3) IL C.D. PRINCIPIO DI CONTINUITA'

La materia dell'euro è disciplinata da un principio generale, definito come principio di continuità, in forza del quale l'introduzione della nuova valuta non può modificare alcuno dei termini di qualsiasi strumento giuridico.
L'introduzione dell'euro non può quindi essere invocata da alcuna persona per sottrarsi all'adempimento dei propri obblighi o per pretendere che abbia luogo una rinegoziazione di contratti e rapporti giuridici pendenti.


Il principio basilare che regola l'introduzione nell'euro, codificato in termini solenni e categorici dall'art. 3 del regolamento Ce 1103/1997, è costituito dal c.d. principio di continuità (da alcuni considerato, nella specifica e particolare ottica dei rapporti negoziali in corso, come principio di neutralità), in forza del quale "l'introduzione dell'euro non avrà l'effetto di modificare alcuno dei termini di uno strumento giuridico, né di sollevare o dispensare dall'adempimento di qualunque strumento giuridico, né di dare ad una parte il diritto di modificare o porre fine unilateralmente a tale strumento giuridico".
La norma fa uso di un'espressione fino ad oggi estranea al lessico giuridico italiano, quale appunto "strumento giuridico", al fine di individuare nei termini più ampi possibili l'ambito della propria applicazione, estesa non soltanto agli atti e ai rapporti giuridici dei privati, ma anche agli atti e ai rapporti giuridici concernenti la pubblica autorità, a cominciare dall'emanazione di una legge o di un provvedimento amministrativo.
La finalità della norma, e quindi del principio di continuità da essa codificato, consiste nell'impedire che l'introduzione dell'euro possa essere invocata da qualsivoglia persona o soggetto per sottrarsi all'adempimento dei propri obblighi o, più genericamente, per rinegoziare o pretendere l'avvenuta modificazione di determinati rapporti giuridici.
Le istituzioni comunitarie, cioè, non hanno ignorato che tutti i principali ordinamenti degli stati aderenti prevedono degli istituti, nel proprio diritto dei contratti, di matrice legale o giurisprudenziale, destinati ad attribuire rilevanza a quelle sopravvenienze imprevedibili al momento della conclusione del contratto ed idonee ad alterare l'originario equilibrio fissato dai contraenti, al fine di consentire alla parte danneggiata dalle sopravvenienze stesse di sottrarsi ai vincoli giuridici derivanti dal contratto oppure, a seconda dei casi, di rinegoziarne in tutto o in parte il contenuto.
La scelta delle istituzioni comunitarie è stata oggetto di valutazioni critiche da parte di alcuni giuristi, sotto il profilo sia del metodo, sia del merito.
Dal primo punto di vista si è sottolineato talora come la previsione generale di un tale principio determini uno sconfinamento della normativa comunitaria dall'ambito suo proprio, consistente nel dettare norme finalizzate all'introduzione della nuova valuta sovranazionale, ad un ambito riservato ai legislatori nazionali, quale appunto quello delle regole di diritto privato in tema di contratti, con ciò determinandosi altresì una violazione di un principio fondamentale che governa l'azione delle stesse istituzioni comunitarie (in termini tecnici si parla di sconfinamento dallo ius monetae allo ius obligationis) .
Dal secondo punto di vista si è rilevato come vi siano determinate ipotesi in cui l'introduzione dell'euro non può non incidere direttamente nei riguardi di un determinato contratto in corso di esecuzione, come per esempio nell'ipotesi in cui fosse in corso di esecuzione al momento dell'introduzione dell'euro un contratto di rischio su cambio (c.d. currency swap) in relazione al cambio della lira con il marco tedesco, essendo evidente che l'avvenuta riduzione delle due valute nazionali ad unità frazionarie non decimali dell'unica valuta sovranazionale euro non può non comportare l'immediata cessazione di ogni effetto del contratto medesimo, con conseguente disapplicazione del principio di continuità degli strumenti giuridici.
In realtà, il significato del principio di continuità dettato dalle istituzioni comunitarie deve essere considerato, nonostante la già rilevata solennità e perentorietà dell'espressione usata, nel contesto dell'intera materia a cui si riferisce, che resta quella di un evento di sostituzione monetaria.
Per tale ragione, invero, il principio di continuità degli strumenti giuridici non vuole (né potrebbe) garantire in termini assoluti l'impermeabilità di ogni contratto alla vicenda della sostituzione monetaria delle valute nazionali con l'euro, limitandosi a sancire l'impermeabilità del contratto solo con riferimento a quelle modificazioni dell'equilibrio contrattuale che siano un effetto immediato e diretto dell'introduzione dell'euro, e non anche a quelle ulteriori modificazioni dell'equilibrio contrattuale che siano ricollegabili non all'introduzione dell'euro in sé, ma alle conseguenze di mercato derivate da tale introduzione, come per esempio la continua, almeno nei primi due anni di vita dell'euro, discesa nei confronti del dollaro.
Così, per esemplificare, una banca italiana che ha erogato ad un'impresa un prestito in marchi tedeschi non può in nessun caso invocare lo squilibrio economico intervenuto per effetto della sostituzione dell'euro al marco, mentre, al contrario, un'impresa italiana che dovesse eseguire un contratto in lire e fosse pregiudicata dalla continua discesa dell'euro, che ha sostituito le lire, rispetto al dollaro potrà invocare l'intervenuto squilibrio negli stessi termini in cui avrebbe potuto invocarlo laddove il pregiudizio avesse riguardato la continua discesa della lira rispetto al dollaro stesso.
In ogni caso, vale la pena di rilevare come la presenza del principio di continuità degli strumenti giuridici nei termini che si è cercato di sintetizzare abbia dispiegato il proprio prevalente effetto a partire del giorno 1° gennaio 1999, avendo il problema, a quasi tre anni dall'avvenuta introduzione dell'euro come valuta legale, perso gran parte della propria rilevanza operativa.