1) CONSIDERAZIONI
GENERALI
L'introduzione dell'euro costituisce un evento di sostituzione monetaria.
Con l'euro più stati sovrani abdicano, a favore dell'Unione europea,
ad una parte della propria sovranità.
La materia dell'euro è regolata dal diritto comunitario in maniera uniforme
per tutti i Paesi aderenti all'Unione Economica e Monetaria (UEM).
Le norme dettate dai singoli stati aderenti all'UEM in tema di euro sono gerarchicamente
subordinate rispetto a tutte le norme comunitarie.
L'introduzione dell'euro quale valuta avente corso legale nell'ordinamento dell'Italia
e degli altri stati aderenti all'Unione Economica e Monetaria (UEM) costituisce
una delle conseguenze di più rilevante impatto economico e sociale determinate
dalla partecipazione del singolo stato nazionale all'Unione Europea.
La sostituzione dell'euro alla lira e alle altre valute nazionali costituisce
infatti un'ipotesi di sostituzione monetaria, ovvero un evento in forza del
quale la valuta muta la propria denominazione e consistenza, conservando tuttavia
le medesime funzioni già in precedenza riconosciutele dall'ordinamento.
L'evento differisce dalle precedenti ipotesi di sostituzione monetaria note
dalla storia (si pensi alla periodicità di tali eventi in alcuni stati
sudamericani, oppure alle vicende del rublo russo dopo lo scioglimento dell'Unione
Sovietica, oppure ancora alle vicende del marco tedesco nell'immediato dopoguerra
o dopo la riunificazione tedesca del 1991) in quanto deriva non da esigenze
di riassetto di un singolo stato a seguito di eventi economici o politici eccezionali,
bensì dalla libera scelta effettuata da più stati sovrani di abdicare,
limitatamente alla funzione monetaria, ad una parte della propria sovranità,
a beneficio di un'entità sovranazionale quale appunto l'Unione Europea.
Questa elementare considerazione impone di per sé di collocare l'intera
vicenda, al fine dell'individuazione delle fonti che regolano dal punto di vista
giuridico la materia, nel contesto proprio dell'Unione Europea, e quindi del
diritto comunitario.
L'operatore ed il cittadino italiano che intendano approfondire taluni aspetti
giuridici dell'introduzione dell'euro dovranno quindi abbandonare l'abitudine
di consultare direttamente i propri codici nazionali e le proprie leggi complementari
nazionali. Essi, piuttosto, dovranno individuare le norme fondamentali all'interno
del trattato dell'Unione Europea e del trattato della Comunità Europea,
come (rispettivamente) introdotti e modificati ad opera dei trattati che si
sono succeduti nel corso degli Anni Novanta, e, soprattutto, nelle c.d. fonti
comunitarie derivate, ovvero in quei provvedimenti normativi emessi dalle istituzioni
comunitarie secondo le regole stabilite nei trattati e direttamente efficaci
nei singoli stati nazionali.
La disciplina giuridica dell'euro, in particolare, si trova contenuta nei due
regolamenti del Consiglio dell'Unione Europea emessi rispettivamente in data
17 giugno 1997, n. 1103 (vincolante per tutti gli Stati membri) e in data 3
maggio 1998, n. 974 (vincolante esclusivamente per gli stati aderenti all'Unione
Economica e Monetaria).
Attualmente, fanno parte dell'Unione Economica e Monetaria l'Austria, il Belgio,
la Francia, la Germania, la Grecia, la Finlandia, l'Irlanda, l'Italia, il Lussemburgo,
i Paesi Bassi, il Portogallo e la Spagna. Fanno invece parte dell'Unione Europea,
ma non dell'Unione Economica e Monetaria, la Danimarca, la Gran Bretagna e la
Svezia.
Le norme dettate dal legislatore nazionale, i regolamenti amministrativi e le
circolari emanate dalle diverse autorità nazionali nelle materie di competenza
di ciascuna sono ovviamente a loro volta vincolanti, nell'ambito del territorio
italiano, ma operano con il valore gerarchico ed i limiti loro propri, e cioè
in via subordinata rispetto alle norme di diritto comunitario.