Studio n. 3059

 

 

L’ABROGAZIONE DEGLI ARTT. 600, 782, COMMA 4, E 786 COD. CIV.

 

Approvato dalla Commissione Studi il 19 luglio 2000

 

 

La legge 22 giugno 2000, n. 192 ("Modifica dell’art. 13 della legge 15 maggio 1997, n. 127 e dell’art. 473 del codice civile"), pubblicata in G.U. 12 luglio 2000, n. 161, viene a completare, se così si può dire, la soppressione del controllo governativo sugli acquisti da parte degli enti di cui al primo libro del codice civile, sistema le cui radici affondano, come è noto, alla seconda metà dell’Ottocento, con la legge Siccardi.

Ricordiamo come, con la legge Bassanini bis, erano stati dapprima abrogati: l’art. 17 cod. civ., che prevedeva appunto l’autorizzazione governativa per gli acquisti immobiliari e per gli acquisti gratuiti (donazioni, eredità e legati) da parte delle persone giuridiche; la legge 21 giugno 1896, n.218, implicante un medesimo controllo sugli acquisti dei comuni, delle provincie e delle IPAB; tutte le altre disposizioni che prescrivevano autorizzazioni per acquisto di immobili, accettazione di donazioni, eredità o legati da parte di persone giuridiche, associazioni o fondazioni.

All’indomani dell’abrogazione dell’art. 17 e delle disposizioni che prevedevano l’autorizzazione per gli acquisti delle persone giuridiche si pose il problema dell’eventuale implicita abrogazione degli artt.600 e 786, cod. civ., che, con riferimento agli enti non riconosciuti, prevedevano la necessità di instaurare il procedimento di riconoscimento per l’efficacia del lascito o della donazione in loro favore.

Salvo qualche voce discorde, l’orientamento prevalente fu nel senso di ritenere ancora vigenti le citate disposizioni.

Con la normativa in esame, il legislatore ha eliminato ogni dubbio interpretativo, abrogando espressamente i due articoli, ed in sostanza avvicinando ulteriormente la disciplina degli enti non riconosciuti a quella delle persone giuridiche, proseguendo un processo iniziato con la legge 52/1985 (per la trascrizione degli acquisti immobiliari in favore dell’associazione non riconosciuta).

 

Ciò, in special modo ove si consideri che il passaggio dalla prima alla seconda categoria verrà notevolmente semplificato con la riforma del procedimento per ottenere il riconoscimento.

Passiamo ora all’esame del nuovo testo dell’art. 13 della legge 127/1997, come sostituito dalla legge 192/200, il cui tenore è il seguente:

"Art. 13 (Abrogazione delle disposizioni che prevedono il riconoscimento o autorizzazioni per accettare lasciti e donazioni e per acquistare beni stabili).

1. L'articolo 17 del codice civile e la legge 21 giugno 1896, n. 218, sono abrogati. Sono altresì abrogati l'articolo 600, il quarto comma dell'articolo 782 e l'articolo 786 del codice civile, nonché le altre disposizioni che prescrivono autorizzazioni per l'acquisto di immobili o per accettazione di donazioni, eredità e legati da parte di persone giuridiche, ovvero il riconoscimento o autorizzazioni per l'acquisto di immobili o per accettazione di donazioni, eredità e legati da parte delle associazioni, fondazioni e di ogni altro ente non riconosciuto.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle acquisizioni deliberate o verificatesi in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge".

3. L'articolo 473 del codice civile è sostituito dal seguente: "Art. 473 (Eredità devolute a persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti). - L'accettazione delle eredità devolute alle persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti non può farsi che col beneficio d'inventario. Il presente articolo non si applica alle società".

Merita anzitutto rilevare come, nella nuova formulazione, sia stato modificato l’ambito di riferimento dell’abrogazione.

 

Il vecchio testo dell’art. 13, infatti, sanciva l’abrogazione delle disposizioni che prescrivono l’autorizzazione per gli acquisti o per l’accettazione di donazioni, eredità o legati "da parte di persone giuridiche, fondazioni e associazioni", ed il riferimento a questi ultime due tipologie di enti riconosciuti appariva superfluo se non fuorviante, creando all’interprete il problema di individuare quelle persone giuridiche che non venissero comprese nell’ambito delle associazioni e delle fondazioni (oltre che ovviamente, delle società, che non sono interessate da queste norme), posto che per le persone giuridiche di diritto pubblico valeva una diversa disciplina.

La terminologia utilizzata dal legislatore oggi appare certamente più corretta allorché si riferisce alle "persone giuridiche" per l’abrogazione delle disposizioni relative all’autorizzazione; e alle associazioni, fondazioni e ogni altro ente non riconosciuto per l’abrogazione delle disposizioni relative tanto al riconoscimento quanto all’autorizzazione. Anche se il riferimento alle fondazioni insieme agli enti non riconosciuti potrebbe riproporre il problema della configurabilità delle fondazioni non riconosciute, allo stato irrisolto.

Viene inoltre espressamente abrogato il comma 4 dell’art. 782, norma che peraltro si poteva ritenere implicitamente caducata, relativamente alle persone giuridiche, con l’abrogazione dell’art. 17.

Va segnalata, piuttosto, l’enigmatica formulazione del secondo comma dell’art. 13, non modificato dalla legge 192, che fa riferimento alle acquisizioni deliberate o verificatesi in data anteriore all’entrata in vigore della norma.

La norma ha un senso se riferita a quella che era l’originaria formulazione del primo comma dell’art. 13, la cui interpretazione non potrebbe che essere nel senso che, rispetto alle donazioni e ai lasciti testamentari già disposti in favore delle persone giuridiche prima dell’entrata in vigore della norma stessa non si rendeva più necessaria alcuna autorizzazione.

Più difficile il coordinamento con le disposizioni concernenti i trasferimenti gratuiti a favore degli enti non riconosciuti.

 

Occorre tener presente, infatti, che gli artt. 600 e 786, stabilivano l’inefficacia delle disposizioni testamentarie e delle donazioni a favore dell’ente non riconosciuto qualora questo, entro l’anno dal giorno in cui il testamento era divenuto eseguibile o dalla donazione, non avesse fatto istanza per ottenere il riconoscimento o non l’avesse notificata al donante. Le norme ponevano dunque un condicio iuris per l’efficacia della disposizione a favore dell’ente. Si ricordi altresì che per le donazioni la notificazione produceva gli effetti indicati dall’art. 782, ultimo comma, cod. civ. (irrevocabilità della donazione per un anno dalla notifica).

È chiaro, a questo punto, che la norma in esame non può retroagire oltre l’anno dal lascito o dalla donazione, stante il termine di efficacia previsto dalle disposizioni abrogate, e si applica soltanto alle acquisizioni per le quali non si sia verificato, al momento dell’entrata in vigore della legge in esame, l’inefficacia delle stesse per il decorso del termine annuale senza che vi sia stata rispettivamente presentazione dell’istanza per ottenere il riconoscimento o notifica della stessa al donante.

Il terzo comma dell’art. 1 modifica l’art. 473 cod. civ., prescrivendo la forma dell’accettazione con beneficio di inventario anche per le eredità devolute agli enti non riconosciuti, per questa via ancor più equiparati alle persone giuridiche.

Evidentemente il legislatore, mantenendo per gli enti di cui al primo libro del codice civile l’obbligo dell’accettazione beneficiata, ha ritenuto comunque necessario assicurare che l’ente, a seguito di vicende sulle quali lo Stato non intende più vigilare direttamente, non subisca conseguenze patrimoniali che potrebbero far venir meno la congruità del patrimonio rispetto ai fini dell’ente.

 

Un’ultima annotazione riguarda infine la soppressione dell’inciso relativo alle alienazioni, rispetto al testo dell’art. 13 della legge 127/1997.

Successivamente all’entrata in vigore della legge 127, infatti, l’art 2, comma 22, della legge 16 giugno 1998, n. 191, introdusse l’inciso relativo alle alienazioni, abrogando anche di quelle disposizioni che prevedevano l’autorizzazione per il compimento di tali atti. In virtù dell’avvenuta eliminazione di ogni forma di autorizzazione per le alienazioni effettuata dalla suddetta disposizione, deve ormai intendersi definitivamente cancellata nel nostro ordinamento giuridico ogni norma che preveda l’autorizzazione per le alienazioni dei beni da parte dei soggetti di che trattasi.