2) LA GRADUALE
INTRODUZIONE DELL'EURO DA PARTE DELLE ISTITUZIONI COMUNITARIE
Le istituzioni comunitarie hanno voluto introdurre l'euro in maniera graduale.
Dal 1° gennaio 1999 l'euro è la valuta legale dei Paesi aderenti
all'UEM e sostituisce le singole valute nazionali secondo i tassi irrevocabili
di conversione fissati dalle istituzioni comunitarie (1 euro = 1936,27 lire).
Fino al 31 dicembre 2001 è previsto un periodo transitorio durante il
quale le singole valute nazionali restano in vigore come unità frazionarie
non decimali dell'euro.
Durante il periodo transitorio, l'euro può essere utilizzato solo come
moneta scritturale, non essendo ammessa circolazione di monete e banconote.
Al termine del periodo transitorio, le singole valute nazionali cesseranno di
avere corso legale, salva la possibilità, fino al 28 febbraio 2002 per
la lira, di continuare ad utilizzare le monete e le banconote in circolazione
(c.d .periodo di doppia circolazione).
Durante il periodo transitorio, vige il principio "nessun obbligo, nessun
divieto" per quanto riguarda la scelta della valuta tra euro e valuta nazionale.
In conseguenza di quanto sopra detto, per affrontare con la dovuta consapevolezza
le principali questioni operative che l'introduzione dell'euro solleva, occorre
dedicare qualche riflessione preliminare alle stesse norme comunitarie, per
individuare, soprattutto all'interno dei due menzionati regolamenti del Consiglio,
la "filosofia" di fondo che ha guidato le istituzioni comunitarie
in questa delicata vicenda ed i principi generali che devono orientare ogni
interprete ed ogni operatore.
La prima osservazione, in tale ottica, riguarda la grande cautela che ha ispirato
le istituzioni comunitarie nell'individuazione del percorso e delle concrete
modalità che portano alla moneta unica, che assume una rilevanza del
tutto simile alla grande determinazione mostrata dalle stesse istituzioni nel
perseguire senza proroghe e senza ripensamenti questo obiettivo, ritenuto strategico
per i futuri sviluppi dell'integrazione europea. Tale cautela si coglie non
solo a livello della formulazione delle premesse (c.d. "considerando")
e dello stesso testo delle norme giuridiche, ma anche nelle valutazioni politiche
e negli interventi mediatici degli esponenti comunitari, ove si assiste ad un
continuo sforzo di circondare l'introduzione dell'euro da una rassicurante aura
di normalità.
La sostituzione monetaria in primo luogo coinvolge un rilevante numero di cittadini
di diversa estrazione sociale e cultura, in secondo luogo va ad incidere su
un vero e proprio simbolo della sovranità degli stati nazionali, quale
la moneta, di grande impatto emotivo e di grande radicamento storico (soprattutto
per gli stati nazionali di maggiore tradizione), infine, in terzo luogo, è
destinata a sconvolgere il quotidiano comportamento e modo di pensare di ciascuno.
La consapevolezza di tutto ciò ha suggerito alle istituzioni comunitarie
stesse di prevedere negli accennati regolamenti comunitari il c.d. principio
di gradualità dell'introduzione dell'euro.
Più precisamente, preso atto che l'introduzione dell'euro, dal punto
di vista giuridico e monetario, coincide con il giorno 1° gennaio 1999 (da
tale data la valuta avente corso legale negli stati aderenti è appunto
l'euro), il citato regolamento comunitario 974/1998 introduce il c.d. periodo
transitorio (1° gennaio 1999 - 31 dicembre 2001), caratterizzato dalla coesistenza
con l'euro, limitatamente all'ambito territoriale dello stato di appartenenza,
delle singole valute nazionali, considerate alla stregua di unità frazionarie
non decimali dell'euro (secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato
dalle istituzioni comunitarie stesse anteriormente all'inizio del periodo; per
l'Italia, 1 euro = 1936,27 lire).
In nome dello stesso principio di gradualità, la normativa comunitaria
ha stabilito altresì che:
- durante il periodo transitorio, l'euro può essere utilizzato esclusivamente
come moneta scritturale, essendo la concreta emissione e diffusione delle banconote
e delle monete metalliche in euro differita al giorno 1° gennaio 2002;
- anche successivamente alla scadenza del periodo transitorio le singole valute
nazionali, per un periodo non eccedente i sei mesi (termine che può essere
abbreviato da parte dei singoli legislatori nazionali ed è stato effettivamente
abbreviato a due mesi dall'Italia) e limitatamente all'utilizzo di banconote
e monete metalliche, continuano ad avere corso legale quali unità non
frazionarie dell'euro (c.d. periodo di doppia circolazione o di ultrattività
delle banconote e monete nazionali, per l'Italia dal giorno 1° gennaio 2002
al giorno 28 febbraio 2002).
Ne consegue, in forza dell'accennato principio di gradualità dell'introduzione
dell'euro, che, relativamente all'Italia, pure essendo l'euro la valuta legale
a partire dal giorno 1° gennaio 1999, si è avuto un primo periodo
in cui vi è stata coesistenza dell'euro con le lire limitatamente ai
pagamenti non eseguibili in banconote o monete metalliche (coincidente con il
periodo transitorio 1° gennaio 1999 - 31 dicembre 2001), ed un secondo periodo
in cui vi sarà ancora coesistenza dell'euro con le lire limitatamente
questa volta ai pagamenti eseguibili in banconote o monete metalliche (1°
gennaio 2002 - 28 febbraio 2002).
Successivamente allo scadere del c.d. periodo di doppia circolazione, la lira
cesserà definitivamente di avere ogni corso legale e le banconote e monete
metalliche ancora in circolazione dovranno essere cambiate in euro secondo le
modalità stabilite dalle singole norme nazionali (fino al 30 giugno 2002
il cambio potrà avvenire presso qualsiasi banca; successivamente, per
un periodo massimo di dieci anni, il cambio potrà avvenire soltanto presso
la Banca d'Italia).
La seconda osservazione che può farsi in merito alla "filosofia"
e ai principi generali che hanno guidato le istituzioni comunitarie nell'introduzione
dell'euro, riguarda la grande flessibilità che si è inteso conferire
durante il periodo transitorio all'utilizzazione della nuova valuta legale.
Principio generale durante il periodo transitorio è infatti quello della
libertà di scelta della valuta nell'ambito dei diversi "strumenti
giuridici", ovvero nell'ambito dei diversi atti, contratti, leggi, ecc.
posti in essere nel singolo ordinamento, espresso nella regola "nessun
obbligo, nessun divieto": fermo il limite dell'inutilizzabilità
dell'euro per i pagamenti in banconote o in monete metalliche, nessun vincolo
di scelta della nuova valuta è posto durante il periodo transitorio,
ammettendosi che in qualsiasi strumento giuridico si continui a fare riferimento
esclusivamente alle lire.
La regola "nessun obbligo, nessun divieto", dettata all'evidente fine
di rendere più graduale e quindi meglio assimilabile dai cittadini e
dagli stessi operatori professionali l'introduzione della nuova valuta, soffre
talune eccezioni soltanto in determinate materie tassativamente individuate
dal regolamento comunitario 974/1998 (cfr. art. 8, soprattutto commi 4 e 5),
quali, ad esempio, l'obbligo di quotazione in euro dei titoli in borsa e, in
generale, nei mercati ove vengono negoziati gli strumenti finanziari.
La scelta di introdurre l'euro secondo le modalità graduali e flessibili
cui si è fatto cenno ha tuttavia determinato, come peraltro non era difficile
pronosticare, un'inerzia a vantaggio della valuta nazionale, che continua ad
essere oggetto di un utilizzo pressoché esclusivo e che continua a fungere
come riferimento giuridico per gli "strumenti giuridici"e psicologico
per la vita quotidiana dei cittadini, con la conseguenza che il vero e proprio
impatto "choc" dell'introduzione della nuova valuta sarà rinviato
al 1° gennaio 2002 (quando cominceranno a circolare la banconote e le monete
metalliche in euro) o, più probabilmente, al 1° marzo 2002 (quando
cesseranno di circolare le banconote e le monete metalliche in lire).