5) GLI EFFETTI
DELL'INTRODUZIONE DELL'EURO SUI RAPPORTI GIURIDICI IN CORSO: LE REGOLE DI CONVERSIONE
Le regole per la conversione in euro degli importi in lire (e viceversa) sono
stabilite in maniera imperativa dalle norme comunitarie e sono sottratte alla
volontà delle parti.
La conversione avviene applicando per ciascuna valuta il tasso fisso previsto
dal diritto comunitario, composto in ogni caso da sei cifre significative (per
la lira tale tasso è pari a 1936,27).
Non sono ammessi tassi di conversione inversi a quelle previsti.
Se si deve convertire una valuta nazionale in un'altra, si deve necessariamente
sdoppiare il calcolo passando attraverso il rapporto di ciascuna valuta con
l'euro.
Anche le regole di arrotondamento costituiscono, per tutti gli importi monetari
da pagare o da contabilizzare, una modalità imperativa per eseguire correttamente
una conversione.
Tale arrotondamento, per regola generale di diritto comunitario, deve sempre
essere eseguito al cent di euro, procedendosi al troncamento del terzo decimale
se questo è pari a 0,1,2,3 o 4 e all'arrotondamento per eccesso del secondo
decimale se il terzo è pari a 5,6,7,8 o 9 (v. tabella esemplificativa
seguente, casi 1 e 2).
L'ordinamento italiano prevede poi, nell'eventualità che l'importo da
convertire sia espresso in unità, decine o centinaia di lire, che l'arrotondamento
o il troncamento, secondo le regole sopra riportate, debba rispettivamente avvenire
al quinto, quarto e terzo decimale di euro (v. tabella esemplificativa seguente,
casi 3, 4 e 5).
Solo per eventuali importi monetari che non assumano rilevanza ai fini di un
pagamento o di una contabilizzazione, l'arrotondamento o il troncamento è
eccezionalmente rimesso alla libera scelta delle parti (v. tabella esemplificativa
seguente, caso 6).
Al di fuori dell'ipotesi della conversione, l'autore di qualsiasi strumento
giuridico (legge, atto amministrativo, sentenza, contratto, ecc.) può
indicare un importo in euro nel modo che ritiene più opportuno.
In particolare, trattandosi di un importo senza decimali (es. 100 euro), non
risulta necessario, neppure in un titolo di credito o in un atto notarile, prevedere
espressamente l'indicazione dei decimali (100,00).
TABELLA ESEMPLIFICATIVA
Caso 1: L'importo di lire 10.000.000 è pari a 5164,568990 euro, da arrotondarsi
a 5164,57 euro.
Caso 2: L'importo di lire 25.000 è pari a 12,91142247 euro, da troncarsi
a 12,91 euro.
Caso 3: L'importo di lire 5 è pari a 0,00258228 euro, da troncarsi a
0,00258 euro.
Caso 4: L'importo di lire 18 è pari a 0,009296224 euro, da arrotondarsi
a 0,0093 euro.
Caso 5: L'importo di lire 350 è pari a 0,1807599146 euro, da arrotondarsi
a 0,181 euro.
Caso 6: Una società semplice avente un capitale sociale espresso in lire,
pari a lire 3.000.000, può liberamente indicare tale importo in euro
1549,37069726, senza necessità di eseguire arrotondamenti ad un determinato
decimale.
Nel periodo transitorio, l'indicazione di un importo in lire contenuta in un
qualsiasi strumento giuridico continua, limitatamente al territorio italiano,
ad avere pieno valore, essendo le lire, come accennato, delle unità frazionarie
non decimali dell'euro.
Tuttavia, già a partire dal 1° gennaio 1999 ogni importo espresso
in lire, proprio perché riferito ad un'unità frazionaria dell'euro,
deve corrispondere ad un importo preciso ed univocamente determinato in valuta
legale euro.
Conseguentemente, le regole per la conversione delle lire in euro non possono
essere rimesse neppure in minima parte alla discrezionalità degli operatori,
ma devono essere fissate in termini generali ed astratti, oltre che imperativi,
a livello normativo.
Le istituzioni comunitarie hanno dettato al riguardo le seguenti norme specifiche:
a. con l'art. 4, comma 1, reg. CE 1103/1997, si è stabilito che "i
tassi di conversione sono adottati con riferimento ad un euro espresso in ciascuna
delle monete nazionali degli Stati membri partecipanti. Tali tassi si compongono
di sei cifre significative";
b. con il reg. CE 31 dicembre 1998, n. 2866, sono stati fissati definitivamente
i tassi di conversione sulla base delle sei anzidette cifre significative, essendosi
stabilito che per la lira tale tasso è pari a 1936,27;
c. con l'art. 4, comma 2, reg. CE 1103/1997, si è inoltre stabilito che
"i tassi di conversione vengono utilizzati per le conversioni delle unità
euro nelle unità nazionali e viceversa. Non si utilizzano tassi inversi
derivati dai tassi di conversione";
d. con l'art. 4, comma 3, reg. CE 1103/1997, si è ancora stabilito che
gli importi monetari da convertire da un'unità nazionale ad un'altra
devono essere prima convertiti in un importo espresso in unità euro,
non essendo ammissibile che tale conversione derivi da un'unica operazione matematica
sulla base di un teorico tasso di conversione da una unità nazionale
all'altra (l'affermazione che il franco francese, ad esempio, vale oggi determinate
lire è tecnicamente corretta soltanto se l'importo è il risultato
delle due seguenti distinte operazioni: 1/conversione dell'importo di un franco
nell'unità euro; 2/moltiplicazione dell'unità euro così
ottenuta per il tasso di conversione euro-lira);
e. con l'art. 5 reg. CE 1103/1997, si è stabilito che "gli importi
monetari da pagare o da contabilizzare, in caso di arrotondamento dopo una conversione
in unità euro effettuata conformemente all'art. 4, sono arrotondati per
eccesso o per difetto al cent più vicino", sempre tenendosi conto
che il tasso di conversione è composto da sei cifre significative, essendosi
aggiunto che "se il tasso di conversione dà un risultato che si
pone a metà, la somma viene arrotondata per eccesso".
Per quanto riguarda specificamente l'Italia, il legislatore nazionale è
intervenuto con la legge delega 17 dicembre 1997, n. 433, sulla cui base il
governo ha emanato, ai sensi dell'art. 76 della Costituzione (e quindi con un
provvedimento normativo avente forza e valore di legge), il D.Lgs. 24 giugno
1998, n. 213, successivamente modificato con il D.Lgs. 15 giugno 1999, n. 206.
Il decreto legislativo delegato, in una serie di norme contenute prevalentemente
negli artt. 3 e 4, ha applicato le regole comunitarie sopra riportate al caso
italiano, in cui le sei cifre significative del tasso di conversione sono 1-9-3-6-2-7,
ed in cui la virgola si pone dopo la quarta cifra (1 euro = 1936,27 lire).
In forza del complesso delle norme che si sono richiamate, per individuare l'esatta
indicazione in euro di un importo già espresso in lire (o che sostituisce
comunque un precedente importo espresso in lire per via di reiterazione di un
strumento giuridico e non per via di conversione: es. l'emanazione di una nuova
tariffa, la stipulazione di una nuova compravendita o di un nuovo finanziamento
direttamente in euro utilizzando le minute e le prassi contrattuali già
adottate per i precedenti atti in lire, l'emanazione di un atto amministrativo
con sanzione in euro, ecc.), si deve distinguere:
- a seconda che l'importo in lire sia contenuto "in strumenti giuridici
diversi dalle norme vigenti" oppure sia contenuto "in norme vigenti,
ivi comprese quelle che stabiliscono tariffe, prezzi amministrati o comunque
imposti";
o a seconda che l'importo sia rilevante o meno ai fini di un pagamento o di
una contabilizzazione.
Da ciò, a sua volta consegue che:
A) per gli importi in lire da convertire in importi in euro
Per gli importi da pagare o contabilizzare vengono dettate le seguenti regole
imperative:
a. cinque cifre decimali per gli importi originariamente espressi in unità
di lire;
b. quattro cifre decimali per gli importi originariamente espressi in decine
di lire;
c. tre cifre decimali per gli importi originariamente espressi in centinaia
di lire;
d. due cifre decimali per gli importi originariamente espressi in migliaia di
lire.
L'ultima cifra rilevante della sequenza delle sei cifre, in ciascuna delle quattro
ipotesi considerate, dovrà essere arrotondata all'unità inferiore
se l'applicazione del tasso fa sì che la cifra sia pari a 0-1-2-3-4,
oppure per eccesso se l'applicazione del tasso fa sì che la cifra sia
pari a 5-6-7-8-9.
Qualora l'importo da pagare o da contabilizzare sia contenuto in strumenti giuridici
diversi dalle norme vigenti, è comunque ammesso un diverso accordo tra
le parti (in deroga al principio di continuità, cfr. paragrafo precedente).
Per gli importi che non sono né da pagare, né da contabilizzare
(ad esempio il valore in lire del capitale sociale di una società semplice
costituitasi in euro o che comunque abbia già deliberato la conversione
in euro del proprio capitale), è consentito il trattamento, anche elettronico,
con un numero di cifre decimali a piacere.
L'insieme delle regole comunitarie, che il legislatore nazionale si è
limitato a precisare con riferimento alle specificità del tasso di conversione
italiano, è idoneo a chiudere il sistema, garantendo che, fin dal giorno
1° gennaio 1999 ogni importo in lire (da pagare o da contabilizzare) contenuto
in uno strumento giuridico corrisponde ad un solo valore in euro e viceversa.
Inoltre, per tutti quegli strumenti giuridici che, al termine del periodo transitorio
(31 dicembre 2001), contengono ancora importi in lire, le istituzioni comunitarie
hanno stabilito una regola di chiusura, applicabile appunto dopo lo scadere
del periodo transitorio (art. 14 reg. CE 974/1998): "i riferimenti alle
unità nazionali presenti negli strumenti giuridici in vigore al termine
del periodo transitorio vengono intesi come riferimenti all'unità euro,
da calcolarsi in base ai rispettivi tassi di conversione: si applicano le regole
di arrotondamento definite nel regolamento CE n. 1103/97".
Tale norma di chiusura consentirà di gettare un ponte all'indietro per
recuperare ed esprimere nell'unica valuta legale vigente dell'euro, a partire
dal 1° gennaio 2002, tutti gli importi che troveranno un indicazione testuale
esclusivamente in lire nell'ambito di qualsiasi strumento giuridico (una sentenza
dell'autorità giudiziaria, un atto notarile, un contratto stipulato per
scrittura privata, un atto amministrativo, una contabile bancaria, ecc.).
L'insieme delle regole giuridiche imperative che si sono illustrate vale dunque
a risolvere ogni problema di conversione per tutti quegli importi determinati
(o determinabili) in lire contenuti nei vari strumenti giuridici esistenti allo
scadere del periodo transitorio.
Le stesse regole, tuttavia, non offrono alcuna soluzione per tutte quelle situazioni
in cui esiste un rapporto in corso soltanto dal punto di vista economico, ma
non anche dal punto di vista giuridico (es. tutte le mattine un soggetto si
reca presso una determinata impresa per eseguire un determinato acquisto, presso
un prestatore di servizio per ottenere una determinata prestazione, ecc.).
In tali casi, il prezzo del bene o del servizio in lire precedentemente applicato
non costituisce alcun limite per l'autonomia privata; l'alienante o il prestatore
potrà liberamente rideterminare il prezzo in euro senza tenere conto
del tasso di conversione, ferma la libertà dell'acquirente o del committente
del servizio di decidere se accettare o meno il nuovo prezzo in euro.
Per quanto concerne l'Italia, l'entità numerica del tasso di conversione,
assai vicino alla rotonda cifra duemila, unitamente alla scarsa abitudine psicologica
degli italiani a gestire gli importi monetari espressi con i decimali (i cent
di euro), determinerà con ogni probabilità il rischio, già
paventato dagli analisti economici come potenziale elemento di spinta inflazionistica
e di svantaggio competitivo per il nostro paese rispetto agli altri partners
europei, di arrotondamenti per eccesso che, soprattutto per gli importi più
piccoli, possono determinare, nell'intento di agganciare l'unità di euro,
degli scarti percentuali anche sensibili rispetto ai prezzi in lire praticati
prima della scadenza del periodo transitorio.
In questa sede, trattandosi di dare rilievo ai soli elementi rilevanti per una
guida operativa, sembra opportuno limitarsi a sottolineare che, per le alienazioni
di beni e le prestazioni di servizi svolte periodicamente da una determinata
impresa o professionista a favore di un determinato consumatore ed in corso
allo scadere del periodo transitorio, potrà sorgere il delicato problema,
soprattutto laddove il valore economico della prestazione sia rilevante, di
stabilire se, nel singolo caso di specie, vi era in corso soltanto un rapporto
economico oppure un vero e proprio rapporto giuridico (di somministrazione,
appalto, vendita a consegne ripartite, estimatorio, ecc.).
Le rilevanti conseguenze che deriverebbero da quest'ultima conclusione, al fine
di imporre all'impresa o al professionista di continuare l'esecuzione della
prestazione (salvo diritto di recesso) applicando i medesimi prezzi precedentemente
espressi in lire nel rispetto delle regole imperative di conversione in euro,
consentono di pronosticare che la questione potrebbe generare, in determinati
comparti economici, un contenzioso non trascurabile.
B) per gli importi
che sono espressi in euro a prescindere da un'operazione di conversione
Tutte le volte in cui nell'emanazione di uno strumento giuridico (non importa
se anteriormente o successivamente allo scadere del periodo transitorio) si
indica un importo in euro al di fuori di una operazione di conversione, l'autorità
o il soggetto che emana lo strumento stesso può esprimersi liberamente,
non essendovi alcuna norma che impone l'indicazione dei decimali o che ne fissi
in via generale il numero rilevante.
A tale riguardo, può solo osservarsi che, essendo l'unità monetaria
di misura minima il cent (art. 2 reg. CE 974/1998), è in via di consolidamento
una prassi tendente a individuare ogni importo, anche se corrispondente ad una
cifra tonda di euro, con l'indicazione in ogni caso di due numeri decimali (es.
100,00 euro).
Al di là dell'opportunità di seguire tale prassi per esigenze
di prevenzione di ogni alterazione dell'importo, deve osservarsi che nessun
obbligo sussiste a tale riguardo, né in capo al legislatore, né
in capo all'autorità amministrativa, né in capo all'autorità
giudiziaria, né in capo ai privati che redigono atti negoziali o di altra
natura, né in capo a coloro che emettono titoli di credito (dal momento
che in tale settore, per quanto riguarda i titoli cambiari, ove l'esigenza è
più sentita, la prevenzione delle alterazioni è rimessa all'indicazione
delle importo anche in lettere oltre che in cifre), né in capo al notaio
che riceve atti pubblici (sussistendo nella legge notarile una norma analoga
a quella esistente per i titoli di credito cambiari).