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Pure nel silenzio delle norme comunitarie, il legislatore italiano ha dettato specifiche norme in tema di conversione del capitale sociale. Ciò deriva dall’opportunità da un lato di fare coincidere i nuovi minimi legali del capitale con cifre tonde (100.000 euro per le s.p.a. e 10.000 euro per le s.r.l.), dall’altro di stabilire un coordinamento tra conversione del capitale e conversione del valore nominale delle singole azioni o quote. In tema di società azionarie, il legislatore ha dettato un procedimento semplificato di conversione che impone di procedere a partire dal valore nominale delle singole azioni (e non dal complessivo ammontare del capitale) nel rispetto del principio comunitario di continuità degli strumenti giuridici, rimettendo la deliberazione agli amministratori e prevedendo la facoltatività della redazione notarile del verbale. In presenza di azioni il cui valore nominale sia pari o inferiore a lire duecento o di azioni con privilegio commisurato al proprio valore nominale, il legislatore ha escluso il procedimento semplificato rimesso agli amministratori e ha imposto in ogni caso una deliberazione dell’assemblea straordinaria, pure prevedendo alcune specifiche deroghe al diritto comune a scopo di semplificazione. Il procedimento assembleare in deroga al diritto comune può essere adottato anche al di fuori delle due specifiche eccezioni contemplate. Tale procedimento assembleare, che dovrà necessariamente risultare da verbale notarile da iscriversi nel registro delle imprese secondo le regole ordinarie in tema di modificazioni dell’atto costitutivo, consente alla società, nel rispetto dell’invarianza della posizione di ciascuno dei soci per quanto concerne l’esercizio dei diritti sociali:
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Mentre le istituzioni della Comunità europea, in assenza di regole uniformi di diritto comunitario, non hanno dedicato alcuna disposizione per quanto riguarda l’indicazione in euro del capitale delle società, il legislatore italiano ha ritenuto di dovere intervenire nella materia con alcune specifiche disposizioni contenute negli artt. 4 e 17 del D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 e successive modificazioni.
Le ragioni di tale intervento sono principalmente le seguenti:
Conseguentemente,
- per quanto concerne la ragione sopra indicata alla lettera a), il legislatore, con l’art. 4 D.Lgs. 213/98, ha stabilito che il nuovo ammontare del capitale sociale minimo sia pari, a partire dal 1° gennaio 1999 per le società che si costituiscono in euro e a partire dal 1° gennaio 2002 per tutte le altre società, rispettivamente a 100.000 euro per le società azionarie e a 10.000 euro per le società a responsabilità limitata;
- per quanto concerne la ragione sopra indicata alla lettera b), lo stesso legislatore, con l’art. 17 del citato D.Lgs., ha dovuto scegliere un criterio univoco per garantire che la conversione in euro del capitale sociale avvenga nel rispetto del principio di diritto societario accennato, prevedendo espressamente – in tema di società azionarie - che la conversione avvenga non a partire dal capitale sociale (metodo c.d. top-down), bensì a partire dal valore nominale della singola azione (metodo c.d. bottom-up), risalendo al valore del capitale sociale attraverso la moltiplicazione del valore nominale così ottenuto per il numero delle azioni in circolazione.
Alla luce di tali considerazioni, emerge che, in materia di conversione del capitale sociale, il problema della conversione dell’euro si arricchisce di alcune specificità, dal punto di vista giuridico, che non trovano corrispondenza nelle regole generali di conversione rette dal c.d. principio di continuità, dove, almeno normalmente, non esiste un principio giuridico che impone che vi sia corrispondenza tra diversi importi da convertire separatamente.
Per evitare questa precisa conseguenza, il legislatore avrebbe dovuto scegliere, cogliendo a tal fine l’introduzione dell’euro, come peraltro è avvenuto in alcuni ordinamenti diversi da quello italiano, di modificare la regola di diritto societario interno secondo cui il capitale sociale costituisce la somma del valore nominale delle azioni in circolazione, per esempio sopprimendo del tutto la nozione di valore nominale delle azioni, con tutte le importanti conseguenze del caso in tema di funzionamento degli organi sociali e di operazioni sul capitale sociale.
Ma una simile scelta, a ben vedere, sarebbe stata inopportuna, in quanto avrebbe rappresentato una modificazione rilevante del diritto societario al di fuori del dibattito in corso per tale specifica riforma.
Piuttosto, alla luce delle considerazioni svolte, che consentono di rilevare come l’indicazione del valore nominale delle azioni non costituisca una vera e propria necessità giuridica, può considerarsi con qualche perplessità la scelta compiuta dal legislatore con l’art. 4 D.Lgs. 213/98 di prevedere per le società azionarie, inserendo un secondo comma nel testo dell’art. 2327 c.c., una nuova regola imperativa in tema di valore nominale delle azioni (limitatamente peraltro alle società di nuova costituzione), in forza della quale tale valore deve comunque essere pari ad un euro o suoi multipli.
La normativa che disciplina la conversione del capitale sociale deve a questo punto essere considerata separatamente per ciascun tipo di società, iniziando appunto dalle società azionarie.
Per questi tipi di società si procede come regola generale seguendo nell’ordine le seguenti fasi:
Il rispetto dell’insieme delle regole descritte consente di tutelare, durante la conversione del capitale sociale in euro, la posizione del singolo socio ai fini dell’esercizio di qualsiasi diritto sociale, in tal modo garantendosi, qualunque sia il numero dei soci, l’ammontare del capitale e l’ammontare del valore nominale delle azioni, la c.d. invarianza o neutralità assoluta dell’operazione di conversione.
Tuttavia, poiché l’insieme delle fasi descritte, imponendo il c.d. metodo del bottom-up, ovvero la conversione partendo dal basso, e quindi non dall’ammontare del capitale sociale, bensì dal valore nominale di ciascuna azione, determina uno scostamento maggiore rispetto al precedente ammontare del capitale (anziché procedere ad un unico arrotondamento, si procede ad un arrotondamento per ogni azione emessa), il legislatore si è opportunamente preoccupato di evitare che il procedimento così introdotto finisca per danneggiare i terzi, ed in particolare i creditori sociali, determinando una eccessiva diminuzione del capitale sociale in euro rispetto al precedente importo in lire.
A tale proposito il legislatore si è preoccupato della diminuzione in termini non assoluti, ma relativi, ovvero, in altre parole, non tanto dell’eventualità che il nuovo importo del capitale risulti inferiore oltre una certa cifra, quanto dell’eventualità che questo risulti inferiore oltre una certa percentuale.
L’elemento rilevante, a tale specifico proposito, è quindi costituito non dal numero delle azioni in circolazione, bensì dal valore nominale delle stesse.
Conseguentemente, il legislatore ha stabilito che il procedimento sopra descritto non si può applicare quando il valore nominale delle azioni è pari o inferiore a lire duecento (prima eccezione).
Inoltre, laddove la società azionarie abbia in circolazione alcune azioni privilegiate in cui il privilegio è in tutto o in parte collegato al valore nominale delle azioni, il legislatore (cfr. art. 17, comma 6, D.Lgs. 213/98) ha preso atto che la variazione del valore nominale per effetto dell’arrotondamento comporterebbe un pregiudizio per gli azionisti privilegiati (in caso di arrotondamento per difetto) o per gli altri azionisti (in caso di arrotondamento per eccesso) e ha pertanto escluso, anche relativamente a tale specifica ipotesi, la possibilità di seguire il percorso sopra illustrato (seconda eccezione).
In ogni caso, non ricorrendo nessuna delle due anzidette eccezioni, lo stesso legislatore ha ritenuto di favorire l’operazione di conversione anche dal punto di vista delle procedura ad essa applicabile, prevedendo regole specifiche in deroga alle regole generali applicabili per le modificazioni dell’atto costitutivo.
Così, in deroga alle regole generali stabilite a quest’ultimo riguardo dal codice civile, l’art. 17, comma 5, D.Lgs. 213/98 e successive modificazioni, prevede le seguenti semplificazioni:
In ogni caso, a tutela della posizione dei singoli soci e dell’informazione dei terzi, il legislatore ha previsto, rispettivamente, che gli amministratori riferiscano del loro operato in sede di conversione alla prima assemblea utile e che la deliberazione di conversione, pure in assenza di verbale notarile e di controllo giudiziale di legalità, debba essere depositata e iscritta al pari di ogni altra deliberazione modificativa dell’atto costitutivo, ai sensi dell’art. 2436 c.c.
Sempre in ossequio ai principi generali in materia, deve ritenersi che la deliberazione degli amministratori produca effetti immediatamente, a prescindere dall’avvenuta iscrizione nel registro delle imprese, e che l’efficacia della deliberazione non venga meno neppure in ipotesi di rifiuto di iscrizione da parte dell’ufficio del registro delle imprese.
Conseguentemente, la prima assemblea utile durante la quale gli amministratori dovranno riferire del proprio operato, è quella successiva alla deliberazione di conversione e non alla sua iscrizione nel registro delle imprese.
In ogni caso, sempre in ossequio ai principi, la deliberazione di conversione, non incidendo sull’esercizio dei diritti sociali, non è idonea a creare diritti quesiti né in capo ai soci né in capo ad eventuali terzi e, pertanto, potrà essere revocata sia dagli amministratori sia dalla stessa assemblea straordinaria.
Al di fuori delle regole generali sopra illustrate, il legislatore, all’art. 17, comma 6, D.Lgs. 213/98, prevede una procedura ad hoc, rimessa questa volta all’assemblea straordinaria, applicabile laddove ricorra una delle due eccezioni sopra evidenziate (azioni di valore nominale pari o inferiore a lire duecento; azioni privilegiate in cui il privilegio è commisurato al valore nominale).
In tale eventualità, il legislatore ha previsto le seguenti semplificazioni, in deroga alle regole generali di diritto societario vigenti:
La procedura di conversione ex art. 17, comma 6, D.Lgs. 213/98, pure usufruendo delle accennate semplificazioni, non può operare in pregiudizio della posizione del singolo socio, con la conseguenza che, tutte le volte in cui la deliberazione adottata non è idonea a garantire l’invarianza della posizione di ciascun socio nell’esercizio dei diritti sociali, non sarà sufficiente l’applicazione del principio maggioritario, occorrendo, a seconda dell’impostazione generale adottata in tema, il consenso di ciascun socio pregiudicato oppure l’unanimità dei consensi.
Infine:
- come consentito inequivocabilmente dall’inciso finale dell’art. 17, comma 1, D.Lgs. 213/98 e secondo l’interpretazione ormai affermatasi nella prassi, la procedura di conversione ex art. 17, comma 6, può applicarsi, secondo una delle modalità sopra accennate o secondo ogni altra modalità comunque rispettosa dei limiti previsti dalla legge, anche al di fuori delle due ipotesi eccezionali previste dall’inciso iniziale dello stesso comma 6;
- come affermatosi ormai nella prassi e come ritenuto da alcune autorevoli massime notarili, la riduzione del capitale, nell’ambito della procedura di cui all’art. 17, comma 6, può essere deliberata a prescindere dall’esistenza o meno di riserve, pure nel rispetto del limite percentuale del cinque per cento sancito dalla norma.
Alla luce di tali osservazioni, deriva che, in presenza di compagini sociali ristrette, per rendere più agevole e semplice la conversione, senza necessità dell’unanimità dei consensi dei soci e senza necessità di subordinare l’efficacia della deliberazione ad alcun elemento esterno, è possibile e del tutto conforme a legge, procedendo ai sensi dell’art. 17, comma 6, D.Lgs. 213/98, operare come segue, in deroga nello stesso tempo sia del principio della c.d. conversione dal basso (bottom-up translation), sia del c.d. principio comunitario di continuità degli strumenti giuridici: