9) GLI EFFETTI DELL'INTRODUZIONE DELL'EURO SULLA CONTABILITA' E SUL BILANCIO


A partire dal 1° gennaio 2002, tutte le scritture e tutti i libri contabili delle imprese devono essere tenuti in euro, senza alcuna eccezione e sotto pena di irregolarità e divieto di certificazione da parte degli organi di controllo.

A partire dal 1° gennaio 2002 (artt. 16 e 18, D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213; Principio contabile n. 27):
- l'euro è la sola moneta per la redazione e la pubblicazione dei documenti contabili;
- non sarà in ogni caso possibile tenere una contabilità in lire, anche nel periodo iniziale di doppia circolazione lira/euro fino al 28 febbraio 2002;
- tutti i documenti contabili, comprese fatture, dichiarazioni di imposte, dei redditi, dell'IVA, dell'IRAP, dei sostituti di imposta dovranno utilizzare la moneta euro;
- è obbligatoria la redazione dei documenti contabili in euro, così come di tutti i documenti che ad esso accedono, nonché di bilancio, prospetto informativo e rendiconto;
- tuttavia non vi è alcun obbligo di attivare nuovi libri e registri contabili;
- domina il principio di neutralità;
- i registri tenuti in lire, valuta senza più corso legale, saranno tenuti in modo illecito sotto i profili sostanziali e fiscali, e non potranno essere certificati dagli organi di controllo.
La prima operazione da fare nel momento della variazione della moneta di conto, è chiudere i conti in lire al 31 dicembre 2001 (bilancio di verifica in lire), primo passo per la loro trasformazione in euro, in modo da renderli omologhi al "linguaggio" monetario in euro che si parlerà alla riapertura dal giorno dopo 1° gennaio 2002 (è suggerita l'accortezza di stampare e conservare agli atti il bilancio di verifica che riporta i saldi in lire immediatamente precedenti la conversione).
Questa operazione va eseguita singolarmente sui saldi patrimoniali accorpati per creditore/debitore e per scadenza, ma con alcuni accorgimenti:
- quando l'importo da convertire non costituisce somma da contabilizzare autonomamente (una voce parziale, quali le singole partite di un singolo sottoconto di contabilità generale, o le singole partite che compongono il saldo del sottoconto), la conversione non subisce il troncamento al secondo decimale, ma si esprime con un numero di decimali libero (salve le ipotesi in cui si impongono da almeno cinque, ad almeno due decimali, secondo la regola enunciata nel paragrafo dedicato alla conversione degli importi non autonomamente contabilizzati);
- poiché al momento della conversione dei saldi, con le operazioni intermedie si generano quasi certamente delle differenze da arrotondamento, positive o negative, in quanto la somma delle singole partite non autonome non coinciderà con il valore convertito in euro del totale autonomo che ne scaturisce (squadratura da conversione), queste debbono essere trattate come differenze di cambio da conversione. Il saldo netto delle differenze deve essere evidenziato, questo importo dovendo essere comunque contabilizzato, per permettere la quadratura dei totali dare e avere, imputandolo a riserva patrimoniale, o a conto economico (art. 16, 6° comma, D.Lgs. 213/98) (quest'ultima è la prassi che risulta preferita: fonte Deloitte-Touche-Tohmatsu).
Successivamente, con apposite registrazioni contabili si procede all'apertura degli stessi conti in euro (bilancio di apertura e di verifica in euro), operando su tutti i saldi dei conti di contabilità generale in lire, immediatamente precedenti alla conversione degli stessi in euro.
Si noti che questo metodo è suggerito dalle esigenze di accuratezza nella tenuta dei conti, ma nulla vieta che si proceda alla conversione direttamente sui saldi dei conti, omettendo le operazioni intermedie sugli elementi che li compongono.
L'adozione di questo metodo semplificato è criticato nella letteratura sul punto, perché fa perdere informazioni relative agli importi che generano i saldi, oltre a trovarsi, almeno transitoriamente, a trattare nei periodi successivi all'adozione dell'euro, per ammortamenti, rivalutazioni, svalutazioni, ecc, elementi ancora espressi in lire perché scritti nel periodo di vigenza della contabilità in lire.
Il bilancio in euro (il prospetto da depositare al Registro delle Imprese) va redatto in unità di euro senza decimali, eliminando per arrotondamento all'unità più vicina i decimali (norma per estensione tratta dalle disposizioni della Banca d'Italia alle banche); la nota integrativa può essere espressa in migliaia di euro (art. 16, D.Lgs. 213/98).