2) LA GRADUALE INTRODUZIONE DELL'EURO DA PARTE DELLE ISTITUZIONI COMUNITARIE

Le istituzioni comunitarie hanno voluto introdurre l'euro in maniera graduale.
Dal 1° gennaio 1999 l'euro è la valuta legale dei Paesi aderenti all'UEM e sostituisce le singole valute nazionali secondo i tassi irrevocabili di conversione fissati dalle istituzioni comunitarie (1 euro = 1936,27 lire).
Fino al 31 dicembre 2001 è previsto un periodo transitorio durante il quale le singole valute nazionali restano in vigore come unità frazionarie non decimali dell'euro.
Durante il periodo transitorio, l'euro può essere utilizzato solo come moneta scritturale, non essendo ammessa circolazione di monete e banconote.
Al termine del periodo transitorio, le singole valute nazionali cesseranno di avere corso legale, salva la possibilità, fino al 28 febbraio 2002 per la lira, di continuare ad utilizzare le monete e le banconote in circolazione (c.d .periodo di doppia circolazione).
Durante il periodo transitorio, vige il principio "nessun obbligo, nessun divieto" per quanto riguarda la scelta della valuta tra euro e valuta nazionale.


In conseguenza di quanto sopra detto, per affrontare con la dovuta consapevolezza le principali questioni operative che l'introduzione dell'euro solleva, occorre dedicare qualche riflessione preliminare alle stesse norme comunitarie, per individuare, soprattutto all'interno dei due menzionati regolamenti del Consiglio, la "filosofia" di fondo che ha guidato le istituzioni comunitarie in questa delicata vicenda ed i principi generali che devono orientare ogni interprete ed ogni operatore.
La prima osservazione, in tale ottica, riguarda la grande cautela che ha ispirato le istituzioni comunitarie nell'individuazione del percorso e delle concrete modalità che portano alla moneta unica, che assume una rilevanza del tutto simile alla grande determinazione mostrata dalle stesse istituzioni nel perseguire senza proroghe e senza ripensamenti questo obiettivo, ritenuto strategico per i futuri sviluppi dell'integrazione europea. Tale cautela si coglie non solo a livello della formulazione delle premesse (c.d. "considerando") e dello stesso testo delle norme giuridiche, ma anche nelle valutazioni politiche e negli interventi mediatici degli esponenti comunitari, ove si assiste ad un continuo sforzo di circondare l'introduzione dell'euro da una rassicurante aura di normalità.
La sostituzione monetaria in primo luogo coinvolge un rilevante numero di cittadini di diversa estrazione sociale e cultura, in secondo luogo va ad incidere su un vero e proprio simbolo della sovranità degli stati nazionali, quale la moneta, di grande impatto emotivo e di grande radicamento storico (soprattutto per gli stati nazionali di maggiore tradizione), infine, in terzo luogo, è destinata a sconvolgere il quotidiano comportamento e modo di pensare di ciascuno. La consapevolezza di tutto ciò ha suggerito alle istituzioni comunitarie stesse di prevedere negli accennati regolamenti comunitari il c.d. principio di gradualità dell'introduzione dell'euro.
Più precisamente, preso atto che l'introduzione dell'euro, dal punto di vista giuridico e monetario, coincide con il giorno 1° gennaio 1999 (da tale data la valuta avente corso legale negli stati aderenti è appunto l'euro), il citato regolamento comunitario 974/1998 introduce il c.d. periodo transitorio (1° gennaio 1999 - 31 dicembre 2001), caratterizzato dalla coesistenza con l'euro, limitatamente all'ambito territoriale dello stato di appartenenza, delle singole valute nazionali, considerate alla stregua di unità frazionarie non decimali dell'euro (secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato dalle istituzioni comunitarie stesse anteriormente all'inizio del periodo; per l'Italia, 1 euro = 1936,27 lire).
In nome dello stesso principio di gradualità, la normativa comunitaria ha stabilito altresì che:
- durante il periodo transitorio, l'euro può essere utilizzato esclusivamente come moneta scritturale, essendo la concreta emissione e diffusione delle banconote e delle monete metalliche in euro differita al giorno 1° gennaio 2002;
- anche successivamente alla scadenza del periodo transitorio le singole valute nazionali, per un periodo non eccedente i sei mesi (termine che può essere abbreviato da parte dei singoli legislatori nazionali ed è stato effettivamente abbreviato a due mesi dall'Italia) e limitatamente all'utilizzo di banconote e monete metalliche, continuano ad avere corso legale quali unità non frazionarie dell'euro (c.d. periodo di doppia circolazione o di ultrattività delle banconote e monete nazionali, per l'Italia dal giorno 1° gennaio 2002 al giorno 28 febbraio 2002).
Ne consegue, in forza dell'accennato principio di gradualità dell'introduzione dell'euro, che, relativamente all'Italia, pure essendo l'euro la valuta legale a partire dal giorno 1° gennaio 1999, si è avuto un primo periodo in cui vi è stata coesistenza dell'euro con le lire limitatamente ai pagamenti non eseguibili in banconote o monete metalliche (coincidente con il periodo transitorio 1° gennaio 1999 - 31 dicembre 2001), ed un secondo periodo in cui vi sarà ancora coesistenza dell'euro con le lire limitatamente questa volta ai pagamenti eseguibili in banconote o monete metalliche (1° gennaio 2002 - 28 febbraio 2002).
Successivamente allo scadere del c.d. periodo di doppia circolazione, la lira cesserà definitivamente di avere ogni corso legale e le banconote e monete metalliche ancora in circolazione dovranno essere cambiate in euro secondo le modalità stabilite dalle singole norme nazionali (fino al 30 giugno 2002 il cambio potrà avvenire presso qualsiasi banca; successivamente, per un periodo massimo di dieci anni, il cambio potrà avvenire soltanto presso la Banca d'Italia).
La seconda osservazione che può farsi in merito alla "filosofia" e ai principi generali che hanno guidato le istituzioni comunitarie nell'introduzione dell'euro, riguarda la grande flessibilità che si è inteso conferire durante il periodo transitorio all'utilizzazione della nuova valuta legale.
Principio generale durante il periodo transitorio è infatti quello della libertà di scelta della valuta nell'ambito dei diversi "strumenti giuridici", ovvero nell'ambito dei diversi atti, contratti, leggi, ecc. posti in essere nel singolo ordinamento, espresso nella regola "nessun obbligo, nessun divieto": fermo il limite dell'inutilizzabilità dell'euro per i pagamenti in banconote o in monete metalliche, nessun vincolo di scelta della nuova valuta è posto durante il periodo transitorio, ammettendosi che in qualsiasi strumento giuridico si continui a fare riferimento esclusivamente alle lire.
La regola "nessun obbligo, nessun divieto", dettata all'evidente fine di rendere più graduale e quindi meglio assimilabile dai cittadini e dagli stessi operatori professionali l'introduzione della nuova valuta, soffre talune eccezioni soltanto in determinate materie tassativamente individuate dal regolamento comunitario 974/1998 (cfr. art. 8, soprattutto commi 4 e 5), quali, ad esempio, l'obbligo di quotazione in euro dei titoli in borsa e, in generale, nei mercati ove vengono negoziati gli strumenti finanziari.
La scelta di introdurre l'euro secondo le modalità graduali e flessibili cui si è fatto cenno ha tuttavia determinato, come peraltro non era difficile pronosticare, un'inerzia a vantaggio della valuta nazionale, che continua ad essere oggetto di un utilizzo pressoché esclusivo e che continua a fungere come riferimento giuridico per gli "strumenti giuridici"e psicologico per la vita quotidiana dei cittadini, con la conseguenza che il vero e proprio impatto "choc" dell'introduzione della nuova valuta sarà rinviato al 1° gennaio 2002 (quando cominceranno a circolare la banconote e le monete metalliche in euro) o, più probabilmente, al 1° marzo 2002 (quando cesseranno di circolare le banconote e le monete metalliche in lire).