13) GLI EFFETTI DELL'INTRODUZIONE DELL'EURO NELLE SOCIETA' DI PERSONE E NEGLI ALTRI ENTI DI DIRITTO PRIVATO
Fino all'entrata in vigore della recente legge 18 ottobre 2001, n. 383 (una
delle c.d. leggi dei cento giorni), nessuna norma prevedeva regole di conversione
per il capitale delle società di persone e degli altri enti di diritto
privato, quali consorzi, associazioni, ecc..
Per tali società ed enti, infatti, ogni deliberazione di conversione
è superflua, non esistendo alcun principio che impone che vi sia coincidenza
tra capitale sociale e somma del valore delle singole quote di partecipazione.
Come regola generale, ciascun importo espresso in lire dovrà ritenersi
automaticamente convertito in euro, a partire dal 1° gennaio 2002, sulla
base del tasso di conversione e delle regole di arrotondamento stabilite dal
diritto comunitario.
Qualora i soci ritengano ciò opportuno, è tuttavia possibile,
a seguito della precisazione recentemente fatta dal legislatore, deliberare
la conversione, nel rispetto delle prescrizioni comunitarie, a fini meramente
ricognitivi, mediante atto interno da adottare dai soci senza necessità
di intervento notarile e da iscrivere nel registro delle imprese
Come eccezione, una deliberazione di conversione, sulla base delle regole dettate
per le società azionarie da applicare in quanto compatibili, dovrà
ritenersi obbligatoria laddove l'autonomia delle parti abbia introdotto il principio
maggioritario attribuendo al capitale sociale una funzione organizzativa simile
a quella che l'istituto svolge nelle società di capitali.
In ogni caso, poi, potrà ammettersi una conversione di tipo facoltativo,
adottata, nel rispetto delle regole di forma e di sostanza previste per le modificazioni
dell'atto costitutivo, per esigenze di semplificazione e di arrotondamento,
in deroga al tasso di conversione lira-euro previsto dal regolamento comunitario
(1936,27).
Fino all'entrata in vigore della legge 18 ottobre 2001, n. 383, a differenza
di quanto concerne i tipi di società considerati nei tre precedenti paragrafi,
nessuna norma né di diritto interno, né di diritto comunitario,
prendeva espressamente in considerazione la conversione in euro del capitale
sociale delle società di persone o di alcun altro ente di diritto privato
(consorzi, associazioni, fondazioni, comitati, Geie, ecc.).
Con la predetta legge, invece, il legislatore ha stabilito, nell'art. 9, comma
2, che "per le società di persone, in conformità alle disposizioni
dettate dai regolamenti (Ce) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997 e n.
974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998, l'operazione di conversione degli importi,
espressi in lire, delle quote di conferimento indicate nell'atto costitutivo
costituisce mero atto interno della società da adottare con semplice
delibera dei soci".
Fino all'entrata in vigore della novella, si era ritenuto che la ragione del
silenzio del legislatore dovesse individuarsi nella superfluità di qualsiasi
previsione che si ponga in deroga alle regole generali espresse nel più
volte richiamato principio di continuità e di conversione sulla base
dei tassi fissi e delle regole di arrotondamento.
Infatti, per quanto il capitale sociale sia nozione rilevante nelle norme che
l'ordinamento italiano detta in tema di società di persone e costituisca
elemento costantemente presente, nella prassi, negli atti costitutivi delle
società di persone di tipo commerciale (società in nome collettivo
e società in accomandita semplice), e, talora, della stessa società
semplice, non esiste, per quanto riguarda tutte le società di persone,
alcuna norma che imponga una coincidenza tra l'ammontare del capitale sociale
e l'ammontare delle quote di partecipazione spettanti ai singoli soci: quella
funzione di organizzazione che la disciplina delle società di capitali
rimette alla nozione di capitale sociale, nelle società di persone è
affidata ad altri criteri, quali il valore del conferimento eseguito o la partecipazione
del socio agli utili e alle perdite stabilita nell'atto costitutivo.
In conseguenza di tale circostanza, non esiste quella necessità di corrispondenza
tra valore del capitale e somma algebrica del valore attribuito a ciascuna quota
di partecipazione che costituisce, come si è visto, la ragione per la
quale il legislatore italiano ha dovuto dettare delle specifiche norme di conversione
per quanto concerne le società di capitali e cooperative.
La stessa può essere estesa a tutte le altre organizzazioni collettive,
con o senza personalità e/o soggettività giuridica, che il vigente
ordinamento prevede e disciplina, sia che si tratti di entità assoggettate
a pubblicità nel registro delle imprese (consorzi con attività
esterna, Geie, ecc.), sia che si tratti di entità che vi sono sottratte
(associazioni, fondazioni, comitati, consorzi interni, ecc.).
In conseguenza di quanto sopra, in sede di emanazione del D.Lgs. 213/98, non
si è ravvisata alcuna specifica esigenza che imponga di derogare o di
precisare l'applicazione del principio di continuità e delle altre regole
generali stabilite a livello comunitario e sopra richiamate.
Nelle società di persone e negli altri enti considerati, pertanto, i
soci e gli amministratori non sono in alcun modo tenuti ad adottare alcuna deliberazione
di conversione del capitale sociale, dovendosi il relativo importo in lire,
al pari di ogni altro importo in lire che fosse eventualmente presente nell'atto
costitutivo (si pensi, per esempio, alla prassi riscontrabile in alcune società
di richiedere per gli atti di amministrazione il cui valore eccede un determinato
importo prestabilito l'agire congiunto di tutti i soci amministratori), ritenere
direttamente riferito al corrispondente importo in euro sulla base del tasso
di conversione e delle regole di arrotondamento.
Una diversa conclusione avrebbe potuto sostenersi soltanto in quelle specifiche
ipotesi, scarsamente diffuse nella prassi, in cui vi sia stato un intervento
dell'autonomia privata, finalizzato all'introduzione del principio maggioritario,
mediante il quale sia stata attribuita al capitale sociale quella rilevanza
organizzativa nel calcolo dei quozienti tipica delle società di capitali.
In questa limitata e specifica ipotesi, infatti, sembra necessario riconoscere
che una espressa deliberazione di conversione risulterà comunque necessaria
e che le regole dettate al riguardo dall'art. 17 D.Lgs. 213/98 in tema di società
di capitali dovranno applicarsi in quanto compatibili.
Al di fuori di tale ipotesi, invece, solo la libera scelta dell'autonomia privata
può dare luogo ad una deliberazione di conversione.
L'intervento del legislatore con l'introduzione della regola di cui al citato
art. 9, comma 2, non potendosi porre in contrasto con i principi di diritto
comunitario, non appare destinato a mutare le conclusioni accolte.
Tale intervento legislativo, infatti, trova la propria giustificazione in considerazioni
di opportunità pratica, e in particolare nella considerazione che la
permanenza dell'indicazione di un capitale in lire successivamente al 31 dicembre
2001 nei patti delle società di persone (e nelle conseguenti visure e
certificazioni del registro delle imprese) potrebbe costituire da un punto di
vista operativo fonte di incertezza.
Al fine di ovviare quest'ultimo ordine di inconvenienti pratici, il legislatore
ha ritenuto di consentire ai soci, senza peraltro sancire al riguardo alcun
obbligo, di porre in essere, senza necessità della stipulazione di un
atto notarile, una deliberazione ricognitiva delle modalità di conversione
dalle lire agli euro degli importi delle quote di conferimento (e quindi del
capitale sociale, che ne costituisce normalmente la mera somma), da iscriversi
nel registro delle imprese.
Nulla impedisce poi ad una società di persone di porre in essere la deliberazione
ricognitiva interna per effettuare la conversione del capitale in euro, senza
necessità di rispettare le ordinarie regole in tema di modificazioni
dell'atto costitutivo, tutte le volte in cui ricorre quell'ipotesi sopra accennata
in cui l'intervento dell'autonomia privata ha attribuito una specifica rilevanza
organizzativa al capitale sociale, accogliendo convenzionalmente regole analoghe
a quelle previste per legge in tema di società a responsabilità
limitata.
In ogni caso, i soci di una società di persone o di qualsiasi altro ente
sopra considerato ben potranno, nel rispetto delle regole di volta in volta
previste dalla legge e dai patti sociali o dallo statuto per modificare l'atto
costitutivo, scegliere di procedere alla conversione (eventualmente in coincidenza
con altre modificazioni dell'atto costitutivo), in deroga al principio di continuità,
fissando il nuovo ammontare del capitale in un importo tondo e scegliendo un
tasso di conversione diverso da quelle legale (ad esempio 2000).
Per le società di persone, tutte le volte in cui tale deliberazione è
adottata dall'unanimità dei soci e tutte le volte in cui il nuovo ammontare
del capitale sociale non è inferiore al precedente in misura superiore
al cinque per cento del relativo ammontare, la deliberazione di conversione
dovrà considerarsi immediatamente efficace, non applicandosi l'opposizione
dei creditori sociali di cui all'art. 2306 c.c. (la conclusione può argomentarsi
da quanto previsto per le società di capitali dall'art. 17, comma 6,
D.Lgs. 213/98).