4) IL RUOLO
DELL'AUTONOMIA PRIVATA: CASI E MODALITA' DI UNA POSSIBILE SCELTA DEROGATORIA
RISPETTO AL PRINCIPIO DI CONTINUITA'
Il principio di continuità, in forza del quale l'introduzione dell'euro
non comporta modificazione di alcuno degli strumenti giuridici esistenti, può
essere derogato attraverso un accordo tra le parti.
Tale accordo può essere manifestato in qualsiasi momento e in qualsiasi
forma.
Le stesse istituzioni comunitarie, nel dettare il principio di continuità
degli strumenti giuridici considerato nel precedente paragrafo, si sono preoccupate
di non ingessare, in nome di un principio astratto, per quanto fondamentale,
la complessa rete delle relazioni giuridiche tra i privati e, a tale specifico
scopo, hanno previsto, nell'inciso finale della stessa norma regolamentare che
ha dettato il principio, che "la presente disposizione non pregiudica eventuali
accordi assunti dalle parti".
La limitazione del principio generale si giustifica in ossequio al principio,
ritenuto prevalente in tema di rapporti giuridici di diritto privato, dell'autonomia
privata.
La prescrizione derogatoria in questione, che è idonea a sollevare delicate
questioni giuridiche, soprattutto in merito all'interpretazione da attribuire
al termine "parti" e all'ammissibilità di una volontà
di deroga manifestata in forma tacita attraverso una mera sospensione bilaterale
dell'esecuzione del contratto dopo l'introduzione dell'euro, non pone alcun
limite, dal punto di vista cronologico o delle modalità, alla manifestazione
della volontà contraria al principio.
Pertanto, può ipotizzarsi che la volontà in oggetto sia manifestata:
o in sede di stipulazione di un contratto concluso prima del giorno 1° gennaio
1999, con previsione della possibilità che il contratto stesso venga
meno o sia oggetto di rinegoziazione a seguito dell'entrata in vigore dell'euro
(eventualmente soltanto ove ricorrano squilibri di una determinata entità):
es. contratto di mutuo ipotecario in lire stipulato nel 1998 portante clausola
che legittima la parte finanziata a rinegoziare il mutuo stesso entro sei mesi
dall'entrata in vigore dell'euro;
o in sede di esecuzione di un contratto stipulato prima del giorno 1° gennaio
1999, per volontà manifestata di comune accordo tra le parti successivamente
all'entrata in vigore dell'euro, facendo eventualmente salvi gli effetti del
principio di continuità fino al momento della rinegoziazione: es. contratto
di finanziamento da banca a impresa in dollari con scadenza nel 2003, ove si
rinegozia l'intero finanziamento sostituendo al dollaro l'euro e prevedendosi
contestualmente un innalzamento del parametro adottato al fine del calcolo degli
interessi o una diversa scadenza;
o in sede di stipulazione di un contratto concluso dopo il 1° gennaio 1999,
ma prima del 1° gennaio 2002, ove si attribuisce ad una delle parti il diritto
di recedere dal contratto a partire dal giorno 1° gennaio 2002 o si prevede
l'obbligo di una rinegoziazione in capo ad entrambe le parti: si pensi ad un
contratto di appalto come guardia giurata per il trasporto di valori monetari
in cui si teme che la diffusione delle banconote e delle monete metalliche in
euro a partire dal 1° gennaio 2002 possa determinare un'imprevedibile, ma
economicamente rilevante, modificazione del rischio contrattuale;
o in sede di esecuzione di un contratto concluso prima del giorno 1° gennaio
2002 in cui le parti intendano prevenire gli effetti dell'applicazione del principio
di continuità al fine di semplificare e di arrotondare con modalità
convenzionali gli importi espressi in euro: es. contratto di società
di persone in cui si vuole evitare l'inconveniente dell'introduzione dei decimali
per effetto della sostituzione degli attuali importi in lire con i nuovi importi
in euro derivanti dall'operazione di conversione legale (cfr. successivo paragrafo
13).