5) GLI EFFETTI DELL'INTRODUZIONE DELL'EURO SUI RAPPORTI GIURIDICI IN CORSO: LE REGOLE DI CONVERSIONE

Le regole per la conversione in euro degli importi in lire (e viceversa) sono stabilite in maniera imperativa dalle norme comunitarie e sono sottratte alla volontà delle parti.
La conversione avviene applicando per ciascuna valuta il tasso fisso previsto dal diritto comunitario, composto in ogni caso da sei cifre significative (per la lira tale tasso è pari a 1936,27).
Non sono ammessi tassi di conversione inversi a quelle previsti.
Se si deve convertire una valuta nazionale in un'altra, si deve necessariamente sdoppiare il calcolo passando attraverso il rapporto di ciascuna valuta con l'euro.
Anche le regole di arrotondamento costituiscono, per tutti gli importi monetari da pagare o da contabilizzare, una modalità imperativa per eseguire correttamente una conversione.
Tale arrotondamento, per regola generale di diritto comunitario, deve sempre essere eseguito al cent di euro, procedendosi al troncamento del terzo decimale se questo è pari a 0,1,2,3 o 4 e all'arrotondamento per eccesso del secondo decimale se il terzo è pari a 5,6,7,8 o 9 (v. tabella esemplificativa seguente, casi 1 e 2).
L'ordinamento italiano prevede poi, nell'eventualità che l'importo da convertire sia espresso in unità, decine o centinaia di lire, che l'arrotondamento o il troncamento, secondo le regole sopra riportate, debba rispettivamente avvenire al quinto, quarto e terzo decimale di euro (v. tabella esemplificativa seguente, casi 3, 4 e 5).
Solo per eventuali importi monetari che non assumano rilevanza ai fini di un pagamento o di una contabilizzazione, l'arrotondamento o il troncamento è eccezionalmente rimesso alla libera scelta delle parti (v. tabella esemplificativa seguente, caso 6).
Al di fuori dell'ipotesi della conversione, l'autore di qualsiasi strumento giuridico (legge, atto amministrativo, sentenza, contratto, ecc.) può indicare un importo in euro nel modo che ritiene più opportuno.
In particolare, trattandosi di un importo senza decimali (es. 100 euro), non risulta necessario, neppure in un titolo di credito o in un atto notarile, prevedere espressamente l'indicazione dei decimali (100,00).

TABELLA ESEMPLIFICATIVA
Caso 1: L'importo di lire 10.000.000 è pari a 5164,568990 euro, da arrotondarsi a 5164,57 euro.
Caso 2: L'importo di lire 25.000 è pari a 12,91142247 euro, da troncarsi a 12,91 euro.
Caso 3: L'importo di lire 5 è pari a 0,00258228 euro, da troncarsi a 0,00258 euro.
Caso 4: L'importo di lire 18 è pari a 0,009296224 euro, da arrotondarsi a 0,0093 euro.
Caso 5: L'importo di lire 350 è pari a 0,1807599146 euro, da arrotondarsi a 0,181 euro.
Caso 6: Una società semplice avente un capitale sociale espresso in lire, pari a lire 3.000.000, può liberamente indicare tale importo in euro 1549,37069726, senza necessità di eseguire arrotondamenti ad un determinato decimale.

Nel periodo transitorio, l'indicazione di un importo in lire contenuta in un qualsiasi strumento giuridico continua, limitatamente al territorio italiano, ad avere pieno valore, essendo le lire, come accennato, delle unità frazionarie non decimali dell'euro.
Tuttavia, già a partire dal 1° gennaio 1999 ogni importo espresso in lire, proprio perché riferito ad un'unità frazionaria dell'euro, deve corrispondere ad un importo preciso ed univocamente determinato in valuta legale euro.
Conseguentemente, le regole per la conversione delle lire in euro non possono essere rimesse neppure in minima parte alla discrezionalità degli operatori, ma devono essere fissate in termini generali ed astratti, oltre che imperativi, a livello normativo.
Le istituzioni comunitarie hanno dettato al riguardo le seguenti norme specifiche:
a. con l'art. 4, comma 1, reg. CE 1103/1997, si è stabilito che "i tassi di conversione sono adottati con riferimento ad un euro espresso in ciascuna delle monete nazionali degli Stati membri partecipanti. Tali tassi si compongono di sei cifre significative";
b. con il reg. CE 31 dicembre 1998, n. 2866, sono stati fissati definitivamente i tassi di conversione sulla base delle sei anzidette cifre significative, essendosi stabilito che per la lira tale tasso è pari a 1936,27;
c. con l'art. 4, comma 2, reg. CE 1103/1997, si è inoltre stabilito che "i tassi di conversione vengono utilizzati per le conversioni delle unità euro nelle unità nazionali e viceversa. Non si utilizzano tassi inversi derivati dai tassi di conversione";
d. con l'art. 4, comma 3, reg. CE 1103/1997, si è ancora stabilito che gli importi monetari da convertire da un'unità nazionale ad un'altra devono essere prima convertiti in un importo espresso in unità euro, non essendo ammissibile che tale conversione derivi da un'unica operazione matematica sulla base di un teorico tasso di conversione da una unità nazionale all'altra (l'affermazione che il franco francese, ad esempio, vale oggi determinate lire è tecnicamente corretta soltanto se l'importo è il risultato delle due seguenti distinte operazioni: 1/conversione dell'importo di un franco nell'unità euro; 2/moltiplicazione dell'unità euro così ottenuta per il tasso di conversione euro-lira);
e. con l'art. 5 reg. CE 1103/1997, si è stabilito che "gli importi monetari da pagare o da contabilizzare, in caso di arrotondamento dopo una conversione in unità euro effettuata conformemente all'art. 4, sono arrotondati per eccesso o per difetto al cent più vicino", sempre tenendosi conto che il tasso di conversione è composto da sei cifre significative, essendosi aggiunto che "se il tasso di conversione dà un risultato che si pone a metà, la somma viene arrotondata per eccesso".
Per quanto riguarda specificamente l'Italia, il legislatore nazionale è intervenuto con la legge delega 17 dicembre 1997, n. 433, sulla cui base il governo ha emanato, ai sensi dell'art. 76 della Costituzione (e quindi con un provvedimento normativo avente forza e valore di legge), il D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, successivamente modificato con il D.Lgs. 15 giugno 1999, n. 206.
Il decreto legislativo delegato, in una serie di norme contenute prevalentemente negli artt. 3 e 4, ha applicato le regole comunitarie sopra riportate al caso italiano, in cui le sei cifre significative del tasso di conversione sono 1-9-3-6-2-7, ed in cui la virgola si pone dopo la quarta cifra (1 euro = 1936,27 lire).
In forza del complesso delle norme che si sono richiamate, per individuare l'esatta indicazione in euro di un importo già espresso in lire (o che sostituisce comunque un precedente importo espresso in lire per via di reiterazione di un strumento giuridico e non per via di conversione: es. l'emanazione di una nuova tariffa, la stipulazione di una nuova compravendita o di un nuovo finanziamento direttamente in euro utilizzando le minute e le prassi contrattuali già adottate per i precedenti atti in lire, l'emanazione di un atto amministrativo con sanzione in euro, ecc.), si deve distinguere:
- a seconda che l'importo in lire sia contenuto "in strumenti giuridici diversi dalle norme vigenti" oppure sia contenuto "in norme vigenti, ivi comprese quelle che stabiliscono tariffe, prezzi amministrati o comunque imposti";
o a seconda che l'importo sia rilevante o meno ai fini di un pagamento o di una contabilizzazione.
Da ciò, a sua volta consegue che:


A) per gli importi in lire da convertire in importi in euro
Per gli importi da pagare o contabilizzare vengono dettate le seguenti regole imperative:
a. cinque cifre decimali per gli importi originariamente espressi in unità di lire;
b. quattro cifre decimali per gli importi originariamente espressi in decine di lire;
c. tre cifre decimali per gli importi originariamente espressi in centinaia di lire;
d. due cifre decimali per gli importi originariamente espressi in migliaia di lire.
L'ultima cifra rilevante della sequenza delle sei cifre, in ciascuna delle quattro ipotesi considerate, dovrà essere arrotondata all'unità inferiore se l'applicazione del tasso fa sì che la cifra sia pari a 0-1-2-3-4, oppure per eccesso se l'applicazione del tasso fa sì che la cifra sia pari a 5-6-7-8-9.
Qualora l'importo da pagare o da contabilizzare sia contenuto in strumenti giuridici diversi dalle norme vigenti, è comunque ammesso un diverso accordo tra le parti (in deroga al principio di continuità, cfr. paragrafo precedente).
Per gli importi che non sono né da pagare, né da contabilizzare (ad esempio il valore in lire del capitale sociale di una società semplice costituitasi in euro o che comunque abbia già deliberato la conversione in euro del proprio capitale), è consentito il trattamento, anche elettronico, con un numero di cifre decimali a piacere.
L'insieme delle regole comunitarie, che il legislatore nazionale si è limitato a precisare con riferimento alle specificità del tasso di conversione italiano, è idoneo a chiudere il sistema, garantendo che, fin dal giorno 1° gennaio 1999 ogni importo in lire (da pagare o da contabilizzare) contenuto in uno strumento giuridico corrisponde ad un solo valore in euro e viceversa.
Inoltre, per tutti quegli strumenti giuridici che, al termine del periodo transitorio (31 dicembre 2001), contengono ancora importi in lire, le istituzioni comunitarie hanno stabilito una regola di chiusura, applicabile appunto dopo lo scadere del periodo transitorio (art. 14 reg. CE 974/1998): "i riferimenti alle unità nazionali presenti negli strumenti giuridici in vigore al termine del periodo transitorio vengono intesi come riferimenti all'unità euro, da calcolarsi in base ai rispettivi tassi di conversione: si applicano le regole di arrotondamento definite nel regolamento CE n. 1103/97".
Tale norma di chiusura consentirà di gettare un ponte all'indietro per recuperare ed esprimere nell'unica valuta legale vigente dell'euro, a partire dal 1° gennaio 2002, tutti gli importi che troveranno un indicazione testuale esclusivamente in lire nell'ambito di qualsiasi strumento giuridico (una sentenza dell'autorità giudiziaria, un atto notarile, un contratto stipulato per scrittura privata, un atto amministrativo, una contabile bancaria, ecc.).
L'insieme delle regole giuridiche imperative che si sono illustrate vale dunque a risolvere ogni problema di conversione per tutti quegli importi determinati (o determinabili) in lire contenuti nei vari strumenti giuridici esistenti allo scadere del periodo transitorio.
Le stesse regole, tuttavia, non offrono alcuna soluzione per tutte quelle situazioni in cui esiste un rapporto in corso soltanto dal punto di vista economico, ma non anche dal punto di vista giuridico (es. tutte le mattine un soggetto si reca presso una determinata impresa per eseguire un determinato acquisto, presso un prestatore di servizio per ottenere una determinata prestazione, ecc.).
In tali casi, il prezzo del bene o del servizio in lire precedentemente applicato non costituisce alcun limite per l'autonomia privata; l'alienante o il prestatore potrà liberamente rideterminare il prezzo in euro senza tenere conto del tasso di conversione, ferma la libertà dell'acquirente o del committente del servizio di decidere se accettare o meno il nuovo prezzo in euro.
Per quanto concerne l'Italia, l'entità numerica del tasso di conversione, assai vicino alla rotonda cifra duemila, unitamente alla scarsa abitudine psicologica degli italiani a gestire gli importi monetari espressi con i decimali (i cent di euro), determinerà con ogni probabilità il rischio, già paventato dagli analisti economici come potenziale elemento di spinta inflazionistica e di svantaggio competitivo per il nostro paese rispetto agli altri partners europei, di arrotondamenti per eccesso che, soprattutto per gli importi più piccoli, possono determinare, nell'intento di agganciare l'unità di euro, degli scarti percentuali anche sensibili rispetto ai prezzi in lire praticati prima della scadenza del periodo transitorio.
In questa sede, trattandosi di dare rilievo ai soli elementi rilevanti per una guida operativa, sembra opportuno limitarsi a sottolineare che, per le alienazioni di beni e le prestazioni di servizi svolte periodicamente da una determinata impresa o professionista a favore di un determinato consumatore ed in corso allo scadere del periodo transitorio, potrà sorgere il delicato problema, soprattutto laddove il valore economico della prestazione sia rilevante, di stabilire se, nel singolo caso di specie, vi era in corso soltanto un rapporto economico oppure un vero e proprio rapporto giuridico (di somministrazione, appalto, vendita a consegne ripartite, estimatorio, ecc.).
Le rilevanti conseguenze che deriverebbero da quest'ultima conclusione, al fine di imporre all'impresa o al professionista di continuare l'esecuzione della prestazione (salvo diritto di recesso) applicando i medesimi prezzi precedentemente espressi in lire nel rispetto delle regole imperative di conversione in euro, consentono di pronosticare che la questione potrebbe generare, in determinati comparti economici, un contenzioso non trascurabile.

B) per gli importi che sono espressi in euro a prescindere da un'operazione di conversione
Tutte le volte in cui nell'emanazione di uno strumento giuridico (non importa se anteriormente o successivamente allo scadere del periodo transitorio) si indica un importo in euro al di fuori di una operazione di conversione, l'autorità o il soggetto che emana lo strumento stesso può esprimersi liberamente, non essendovi alcuna norma che impone l'indicazione dei decimali o che ne fissi in via generale il numero rilevante.
A tale riguardo, può solo osservarsi che, essendo l'unità monetaria di misura minima il cent (art. 2 reg. CE 974/1998), è in via di consolidamento una prassi tendente a individuare ogni importo, anche se corrispondente ad una cifra tonda di euro, con l'indicazione in ogni caso di due numeri decimali (es. 100,00 euro).
Al di là dell'opportunità di seguire tale prassi per esigenze di prevenzione di ogni alterazione dell'importo, deve osservarsi che nessun obbligo sussiste a tale riguardo, né in capo al legislatore, né in capo all'autorità amministrativa, né in capo all'autorità giudiziaria, né in capo ai privati che redigono atti negoziali o di altra natura, né in capo a coloro che emettono titoli di credito (dal momento che in tale settore, per quanto riguarda i titoli cambiari, ove l'esigenza è più sentita, la prevenzione delle alterazioni è rimessa all'indicazione delle importo anche in lettere oltre che in cifre), né in capo al notaio che riceve atti pubblici (sussistendo nella legge notarile una norma analoga a quella esistente per i titoli di credito cambiari).