Studio n. 3589

 

APPUNTI IN TEMA DI EURO:

QUESTIONI MINORI DI INTERESSE NOTARILE

 

Approvato dalla Commissione Studi il 16 ottobre 2001

 

 

L'introduzione di una nuova moneta comune a più Stati rappresenta evidentemente un fenomeno che riguarda in primo luogo gli economisti e i politici.

Si è talvolta affermato che gli studiosi del diritto trarranno sicuro vantaggio da questo evento epocale in quanto offrirà loro nuova materia di discussione e di produzione letteraria. E tuttavia, sebbene la sostituzione della moneta avente corso legale genera problemi di adattamento del diritto vigente pressoché in ogni sua branca, è difficile ritenere che la necessità di confrontarsi con siffatti problemi possa essere riguardata come un successo per la scienza giuridica, almeno nel settore del diritto privato, la quale, chiamata ora a dover risolvere soprattutto questioni di diritto transitorio, più che mai deve fare i conti con il suo complesso esistenziale di doversi occupare di eventi sprovvisti di valore universale e spesso del tutto contingenti.

Non vi è dubbio comunque che anche sul piano meramente sovrastrutturale del diritto la transizione dalle monete nazionali alla moneta unica sovranazionale suscita delicati problemi, talvolta anche di interesse teorico, ma sempre di immediata rilevanza pratica.

 

Problemi si pongono finanche sul piano linguistico prima ancora che su quello giuridico: si discute infatti se si tratti di un sostantivo invariabile, per cui, seppure tanti, saranno pur sempre "euro", o invece di un comune sostantivo maschile, il cui plurale segua le normali regole, cosicché se appena più di uno saranno già "euri" e non più "euro".

Si è anche posta la questione se sia corretto scriverlo in tutte lettere maiuscole, quasi che una più grande rappresentazione grafica possa essere di buon auspicio per il suo successo sui mercati finanziari, oppure se non sia esatto scriverlo a lettere minuscole, così seguendo la tradizione ortografica del codice civile che, dando prova di apprezzabile realismo, scrive sempre in minuscolo la parola "lire".

 

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Va da sé che non dell'aspetto economico occorre ora occuparsi, ma soltanto, di argomenti di carattere giuridico e, segnatamente, di quelli che più da vicino coinvolgono la professionalità e la competenza del notaio e, tra questi, soltanto di qualche tema di portata secondaria che, seppure di una qualche rilevanza sotto il profilo prettamente operativo, vuoi per i risvolti teorici di minore interesse, vuoi per la minore frequenza con la quale si può prevedere che saranno chiamati in causa, non hanno ricevuto grande attenzione da parte della dottrina la quale pure non ha mancato di approfondire i risvolti di più ampio respiro del fenomeno, offrendo anche numerosi contributi sullo spinoso tema della conversione in euro del capitale delle società.

In questa sede, dunque, si può tralasciare senz'altro ogni considerazione sul carattere epocale del cambiamento, che merita tale attribuzione non certo in funzione delle sue implicazioni giuridiche, ma per l'appunto in funzione delle conseguenze che esso è in grado di determinare a livello macro/micro-economico: riduzione dei costi di transazione (spese sulle operazioni di cambio e spese di copertura del rischio di cambio); miglioramento della concorrenza e della trasparenza dei mercati con la possibilità di una vera comparazione dei prezzi e dei servizi al di là delle frontiere; maggiore stabilità negli scambi commerciali all'interno dei paesi che aderiscono all'unione monetaria; maggiore stabilità dei prezzi; possibilità, infine, per l'euro, in quanto espressione dell'economia di un più ampio sistema e non più, come le monete nazionali, dell'economia dei singoli stati, di acquisire quella appetibilità e autorevolezza sui mercati finanziari internazionali che fino ad oggi sono state, ed invero ancora continuano ad essere, appannaggio del dollaro, così da ridurre la dipendenza dell'economia dei singoli paesi dell'Unione dall'andamento dell'economia statunitense.

 

Ovviamente non bisogna soffermarsi nemmeno sulle tematiche di politica monetaria, connesse altresì con la creazione del sistema europeo delle Banche Centrali composto dalle Banche Centrali degli stati membri e dalla Banca Centrale Europea, cui compete di definire, per l'appunto, la politica monetaria dei paesi dell'area dell'euro.

Né è il caso di indugiare, per le sue implicazioni di diritto costituzionale, sulla circostanza che la nuova moneta viene emessa non più da singoli stati sovrani, ma da un'entità sovranazionale sprovvista di sovranità.

Si può fare a meno poi di richiamare l'attenzione sull'enorme opera di adeguamento che si renderà necessaria con riguardo al complesso delle apparecchiature e strumentazioni che costituiscono parte integrante della nostra vita quotidiana, a partire dai più rudimentali carrelli per la spesa che si possono utilizzare soltanto introducendovi una monetina, fino ai più sofisticati congegni tecnologici che sono tarati sulla lira come, nello specifico, i computers degli studi notarili o degli uffici della Pubblica Amministrazione.

Non è questa infine la sede per introdurre un dibattito sulla fondatezza della prospettiva economicistica che, valorizzando al massimo grado il momento economico dell'esistenza, induce a vedere nell'unione monetaria anche il più efficace tramite per una vera e più profonda comunione dei sentimenti tra i cittadini dell'Unione.

 

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Come è noto il sistema monetario unitario dell'euro trova il proprio fondamento nel trattato di Maastricht (firmato il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993), che, al fine di portare a compimento il processo di unificazione economica degli stati membri, si è posto come obiettivo l'introduzione dell'unione monetaria tra gli stessi.

Le difficoltà pratiche ed operative inevitabilmente connesse con il passaggio ad un nuovo sistema monetario ha sconsigliato l'approccio c.d. del "big bang" e si è prevista invece una transizione morbida, articolata in tre tappe, delle quali l'ultima, avviata il 1° gennaio 1999 e articolata a sua volta in tre fasi, terminerà con la conclusione della sua ultima fase, che inizierà il 1° gennaio 2002 e la cui durata è stata abbreviata fino al 28 febbraio 2002.

 

In quest'ultima tappa dunque, tra l’altro, si è provveduto a:

- individuare gli Stati dell'Unione che da subito hanno adottato la moneta unica (fase A);

- fissare definitivamente il tasso di conversione di ciascuna moneta nazionale che, come è noto, quanto alla nostra moneta è di £. 1936,27 per ogni euro, e introdurre l'euro come moneta scritturale avente corso legale: periodo transitorio corrente dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2001 (fase B), cosicché resta ancora da portare a compimento la:

- introduzione dell’euro mediante immissione sul mercato delle nuove monete e banconote in sostituzione di quelle nazionali, con la previsione di un breve periodo di doppia circolazione che (ai sensi dell’art. 155 della legge 23 dicembre 2000, n. 388) decorrerà dal 1° gennaio 2002 fino al 28 febbraio 2002 (fase C);

dopodiché circolerà, come moneta comune, soltanto l’euro.

 

Nel processo di unificazione, qui delineato in estrema sintesi, assumono particolare interesse due Regolamenti dell'Unione Europea, e precisamente:

- il Regolamento n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'Euro che detta i principi di fondo dell'introduzione del nuovo sistema monetario, e che per ragioni che non è qui il caso di ripetere, vincola tutti gli stati dell'Unione Europea e non solo gli stati membri partecipanti, che sin dall'inizio hanno adottato il nuovo sistema monetario;

- il Regolamento n. 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'Euro (modificato con il Regolamento n. 2596/2000 del Consiglio, del 27 novembre 2000), che occupandosi di regolamentare le modalità operative di introduzione della moneta europea, si rivolge immediatamente soltanto agli ordinamenti degli stati partecipanti.

 

Occorre poi avere riguardo alle fonti interne.

Deve ricordarsi allora che la legge 17 dicembre 1997, n. 433, ha conferito al governo la delega per regolamentare l'introduzione dell'euro e che tale delega è stata attuata con il D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, modificato con il D.Lgs. 15 giugno 1999, n. 206.

In questo complesso scenario normativo, nel quale è intervenuto da ultimo il D.L. 25 settembre 2001, n. 350, e in cui sta per inserirsi anche la imminente legge portante i "Primi interventi per il rilancio dell’economia" (c.d. manovra dei cento giorni), occorre poi tenere presente la normativa di rango secondario e le circolari e le istruzioni amministrative varie.

 

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Un consapevole approccio ai problemi di ordine pratico non può prescindere da qualche considerazione sui principi di fondo che sono sottesi alla transizione verso il nuovo sistema monetario.

Viene in rilievo innanzitutto il principio c.d. della neutralità, secondo il quale "ove uno strumento giuridico faccia riferimento ad un'unità monetaria nazionale, tale riferimento ha il medesimo valore di un riferimento all'unità euro in base ai tassi di conversione" (art. 6, § 2, Reg. 974/98).

A tale proposito bisogna ricordare che a partire dal 1° gennaio 1999 l'unità monetaria avente corso legale nel nostro stato non è più la lira, bensì l'euro, che è suddiviso in cento "cent": e tuttavia "l'euro è altresì diviso nelle unità monetarie nazionali in base ai tassi di conversione" (art. 6, § 1, Reg. 974/98). Ciò significa in definitiva che ogni riferimento alla lira equivale oggi come riferimento all'euro considerato in sue "taglie non decimali". E il discorso resta valido, a maggior ragione, anche dopo il periodo transitorio (art. 14 Reg. 974/98) allorché le monete nazionali non avranno più corso legale.

 

Già la corretta applicazione di tale principio consente di risolvere qualche problema, che è forse di portata sin troppo minuta, ma che pure si pone nella pratica professionale.

Alla sua stregua può, ad esempio, rispondersi immediatamente in senso affermativo al quesito se sia legittimo indicare in lire le spese di costituzione di una società che nasca con il capitale sociale espresso in euro: soltanto se tra le due espressioni monetarie intercorresse un rapporto di alterità avrebbe senso infatti chiedersi se il codice civile, nel pretendere che l'atto costitutivo della società di capitali contenga l'indicazione delle spese, consenta, o meno, di utilizzare, per esprimere queste ultime, una unità monetaria diversa da quella nella quale è espresso il capitale.

Sembra anche facile affermare che la società potrà costituirsi con capitale in euro, ancorchè i soci abbiano eseguito il versamento dei 3/10 in £. anziché in €: in tal caso, evidentemente, si procederà a convertire in € l'importo rappresentato in £. sulla ricevuta bancaria e il capitale dovrà essere fissato in misura tale che l'importo medesimo, quale risultante dalla conversione, non risulti inferiore ai 3/10 di esso stesso capitale.

 

Es.: s.r.l. con due soci alla pari e versamento dei 3/10 di £ 3.000.000 ciascuno. Detto importo al tasso di conversione (e applicando le regole di arrotondamento definite dal Reg. 1103/97) corrisponde a € 1549,37 ciascuno, che equivale a 3/10 di € 5.164,56.

Ora il capitale in euro di s.r.l. di nuova costituzione non deve essere inferiore a € 10.000 e le quote non possono essere inferiori ad un euro o suoi multipli. Ciò significa che il capitale della costituenda società dovrà essere espresso senza cifre decimali, come senza cifre decimali devono essere parimenti espresse le quote dei singoli soci. Ma ciò equivale a dire che il capitale sociale sarà di € 10328, suddiviso tra i due soci in quote di € 5164 ciascuno, i cui tre decimi sono pari a € 1549,20.

Conseguentemente ciascun socio avrà versato 17 cent in più rispetto all'importo necessario dei 3/10 della propria quota. E tuttavia tale circostanza non pare preclusiva, in quanto il codice prevede che siano versati almeno i 3/10 del capitale e non esclude che il versamento possa essere maggiore di tale percentuale.

 

D'altra parte, se è vero che il capitale e la quota devono essere determinati in una cifra senza decimali, diversamente il versamento dei conferimenti segue la regola generale, per la quale i "cent" rappresentano un sottomultiplo dell'euro e costituiscono anch'essi moneta avente corso legale, e in base alla quale è ben possibile che una cifra monetaria in euro (si tratti del versamento dei 3/10 o invece di ulteriori acconti di capitale) risulti composta con/da due cifre decimali.

Parimenti, sembra che non possano sollevarsi dubbi sulla possibilità di usare, per la costituzione di una società di capitali con capitale espresso in euro, una relazione di stima dei conferimenti in natura (art. 2343, Cod. Civ.) formulata in lire: ancora una volta occorre constatare che normalmente l'importo della partecipazione del socio conferitario non coinciderà appieno con il valore di perizia, epperò ancora una volta bisogna tenere presente che ai fini dell'osservanza del dettato normativo non è necessario che il valore nominale della partecipazione coincida con quello di stima del conferimento, ma sarà sufficiente soltanto che non gli sia superiore.

 

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Sulla base del principio di neutralità poc'anzi esaminato il legislatore comunitario ha sancito, per il periodo transitorio, l'ulteriore principio, che gli studiosi dell'euro preferiscono esprimere in inglese, del no compulsion-no prohibition, ma che può essere facilmente definito in italiano come il principio per il quale l'adozione dell'euro non è né oggetto di obbligo né oggetto di divieto.

Ne consegue che, fino alla fine di quest'anno, i contraenti sono liberi di adottare, per esprimere la grandezza monetaria contemplata in un contratto e per adempiere alle relative obbligazioni, sia l'euro sia ancora la lira.

Il principio della libertà di impiego ora menzionato merita qualche puntualizzazione.

Se è vero che le parti di un contratto possono riferirsi indifferentemente all'euro o alla lira e che l'un riferimento vale altro, tuttavia il legislatore comunitario, fedele all'impostazione di fondo per la quale l'introduzione del nuovo sistema monetario deve avvenire con gradualità e non in maniera traumatica, non ha trascurato dal considerare che per un certo periodo i cittadini degli stati partecipanti possano avere difficoltà a rapportarsi con la nuova moneta e nutrire anche diffidenze nei suoi confronti e che, in definitiva, la fiducia dell'opinione pubblica deve essere conquistata gradatamente.

 

Ha sancito dunque, come limite alla predetta libertà di impiego, che "gli atti da compiersi in forza di strumenti giuridici che prevedano l'impiego di un'unità monetaria nazionale o che siano in essa denominati sono compiuti in tale unità monetaria nazionale", mentre "gli atti da compiersi in forza di strumenti giuridici che prevedano l'impiego dell'unità euro o che siano in essa denominati vengono compiuti in unità euro" (art. 8, § 1, Reg. 974/98).

Proprio questa disposizione sembra offrire qualche specifico motivo di interesse per l'attività notarile.

La norma suole essere riferita alla vicenda dell'adempimento dell'obbligazione pecuniaria e dunque alla moneta del pagamento.

A tale proposito si è prospettata la tesi che, se essa deve essere applicata soltanto nel periodo transitorio (art. 5 Reg. 974/98) e le monete e le banconote verranno immesse in circolazione soltanto alla scadenza di tale periodo (artt. 10 e 11 Reg. 974/98), allora l'obbligo di pagare in euro il debito espresso in tale unità implica che il pagamento in moneta scritturale diventi un mezzo legale di estinzione dell'obbligazione pecuniaria che il creditore non può rifiutare, ancorché l'accordo preveda proprio il pagamento in contanti, e in deroga dunque al principio per il quale, in questo caso, il pagamento in moneta scritturale costituisce datio in solutum.

 

Invero si è affermato che la disposizione al vaglio, quando si riferisca alla vicenda del pagamento, deve contemplare necessariamente quello da eseguirsi in contanti, atteso che il pagamento già programmato in moneta scritturale è contemplato in un'altra disposizione, la quale prevede per l'appunto che, in deroga alla disposizione ora considerata, "qualsiasi importo denominato in unità euro o nell'unità monetaria nazionale di un dato stato membro partecipante e pagabile in detto stato membro mediante accredito sul conto del creditore può essere versato dal debitore indifferentemente in unità euro o nell'unità nazionale in questione. Detto importo deve essere accreditato sul conto del creditore nell'unità monetaria in cui è denominato il conto medesimo; ogni conversione necessaria a tal fine viene effettuata ai tassi di conversione (art. 8, § 3, Reg. 974/98).

Ebbene, tralasciando di approfondire ulteriormente la questione (con riguardo alla quale vale soltanto ricordare che il pagamento in euro, già nel periodo transitorio, può essere eseguito a mezzo di assegni circolari), deve rilevarsi che la disposizione in esame costituisce motivo di interesse per l'attività notarile in quanto è plausibile che essa abbia un ambito di applicazione che esorbiti dalla vicenda estintiva del debito e che comprenda anche la precedente fase della conclusione del contratto: essa in altri termini sembra contemplare, oltre che la moneta del pagamento, anche la moneta del contratto.

 

Vista la ampia dizione letterale con la quale la norma è formulata, deve dunque ritenersi che essa trovi applicazione ogni qual volta un atto giuridico, e così ogni atto negoziale, venga posto in essere sulla base di un precedente atto che a sua volta stabilisca quale sia l'unità monetaria da usare nell'atto successivo.

Se ciò è vero, appaiono evidenti i risvolti che ne derivano nel campo della contrattualistica, fino alla conclusione del periodo transitorio.

E' facile innanzitutto affermare che ciascun contraente ha il diritto di pretendere che il contratto definitivo venga stipulato nell'unità monetaria stabilita nel preliminare.

Sembra poi corretto ritenere che, in ossequio alla disposizione al vaglio, nel caso di contratto concluso ex intervallo temporis, l'accettazione, che deve essere perfettamente conforme alla proposta (art. 1326, u.c., cod. civ.), - e la giurisprudenza tende ad interpretare con estremo rigore tale principio di conformità -, non può modificare in unità "euro" l'importo sancito in "lire" nella proposta (e viceversa), pena il mancato perfezionamento del contratto.

Più delicata appare la questione inerente alla possibilità che il procuratore e la sua controparte si accordino, ad esempio, per esprimere in euro il prezzo della compravendita che la procura richieda invece venga determinato in unità monetaria nazionale (e viceversa).

 

Invero la regola per cui l'unità monetaria contemplata in un atto deve coincidere con quella prevista nell'atto che ne costituisce il necessario presupposto, può essere derogata, per espressa disposizione regolamentare, dall'accordo tra le parti (art. 8, § 2, Reg. 974/98).

Il punto cruciale è allora quello di accertare se, alla stregua della ricordata disposizione, il diverso accordo debba intervenire tra le parti sostanziali del contratto o se possa legittimamente intervenire anche tra le sue parti formali.

Ebbene, la circostanza che il legislatore ha inteso assecondare, nella fase transitoria, la diversa inclinazione di ciascuna persona nell'adattarsi al nuovo sistema monetario, sembrerebbe porre in primo piano l'interesse del dominus del rapporto giuridico-economico e non già quello del soggetto che si limita a determinarne la venuta ad esistenza.

Cionondimeno non appare del tutto priva di fondamento l'idea secondo la quale, se la procura (e il discorso può ripetersi anche per le delibere autorizzative degli organi collegiali e per gli atti determinativi degli enti pubblici) non precisi espressamente che il contratto debba essere concluso in lire, ma si limiti soltanto al esprimere in tale unità, ad esempio, il prezzo del contratto di compravendita, allora, alla stregua dell’interpretazione oggettiva dell'atto, il suo autore, attraverso il parametro monetario della lira, avrà inteso soltanto porre un limite al procuratore in ordine all'entità del prezzo, ma non anche in ordine alla moneta in cui il contratto dovrà essere concluso (e ciò dovrebbe valere a fortiori per le procure rilasciate prima dell'introduzione dell'euro).

 

A ben vedere analoghe considerazioni possono svolgersi anche a proposito dell'unità monetaria menzionata in un contratto preliminare o in una proposta contrattuale, di modo che il riferimento alla lira dovrà ritenersi vincolante soltanto se, nell’uno o nell’altra, esso non sia stato compiuto, come normalmente si verificherà, all’esclusivo fine di esprimere un importo, ma addirittura per stabilire l’unità monetaria nella quale tale importo dovrà essere assolto.

Non può revocarsi in dubbio, infine, che terminato il periodo transitorio, quale che sia l'unità monetaria prescritta nel preliminare o nella procura, il contratto dovrà essere stipulato in euro.

 

La conclusione vale altresì per l'accettazione che dovesse intervenire quando il periodo transitorio sia oramai concluso, facendo seguito ad una proposta che sia stata formulata nella fase precedente e che richiedesse l’adozione della lira: ciò, non solo se si segua l'opinione più recente, che è a tutt'oggi ancora minoritaria, per la quale la conformità proposta/accettazione deve riscontrarsi oltre che con riguardo alle disposizioni dei contraenti, anche in relazione alle disposizioni di legge che integrano il contenuto del contratto e ne sostituiscono le clausole, ma soprattutto, e più direttamente, alla stregua del principio c.d. di continuità, che è stato sancito con specifico riferimento all'introduzione dell'euro.

Tale principio, nel prevedere che l'avvento della nuova moneta non può determinare la caducazione degli atti giuridici, con riferimento alla proposta deve essere inteso nel senso che essa permanga in vita anche dopo il periodo transitorio e che pertanto, in tal caso, il contratto possa perfezionarsi quand'anche l'accettazione, come allora sarà inevitabile, sia formulata in euro.

 

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Si è già ricordato che la normativa comunitaria si è preoccupata di stabilire che "l'introduzione dell'euro non avrà l’effetto di modificare alcuno dei termini di uno strumento giuridico, né di sollevare o dispensare dall'adempimento di qualunque strumento giuridico, né di dare ad una parte il diritto di modificare o porre fine unilateralmente a tale strumento giuridico", salvi diversi accordi tra le parti (art. 3, Reg. 1103/97; si vedano altresì gli articoli 7 e 14 del Reg. 974/98).

Questo principio, noto come principio di continuità, che può essere riguardato anch'esso come il naturale portato del principio di neutralità, sancisce in sostanza che l'introduzione del nuovo sistema monetario non può assumersi come una sopravvenienza in grado di alterare l'equilibrio contrattuale e non può dunque valere a caducare o modificare in alcun modo i contratti in corso e, più in generale, gli atti giuridici già compiuti, né per eccessiva onerosità sopravvenuta né a qualsiasi altro titolo, come ad esempio, ricorrendo all'istituto della presupposizione.

Per la verità il principio, che è diretto a preservare la certezza dei rapporti giuridici, nel dibattito sviluppatosi nella dottrina giuridica dei paesi dell'Unione, ha ricevuto anche critiche talvolta molto severe.

La discussione si è incentrata essenzialmente sulla sua reale portata precettiva, contrapponendosi, da un lato, la tesi secondo la quale si tratterebbe di una regola suscettibile di immediata applicazione e idonea ad incidere sulla disciplina nazionale in materia di rischi contrattuali, dall'altro, la tesi secondo la quale per il suo tramite il legislatore comunitario avrebbe espresso, non già un precetto, ma null'altro che una propria opinione ovvero una propria interpretazione del fenomeno alla luce delle normative nazionali vigenti.

 

In una posizione intermedia si collocano, infine, quanti sostengono che il principio di continuità rappresenti, sì un vero precetto, e tuttavia esso, valevole per la generalità dei contratti, potrebbe non trovare applicazione in casi speciali, nei quali l'introduzione della nuova moneta abbia inciso in tal modo sulla causa del contratto da alterarla profondamente se non addirittura vanificarla (si pensi ai contratti derivati stipulati precedentemente alla moneta unica e con scadenza successiva, in relazione alla circostanza del venir meno delle oscillazioni dei cambi).

La questione, pur particolarmente stimolante, interessa solo in misura marginale l'attività notarile in quanto essa coinvolge soltanto un ambito ristretto di contratti e comunque soltanto quei contratti stipulati ovvero in corso di perfezionamento già prima dell'introduzione dell'euro, cosicché normalmente non verrà in rilievo per i contratti che tipicamente richiedono l’intervento del notaio, né comunque con riguardo ai contratti conclusi o alle proposte emesse o alle procure rilasciate nella fase in cui la nuova moneta fosse già stata adottata e la sua introduzione non possa essere riguardata come un evento sopravvenuto in grado di alterare i programmati equilibri negoziali.

 

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Da più parti si è affermato che, salva la speciale disciplina dettata per le società di capitali, non è necessario ridenominare in euro i contratti già conclusi in lire e che tale conversione non è richiesta nemmeno una volta che sia terminata la fase transitoria.

L'opinione merita senz'altro di essere condivisa e può considerarsi oggi come un dato del tutto acquisito (epperò cfr. l’oscura dizione dell’art. 9, 2° comma, del già richiamato d. di legge portante i "Primi interventi per il rilancio dell’economia").

Ciò non equivale però ad impedire che le parti, pur non essendovi obbligate, decidano ugualmente di rideterminare nella nuova unità monetaria il contratto tra loro stesse intercorrente.

Non sembra infatti che sussistano fondate ragioni per limitare in questo specifico ambito il potere di autonomia dei privati, inibendo il perseguimento del legittimo interesse dei contraenti a vedere espressamente denominati in euro gli importi contemplati nel contratto.

 

Si tratterà in tal caso di porre in essere un atto ricognitivo del rapporto contrattuale, quale risultante dal concorso della volontà dei contraenti e della voluntas legis (mentre più raro sarà il caso in cui le parti intendano concludere un nuovo contratto in euro, in ripetizione di quello precedente); e a tale proposito vale ricordare che, secondo l'opinione prevalente e senz’altro condivisibile, il rapporto giuridico oggetto di ricognizione può essere costituito anche da un rapporto la cui fonte sia un negozio a forma vincolata.

Può essere utile concludere queste brevi note avendo riguardo all'ipotesi, per certi versi speculare a quella esaminata da ultimo, nella quale il contratto venga ancora redatto in lire, anziché in euro, quando oramai la fase transitoria sia terminata.

Si vuole mettere in evidenza, a tale proposito, che il contratto dovrà considerarsi ugualmente valido, in quanto, sebbene l'euro avrà allora cessato di essere suddiviso anche in taglie non decimali rappresentate dalla lira, e quest'ultima avrà dunque perso il suo attuale valore di frazione (non decimale) della moneta legale, tuttavia, per il tramite del riferimento che ad essa (lira) le parti compiono, dovrà ritenersi oggettivamente possibile, in virtù dell'univoco rapporto di cambio, stabilire con certezza l'ammontare in euro della somma contemplata nel contratto.

 

In senso contrario non varrebbe addurre la disposizione secondo la quale "a decorrere dal 1° gennaio 2002 non possono essere emessi assegni e altri titoli di credito in lire (…)" (art. 1, 3° comma, D.L. 25 settembre 2001, n. 350), atteso che tale norma può trovare la propria giustificazione nel principio di letteralità (ancorché questo principio sia stato forse, adesso, sopravvalutato dal legislatore) che caratterizza i titoli di credito e alla cui stregua il contenuto del titolo deve risultare determinato completamente nel suo testo, mentre è preclusa ogni forma di determinazione mediante rinvio a fonti esterne, come è invece ammesso per i contratti anche a forma vincolata.

E' anzi la stessa disposizione riferita da ultimo che offre conforto alla conclusione qui prospettata: essa, infatti, per l'ipotesi in cui gli assegni o gli altri titoli venissero emessi in lire, non commina la loro invalidità ma sancisce soltanto che essi "non valgono come titoli di credito" (e invero anche questa soluzione meriterebbe di essere riesaminata, apparendo per certi versi troppo severa e, ispirata ad una visione eccessivamente rigida del principio di letteralità, come incongrua rispetto alle esigenze di certezza dei traffici giuridici).