6) INDICAZIONE IN STRUMENTI GIURIDICI DI IMPORTI IN LIRE SUCCESSIVAMENTE AL 31 DICEMBRE 2001
L'eventuale
indicazione, in uno strumento giuridico perfezionato successivamente al 31 dicembre
2001 (es. una scrittura privata o un testamento olografo), di un importo in
lire anziché in euro non determina come conseguenza la nullità
della clausola che lo stabilisce.
L'interprete dovrà procedere a determinare in euro l'importo indicato
in lire applicando il tasso di conversione e le regole di arrotondamento.
Non è irrealistico prevedere che, nonostante, come si è già
accennato, dal 1° gennaio 2002 le singole monete nazionali perdano la propria
rilevanza come valuta, salva soltanto la temporanea possibilità di circolazione
di banconote e monete metalliche per il c.d. periodo di doppia circolazione
(per l'Italia, fino al 28 febbraio 2002), la lira, per forza di inerzia, continui
ad essere erroneamente utilizzata, se non in atti pubblici (leggi, atti amministrativi,
sentenze, atti notarili, ecc.), quanto meno in taluni atti di autonomia privata,
soprattutto nei primi mesi dell'anno 2002, quando ancora non si è consolidata
nei cittadini l'abitudine a "ragionare in euro".
Si può immaginare, per riferirsi ad alcuni esempi che possono sembrare
realistici, ad un preliminare di vendita di immobile, sottoscritto senza assistenza
del notaio o di altro professionista, che individua in lire sia il prezzo della
futura vendita sia gli importi da pagare alle scadenze pattuite oppure ad un
testamento olografo redatto da un testatore anziano che contempla un lascito
specifico determinato in lire.
Vi è da domandarsi, a tale riguardo, se, in considerazione sia delle
norme comunitarie e nazionali dettate con riferimento all'introduzione dell'euro,
sia ai principi generali dell'ordinamento, l'atto di autonomia privata portante
indicazione degli importi in lire sia valido ed efficace oppure incorra in determinati
vizi giuridici.
Non c'è dubbio, in termini generali, che un atto di autonomia privata
che prevedesse l'indicazione del prezzo in sesterzi o in ducati (e cioè
mediante indicazione di una valuta storica non più attuale) sarebbe nullo,
e quindi inidoneo a produrre gli effetti suoi propri.
Tale nullità potrebbe essere fondata da alcuni sull'impossibilità
(giuridica) dell'oggetto, da altri sulla sua indeterminabilità, non essendo
possibile stabilire con certezza, al di là delle valutazioni della storia
economica, a quanti euro corrisponda un sesterzio o un ducato.
Per quanto riguarda la lira, ed in generale le singole valute nazionali venute
meno con l'introduzione dell'euro, sembra tuttavia che la soluzione debba essere
diversa, non solo in considerazione del fatto che il ricorso alla valuta storica
può derivare dalla rilevata forza di inerzia e non da eccentricità
o altro, ma anche e soprattutto in considerazione del fatto che è ben
possibile, ricorrendo ai tassi di conversione adottati irrevocabilmente nel
1998, stabilire a quanti euro corrispondano gli importi di volta in volta indicati
in lire.
Ne consegue quindi che, ove si fondasse la causa di nullità sull'indeterminabilità
e non sull'impossibilità dell'oggetto, come sembra preferibile, si dovrebbe
in ogni caso concludere per la piena validità ed efficacia degli atti
in questione, dovendo l'interprete procedere d'ufficio alla conversione in euro
di ciascuno degli importi che incontra.
Tuttavia, anche ove si ritenesse che la presunta causa di nullità si
fondi sull'impossibilità (giuridica) dell'oggetto, vi è spazio
per salvare comunque gli effetti dell'atto. L'indicazione di un importo in lire
in un atto di autonomia privata successivamente al 31 dicembre 2001, infatti,
può giustificare un'interpretazione conservativa, destinata a salvare
l'efficacia dell'atto, ai sensi di uno dei principali canoni di interpretazione
oggettiva degli atti negoziali previsti dal vigente codice civile (art. 1367).
Pure con l'avvertenza, aderendosi a questa seconda impostazione, che, trattandosi
appunto di fondare la validità di un atto su di una regola interpretativa,
occorrerà, prima di accogliere la conclusione dell'irrilevanza dell'indicazione
in lire, valutare in tutti i suoi aspetti il singolo caso concreto, sollecitando,
ove sia possibile, un atto ricognitivo della parte controinteressata.