15) GLI EFFETTI DELL’INTRODUZIONE DELL’EURO NEL DIRITTO PUBBLICO E NEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI

a.

Gli atti pubblici formati, gli atti giudiziari pubblicati o emanati, le scritture private autenticate, quelle non autenticate presentate per la registrazione, entro il 31 dicembre 2001, possono essere denominati indifferentemente in lire e in euro; la denominazione in euro diviene obbligatoria dal 1° gennaio 2002.

 

Le situazioni giuridiche nascenti da fattispecie formatesi entro il 31 dicembre 2001 ed espresse legittimamente in lire, non subiscono alcuna conseguenza giuridica, in virtù dell’operatività del principio di continuità degli strumenti giuridici, posto dall’art. 3, Reg. (CE) 1103/97, che esclude la possibilità di fondarvi la pretesa di risoluzione o di rinegoziazione.

L’adozione dell’euro quale unica moneta comporta quindi la sola conseguenza della ridenominazione degli elementi economici nascenti dal rapporto, e non sembra che vi siano motivi di preoccupazione o particolarità che inducano ad un esame analitico delle singole fattispecie (ad es., il canone di locazione, la rata del leasing, la rata del mutuo stipulati ante 2002, non fanno altro che essere convertite in euro con le regole ordinarie).

Peraltro, come detto nella premessa, potrebbe accadere che per errore, negligenza, o ignoranza, alcune situazioni giuridiche nascano nel 2002, e tuttavia esprimano ancora in lire gli elementi economici.

In linea generale, questo difetto dovrà essere considerato nella logica del problema della determinazione dell’oggetto, e risolvibile nel senso della sopravvivenza, data l’assoluta traducibilità nella moneta corrente (come meglio precisato nella sedes materiae). L’impiego della lira al posto dell’euro non dovrebbe attingere questioni di ordine pubblico monetario (che precluderebbe la possibilità di utilizzare liberamente criteri diversi dal riferimento all’unità valutaria) dato che in realtà non vi è alcuna violazione di profili di sovranità monetaria.

 

b.

Il Ministero delle Finanze ha dichiarato in via generale che in materia fiscale si deve fare riferimento all’art. 2 della legge delega per l’introduzione dell’euro, giusta il quale i decreti attuativi devono esser informati al principio della neutralità del passaggio, e degli effetti conseguenti.

Le imposte dipendenti dagli atti formati entro il 31 dicembre 2001, pagate nel 2002, dovranno in ogni caso essere denunziate e versate in euro, i relativi calcoli e arrotondamenti vanno fatti secondo la "regola generale di conversione".

 

Va notato che la Ris. Min. Fin. 3 agosto 2001, n. 124, in applicazione del principio di neutralità fiscale stabilito dall’art. 2 della legge delega, allo scopo di evitare oneri inutili, dispone che le copie autentiche delle deliberazioni dell’assemblea e dell’organo amministrativo portanti la sola conversione del capitale sociale in euro, nonché le relative iscrizioni nel registro delle imprese, sono esenti da bollo (come è espressamente disposto per l’originale dell’atto), così come vi è esenzione dall’imposta di registro.

c.

Casi particolari di interesse notarile.

Registrazione ai sensi del D.P.R. 131/1986

Tutti gli atti sottoposti a registrazione nel 2002, anche se confezionati nel corso del 2001 in lire, debbono esprimere il valore imponibile denominato in euro nel Mod. 69, secondo le regole di conversione generali (regola del secondo decimale).

Denunzie di successione

Le denunzie di successione presentate nel 2002 debbono esporre i valori imponibili in euro.

Marche da bollo

Attualmente sono in circolazione dieci tipi di stampati fra marche e foglietti per cambiali, contratti di borsa, diritti di cancelleria, atti giudiziari, e per tassa fissa, concessioni amministrative e governative.

Il problema riguarda le giacenze da smaltire e che, da parte del consumatore, non possono essere rimborsate né cambiate dopo l’acquisto.

Si deve supporre che:

- i pezzi che portano la sola denominazione in lire debbono essere impiegati entro la fine del 2001, altrimenti perdono il proprio valore come marche da bollo anche nel periodo di doppia circolazione del contante (1° gennaio/28 febbraio 2002), dato che questa regola non è ad essi estesa;

- i pezzi che portano la doppia denominazione mantengono il proprio valore anche se utilizzati nel 2002, dato che sono già espressi in euro.

INVIM

L’INVIM ormai interessa in modo marginale, dato che sarà dovuta ancora, solo per le fattispecie perfezionate entro il 31 dicembre 2001; essa, se presentata e pagata nel 2002, ha un trattamento particolare.

La relativa denunzia, sia quella in dipendenza di atti traslativi, che quella decennale, dovrà essere espressa in lire, perché riguarda elementi di calcolo riferiti a periodi di tempo anteriori al 31 dicembre 1998 (inizio del periodo transitorio euro/lire); ed inoltre perché si è ritenuto non opportuno, per un lasso di tempo così breve di sopravvivenza dell’imposta, imporre la conversione degli archivi (conforme Circ. Min. Fin., n. 291/E/1998/201727, che questo ritenne, quando ancora la cessazione dell’imposta era prevista alla fine del 2002).

Il pagamento dell’imposta sarà però regolato in euro.

Fatturazione

Debbono essere indicati in euro tutti gli importi monetari obbligatori nella redazione della fattura emessa dal 2002, cioè gli importi fiscalmente rilevanti (base imponibile, imposta IVA, ritenute fiscali, contributi previdenziale e assistenziali); l’IVA ovviamente non è più arrotondata alla lira superiore, ma al centesimo di euro con le regole ordinarie (per eccesso se il terzo decimale è pari o superiore a 5, per difetto negli altri casi) (così Circ. Min. Fin., n. 291/E/1998/201727), salvo il "criterio delle sei cifre significative" per importi non oggetto di autonoma contabilizzazione.

Se nel corso del 2002 viene emessa fattura relativa ad importi nati in lire (rapporti nati prima del 2002), questi debbono essere convertiti in euro, con arrotondamento al secondo decimale: ciò può comportare che il totale ricavato dai singoli importi convertiti possa non coincidere con il controvalore in euro del totale della fattura. Il Min. Fin. giudica questo scarto, "scarsamente rilevante".

Nel caso si debbano fare calcoli intermedi riguardanti elementi non contabilizzati autonomamente:

- se essi sono contenuti in strumenti giuridici o norme vigenti, vale la regola del numero di decimali per calcoli intermedi, fissato a seconda che l’importo da convertire sia rispettivamente, in unità, decine, centinaia, migliaia di lire;

- se non rientrano nella categoria che precede, vi è libertà di decimali.

Il totale che risulta dalla ricomposizione degli elementi intermedi potrebbe non coincidere con il risultato della conversione diretta dei saldi: secondo Circ. Min. Fin. 291/E/1998, alla differenza non va attribuita autonoma rilevanza fiscale.

Si noti infine che gli arrotondamenti dei calcoli in euro vanno fatti con il noto criterio fissato dal Regolamento (CE), e non traendo dal metodo dell’arrotondamento alla lira delle frazioni inferiori, di cui all’art. 21, D.P.R. 633/72.

E’ naturalmente obbligatorio l’impiego dell’euro nella registrazione delle fatture.

I requisiti formali della fattura continuano ad essere quelli indicati all’art. 21, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Dichiarazioni fiscali periodiche

Tutte le dichiarazioni fiscali periodiche e annuali da presentare dal 1° gennaio 2002 debbono essere espresse in euro, anche se si riferiscono ad un periodo di imposta o ad un rapporto che consentivano legittimamente la denominazione in lire.

La conversione degli importi originariamente espressi in lire va fatta con arrotondamento all’unità euro, per eccesso, se l’importo decimale da arrotondare è pari o superiore a 50 centesimi di euro; per difetto, se è inferiore.

Se si fosse nella condizione di utilizzare modelli che portano prestampati gli zero per le lire, questi vanno semplicemente ignorati.

Proroga di termini

Devono tenersi presenti le seguenti norme:

- l’art. 3, legge 23 dicembre 2000, n. 388: sono prorogati di diritto al 2 gennaio 2002 tutti i termini scadenti il 31 dicembre 2001 (il 29 e 30 dicembre cadono rispettivamente di sabato e domenica), anche se di prescrizione e di decadenza, cui sia soggetto qualunque adempimento, pagamento od operazione, da effettuarsi per il tramite della Banca d’Italia, delle banche, della società Poste Italiane spa, delle imprese di investimento degli agenti di cambio, delle società di gestione del risparmio, delle SICAV, delle società fiduciarie, delle imprese assicurative, ed in genere degli intermediari finanziari;

- l’art. 2, D.L. 25 settembre 2001, n. 350: gli sportelli della Banca d’Italia, della Tesoreria Provinciale dello Stato, della Tesoreria Centrale dello Stato, della Cassa Depositi e Prestiti, delle banche e degli uffici postali restano chiusi il 31 dicembre 2001; gli uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio restano chiusi il 29 e il 31 dicembre 2001; limitatamente al 2001 i contribuenti versano entro il 24 dicembre le somme dovute a titolo di acconto IVA.

Attività della pubblica amministrazione

Anche la pubblica amministrazione, nel procedere alla conversione in euro degli importi monetari e alla successiva operazione di arrotondamento, è tenuta ad osservare le disposizioni generali, comunitarie e nazionali. Tali disposizioni si applicano sia, ove occorra, per le conversioni da effettuare nella fase transitoria, sia ai fini della ridenominazione complessiva degli importi da attuarsi in vista del passaggio definitivo alla moneta unica del 1° gennaio 2002.

Dal 1° gennaio 2002, le amministrazioni adotteranno simultaneamente e definitivamente l'euro: tutti i pagamenti e gli incassi saranno denominati in euro. Nel periodo di doppia circolazione (1° gennaio - 28 febbraio 2002), la lira potrà essere ancora utilizzata, ma solo per le operazioni in contanti, mentre l'euro sarà adoperato in tutti i tipi di pagamenti, in contanti o con modalità diverse (si veda l'art. 155 della L. 388/2000 del 23 dicembre 2000 , in G.U. n. 302 del 29 dicembre 2000 suppl. ordinario n. 219).

Dal 1° marzo 2002 l'unica moneta di riferimento sarà l'euro.

La contabilità pubblica

Il sistema di contabilità pubblica italiano è stato progettato per trattare essenzialmente importi in lire. L'introduzione della moneta unica costituisce dunque un momento di rottura rispetto al passato, in quanto imporrà la gestione di importi monetari con i decimali.

L’adeguamento all'euro dei documenti di contabilità pubblica dovrà avvenire improrogabilmente entro il 31 dicembre 2001. Dal 1° gennaio 2002 tutti i soggetti pubblici dovranno adottare la moneta unica come unità di conto in tutti i settori di loro competenza, incluse le attività e le scritture di natura contabile.

Nella fase transitoria, pur essendo assicurata a cittadini e imprese la possibilità di usare l'euro nei rapporti documentali e valutari con i soggetti pubblici, le amministrazioni mantengono le proprie evidenze contabili in lire (già oggi, per facilitare la piena informativa sul contesto economico e finanziario, è stato previsto che nei principali documenti programmatici e contabili dello Stato venga inserita l'indicazione dei valori maggiormente significativi in euro oltre che in lire).

Il 1° gennaio 2002 tutte le amministrazioni pubbliche adotteranno l'euro simultaneamente: i bilanci, le altre scritture contabili, i pagamenti e gli incassi saranno denominati in euro, così come in euro verranno effettuate tutte le documentazioni contabili, sia se rivolte a privati, sia se dirette ad altri soggetti pubblici.

L'adeguamento della contabilità pubblica alla gestione dell'euro come moneta di conto impone l'adattamento e la conversione di tutti gli importi presenti nei programmi, nei flussi di comunicazione tra procedure (interne ed esterne), nelle basi dati, nei documenti prodotti, ecc.

Il Piano Operativo RGS, elaborato dal Gruppo euro della Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell'Economia e delle Finanze, in cui sono state definite in concreto le modalità del passaggio alla moneta unica nel sistema della contabilità di Stato, investe essenzialmente le attività contabili dell'Amministrazione dello Stato, ma può costituire un’utile guida anche per le amministrazioni diverse da quelle dello Stato, in particolare degli enti territoriali - Regione, Province e Comuni, affinché nella loro autonomia organizzativa e attuativa, e fermo restando l'impegno comune fissato dal contesto giuridico, comunitario e nazionale, tutte le attività di adeguamento alla nuova moneta abbiano carattere di omogeneità, coerenza e unitarietà.

Il Piano Operativo è composto da tre distinti documenti, e si propone come strumento di veloce consultazione del percorso compiuto dal Gruppo euro del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato - al fine di gettare le fondamenta per l'adeguamento all'euro delle procedure del Sistema Informativo integrato della Ragioneria Generale dello Stato - Corte dei Conti.

Le scelte operate dalla Ragioneria Generale dello Stato seguono i seguenti principi:

il bilancio e la contabilità di Stato non sono legati all'anno solare, ma all'esercizio finanziario: pertanto il bilancio dello Stato dell'esercizio finanziario 2002, si effettuerà in euro a partire dalla fase di formazione svolta nel corso del 2001 (ad eccezione della fase di raccolta delle proposte che sarà ancora in lire), mentre la gestione relativa all'esercizio 2001 proseguirà in lire fino alla rendicontazione dell'esercizio finanziario (giugno 2002);

la conversione delle scritture contabili da lire ad euro, prevista per gennaio 2002, sarà conforme ai criteri generali fissati dalla normativa vigente;

le prospettazioni contabili di raffronto tra esercizi finanziari diversi, nell'ambito delle quali è presente un esercizio gestito in euro (esercizio successivo al 2001) saranno generalmente prodotte in euro;

le scritture contabili dovranno essere conservate in lire fino alla conclusione delle operazioni gestionali dei dati relativi all'esercizio 2001.

Contratti della pubblica amministrazione

Nella fase transitoria, le amministrazioni pubbliche possono già stipulare contratti in euro: infatti sia per la fase della stipulazione, sia per quella dell'esecuzione del contratto, la scelta della denominazione, lira o euro, è rimessa al contraente privato. In sede di stipula del contratto la scelta effettuata dal contraente è irreversibile e vincolante nel caso di denominazione in euro, mentre è data la possibilità del cambiamento in itinere nel caso di scelta iniziale effettuata in lire.

Durante il periodo transitorio e fino alla fine dello stesso si possono distinguere le seguenti ipotesi:

- contratti stipulati prima del 1° gennaio 1999 o durante il periodo transitorio e che si concludono entro il 31 dicembre 2001: il contraente ha la possibilità di richiedere il pagamento in euro, anche nel caso in cui la scelta iniziale sia stata fatta in lire;

- contratti stipulati prima del 1° gennaio 1999 o durante periodo transitorio ma che si concludono dopo il 31 dicembre 2001: durante il periodo transitorio il contraente ha la facoltà di richiedere il pagamento in euro anche modificando in itinere la scelta iniziale effettuata in lire, mentre dal 1° gennaio 2002 i riferimenti alla lira si intendono in ogni caso come riferimenti all'euro.

Già nel periodo transitorio, è stata adeguata la disciplina in materia di stipula e di esecuzione dei contratti delle pubbliche amministrazioni per appalti di lavori, forniture e servizi, prevedendo in particolare che i bandi di gara, gli avvisi, le lettere di invito e, comunque, gli altri atti preliminari dichiarativi dell'oggetto e delle condizioni del contratto, predisposti dalla pubblica amministrazione nei casi di procedure di gara comunitarie, contengano l'indicazione del valore della prestazione espresso in lire e in euro.

Dal 1° gennaio 2002 anche l'attività contrattuale della P.A. dovrà seguire la denominazione in euro di tutti gli importi monetari.

In virtù del principio di continuità dei contratti e degli altri strumenti giuridici, anche i contratti di cui sia parte una amministrazione pubblica, verranno automaticamente ridenominati, per effetto dell'applicazione delle regole di conversione e arrotondamento, senza alcuna variazione o modifica delle condizioni stipulate. La P.A. suggerisce che in ogni caso, al 1° gennaio 2002, anche se il cambiamento giuridico è automatico, sarà opportuno procedere per l'area dei contratti, alla conversione dei sistemi di gestione degli accordi o dei documenti relativi alle spese da effettuarsi a partire da tale data.

Nella fase transitoria, per facilitare la transizione all'euro, le amministrazione centrali hanno effettuato una ricognizione della modulistica di supporto alla propria attività per consentire all'utente di utilizzare la nuova moneta fin dall'inizio del periodo transitorio.

Le amministrazioni hanno predisposto modelli (cartacei e non) distinti, oppure un unico modello con sezioni separate, per la prospettazione degli importi nelle due denominazioni. Per contenere i costi è opportuno, ove possibile, utilizzare nel periodo transitorio la modulistica già stampata anche se non "euroconforme", utilizzando timbri appositamente realizzati oppure semplici annotazioni manuali.

Per i provvedimenti emanati in materia dalle singole amministrazioni centrali si veda Euronorma, nella parte relativa alla normativa nazionale/normativa secondaria.

Dal 1° gennaio 2002 tutte le attività della P.A. saranno svolte esclusivamente in euro e pertanto la modulistica dovrà essere "euroconforme".