7) GLI EFFETTI DELL'INTRODUZIONE DELL'EURO SUI PARAMETRI DI INDICIZZAZIONE
Con l'introduzione dell'euro sono venuti meno o risultano modificati alcuni
dei tradizionali parametri di indicizzazione utilizzati dagli operatori.
Il legislatore italiano si è preoccupato di stabilire l'applicazione
di specifiche regole di determinabilità per alcuni parametri oggetto
di modificazione e la temporanea ultrattività del principale di tali
parametri (il tasso ufficiale di sconto, TUS).
L'introduzione dell'euro quale valuta legale ha determinato delle conseguenze
rilevanti per quanto concerne i parametri di indicizzazione utilizzabili dall'autonomia
privata, dal momento che il venir meno della sovranità monetaria a livello
nazionale ha determinato la perdita di significato e la conseguente estinzione
di alcuni parametri tradizionalmente utilizzati, soprattutto nei contratti bancari
e finanziari (es. il tasso ufficiale di sconto), e la modificazione di altri
(es. parametri c.d. RIBOR o LIBOR, sostituiti dai nuovi parametri c.d. EURIBOR).
La vicenda estintiva o modificativa riguardante i predetti parametri di indicizzazione,
di larga utilizzazione pratica, ha suggerito al legislatore nazionale italiano
di intervenire con una normativa finalizzata a prevenire ogni possibile contenzioso.
Infatti, l'art. 2 del D.Lgs. 213/1998 ha dettato tre autonomi precetti a tale
specifico fine.
In primo luogo, nel primo comma dell'articolo, il decreto ha stabilito che il
tasso ufficiale di sconto, venuto meno con la perdita della propria autonoma
funzione monetaria da parte della Banca d'Italia a partire dal 1° gennaio
1999, continua ad essere determinato dalla stessa Banca d'Italia, per un periodo
massimo di cinque anni, al solo fine di consentire la testuale applicazione
del parametro, e quindi la piana esecuzione di tutti quegli strumenti giuridici
(prevalentemente contratti bancari e di finanziamento) che vi facevano riferimento.
Tale tasso, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, sarà determinato
dal Governatore della Banca d'Italia partendo dall'ultimo tasso ufficiale di
sconto in vigore e sarà successivamente variato periodicamente tenendo
conto delle "variazioni riguardanti lo strumento monetario adottato dalla
Banca Centrale Europea che la Banca d'Italia considererà più comparabile
al tasso ufficiale di sconto in termini di funzione, di frequenza, di variazioni
e di tipo di effetto".
In secondo luogo, nel secondo comma dell'art. 2, lo stesso decreto ha stabilito
che tutti i parametri di indicizzazione che sono venuti meno a seguito dell'introduzione
dell'euro non si considerano estinti, ma si considerano soltanto automaticamente
sostituiti "dai nuovi parametri finanziari che il mercato nel quale i parametri
cessati venivano rilevati adotta in loro sostituzione", prevedendo che
la sostituzione sarà di volta in volta dichiarata con proprio decreto
dal Ministro del Tesoro (ora, dell'Economia e delle Finanze).
In terzo luogo infine, nei tre successivi commi dell'art. 2, il decreto ha stabilito
in via residuale alcune regole applicabili a tutti i parametri di indicizzazione
precedentemente utilizzati, venuti meno per effetto dell'introduzione dell'euro
e non sostituiti automaticamente ai sensi dei precedenti commi. Per questi ultimi
casi, "si fa ricorso, in mancanza di una diversa previsione contenuta negli
strumenti giuridici o di accordo sulla determinazione dei parametri sostitutivi,
ad un arbitratore unico o ad un collegio di tre arbitratori se il valore dello
strumento giuridico supera i cinquecento milioni" (di lire). Il ruolo dell'arbitratore
consiste, secondo le regole generali dettate dal codice civile per tale figura
(art. 1349), non nel dirimere una lite, bensì, semplicemente, nell'integrare
un regolamento contrattuale in parte ancora indeterminabile. I criteri di nomina
degli arbitratori e le modalità essenziali di svolgimento dell'incarico
sono parimenti determinati dalla legge.