione speciale di cui alla legge del 1967 e l’adozione legittimante di cui alla legge del 1983.

La disciplina dell’adozione dei minori era in un primo tempo contenuta nella legge 5 giugno 1967, n. 431 - legge che si poneva, esclusivamente “dalla parte del fanciullo”, in un’ottica del tutto inedita per il nostro ordinamento e nella prospettiva di un’incisiva protezione dei suoi interessi[3] - la quale prevedeva l’adozione c.d. speciale, con la quale il minore abbandonato entrava nella nuova famiglia con uno status in tutto assimilato a quello di legittimità, tanto nel caso in cui non avesse famiglia, quanto nel caso che ne avesse una non in grado di adempiere ai propri compiti educativi. L’adozione speciale si riferiva ai minori di anni otto.

L’attuale disciplina dell’adozione dei minori riprende, nella sua ispirazione di fondo, quella contenuta nella legge del 1967, ma ha il pregio di individuare con maggior precisione il concetto di “abbandono”, situazione dalla quale trae origine la procedura di adozione, con riferimento non tanto alle cause soggettive che hanno indotto il genitore all’abbandono, quanto alla condizione oggettiva di privazione di assistenza in cui il minore viene a trovarsi.

Riassumendo, gli effetti della “adozione speciale” disciplinata dalla legge del 1967 (art. 26, e art. 314 abr. c.c.) e dell’adozione c.d. “legittimante” disciplinata dalla legge del 1983 (art. 27) possono così essere sintetizzati[4]:

a) status di figlio legittimo - l’adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti (art. 26 L. 431/1967, art. 314 abr. c.c., art. 27 L. 184/1983). L’attribuzione dello status di figlio legittimo avviene per identificazione e non per assimilazione[5] e diviene la fonte diretta di tutti i diritti, i doveri, le capacità, le responsabilità, le incompatibilità che per la filiazione legittima formano oggetto di speciali norme (a titolo esemplificativo, artt. 147, 237, 315 e ss., 433 e ss., 476, 536 e ss., 566 e ss., 2048 c.c.)[6]. Così, ad esempio, l’art. 147, che impone ai genitori di mantenere, educare ed istruire la prole, trova applicazione anche per il minore adottato con adozione speciale in conseguenza dell’attribuzione a questi dello stato di figlio legittimo. Ancora, e per quel che interessa l’oggetto del presente studio, gli artt. 536 e ss. e gli artt. 566 e ss. c.c., in materia di successione legittima e necessaria, si applicano anche nei confronti dei minori adottati. L’adottato inoltre assume e trasmette il cognome dell’adottante.

b) cessazione dei rapporti con la famiglia d’origine - il testo dell’art. 26 della legge 431/1967 e quello dell’art. 27 della successiva legge 184/1983 prevedono che, con l’adozione speciale, cessano i rapporti dell’adottato con la famiglia d’origine, salvi i divieti matrimoniali (e l’applicabilità delle norme penali fondate sul rapporto di famiglia, ex art. 26 legge 1967). Alla famiglia naturale, incapace di provvedere al minore che versa in stato di abbandono, si sostituisce la famiglia adottiva. Resta il vincolo di sangue con la famiglia naturale, e dunque permangono i relativi divieti matrimoniali, ma cessa ogni altro rapporto giuridico che deriva da tale vincolo.

Dall’analisi complessiva di queste regole appare di tutta evidenza la equiparazione dello status del minore adottato a quello di figlio legittimo.

Tuttavia l’art. 26 citato portava una deroga a tale equiparazione, laddove sanciva che “l’adozione speciale non instaura rapporti di parentela tra l’adottato e i parenti collaterali degli adottanti”. L’adozione, dunque, instaura rapporti di parentela tra l’adottato e i parenti in linea retta, ascendenti o discendenti, dell’adottante ma non con i collaterali. La ratio di questa disposizione, costituita dal fatto che i collaterali degli adottanti non avevano preso parte alla costituzione del rapporto e che non vi era per essi quel legame d’affetto che rappresenta il fondamento della parentela, invocata per negare la estensione della parentela, non era probante dal momento che la legge considerava sussistente un rapporto parentale tra l’adottato e gli ascendenti dell’adottante, sebbene anche questi non avevano preso parte al rapporto e pur se mancava il rapporto di affetto[7]. Questa norma, presente nel testo originario, non si trova tuttavia riprodotta nell’art. 27 della legge vigente, per cui il rapporto familiare viene oggi ad instaurarsi anche con i collaterali dell’adottante.

2. Rapporti tra adozione speciale e adozione legittimante. Le posizioni della dottrina e la sentenza 197/1986 della Corte costituzionale.

La successione nel tempo delle due leggi sull’adozione può palesare una differenza di trattamento tra coloro che sono stati adottati prima dell’entrata in vigore della legge del 1983 - per i quali è escluso un rapporto familiare e quindi anche successorio con i collaterali dell’adottante - e coloro che sono stati adottati successivamente con adozione legittimante.

Sul punto, parte della dottrina ritiene che l’attuale disciplina contenuta nell’art. 27 della legge 184 non possa avere un’efficacia retroattiva e quindi essere applicata anche agli adottati con adozione speciale[8].

Al riguardo venne anche sollevata un questione di legittimità costituzionale[9].

La Corte costituzionale[10], con sentenza interpretativa di rigetto, ha precisato che “l’adozione, quale disciplinata dalla legge 184 del 1983, non è istituto nuovo rispetto all’adozione speciale di cui alla legge 431 del 1967. Il legislatore ha ritenuto, al contrario, nel fondato convincimento che la disciplina dell’adozione dei minori contenuta in tale legge corrispondesse, in linea generale, alle direttive costituzionali in materia, ha inteso mantenerla in vita nei suoi tratti fondamentali, elevandola a modello generale di adozione e prevedendo discipline diverse solo per taluni casi particolari”[11](...). Il legislatore ha così provveduto a redigere un testo organico, comprensivo di tutta la materia, nell’ambito del quale, al titolo secondo, è stata integralmente trasfusa, salvo rettifiche ed adattamenti, la previgente disciplina dell’adozione, speciale; e correlativamente, il capo III del titolo VIII del libro I del codice civile, in cui tale disciplina era stata inserita, è stato espressamente abrogato con l’art. 67 l. cit. Per quanto attiene in particolare alla disciplina, che qui interessa, degli effetti dell’adozione, il legislatore, ispirandosi alla fondamentale esigenza di tutela dell’interesse del minore, ha mantenuto la scelta già operata nel 1967 di garantire il diritto dello stesso ad avere un’unica famiglia, ove risulti necessario sostituirne una nuova a quella d’origine. Tale scelta, corrispondente alle direttive di cui agli art. 30, comma 2, e 31, comma 3, cost., è stata anzi rafforzata e perfezionata: sia nel senso di sancire la definitiva parificazione dello status del figlio adottivo a quella del figlio legittimo a titolo originario, sia nel senso di recidere i residui legami del minore adottato con la famiglia d’origine. Sotto il primo profilo è stata perciò soppressa, nell’art. 27, comma 1, la disposizione - contenuta nel corrispondente comma 1 dell’art. 314/26 c.c. - che limitava l’acquisizione di un pieno status di figlio legittimo escludendo l’instaurazione di rapporti di parentela tra l’adottato e i parenti collaterali degli adottanti (..)”.

La Corte ha ritenuto altresì che l’assunto del Tribunale di Torino che aveva sollevato la questione - secondo il quale non poteva ammettersi una applicazione dell’art. 27 anche alle adozioni sorte sotto la precedente normativa, in quanto si sarebbero venute a ricollegare all’adozione speciale, al di fuori della volontà degli interessati, conseguenze diverse ed ulteriori rispetto a quelle previste dalla norma nel momento in cui si era fatta applicazione dell’istituto - sia infondato in quanto esso presuppone una concezione privatistica dell’istituto dell’adozione, in contrasto con la funzione pubblicistica, già presente nella legge del 1967 e ora rafforzata dalla legge del 1983, che ad esso va assegnata.

Nella tutela dei fondamentali interessi del minore, che costituiscono il centro di gravità dell’adozione, ed ai quali devono essere subordinati tanto gli interessi dell’adottante, quanto quelli della famiglia d’origine, rientra dunque l’acquisizione dello status di figlio legittimo pleno iure. E tale acquisizione si realizza al di là della volontà degli adottanti, in quanto, l’adozione, seppure trae origine da un atto di autonomia dei privati, non si perfeziona che con il provvedimento giudiziario che deve tenere in considerazione, come preminente, l’interesse del minore e non quello degli adottanti. “Inoltre - prosegue la Corte - le situazioni giuridiche che da tale provvedimento discendono - cioè gli status, le potestà, i diritti. le facoltà, gli obblighi, ecc. degli interessati e dei terzi - sono interamente predeterminate dalla legge. Il legislatore perciò, così come è libero - nel rispetto dei principi costituzionali - di configurare in un certo modo tali situazioni, è altrettanto libero - sempre nel rispetto dei medesimi principi - di modificarle. Ove, poi, per interessati il tribunale rimettente abbia inteso i parenti collaterali degli adottanti, nei cui confronti l’adottato acquisisce con la nuova legge un rapporto di parentela, è agevolmente osservabile che essi, allo stesso modo in cui subiscono le conseguenze dell’altrui filiazione legittima o naturale, non possono non subirle ove trattisi di filiazione per adozione: tant’è che nessun ruolo specifico è ad essi riservato nel relativo procedimento”.

A ciò si aggiunga che, contrariamente a quanto sostenuto dalla citata dottrina[12], per la Corte non ammettere che l’art. 27 della legge 184/1983 possa estendere il suo ambito di applicazione anche alle adozioni speciali di cui alla legge del 1967, varrebbe a conferire a questa una efficacia ultrattiva.

Si deve perciò escludere qualsiasi differenza di trattamento, anche per quanto concerne i rapporti di parentela ed i rapporti successori con i collaterali, tra minori adottati con adozione speciale e minori adottati con adozione legittimante.

3. Il coordinamento dei due tipi di adozione con le norme sulla successione legittima. In particolare: l’istituto della rappresentazione.

Il codice civile disciplina all’art. 567 la successione dei figli legittimati e dei figli adottivi, stabilendo che questi sono equiparati ai figli legittimi (1° comma), ma che i figli adottivi sono estranei alla successione dei parenti dell’adottante (2° comma).

Questa disposizione deve comunque essere coordinata con le norme sull’adozione speciale e sull’adozione legittimante. In altre parole va verificato se l’art. 567 c.c. si riferisca anche a questi due tipi di adozione ovvero se abbia una portata più limitata, alla sola adozione delle persone di maggiore età (art. 58 della legge 184/1983), che non attribuisce lo status di figlio legittimo e alla adozione di minori in casi particolari (artt. 44 ss. della legge citata).

La dottrina ritiene[13] che l’art. 567 si riferisca a questi ultimi due tipi di adozione; mentre, per quanto riguarda l’adozione speciale, almeno prima dell’entrata in vigore della legge 184/1983, l’esclusione dai rapporti successori con i parenti dell’adottante andrebbe riferita ai soli collaterali e non anche ai parenti in linea retta[14].

Per quanto concerne l’adozione legittimante invece l’esclusione di cui al 2° comma dell’art. 567 c.c. - relativa ai collaterali - non troverebbe applicazione, dato che con essa i figli adottivi “non sono equiparati ai figli legittimi, ma sono essi stessi figli legittimi”, e in relazione di parentela tanto in linea retta quanto in linea collaterale con i parenti degli adottanti[15].

Infatti se con l’adozione speciale lo status di figlio legittimo era limitato ai parenti in linea retta dei genitori adottivi, con l’adozione legittimante tale status si estende anche ai parenti in linea collaterale per cui il figlio adottivo entra pleno iure nella famiglia di origine degli adottanti, acquisendo non solo nonni, come nell’adozione speciale[16], ma anche zii e cugini.

Dunque l’adottato con adozione legittimante - ma, seguendo l’interpretazione della Corte costituzionale, anche il minore adottato con adozione speciale, dall’entrata in vigore della legge 184/1983 - succede a tutti i parenti dell’adottante, compresi i collaterali, iure proprio o per rappresentazione.

Premesso quindi che l’adozione di minore, nelle forme dell’adozione speciale (come si evince dalla sentenza della Corte costituzionale) e di quella legittimante, comporta una perfetta equiparazione dell’adottato allo figlio legittimo, e che tale equiparazione vale anche per i diritti successori, vanno ora esaminati i rapporti tra l’adozione e l’istituto della rappresentazione, a cui si riferisce il quesito.

La rappresentazione fa subentrare i discendenti legittimi o naturali nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l’eredità o il legato (art. 467, 1° comma, c.c.). Essa opera tanto nella successione legittima, quanto nella successione testamentaria, quando il testatore non ha provveduto per il caso in cui l’istituito non possa o non voglia accettare l’eredità o il legato, e sempre che non si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di natura personale (art. 467, 2° comma).

L’art. 468 prende in considerazione esplicitamente i figli adottivi, stabilendo che la rappresentazione ha luogo, in linea retta, a favore dei figli legittimi, legittimati o adottivi, nonché dei discendenti dei figli naturali del defunto, mentre, nella linea collaterale, essa opera a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto.

Questa norma può dar luogo ad alcuni dubbi interpretativi; in particolare se l’adottato possa succedere per rappresentazione al fratello o alla sorella dell’adottante e, in caso di risposta affermativa, se ciò valga anche per coloro che sono stati adottati con adozione speciale.

In sostanza, prima dell’entrata in vigore della legge 184, si riteneva che l’art. 468 c.c. trovasse applicazione solo per l’adozione speciale alla quale esso si coordinava perfettamente, poiché sia l’art. 314/26 sia l’art. 468 facevano riferimento alla parentela in linea retta, con esclusione della parentela in linea collaterale. Ne veniva quindi a restare esclusa l’adozione ordinaria[17], che non produce alcun rapporto di parentela tra l’adottato e i parenti dell’adottante.

In realtà l’art. 468, seguendo l’interpretazione della Corte Costituzionale, è da ritenersi applicabile tanto all’adozione speciale quanto all’adozione ordinaria.

Ne deriva che all’adottato con adozione speciale, in quanto equiparato al figlio legittimo, con esclusione dei rapporti di parentela con i collaterali dell’adottante, doveva riferirsi la parte della norma che prende in considerazione il figlio legittimo: così egli veniva a succedere - come un figlio legittimo - per rappresentazione ai parenti in linea retta dell’adottante.

Il riferimento espresso ai figli adottivi era quindi da ritenersi rivolto ai soli adottati con l’adozione ordinaria, per i quali manca tale equiparazione.

Con l’entrata in vigore della legge del 1983 poi, viene meno per l’adottato con adozione legittimante l’esclusione dal rapporto di parentela con i collaterali dell’adottante, per cui in favore dell’adottato la rappresentazione opera tanto in linea retta quanto in linea collaterale.

Deve ritenersi inoltre che, posto che la nuova normativa si applica anche alle adozioni speciali - come ha affermato, sebbene con formulazione non propriamente felice, la Corte costituzionale - anche coloro che sono stati adottati con adozione speciale dal 1967 al 1983, dall’entrata in vigore della nuova legge, possono succedere per rappresentazione ai collaterali degli adottanti.

 



[1] Giova qui richiamare integralmente le due norme. L’art. 314/26 della legge 431 del 1967: (Effetti dell'adozione speciale):” Per effetto dell'adozione speciale l'adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome. L'adozione speciale non instaura rapporti di parentela tra l'adottato e i parenti collaterali degli adottanti.

Con l'adozione speciale cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia di origine salvi i divieti matrimoniali e le norme penali fondate sul rapporto di parentela”.

L’art. 27 della legge 184 del 1983: “Per effetto dell’adozione l’adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome.

Se l’adozione è disposta nei confronti della moglie separata, ai sensi dell’art. 25, quinto comma, l’adottato assume il cognome della figlia di lei.

Con l’adozione cessano i rapporti dell’adottato verso la famiglia d’origine, salvi i divieti matrimoniali”.

[2] A. TRABUCCHI, voce Adozione, diritto civile, in Enc. Giur., 32.

[3] Così M. DOGLIOTTI, Affidamento e adozione, in Trattato di diritto civile e commerciale, diretto da Cicu e Messineo e continuato da Mengoni, Milano, 1990, 82. Merita ricordare che, prima di tale legge, la situazione dei minori abbandonati veniva presa in considerazione solo in vista di misure di carattere amministrativo, quali il baliatico e l’inserimento in istituto, misure di natura cautelare e provvisoria. Quanto ai provvedimenti di carattere definitivo essi si sostanziavano nel ricovero in istituto e nell’affidamento a persona di fiducia, ovvero nella affiliazione. Per una analisi sistematica della legge 431/1967, A.C. MORO, L’adozione speciale, Milano, 1982; I. BAVIERA, L’adozione speciale, Milano 1982.

[4] Secondo V. SCALISI, Della dichiarazione d’adozione, in Commentario al diritto italiano della famiglia, diretto da Cian, Oppo e Trabucchi, VI, 2°, 343, l’art. 27 della legge del 1983, ribadendo un dato già presente nella precedente disciplina e nella Convenzione di Bruxelles sull’adozione dei minori, statuisce un duplice necessario e imprescindibile effetto: un effetto di tipo costitutivo consistente nella espressa attribuzione all’adottato dello stato di figlio legittimo, e un effetto di tipo estintivo rappresentato dalla contestuale cessazione dei rapporti con la famiglia d’origine.

[5] DOGLIOTTI, op. cit., 175; G. TAMBURINO, La filiazione, in Giurisprudenza sistematica di diritto civile e commerciale, fondata da Bigiavi, Torino 1984, 456; con riferimento all’adozione speciale, MORO, op. cit., 338. Per queste indicazioni, SCALISI, op. cit., 343.

[6] In tal senso BAVIERA, op. cit., 332.

[7] MORO, op. cit., 339.

[8] DOGLIOTTI, op. cit., 178.

[9] Trib. min. Torino, 7 gennaio 1985, in Giur. cost., 1985, II, 801. Il tribunale, pur riconoscendo che l’adozione prevista dalla legge 431/1983 costituisce il perfezionamento e il compimento della adozione speciale senza alcuna soluzione di continuità con essa, aveva ritenuto inapplicabile la normativa dell’art. 27 ai rapporti adottivi sorti nel vigore della legge del 1967, basandosi sull’assunto che in assenza di esplicite disposizioni in tal senso, non è consentito all’interprete ricollegare ad un istituto giuridico, al di fuori della volontà degli interessati conseguenze diverse ed ulteriori rispetto a quelle previste dalla norma nel momento in cui di tale istituto si è fatta applicazione.

[10] Corte costituzionale, sentenza 18 luglio 1986, n. 197, in Giust. civile, 1986, 2641.

[11] In tal senso afferma significativamente la relazione al Senato sul testo unificato che l’adozione già definita come “speciale” assume la denominazione di adozione, essendo essa ormai nella cultura e nel costume ormai considerata e vissuta come tale”.

[12] TRABUCCHI, op. cit., 32; DOGLIOTTI, op. cit., 178, che contesta l’interpretazione data dalla Corte costituzionale.

[13] L. MENGONI, Delle successioni legittime art. 565-586, in Commentario al codice civile, a cura di Scialoja e Branca, Bologna - Roma, 1985, 29. Analogamente G. CAPOZZI, Successioni e donazioni, I, Milano, 1983, 142 e 356, che distingue tra adottati ordinari e adottati speciali: i primi non succederanno per rappresentazione, non essendo previsti dal legislatore; i secondi succederanno perché per effetto dell’adozione l’adottato non solo acquista lo stato di figlio legittimo dell’adottante, ma instaura rapporti di parentela con gli ascendenti dell’adottante (arg. ex art. 26 L. 431/1967).

[14] L. MENGONI, Successioni per causa di morte, Parte speciale, Successione legittima, in Trattato di diritto civile e commerciale, diretto da Cicu e Messineo e continuato da Mengoni, XLIII, t.1, Milano, 1983, 68, per il quale gli adottati con adozione speciale sono estranei soltanto alla successione diretta dei parenti collaterali degli adottanti mentre nella linea retta essi hanno diritto di rappresentare i genitori adottivi nella successione ai loro ascendenti, e sono chiamati a succedere, nell’ordine rispettivo, come fratelli ai figli legittimi degli adottanti, come zii ai loro discendenti legittimi.

[15] A. PELLEGRINO, F. ZABBAN, F. DELFINI, Libro secondo, Delle successioni, artt. 456 - 809, 1993, 234.

[16]MENGONI, Delle successioni legittime, cit., 29. Secondo A. FINOCCHIARO e M. FINOCCHIARO, Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori, Milano, 1983, 313 ss., “il riconoscere che l’adozione fa acquistare all’adottato lo stato di figlio legittimo degli adottanti esaurisce in modo completo e sintetico la rilevanza degli effetti, sicché si rivela come pleonastica ed inutile l’espressa enunciazione dell’acquisto del cognome degli adottanti e della trasmissione dello stesso, dal momento che l’acquisto del cognome è solo uno dei tanti possibili effetti dello status di legittimo”. Di conseguenza gli Autori ritengono che “sarebbe stato sufficiente per descrivere gli effetti dell’attribuzione dello status richiamando il § 1 dell’art. 10 della Convenzione di Strasburgo sull’adozione (Convenzione sulla disciplina uniforme dell’adozione dei minori non coniugati del 24 aprile 1967, resa esecutiva in Italia con legge 22 maggio 1974, n. 357) per il quale «l’adozione conferisce all’adottante, nei confronti del minore adottato, i diritti e i doveri di qualsiasi genere, quali competono ad un padre o ad una madre nei confronti del figlio legittimo. L’adozione conferisce all’adottato, nei confronti dell’adottante, i diritti e i doveri di qualsiasi genere, quali competono ad un figlio legittimo nei confronti del padre o della madre»”.

[17] MENGONI, Delle successioni legittime, cit., 29 ss. Secondo l’autore la rappresentazione non può avere luogo nella adozione ordinaria perché questa non produce alcun rapporto di parentela tra l’adottato e i parenti dell’adottante (art. 300, 2° comma, c.c.). Analogamente, prima dell’entrata in vigore della legge del 1967, L. FERRI, Successioni in generale, art. 456 - 511, in Commentario al codice civile, a cura di Scialoja e Branca, Bologna - Roma, 1965, 182. In senso contrario, G. GROSSO - A. BURDESE, Le successioni, Parte generale, in Trattato di diritto civile italiano diretto da Vassalli, XII, t. 1, Torino, 1977, 175; M. MELONI, voce Rappresentazione, in Enc. Giur., 8, per la quale, contro le argomentazioni di coloro che ritengono inapplicabile l’art. 468 all’adozione ordinaria, si può osservare che la parentela non esiste neppure tra l’adottante e i discendenti legittimi dell’adottato, i quali sono tuttavia chiamati a raccogliere, jure rapraesentationis, l’eredità dell’adottante, e quindi che non è sempre presupposto della successione per rappresentazione un rapporto di parentela tra successore e de cuius, mentre tale rapporto, anche solo naturale o di adozione, deve sempre esistere tra de cuius e rappresentato.