7) GLI EFFETTI DELL'INTRODUZIONE DELL'EURO SUI PARAMETRI DI INDICIZZAZIONE


Con l'introduzione dell'euro sono venuti meno o risultano modificati alcuni dei tradizionali parametri di indicizzazione utilizzati dagli operatori.
Il legislatore italiano si è preoccupato di stabilire l'applicazione di specifiche regole di determinabilità per alcuni parametri oggetto di modificazione e la temporanea ultrattività del principale di tali parametri (il tasso ufficiale di sconto, TUS).


L'introduzione dell'euro quale valuta legale ha determinato delle conseguenze rilevanti per quanto concerne i parametri di indicizzazione utilizzabili dall'autonomia privata, dal momento che il venir meno della sovranità monetaria a livello nazionale ha determinato la perdita di significato e la conseguente estinzione di alcuni parametri tradizionalmente utilizzati, soprattutto nei contratti bancari e finanziari (es. il tasso ufficiale di sconto), e la modificazione di altri (es. parametri c.d. RIBOR o LIBOR, sostituiti dai nuovi parametri c.d. EURIBOR).
La vicenda estintiva o modificativa riguardante i predetti parametri di indicizzazione, di larga utilizzazione pratica, ha suggerito al legislatore nazionale italiano di intervenire con una normativa finalizzata a prevenire ogni possibile contenzioso.
Infatti, l'art. 2 del D.Lgs. 213/1998 ha dettato tre autonomi precetti a tale specifico fine.
In primo luogo, nel primo comma dell'articolo, il decreto ha stabilito che il tasso ufficiale di sconto, venuto meno con la perdita della propria autonoma funzione monetaria da parte della Banca d'Italia a partire dal 1° gennaio 1999, continua ad essere determinato dalla stessa Banca d'Italia, per un periodo massimo di cinque anni, al solo fine di consentire la testuale applicazione del parametro, e quindi la piana esecuzione di tutti quegli strumenti giuridici (prevalentemente contratti bancari e di finanziamento) che vi facevano riferimento. Tale tasso, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, sarà determinato dal Governatore della Banca d'Italia partendo dall'ultimo tasso ufficiale di sconto in vigore e sarà successivamente variato periodicamente tenendo conto delle "variazioni riguardanti lo strumento monetario adottato dalla Banca Centrale Europea che la Banca d'Italia considererà più comparabile al tasso ufficiale di sconto in termini di funzione, di frequenza, di variazioni e di tipo di effetto".
In secondo luogo, nel secondo comma dell'art. 2, lo stesso decreto ha stabilito che tutti i parametri di indicizzazione che sono venuti meno a seguito dell'introduzione dell'euro non si considerano estinti, ma si considerano soltanto automaticamente sostituiti "dai nuovi parametri finanziari che il mercato nel quale i parametri cessati venivano rilevati adotta in loro sostituzione", prevedendo che la sostituzione sarà di volta in volta dichiarata con proprio decreto dal Ministro del Tesoro (ora, dell'Economia e delle Finanze).
In terzo luogo infine, nei tre successivi commi dell'art. 2, il decreto ha stabilito in via residuale alcune regole applicabili a tutti i parametri di indicizzazione precedentemente utilizzati, venuti meno per effetto dell'introduzione dell'euro e non sostituiti automaticamente ai sensi dei precedenti commi. Per questi ultimi casi, "si fa ricorso, in mancanza di una diversa previsione contenuta negli strumenti giuridici o di accordo sulla determinazione dei parametri sostitutivi, ad un arbitratore unico o ad un collegio di tre arbitratori se il valore dello strumento giuridico supera i cinquecento milioni" (di lire). Il ruolo dell'arbitratore consiste, secondo le regole generali dettate dal codice civile per tale figura (art. 1349), non nel dirimere una lite, bensì, semplicemente, nell'integrare un regolamento contrattuale in parte ancora indeterminabile. I criteri di nomina degli arbitratori e le modalità essenziali di svolgimento dell'incarico sono parimenti determinati dalla legge.