6) INDICAZIONE IN STRUMENTI GIURIDICI DI IMPORTI IN LIRE SUCCESSIVAMENTE AL 31 DICEMBRE 2001

L'eventuale indicazione, in uno strumento giuridico perfezionato successivamente al 31 dicembre 2001 (es. una scrittura privata o un testamento olografo), di un importo in lire anziché in euro non determina come conseguenza la nullità della clausola che lo stabilisce.
L'interprete dovrà procedere a determinare in euro l'importo indicato in lire applicando il tasso di conversione e le regole di arrotondamento.


Non è irrealistico prevedere che, nonostante, come si è già accennato, dal 1° gennaio 2002 le singole monete nazionali perdano la propria rilevanza come valuta, salva soltanto la temporanea possibilità di circolazione di banconote e monete metalliche per il c.d. periodo di doppia circolazione (per l'Italia, fino al 28 febbraio 2002), la lira, per forza di inerzia, continui ad essere erroneamente utilizzata, se non in atti pubblici (leggi, atti amministrativi, sentenze, atti notarili, ecc.), quanto meno in taluni atti di autonomia privata, soprattutto nei primi mesi dell'anno 2002, quando ancora non si è consolidata nei cittadini l'abitudine a "ragionare in euro".
Si può immaginare, per riferirsi ad alcuni esempi che possono sembrare realistici, ad un preliminare di vendita di immobile, sottoscritto senza assistenza del notaio o di altro professionista, che individua in lire sia il prezzo della futura vendita sia gli importi da pagare alle scadenze pattuite oppure ad un testamento olografo redatto da un testatore anziano che contempla un lascito specifico determinato in lire.
Vi è da domandarsi, a tale riguardo, se, in considerazione sia delle norme comunitarie e nazionali dettate con riferimento all'introduzione dell'euro, sia ai principi generali dell'ordinamento, l'atto di autonomia privata portante indicazione degli importi in lire sia valido ed efficace oppure incorra in determinati vizi giuridici.
Non c'è dubbio, in termini generali, che un atto di autonomia privata che prevedesse l'indicazione del prezzo in sesterzi o in ducati (e cioè mediante indicazione di una valuta storica non più attuale) sarebbe nullo, e quindi inidoneo a produrre gli effetti suoi propri.
Tale nullità potrebbe essere fondata da alcuni sull'impossibilità (giuridica) dell'oggetto, da altri sulla sua indeterminabilità, non essendo possibile stabilire con certezza, al di là delle valutazioni della storia economica, a quanti euro corrisponda un sesterzio o un ducato.
Per quanto riguarda la lira, ed in generale le singole valute nazionali venute meno con l'introduzione dell'euro, sembra tuttavia che la soluzione debba essere diversa, non solo in considerazione del fatto che il ricorso alla valuta storica può derivare dalla rilevata forza di inerzia e non da eccentricità o altro, ma anche e soprattutto in considerazione del fatto che è ben possibile, ricorrendo ai tassi di conversione adottati irrevocabilmente nel 1998, stabilire a quanti euro corrispondano gli importi di volta in volta indicati in lire.
Ne consegue quindi che, ove si fondasse la causa di nullità sull'indeterminabilità e non sull'impossibilità dell'oggetto, come sembra preferibile, si dovrebbe in ogni caso concludere per la piena validità ed efficacia degli atti in questione, dovendo l'interprete procedere d'ufficio alla conversione in euro di ciascuno degli importi che incontra.
Tuttavia, anche ove si ritenesse che la presunta causa di nullità si fondi sull'impossibilità (giuridica) dell'oggetto, vi è spazio per salvare comunque gli effetti dell'atto. L'indicazione di un importo in lire in un atto di autonomia privata successivamente al 31 dicembre 2001, infatti, può giustificare un'interpretazione conservativa, destinata a salvare l'efficacia dell'atto, ai sensi di uno dei principali canoni di interpretazione oggettiva degli atti negoziali previsti dal vigente codice civile (art. 1367). Pure con l'avvertenza, aderendosi a questa seconda impostazione, che, trattandosi appunto di fondare la validità di un atto su di una regola interpretativa, occorrerà, prima di accogliere la conclusione dell'irrilevanza dell'indicazione in lire, valutare in tutti i suoi aspetti il singolo caso concreto, sollecitando, ove sia possibile, un atto ricognitivo della parte controinteressata.