Studio n. 728 bis
ENTI NON
COMMERCIALI - ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI
UTILITÀ
SOCIALE ASPETTI FISCALI
Approvato dal Consiglio
Nazionale del Notariato il 29 maggio 1998
Il decreto legislativo 4
dicembre 1997 n .460 (supplemento ordinario n. 1/L alla G.U. 2 gennaio 1998
n.1), intitolato Riordino della
disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non
lucrative di utilità sociale, nella prima delle due sezioni in cui è
suddiviso provvede alla modifica di nome tributarie relative agli enti non
commerciali, mentre nella seconda sezione introduce la nuova figura di organizzazione
non lucrativa di utilità sociale.
In questa sede ci occupiamo
dell'esame delle norme relative alla imposizione indiretta di rilevanza
notarile.
Parte prima -
Enti non commerciali
1. Generalità
L’art. 87, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con il d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito, per
brevità, denominato t.u.i.r.), include tra i soggetti passivi di IRPEG gli enti
pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello
Stato, che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di
attività commerciali. La successiva lettera d)
del comma citato estende la soggettività passiva di tributo alle società ed
agli «enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica» non residenti nel
territorio dello Stato e quindi anche agli enti pubblici e privati che, sebbene
non residenti, posseggano tuttavia le stesse caratteristiche sostanziali di
quelli nominati alla lettera c)
surrichiamata.
Il comma 2 dell’art. 87 del t.u.i.r. dispone, poi, che tra gli enti
di cui alla lettera c) si debbano
ricomprendere:
- le persone giuridiche, vale a dire tutti gli enti pubblici e privati,
diversi dalle società che possano definirsi persone giuridiche;
- le associazioni non riconosciute;
- i consorzi;
- le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi
nei confronti delle quali il presupposto dell’imposta si verifichi in modo
unitario e autonomo.
La configurazione normativa
dell’ente non commerciale si fonda, pertanto, sui seguenti tratti
caratteristici e concorrenti:
a) l’ente non deve essere una
società (neppure una società semplice ovvero una società consortile ovvero una
società cooperativa, anche sociale);
b) non deve avere per oggetto
esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, per
l’individuazione delle quali bisogna rifarsi all’art. 51 del t.u.i.r., in
quanto, ai sensi del comma 3 di questo, le disposizioni in materia di imposte
sui redditi che fanno riferimento a tale nozione si applicano, ove non risulti
diversamente, a tutte le attività ivi indicate;
c) può essere un ente
associativo od istituzionale, pubblico o privato, con o senza personalità
giuridica, appartenente a tipi nominati od innominati.
Alla definizione dei criteri
utili ad individuare quando l’esercizio di attività commerciale possa
considerarsi oggetto esclusivo o principale dell’ente è dedicato il comma 4
dell’art. 87 del t.u.i.r., riformulato dall’art. 1 del d.lgs. n. 460/1997 [1].
Esso stabilisce che
l'oggetto esclusivo o principale dell'ente è determinato in base alla legge,
all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o
di scrittura privata autenticata o registrata[2]
, provvedendo poi a chiarire che per oggetto principale deve intendersi
“l’attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati
dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto”.
In ordine a tale norma
possono farsi talune considerazioni.
Va rilevato, in primo luogo,
che sono da prendere in considerazione, ai fini della qualificazione, non solo
l’atto costitutivo e lo statuto originari ma anche gli atti modificativi di
essi ed in genere tutti gli atti, negoziali e normativi, aventi la funzione di
stabilire l’oggetto dell’ente.
Poiché la norma citata parla
di ‘esistenza’ nelle forme indicate, non sembra necessario che essi siano
redatti inizialmente in queste
ultime, purché il loro contenuto sia così documentato.
In
secondo luogo, è evidente che nell’esame dell’atto costitutivo e dello statuto si deve andare oltre le mere
indicazioni letterali, interpretando le disposizioni in essi contenute nel loro complesso, secondo le regole previste
per i contratti, al fine di individuare
la reale natura dell’attività che l’ente si prefigge di esercitare.
In terzo luogo, quanto
all’individuazione di cosa debba intendersi per oggetto principale, può
osservarsi che un requisito che avrebbe meritato maggiore attenzione è
costituito dalla nozione di ‘scopi primari’ nei cui riguardi anche
l’esplicazione della relazione illustrativa è sostanzialmente riproduttiva del
testo normativo (salvo l’utilizzo dell’aggettivo ‘fondamentali’ in aggiunta
all’espressione ‘interessi primari’), così come non risulta precisata la
relazione che passa tra questi ed i fini istituzionali cui fa riferimento il
successivo art. 2 del d.lgs. n. 460/1997.
Con il comma 4-bis dell’art. 87 del t.u.i.r., aggiunto
dall’art. 1 del d.lgs. n. 460/1997 è stato affermato in maniera più recisa il
principio (già contenuto nella parte finale del previgente comma 4 del medesimo
art. 87) che attribuisce rilevanza all’attività effettivamente esercitata solo
in mancanza dell’atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme. Il legislatore
indica quindi un criterio principale formale di qualificazione dell’ente, che
si giustifica per le difficoltà applicative create da quello di effettività,
data l’incertezza e la variabilità degli elementi suscettibili di essere presi
in considerazione.
Il criterio sussidiario
sostanziale (ancorato all’attività effettivamente esercitata) si potrà dunque
impiegare solo quando l’atto costitutivo o lo statuto non siano redatti nelle
forme richieste o, verosimilmente, quando non indichino l’oggetto (o non
offrano comunque elementi sufficienti per una precisa determinazione) o
quest’ultimo sia stato successivamente modificato con un atto privo dei
requisiti formali. Il fatto che il comma citato colleghi inequivocabilmente la
qualificazione dell’ente in via prioritaria alle risultanze dell’atto
costitutivo o delle statuto, purché sussistano i prescritti requisiti di forma,
non significa però che all’Amministrazione finanziaria sia precluso di
verificare se l'attività esercitata dall’organizzazione sia in contrasto con
tali risultanze, giacché altrimenti sarebbero legittimati abusi e create
ingiustificate disparità di trattamento.
Sul piano meramente
letterale, si nota che la disposizione in esame fa riferimento solo all’oggetto
principale e nulla specifica in ordine a quello esclusivo, anche se la
formulazione non dovrebbe costituire un
impedimento all’interpretazione estesa anche alla diversa fattispecie.
La norma citata, infine,
contiene la precisazione secondo la quale l’attività effettivamente esercitata
da prendere in considerazione è quella svolta «nel territorio dello Stato»,
stabilendo che tale criterio è applicabile in ogni caso agli enti non
residenti. Il che sembrerebbe affermare in ordine a questi enti la prevalenza
del criterio sostanziale di qualificazione rispetto a quello formale e, per
implicito, la vigenza della regola inversa in ordine agli enti residenti.
È necessario a questo punto
richiamare l’art. 6 del d.lgs. n. 460/1997, il quale introduce nel t.u.i.r. (e,
per effetto del comma 2, anche nel sistema dell’I.V.A.) una norma assolutamente
innovativa, individuata con l’art. 111-bis,
che concerne la «perdita della qualifica di ente non commerciale».
Tale norma riguarda i
rapporti dell’ente con l’Amministrazione finanziaria; sembra anzi destinata ad
operare essenzialmente in sede di accertamento da parte di quest’ultima
(sebbene la relazione illustrativa affermi in maniera apodittica che il comma 1
del cit. art. 6 «enuclea un’ipotesi di presunzione legale di perdita della
qualifica di ente non commerciale»); essa non attiene quindi ai rapporti
dell’ente medesimo con gli altri terzi e con il notaio.
È comunque opportuno
rilevare che la formulazione della norma stessa origina talune perplessità.
Il comma 1, infatti, dispone, con finalità sicuramente
antielusive, che «indipendentemente dalle previsioni statutarie», l’ente perde
la qualifica di ente non commerciale per effetto dell’esercizio prevalente
dell’attività commerciale per un intero periodo d’imposta, e sembra così porsi
in evidente contrasto con quanto stabilito dal precedente comma 4-bis dell’art. 87 del t.u.i.r., laddove
viene ribadita la prevalenza del criterio formale rispetto a quello sostanziale[3].
In aggiunta, nulla viene
chiarito in ordine alla circostanza se trattasi di un mutamento di qualifica
definitivo o limitatamente all’esercizio oggetto di contestazione e tale
situazione risulta ulteriormente complicata dal collegamento con il successivo
comma 3. In quest’ultimo, infatti, viene stabilito il dies cui riferirsi per stabilire quando opera il mutamento di
qualifica e la norma sul punto provvede genericamente a disporre che tale
situazione si verifichi nel momento in cui «vengono meno le condizioni che
legittimano le agevolazioni», senza per nulla chiarire cosa debba intendersi
per queste ultime e precisando invece che il venir meno della qualifica
comporta l’obbligo di comprendere tutti i beni facenti parte del patrimonio
dell’ente nell’inventario di cui all’art. 15 del d.p.r. n. 600/1973, da
effettuare, in analogia a quanto stabilito dall’art. 77, comma 3-bis del t.u.i.r., con i criteri di cui
al d.p.r. n. 689/1974 e nel termine di
sessanta giorni «dall’inizio del periodo di imposta in cui ha effetto il
mutamento di qualifica».
Ma le perplessità sulla
norma di cui al comma 1 diventano ancor più profonde confrontandola con quella
di cui al comma successivo, dove sono stabiliti taluni parametri ritenuti
indicativi del mutamento della qualifica (il rapporto tra le immobilizzazioni
relative all’attività commerciale, al netto degli ammortamenti, rispetto alle
restanti attività; la prevalenza dei ricavi derivanti dall’attività commerciale
rispetto al valore normale delle cessioni di beni e le prestazioni di servizi
afferenti le attività istituzionali; la prevalenza dei redditi derivanti da
attività commerciali rispetto alle entrate istituzionali nonché la prevalenza
delle componenti negative inerenti all’attività commerciale rispetto alle
restanti spese).
Ed infatti, la presenza
della locuzione «anche» introduce un elemento di incertezza dovuto al fatto che
i requisiti de quibus sono
considerati alla stregua di elementi indicativi rispetto ad altri
(implicitamente ritenuti principali) che non sono minimamente enunciati dalla
disposizione.
Ciò vuol dire, in altre
parole, che la norma si limita ad enunciare i criteri definibili sussidiari
senza però individuare quelli principali.
Inoltre non può trascurarsi
che gran parte degli elementi richiesti risultano comunque di difficile
dimostrabilità, non essendo desumibili dagli adempimenti contabili imposti dal
successivo art. 8 del d.lgs. n. 460/1997.
Va ancora osservato che il
comma 4 del nuovo art. 111-bis
stabilisce che le disposizioni sulla perdita del requisito di non commercialità non si applicano agli enti ecclesiastici
riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civilistici mentre desta
perplessità la relazione illustrativa laddove si legge «discorso analogo vale
per le associazioni politiche, sindacali e di categoria ove sia accertata, in
assenza di riconoscimento della personalità giuridica, la corrispondenza
dell’attività effettivamente esercitata a quella statutaria», posto che alcun
riferimento in tal senso si rinviene nel disposto normativo.
Da
ultimo, il comma 2 dell’art. 6 provvede ad estendere al sistema dell’I.V.A. le
disposizioni in materia di perdita del requisito di non commercialità ai fini
delle imposte dirette, tecnicamente realizzata aggiungendo un apposito comma
dopo il quarto dell’art. 4 del d.p.r. n. 633 del 1972.
2. Enti di
tipo associativo
L’art. 5 del d.lgs. n.
460/1997 stabilisce un particolare trattamento per gli enti di tipo associativo[4]
- costituenti, nel sistema del t.u.i.r., un sottoinsieme degli enti non
commerciali a cui sono collegati in un rapporto di species a genus - purché
nei relativi atti costitutivi o statuti siano comprese le seguenti clausole,
che si riportano sinteticamente:
-
divieto di distribuzione di utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o
capitale durante la vita della associazione;
-
particolari obblighi di devoluzione del patrimonio dell'ente al suo
scioglimento;
-
effettività del rapporto associativo e modalità di approvazione e modificazione
dello statuto e degli organi direttivi[5];
-
obbligo di redigere ed approvare annualmente rendiconto economico e finanziario;
-
norme che garantiscano libera elezione degli organi amministrativi, voto
singolo, sovranità dell'assemblea degli associati; ecc.[6];
- intrasmissibilità della quota o contributo associativo per atto fra
vivi.
Tali clausole dovranno
essere contenute negli atti costitutivi o negli statuti, redatti in forma di
atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata.
Gli enti di tipo associativo
costituiti prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 460/1997 (1° gennaio
1998) hanno facoltà di predisporre od adeguare il proprio statuto in conformità
alle dette norme entro sei mesi da tale data ovvero entro dodici mesi, se si
tratta di associazioni politiche, sindacali e di categoria.
Si osserva che la
costituzione dell'ente o l'adeguamento del suo statuto possono effettuarsi (ove
la legge non disponga diversamente)
anche mediante una semplice scrittura privata registrata, in difformità
dall'indirizzo che caratterizza il t.u.i.r. in ordine ai redditi prodotti in
forma associata.
Si rileva inoltre che il legislatore
nulla dispone circa l’ipotesi in cui l’ente non adegui il proprio statuto al dettato normativo; la
conseguenza di tale comportamento omissivo sembrerebbe comunque limitarsi alla
non applicabilità a tali associazioni delle disposizioni contenute nei commi 3,
4-bis, 4-ter e 4-quater dell’art.
111 del t.u.i.r. (introdotti dall’art. 5 del d.lgs. n. 460/1997), stante il disposto dell’art. 4-quinquies dello stesso art. 111 (pure
introdotto dall’art. 5 del d.lgs. n. 460/1997).
Di conseguenza, l’associazione
il cui statuto non sia stato adeguato nel termine prescritto rimarrà ente non
commerciale, continuando a determinare il proprio reddito complessivo secondo
le disposizioni di cui all’art. 108 del t.u.i.r.[7].
3. Imposte
indirette
3.1. Imposta sul
valore aggiunto
La disciplina di tale
imposta rimane sostanzialmente invariata; la novella si limita ad ampliare la
categoria dei soggetti le cui prestazioni o cessioni di beni non si considerano
effettuate nell'esercizio d'impresa (art. 5, comma 2 ,del d.lgs. n. 460/1997).
3.2.
Agevolazioni temporanee
Non sono previste
particolari agevolazioni a regime per quanto riguarda le imposte di registro,
ipotecaria e catastale.
Tuttavia viene concessa
(art. 9 del d.lgs. n. 460/1997) un’agevolazione temporanea per la quale «il
trasferimento a titolo gratuito di aziende o beni a favore degli enti non
commerciali[8] con atto
sottoposto a registrazione entro il 30 settembre 1998 è esente dalle imposte
sulle successioni e donazioni, ipotecaria e catastale, sull'incremento di valore
degli immobili e relativa imposta sostituiva … a condizione che l'ente dichiari
nell'atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della
propria attività».
L’incredibile scrittura
della norma agevolativa richiede un'attenta lettura ed una prudente
interpretazione.
3.2.1. Trasferimento agevolato
Appare necessario
identificare a quali fattispecie il legislatore volesse riferirsi con il termine ‘trasferimenti a titolo
gratuito’.
In ragione del fatto che fra
le imposte vengono espressamente elencate quella sulle successioni e l’imposta
sostitutiva di quella sull'incremento di valore degli immobili, appare evidente
che egli abbia inteso comprendere fra i trasferimenti a titolo gratuito anche
quelli a causa di morte.
Ci si chiede tuttavia quale
‘atto’ sia da sottoporre a registrazione entro il 30 settembre 1998 ed in quale
‘atto’ l'ente debba dichiarare la propria volontà di utilizzare direttamente i
beni per la propria attività (da intendersi istituzionale o commerciale), trattandosi
di trasferimento a causa di morte: forse ci si voleva riferire ad una accettazione
di eredità o di legato (presupponendo ovvero fondando la necessità dell’accettazione
di quest’ultimo) o, ancor peggio, ci si voleva riferire alla dichiarazione di
successione?
L'obbligo di registrazione
(non di ricevimento od autenticazione) dell'atto entro il 30 settembre 1998
farebbe pensare che il legislatore ipotizzasse, in caso di trasferimento a
causa di morte, quest'ultimo adempimento (cioè la dichiarazione di
successione), anche se in tal caso avrebbe dovuto stabilire che gli altri atti
a titolo gratuito dovevano essere ricevuti od autenticati (e non registrati)
entro tale termine.
Sotto altro profilo, occorre
poi rilevare che le donazioni e le altre liberalità attuate mediante atto inter vivos rientrano certamente nella
categoria dei trasferimenti a titolo gratuito ma non la esauriscono.
Esistono, in altre parole,
trasferimenti a titolo gratuito che non integrano «donazione o altra
liberalità tra vivi», ai quali, secondo quanto si desume dall'art. 1, comma 1,
del d.lgs. 31 ottobre 1990 n. 346, non si applica l'imposta sulle successioni e
donazioni, ma l’imposta di registro, in ordine alla quale l'art. 9 del d.lgs n.
460/1997 non prevede alcuna esenzione.
Si pone quindi il problema
di stabilire se per i trasferimenti a titolo gratuito non sorretti da spirito
di liberalità valgano le altre esenzioni previste dalla norma da ultimo citata
e cioè quelle concernenti le imposte ipotecaria e catastale, sull'incremento di
valore degli immobili e relativa imposta sostitutiva.
Al problema sembra potersi
dare risposta positiva, considerando che le esenzioni non sono necessariamente
tra loro connesse, dimodoché la non ricorrenza dell'una precluda la ricorrenza
delle altre, come si desume dal fatto che le imposte ipotecaria e catastale,
sull'incremento di valore degli immobili e relativa imposta sostitutiva - e
quindi le relative esenzioni - certamente non troveranno applicazione per i
trasferimenti gratuiti di aziende che non comprendano immobili ovvero di beni
mobili.
Né può ipotizzarsi una sorta
di graduatoria tra le varie imposte prese in considerazione dall'articolo 9 del
d.lgs. n. 460/1997, nel senso che l’imposta sulle successioni e donazioni sia
la principale e le altre le secondarie, con la conseguenza che solo ove il
trasferimento a titolo gratuito rientri nell'orbita dell'imposta sulle
successioni e donazioni e possa quindi godere della relativa esenzione, valgano
per esso le altre agevolazioni previste dalla norma in esame.
3.2.2. Imposte prese in considerazione
Fra tali imposte non è
elencata l’imposta sul valore aggiunto, alla quale, ricorrendone le condizioni,
è soggetta la donazione[9].
Tale imposta va detratta, ai sensi
dell'art. 56, comma 5, del d.lgs. 30 ottobre 1990 n. 346, dall’imposta di
donazione, se alla richiesta di registrazione dell'atto di donazione è allegata
la fattura.
L’esenzione dall’imposta di
donazione rende però impossibile la detrazione dell’imposta sul valore
aggiunto e ciò limita notevolmente la concreta utilizzabilità della norma.
Vero è che il soggetto che
effettua la cessione non è tenuto ad addebitare l’imposta sul valore aggiunto,
a titolo di rivalsa, al cessionario (art. 18, comma 3, d.p.r. n. 633/1972), ma,
anche in caso di mancata rivalsa, il relativo onere fiscale non è ammesso in
deduzione ai fini delle imposte sui redditi (art. 64, comma 1, t.u.i.r.).
3.2.3. Oggetto del trasferimento
La norma si riferisce ad
aziende o beni, come se la azienda non fosse un bene nel senso utilizzato dal
legislatore che intitola l'articolo in questione "gevolazioni temporanee per il trasferimento di beni patrimoniali.
3.2.4. Soggetto alienante
La cessione a titolo
gratuito può essere effettuata da qualunque soggetto.
3.2.5. Soggetto destinatario del trasferimento
La norma agevolativa
transitoria è posta a favore di enti non
commerciali senza ulteriore specificazione, per cui deve ritenersi
applicabile a tutti gli enti così definiti dalle relative norme del t.u.i.r.
3.2.6. Condizioni per l'ottenimento del
trattamento di favore
Non è richiesta alcuna
attestazione o documentazione certificante la qualifica di ‘non commerciale’
dell'ente che intende usufruire delle agevolazioni temporanee in oggetto.
È posta invece come
condizione di ottenimento dell’agevolazione la dichiarazione da parte dell'ente
di utilizzazione in proprio del bene acquisito a titolo gratuito fruente del
trattamento di favore, ma la mancata utilizzazione in proprio non è dedotta
come causa di decadenza dall’agevolazione stessa.
Come pure, non sono previsti
strumenti di controllo della effettiva destinazione del bene nel senso
richiesto dalla norma né termini di durata di tale destinazione.
Parte seconda
- Organizzazioni non lucrative di utilità
sociale
1. Definizione
L'articolo 10 del d.lgs n.
460/1997 stabilisce che sono considerati ‘organizzazioni non lucrative di
utilità sociale’ quegli organismi i cui statuti o atti costitutivi (redatti in
forma scritta, per atto pubblico o scrittura privata autenticata o scrittura privata
registrata) prevedano espressamente quanto indicato nello stesso articolo in
ordine all’oggetto della loro attività, all'utilizzazione ed alla destinazione
di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali, ai bilanci e
rendiconti annuali, al rapporto associativo nonché l'uso, sia nella
denominazione sia nelle comunicazioni rivolte al pubblico, della locuzione «organizzazione
non lucrativa di utilità sociale» ovvero dell'acronimo ONLUS.
Quanto alla forma giuridica,
le organizzazioni che si qualificano come ONLUS possono suddividersi come
segue:
A. alle condizioni previste
dal citato art. 10, che essenzialmente sono costituite dallo svolgimento di attività in uno
o più dei settori indicati alla lettera a)
del comma 1, con l’osservanza, per quanto riguarda i beneficiari di tali
attività, delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, nonché dalla previsione
espressa, negli statuti o negli atti costitutivi redatti per atto pubblico o
per scrittura privata autenticata o registrata, delle clausole elencate alle
lettere b), c), d), e), f), g), h) ed i) del medesimo comma 1:
- associazioni, comitati, fondazioni, società cooperative, altri enti
di carattere privato, con o senza personalità giuridica, che assumono la
qualifica di ONLUS;
B. di pieno diritto:
-
organizzazioni di volontariato (legge 11 agosto 1991 n.266) iscritte nei
relativi registri;
- cooperative
sociali (legge 8 novembre 1991 n. 381);
-
organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio
1987, n. 49;
C. limitatamente all'esercizio di specifiche attività e con la precisazione che il trattamento di
favore si applica a condizione che per le dette attività siano tenute separatamente
le scritture contabili:
- enti
ecclesiastici di confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato
patti, accordi o intese;
- associazioni
di promozione sociale ricomprese fra gli enti di cui alla legge 25 agosto 1991
n.287 (spacci, mense aziendali annesse a circoli cooperativi ed enti a carattere
nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero degli interni).
Non possono comunque essere
qualificati come ONLUS:
- gli enti pubblici, le società commerciali (diverse
dalle società cooperative),
- gli istituti di credito di diritto pubblico,
- i partiti ed i movimenti politici,
- le organizzazioni sindacali,
- le associazioni di datori di lavoro e quelle di
categoria.
È istituita presso il
Ministero delle finanze l’anagrafe unica delle ONLUS.
Al fine dell’iscrizione in
tale anagrafe, è prevista la comunicazione alla competente Direzione regionale
delle entrate entro trenta giorni dall'inizio dell'attività nonché quella di successive
modifiche che determinano la perdita della qualifica.
Per i soggetti che alla data
di entrata in vigore del d.lgs. n. 460/1997 già esercitavano tali attività, era
prevista tale comunicazione entro un mese dalla entrata in vigore; da tale
adempimento sono esentate le organizzazioni di volontariato, le cooperative sociali
e le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26
febbraio 1987 n. 49.
L’effettuazione della
comunicazione è prevista come condizione per beneficiare delle agevolazioni
disposte dal d.lgs. n. 460/1997.
È stato chiarito dal
Ministero delle finanze che la mancata comunicazione nel detto termine da parte
delle organizzazioni già esistenti non costituisce motivo di denegazione delle
agevolazioni.
È facile rilevare la
frammentarietà delle norme fiscali che disciplinano gli enti non commerciali,
le organizzazione non lucrative di utilità sociale e le organizzazioni di volontariato,
sia per la loro qualificazione in uno o nell'altro dei modelli costruiti dal
legislatore, sia per l'intrecciarsi di trattamenti fiscali applicabili alle
medesime fattispecie.
La tabella che segue ha
pertanto valore indicativo.
Tabella 1
|
Qualifica Soggetto |
Ente non commerciale |
Organizzazione non lucrativa di utilità sociale |
Organizzazione di volontariato |
|
Enti pubblici e privati diversi dalle società residenti
nello Stato che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di
attività commerciale: - fondazioni - associazioni anche non riconosciute - persone giuridiche in genere - consorzi - enti equiparati a tali soggetti (es: enti
di confessioni religiose diverse dalla cattolica) - comitati |
SÌ |
SÌ alle condizioni di legge NB. sono considerate di diritto ONLUS: - le organizzazioni di volontariato iscritte
nei registri relativi; - le organizzazioni non governative di cui alla legge n. 49/1987 |
SÌ NB. si considerano organizzazioni di volontariato: - quelle che, in qualsiasi
forma giuridica adeguata e salva la compatibilità con lo scopo solidaristico,
perseguano in modo personale, spontaneo e gratuito attività di volontariato |
|
Società cooperative e Piccole società cooperative |
NO |
SÌ alle
condizioni di legge |
NO |
|
Cooperative sociali (legge 8 novembre 1991 n. 381) |
NO |
Sono considerate ONLUS di diritto |
SÌ |
2. Le imposte indirette
Oltre alle specifiche
condizioni e cause di decadenza previste per la concessione delle agevolazioni
relative alla singole fattispecie impositive[10],
si è visto che condizione per l'ottenimento delle agevolazioni è la richiesta
di iscrizione nell'anagrafe unica delle ONLUS.
L'art. 25 del d.lg.s. n.
460/1997 stabilisce poi che costituisce causa di decadenza dai benefici fiscali
previsti per le ONLUS, diverse dalle società cooperative, la omessa tenuta di
scritture contabili ed il mancato rispetto degli obblighi formali così come disciplinati
da tale articolo.
La tabella n.2 (v. in fondo)
prende in considerazione le imposte di maggior interesse notarile.
2.1. Imposta sul valore aggiunto
L'art.14 del d.lgs. n.
460/1997 introduce alcune modifiche al d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, tra cui
di particolare rilievo è quella relativa all'art. 10, numero 12, per la quale
si considerano esenti dalla imposta sul valore aggiunte le cessioni gratuite
fatte alle ONLUS.
2.2. Imposta
di bollo
La norma agevolativa (art.
17 del d.lgs. n. 460/1997) prevede l’esenzione totale dall'imposta di bollo per
tutti gli atti (compresi quelli costitutivi e modificativi), documenti,
istanze, contratti nonché copie, anche se dichiarate conformi, estratti,
certificazioni, dichiarazioni ed attestazioni posti in
essere o richiesti dalle ONLUS.
Si rileva che viene
espressamente prevista l’esenzione da tale imposta anche per le copie di atti,
contratti e documenti, ancorché dichiarate conformi, precisazione necessaria in
considerazione della norma portata dal d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 642, per la
quale il rilascio di copia di atto costituisce fattispecie impositiva a
prescindere dal trattamento previsto dal contratto portato dall'atto medesimo.
2.3. Imposta sulle successioni e donazioni
L’esenzione da tali imposte
per i trasferimenti a favore delle ONLUS è portata dall'art. 19 del d.lgs. n.
460/1997, che integra il comma 1 dell'art. 3 del d.lgs. 31 ottobre 1990 n.
346, il quale già prevedeva l’esenzione
a favore, fra l'altro, di fondazioni ed associazioni legalmente riconosciute
che hanno come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica,
l'educazione, l'istruzione o altre finalità di pubblica utilità.
2.4. Imposta sull'incremento di valore degli immobili e relativa
imposta sostitutiva
L'art. 20 del d.lgs. n.
460/1997 prevede l’esenzione dall'imposta sull'incremento di valore degli
immobili acquistati a titolo gratuito e l’esenzione dall’imposta sostituiva relativa
ai trasferimenti per causa di morte.
Si sottolinea che
l’esenzione per l’imposta in oggetto riguarda tutti i trasferimenti a titolo
gratuito mentre l’esenzione dalle imposte sulle donazioni si applica esclusivamente
a quei trasferimenti a titolo gratuito che integrino una liberalità.
2.5. Imposta di registro
L’art. 22 del d.lgs. n.
460/1997 opera alcune modifiche alla tariffa, parte prima, allegata al d.p.r.
26 aprile 1986, n. 131, al fine di stabilire che sono da assoggettarsi ad
imposta fissa, nell’attuale misura di lire 250.000, i seguenti atti:
-
atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e traslativi
o costituivi di diritti reali di godimento a favore delle ONLUS, a condizione
che l'ente dichiari in atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo
svolgimento della propria attività e realizzi l'effettiva utilizzazione diretta
entro due anni dall'acquisto e con la previsione che, in caso di dichiarazione
mendace o di mancato effettivo utilizzo per lo svolgimento della propria
attività, è dovuta l'imposta nella misura ordinaria ed una sanzione amministrativa
pari al 30 per cento della stessa imposta;
- atti costitutivi e modifiche statutarie concernenti le ONLUS.
2.6. Imposte ipotecaria e catastale
La modifica apportata
dall'art. 19 del d.lgs. n. 460/1997 all'art. 3 del d.p.r. n. 346/1990 (che
inserisce le ONLUS fra i soggetti beneficiari del trattamento di favore ivi
disciplinato) comporta altresì l’esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale
in ordine ai trasferimenti effettuati a favore delle ONLUS stesse per
successione a causa di morte ovvero per donazione o altra liberalità tra vivi;
il testo unico delle imposte ipotecarie e catastali infatti stabilisce
l’esenzione da tali imposte per i trasferimenti di cui al citato art. 3 del
d.p.r. n. 346/1990.
Le imposte ipotecaria e
catastale sono invece dovute nei casi di trasferimenti effettuati a favore
delle ONLUS con atti a titolo oneroso ovvero con atti a titolo gratuito che non
integrino una liberalità.
Vale la pena di rilevare,
altresì, che le formalità di trascrizione concernenti i trasferimenti a favore
delle ONLUS, a qualsiasi titolo effettuati, sono comunque soggette alla tassa
ipotecaria.
3. Altre
imposte, tasse e tributi
Oltre ad agevolazioni
relative alle imposte sui redditi e ad un particolare regime per le ritenute
d'acconto, sono previste:
- l’esenzione dalle tasse di concessioni governative per gli atti e i
provvedimenti concernenti le ONLUS (art.
18 del d.lgs. n. 460/1997);
- l’esenzione dall’imposta sugli spettacoli, a date condizioni, per le
attività spettacolistiche indicate nella tariffa allegata al d.p.r. 26 ottobre
1972, n. 640, svolte occasionalmente dalle ONLUS nonché dall’art. 111, comma 3,
del t.u.i.r., in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di
sensibilizzazione (art. 23 d.lgs. n. 460/1997);
- agevolazioni per lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza (art. 24 del d.lgs. n. 460/1997).
In materia di tributi
locali, è previsto (art. 21 del d.lgs. n. 460/1997) che gli enti impositori
possano deliberare nei confronti delle ONLUS la riduzione o l’esenzione dal
pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti. Al
riguardo si può rilevare che il mancato riferimento a specifici tributi locali
potrebbe dare luogo a talune incongruenze; a titolo di esempio, si ricorda che,
in materia di imposta comunale sugli immobili, i Comuni sono obbligati ad
esentare dall'imposta gli immobili utilizzati dai soggetti non commerciali e
destinati esclusivamente ad attività assistenziali, previdenziali, sanitarie,
didattiche, ecc. (art. 7 del d.lgs. n. 504/1992), laddove per gli immobili
destinati alle medesime finalità dalle ONLUS non vi è l'obbligo dell'esenzione.
4. La norma di rinvio di cui
all'art. 26 della novella
Tale norma statuisce che
alle ONLUS si applicano, ove compatibili, le disposizioni relative agli enti
non commerciali e, in particolare le disposizioni di cui agli artt. 2 (occasionali
raccolte pubbliche di fondi e contributi per lo svolgimento convenzionato di
attività) e 9 (agevolazioni temporanee per il trasferimento di beni
patrimoniali) del d.lgs. n. 460/1997.
L'applicazione delle
disposizioni relative agli enti non commerciali si verificherà per le ONLUS
solo se i relativi regimi siano più favorevoli; ciò anche in analogia a quanto
stabilito dal comma 8 dell'art. 10 che, nel definire le ONLUS, fa salve le previsioni
di maggior favore relative agli organismi di volontariato, alle organizzazioni
non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987 n. 49
e alle cooperative sociali.
La cennata norma
di rinvio genera un particolare problema.
Poiché
relativamente alle ONLUS non sono riportate, nell'art. 10 del d.lgs. n.
460/1997, le prescrizioni di cui alla lettera e) ed alla lettera f)
dell'art. 5, occorrenti per la qualificazione come enti non commerciali, si
potrebbe sostenere che il rinvio di cui all'art. 26 le postuli come necessarie
anche negli statuti delle ONLUS stesse.
Ma deve
obiettarsi che l'art. 10 dà delle ONLUS una «definizione per enumerazione delle
caratteristiche necessarie»[11]
e l'art. 26, data la sua formulazione, non può interpretarsi nel senso di
introdurre caratteristiche ulteriori per la definizione della fattispecie ma
nel senso di rendere possibile la applicazione alle ONLUS, così come definite
in maniera compiuta dall'art. 10, delle norme di maggior favore previste per
gli enti non commerciali.
In altre parole,
non è lo stesso art. 26 una norma che può incidere sull'identificazione
dell'istituto giuridico denominato ONLUS ma solo sulla disciplina ad esso concretamente
applicabile.
Segue: Tabella 2
Tabella 2
|
Imposte (*) Oggetto |
Bollo |
Concessioni governative |
Successioni e donazioni |
INVIM e relativa imposta sostitutiva |
Registro |
|
- Atti -
documenti -
istanze -
contratti, -
copie -
estratti -
certificati -
dichiarazioni -
attestazioni posti in
essere o richiesti da ONLUS |
Esenzione |
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|
|
|
|
- Atti -
provvedimenti concernenti
ONLUS |
|
esenzione |
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|
- trasferimenti per
successione o donazione - altre liberalità |
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non soggezione ad imposta |
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|
immobili
acquistati a titolo gratuito o mortis
causa |
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|
esenzione |
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|
- atti traslativi a titolo
oneroso (**) - atti costituitivi di
diritti reali di godimento (**) - atti costitutivi e modifiche statutarie |
|
|
|
|
L. 250.000 |
(*) Il decreto legislativo non prende espressamente in
considerazione le imposte ipotecaria e catastale, le quali tuttavia rientrano
nella struttura agevolativa in virtù della modifica apportata dallo stesso
decreto all’art. 3 del d.p.r. 31 ottobre 1990, n. 346 ma solo con riferimento ai trasferimenti effettuati a favore delle ONLUS per successione a causa
di morte ovvero per donazione o altra liberalità tra vivi.
(**) A condizione che la
ONLUS:
- dichiari che intende utilizzare direttamente i
beni per la propria attività.
- realizzi l’effettivo utilizzo entro due anni
dall’acquisto.
In
caso di mendace dichiarazione o mancata utilizzazione: imposta in misura
ordinaria e sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell’imposta.
[1] Su tale
norma, cfr. da ultimo, M. Interdonato,
Alcune osservazioni sul decreto di riforma del regime tributario
degli enti non commerciali: attività principale, attività prevalente e finalità
antielusive, in Riv. Dir. Trib.,
1998, 3, pagg. 205 ss.
[2] È da notare
che la norma precedente prevedeva solo l’atto pubblico e la scrittura privata
autenticata.
[3] Su tale
possibile contrasto, cfr. Interdonato,
op. cit., pagg. 224 ss.
[4] Definiti
dell'art.111 t.u.i.r., fra i quali sono ricompresi: associazioni politiche,
sindacali e di categoria, religiose assistenziali, culturali, sportive
dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra scolastica della
persona, associazioni a queste assimilate, consorzi ecc. per le attività svolte
nei confronti degli associati o partecipanti.
[5] Non
applicabile a particolari associazioni religiose né politiche, sindacali e di
categoria.
[6] Vedi nota
precedente.
[7] Sul punto
cfr. Interdonato, op. cit., pagg.
235 s.
[8] Oltre che per
le imposte indirette, tali agevolazioni temporanee, nei medesimi termini ed
alle stesse condizioni, sono concesse anche ai fini delle imposte sui redditi.
[9] Vedi n.4
art.2 d.p.r. 26 ottobre 1972 n.633. A norma dell'art. 10 numero 12 del medesimo
d.p.r., «sono operazioni esenti dalla imposta le cessioni di cui al n. 4)
dell'art. 2 fatte ad enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni
aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione,
istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS».
[10] Che non hanno
natura di agevolazioni fiscali in senso tecnico, trattandosi di trattamenti
tributari ‘a regime’.
[11]
L’espressione è di G. Tarello, L’interpretazione della legge, Giuffrè, Milano, 1980, pagg. 211 ss.