9) GLI EFFETTI DELL'INTRODUZIONE DELL'EURO SULLA CONTABILITA' E SUL BILANCIO
A partire dal 1° gennaio 2002, tutte le scritture e tutti i libri contabili
delle imprese devono essere tenuti in euro, senza alcuna eccezione e sotto pena
di irregolarità e divieto di certificazione da parte degli organi di
controllo.
A partire dal 1° gennaio 2002 (artt. 16 e 18, D.Lgs. 24 giugno 1998, n.
213; Principio contabile n. 27):
- l'euro è la sola moneta per la redazione e la pubblicazione dei documenti
contabili;
- non sarà in ogni caso possibile tenere una contabilità in lire,
anche nel periodo iniziale di doppia circolazione lira/euro fino al 28 febbraio
2002;
- tutti i documenti contabili, comprese fatture, dichiarazioni di imposte, dei
redditi, dell'IVA, dell'IRAP, dei sostituti di imposta dovranno utilizzare la
moneta euro;
- è obbligatoria la redazione dei documenti contabili in euro, così
come di tutti i documenti che ad esso accedono, nonché di bilancio, prospetto
informativo e rendiconto;
- tuttavia non vi è alcun obbligo di attivare nuovi libri e registri
contabili;
- domina il principio di neutralità;
- i registri tenuti in lire, valuta senza più corso legale, saranno tenuti
in modo illecito sotto i profili sostanziali e fiscali, e non potranno essere
certificati dagli organi di controllo.
La prima operazione da fare nel momento della variazione della moneta di conto,
è chiudere i conti in lire al 31 dicembre 2001 (bilancio di verifica
in lire), primo passo per la loro trasformazione in euro, in modo da renderli
omologhi al "linguaggio" monetario in euro che si parlerà alla
riapertura dal giorno dopo 1° gennaio 2002 (è suggerita l'accortezza
di stampare e conservare agli atti il bilancio di verifica che riporta i saldi
in lire immediatamente precedenti la conversione).
Questa operazione va eseguita singolarmente sui saldi patrimoniali accorpati
per creditore/debitore e per scadenza, ma con alcuni accorgimenti:
- quando l'importo da convertire non costituisce somma da contabilizzare autonomamente
(una voce parziale, quali le singole partite di un singolo sottoconto di contabilità
generale, o le singole partite che compongono il saldo del sottoconto), la conversione
non subisce il troncamento al secondo decimale, ma si esprime con un numero
di decimali libero (salve le ipotesi in cui si impongono da almeno cinque, ad
almeno due decimali, secondo la regola enunciata nel paragrafo dedicato alla
conversione degli importi non autonomamente contabilizzati);
- poiché al momento della conversione dei saldi, con le operazioni intermedie
si generano quasi certamente delle differenze da arrotondamento, positive o
negative, in quanto la somma delle singole partite non autonome non coinciderà
con il valore convertito in euro del totale autonomo che ne scaturisce (squadratura
da conversione), queste debbono essere trattate come differenze di cambio da
conversione. Il saldo netto delle differenze deve essere evidenziato, questo
importo dovendo essere comunque contabilizzato, per permettere la quadratura
dei totali dare e avere, imputandolo a riserva patrimoniale, o a conto economico
(art. 16, 6° comma, D.Lgs. 213/98) (quest'ultima è la prassi che
risulta preferita: fonte Deloitte-Touche-Tohmatsu).
Successivamente, con apposite registrazioni contabili si procede all'apertura
degli stessi conti in euro (bilancio di apertura e di verifica in euro), operando
su tutti i saldi dei conti di contabilità generale in lire, immediatamente
precedenti alla conversione degli stessi in euro.
Si noti che questo metodo è suggerito dalle esigenze di accuratezza nella
tenuta dei conti, ma nulla vieta che si proceda alla conversione direttamente
sui saldi dei conti, omettendo le operazioni intermedie sugli elementi che li
compongono.
L'adozione di questo metodo semplificato è criticato nella letteratura
sul punto, perché fa perdere informazioni relative agli importi che generano
i saldi, oltre a trovarsi, almeno transitoriamente, a trattare nei periodi successivi
all'adozione dell'euro, per ammortamenti, rivalutazioni, svalutazioni, ecc,
elementi ancora espressi in lire perché scritti nel periodo di vigenza
della contabilità in lire.
Il bilancio in euro (il prospetto da depositare al Registro delle Imprese) va
redatto in unità di euro senza decimali, eliminando per arrotondamento
all'unità più vicina i decimali (norma per estensione tratta dalle
disposizioni della Banca d'Italia alle banche); la nota integrativa può
essere espressa in migliaia di euro (art. 16, D.Lgs. 213/98).