3) IL C.D.
PRINCIPIO DI CONTINUITA'
La materia dell'euro è disciplinata da un principio generale, definito
come principio di continuità, in forza del quale l'introduzione della
nuova valuta non può modificare alcuno dei termini di qualsiasi strumento
giuridico.
L'introduzione dell'euro non può quindi essere invocata da alcuna persona
per sottrarsi all'adempimento dei propri obblighi o per pretendere che abbia
luogo una rinegoziazione di contratti e rapporti giuridici pendenti.
Il principio basilare che regola l'introduzione nell'euro, codificato in termini
solenni e categorici dall'art. 3 del regolamento Ce 1103/1997, è costituito
dal c.d. principio di continuità (da alcuni considerato, nella specifica
e particolare ottica dei rapporti negoziali in corso, come principio di neutralità),
in forza del quale "l'introduzione dell'euro non avrà l'effetto
di modificare alcuno dei termini di uno strumento giuridico, né di sollevare
o dispensare dall'adempimento di qualunque strumento giuridico, né di
dare ad una parte il diritto di modificare o porre fine unilateralmente a tale
strumento giuridico".
La norma fa uso di un'espressione fino ad oggi estranea al lessico giuridico
italiano, quale appunto "strumento giuridico", al fine di individuare
nei termini più ampi possibili l'ambito della propria applicazione, estesa
non soltanto agli atti e ai rapporti giuridici dei privati, ma anche agli atti
e ai rapporti giuridici concernenti la pubblica autorità, a cominciare
dall'emanazione di una legge o di un provvedimento amministrativo.
La finalità della norma, e quindi del principio di continuità
da essa codificato, consiste nell'impedire che l'introduzione dell'euro possa
essere invocata da qualsivoglia persona o soggetto per sottrarsi all'adempimento
dei propri obblighi o, più genericamente, per rinegoziare o pretendere
l'avvenuta modificazione di determinati rapporti giuridici.
Le istituzioni comunitarie, cioè, non hanno ignorato che tutti i principali
ordinamenti degli stati aderenti prevedono degli istituti, nel proprio diritto
dei contratti, di matrice legale o giurisprudenziale, destinati ad attribuire
rilevanza a quelle sopravvenienze imprevedibili al momento della conclusione
del contratto ed idonee ad alterare l'originario equilibrio fissato dai contraenti,
al fine di consentire alla parte danneggiata dalle sopravvenienze stesse di
sottrarsi ai vincoli giuridici derivanti dal contratto oppure, a seconda dei
casi, di rinegoziarne in tutto o in parte il contenuto.
La scelta delle istituzioni comunitarie è stata oggetto di valutazioni
critiche da parte di alcuni giuristi, sotto il profilo sia del metodo, sia del
merito.
Dal primo punto di vista si è sottolineato talora come la previsione
generale di un tale principio determini uno sconfinamento della normativa comunitaria
dall'ambito suo proprio, consistente nel dettare norme finalizzate all'introduzione
della nuova valuta sovranazionale, ad un ambito riservato ai legislatori nazionali,
quale appunto quello delle regole di diritto privato in tema di contratti, con
ciò determinandosi altresì una violazione di un principio fondamentale
che governa l'azione delle stesse istituzioni comunitarie (in termini tecnici
si parla di sconfinamento dallo ius monetae allo ius obligationis) .
Dal secondo punto di vista si è rilevato come vi siano determinate ipotesi
in cui l'introduzione dell'euro non può non incidere direttamente nei
riguardi di un determinato contratto in corso di esecuzione, come per esempio
nell'ipotesi in cui fosse in corso di esecuzione al momento dell'introduzione
dell'euro un contratto di rischio su cambio (c.d. currency swap) in relazione
al cambio della lira con il marco tedesco, essendo evidente che l'avvenuta riduzione
delle due valute nazionali ad unità frazionarie non decimali dell'unica
valuta sovranazionale euro non può non comportare l'immediata cessazione
di ogni effetto del contratto medesimo, con conseguente disapplicazione del
principio di continuità degli strumenti giuridici.
In realtà, il significato del principio di continuità dettato
dalle istituzioni comunitarie deve essere considerato, nonostante la già
rilevata solennità e perentorietà dell'espressione usata, nel
contesto dell'intera materia a cui si riferisce, che resta quella di un evento
di sostituzione monetaria.
Per tale ragione, invero, il principio di continuità degli strumenti
giuridici non vuole (né potrebbe) garantire in termini assoluti l'impermeabilità
di ogni contratto alla vicenda della sostituzione monetaria delle valute nazionali
con l'euro, limitandosi a sancire l'impermeabilità del contratto solo
con riferimento a quelle modificazioni dell'equilibrio contrattuale che siano
un effetto immediato e diretto dell'introduzione dell'euro, e non anche a quelle
ulteriori modificazioni dell'equilibrio contrattuale che siano ricollegabili
non all'introduzione dell'euro in sé, ma alle conseguenze di mercato
derivate da tale introduzione, come per esempio la continua, almeno nei primi
due anni di vita dell'euro, discesa nei confronti del dollaro.
Così, per esemplificare, una banca italiana che ha erogato ad un'impresa
un prestito in marchi tedeschi non può in nessun caso invocare lo squilibrio
economico intervenuto per effetto della sostituzione dell'euro al marco, mentre,
al contrario, un'impresa italiana che dovesse eseguire un contratto in lire
e fosse pregiudicata dalla continua discesa dell'euro, che ha sostituito le
lire, rispetto al dollaro potrà invocare l'intervenuto squilibrio negli
stessi termini in cui avrebbe potuto invocarlo laddove il pregiudizio avesse
riguardato la continua discesa della lira rispetto al dollaro stesso.
In ogni caso, vale la pena di rilevare come la presenza del principio di continuità
degli strumenti giuridici nei termini che si è cercato di sintetizzare
abbia dispiegato il proprio prevalente effetto a partire del giorno 1° gennaio
1999, avendo il problema, a quasi tre anni dall'avvenuta introduzione dell'euro
come valuta legale, perso gran parte della propria rilevanza operativa.