Studio
n. 1591
DIRITTI
SUCCESSORI NELL’ADOZIONE LEGITTIMANTE
Approvato dalla Commissione Studi del Consiglio Nazionale del Notariato
il 15 aprile 1997
È stato posto il
quesito se il figlio adottato con adozione legittimante sia da considerarsi erede
a tutti gli effetti. Nel caso concreto si chiede se un figlio adottivo abbia
diritto all’eredità di fratello dell’adottante per rappresentazione, essendo
l’adottante deceduto. L’attenzione verrà rivolta esclusivamente alle norme che
regolano gli effetti dell’adozione del minore, con la precisazione che oggetto
dell’indagine saranno sia le disposizioni che disciplinano attualmente
l’istituto, sia quelle contenute nella legge precedente. Per una soluzione
soddisfacente del quesito va infatti considerata anche l’ipotesi dell’adozione
verificatasi sotto la vigenza della legge del 1967, nella quale, come si vedrà,
il legislatore escludeva qualsiasi rapporto tra adottato e collaterali
dell’adottante[1].
Nel nostro ordinamento
attualmente convivono diversi tipi di adozione, sicché si possono presentare
insieme, alla ribalta dei rapporti familiari, soggetti, tutti adottati, ma con
distinte qualificazioni cui corrisponde un diverso riconoscimento di diritti:
adottati dalla coppia secondo la legge del 1983, adottati semplici, secondo il
regime del codice civile, adottati con l’adozione speciale introdotta dalla
legge del 1967, adottati nei casi speciali, adottati di maggiore età[2].
Interessano qui solamente l’adozione speciale di cui alla legge del 1967 e
l’adozione legittimante di cui alla legge del 1983.
La disciplina
dell’adozione dei minori era in un primo tempo contenuta nella legge 5 giugno
1967, n. 431 - legge che si poneva, esclusivamente “dalla parte del fanciullo”,
in un’ottica del tutto inedita per il nostro ordinamento e nella prospettiva di
un’incisiva protezione dei suoi interessi[3] - la
quale prevedeva l’adozione c.d. speciale, con la quale il minore abbandonato
entrava nella nuova famiglia con uno status
in tutto assimilato a quello di legittimità, tanto nel caso in cui non avesse
famiglia, quanto nel caso che ne avesse una non in grado di adempiere ai propri
compiti educativi. L’adozione speciale si riferiva ai minori di anni otto.
L’attuale disciplina
dell’adozione dei minori riprende, nella sua ispirazione di fondo, quella
contenuta nella legge del 1967, ma ha il pregio di individuare con maggior
precisione il concetto di “abbandono”, situazione dalla quale trae origine la
procedura di adozione, con riferimento non tanto alle cause soggettive che
hanno indotto il genitore all’abbandono, quanto alla condizione oggettiva di
privazione di assistenza in cui il minore viene a trovarsi.
Riassumendo, gli
effetti della “adozione speciale” disciplinata dalla legge del 1967 (art. 26, e
art. 314 abr. c.c.) e dell’adozione c.d. “legittimante” disciplinata dalla
legge del 1983 (art. 27) possono così essere sintetizzati[4]:
a) status di figlio legittimo - l’adottato acquista lo stato di figlio
legittimo degli adottanti (art. 26 L. 431/1967, art. 314 abr. c.c., art. 27 L.
184/1983). L’attribuzione dello status
di figlio legittimo avviene per identificazione e non per assimilazione[5]
e diviene la fonte diretta di tutti i diritti, i doveri, le capacità, le
responsabilità, le incompatibilità che per la filiazione legittima formano
oggetto di speciali norme (a titolo esemplificativo, artt. 147, 237, 315 e ss.,
433 e ss., 476, 536 e ss., 566 e ss., 2048 c.c.)[6]. Così,
ad esempio, l’art. 147, che impone ai genitori di mantenere, educare ed
istruire la prole, trova applicazione anche per il minore adottato con adozione
speciale in conseguenza dell’attribuzione a questi dello stato di figlio
legittimo. Ancora, e per quel che interessa l’oggetto del presente studio, gli
artt. 536 e ss. e gli artt. 566 e ss. c.c., in materia di successione legittima
e necessaria, si applicano anche nei confronti dei minori adottati. L’adottato
inoltre assume e trasmette il cognome dell’adottante.
b) cessazione dei rapporti con la famiglia d’origine - il testo
dell’art. 26 della legge 431/1967 e quello dell’art. 27 della successiva legge
184/1983 prevedono che, con l’adozione speciale, cessano i rapporti
dell’adottato con la famiglia d’origine, salvi i divieti matrimoniali (e
l’applicabilità delle norme penali fondate sul rapporto di famiglia, ex art. 26 legge 1967). Alla famiglia
naturale, incapace di provvedere al minore che versa in stato di abbandono, si
sostituisce la famiglia adottiva. Resta il vincolo di sangue con la famiglia
naturale, e dunque permangono i relativi divieti matrimoniali, ma cessa ogni
altro rapporto giuridico che deriva da tale vincolo.
Dall’analisi
complessiva di queste regole appare di tutta evidenza la equiparazione dello status del minore adottato a quello di
figlio legittimo.
Tuttavia l’art. 26
citato portava una deroga a tale equiparazione, laddove sanciva che “l’adozione
speciale non instaura rapporti di parentela tra l’adottato e i parenti
collaterali degli adottanti”. L’adozione, dunque, instaura rapporti di
parentela tra l’adottato e i parenti in linea retta, ascendenti o discendenti,
dell’adottante ma non con i collaterali. La ratio
di questa disposizione, costituita dal fatto che i collaterali degli adottanti
non avevano preso parte alla costituzione del rapporto e che non vi era per
essi quel legame d’affetto che rappresenta il fondamento della parentela,
invocata per negare la estensione della parentela, non era probante dal momento
che la legge considerava sussistente un rapporto parentale tra l’adottato e gli
ascendenti dell’adottante, sebbene anche questi non avevano preso parte al
rapporto e pur se mancava il rapporto di affetto[7].
Questa norma, presente nel testo originario, non si trova tuttavia riprodotta
nell’art. 27 della legge vigente, per cui il rapporto familiare viene oggi ad
instaurarsi anche con i collaterali dell’adottante.
La successione nel
tempo delle due leggi sull’adozione può palesare una differenza di trattamento
tra coloro che sono stati adottati prima dell’entrata in vigore della legge del
1983 - per i quali è escluso un rapporto familiare e quindi anche successorio
con i collaterali dell’adottante - e coloro che sono stati adottati
successivamente con adozione legittimante.
Sul punto, parte della
dottrina ritiene che l’attuale disciplina contenuta nell’art. 27 della legge
184 non possa avere un’efficacia retroattiva e quindi essere applicata anche
agli adottati con adozione speciale[8].
Al riguardo venne anche
sollevata un questione di legittimità costituzionale[9].
La Corte costituzionale[10],
con sentenza interpretativa di rigetto, ha precisato che “l’adozione, quale
disciplinata dalla legge 184 del 1983, non è istituto nuovo rispetto
all’adozione speciale di cui alla legge 431 del 1967. Il legislatore ha
ritenuto, al contrario, nel fondato convincimento che la disciplina
dell’adozione dei minori contenuta in tale legge corrispondesse, in linea
generale, alle direttive costituzionali in materia, ha inteso mantenerla in
vita nei suoi tratti fondamentali, elevandola a modello generale di adozione e
prevedendo discipline diverse solo per taluni casi particolari”[11](...).
Il legislatore ha così provveduto a redigere un testo organico, comprensivo di
tutta la materia, nell’ambito del quale, al titolo secondo, è stata
integralmente trasfusa, salvo rettifiche ed adattamenti, la previgente
disciplina dell’adozione, speciale; e correlativamente, il capo III del titolo
VIII del libro I del codice civile, in cui tale disciplina era stata inserita,
è stato espressamente abrogato con l’art. 67 l. cit. Per quanto attiene in
particolare alla disciplina, che qui interessa, degli effetti dell’adozione, il
legislatore, ispirandosi alla fondamentale esigenza di tutela dell’interesse
del minore, ha mantenuto la scelta già operata nel 1967 di garantire il diritto
dello stesso ad avere un’unica famiglia, ove risulti necessario sostituirne una
nuova a quella d’origine. Tale scelta, corrispondente alle direttive di cui
agli art. 30, comma 2, e 31, comma 3, cost., è stata anzi rafforzata e perfezionata:
sia nel senso di sancire la definitiva parificazione dello status del figlio adottivo a quella del figlio legittimo a titolo
originario, sia nel senso di recidere i residui legami del minore adottato con
la famiglia d’origine. Sotto il primo profilo è stata perciò soppressa,
nell’art. 27, comma 1, la disposizione - contenuta nel corrispondente comma 1
dell’art. 314/26 c.c. - che limitava l’acquisizione di un pieno status di figlio legittimo escludendo
l’instaurazione di rapporti di parentela tra l’adottato e i parenti collaterali
degli adottanti (..)”.
La Corte ha ritenuto
altresì che l’assunto del Tribunale di Torino che aveva sollevato la questione
- secondo il quale non poteva ammettersi una applicazione dell’art. 27 anche
alle adozioni sorte sotto la precedente normativa, in quanto si sarebbero
venute a ricollegare all’adozione speciale, al di fuori della volontà degli
interessati, conseguenze diverse ed ulteriori rispetto a quelle previste dalla
norma nel momento in cui si era fatta applicazione dell’istituto - sia
infondato in quanto esso presuppone una concezione privatistica dell’istituto
dell’adozione, in contrasto con la funzione pubblicistica, già presente nella
legge del 1967 e ora rafforzata dalla legge del 1983, che ad esso va assegnata.
Nella tutela dei
fondamentali interessi del minore, che costituiscono il centro di gravità dell’adozione,
ed ai quali devono essere subordinati tanto gli interessi dell’adottante,
quanto quelli della famiglia d’origine, rientra dunque l’acquisizione dello status di figlio legittimo pleno iure. E tale acquisizione si
realizza al di là della volontà degli adottanti, in quanto, l’adozione, seppure
trae origine da un atto di autonomia dei privati, non si perfeziona che con il
provvedimento giudiziario che deve tenere in considerazione, come preminente,
l’interesse del minore e non quello degli adottanti. “Inoltre - prosegue la
Corte - le situazioni giuridiche che da tale provvedimento discendono - cioè
gli status, le potestà, i diritti. le
facoltà, gli obblighi, ecc. degli interessati e dei terzi - sono interamente
predeterminate dalla legge. Il legislatore perciò, così come è libero - nel
rispetto dei principi costituzionali - di configurare in un certo modo tali
situazioni, è altrettanto libero - sempre nel rispetto dei medesimi principi -
di modificarle. Ove, poi, per interessati il tribunale rimettente abbia inteso
i parenti collaterali degli adottanti, nei cui confronti l’adottato acquisisce
con la nuova legge un rapporto di parentela, è agevolmente osservabile che
essi, allo stesso modo in cui subiscono le conseguenze dell’altrui filiazione
legittima o naturale, non possono non subirle ove trattisi di filiazione per
adozione: tant’è che nessun ruolo specifico è ad essi riservato nel relativo
procedimento”.
A ciò si aggiunga che,
contrariamente a quanto sostenuto dalla citata dottrina[12],
per la Corte non ammettere che l’art. 27 della legge 184/1983 possa estendere
il suo ambito di applicazione anche alle adozioni speciali di cui alla legge
del 1967, varrebbe a conferire a questa una efficacia ultrattiva.
Si deve perciò
escludere qualsiasi differenza di trattamento, anche per quanto concerne i
rapporti di parentela ed i rapporti successori con i collaterali, tra minori
adottati con adozione speciale e minori adottati con adozione legittimante.
Il codice civile
disciplina all’art. 567 la successione dei figli legittimati e dei figli
adottivi, stabilendo che questi sono equiparati ai figli legittimi (1° comma),
ma che i figli adottivi sono estranei alla successione dei parenti
dell’adottante (2° comma).
Questa disposizione
deve comunque essere coordinata con le norme sull’adozione speciale e
sull’adozione legittimante. In altre parole va verificato se l’art. 567 c.c. si
riferisca anche a questi due tipi di adozione ovvero se abbia una portata più
limitata, alla sola adozione delle persone di maggiore età (art. 58 della legge
184/1983), che non attribuisce lo status
di figlio legittimo e alla adozione di minori in casi particolari (artt. 44 ss.
della legge citata).
La dottrina ritiene[13]
che l’art. 567 si riferisca a questi ultimi due tipi di adozione; mentre, per
quanto riguarda l’adozione speciale, almeno prima dell’entrata in vigore della
legge 184/1983, l’esclusione dai rapporti successori con i parenti
dell’adottante andrebbe riferita ai soli collaterali e non anche ai parenti in
linea retta[14].
Per quanto concerne
l’adozione legittimante invece l’esclusione di cui al 2° comma dell’art. 567
c.c. - relativa ai collaterali - non troverebbe applicazione, dato che con essa
i figli adottivi “non sono equiparati ai figli legittimi, ma sono essi stessi
figli legittimi”, e in relazione di parentela tanto in linea retta quanto in
linea collaterale con i parenti degli adottanti[15].
Infatti se con
l’adozione speciale lo status di
figlio legittimo era limitato ai parenti in linea retta dei genitori adottivi,
con l’adozione legittimante tale status si
estende anche ai parenti in linea collaterale per cui il figlio adottivo entra pleno iure nella famiglia di origine
degli adottanti, acquisendo non solo nonni, come nell’adozione speciale[16],
ma anche zii e cugini.
Dunque l’adottato con
adozione legittimante - ma, seguendo l’interpretazione della Corte
costituzionale, anche il minore adottato con adozione speciale, dall’entrata in
vigore della legge 184/1983 - succede a tutti i parenti dell’adottante,
compresi i collaterali, iure proprio
o per rappresentazione.
Premesso quindi che
l’adozione di minore, nelle forme dell’adozione speciale (come si evince dalla
sentenza della Corte costituzionale) e di quella legittimante, comporta una
perfetta equiparazione dell’adottato allo figlio legittimo, e che tale equiparazione
vale anche per i diritti successori, vanno ora esaminati i rapporti tra
l’adozione e l’istituto della rappresentazione, a cui si riferisce il quesito.
La rappresentazione fa
subentrare i discendenti legittimi o naturali nel luogo e nel grado del loro
ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare
l’eredità o il legato (art. 467, 1° comma, c.c.). Essa opera tanto nella
successione legittima, quanto nella successione testamentaria, quando il
testatore non ha provveduto per il caso in cui l’istituito non possa o non
voglia accettare l’eredità o il legato, e sempre che non si tratti di legato di
usufrutto o di altro diritto di natura personale (art. 467, 2° comma).
L’art. 468 prende in
considerazione esplicitamente i figli adottivi, stabilendo che la
rappresentazione ha luogo, in linea retta, a favore dei figli legittimi, legittimati
o adottivi, nonché dei discendenti dei figli naturali del defunto, mentre,
nella linea collaterale, essa opera a favore dei discendenti dei fratelli e
delle sorelle del defunto.
Questa norma può dar
luogo ad alcuni dubbi interpretativi; in particolare se l’adottato possa
succedere per rappresentazione al fratello o alla sorella dell’adottante e, in
caso di risposta affermativa, se ciò valga anche per coloro che sono stati
adottati con adozione speciale.
In sostanza, prima
dell’entrata in vigore della legge 184, si riteneva che l’art. 468 c.c.
trovasse applicazione solo per l’adozione speciale alla quale esso si
coordinava perfettamente, poiché sia l’art. 314/26 sia l’art. 468 facevano
riferimento alla parentela in linea retta, con esclusione della parentela in
linea collaterale. Ne veniva quindi a restare esclusa l’adozione ordinaria[17],
che non produce alcun rapporto di parentela tra l’adottato e i parenti
dell’adottante.
In realtà l’art. 468,
seguendo l’interpretazione della Corte Costituzionale, è da ritenersi
applicabile tanto all’adozione speciale quanto all’adozione ordinaria.
Ne deriva che
all’adottato con adozione speciale, in quanto equiparato al figlio legittimo,
con esclusione dei rapporti di parentela con i collaterali dell’adottante, doveva
riferirsi la parte della norma che prende in considerazione il figlio
legittimo: così egli veniva a succedere - come un figlio legittimo - per
rappresentazione ai parenti in linea retta dell’adottante.
Il riferimento espresso
ai figli adottivi era quindi da ritenersi rivolto ai soli adottati con
l’adozione ordinaria, per i quali manca tale equiparazione.
Con l’entrata in vigore
della legge del 1983 poi, viene meno per l’adottato con adozione legittimante
l’esclusione dal rapporto di parentela con i collaterali dell’adottante, per
cui in favore dell’adottato la rappresentazione opera tanto in linea retta
quanto in linea collaterale.
Deve ritenersi inoltre
che, posto che la nuova normativa si applica anche alle adozioni speciali -
come ha affermato, sebbene con formulazione non propriamente felice, la Corte
costituzionale - anche coloro che sono stati adottati con adozione speciale dal
1967 al 1983, dall’entrata in vigore della nuova legge, possono succedere per
rappresentazione ai collaterali degli adottanti.
[1] Giova qui richiamare integralmente le due norme.
L’art. 314/26 della legge 431 del 1967: (Effetti dell'adozione speciale):” Per
effetto dell'adozione speciale l'adottato acquista lo stato di figlio legittimo
degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome. L'adozione speciale
non instaura rapporti di parentela tra l'adottato e i parenti collaterali degli
adottanti.
Con l'adozione speciale cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia di origine salvi i divieti matrimoniali e le norme penali fondate sul rapporto di parentela”.
L’art. 27 della legge 184 del 1983: “Per effetto dell’adozione l’adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome.
Se l’adozione è disposta nei confronti della moglie separata, ai sensi dell’art. 25, quinto comma, l’adottato assume il cognome della figlia di lei.
Con l’adozione cessano i rapporti dell’adottato verso la famiglia d’origine, salvi i divieti matrimoniali”.
[2] A. TRABUCCHI, voce Adozione, diritto civile, in Enc. Giur., 32.
[3] Così M. DOGLIOTTI, Affidamento e adozione, in Trattato di diritto civile e commerciale, diretto da Cicu e Messineo e continuato da Mengoni, Milano, 1990, 82. Merita ricordare che, prima di tale legge, la situazione dei minori abbandonati veniva presa in considerazione solo in vista di misure di carattere amministrativo, quali il baliatico e l’inserimento in istituto, misure di natura cautelare e provvisoria. Quanto ai provvedimenti di carattere definitivo essi si sostanziavano nel ricovero in istituto e nell’affidamento a persona di fiducia, ovvero nella affiliazione. Per una analisi sistematica della legge 431/1967, A.C. MORO, L’adozione speciale, Milano, 1982; I. BAVIERA, L’adozione speciale, Milano 1982.
[4] Secondo V. SCALISI, Della dichiarazione d’adozione, in Commentario al diritto italiano della famiglia, diretto da Cian, Oppo e Trabucchi, VI, 2°, 343, l’art. 27 della legge del 1983, ribadendo un dato già presente nella precedente disciplina e nella Convenzione di Bruxelles sull’adozione dei minori, statuisce un duplice necessario e imprescindibile effetto: un effetto di tipo costitutivo consistente nella espressa attribuzione all’adottato dello stato di figlio legittimo, e un effetto di tipo estintivo rappresentato dalla contestuale cessazione dei rapporti con la famiglia d’origine.
[5] DOGLIOTTI, op. cit., 175; G. TAMBURINO, La filiazione, in Giurisprudenza sistematica di diritto civile e commerciale, fondata da Bigiavi, Torino 1984, 456; con riferimento all’adozione speciale, MORO, op. cit., 338. Per queste indicazioni, SCALISI, op. cit., 343.
[6] In tal senso BAVIERA, op. cit., 332.
[7] MORO, op. cit., 339.
[8] DOGLIOTTI, op. cit., 178.
[9] Trib. min. Torino, 7 gennaio 1985, in Giur. cost., 1985, II, 801. Il tribunale, pur riconoscendo che l’adozione prevista dalla legge 431/1983 costituisce il perfezionamento e il compimento della adozione speciale senza alcuna soluzione di continuità con essa, aveva ritenuto inapplicabile la normativa dell’art. 27 ai rapporti adottivi sorti nel vigore della legge del 1967, basandosi sull’assunto che in assenza di esplicite disposizioni in tal senso, non è consentito all’interprete ricollegare ad un istituto giuridico, al di fuori della volontà degli interessati conseguenze diverse ed ulteriori rispetto a quelle previste dalla norma nel momento in cui di tale istituto si è fatta applicazione.
[10] Corte costituzionale, sentenza 18 luglio 1986, n. 197, in Giust. civile, 1986, 2641.
[11] In tal senso afferma significativamente la relazione al Senato sul testo unificato che l’adozione già definita come “speciale” assume la denominazione di adozione, essendo essa ormai nella cultura e nel costume ormai considerata e vissuta come tale”.
[12] TRABUCCHI, op. cit., 32; DOGLIOTTI, op. cit., 178, che contesta l’interpretazione data dalla Corte costituzionale.
[13] L. MENGONI, Delle successioni legittime art. 565-586, in Commentario al codice civile, a cura di Scialoja e Branca, Bologna - Roma, 1985, 29. Analogamente G. CAPOZZI, Successioni e donazioni, I, Milano, 1983, 142 e 356, che distingue tra adottati ordinari e adottati speciali: i primi non succederanno per rappresentazione, non essendo previsti dal legislatore; i secondi succederanno perché per effetto dell’adozione l’adottato non solo acquista lo stato di figlio legittimo dell’adottante, ma instaura rapporti di parentela con gli ascendenti dell’adottante (arg. ex art. 26 L. 431/1967).
[14] L. MENGONI, Successioni per causa di morte, Parte speciale, Successione legittima, in Trattato di diritto civile e commerciale, diretto da Cicu e Messineo e continuato da Mengoni, XLIII, t.1, Milano, 1983, 68, per il quale gli adottati con adozione speciale sono estranei soltanto alla successione diretta dei parenti collaterali degli adottanti mentre nella linea retta essi hanno diritto di rappresentare i genitori adottivi nella successione ai loro ascendenti, e sono chiamati a succedere, nell’ordine rispettivo, come fratelli ai figli legittimi degli adottanti, come zii ai loro discendenti legittimi.
[15] A. PELLEGRINO, F. ZABBAN, F. DELFINI, Libro secondo, Delle successioni, artt. 456 - 809, 1993, 234.
[16]MENGONI, Delle successioni legittime, cit., 29. Secondo A. FINOCCHIARO e M. FINOCCHIARO, Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori, Milano, 1983, 313 ss., “il riconoscere che l’adozione fa acquistare all’adottato lo stato di figlio legittimo degli adottanti esaurisce in modo completo e sintetico la rilevanza degli effetti, sicché si rivela come pleonastica ed inutile l’espressa enunciazione dell’acquisto del cognome degli adottanti e della trasmissione dello stesso, dal momento che l’acquisto del cognome è solo uno dei tanti possibili effetti dello status di legittimo”. Di conseguenza gli Autori ritengono che “sarebbe stato sufficiente per descrivere gli effetti dell’attribuzione dello status richiamando il § 1 dell’art. 10 della Convenzione di Strasburgo sull’adozione (Convenzione sulla disciplina uniforme dell’adozione dei minori non coniugati del 24 aprile 1967, resa esecutiva in Italia con legge 22 maggio 1974, n. 357) per il quale «l’adozione conferisce all’adottante, nei confronti del minore adottato, i diritti e i doveri di qualsiasi genere, quali competono ad un padre o ad una madre nei confronti del figlio legittimo. L’adozione conferisce all’adottato, nei confronti dell’adottante, i diritti e i doveri di qualsiasi genere, quali competono ad un figlio legittimo nei confronti del padre o della madre»”.
[17] MENGONI, Delle successioni legittime, cit., 29 ss. Secondo l’autore la rappresentazione non può avere luogo nella adozione ordinaria perché questa non produce alcun rapporto di parentela tra l’adottato e i parenti dell’adottante (art. 300, 2° comma, c.c.). Analogamente, prima dell’entrata in vigore della legge del 1967, L. FERRI, Successioni in generale, art. 456 - 511, in Commentario al codice civile, a cura di Scialoja e Branca, Bologna - Roma, 1965, 182. In senso contrario, G. GROSSO - A. BURDESE, Le successioni, Parte generale, in Trattato di diritto civile italiano diretto da Vassalli, XII, t. 1, Torino, 1977, 175; M. MELONI, voce Rappresentazione, in Enc. Giur., 8, per la quale, contro le argomentazioni di coloro che ritengono inapplicabile l’art. 468 all’adozione ordinaria, si può osservare che la parentela non esiste neppure tra l’adottante e i discendenti legittimi dell’adottato, i quali sono tuttavia chiamati a raccogliere, jure rapraesentationis, l’eredità dell’adottante, e quindi che non è sempre presupposto della successione per rappresentazione un rapporto di parentela tra successore e de cuius, mentre tale rapporto, anche solo naturale o di adozione, deve sempre esistere tra de cuius e rappresentato.