8) GLI EFFETTI DELL'INTRODUZIONE DELL'EURO SUI TITOLI DI CREDITO E SUL DENARO
Cambiali e pagherò in lire datati entro il 2001, scadenti nel 2002, sono
validi.
Assegni datati 2002, in lire, non hanno effetti cartolari.
In materia di titoli di credito, per cambiali e pagherò la clausola generale
di transizione all'euro permette di affermare che nessun problema si frapporrà
alla riscossione o al protesto del titolo scaduto entro il 31 dicembre 2001
espresso in lire, che seguirà il proprio iter nel 2002 con denominazione
convertita in euro al secondo decimale.
Lo stesso è a dire per i titoli emessi entro il 31 dicembre 2001, con
scadenza dal 2002 in avanti (si pensi alle scadenze dei c.d. pagherò
l. Sabatini), dato che per un'emissione nel periodo transitorio è legalmente
affermata la libertà di scelta della moneta in cui esprimere lo strumento
giuridico, mentre per l'emissione ante periodo transitorio, il problema neppure
si pone. Testualmente, l'art. 1, terzo comma, D.L. 25 settembre 2001, n. 350
dispone che "
i riferimenti negli assegni e negli altri titoli
emessi entro il 31 dicembre 2001, vengono intesi come riferimenti all'unità
euro" (uno spunto testuale indiretto, perché evidentemente riferito
alla diversa fattispecie dell'uso di una moneta estera nel titolo, è
fornito in ogni caso dall'art. 47 legge cambiaria, richiamato dall'art. 102:
se nel titolo è indicata una moneta che non ha corso nel luogo di pagamento,
la somma può essere pagata nella specie monetaria corrente in detto luogo,
determinata in base al valore nel giorno della scadenza).
Lo stesso art. 1, terzo comma, D.L. 350/2001 dispone che a decorrere dal 1°
gennaio 2002, non possono essere emessi titoli di credito in lire, i quali,
se emessi, non valgono come titoli di credito; essi quindi non avranno la forza
di titolo esecutivo e non potranno essere oggetto di protesto.
E' corretto supporre che questi documenti - tenuto conto che la lettera della
norma si limita ad escludere solo la valenza cartolare - manterranno almeno
il valore di dichiarazione di debito di diritto comune.
Va infine ricordato che ai fini della regolarità con il bollo, i foglietti
dovranno essere espressi in euro, se la data di emissione sarà nel 2002.
L'assegno di conto corrente, che contiene un ordine incondizionato di pagare
una somma, è pagabile a vista e deve essere presentato nei termini concessi
dall'art. 32 l. assegni, deve essere espresso in lire o in euro se emesso entro
il 31 dicembre 2001, e solo in euro se emesso dopo.
Per il primo caso, vale quanto detto per le cambiali.
Per il secondo caso, la rispondenza al requisito dell'espressione in euro ne
condiziona la legittimità ai fini della riscossione o della levata del
protesto, poiché l'art. 1, terzo comma, D.L. 25 settembre 2001, n. 350
prescrive che "a decorrere dal 1° gennaio 2002 non possono essere emessi
assegni (
) in lire e, se emessi, non valgono come titoli di credito".
L'assegno emesso in lire con data successiva al 31 dicembre 2001 non potrà
quindi avere la forza di titolo esecutivo ed essere oggetto di protesto.
Lo spunto interpretativo analogico offerto dall'art. 39 l. ass., giusta il quale
se l'assegno è pagabile in moneta che non ha corso legale nel luogo di
pagamento, come sarà per l'assegno erroneamente staccato in lire dal
1° gennaio 2002, la somma può essere pagata nella moneta del paese
secondo il suo valore il giorno del pagamento, varrà solo al limitato
fine della tutela non cartolare di diritto comune.
Si suggerisce a questo proposito di sensibilizzare il pubblico - particolarmente
quello meno informato e più debole - sul fatto che dal 1° gennaio
2002, ed anche nel periodo di doppia circolazione del solo contante, non si
potranno più - assolutamente - emettere, e quindi accettare, assegni
in lire, perché non avranno alcun valore cartolare; questo delicato aspetto
della tutela del creditore sarà infatti facilmente a rischio, nei confronti
dell'emittente distratto, o della malizia del disonesto.
Un caso potrebbe essere ipotizzato: l'emittente l'assegno in lire datato nel
2002, dimostra attraverso una vincente azione di simulazione, che la data di
emissione è anteriore al 1° gennaio 2002. Ci si chiede se questo
potrebbe confermare gli effetti e le tutele cartolari del titolo, rimettendolo,
per così dire, in termini. La risposta dovrebbe essere negativa e deriva
dai principi cartolari stessi: l'applicazione del principio di autoresponsabilità,
congiunto con quello di letteralità, non permettono alla dimostrata simulazione
di attingere ai necessari valori di opponibilità reale.
Ai fini della compilazione degli spazi del titolo dedicati all'importo in cifre
e in lettere è opportuno, ma non obbligatorio, nel caso di somma intera
(unità di euro senza decimali), far seguire sulla destra, separandoli
con la virgola, zero centesimi (es. in cifre: € 1.000,00; in lettere: Mille/00).
Va annotato che le indicazioni operative provenienti dal mondo bancario sul
punto, insistono nel ricordare di indicare i centesimi, anche quando la cifra
è tonda.
E' questa un'indicazione operativa da condividere, sia perché non permette
alterazioni aggiuntive di centesimi (per quanto di minimo profitto), sia perché
facilita la lavorazione ottica della banca.
L'obbligo di scrivere la clausola "non trasferibile" scatta a euro
10.329,14 (diecimilatrecentoventinove/14), corrispondente a lire 20.000.000.
Si noti inoltre che la Banca d'Italia ha disposto che:
- dal 1° gennaio 2002 sul libretto d'assegni predisposto in lire, non si
possono staccare assegni in euro, neppure correggendo e siglando l'indicazione
"Lit.";
- dal 1° gennaio 2002, bisogna munirsi di carnet in euro;
- gli assegni datati entro il 31 dicembre 2001 e quindi legittimamente espressi
in lire, possono essere incassati solo entro il periodo di doppio circolante
(28 febbraio 2002): dal 1° marzo non avranno più valore.
L'assegno circolare potrà essere emesso in lire fino al 31 dicembre 2001;
dopo, potrà essere denominato solo in euro.
Più in generale, la norma citata dispone che a decorrere dal 1° gennaio
2002 non possono essere impartiti alle banche ordini di accreditamento o di
addebitamento in conto lire; e che resta ferma la facoltà di versare
in conto banconote e monete metalliche in lire fino al 28 febbraio 2002.
Le stesse disposizioni valgono nei confronti di Poste Italiane spa e di tutti
gli altri soggetti che svolgono attività finanziaria.
Denaro contante
La data di introduzione
del contante (banconote e monete metalliche) in euro è fissata il 1°
gennaio 2002; da questa data e con l'obiettivo di rendere meno aspro l'impatto,
e permettere i cambi, è previsto un periodo di doppia circolazione con
l'euro (c.d. dual currency) fino al 28 febbraio 2002, entro il quale la lira
manterrà il proprio valore di mezzo legale di pagamento, ma solo per
operazioni effettuate con denaro in contanti.
Quindi solo le operazioni in contanti potranno svolgersi legittimamente: la
lira dunque cessa il proprio corso legale come valuta dal 1° gennaio 2002;
ma è ultrattiva per i soli contanti, perché solo dal successivo
1° marzo 2002, cessa il valore legale del circolante.
Il denaro in euro sarà fisicamente distribuito dalle filiali di Banca
d'Italia a banche e poste, e quindi al pubblico attraverso sportelli e bancomat.
Il cambio sarà effettuato dalle banche gratuitamente, con massimo giornaliero
di un milione di lire, salvo prenotazione.
Per agevolare la familiarità con la nuova moneta ed una sua buona diffusione,
si potranno acquistare dal 15.12.2001 presso banche e uffici postali, degli
starter-kit costituiti da pacchetti preconfezionati composti di pezzi varii
in euro; la cessione avverrà in base a un contratto che ha solo lo scopo
di imparare a maneggiare la nuova moneta, e che non consente l'impiego dei pezzi
in euro fino alla fine dell'anno in corso.
Gli starter-kit comprendono solo pezzi metallici; si tenderà a ritardare
il più possibile la distribuzione delle nuove banconote, perché
è altissimo il pericolo che i contraffattori ne approfittino per mettere
a punto i falsi.
Il cambio delle lire-contante potrà essere effettuato per i successivi
dieci anni presso le filiali della Banca d'Italia, quest'ultima facoltizza all'operazione
il sistema bancario.
Conti correnti
I conti correnti
in lire vengono convertiti automaticamente e senza spese in euro dalle banche,
alla data 1° gennaio 2002; ovviamente bisognerà preoccuparsi di munirsi
dei carnet di assegni in euro, dato che quelli in lire non sono più comunque
utilizzabili.
ATM, POS, carte
di credito
In coincidenza
con l'immissione del circolante in euro, gli sportelli bancomat delle banche
verranno adeguati e attrezzati con due cassetti per l'erogazione di biglietti
da 10 e 50 euro, o da 10 e 20, a scelta dell'istituto.
Il plafond delle carte sarà aggiornato senza bisogno di sostituzione.
Risparmio postale
I buoni Postali
fruttiferi (BPF), ordinari e a termine, non richiedono nel passaggio al 2002,
alcun obbligo di conversione a carico del titolare; dal 2002 saranno riscossi
in euro.
Titoli di Stato
I titoli di Stato
(BTP, CCT, CTZ, BOT) esistenti saranno ridenominati in euro senza costi, gli
interessi saranno calcolati e riscossi in euro.
I nuovi titoli (e si intende, quelli emessi dal 1° gennaio 1999) saranno
ovviamente emessi in euro, con taglio minimo 1.000 euro.
La conversione potrà comportare il problema delle c.d. "spezzature"
perché non si produrranno cifre tonde.
Il criterio da applicare negli arrotondamenti da conversione è il seguente:
- taglio minimo per ciascun titolo (lire 5.000.000) diviso per il tasso di conversione
(1936,27) = 2.582,2844, arrotondato al secondo decimale = 2582,28;
- moltiplicazione del taglio minimo così risultante, per il numero dei
lotti posseduti: 10.000.000 = 2582,28 X 2 = 5.164,56
15.000.000 = 2582,28 X 3 = 7.746,84.
Le spezzature di euro 164,56 o 746,84 potranno essere lasciate nel conto titolo
percependo gli interessi; vendute alla banca al corso di Borsa; integrate acquistando
quanto occorre per raggiungere la pezzatura minima.
Regime generale
degli strumenti finanziari
Tutti gli strumenti
finanziari negoziati o destinati alla negoziazione sui mercati regolamentati
non possono essere rappresentati da titoli, ai sensi e per gli effetti della
disciplina di cui al Titolo V, Libro IV, del codice civile; saranno dunque dematerializzati,
sostituendosi la sostanza cartacea dei certificati, con una scrittura contabile
elettronica (D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, articolo 28, e Regolamento CONSOB
ex art. 36 stessa legge 23 dicembre 1998, n. 11.768, G.U. 30 dicembre 1998,
n. 303, che individua gli intermediari, i requisiti che tali soggetti debbono
possedere e le attività che sono abilitati a svolgere).
Il nuovo regime sarà il seguente (artt. 31-34 D.Lgs. 213/1998):
l'intermediario esercita, in nome e per conto del titolare del conto i diritti
inerenti agli strumenti finanziari, qualora quest'ultimo gli abbia conferito
il relativo mandato;
rilascia, a richiesta dell'interessato, certificazione non trasferibile, quando
necessaria per l'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari.
Il deposito delle certificazioni rilasciate dall'intermediario sostituisce,
ad ogni effetto di legge, il deposito del titolo previsto da normative vigenti.
Effettuata la registrazione, il titolare del conto ha legittimazione piena ed
esclusiva all'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari in esso
registrati, secondo la disciplina propria di ciascuno di essi, e può
disporne in conformità con quanto previsto dalle norme vigenti in materia.
Colui il quale ha ottenuto la registrazione in suo favore, in base a titolo
idoneo e in buona fede, non è soggetto a pretese o azioni da parte di
precedenti titolari.
All'esercizio del diritti inerenti agli strumenti finanziari da parte del soggetto
in favore del quale è avvenuta la registrazione l'emittente può
opporre soltanto le eccezioni personali al soggetto stesso e quelle comuni a
tutti gli altri titolari degli stessi diritti.
I vincoli di ogni genere sugli strumenti finanziari, ivi compresi quelli previsti
dalla normativa speciale sui titoli di debito pubblico, si costituiscono unicamente
con le registrazioni in apposito conto tenuto dall'intermediario.