12) GLI EFFETTI DELL'INTRODUZIONE DELL'EURO NELLE SOCIETA' COOPERATIVE
Poiché nelle società cooperative il capitale sociale non ha una
rilevanza statutaria diretta, normalmente l'operazione di conversione potrà
avvenire sul libro dei soci e non richiederà l'adozione di alcuna deliberazione
dell'assemblea o degli amministratori.
Soltanto laddove lo statuto abbia scelto di indicare un limite minimo o massimo
alla quota posseduta da ciascun socio, potrà risultare opportuno che
all'operazione di conversione si accompagni una modificazione dello statuto.
Anche in tale ipotesi, tuttavia, non vi è alcun obbligo giuridico di
adottare una qualsiasi deliberazione, operando in assenza le regole comunitarie
di continuità e di arrotondamento.
Una deliberazione di conversione sarà necessaria soltanto in caso di
società cooperativa che abbia emesso azioni.
In tale caso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per
le società azionarie; conseguentemente, la deliberazione potrà
essere adottata dagli amministratori senza redazione notarile del verbale e
senza omologazione del tribunale e gli arrotondamenti (per eccesso o per difetto)
dovranno avvenire nel rispetto delle medesime regole previste per le società
azionarie.
L'eventuale arrotondamento per eccesso non comporta violazione del divieto legale
di distribuzione delle riserve tra i soci durante la vita della società.
Le stesse regole, infine, si applicano per la conversione delle azioni di partecipazione
cooperativa.
Nelle società cooperative il capitale sociale non ha una rilevanza statutaria
diretta. In tali società, infatti, tra i requisiti dell'atto costitutivo
non è menzionato il capitale; il suo aumento o la sua riduzione, per
l'ingresso o l'uscita di alcuni soci o per altro motivo, non comportano alcuna
modificazione dell'atto costitutivo.
Anche in tali società, tuttavia, la nozione di capitale sociale assume
una propria rilevanza e giustifica la scelta del legislatore, in tema di conversione
del capitale in euro, di rendere applicabili, in quanto compatibili, le stesse
regole previste per le società azionarie (in forza del richiamo contenuto,
anche in questo caso, nell'art. 17, comma 10, D.Lgs. 213/98 e successive modificazioni).
In particolare, anche nelle società cooperative il singolo socio esegue
determinati conferimenti e sottoscrive una quota di capitale, nei limiti massimi
stabiliti dall'art. 2521, comma 1, c.c. (cinquantamila euro) e dalle leggi speciali
in tema di cooperazione per le società cooperative agricole e di produzione
e lavoro (centoventimilioni di lire, non adeguato all'euro con il D.Lgs. 213/98,
e pertanto applicabile anche successivamente al 31 dicembre 2001, in base al
principio di continuità, in base al tasso di conversione di 1936,27).
In entrambi i casi, poi, il limite massimo della quota di partecipazione che
può essere detenuta da ciascun socio può essere superato per effetto
della rivalutazione prevista e disciplinata dall'art. 7 legge 59/92.
Inoltre, la quota di conferimento sottoscritta da ciascun socio può,
nelle società cooperative a responsabilità limitata, essere rappresentata
da azioni, alle quali si applicano, per espresso richiamo dell'art. 2521, comma
3, c.c., alcune delle norme dettate per le azioni di s.p.a.
Il valore nominale di ciascuna azione non può essere inferiore o superiore
ai limiti stabiliti nell'art. 2521, comma 2, c.c. (rispettivamente lire cinquantamila
e un milione; a partire dal 1° gennaio 2002 rispettivamente venticinque
e cinquecento euro, a seguito della modificazione della disposizione ad opera
dell'art. 4, comma 2, lettera c), D.Lgs. 213/98).
La stessa quota di partecipazione può anche non essere rappresentata
da azioni (e nelle società cooperative a responsabilità illimitata
non deve essere rappresentata da azioni), con la conseguenza che in tali società
ciascun socio, così come avviene nelle s.r.l., è necessariamente
titolare di un'unica quota di partecipazione, il cui ammontare deve essere compreso
entro il limite massimo previsto dalla legge per il tipo di cooperativa di appartenenza.
Infine, in forza dell'art. 2518, n. 5), c.c., l'atto costitutivo della cooperativa
deve indicare, tra i propri requisiti, "la quota di capitale sottoscritta
da ciascun socio, i versamenti eseguiti e, se il capitale è ripartito
in azioni, il valore nominale di queste": in questo senso, il capitale
sociale diviene, seppure in via indiretta, nozione rilevante anche ai fini del
contenuto dell'atto costitutivo.
Alla luce del complesso delle norme sopra riportate, come regola generale l'operazione
di conversione in euro del capitale sociale, nelle cooperative, avverrà
attraverso un adeguamento delle risultanze del libro dei soci, ove l'ammontare
del capitale sottoscritto da ciascun socio dovrà essere indicato, a partire
dal 1° gennaio 2002, non più in lire, ma necessariamente in euro;
la conversione dovrà avvenire sull'ammontare complessivo della quota
posseduta da ciascun socio ed il nuovo ammontare del capitale sociale corrisponderà
alla somma algebrica degli importi risultanti dalla conversione di tali quote.
Al fine di indicare in euro e non in lire la quota di partecipazione di ciascun
socio, non occorrerà alcuna modificazione statutaria, dal momento che
il requisito dell'atto costituivo previsto dall'art. 2518, n. 5), prima parte,
c.c., al pari di quanto avviene per il numero delle azioni sottoscritte da ciascun
socio in sede di atto costitutivo delle società azionarie, è rilevante
ai soli fini dell'atto costitutivo e non anche delle sue successive modificazioni.
Una modificazione statutaria potrà essere opportuna solo laddove l'atto
costitutivo abbia previsto un limite minimo con riguardo all'ammontare della
quota che ciascun socio può detenere; anche in tale caso, tuttavia, in
mancanza di una deliberazione espressa di "conversione", l'importo
originariamente indicato nello statuto in lire continuerà ad essere vincolante
anche successivamente al 1° gennaio 2002 in base al principio di continuità,
dovendosi tale importo dividere per 1936,27 ed arrotondare secondo i criteri
comunitari.
A questo specifico fine, infatti, una deliberazione espressa di modificazione
dell'atto costituivo risulta del tutto superflua; ove si intenda operare nel
rispetto del principio di continuità, l'importo già indicato in
lire nello statuto dovrà essere automaticamente ridenominato in euro
a partire dal 1° gennaio 2002, essendo gli amministratori legittimati a
procedere, alla prima occasione utile, alla esteriorizzazione nel corpo dello
statuto del nuovo importo in euro, pure in assenza di qualsiasi deliberazione
sia dell'assemblea, sia dello stesso consiglio di amministrazione.
Soltanto laddove la società cooperativa (diversa dalle cooperative agricole
o di produzione e lavoro) intenda adeguare tale eventuale indicazione statutaria
al nuovo e più elevato limite di cinquantamila euro occorrerà
una modificazione statutaria; tuttavia tale modificazione, essendo connessa
ad una scelta dell'autonomia statutaria e non imposta dalla legge, dovrà
essere adottata nel rispetto delle regole generali previste per le modificazioni
dell'atto costitutivo, ovvero mediante deliberazione dell'assemblea straordinaria
adottata con le maggioranze sue proprie e verbalizzata da notaio.
La stessa conclusione, ovviamente, varrà nelle ipotesi in cui si intenda
cogliere l'occasione del passaggio all'euro per modificare in qualsiasi altro
modo tale eventuale previsione statutaria.
Per quanto concerne invece le società cooperative che hanno emesso azioni,
sorge il problema di fissare in euro il nuovo ammontare del valore nominale
delle azioni.
E' con riferimento a questa specifica ipotesi che il richiamo dell'art. 17,
comma 10, D.Lgs. 213/98 alle norme dettate per le società azionarie assume
un significato tecnico preciso: gli amministratori, infatti, potranno procedere
con una propria autonoma deliberazione, senza necessità di redazione
notarile del verbale e di omologazione da parte del competente tribunale, pure
determinando una vera e propria modificazione dell'atto costitutivo, nel rispetto
delle regole codificate dai commi 2-5 del citato D.Lgs. 213/98, procedendo dal
basso, ovvero dal valore nominale di ciascuna azione, ed eseguendo i conseguenti
arrotondamenti per eccesso o per difetto allo stesso modo di quanto è
prescritto per le società azionarie.
Nell'eventualità che l'arrotondamento, in applicazione delle suddette
regole, debba avvenire per eccesso, non si avrà alcuna violazione del
divieto, sancito dall'art. 26, lettera b), D.l.c.p.s. 14 dicembre 1947, n. 1577
a pena di perdita dei benefici fiscali, di distribuire sotto qualsiasi forma
riserve durante la vita della società, dal momento che l'art. 17, comma
10, D.Lgs. 213/98, rendendo espressamente applicabili alle cooperative le regole
dettate per le società azionarie, costituisce legge speciale dettata
con un contenuto sufficientemente tassativo per porsi come una deroga, al pari
del resto di altre norme (es. art. 7 legge 59/92), rispetto al precetto generale.
Anche per gli amministratori di società cooperativa sussiste, in tale
ipotesi, l'obbligo di riferire alla prima assemblea utile in merito al proprio
operato.
Anche nel caso delle società cooperative, dovrà poi valutarsi
la possibilità di procedere alla conversione del valore nominale delle
azioni in deroga alle regole comunitarie (per difetto rispetto al risultato
che si otterrebbe applicando il tasso di conversione, a pena di violazione,
in questo caso, del divieto di distribuire sotto qualsiasi forma riserve), attraverso
l'adozione a tale specifico fine di un'apposita deliberazione da parte dell'assemblea
straordinaria, regolata, nei limiti della compatibilità, dalle prescrizioni
di cui all'art. 17, comma 6, D.Lgs. 213/98.
Infine, laddove la società cooperativa abbia in corso, al 31 dicembre
2001, un'emissione di azioni di partecipazione cooperativa ai sensi della legge
31 gennaio 1992, n. 59, troveranno applicazione le stesse conclusioni sopra
accennate con riferimento alle azioni ex art. 2521 c.c.