Studio n. 864 bis
ENTI ECCLESIASTICI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL D.LGS. N. 460/1997
1. Nozione di ente ecclesiastico
La
nozione di ente ecclesiastico
- indica una categoria giuridica propria dell’ordinamento
statuale e non dell’ordinamento canonico,
- non è intrinseca alla natura dell’ente né a quella che lo
stesso riveste ai fini del diritto canonico,
- è attribuita dallo Stato in stretta relazione con
l’attività effettivamente espletata dall’ente, che deve perseguire fini di
religione o di culto.
Detta
nozione va riferita non soltanto agli enti di culto cattolico, ma anche agli istituti
di culti diversi dalla religione dello Stato, per usare la stessa terminologia
del legislatore (art. 2 l. 24 giugno 1929, n. 1159; art. 10 r.d. 28 febbraio
1930, n. 289), chiamati pure enti di «culti acattolici» (cfr. art. 14 l. n.
1159/1929) con terminologia preferita dalla dottrina.
Il
codice di diritto canonico distingue tra persone
morali, che sono tali per ordinazione divina (la Chiesa cattolica e la Sede
Apostolica o Santa Sede) e persone giuridiche,
distinte dalla prime, che sono, invece, di derivazione umana, in quanto la loro
esistenza dipende da un atto legislativo o amministrativo (ad esempio: le diocesi).
Per
l'ordinamento giuridico italiano, invece, si può affermare in linea molto generale,
considerando la complessità della materia e la continua evoluzione dottrinale
al riguardo, che i soggetti di diritto si distinguono in persone fisiche e
soggetti diversi, i quali possono essere enti pubblici o enti privati. Questi
ultimi, a loro volta, possono avere come scopo lo svolgimento di un'attività
economica (le società) oppure lo svolgimento di attività diverse da quella
economica e, in questo ultimo caso, esistere di fatto od ottenere il
riconoscimento della personalità giuridica da parte dell'ordinamento.
Dottrina
e giurisprudenza hanno tradizionalmente accostato gli enti ecclesiastici
talvolta agli enti pubblici[1],
più spesso agli enti privati[2],
oppure li hanno considerati un tertium
genus distinto dai precedenti, in virtù delle sue caratteristiche peculiari
ed esclusive[3].
Non
manca neppure chi ritiene che la qualifica di ente ecclesiastico sia una prerogativa
degli enti riconosciuti agli effetti civili e chi, invece, ritiene che il
riconoscimento abbia soltanto un valore ricognitivo dell'ecclesiasticità
dell'ente, ma non ne sia né la causa né la prova[4].
Al di là
delle diverse opinioni - il riferimento alle quali, lungi dal voler prendere
posizione al riguardo, vuole soltanto essere indicativo della tradizionale
problematicità di inquadramento degli enti ecclesiastici nel diritto positivo
e, quindi, del riconoscimento della loro specialità o meno - pare comunque si
possa ragionevolmente escludere che gli enti ecclesiastici rientrino nella
categoria delle società commerciali, anche nell’ipotesi in cui svolgano attività
di impresa.
Secondo
le più recenti elaborazioni dottrinali in materia, gli enti ecclesiastici non
sono più presi in considerazione sotto una prospettiva meramente ed
esclusivamente confessionale: assume rilevanza l’effettiva attività espletata
dagli stessi, il riferimento alla quale «consente una loro maggiore
assimilazione nell’ambito del diritto comune, con il conseguente venire meno di
qualsiasi forma di privilegio o di singolarità loro tradizionalmente concessa,
e con l’ulteriore conseguenza che l’ente ecclesiastico che esercita attività
prevalentemente imprenditoriale può essere soggetto a fallimento»[5].
Agli
enti ecclesiastici si applicano pertanto, agli effetti civili, le norme del
codice civile: possono ottenere il riconoscimento previsto dall'art. 12 c.c,
possono assumere la forma dell’associazione o della fondazione, possono
esistere come enti di fatto[6]
e quindi essere assoggettati alle norme del diritto comune, sia nel caso in cui
siano sprovvisti del gradimento della competente autorità ecclesiastica, sia
nel caso in cui siano eretti o approvati nel diritto canonico, ma non in quello
dello Stato.
La
personalità giuridica riconosciuta dallo Stato italiano agli enti ecclesiastici
si aggiunge (e non si sostituisce) a quella che eventualmente possiedono per
l'ordinamento religioso cui appartengono. Così come è possibile che l’ente
abbia personalità giuridica per l’ordinamento confessionale di appartenenza, ma
non per l’ordinamento statuale.
Per
gli enti ecclesiastici di culto cattolico e per gli enti ecclesiastici di culto
acattolico[7]
con i quali sono state raggiunte intese con le relative rappresentanze, sono
previsti come regola generale il riconoscimento della personalità giuridica e
l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche (artt. 4, 5 l. 20 maggio
1985 n. 222, artt. 21, 22 l. 22 novembre 1988, n. 516; art. 18 l. 22 novembre
1988, n. 517; art. 22 l. 8 marzo 1989, n. 101; art. 11 l. 12 aprile 1995, n.
116; art. 24 l. 29 novembre 1995, n. 520).
Per
gli altri enti ecclesiastici di culto acattolico è normativamente ammessa, come
principio generale, la possibilità di ottenere il riconoscimento (art. 2 l. n.
1159/1929; art. 10 r.d. n. 289/1930).
In
generale si può affermare che il nostro ordinamento giuridico è caratterizzato
da una «sostanziale disponibilità dello Stato in favore del riconoscimento»[8],
che ha effetti costitutivi anche con riferimento agli enti ecclesiastici.
La
differenza tra enti ecclesiastici (di culto cattolico ed enti di culto diverso,
riconosciuti o privi di riconoscimento) assume rilievo quanto alla disciplina
giuridica di riferimento.
Gli
enti ecclesiastici civilmente riconosciuti sono regolati da una normativa speciale
che analiticamente prende in considerazione le diverse fasi della vita
dell'ente (cfr. per tutte la citata l. n. 222/1985), mentre per gli enti
ecclesiastici che non possono o non vogliono ottenere il riconoscimento si pongono
notevoli problemi di individuazione della normativa applicabile, essendo, come
noto, non esaustive le sole norme di diritto comune dettate dal codice civile
per gli enti di fatto[9].
Particolarmente
significativo al riguardo è il mini-accordo interpretativo tra Italia e Santa
Sede sulle disposizioni della legge n. 222/1985, conseguenti ai lavori di una
commissione paritetica che si sono conclusi il 24 febbraio 1997 e,
particolarmente sulla questione essenziale «se agli enti ecclesiastici
cattolici debbano ritenersi applicabili esclusivamente le norme speciali
pattuite nel 1984-1985, o se ad essi vadano applicate … anche le norme civili
relative alle persone giuridiche private. In altri termini, ciò che era stato
messo in discussione era la specialità degli enti ecclesiastici in opposizione
alla loro eventuale assoggettabilità al diritto comune. Problema, questo, di
grande rilievo teorico che per sua natura non può non essere riferito anche
agli enti acattolici dal momento che, con la stipulazione delle Intese[10]
ex art. 8 Cost., sono entrati
anch’essi a far parte della medesima categoria di enti ecclesiastici civilmente
riconosciuti»[11].
Dal
suddetto accordo emerge il riconoscimento del principio fondamentale secondo il
quale la disciplina degli enti di cui alla legge n. 222/1985 «presenta
carattere di specialità rispetto a quella del codice civile in materia di
persone giuridiche»[12]
e «gli enti ecclesiastici sono riconosciuti come persone giuridiche agli
effetti civili nel rispetto delle loro caratteristiche originarie stabilite
dalle norme di diritto canonico. Non sono pertanto applicabili agli enti
ecclesiastici le norme dettate dal codice civile in tema di costituzione,
struttura, amministrazione e estinzione delle persone giuridiche private».
Secondo
i principi dettati dall'ordinamento giuridico italiano, un ente può essere
qualificato ecclesiastico in presenza dei requisiti di seguito specificati.
a) Requisiti soggettivi
Per
gli enti di culto cattolico è il Concordato lateranense tra la Santa Sede e
l'allora Regno d'Italia[13]
a dettare, come requisito necessario, l'erezione dei nuovi enti a persone
giuridiche da parte dell'autorità ecclesiastica, secondo le norme del diritto
canonico (art. 31 del Concordato).
L'Accordo
del 18 febbraio 1984, che ha apportato modificazioni al Concordato ed ha
trovato attuazione nella legge 25 marzo 1985, n. 121[14]
e la conseguente legge 20 maggio 1985, n. 222[15],
che ha dato attuazione al Protocollo di approvazione delle norme presentate
dalla Commissione paritetica istituita all'atto del suddetto Accordo del 1984
in tema di disposizioni sugli enti e i beni ecclesiastici e per il
sostentamento del Clero, intervengono in materia. Al fine del riconoscimento
della personalità giuridica degli enti ecclesiastici da parte della Repubblica
italiana, occorrono:
- la costituzione dell'ente o la sua approvazione da parte
dell'autorità ecclesiastica, secondo le norme del diritto canonico (art. 7 n. 2
legge n. 121/1985; art. 1 legge n. 222/1985);
- il previo assenso dell'autorità ecclesiastica competente
al riconoscimento della personalità giuridica, ovvero la presentazione della
domanda stessa di riconoscimento da parte della suddetta autorità (art. 7, n.
2, l. n. 121/1985; art. 3 l. n. 222/1985).
b) Requisiti oggettivi
Il
legislatore del Concordato aveva escluso la necessità di requisiti oggettivi:
l'art. 4 della legge di attuazione del Concordato 27 maggio 1929, n. 848[16]
prevedeva, infatti, con formula particolarmente ampia, la possibilità del riconoscimento
agli effetti civili per gli istituti ecclesiastici di qualsiasi natura e per gli enti di culto.
Soltanto
con l'approvazione dell'Accordo del 18 febbraio 1984 (art. 7, n. 2, l. n.
121/1985) viene modificata la portata del Concordato lateranense in materia,
subordinando la possibilità del riconoscimento agli effetti civili degli enti
ecclesiastici alla presenza anche dei seguenti requisiti oggettivi:
- sede in Italia;
- scopo di religione o
di culto.
Tale
disciplina trova conferma anche nella legge n. 222/1985, la quale attribuisce
la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto agli enti
ecclesiastici che abbiano la personalità giuridica nell'ordinamento dello Stato
(art. 4 l. n. 222/1985).
Il
tenore letterale delle norme da ultimo citate, il cui contesto può fare
legittimamente dedurre che la qualifica di ente ecclesiastico sia riferibile
esclusivamente ad enti appartenenti alla Chiesa cattolica, viene smentito dallo
stesso legislatore chiamato ad occuparsi di enti ecclesiastici di culto
acattolico.
Infatti,
l'art. 12 della legge 11 agosto 1984, n. 449 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le chiese
rappresentate dalla Tavola valdese) parla di enti ecclesiastici valdesi aventi fini di culto, gli artt. 23 e 26 della
legge 22 novembre 1988, n. 516 (Norme per
la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane
avventiste del settimo giorno) cita letteralmente enti ecclesiastici avventisti civilmente riconosciuti aventi fini di
religione o di culto, e l'art. 14 della legge 22 novembre 1988, n. 517 (Norme per la regolazione dei rapporti
tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia) si riferisce col termine di
enti ecclesiastici civilmente
riconosciuti ad enti rientranti nell'ambito delle 'Assemblee di Dio in Italia'.
L'attuale
regime legislativo garantista dello Stato italiano nei confronti degli enti
ecclesiastici collegati alla religione cattolica trova fondamento ancora oggi
nel Concordato tra la Santa Sede e l'Italia[17].
Successivamente
la Costituzione della Repubblica Italiana, entrata in vigore il 1° gennaio
1948, conferisce alla suddetta normativa il massimo riconoscimento legislativo
prevedendo, all'art. 7 l'indipendenza e la sovranità dello Stato e della Chiesa
cattolica, ciascuno nel proprio ordine, e rinviando appunto ai Patti
lateranensi la regolazione dei loro rapporti[18].
È
poi la stessa Costituzione a dettare, in applicazione del principio di
uguaglianza giuridica tra cittadini, sancito dall'art. 3[19]
- che non consente distinzioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali -
norme di garanzia anche per gli enti di culto acattolici: l'articolo 8, nonché
il successivo art. 19[20],
riconoscono anche alle confessioni religiose diverse dalla cattolica il diritto
di eguale libertà di culto e il diritto di organizzarsi secondo i propri
statuti, senza che occorra alcun provvedimento di approvazione da parte dello
Stato, purché non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano[21].
Riveste
poi fondamentale importanza agli effetti che qui rilevano, assurgendo al ruolo
di «costante parametro di riferimento di tutta la legislazione sugli enti
ecclesiastici»[22], l’art. 20
Cost. secondo il quale «il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di
culto d’una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali
limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua
costituzione, capacità giuridica e ogni altra forma di attività.».
Si
tratta di una norma che limita il potere impositivo dello Stato nei confronti degli
enti di 'ispirazione religiosa', qualunque sia la confessione di appartenenza.
La
stessa Costituzione rinvia, poi, alla legge la regolazione dei rapporti tra lo
Stato e le confessioni religiose diverse dalla cattolica, sulla base di intese
con le relative rappresentanze. Al riguardo sono attualmente in vigore nel
nostro ordinamento giuridico disposizioni normative di carattere generale in
materia, e precisamente la l. n. 1159/1929 (Disposizioni
sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato) ed il relativo r.d. n.
289/1930 (Norme per l'attuazione della
legge 24 giugno 1929, n. 1159, sui culti ammessi nello Stato e per
coordinamento di essa con le altre leggi dello Stato), nonché leggi
specifiche che trovano origine fino ad ora in sei intese tra lo Stato italiano
e le rappresentanze di alcune confessioni religiose diverse dalla cattolica, e
precisamente:
- l. n. 449/1984 (Norme
per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Chiese rappresentate dalla
Tavola Valdese), integrata dalla legge 5 ottobre 1993, n. 409;
- l. n. 516/1988 (Norme
per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese
cristiane avventiste del settimo giorno), integrata dalla legge 20 dicembre
1996, n. 637;
- l. n. 517/1988 (Norme
per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia);
- l. n. 101/1989 (Norme
per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche
italiane), integrata dalla legge 20 dicembre 1996, n. 638;
- l. n. 116/1995 (Norme
per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Cristiana Evangelica
Battista d'Italia - UCEBI);
- l. n. 520/1995 (Norme
per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in
Italia - CELI).
La
l. n. 1159/1929 sui culti ammessi continua a rimanere in vigore per le confessioni
religiose diverse dalla cattolica che non hanno sottoscritto intese con lo
Stato italiano.
Con
riferimento al riconoscimento, da parte dello Stato italiano, della libertà di
culto a tutte le confessioni religiose, non bisogna dimenticare che, mentre lo
Statuto Albertino e, successivamente, il Trattato tra la Santa Sede e l'Italia
(art. 1), facente parte dei Patti Lateranensi, riconoscevano quale sola
religione dello Stato italiano la religione cattolica, apostolica e romana, il
protocollo addizionale al citato Accordo del 18 febbraio 1984, modificativo del
Concordato lateranense, al punto 1 abroga invece, espressamente, il principio
della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano[23].
A
differenza dai rapporti fra Stato e Chiesa cattolica, regolati dai Patti
lateranensi, e dal reciproco riconoscimento costituzionale di indipendenza e
sovranità, gli enti di culto diverso dalla religione cattolica sono invece
soggetti alla vigilanza e alla tutela dell'autorità governativa, funzioni
esercitate dal Ministro dell'Interno e dagli organi da esso dipendenti (art.
13, r.d. n. 289/1930[24]
[25]).
Il
controllo dello Stato, salvo diverse intese con le rappresentanze degli enti di
culto acattolico, è previsto in linea generale in un modo abbastanza
penetrante, estendendosi alla possibilità non solo di visite o ispezioni, ma
addirittura al potere di sciogliere l'ente per gravi irregolarità
nell'amministrazione (art. 14 r.d. n. 289/1930) o di dichiarare nulli atti o
deliberazioni contrari a leggi o regolamenti dello Stato (art. 15 r.d. n.
289/1930).
3. Attribuzione della personalità giuridica agli enti
ecclesiastici
L'attribuzione
della personalità giuridica di diritto civile agli enti ecclesiastici deriva,
per alcuni di essi, dall'antico possesso di stato in epoca anteriore all'unità
d'Italia (Santa Sede, enti centrali della Chiesa)[26],
per altre limitate ipotesi da un espresso riconoscimento legislativo (ad
esempio la Conferenza episcopale italiana in virtù dell'art. 13 l. n. 222/1985)
e, per la generalità dei casi residui, dalle norme dettate dal nostro ordinamento
in materia di persone giuridiche private diverse dalle società commerciali, ed
è conferita con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del
Consiglio di Stato (art. 1 l. n. 222/1985).
In
tale ultima ipotesi, il riconoscimento della personalità giuridica presuppone
la domanda dell'ente (art. 3 l. n. 222/1985) ed è rimesso alla discrezionalità
dell'autorità governativa italiana, che dovrà valutare la presenza dei
requisiti soggettivi ed oggettivi sopra elencati ed avrà un ambito di
operatività circoscritto, strettamente collegato alla natura dell'ente per il
quale viene chiesto il riconoscimento.
In
generale, si può affermare che la determinazione dell'ecclesiasticità, non è
una prerogativa intrinseca dell’ente, ma deriva da una diretta attribuzione da
parte dello Stato (art. 4 l. n. 222/1985): anche quando trova origine nel
diritto canonico, è sempre subordinata al giudizio ultimo dello Stato.
Il
riconoscimento da parte dello Stato ha carattere discrezionale (l’art. 1 l. n.
222/1985 dice che gli enti possono
essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili), anche se,
come vedremo, la discrezionalità è in alcuni casi limitata o addirittura
inesistente[27].
Con
riferimento agli enti di culto cattolico, la determinazione
dell’ecclesiasticità comporta una discrezionalità molto limitata in capo allo
Stato: in seguito all'accordo del 18 febbraio 1984 (l. n. 121/1985) la
determinazione iniziale è rimessa esclusivamente alla Chiesa e non più allo
Stato, il quale si riserva tuttavia e soltanto il controllo circa l'esistenza
della finalità di religione o di culto[28].
La concessione della personalità giuridica è, pertanto, un atto
concordatariamente dovuto dallo Stato a tutti gli enti di culto cattolico che
abbiano finalità di religione o di culto (art. 7, n. 2, l. n. 121/1985).
È
la stessa legge n. 222/1985 di applicazione del Concordato a disciplinare analiticamente
i casi in cui lo Stato può estendere il suo controllo anche al merito: ad esempio
per le fondazioni di culto deve risultare la sussistenza dei mezzi per il
raggiungimento dei fini e la rispondenza alle esigenze religiose della
popolazione (art. 12 l. n. 222/1985); per le chiese occorre che le stesse siano
aperte al culto pubblico, non siano annesse ad altro ente ecclesiastico e siano
fornite dei mezzi sufficienti per la manutenzione e la officiatura (art. 11 l.
n. 122/1985).
Ottenuto
il riconoscimento, l'ente ecclesiastico è conseguentemente tenuto ad iscriversi
nel registro delle persone giuridiche ed è soggetto, sotto questo profilo, alle
norme dettate dall'ordinamento giuridico italiano per le persone giuridiche
private (art. 12 e ss. c.c.), come sancisce espressamente l'art. 5 della l. n.
222/1985.
Con
riferimento agli enti di culto acattolico, con i quali lo Stato ha stipulato
patti, accordi o intese, si può affermare che la disciplina è analoga. Come
regola generale, l'ente che ha ottenuto il riconoscimento come ente di culto
all'interno del suo ordinamento originario, in virtù dell'accordo, patto o
intesa con lo Stato italiano matura una sorta di diritto al riconoscimento
anche agli effetti civili[29].
In alcuni casi è la legge stessa a riconoscere all'ente la personalità
giuridica, in altri casi è l'ente che ha, invece, facoltà di ottenere il riconoscimento
su domanda.
In
linea generale, si può quindi affermare che, secondo la dottrina
ecclesiasticistica tradizionale, con l'espressione 'ente ecclesiastico' ci si
riferisce, come forme organizzative, ad enti dotati di personalità giuridica
anche agli effetti civili.
4. Scopo di religione e di culto
Lo scopo di religione
e di culto - anche se connesso a finalità di carattere caritativo previste dal
diritto canonico - è richiesto dalla legge italiana come requisito costitutivo,
essenziale e imprescindibile al fine di riconoscere la qualificazione
ecclesiastica all'ente di culto cattolico (art. 2, co. 3, l. n. 222/1985)[30].
Come
osserva giustamente un autorevole studioso della materia[31],
«oggi non ha più senso parlare di ecclesiasticità in senso lato - con
riferimento cioè a quegli enti che perseguono fini di culto indipendentemente
dall’erectio in titulum - e di
ecclesiasticità in senso stretto - enti formalmente ecclesiastici per
l’ordinamento confessionale di provenienza ma che sostanzialmente non
perseguono finalità di culto - perché l’ecclesiasticità è attribuita dallo
Stato, una volta ravvisata l’utilità pubblica dell’ente, sul presupposto» dei
requisiti necessari per il riconoscimento.
Nell'ambito
degli enti di culto cattolico, lo scopo di religione o di culto è presunto, con
presunzione assoluta, per gli enti che facciano parte della costituzione
gerarchica della Chiesa, per gli istituti religiosi e per i seminari (art. 2,
co. 1, l. n. 222/1985).
Nei
riguardi degli enti di culto diversi da quelli indicati, che non abbiano personalità
giuridica nell'ordinamento della Chiesa, l'accertamento dello scopo di
religione o di culto è oggetto di esame specifico caso per caso (art. 2, co. 2,
l. n. 222/1985).
La
sua esistenza è determinante affinché l'ente possa ottenere il riconoscimento
come ente ecclesiastico agli effetti civili[32].
Il
suddetto scopo degli enti ecclesiastici assume rilevanza per l'ordinamento giuridico
italiano, che ne precisa anche la definizione: sono infatti considerate
attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla
cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi
missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana (art. 16, lett. a, l. n. 222/1985).
Sono
invece considerate attività diverse da quelle di religione o di culto quelle di
assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le
attività commerciali o a scopo di lucro (art. 16, lett. b, l. n. 222/1985)[33].
Analogamente
lo stesso principio è stato recepito, per gli enti di culto acattolico, anche
nelle seguenti normative sopra citate: art. 22 l. n. 516/1988 (Unione italiane
delle Chiese cristiane avventiste del settimo giorno), art. 15 l. n. 517/1988
(Assemblee di Dio in Italia), art. 26 l. n. 101/1989 (Unione delle Comunità
ebraiche italiane), art. 11, co. 3, l. n. 116/1995 (Unione Cristiana Evangelica
Battista d'Italia), art. 22 l. n. 520/1995 (Chiesa Evangelica Luterana in
Italia).
Esiste,
comunque, anche un'eccezione alle caratteristiche sopra indicate: gli Istituti
per il sostentamento del clero, pur non essendo caratterizzati dallo scopo di
religione o di culto, sono considerati ugualmente, in quanto tali, persone
giuridiche civili e, quindi, qualificati enti ecclesiastici civilmente
riconosciuti (art. 22 l. n. 222/1985), con effetto dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell'interno. Analogamente
l'Istituto centrale per il sostentamento del clero ha ottenuto il riconoscimento
della personalità giuridica con d.m. 19 novembre 1985.
Nonostante
l'essenzialità dello scopo di culto, l'ente ecclesiastico può svolgere anche
attività diverse da quelle di religione o di culto, come precisato
espressamente dall'art. 15 l. n. 222/1985, senza per questo perdere la sua
qualificazione di ente ecclesiastico.
Come
emerge dall'interpretazione letterale dell'art. 7, n. 3, dell'Accordo modificativo
del Concordato del 18 febbraio 1984 (l. n. 121/1985), le attività diverse da
quelle di religione o di culto vanno distinte a seconda che siano strumentali o
meno rispetto alle prime.
Nel
primo caso non sono tenute distinte, agli effetti tributari, dall'attività di
religione o di culto; nel secondo caso, invece, comportano l'obbligo di tenere
scritture contabili separate e sono soggette al regime tributario loro proprio,
previsto dalle leggi dello Stato.
5. Enti ecclesiastici e trattamento tributario. Principi di
carattere generale
La
principale fonte normativa di riferimento in materia va individuata nell'art.
20 della Costituzione, il quale recita espressamente: «il carattere
ecclesiastico e il fine di religione o di culto di una associazione od
istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di
speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni
forma di attività».
Il
Concordato tra la Santa Sede e l'Italia ha dettato una norma di carattere generale
e di fondamentale importanza: l'art. 29, lett. h), sancisce che, ferme restando le agevolazioni tributarie già
stabilite per gli enti ecclesiastici, il fine di religione o di culto è equiparato,
a tutti gli effetti tributari[34],
ai fini di beneficenza e di istruzione[35].
Questi
principi sono stati meglio precisati e codificati con l'art. 7 dell'Accordo
modificativo del Concordato del 18 febbraio 1984 (l. n. 121/1985). Il primo
comma, richiamando l'art. 20 della Costituzione, riafferma che il fine di
religione o di culto non può essere causa di speciali limitazioni legislative,
né di speciali gravami fiscali per la costituzione, la capacità giuridica ed
ogni forma di attività dell'ente. Il terzo comma equipara nuovamente, agli
effetti tributari, il fine di religione o di culto al fine di beneficenza o di
istruzione, ma con una portata diversa rispetto al Concordato:
- da un lato precisa, laddove ce ne fosse bisogno, che
l'equiparazione è limitata ai soli enti ecclesiastici aventi fine di religione
o di culto, mentre l'art. 29 lett. h)
del Concordato si riferiva in generale agli enti ecclesiastici;
- dall'altro lato amplia, invece, la portata della norma
concordataria, comprendendo, nel fine di religione o di culto, anche le
attività dirette a tali scopi, quindi, in altri termini, le attività strumentali.
L'art.
7, co. 3. L. n. 121/1985 precisa, inoltre, che le attività degli enti
ecclesiastici diverse da quelle di religione o di culto, come già accennato al
paragrafo precedente, siano soggette, nel rispetto della struttura e della
finalità di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al
regime tributario previsto per le medesime.
I
principi appena enunciati sono stati precisati dal legislatore anche con
riferimento agli enti ecclesiastici di culto acattolico[36].
L'art. 12 r.d. n. 289/1930 detta una norma di carattere generale, puntualmente
recepita, sia pure con le modifiche strettamente connesse al tipo di culto
esercitato, da alcune leggi italiane emanate in virtù di intese raggiunte con
le rappresentanze di istituti di culti diversi dalla religione dello Stato,
quali:
- art. 23 l. n. 516/1988 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana
delle Chiese cristiane avventiste del settimo giorno);
- art. 27 l. n. 101/1989 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle
Comunità ebraiche italiane);
- art. 14 l. n. 116/1995 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Cristiana
Evangelica Battista d'Italia - UCEBI);
- art. 25 l. n. 520/1995 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa
Evangelica Luterana in Italia - CELI).
Si
rileva, tuttavia, anche qualche eccezione in merito, e precisamente:
- l'art. 12, ult. co., l. n. 449/1984 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Chiese
rappresentate dalla Tavola Valdese) stabilisce che gli enti da esso
disciplinati «sono soggetti al regime tributario previsto dalle leggi dello
Stato»;
- l'art. 17 l. n. 517/1988 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Assemblee di
Dio in Italia) ha lo stesso tenore letterale dell'art. 12 l. n. 449/1984.
Secondo
parte della dottrina, l’equiparazione agli effetti fiscali del fine di religione
e di culto ai fini di beneficenza e di istruzione opera soltanto per gli enti
ecclesiastici che siano regolamentati in base a leggi negoziate tra Stato e
confessioni religiose o che abbiano almeno ottenuto il riconoscimento agli
effetti civili[37]; secondo
una diversa opinione, invece, la suddetta equiparazione ai fini fiscali opera
per tutti gli enti religiosi, anche se privi del riconoscimento dello Stato[38].
L'art.
8 d.p.r. 13 febbraio 1987, n. 33[39]
stabilisce inoltre che l'ente ecclesiastico che svolga attività per le quali le
leggi tributarie prescrivano la tenuta di scritture contabili, sia obbligato ad
adeguarsi al dettato della normativa.
6. Inquadramento degli enti ecclesiastici nel d.lgs. n.
460/1997
In
attuazione della delega contenuta
nella l. 23 dicembre 1996, n. 662, arti. 3, co. 186, 187, 188, 189, il d.lgs 4
dicembre 1997 n. 460, modificato con d.lgs. 19 novembre 1998, n. 442, ha
riordinato l'intera disciplina tributaria degli enti non commerciali e disciplinato
anche, sempre sotto il profilo tributario, le organizzazioni non lucrative di
utilità sociale, attraverso un unico regime al quale ricondurre le normative
speciali già esistenti.
La
stessa rubrica del d.lgs. n. 460/1997, Riordino
della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni
non lucrative di utilità sociale, indica altrettanto chiaramente l'ambito
operativo della normativa: dettare una disciplina unitaria ed organica, sotto
il solo profilo tributario[40],
per il cosiddetto 'terzo settore', fino a quel momento oggetto di leggi mirate,
ma non coordinate tra loro, quali le norme sulle organizzazioni non governative
che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo (art.
28, 29, 30 l. 26 febbraio 1987, n. 49), la legge sulle cooperative sociali 8
novembre 1991, n. 381, la legge-quadro sul volontariato 11 agosto 1991, n. 266,
la legge sulle associazioni sportive dilettantistiche 16 dicembre 1991, n. 398
e le disposizioni riferite alle associazioni senza fini di lucro e associazioni
pro loco (art. 9-bis d.l. 30 dicembre 1991, n. 417, conv. con modif. nella l. 6
febbraio 1992, n. 66).
Il
d. lgs. n. 460/1997 nella Sezione prima si occupa del riordino della disciplina
tributaria degli enti non commerciali; nella Sezione seconda detta, invece, la
definizione ed una disciplina specifica per alcuni enti non commerciali e
precisamente per quelli aventi le caratteristiche per essere qualificati,
secondo la nuova terminologia adottata, organizzazioni non lucrative di utilità
sociale (in acronimo ONLUS).
Come
osserva un attento commentatore, «l’incentivazione fiscale del terzo settore
non si pone più come normativa derogatoria del generale principio di capacità
contributiva, ma piuttosto come compiuta e coerente disciplina tributaria di
un’autonoma fattispecie», la quale «si concreta in un nuovo soggetto fiscale»
(le ONLUS) che «non integra una categoria civilistica, ma piuttosto un regime
tributario»[41].
La
terminologia scelta dal legislatore per fare riferimento agli stessi è
eterogenea e suscita qualche perplessità: si parla di «associazioni religiose»
(art. 5, co. 1, lett. a), «associazioni
riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato
patti, accordi o intese» (art. 5, co. 1, lett. b), «associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le
quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese» (art. 5, co. 1, ult. cpv.;
art. 5, co. 2, ult. cpv.), enti ecclesiastici riconosciuti come persone
giuridiche agli effetti civili (art. 6), «enti riconosciuti dalle confessioni
religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese» (art. 10,
co. 7), «enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato
ha stipulato patti, accordi o intese» (art. 10, co. 9).
Non
si rinviene più, nel testo normativo in vigore, l’espressione «enti di ispirazione
religiosa» che emerge nell’art. 1 del disegno di legge n. 2420 per la Disciplina fiscale delle organizzazioni non
lucrative di utilità sociale (Onlus), presentato al Senato dal Ministro
delle finanze Augusto Fantozzi in data 3 gennaio 1996 e che corrisponde, pur
con numerose modifiche, al testo dell’attuale art. 10 del d.lgs. n. 460/1997.
L’uso
della dizione «enti di ispirazione religiosa» era giustamente stato apprezzato
dai primi commentatori del disegno di legge come testimonianza della volontà di
rispetto della 'qualità religiosa' degli enti nella misura più ampia possibile,
comprendendovi tutta una serie di soggetti estremamente diversificati e
socialmente rilevanti, anche se non sempre facilmente inquadrabili nel concetto
di 'ente ecclesiastico' e rispettando conseguentemente l’identità strutturale
degli enti di ispirazione religiosa, qualunque essa sia, sulla scia della più
moderna elaborazione dottrinale ecclesiasticistica[42].
Alla
luce delle considerazioni fatte in precedenza, si potrebbe ritenere che, quando
il legislatore parla di «enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le
quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese», o utilizza locuzioni
assimilabili, intenda riferirsi a persone giuridiche riconosciute per
l'ordinamento italiano.
Una
conferma di questa interpretazione si trova nella relazione governativa di accompagnamento
al d.lgs. n. 460/1997, dalla quale emerge la precisa volontà di escludere
dall'ambito applicativo dell'art. 10, co. 9, d.lgs. n. 460/1997, gli enti
ecclesiastici 'non riconosciuti'.
La
locuzione «enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato
ha stipulato patti, accordi o intese» si riferisce - è pleonastico ricordarlo -
anche agli enti di culto cattolico. Infatti, se è vero che con la Santa Sede
sono stati stipulati i patti storicamente più importanti per i rapporti tra
Stato e Chiesa, non bisogna neppure dimenticare che la religione cattolica non
è più considerata, dal punto di vista del nostro ordinamento giuridico, la sola
religione di Stato, in seguito alla modifica che il sopra citato protocollo
addizionale all'Accordo del 18 febbraio 1984 ha apportato ai Patti lateranensi.
Di
conseguenza la disciplina relativa agli enti ecclesiastici delle confessioni
religiose si riferisce necessariamente, appunto, a tutte le confessioni religiose.
7. Enti ecclesiastici ed enti non commerciali
Gli
enti ecclesiastici sono stati oggetto di norme specifiche, nell'ambito della disciplina
dettata dal d.lgs. n. 460/1997.
Innanzitutto
si rende necessario distinguere tra enti ecclesiastici riconosciuti agli
effetti civili ed enti ecclesiastici privi di riconoscimento.
Gli
enti ecclesiastici riconosciuti come
persone giuridiche agli effetti civili rientrano sicuramente nella categoria
degli enti non commerciali, anzi si potrebbe affermare che, alla luce di quanto
stabilisce il nuovo comma 4 dell'art. 111-bis
t.u.i.r., modificato dall'art. 6 d.lgs. n. 460/1997, possono qualificarsi enti
commerciali di diritto.
L'art.
6 d.lgs. n. 460/1997, modificativo dell'art. 111-bis t.u.i.r., disciplina, per la prima volta in modo organico, la
perdita della qualifica di ente non commerciale, prevedendo tale conseguenza:
a)
nel caso in cui l'ente eserciti prevalentemente, per un intero periodo di
imposta, attività commerciale (primo comma);
b)
nel caso in cui risultino prevalenti i parametri indicati nel secondo comma
(immobilizzazioni relative all'attività commerciale, ricavi e/o redditi
derivanti dall'attività commerciale, componenti negative inerenti all'attività
commerciale).
La
stessa norma stabilisce poi un'importante eccezione, riservata ai soli enti
ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili, ai
quali non si applica la suddetta normativa, che comporta la perdita della
qualifica di ente non commerciale.
Secondo
la relazione governativa di accompagnamento del d.lgs. n. 460/1997, la ratio della norma in commento deve
essere individuata nel fatto che, con riferimento agli enti ecclesiastici
riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili, si sono ritenute
«comunque prevalenti le attività istituzionali di ispirazione eminentemente
idealistica».
Non
bisogna, tuttavia, sottovalutare neppure il fatto che oggetto esclusivo o principale
dell'ente ecclesiastico (attribuendo a tale termine la stessa definizione ora
codificata dal legislatore con l'art. 1 d.lgs. n. 460/1997[43]:
attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari e
fondamentali dell'ente) è il fine di religione o di culto. Come sopra
precisato, anzi, è proprio questo scopo essenziale che consente all'ente ecclesiastico
di ottenere il riconoscimento della personalità giuridica secondo le norme
dettate dal nostro ordinamento.
Gli
enti ecclesiastici riconosciuti, in quanto tali, sono pertanto già stati
oggetto di una verifica da parte dello Stato relativa allo scopo perseguito: il
loro oggetto principale, o meglio essenziale, deve necessariamente essere
l'attività di religione o di culto, che di per sé non è certamente un'attività
commerciale. Di conseguenza l'esercizio di un'attività commerciale da parte
dell'ente ecclesiastico può essere solo connessa o strumentale rispetto
all'attività principale. Se così non fosse, l'ente perderebbe la qualifica
stessa di ente ecclesiastico ancora prima di poter parlare di perdita di
qualifica di ente non commerciale.
Naturalmente,
a contrario, si può dedurre che agli enti ecclesiastici privi di riconoscimento non si estendono le
osservazioni cui si è fatto cenno e neppure si applica la suddetta normativa di
favore, bensì l'ordinaria disciplina dettata dal d.lgs. n. 460/1997, che
riguarda tutti gli altri enti non commerciali.
Lo
svolgimento dell’attività di impresa da parte dell’ente ecclesiastico non contrasta
con gli scopi di natura ideale e non economica che l’ente persegue, ma può
svolgere l’importante funzione di procurare i mezzi finanziari necessari e
strumentali per il perseguimento dello scopo principale. In altri termini
l’ente non perderebbe la propria identità, ma svolgerebbe un’attività (di
impresa) che viene tenuta distinta a tutti gli effetti dalla attività di
religione e di culto ed è soggetta alla disciplina sua propria di diritto
comune.
In
tale ipotesi, l’ente che svolge attività di impresa non è in alcun modo assimilabile
alle società, in quanto perseguirebbe il solo lucro oggettivo (ossia un fine
lucrativo attraverso lo svolgimento di un’attività economica) e non anche il
cosiddetto lucro soggettivo (lo scopo della divisione degli utili) che
caratterizza e contraddistingue le società[44].
Con
riferimento allo svolgimento di attività di impresa da parte dell’ente ecclesiastico,
vi è da sottolineare la più moderna tendenza dottrinale[45]
e giurisprudenziale[46]
a considerarla soggetta alla disciplina di diritto comune, e quindi alle norme
sulla rappresentanza, sul fallimento, ecc., in contrasto con l’opinione
consolidata e ormai superata che giungeva all’opposta conclusione, sulla base
della convinzione di una «sorta di specialità funzionale degli enti
ecclesiastici».
L'art.
3 d.lgs. n. 460/1997 (modificativo dell'art. 109 t.u.i.r. - d.p.r. n.
917/1896), stabilisce l'obbligo dell'ente non commerciale di tenere la
contabilità separata per l'attività commerciale eventualmente esercitata, al
fine di conferire trasparenza alla gestione e rendere più agevole la
determinazione del reddito di impresa, come si legge nella relazione
governativa al d.lgs. n. 460/1997.
L'art.
5, co. 1, del medesimo d.lgs. (modificativo dell'art 111 t.u.i.r.), detta una disciplina
di favore, in materia di imposte sui redditi, indirizzata ai soli enti di tipo
associativo (con esclusione, quindi, delle fondazioni), a condizione che questi
si conformino agli adeguamenti statutari ivi previsti.
Nel
testo dell'articolo in commento vi sono ripetuti riferimenti alle associazioni
religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato
patti, accordi o intese.
Di
particolare, vi è da rilevare come, alle predette associazioni religiose, non
si applichino le lettere c) ed e) del nuovo testo dell'art. 111
t.u.i.r., co. 4-quinquies: non è
necessario un adeguamento statutario che preveda la disciplina uniforme del
rapporto associativo e delle modalità associative, nonché l'obbligo di redigere
ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario.
La
ratio della norma è da individuare
nell'esigenza di salvaguardare la peculiare struttura organizzativa dell'ente,
di per sé funzionale, per esperienza storicamente comprovata, al perseguimento
delle finalità istituzionali.
Per
ragioni di coordinamento, l'art. 5, co. 2, d.lgs. n. 460/1997 detta una disciplina
di favore in materia di I.V.A., sempre indirizzata agli enti di tipo
associativo, analoga a quella dettata dal co. 1 in tema di imposte sui redditi.
8. Enti ecclesiastici ed ONLUS
Le
organizzazioni non lucrative di utilità sociale costituiscono una categoria autonoma
e distinta di enti, che assume rilevanza ai fini fiscali, per il particolare
regime tributario di favore loro riservato. Ciò è precisato molto chiaramente
nella premessa alla circolare del Ministero delle finanze, Dipartimento delle
entrate, in data 26 giugno 1998, n. 168/E.
Il
rapporto tra enti non commerciali ed organizzazioni non lucrative di utilità sociale
è un rapporto di genere a specie, come risulta molto chiaramente dalla
relazione di accompagnamento al d.lgs. n. 460/1997 e come si deduce dall'intera
normativa e, in particolare, dalla norma di rinvio e di collegamento
rappresentata dall'art. 26 d.lgs. n. 460/1997, che dichiara applicabile alle
ONLUS, nei limiti della compatibilità, la disciplina degli enti non
commerciali.
Come
emerge sempre dalla suddetta relazione, la particolare disciplina di maggior
favore riservata alle ONLUS discende dall'esigenza di rivitalizzare il
cosiddetto 'terzo settore' e di individuare, in questa ottica, quegli enti non
commerciali ritenuti particolarmente meritevoli, in quanto perseguono
esclusivamente finalità di solidarietà sociale, operando in settori di
interesse collettivo.
Sotto
questo profilo, quindi, gli enti che possono beneficiare del regime tributario
riservato alle ONLUS sono individuati secondo elementi finalistici e non
strutturali.
La
tecnica legislativa adottata per le ONLUS è molto puntuale per quanto riguarda
l'individuazione degli enti interessati:
1. l'art. 10, co. 10, d.lgs. n. 460/1997 individua in
negativo gli enti che non possono essere considerati in ogni caso ONLUS: enti
pubblici, società commerciali diverse dalle cooperative, enti conferenti di cui
alla legge 30 luglio 1990, n. 218,
partiti e movimenti politici, organizzazioni sindacali, associazioni di datori
di lavoro e associazioni di categoria;
2. l'art. 10, co. 8, del medesimo d.lgs. elenca in modo
altrettanto tassativo, questa volta in positivo, gli enti che sono considerati
ONLUS di diritto: organismi di volontariato di cui alla l. n. 266/1991,
iscritti negli appositi registri; organizzazioni non governative riconosciute
idonee ai sensi della l. n. 49/1987; cooperative sociali di cui alla l. n.
381/1991.
3. l'art. 10, co. 1, del medesimo d.lgs. indica invece gli
enti ai quali è concessa la facoltà di acquisire la qualifica di ONLUS, a
condizione che si conformino alle precise regole dettate per il riconoscimento
di tale qualifica.
Già
al momento della delega legislativa contenuta nella legge finanziaria 1997 per
dettare un regime tributario unitario in tema di organizzazioni non lucrative
di utilità sociale, era sorto il dubbio se della normativa agevolativa
avrebbero beneficiato anche gli enti religiosi.
Il
disegno di legge Fantozzi, a differenza del testo attualmente in vigore, era
esplicito al riguardo, includendo espressamente gli enti ecclesiastici tra le
ONLUS e, quindi, riconoscendo espressamente il rilevante ruolo di utilità
sociale svolto tradizionalmente dagli stessi.
La
dottrina, da parte sua, si era preoccupata di sottolineare il profilo di
incostituzionalità della nuova normativa, in caso di esclusione degli enti
ecclesiastici dal suo ambito di applicazione, soprattutto alla luce dell’art.
20 della Costituzione.
Come
discende dal tenore letterale della normativa in vigore, gli enti ecclesiastici
non sono esclusi tassativamente dall'ambito delle ONLUS, non essendo menzionati
nell'art. 10, co 10, d.lgs. n. 460/1997), e comunque non potevano neanche
essere esclusi, essendo sicuramente enti non commerciali, ma non sono neppure
riconosciuti ONLUS di diritto, stante la loro esclusione dall'elenco tassativo
dell'art. 10, co. 8, del suddetto decreto.
Non
è possibile neppure ipotizzare che il legislatore li abbia, più o meno volutamente,
trascurati o dimenticati.
Lo
stesso art. 10 d.lgs. n. 460/1997 detta disposizioni specifiche proprio con riferimento
agli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha
stipulato patti, accordi, o intese.
Ai
sensi dell'art. 10, co. 9, d.lgs. n. 460/1997, ed introducendo un'eccezione al
divieto per le ONLUS di svolgere attività diverse da quelle solidaristiche
elencate presumibilmente in modo tassativo dal legislatore, a meno che non
siano ad esse connesse (art. 10, co. 1, lettera c), il legislatore riconosce ai suddetti enti ecclesiastici la
facoltà di acquisire la qualifica di ONLUS, purché nel rispetto di confini ben
precisi:
a)
limitatamente all'esercizio delle attività di solidarietà elencate nella
lettera a) del co. 1 (assistenza
sociale e socio-sanitaria, assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione,
formazione, sport dilettantistico, tutela e promozione dei beni culturali,
tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, promozione della cultura
e dell'arte, tutela dei diritti civili, ricerca scientifica di particolare interesse
sociale);
b) a condizione che tengano, per tali attività, scritture
contabili separate, con osservanza delle disposizioni prescritte al riguardo
per le ONLUS (art. 20-bis d.p.r. 29
settembre 1973, n. 600, introdotto dall'art. 25 d.lgs. n.460/1997).
Come
osserva Antonio Guarino[47],
in sede di commento alla corrispondente norma contenuta nel disegno di legge
Fantozzi[48], «il tenore
letterale della disposizione lascia intendere che operi una sorta di
automatismo nella sottoposizione degli enti ecclesiastici riconosciuti e
regolamentati sulla base di leggi negoziate tra Stato e confessioni religiose
al regime giuridico delle Onlus».
Sembra
opportuno sottolineare, tuttavia, che ciò nonostante, non si può parlare di
ONLUS di diritto, stanti i limiti, le condizioni ed il ben preciso settore di
attività indicato.
La
citata Circolare n. 168/E inserisce gli enti ecclesiastici delle confessioni
religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese
all’interno del paragrafo dedicato ai «soggetti considerati ONLUS limitatamente
a determinate attività», riconoscendo ai suddetti enti «la facoltà di svolgere
anche attività non riconducibili fra quelle proprie dei settori elencati
nell’art. 10, comma 1, lett. a)….e di
configurarsi come ONLUS solo parzialmente, cioè limitatamente alle attività
svolte nell’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale nei
settori espressamente indicati nell’anzidetta disposizione. Ciò comporta che i
soggetti di cui trattasi possono accedere al regime tributario previsto in
favore delle ONLUS dagli articoli 12 e seguenti del d.lgs. n. 460 del 1997
limitatamente ai settori di cui al comma 1, lett. a), dell’art. 10 menzionato a
condizione che per tali attività» sia rispettato l’obbligo di tenuta di
scritture contabili separate, siano rispettati i requisiti statutari e i
vincoli sostanziali imposti dall’art.10, ferme le deroghe di cui al settimo
comma, e sia rispettato l’onere di comunicazione.
Da
ultimo la Circolare del Ministero delle finanze, Dipartimento delle Entrate, in
data 22 gennaio 1999, n. 22 risponde espressamente alla domanda se gli enti
ecclesiastici, di cui al co. 9 dell’art. 10 del d.lgs. n. 460/97 debbano
intendersi automaticamente rientranti nei benefici previsti dagli articoli 16,
17, 18 del d.lgs., ribadendo quanto già precisato nella circolare n. 168/E:
«gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha
stipulato patti, accordi o intese hanno la facoltà di configurarsi come ONLUS
solo parzialmente, cioè limitatamente alle attività svolte nell’esclusivo perseguimento
di finalità di solidarietà sociale nei settori espressamente indicati nell’art.
10, comma 1, lettera a) del d.lgs. n.
460/97. Ciò comporta che i soggetti di cui trattasi possono accedere al regime
tributario previsto in favore delle ONLUS … limitatamente ai settori di cui al
comma 1, lett. a), dell’art. 10
menzionato a condizione che per tali attività:
a)
siano tenute separatamente le scritture contabili previste …;
b)
siano rispettati i requisiti statutari e i vincoli sostanziali imposti
dall’art. 10 .., ferme restando le deroghe previste dal comma 7 dello stesso
art. 10, nonché l’onere della comunicazione di cui all’art. 11 dello stesso
d.lgs.».
Dalla
lettura della relazione che accompagna il d.lgs. n. 460/1997 emerge poi con
particolare rilievo la precisa volontà del legislatore di escludere gli enti
ecclesiastici non riconosciuti dall'ambito operativo dell'art. 10, co. 9,
d.lgs. n. 460/1997, contrariamente alle richieste avanzate dalla Commissione
parlamentare, per le notevoli difficoltà «di controllo dei presupposti
qualificativi» di tali enti[49].
Risulta
evidente la particolare fiducia che il legislatore del 1997 accorda agli enti
ecclesiastici riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha
stipulato patti, accordi o intese, quasi a voler considerare la normativa
bilaterale tra Stato e confessioni religiose una garanzia del «buon fine delle
agevolazioni tributarie concesse alle ONLUS»[50].
L'art.
10, co. 7, d.lgs. n. 460/1997 consente, inoltre, agli enti ecclesiastici riconosciuti
dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o
intese, di acquisire la qualifica di ONLUS, adeguando gli statuti o gli atti
costitutivi al dettato dell'art. 10, co. 1, senza, tuttavia, essere tenuti ad
utilizzare la locuzione ONLUS nella denominazione e senza obbligo di
organizzarsi secondo criteri di democraticità, e, quindi, di dover adottare una
disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, come
precisato in modo più analitico nelle lettere h) ed i) del citato art.
10.
Analogamente
a quanto esaminato in riferimento alla normativa degli enti non commerciali,
anche per le ONLUS il legislatore ha volutamente introdotto una disciplina
mirata agli enti ecclesiastici e, pertanto, speciale.
La
normativa in commento non sembra escludere, comunque, dal suo ambito di
applicazione gli enti ecclesiastici che non abbiano una regolamentazione
negoziale dei loro rapporti con lo Stato: per gli stessi non opererà il regime
di 'automatismo' disciplinato dall’art. 10, co. 9, d.lgs. n. 460/1997, ma la
normativa generale prevista per gli enti diversi da quelli indicati nell’art.
10, co. 8, 9, che intendono acquisire la qualifica di ONLUS[51].
9. Enti ecclesiastici ed adeguamenti statutari
Dall'esame
della Sezione seconda del d.lgs. n. 460/1997, si rileva, con estrema evidenza,
la volontà del legislatore di subordinare l'acquisto della qualificazione di ONLUS
non solo all'elemento oggettivo costituito dallo svolgimento, da parte
dell'ente, delle attività di solidarietà sociale tassativamente elencate, ma
anche all'elemento formalistico di adeguamento statutario alle prescrizioni di
legge.
È
proprio quest'ultimo elemento a sollevare qualche perplessità in merito alla
sua applicazione agli enti ecclesiastici, per l'evidente contrasto con quanto
stabilito con lo Scambio di note con allegati tra la Repubblica Italiana e la
Santa Sede, costituente un'intesa tecnica interpretativa ed esecutiva
dell'Accordo modificativo del Concordato Lateranense del 18 febbraio 1984 e del
successivo protocollo del 15 novembre 1984, pubblicato sul Supplemento
ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 241 in data 15 ottobre 1997.
In
tale documento si legge che la disciplina dettata dallo Stato italiano per gli
enti ecclesiastici di culto cattolico civilmente riconosciuti presenta
carattere di specialità rispetto a quella dettata dal codice civile in materia
di persone giuridiche, in quanto i suddetti enti hanno ottenuto il
riconoscimento «nel rispetto delle loro caratteristiche originarie stabilite
dalle norme di diritto canonico. Non sono pertanto applicabili agli enti ecclesiastici
le norme dettate dal codice civile in tema di costituzione, struttura, amministrazione
ed estinzione delle persone giuridiche private. Non può dunque richiedersi ad
essi, per esempio, la costituzione per atto pubblico, il possesso in ogni caso
dello statuto, né la conformità del medesimo, ove l'ente ne sia dotato, alle
prescrizioni riguardanti le persone giuridiche private. L'Amministrazione che
esamina le domande di riconoscimento degli enti ecclesiastici agli effetti
civili ... in particolare ... accerta ... che il fine di religione o di culto
sia costitutivo ed essenziale.».
Nel
medesimo documento si legge inoltre che la Santa Sede lamenta come l'Amministrazione
italiana abbia, «in più di una occasione, richiesto per il riconoscimento degli
enti ecclesiastici il possesso di requisiti che sono propri delle persone
giuridiche espresse dall'ordinamento italiano, senza considerare che gli enti
ecclesiastici sono istituzioni che sorgono nell'ordinamento canonico conservando,
in quello italiano, gli originari caratteri».
D'altra
parte «la Repubblica italiana si è impegnata, con l'art. 7, co. 2, dell'Accordo
del 18 febbraio 1984, a riconoscere agli effetti civili gli enti ecclesiastici
eretti o approvati secondo le norme del diritto canonico. Ciò significa che la
Repubblica italiana è tenuta, ai sensi della norma ora ricordata, ad accogliere
nel proprio ordinamento gli enti ecclesiastici, ai quali accorda il
riconoscimento, con le caratteristiche che agli stessi ineriscono
nell'ordinamento di provenienza (sempreché risultino presenti le specifiche condizioni
poste dalla disciplina pattizia). Per le stesse ragioni deve ritenersi non consentito
all'Amministrazione italiana pretendere l'esibizione in forma di atto pubblico
dello statuto dell'ente ecclesiastico e assoggettare ad 'approvazione' le norme
statutarie in occasione del riconoscimento. È evidente che una siffatta linea
finirebbe per condurre ... ad una vera e propria 'rifondazione' dell'ente da
parte dello stesso ordinamento italiano».
Il
contrasto tra la rigidità della normativa in tema di ONLUS, sia pure dovuta a
fin troppo evidenti ragioni di evitare fenomeni di elusione, e le disposizioni
che sono alla base di accordi pattizi tra Stato e Chiesa, rendono particolarmente
difficoltosa l'applicabilità della Sezione seconda del d.lgs. n. 460/1997 agli
enti ecclesiastici riconosciuti.
Nel
caso specifico è da escludere che lo Stato italiano abbia il potere di intervenire
unilateralmente nella struttura giuridica di enti che non appartengono al suo
ordinamento. Pare, tuttavia, esaminando il tenore letterale della normativa
ONLUS, che si debba escludere anche la possibilità che l'ente ecclesiastico che
intenda acquisire la qualifica ONLUS - sia pure limitatamente ad un determinato
settore di attività - possa farlo senza adeguare lo statuto o l'atto
costitutivo ai dettami dell'art. 10
d.lgs. n. 460/1997.
Molti
enti ecclesiastici riconosciuti agli effetti civili sono del tutto privi di
statuto o di atto costitutivo, eppure ciò non è stato di impedimento al loro
riconoscimento come persone giuridiche.
I
primi interventi dottrinali in materia[52]
sono stati nel senso di ritenere che gli enti ecclesiastici siano tenuti a
rispettare le prescrizioni della nuova normativa tributaria, se intendano
usufruirne, dotandosi magari di un semplice regolamento, oppure sono stati nel
senso di ritenere che gli enti ecclesiastici, in quanto tali, non debbano
ritenersi destinatari dell'obbligo di adeguamento statutario per acquisire la
qualifica ONLUS. A quest'ultima opinione è facile ribattere che la tecnica
adottata dal legislatore nel d.lgs. n. 460/1997 è fin troppo puntuale per
consentire di giungere a questa conclusione. Gli enti ecclesiastici sono stati
tenuti ben presenti nello stesso art. 10, che dedica appunto alcune norme
specifiche agli stessi. Sembra potersi affermare che, se è vero che il legislatore
ubi voluit, dixit - e lo ha detto in
modo molto chiaro anche con riferimento agli enti ecclesiastici in molte norme
contenute nel d.lgs. n. 460/1997 - è anche altrettanto vero che se, non ha
escluso gli enti ecclesiastici dall'obbligo di adeguamento statutario, tale era
appunto la sua volontà.
Con
riferimento a questo problema specifico, è intervenuta a fare chiarezza, per
quanto possibile, la citata circolare ministeriale n. 168/E, la quale conferma
l'obbligo per gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali
lo Stato ha stipulato patti, accordo o intese, che intendano «accedere al
regime tributario previsto in favore delle ONLUS», di tenere scritture
contabili separate, di rispettare i requisiti statutari e i vincoli sostanziali
imposti dall'art. 10 d.lgs. n. 460/1997, nonché l'onere della comunicazione
imposto dall'art. 11. È detto testualmente: «ai fini dell'applicazione dei
vincoli formali e sostanziali richiamati devono tenersi presenti anche le norme
pattizie che regolamentano gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose
con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese. In particolare, con
riferimento agli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, va tenuto presente
il documento conclusivo della Commissione paritetica italo-vaticana, pubblicato
nel supplemento ordinario n. 210 alla Gazzetta Ufficiale del 15 ottobre 1997,
n. 241» sopra riportato. «Tali enti devono, tuttavia, comunque predisporre un
regolamento, nella forma di scrittura privata registrata, che recepisca le
clausole dell'art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 460 del 1997».
La
circolare n. 168/E non lascia, quindi, spazio a molti altri dubbi interpretativi.
È vero che si tratta di una fonte normativa di rango secondario rispetto alla
legge e, quindi, può anche essere disattesa, ma è altrettanto vero che ha
palesato in modo inequivoco la precisa volontà del legislatore di richiedere
anche per gli enti ecclesiastici di culto cattolico, che intendano beneficiare
del regime fiscale previsto per le ONLUS, il rispetto delle suddette
prescrizioni dell’art. 10 d.lgs. n. 460/1997, sia pure non sotto il profilo
della necessità della predisposizione di uno statuto o dell’adeguamento di
quello eventualmente esistente, ma nella forma attenuata di un semplice
regolamento[53]
Si può pervenire a
conclusioni simili sia per gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose
diverse dalla cattolica, che hanno stipulato patti, accordi o intese con lo
Stato italiano, sia, con riferimento agli obblighi di adeguamento statutario
richiesti dal d.lgs. n. 460/1997, per gli enti non commerciali di tipo associativo
(art. 5).
9. Rapporto tra scopo di religione e di culto
e
art. 10, co. 1, lett. a), d.lgs. n.
460/1997
A
questo punto rimane da chiarire il punto forse di maggiore importanza relativo
ai rapporti tra normativa ONLUS ed enti ecclesiastici.
Se
è vero da un lato sia che il d.lgs. n. 460/1997 assume mera rilevanza tributaria
e non civilistica, per espressa volontà del legislatore, sia che col termine
ONLUS ci si riferisce a una precisa categoria fiscale e, dall'altro, che nel
nostro ordinamento giuridico esiste un principio di carattere generale[54]
secondo il quale il fine di religione o di culto è equiparato, agli effetti
tributari, al fine di beneficenza o di istruzione, come mai gli enti
ecclesiastici riconosciuti agli effetti civili, per i quali, come accennato in
precedenza, lo scopo di religione di culto deve essere necessario, essenziale e
imprescindibile, non sono stati compresi dal legislatore tra le cosiddette
ONLUS di diritto?
Come
già precisato, l'omissione sembra voluta, in quanto la tecnica legislativa adottata
nella stesura del d.lgs. n. 460/1997 appare troppo precisa nel tenere in
considerazione, ripetutamente, anche gli enti ecclesiastici, per averli
semplicemente dimenticati nella stesura dell'art. 10, co. 8, tanto più che il
successivo co. 9 se ne occupa espressamente.
Partendo
dal presupposto, a mio avviso ineludibile, secondo il quale gli enti ecclesiastici
non possono essere considerati sic et
simpliciter ONLUS di diritto, per i motivi sopra esposti, non ritengo che
il legislatore del 1997 abbia inteso disapplicare o cancellare quel principio
di carattere generale di equiparazione del fine di religione o di culto al fine
di beneficenza o di istruzione, che è stato introdotto con il Concordato, puntualizzato
con l'art. 7, co. 3, l. n. 121/1985 e ripetutamente confermato nella legislazione
speciale sui culti acattolici, in precedenza richiamata e che,
conseguentemente, essendo stato introdotto con una normativa bilaterale e
negoziata tra Stato e confessioni religiose, non potrebbe essere abrogato in
via unilaterale.
Probabilmente
il legislatore del 1997 ha soltanto considerato che la qualifica di ente
ecclesiastico non può, da sola, essere sufficiente garanzia del fatto che
l'ente operi nel settore della solidarietà sociale.
In
altri termini, nell’individuare gli enti destinatari della nuova normativa tributaria
di favore, il legislatore non attribuisce importanza all’elemento strutturale,
alla forma dell’ente o alla sua qualificazione giuridica, ma esclusivamente
alla finalità dallo stesso perseguita.
A
questo proposito è interessante, con riferimento all’applicazione della normativa
in commento agli enti ecclesiastici, rilevare come il tenore letterale
dell’attuale articolo 10, co. 1, d.lgs. n. 460/1997 sia modificato rispetto
alla prima formulazione della norma: sono, infatti, scomparsi alcuni requisiti
ineludibili ai fini della qualificazione dell’ente come ONLUS contenuti
nell’art. 1, co. 1, del disegno di legge Fantozzi e, precisamente, il fatto che
l’ente dovesse avere «esclusivo fine solidaristico» e come «oggetto esclusivo
lo svolgimento di attività di utilità sociale».
Proprio
questi requisiti erano sembrati ai primi commentatori del suddetto disegno di
legge di serie ostacolo all’applicazione della normativa ONLUS agli enti
ecclesiastici.[55]
Come
emerge da tutta la normativa sopra esaminata in tema di enti ecclesiastici,
questi ultimi possono svolgere attività anche in settori diversi sia da quello
dell’utilità sociale, sia da quello di religione o di culto[56].
In altri termini, lo scopo di religione o di culto non è di per sé immanente ai
fini della qualificazione di ente ecclesiastico e, quindi, a contrario, la
qualificazione ecclesiastica dell'ente non è sufficiente ad assicurare che
l'ente svolga la sua attività in quei settori di solidarietà sociale che
giustificano il riconoscimento della qualificazione di ONLUS.
Conseguentemente,
ritenendo tuttora valida l'equiparazione ai fini tributari dello scopo di
religione e di culto con lo scopo di beneficenza e di istruzione, si potrebbe
concludere che gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti[57]
possano essere considerati ONLUS, ai sensi dell'art. 10, co. 9, d.lgs. n.
460/1997, anche per l'esercizio della sola attività di religione o di culto, in
virtù dell'equiparazione sopra citata, ma con espressa esclusione di qualsiasi
altra attività che non rientri in quelle elencate nel primo comma dell'art. 10.
In
altri termini, non è la qualificazione ecclesiastica dell'ente che gli consente
di per sé di essere considerato ONLUS, ma è il singolo settore di attività in
cui opera (compresa l'attività di religione e di culto), che può rientrare
nell'elenco tassativo del primo comma dell'art. 10 del d.lgs. n. 460/1997.
Dando
questa lettura alla normativa, acquista un significato preciso e comprensibile
anche l'art. 10, co. 9. Tale norma non deve necessariamente essere letta nel senso
che solo una parte dell'attività svolta dall'ente ecclesiastico possa usufruire
del regime di favore introdotto con il d.lgs. n.460/1997.
Probabilmente
il legislatore ha tenuto in considerazione l'esistenza di una pluralità di enti
ecclesiastici, alcuni dei quali svolgono anche attività diverse dalla religione
o dal culto e quindi, ha dettato una norma di generale applicazione.
Non
sembra, infatti, potersi escludere, sulla base della portata della norma e del
suo tenore letterale, che l'intera attività dell'ente ecclesiastico sia
riconducibile a quelle categorie che consentono l'applicazione della normativa
di favore. E se è vero che lo scopo di religione e di culto è equiparato, ai
fini tributari, allo scopo di beneficenza e di assistenza, non si vede per
quale motivo non si possa conciliare un principio di carattere generale che da
anni è recepito nel nostro ordinamento, con la normativa speciale dettata,
proprio ai soli fini tributari, nel 1997 per gli enti non commerciali.
Il
tutto, naturalmente, nel rispetto di quei limiti che il d.lgs. n. 460/1997
impone agli enti che intendono avvalersi della facoltà di acquisire la
qualifica di ONLUS: obbligo di adeguamento statutario, comunicazione
all'anagrafe delle ONLUS, tenuta della contabilità secondo la specifica
disciplina prevista per le ONLUS, esclusivo perseguimento di finalità di
solidarietà sociale, divieto di svolgere attività diverse, ecc.
Con
la suddetta interpretazione, non si intende in alcun modo negare la tassatività
delle ipotesi previste dall'art. 10, co. 1, lett. a), riguardo ai settori di attività degli enti ONLUS.
Nell'elenco
di tali attività compare sia la beneficenza (n. 3), sia l'istruzione (n. 4).
È
la normativa esaminata nel precedente paragrafo sul trattamento tributario degli
enti non commerciali (cfr. per tutti l'art. 7 l. n. 121/1985) a fungere da
collegamento e a consentire l'equiparazione dello scopo di religione e di
culto, agli effetti tributari, ai fini di beneficenza e istruzione, anche con
riferimento all'applicazione della normativa dettata appunto in materia
tributaria dalla Sezione seconda del d.lgs. n. 460/1997.
Pertanto
l'art. 10, co. 9, d.lgs. n. 460/1997, che considera ONLUS gli enti ecclesiastici
limitatamente alle attività indicate dal primo comma dell'art. 10, può
intendersi esteso anche all'attività di religione e di culto, in virtù
dell'equiparazione di cui si è parlato prima.
Ovviamente
gli enti ecclesiastici interessati dovranno avere preventivamente ottenuto il
riconoscimento della personalità giuridica agli effetti civili, che, come sopra
dimostrato, è garanzia del fatto che l'ente svolga effettivamente attività di
religione di culto.
Rimane
comunque aperto il problema se la disciplina tributaria dettata per le ONLUS si
estenda anche agli enti ecclesiastici privi di una regolamentazione negoziata
dei loro rapporti con lo Stato e privi del riconoscimento agli effetti civili.
Infatti:
- l’attuale formulazione dell’art. 10, primo comma, del D.
lgs. n. 460/1997 non include, come già in precedenza rilevato, le attività
religiose fra le attività socialmente utili,
- il co. 9 del medesimo art. 10 si riferisce solo a enti
ecclesiastici riconosciuti e regolamentati sulla base di leggi negoziate tra lo
Stato e confessioni religiose,
- non si applicano le deroghe previste dall’art. 10, co. 9,
per gli enti ecclesiastici riconosciuti,
- l’equiparazione agli effetti tributari dello scopo di
religione o di culto con i fini di beneficenza e istruzione non è pacificamente
estesa anche agli enti ecclesiastici non riconosciuti o non regolamentati sulla
base di intese tra lo Stato e le confessioni religiose;
- la relazione di accompagnamento al d.lgs. n. 460/1997
sembra escludere espressamente tali enti dall’ambito di applicazione dell’art.
10, co. 9.
In
mancanza di un preciso intervento legislativo, sembra doversi concludere che
tali ultimi enti possano usufruire della normativa ONLUS soltanto se in
possesso dei requisiti generali richiesti dalla stessa e, quindi, se svolgono
la loro attività nei settori elencati nell’art. 10, co. 1, fra i quali non
rileva come socialmente utile l’attività religiosa.
[1]
L’assimilazione agli enti pubblici trovava origine nel tenore letterale
dell’art. 2 del codice civile del 1865, secondo il quale «i comuni, le
province, gli istituti pubblici civili ed ecclesiastici, ed in genere tutti i
corpi morali legalmente riconosciuti, sono considerate persone e godono dei
diritti civili secondo la legge e gli usi osservati come diritto
pubblico».
Cfr. Cass. 5580/1978. Contra: Cass. 5118/1985, Cass.
4430/1980, Cass. SS.UU. n. 2656/1990.
[2] Il codice
civile del 1942, invece, non contiene alcun riferimento alla possibile natura
pubblicistica degli enti ecclesiastici: non li menziona l’art. 11, che
disciplina le persone giuridiche pubbliche; li nomina, invece, l’art. 831, che
tuttavia non li qualifica.
Tedeschi (Manuale
di diritto ecclesiastico, 1998, Torino, p. 200) propende per la natura giuridica
privata degli enti ecclesiastici sulla base dei seguenti elementi: previsione
dell’iscrizione nel registro delle persone giuridiche, riconoscimento
discrezionale e non automatico, assoggettamento delle attività diverse dal fine
di religione o di culto alle leggi dello Stato.
[3]
Cfr. Finocchiaro, Enti ecclesiastici, II) Enti ecclesiastici
cattolici, in Enc. Giur., vol.
XII, Roma 1988.
[4]
Per le varie opinioni confronta Ferrante,
Osservazioni sui riflessi
ecclesiasticistici della legge quadro
sulle organizzazioni di volontariato, in Dir. eccl. 1994, p. 1022.
[6]
Anche se, per taluni, la nozione tecnica di ente ecclesiastico presuppone che
lo stesso sia dotato di personalità giuridica.
[7]
Per un maggior approfondimento della disciplina degli enti ecclesiastici cfr.: Finocchiaro, voce cit.; Fubini, Enti ecclesiastici delle confessioni
religiose diverse dalla cattolica, in Enc.
Giur., vol. XII, Roma 1998.
[9]
Per un esame più approfondito della problematica cfr. Ferrante (Osservazioni …
cit., p. 1009 ss.), il quale parte
dal presupposto dell'insussistenza di qualsiasi presunta differenza ontologica
tra enti civilmente riconosciuti ed enti privi di riconoscimento.
Sotto un profilo di rilevanza più strettamente notarile, vi è da
segnalare come la capacità negoziale degli enti della Chiesa cattolica, nonché
degli enti che fanno capo a confessioni che hanno stipulato intese con lo
Stato, ai sensi dell’art. 8 Cost., sia subordinata all’iscrizione dell’ente nel
registro delle persone giuridiche (cfr. art. 6, ult. co, l. n. 222/1985; art.
26, co. 4, l. n. 516/1988; art. 18, co. 3, l. n. 517/1988; art. 24, co. 5, l.
n. 101/1989; art. 13, co. 3, l. n. 116/1995; art. 24, co. 3, l. n. 520/1995)
mentre in generale la mancata iscrizione nel detto registro degli altri enti di
culto acattolico non incide sulla validità degli atti compiuti, come precisato
dallo stesso dal Direttore della Divisione Affari dei Culti diversi dal
Cattolico del Ministero dell’Interno con nota in data 27 giugno 1998, Prot. n.
328/FG/20/A.2.
[10] Al riguardo
cfr. paragrafo successivo.
[11] C. Cardia, Alcune innovazioni in materia di enti ecclesiastici, in QDPE, 1997/6, 915 ss.
[12] La Circolare
n. 93 del 30 marzo 1996 della Direzione generale degli Affari Culto del
Ministero dell’Interno, parla di «assoggettamento degli enti ecclesiastici, pur
nella specificità della loro natura, alla disciplina delle norme di diritto
comune».
[13] La legge 27
maggio 1929, n. 810 (Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi e
del Concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, l'11
febbraio 1929) ha dato esecuzione nell'ordinamento giuridico italiano ai
cosiddetti 'Patti Lateranensi', firmati in data 11 febbraio 1929 tra la Santa
Sede e l'Italia e comprendenti il Trattato, con i suoi allegati, ed il Concordato.
[14] Ratifica ed esecuzione
dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984,
che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra
la Repubblica italiana e la Santa Sede.
[15] Disposizioni
sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero
cattolico in servizio nelle diocesi.
[16] Disposizioni
sugli enti ecclesiastici e sulle amministrazioni civili dei patrimoni destinati
a fini di culto.
[17] I Concordati
sono convenzioni internazionali tra la Chiesa Cattolica e gli Stati, non aperte
all’adesione di terzi. Una volta ratificati e dopo l’emanazione della legge di
esecuzione, «obbligano lo Stato ad ottemperare agli impegni assunti e a non
legiferare in maniera contraria». Così Tedeschi,
Manuale … cit., p. 75.
[18] Tedeschi (Manuale … cit., p. 81) osserva: «ciò che l’art. 7 aveva
costituzionalizzato non erano le singole norme degli accordi del ’29, ma il
principio pattizio: lo Stato cioè non avrebbe proceduto, nelle materie di
comune interesse, unilateralmente, ma per l’appunto in via bilaterale».
[19] Il principio
di uguaglianza sancito dall’art. 3 Cost. si riferirebbe, secondo una corrente
dottrinale di rilievo, non solo ai 'cittadini', ossia alle persone fisiche di
cittadinanza italiana, ma anche alle persone giuridiche. Cfr. per tutti Mortati, Istituzioni di diritto pubblico, Padova, 1969, p. 942; Ravà, Contributo allo studio dei diritti individuali e collettivi di libertà
religiosa nella Costituzione italiana, Milano, 1959, p. 71.
Contra, sulla base
del tenore letterale della norma, Tedeschi,
Manuale … cit., p. 78, il quale
sottolinea, tuttavia, l’enorme importanza che l’interpretazione da lui non
condivisa avrebbe per il diritto ecclesiastico, in quanto «sancirebbe il
principio di eguaglianza - e non l’eguale libertà di cui all’art. 8, primo
comma, Cost. - tra tutte le confessioni» religiose.
[20] La l. n.
1159/1929 aveva già disciplinato la materia ammettendo, all'art. 1, in quello
che allora era il Regno d'Italia, anche culti diversi dalla religione cattolica
apostolica e romana, purché non contrari, nei principi e nei riti, all'ordine
pubblico o al buon costume.
[21] Tale limite
deve intendersi riferito solo ai principi fondamentali dell'ordinamento stesso
(Corte Cost. 14-21 gennaio 1988, n. 43).
[22] Così Tedeschi, Manuale …, cit., p. 85.
[23] Sul connotato
di laicità dello Stato cfr. Tedeschi,
Manuale … cit., p. 99 ss.
[24] Norme per
l'attuazione della l. n. 1159/1929, sui culti ammessi nello Stato e per
coordinamento di essa con le altre leggi dello Stato.
[25] A questo proposito vi è da segnalare l’applicazione, anche
agli enti di culto acattolico, dell’art. 13 l. 15 maggio 1997, n. 127 (meglio
conosciuta come ‘legge Bassanini bis’),
modificato dall’art. 2, co. 26, l. 16 giugno 1998, n. 191 (cd. l. Bassanini ter), che ha abrogato l’art. 17 c.c.,
nonché «le altre disposizioni che prescrivono autorizzazioni per l’acquisto e
l’alienazione di immobili o per accettazione di donazioni, eredità e legati da
parte di persone giuridiche, associazioni e fondazioni». E ciò nonostante
l’apparente diverso tenore letterale della circolare n. 102, in data 23 maggio
1997, del Ministero dell’interno, Direzione generale degli affari dei culti,
che recita testualmente: «resta, peraltro ferma…la necessità della preventiva
autorizzazione governativa per gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione
posti in essere dalle fabbricerie e dagli enti di culti diversi dal cattolico
soggetti alla legge n. 1159/1929» Tale circolare, in realtà, intende riferirsi
non a tutti gli atti eccedenti
l’ordinaria amministrazione, ma soltanto agli altri atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, quindi agli atti
diversi da quelli elencati nel citato art. 13 l. n. 127/1997, come ha avuto
occasione di precisare lo stesso Ministero dell’interno, nella persona del
Direttore della Divisione Affari dei Culti diversi dal Cattolico con nota in
data 16 dicembre 1998, Prot. n. 892/F6/7/4/A/6, sulla base non solo di
un’interpretazione autentica, ma anche del tenore letterale dell’art. 2, co.
26, della l. n. 191/1997 e come ampiamente argomentato già nello studio della
Commissione Studi del Consiglio Nazionale del Notariato n. 1836 in data 11
novembre 1997.
[26] L'art. 7, co.
2, l. n. 121/1985 recita: «ferma restando la personalità giuridica degli enti
ecclesiastici che ne sono attualmente provvisti, ...».
[27] In materia il
Consiglio di Stato ha prospettato una vera e propria teoria della
discrezionalità graduata: C.S., Sez. I, 12 maggio 1993, n. 426/93.
Il
mini-accordo tra Italia e Santa Sede sull'interpretazione di alcune
disposizioni della l. n. 222/1985 interviene anche sull’argomento della
discrezionalità dell’Amministrazione, senza tuttavia entrare nel merito, ma
limitandosi ad affermare principi fondamentali: compito dell’Amministrazione è
accertare che il fine di religione o di culto dell’ente che chiede il
riconoscimento sia costitutivo ed essenziale, senza disporre tuttavia di un
potere diversamente graduato a seconda dei diversi tipi di enti, e, quindi,
senza poter chiedere requisiti aggiuntivi a seconda della categoria cui l’ente
appartiene. «Gli enti si differenziano di fronte alla legge civile soltanto in
virtù dei requisiti che devono avere e che devono essere accertati e verificati
dall’Amministrazione», la quale «dispone per ciascun ente di quella
discrezionalità che è correlata si singoli e specifici requisiti espressamente
previsti dalla legge. La discrezionalità più penetrante resta indubbiamente
quella che si deve utilizzare nel verificare l’esistenza del fine di religione
o di culto e che verrà esercitata esclusivamente per gli enti non ricompresi
nel 1° comma dell’articolo 2 della Legge 222/1985.». Così Cardia, Alcune innovazioni … cit., p. 923 ss.
[28] Lo scambio di
note con allegati tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede costituente un'intesa
tecnica interpretativa ed esecutiva dell'Accordo modificativo del Concordato
Lateranense del 18 febbraio 1984 e del successivo Protocollo del 15 novembre
1984, pubblicato sul supplemento della Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 241 del 15 ottobre 1997, dice espressamente che l'Amministrazione
che esamina le domande di riconoscimento degli enti ecclesiastici agli effetti
civili accerta, in particolare, che il fine di religione o di culto sia
costitutivo ed essenziale.
[29] Cfr. art. 2 l. n. 1159/1929; art. 4 l. n. 848/1929; art.
10 r.d. n. 289/1930.
[30] Sul carattere
costitutivo ed essenziale del fine di religione e di culto cfr. C.S., Sez. I,
17 aprile 1991, n. 828/91.
[31] Tedeschi, Manuale … cit., p. 202 ss.
[32] Cfr. Pretura
Caulonia 29 ottobre 1991, in Gazz. Notar.,
1993, fasc. 8/9, p. 521.
[33] A questo
proposito è stato rilevato come l’art. 16 lett. b) della l. n. 222/1985 comporti la fine dell’equiparazione dello
scopo di religione o di culto con il fine di beneficenza e di istruzione di cui
all’art. 29, lett. h) del Concordato
(oggetto di esame nel paragrafo successivo). In tal senso Tedeschi, Manuale… cit., p. 201.
In
contrario si può rilevare come le due norme non si contraddicano, operando su
piani diversi: l’art. 16 l. n. 222/1985 fa riferimento agli effetti delle leggi
civili, mentre l’art. 29, lett. h)
del Concordato ha un ambito di applicazione riservato agli effetti tributari.
[34]
L'applicazione di tale principio è pacificamente riconosciuta anche
dall'Amministrazione finanziaria: cfr. nota min. 320570 del 13 dicembre 1975.
[35] Cass. 18
marzo 1943, Massime 1964, n. 27466:
il suddetto riconoscimento è considerato un privilegio non soggettivo, ma
oggettivo, con riferimento allo scopo di religione o di culto che l'ente
intende raggiungere con il compimento del negozio giuridico soggetto a tributo.
[36] Purché siano
riconosciuti agli effetti civili, ossia eretti in enti morali, ai sensi
dell'art. 2 l. n. 1159/1929: cfr. circ. min. 45/400558 del 6 agosto 1988.
[37] In tal senso Guarino, Organizzazioni non lucrative … cit., p. 44; Berlingò, Enti e beni
religiosi in Italia, Bologna, 1992, pp. 71-72.
[38] Cfr. Mauro, Riflessioni sui principi del regime tributario degli enti
ecclesiastici, in Dir. Eccl.,
1987, pp. 835 ss.
[39] Approvazione
del regolamento di esecuzione della l. n. 222/1985, recante disposizioni sugli
enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico
in servizio nelle diocesi.
[40] Una conferma
ulteriore si rinviene nel testo della relazione governativa che accompagna il
d.lgs. n. 460/1997: il testo normativo in commento è limitato alla disciplina
tributaria degli enti non commerciali, «in attesa di un'organica definizione
degli aspetti civilistici».
[41] Così Guarino, La giungla delle agevolazioni fiscali fiscali 'religiose'. Una via per
non perdersi, in QDPE, 1198/1,
pp. 115 ss.
Il
primo periodo di applicazione del d.lgs. n. 460/1997 porta tuttavia a
riflettere meglio su tale affermazione: al di là delle intenzioni del
legislatore, «la categoria ONLUS sta assumendo una valenza generale nell’intero
ordinamento giuridico e non solo nel settore tributario», a livello normativo e
di prassi amministrativa. Quindi, probabilmente, non si tratta solo di una
categoria fiscale, ma di un nuovo soggetto dal punto di vista civilistico, come
osserva Redaelli, Enti non profit: la 'rivoluzione' incomincia
dal fisco, in QDPE, 1998/3, pp.
689 ss.
Anche
Ferrante (Enti ecclesiastici e organizzazioni non lucrative d’utilità sociale -
ONLUS, in Dir. Eccl., 1997/1, pp.
573 ss.) parla di «nuova categoria giuridico/fiscale».
[42] Cfr. Guarino, Organizzazioni non lucrative … cit., pp. 38 ss., secondo il quale «il disegno di legge Fantozzi
attualizzerebbe un processo evolutivo nella riflessione sugli enti religiosi.
Il ricorso al concetto di enti di ispirazione religiosa da un lato risponde»
alle attese sottolineate dalla più moderna elaborazione dottrinale
ecclesiasticistica, che auspica una prospettiva di apertura verso il
riconoscimento di categorie ermeneutiche e classificazioni più ampie di quelle
finora adottate in materia di enti religiosi (processo questo già iniziato con
l’adozione della legislazione negoziata tra Stato e confessioni religiose),
dall’altro lato supera in un certo senso le menzionate attese «in quanto
attribuisce specifica rilevanza alla religione non solo nei profili
dell’appartenenza confessionale o delle attività svolte, ma anche come mera
motivazione».
[43] Per un
approfondito esame della qualificazione di oggetto esclusivo o principale
dell'ente, cfr. studio n. 728 bis del
Consiglio Nazionale del Notariato Enti
commerciali - Organizzazioni non lucrative di utilità sociale Aspetti fiscali.
[44] Cfr. Galgano, Diritto commerciale, vol. II, Le società, Bologna, 1994, p. 14 ss; Ferrante, Enti ecclesiastici e organizzazioni … cit., p. 573 ss.
[45] Cfr. per
tutti Tedeschi, Manuale …. cit., p. 236; Fuccillo, Enti ecclesiastici e impresa commerciale finalmente un binomio
compatibile!, in Dir. eccl.,
1995, II, p. 470 ss.
[46] In tal senso
Cass. SS.UU. 11 aprile 1994, n. 3353.
[47] Cfr. Guarino, Organizzazioni non lucrative … cit., p. 23 ss.
[48] L’art. 9, co.
2, del disegno di legge Fantozzi recitava: «gli enti ecclesiastici di
confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o
intese sono considerati, nel rispetto delle loro strutture e finalità,
organizzazioni non lucrative di utilità sociale ai fini dell’applicazione
delle norme della presente legge, sempreché operino nei settori di cui
all’articolo 1» (leggi ora attuale art. 10, comma 1, lettera a).»
[49] Questa
motivazione è stata giudicata non solo poco convincente, ma anche errata ed
incongruente, in quanto «ignora che, tra gli enti ecclesiastici riconosciuti,
esiste anche la categoria degli enti confessionali riconosciuti ai sensi della
legislazione unilaterale sui culti ammessi del 1929-1930, che nella
discriminazione vengono, senza sufficienti giustificazioni, accomunati agli
enti non riconosciuti!» Così Guarino,
La giungla delle agevolazioni … cit.,
pp .134 ss.
[50] In tal senso Guarino, Organizzazioni non lucrative … cit., p. 36.
[51] In tal senso Guarino, Organizzazioni non lucrative … cit., p. 36; contra Ferrante, Enti ecclesiastici … cit., pp. 577 ss.,
il quale solleva dubbi di incostituzionalità a proposito dell’art. 9, co. 2,
del disegno di legge Fantozzi, che disciplinando l’acquisto della qualità di
ONLUS solo per gli enti di confessioni religiose regolamentati da leggi
negoziate con lo Stato, parrebbe escludere gli enti religiosi sprovvisti della
suddetta regolamentazione.
[52] Cfr. Redaelli, L'attività 'non profit' rende ONLUS la parrocchia, in Il Sole 24 Ore, 24 febbraio 1998; Busani - Arduini, Parrocchie:
solidarietà in stile Onlus nonché E
lo statuto conserva il vecchio look, in Il
Sole 24 Ore, 16 marzo 1998.
[53] Redaelli (Enti non profit: la 'rivoluzione' … cit., pp. 689 ss.) ritiene che la Circolare n. 168/E, in ossequio al
riconoscimento della specifica natura degli enti ecclesiastici, «connotata da
finalità del tutto particolari (quelle di religione o di culto) e
dall’inserimento in ordinamenti che lo Stato riconosce come autonomi», richiede
non un intervento «sullo statuto dell’ente o, comunque, sulla sua natura
giuridica del tutto specifica, ma» soltanto «di evidenziare in un apposito
documento ciò che caratterizza la sola attività Onlus (o le sole attività, se
più di una) posta in essere da parte dell’ente ecclesiastico».
[54] Cfr. il
precedente paragrafo su enti ecclesiastici e trattamento tributario.
[55] Cfr. Ferrante, Enti ecclesiastici … cit., pp. 573 ss., il quale ravvisa una
mancanza di coordinazione, sotto il profilo della compatibilità teologica, con
la normativa fondamentale in materia di enti ecclesiastici cattolici, ossia la
l. n. 222/1985; Guarino, Organizzazioni non lucrative …, cit., p.
36, il quale rileva come un ente che abbia per oggetto esclusivo lo svolgimento
di attività di utilità sociale non potrebbe essere riconosciuto civilmente come
ente ecclesiastico, in quanto le attività di utilità sociale sono definite
generalmente come 'attività diverse'.
[56] Cfr., per
tutti, art. 7, co. 3, l. n. 121/1985 che parla di «enti ecclesiastici aventi
fine di religione o di culto», lasciando intendere che ne possono esistere
altri aventi fini diversi. Un esempio si può rinvenire negli istituti per il
sostentamento del clero.
[57] Secondo
alcuni commentatori il silenzio del legislatore del 1997 non escluderebbe, in via
pregiudiziale, le attività di religione o di culto dal godimento delle
agevolazioni tributarie previste per le ONLUS, in virtù della suddetta
equiparazione ai fini fiscali, «a condizione che siano esercitate da quelle
confessioni religiose che abbiano regolamentato i loro rapporti con lo Stato
mediante negoziazione o che abbiano almeno ottenuto il riconoscimento agli
effetti civili. Probabilmente il legislatore non ha voluto correre il rischio di concedere benefici per
attività religiose non costituenti espressione di gruppi confessionali, poste,
invece, in essere da organizzazioni che perseguano … fini speculativi.
Così … la garanzia della genuinità
della finalità religiosa inerente alle attività svolte è stata rinvenuta nel
collegamento con un’organizzazione confessionale 'nota' all’ordinamento,
mancando allo Stato parametri oggettivi e incontrovertibili per definire le
attività con fine di religione o di culto». Così Guarino, Organizzazioni
non lucrative …, cit., p. 44.