APPUNTI IN
TEMA DI EURO:
QUESTIONI
MINORI DI INTERESSE NOTARILE
Approvato
dalla Commissione Studi il 16 ottobre 2001
L'introduzione di una nuova moneta comune a più
Stati rappresenta evidentemente un fenomeno che riguarda in primo luogo gli
economisti e i politici.
Si è talvolta affermato che gli studiosi del diritto
trarranno sicuro vantaggio da questo evento epocale in quanto offrirà loro
nuova materia di discussione e di produzione letteraria. E tuttavia, sebbene la
sostituzione della moneta avente corso legale genera problemi di adattamento
del diritto vigente pressoché in ogni sua branca, è difficile ritenere che la
necessità di confrontarsi con siffatti problemi possa essere riguardata come un
successo per la scienza giuridica, almeno nel settore del diritto privato, la
quale, chiamata ora a dover risolvere soprattutto questioni di diritto
transitorio, più che mai deve fare i conti con il suo complesso esistenziale di
doversi occupare di eventi sprovvisti di valore universale e spesso del tutto
contingenti.
Non vi è dubbio comunque che anche sul piano
meramente sovrastrutturale del diritto la transizione dalle monete nazionali
alla moneta unica sovranazionale suscita delicati problemi, talvolta anche di
interesse teorico, ma sempre di immediata rilevanza pratica.
Problemi si pongono finanche sul piano linguistico
prima ancora che su quello giuridico: si discute infatti se si tratti di un
sostantivo invariabile, per cui, seppure tanti, saranno pur sempre
"euro", o invece di un comune sostantivo maschile, il cui plurale
segua le normali regole, cosicché se appena più di uno saranno già
"euri" e non più "euro".
Si è anche posta la questione se sia corretto
scriverlo in tutte lettere maiuscole, quasi che una più grande rappresentazione
grafica possa essere di buon auspicio per il suo successo sui mercati
finanziari, oppure se non sia esatto scriverlo a lettere minuscole, così
seguendo la tradizione ortografica del codice civile che, dando prova di
apprezzabile realismo, scrive sempre in minuscolo la parola "lire".
* * *
Va da sé che non dell'aspetto economico occorre ora
occuparsi, ma soltanto, di argomenti di carattere giuridico e, segnatamente, di
quelli che più da vicino coinvolgono la professionalità e la competenza del
notaio e, tra questi, soltanto di qualche tema di portata secondaria che,
seppure di una qualche rilevanza sotto il profilo prettamente operativo, vuoi
per i risvolti teorici di minore interesse, vuoi per la minore frequenza con la
quale si può prevedere che saranno chiamati in causa, non hanno ricevuto grande
attenzione da parte della dottrina la quale pure non ha mancato di approfondire
i risvolti di più ampio respiro del fenomeno, offrendo anche numerosi
contributi sullo spinoso tema della conversione in euro del capitale delle
società.
In questa sede, dunque, si può tralasciare
senz'altro ogni considerazione sul carattere epocale del cambiamento, che
merita tale attribuzione non certo in funzione delle sue implicazioni
giuridiche, ma per l'appunto in funzione delle conseguenze che esso è in grado
di determinare a livello macro/micro-economico: riduzione dei costi di
transazione (spese sulle operazioni di cambio e spese di copertura del rischio
di cambio); miglioramento della concorrenza e della trasparenza dei mercati con
la possibilità di una vera comparazione dei prezzi e dei servizi al di là delle
frontiere; maggiore stabilità negli scambi commerciali all'interno dei paesi
che aderiscono all'unione monetaria; maggiore stabilità dei prezzi;
possibilità, infine, per l'euro, in quanto espressione dell'economia di un più
ampio sistema e non più, come le monete nazionali, dell'economia dei singoli
stati, di acquisire quella appetibilità e autorevolezza sui mercati finanziari
internazionali che fino ad oggi sono state, ed invero ancora continuano ad
essere, appannaggio del dollaro, così da ridurre la dipendenza dell'economia
dei singoli paesi dell'Unione dall'andamento dell'economia statunitense.
Ovviamente non bisogna soffermarsi nemmeno sulle
tematiche di politica monetaria, connesse altresì con la creazione del sistema
europeo delle Banche Centrali composto dalle Banche Centrali degli stati membri
e dalla Banca Centrale Europea, cui compete di definire, per l'appunto, la
politica monetaria dei paesi dell'area dell'euro.
Né è il caso di indugiare, per le sue implicazioni
di diritto costituzionale, sulla circostanza che la nuova moneta viene emessa
non più da singoli stati sovrani, ma da un'entità sovranazionale sprovvista di
sovranità.
Si può fare a meno poi di richiamare l'attenzione
sull'enorme opera di adeguamento che si renderà necessaria con riguardo al
complesso delle apparecchiature e strumentazioni che costituiscono parte
integrante della nostra vita quotidiana, a partire dai più rudimentali carrelli
per la spesa che si possono utilizzare soltanto introducendovi una monetina,
fino ai più sofisticati congegni tecnologici che sono tarati sulla lira come,
nello specifico, i computers degli studi notarili o degli uffici della Pubblica
Amministrazione.
Non è questa infine la sede per introdurre un
dibattito sulla fondatezza della prospettiva economicistica che, valorizzando
al massimo grado il momento economico dell'esistenza, induce a vedere
nell'unione monetaria anche il più efficace tramite per una vera e più profonda
comunione dei sentimenti tra i cittadini dell'Unione.
* * *
Come è noto il sistema monetario unitario dell'euro
trova il proprio fondamento nel trattato di Maastricht (firmato il 7 febbraio
1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993), che, al fine di portare a
compimento il processo di unificazione economica degli stati membri, si è posto
come obiettivo l'introduzione dell'unione monetaria tra gli stessi.
Le difficoltà pratiche ed operative inevitabilmente
connesse con il passaggio ad un nuovo sistema monetario ha sconsigliato
l'approccio c.d. del "big bang"
e si è prevista invece una transizione morbida, articolata in tre tappe, delle
quali l'ultima, avviata il 1° gennaio 1999 e articolata a sua volta in tre
fasi, terminerà con la conclusione della sua ultima fase, che inizierà il 1°
gennaio 2002 e la cui durata è stata abbreviata fino al 28 febbraio 2002.
In quest'ultima tappa dunque, tra l’altro, si è
provveduto a:
- individuare gli Stati dell'Unione che da subito
hanno adottato la moneta unica (fase A);
- fissare definitivamente il tasso di conversione di
ciascuna moneta nazionale che, come è noto, quanto alla nostra moneta è di £.
1936,27 per ogni euro, e introdurre l'euro come moneta scritturale avente corso
legale: periodo transitorio corrente dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2001
(fase B), cosicché resta ancora da portare a compimento la:
- introduzione dell’euro mediante immissione sul
mercato delle nuove monete e banconote in sostituzione di quelle nazionali, con
la previsione di un breve periodo di doppia circolazione che (ai sensi
dell’art. 155 della legge 23 dicembre 2000, n. 388) decorrerà dal 1° gennaio
2002 fino al 28 febbraio 2002 (fase C);
dopodiché circolerà, come moneta comune, soltanto
l’euro.
Nel processo di unificazione, qui delineato in
estrema sintesi, assumono particolare interesse due Regolamenti dell'Unione
Europea, e precisamente:
- il Regolamento n. 1103/97 del Consiglio del 17
giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'Euro che
detta i principi di fondo dell'introduzione del nuovo sistema monetario, e che
per ragioni che non è qui il caso di ripetere, vincola tutti gli stati
dell'Unione Europea e non solo gli stati membri partecipanti, che sin
dall'inizio hanno adottato il nuovo sistema monetario;
- il Regolamento n. 974/98 del Consiglio del 3
maggio 1998, relativo all'introduzione dell'Euro (modificato con il Regolamento
n. 2596/2000 del Consiglio, del 27 novembre 2000), che occupandosi di
regolamentare le modalità operative di introduzione della moneta europea, si
rivolge immediatamente soltanto agli ordinamenti degli stati partecipanti.
Occorre poi avere riguardo alle fonti interne.
Deve ricordarsi allora che la legge 17 dicembre
1997, n. 433, ha conferito al governo la delega per regolamentare l'introduzione
dell'euro e che tale delega è stata attuata con il D.Lgs. 24 giugno 1998, n.
213, modificato con il D.Lgs. 15 giugno 1999, n. 206.
In questo complesso scenario normativo, nel quale è
intervenuto da ultimo il D.L. 25 settembre 2001, n. 350, e in cui sta per
inserirsi anche la imminente legge portante i "Primi interventi per il
rilancio dell’economia" (c.d. manovra dei cento giorni), occorre poi
tenere presente la normativa di rango secondario e le circolari e le istruzioni
amministrative varie.
* * *
Un consapevole approccio ai problemi di ordine
pratico non può prescindere da qualche considerazione sui principi di fondo che
sono sottesi alla transizione verso il nuovo sistema monetario.
Viene in rilievo innanzitutto il principio c.d.
della neutralità, secondo il quale "ove uno strumento giuridico faccia
riferimento ad un'unità monetaria nazionale, tale riferimento ha il medesimo
valore di un riferimento all'unità euro in base ai tassi di conversione"
(art. 6, § 2, Reg. 974/98).
A tale proposito bisogna ricordare che a partire dal
1° gennaio 1999 l'unità monetaria avente corso legale nel nostro stato non è
più la lira, bensì l'euro, che è suddiviso in cento "cent": e
tuttavia "l'euro è altresì diviso nelle unità monetarie nazionali in base
ai tassi di conversione" (art. 6, § 1, Reg. 974/98). Ciò significa in
definitiva che ogni riferimento alla lira equivale oggi come riferimento
all'euro considerato in sue "taglie non decimali". E il discorso
resta valido, a maggior ragione, anche dopo il periodo transitorio (art. 14
Reg. 974/98) allorché le monete nazionali non avranno più corso legale.
Già la corretta applicazione di tale principio
consente di risolvere qualche problema, che è forse di portata sin troppo
minuta, ma che pure si pone nella pratica professionale.
Alla sua stregua può, ad esempio, rispondersi
immediatamente in senso affermativo al quesito se sia legittimo indicare in
lire le spese di costituzione di una società che nasca con il capitale sociale
espresso in euro: soltanto se tra le due espressioni monetarie intercorresse un
rapporto di alterità avrebbe senso infatti chiedersi se il codice civile, nel
pretendere che l'atto costitutivo della società di capitali contenga
l'indicazione delle spese, consenta, o meno, di utilizzare, per esprimere
queste ultime, una unità monetaria diversa da quella nella quale è espresso il
capitale.
Sembra anche facile affermare che la società potrà
costituirsi con capitale in euro, ancorchè i soci abbiano eseguito il
versamento dei 3/10 in £. anziché in €: in tal caso, evidentemente, si
procederà a convertire in € l'importo rappresentato in £. sulla ricevuta
bancaria e il capitale dovrà essere fissato in misura tale che l'importo
medesimo, quale risultante dalla conversione, non risulti inferiore ai 3/10 di
esso stesso capitale.
Es.: s.r.l. con due soci alla pari e versamento dei
3/10 di £ 3.000.000 ciascuno. Detto importo al tasso di conversione (e
applicando le regole di arrotondamento definite dal Reg. 1103/97) corrisponde a
€ 1549,37 ciascuno, che equivale a 3/10 di € 5.164,56.
Ora il capitale in euro di s.r.l. di nuova
costituzione non deve essere inferiore a € 10.000 e le quote non possono essere
inferiori ad un euro o suoi multipli. Ciò significa che il capitale della
costituenda società dovrà essere espresso senza cifre decimali, come senza
cifre decimali devono essere parimenti espresse le quote dei singoli soci. Ma
ciò equivale a dire che il capitale sociale sarà di € 10328, suddiviso tra i
due soci in quote di € 5164 ciascuno, i cui tre decimi sono pari a € 1549,20.
Conseguentemente ciascun socio avrà versato 17 cent
in più rispetto all'importo necessario dei 3/10 della propria quota. E tuttavia
tale circostanza non pare preclusiva, in quanto il codice prevede che siano versati
almeno i 3/10 del capitale e non esclude che il versamento possa essere
maggiore di tale percentuale.
D'altra parte, se è vero che il capitale e la quota
devono essere determinati in una cifra senza decimali, diversamente il
versamento dei conferimenti segue la regola generale, per la quale i
"cent" rappresentano un sottomultiplo dell'euro e costituiscono
anch'essi moneta avente corso legale, e in base alla quale è ben possibile che
una cifra monetaria in euro (si tratti del versamento dei 3/10 o invece di
ulteriori acconti di capitale) risulti composta con/da due cifre decimali.
Parimenti, sembra che non possano sollevarsi dubbi
sulla possibilità di usare, per la costituzione di una società di capitali con
capitale espresso in euro, una relazione di stima dei conferimenti in natura
(art. 2343, Cod. Civ.) formulata in lire: ancora una volta occorre constatare
che normalmente l'importo della partecipazione del socio conferitario non
coinciderà appieno con il valore di perizia, epperò ancora una volta bisogna
tenere presente che ai fini dell'osservanza del dettato normativo non è
necessario che il valore nominale della partecipazione coincida con quello di
stima del conferimento, ma sarà sufficiente soltanto che non gli sia superiore.
* * *
Sulla base del principio di neutralità poc'anzi
esaminato il legislatore comunitario ha sancito, per il periodo transitorio,
l'ulteriore principio, che gli studiosi dell'euro preferiscono esprimere in
inglese, del no compulsion-no prohibition,
ma che può essere facilmente definito in italiano come il principio per il
quale l'adozione dell'euro non è né oggetto di obbligo né oggetto di divieto.
Ne consegue che, fino alla fine di quest'anno, i
contraenti sono liberi di adottare, per esprimere la grandezza monetaria contemplata
in un contratto e per adempiere alle relative obbligazioni, sia l'euro sia
ancora la lira.
Il principio della libertà di impiego ora menzionato
merita qualche puntualizzazione.
Se è vero che le parti di un contratto possono
riferirsi indifferentemente all'euro o alla lira e che l'un riferimento vale
altro, tuttavia il legislatore comunitario, fedele all'impostazione di fondo
per la quale l'introduzione del nuovo sistema monetario deve avvenire con
gradualità e non in maniera traumatica, non ha trascurato dal considerare che
per un certo periodo i cittadini degli stati partecipanti possano avere
difficoltà a rapportarsi con la nuova moneta e nutrire anche diffidenze nei
suoi confronti e che, in definitiva, la fiducia dell'opinione pubblica deve
essere conquistata gradatamente.
Ha sancito dunque, come limite alla predetta libertà
di impiego, che "gli atti da compiersi in forza di strumenti giuridici che
prevedano l'impiego di un'unità monetaria nazionale o che siano in essa
denominati sono compiuti in tale unità monetaria nazionale", mentre
"gli atti da compiersi in forza di strumenti giuridici che prevedano
l'impiego dell'unità euro o che siano in essa denominati vengono compiuti in
unità euro" (art. 8, § 1, Reg. 974/98).
Proprio questa disposizione sembra offrire qualche
specifico motivo di interesse per l'attività notarile.
La norma suole essere riferita alla vicenda
dell'adempimento dell'obbligazione pecuniaria e dunque alla moneta del
pagamento.
A tale proposito si è prospettata la tesi che, se
essa deve essere applicata soltanto nel periodo transitorio (art. 5 Reg.
974/98) e le monete e le banconote verranno immesse in circolazione soltanto
alla scadenza di tale periodo (artt. 10 e 11 Reg. 974/98), allora l'obbligo di
pagare in euro il debito espresso in tale unità implica che il pagamento in
moneta scritturale diventi un mezzo legale di estinzione dell'obbligazione
pecuniaria che il creditore non può rifiutare, ancorché l'accordo preveda
proprio il pagamento in contanti, e in deroga dunque al principio per il quale,
in questo caso, il pagamento in moneta scritturale costituisce datio in solutum.
Invero si è affermato che la disposizione al vaglio,
quando si riferisca alla vicenda del pagamento, deve contemplare
necessariamente quello da eseguirsi in contanti, atteso che il pagamento già
programmato in moneta scritturale è contemplato in un'altra disposizione, la
quale prevede per l'appunto che, in deroga alla disposizione ora considerata,
"qualsiasi importo denominato in unità euro o nell'unità monetaria
nazionale di un dato stato membro partecipante e pagabile in detto stato membro
mediante accredito sul conto del creditore può essere versato dal debitore
indifferentemente in unità euro o nell'unità nazionale in questione. Detto
importo deve essere accreditato sul conto del creditore nell'unità monetaria in
cui è denominato il conto medesimo; ogni conversione necessaria a tal fine
viene effettuata ai tassi di conversione (art. 8, § 3, Reg. 974/98).
Ebbene, tralasciando di approfondire ulteriormente
la questione (con riguardo alla quale vale soltanto ricordare che il pagamento
in euro, già nel periodo transitorio, può essere eseguito a mezzo di assegni
circolari), deve rilevarsi che la disposizione in esame costituisce motivo di
interesse per l'attività notarile in quanto è plausibile che essa abbia un
ambito di applicazione che esorbiti dalla vicenda estintiva del debito e che
comprenda anche la precedente fase della conclusione del contratto: essa in
altri termini sembra contemplare, oltre che la moneta del pagamento, anche la
moneta del contratto.
Vista la ampia dizione letterale con la quale la
norma è formulata, deve dunque ritenersi che essa trovi applicazione ogni qual
volta un atto giuridico, e così ogni atto negoziale, venga posto in essere
sulla base di un precedente atto che a sua volta stabilisca quale sia l'unità
monetaria da usare nell'atto successivo.
Se ciò è vero, appaiono evidenti i risvolti che ne
derivano nel campo della contrattualistica, fino alla conclusione del periodo
transitorio.
E' facile innanzitutto affermare che ciascun
contraente ha il diritto di pretendere che il contratto definitivo venga
stipulato nell'unità monetaria stabilita nel preliminare.
Sembra poi corretto ritenere che, in ossequio alla
disposizione al vaglio, nel caso di contratto concluso ex intervallo temporis, l'accettazione, che deve essere
perfettamente conforme alla proposta (art. 1326, u.c., cod. civ.), - e la
giurisprudenza tende ad interpretare con estremo rigore tale principio di
conformità -, non può modificare in unità "euro" l'importo sancito in
"lire" nella proposta (e viceversa), pena il mancato perfezionamento
del contratto.
Più delicata appare la questione inerente alla
possibilità che il procuratore e la sua controparte si accordino, ad esempio,
per esprimere in euro il prezzo della compravendita che la procura richieda
invece venga determinato in unità monetaria nazionale (e viceversa).
Invero la regola per cui l'unità monetaria
contemplata in un atto deve coincidere con quella prevista nell'atto che ne
costituisce il necessario presupposto, può essere derogata, per espressa
disposizione regolamentare, dall'accordo tra le parti (art. 8, § 2, Reg.
974/98).
Il punto cruciale è allora quello di accertare se,
alla stregua della ricordata disposizione, il diverso accordo debba intervenire
tra le parti sostanziali del contratto o se possa legittimamente intervenire
anche tra le sue parti formali.
Ebbene, la circostanza che il legislatore ha inteso
assecondare, nella fase transitoria, la diversa inclinazione di ciascuna
persona nell'adattarsi al nuovo sistema monetario, sembrerebbe porre in primo
piano l'interesse del dominus del
rapporto giuridico-economico e non già quello del soggetto che si limita a
determinarne la venuta ad esistenza.
Cionondimeno non appare del tutto priva di
fondamento l'idea secondo la quale, se la procura (e il discorso può ripetersi
anche per le delibere autorizzative degli organi collegiali e per gli atti
determinativi degli enti pubblici) non precisi espressamente che il contratto
debba essere concluso in lire, ma si limiti soltanto al esprimere in tale
unità, ad esempio, il prezzo del contratto di compravendita, allora, alla
stregua dell’interpretazione oggettiva dell'atto, il suo autore, attraverso il
parametro monetario della lira, avrà inteso soltanto porre un limite al
procuratore in ordine all'entità del prezzo, ma non anche in ordine alla moneta
in cui il contratto dovrà essere concluso (e ciò dovrebbe valere a fortiori per
le procure rilasciate prima dell'introduzione dell'euro).
A ben vedere analoghe considerazioni possono
svolgersi anche a proposito dell'unità monetaria menzionata in un contratto
preliminare o in una proposta contrattuale, di modo che il riferimento alla
lira dovrà ritenersi vincolante soltanto se, nell’uno o nell’altra, esso non
sia stato compiuto, come normalmente si verificherà, all’esclusivo fine di
esprimere un importo, ma addirittura per stabilire l’unità monetaria nella
quale tale importo dovrà essere assolto.
Non può revocarsi in dubbio, infine, che terminato
il periodo transitorio, quale che sia l'unità monetaria prescritta nel
preliminare o nella procura, il contratto dovrà essere stipulato in euro.
La conclusione vale altresì per l'accettazione che
dovesse intervenire quando il periodo transitorio sia oramai concluso, facendo
seguito ad una proposta che sia stata formulata nella fase precedente e che
richiedesse l’adozione della lira: ciò, non solo se si segua l'opinione più
recente, che è a tutt'oggi ancora minoritaria, per la quale la conformità
proposta/accettazione deve riscontrarsi oltre che con riguardo alle
disposizioni dei contraenti, anche in relazione alle disposizioni di legge che
integrano il contenuto del contratto e ne sostituiscono le clausole, ma
soprattutto, e più direttamente, alla stregua del principio c.d. di continuità,
che è stato sancito con specifico riferimento all'introduzione dell'euro.
Tale principio, nel prevedere che l'avvento della
nuova moneta non può determinare la caducazione degli atti giuridici, con
riferimento alla proposta deve essere inteso nel senso che essa permanga in
vita anche dopo il periodo transitorio e che pertanto, in tal caso, il
contratto possa perfezionarsi quand'anche l'accettazione, come allora sarà
inevitabile, sia formulata in euro.
* * *
Si è già ricordato che la normativa comunitaria si è
preoccupata di stabilire che "l'introduzione dell'euro non avrà l’effetto
di modificare alcuno dei termini di uno strumento giuridico, né di sollevare o
dispensare dall'adempimento di qualunque strumento giuridico, né di dare ad una
parte il diritto di modificare o porre fine unilateralmente a tale strumento
giuridico", salvi diversi accordi tra le parti (art. 3, Reg. 1103/97; si
vedano altresì gli articoli 7 e 14 del Reg. 974/98).
Questo principio, noto come principio di continuità,
che può essere riguardato anch'esso come il naturale portato del principio di
neutralità, sancisce in sostanza che l'introduzione del nuovo sistema monetario
non può assumersi come una sopravvenienza in grado di alterare l'equilibrio
contrattuale e non può dunque valere a caducare o modificare in alcun modo i
contratti in corso e, più in generale, gli atti giuridici già compiuti, né per
eccessiva onerosità sopravvenuta né a qualsiasi altro titolo, come ad esempio,
ricorrendo all'istituto della presupposizione.
Per la verità il principio, che è diretto a
preservare la certezza dei rapporti giuridici, nel dibattito sviluppatosi nella
dottrina giuridica dei paesi dell'Unione, ha ricevuto anche critiche talvolta
molto severe.
La discussione si è incentrata essenzialmente sulla
sua reale portata precettiva, contrapponendosi, da un lato, la tesi secondo la
quale si tratterebbe di una regola suscettibile di immediata applicazione e
idonea ad incidere sulla disciplina nazionale in materia di rischi
contrattuali, dall'altro, la tesi secondo la quale per il suo tramite il
legislatore comunitario avrebbe espresso, non già un precetto, ma null'altro
che una propria opinione ovvero una propria interpretazione del fenomeno alla
luce delle normative nazionali vigenti.
In una posizione intermedia si collocano, infine,
quanti sostengono che il principio di continuità rappresenti, sì un vero
precetto, e tuttavia esso, valevole per la generalità dei contratti, potrebbe
non trovare applicazione in casi speciali, nei quali l'introduzione della nuova
moneta abbia inciso in tal modo sulla causa del contratto da alterarla
profondamente se non addirittura vanificarla (si pensi ai contratti derivati
stipulati precedentemente alla moneta unica e con scadenza successiva, in
relazione alla circostanza del venir meno delle oscillazioni dei cambi).
La questione, pur particolarmente stimolante,
interessa solo in misura marginale l'attività notarile in quanto essa coinvolge
soltanto un ambito ristretto di contratti e comunque soltanto quei contratti
stipulati ovvero in corso di perfezionamento già prima dell'introduzione
dell'euro, cosicché normalmente non verrà in rilievo per i contratti che
tipicamente richiedono l’intervento del notaio, né comunque con riguardo ai contratti
conclusi o alle proposte emesse o alle procure rilasciate nella fase in cui la
nuova moneta fosse già stata adottata e la sua introduzione non possa essere
riguardata come un evento sopravvenuto in grado di alterare i programmati
equilibri negoziali.
* * *
Da più parti si è affermato che, salva la speciale
disciplina dettata per le società di capitali, non è necessario ridenominare in
euro i contratti già conclusi in lire e che tale conversione non è richiesta
nemmeno una volta che sia terminata la fase transitoria.
L'opinione merita senz'altro di essere condivisa e
può considerarsi oggi come un dato del tutto acquisito (epperò cfr. l’oscura
dizione dell’art. 9, 2° comma, del già richiamato d. di legge portante i
"Primi interventi per il rilancio dell’economia").
Ciò non equivale però ad impedire che le parti, pur
non essendovi obbligate, decidano ugualmente di rideterminare nella nuova unità
monetaria il contratto tra loro stesse intercorrente.
Non sembra infatti che sussistano fondate ragioni
per limitare in questo specifico ambito il potere di autonomia dei privati,
inibendo il perseguimento del legittimo interesse dei contraenti a vedere
espressamente denominati in euro gli importi contemplati nel contratto.
Si tratterà in tal caso di porre in essere un atto
ricognitivo del rapporto contrattuale, quale risultante dal concorso della
volontà dei contraenti e della voluntas
legis (mentre più raro sarà il caso
in cui le parti intendano concludere un nuovo contratto in euro, in ripetizione
di quello precedente); e a tale proposito vale ricordare che, secondo
l'opinione prevalente e senz’altro condivisibile, il rapporto giuridico oggetto
di ricognizione può essere costituito anche da un rapporto la cui fonte sia un
negozio a forma vincolata.
Può essere utile concludere queste brevi note avendo
riguardo all'ipotesi, per certi versi speculare a quella esaminata da ultimo,
nella quale il contratto venga ancora redatto in lire, anziché in euro, quando
oramai la fase transitoria sia terminata.
Si vuole mettere in evidenza, a tale proposito, che
il contratto dovrà considerarsi ugualmente valido, in quanto, sebbene l'euro
avrà allora cessato di essere suddiviso anche in taglie non decimali
rappresentate dalla lira, e quest'ultima avrà dunque perso il suo attuale
valore di frazione (non decimale) della moneta legale, tuttavia, per il tramite
del riferimento che ad essa (lira) le parti compiono, dovrà ritenersi
oggettivamente possibile, in virtù dell'univoco rapporto di cambio, stabilire
con certezza l'ammontare in euro della somma contemplata nel contratto.
In senso contrario non varrebbe addurre la
disposizione secondo la quale "a decorrere dal 1° gennaio 2002 non possono
essere emessi assegni e altri titoli di credito in lire (…)" (art. 1, 3°
comma, D.L. 25 settembre 2001, n. 350), atteso che tale norma può trovare la
propria giustificazione nel principio di letteralità (ancorché questo principio
sia stato forse, adesso, sopravvalutato dal legislatore) che caratterizza i
titoli di credito e alla cui stregua il contenuto del titolo deve risultare
determinato completamente nel suo testo, mentre è preclusa ogni forma di
determinazione mediante rinvio a fonti esterne, come è invece ammesso per i
contratti anche a forma vincolata.
E' anzi la stessa disposizione riferita da ultimo
che offre conforto alla conclusione qui prospettata: essa, infatti, per
l'ipotesi in cui gli assegni o gli altri titoli venissero emessi in lire, non
commina la loro invalidità ma sancisce soltanto che essi "non valgono come
titoli di credito" (e invero anche questa soluzione meriterebbe di essere
riesaminata, apparendo per certi versi troppo severa e, ispirata ad una visione
eccessivamente rigida del principio di letteralità, come incongrua rispetto
alle esigenze di certezza dei traffici giuridici).