COMMISSIONE STUDI CIVILISTICI
Studio n. 3257
LA
RAPPRESENTANZA DEGLI ENTI LOCALI NEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 (Testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali)
Approvato
dalla Commissione Studi il 19 marzo 2002
1. Sul tema della titolarità
dei poteri rappresentativi nell’ambito degli enti locali si registrano
difformità di orientamenti sia in dottrina che in giurisprudenza con una
conseguente incertezza applicativa. Giova, dapprima, esaminare la normativa
vigente che delinea ruoli e competenze dei singoli organi.
Di fondamentale rilevanza in materia è il d.lgs. 18
agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali
[t.u.e.l.] (1)), definito ibrido in
quanto si presenta sia come legge generale per l’assetto istituzionale, sia
come codice omnicomprensivo per l’assetto finanziario e contabile (2). Tale testo unico, emanato sulla
base della delega conferita con legge 3 agosto 1999 n. 265 (art. 31), si
inserisce nell’alveo della semplificazione normativa che ha interessato
l’amministrazione italiana negli ultimi anni.
I limiti della delega sono stati individuati nella
raccolta e nel coordinamento della legislazione vigente, in quanto il testo
unico assolve all’esigenza di facilitare l'applicazione delle leggi preesistenti,
"senza innovare la loro sostanza"; … in ogni caso, "la
innovazione può essere giustificata solo dalla finalità della sistemazione,
comodità ed utilità applicativa del testo stesso" (Cons. Stato, Ad. gen., parere 8 giugno 2000 n. 87 [reso in
relazione allo schema preparatorio del t.u.]). Essendo, pertanto, prevista la
elaborazione di un testo unico "compilativo", la novazione delle
norme preesistenti può giustificarsi solo al fine di interpretare e chiarire il
significato delle norme stesse (3).
Il provvedimento in esame, pur abrogando il r.d. del
30 marzo 1934, n. 383 e la l. 8 giugno 1990, n. 142, sulle autonomie locali
(con le significative modifiche introdotte dalla l. 15 maggio 1997, n. 127 e
dalla l. 3 agosto 1999, n. 265), tuttavia ne ha sostanzialmente mantenuto fermi
i principi ispiratori. Tra questi viene in evidenza, per la particolare
pregnanza, il principio di separazione tra politica e amministrazione secondo
il quale i poteri di indirizzo e controllo sono attribuiti agli organi elettivi
mentre le funzioni gestionali ed amministrative sono attribuite ai dirigenti (4).
Siffatto principio, che ha trovato la prima formale
enunciazione nella l. n. 142/90, è stato interpretato quale specificazione
dell’art. 97 Cost. Quest’ultimo prescrive che la pubblica Amministrazione sia
organizzata secondo disposizioni di legge in modo che ne siano assicurati il
buon andamento e l’imparzialità. La distinzione tra politica e gestione si pone,
dunque, "quale punto di orientamento e di confronto per la validità
giuridica e operativa delle strutture e dei compiti che l’Ente locale
predispone per il suo funzionamento" (5).
Giova segnalare, poi, che l’art. 78 d.lgs. n.
267/2000 (6), nel prescrivere che il
comportamento degli amministratori locali sia informato oltre all’obbligo di
imparzialità e al buon andamento, anche al rispetto della distinzione tra
funzioni e competenze, ne attesta la valenza di principio generale. Tale
distinzione, infatti si traduce in un dovere di non interferenza nella gestione
(al fine di non precludere una completa responsabilizzazione dell’apparato
dirigenziale).
Analogo principio opera nell’ambito della P.A.
siccome sancito dall’art. 4 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, contenente norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche, riproduttivo dell’abrogato art. 3 d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e
successive modifiche.
Al principio di separazione delle competenze tra
organi di governo e dirigenti si sovrappone, dunque, il più incisivo principio
di esclusività delle attribuzioni dirigenziali.
Premesso che l’intelaiatura di base dell’ordinamento
degli enti locali è costituita, per l’aspetto istituzionale, dalla l. n.
142/90, è agevole constatare per quanto attiene al sindaco e al presidente
della provincia, che nel t.u.e.l. i loro caratteri distintivi sono rimasti
invariati.
Infatti, secondo l’art. 36 l. n. 142/90 essi
"rappresentano l’ente, ... sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli
uffici nonché all’esecuzione di atti, … esercitano le funzioni loro attribuite
dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti"; inoltre, ai sensi dell’art.
12 l. 25 marzo 1993, n. 81, "il sindaco è l’organo responsabile
dell’amministrazione del Comune". L’attuale art. 50 t.u.e.l. attribuisce
al sindaco e al presidente della provincia la qualità di organo responsabile
dell'amministrazione, rispettivamente, del comune e della provincia. Essi
rappresentano l'ente, convocano e presiedono la giunta, nonché il consiglio
quando non è previsto il presidente del consiglio, e sovrintendono al
funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti. Essi,
inoltre, nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, conferiscono e
definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna,
secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, nonché dagli statuti e
regolamenti dei rispettivi enti.
Le attribuzioni del Consiglio (comunale e
provinciale), invece, ai sensi dell’art. 42 d.lgs. n. 267/2000, consistono
nell’adozione di atti di indirizzo e di controllo politico - amministrativo,
nonché di alcuni atti fondamentali, tra i quali si segnalano per la rilevanza
economica e l’interesse notarile, la partecipazione dell’ente locale a società
di capitali, la contrazione di mutui, gli acquisti e le alienazioni
immobiliari, le permute, gli appalti e le concessioni che non siano previsti
espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano
mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione
di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri
funzionari.
Gli atti fondamentali in cui è trasfuso il potere di
indirizzo proprio del Consiglio, sono "atti
– piano, limitati in senso quantitativo per esaltare, in senso qualitativo,
le potenzialità programmatorie" di tale organo (7). Pertanto, si ritiene che l’attività gestionale non possa
prescindere da una delibera consiliare di natura programmatica, che ponga
direttrici all’azione degli organi burocratici (es. i piani delle alienazioni
immobiliari) dalla quale il dirigente competente trae il presupposto giuridico
per emanare la determinazione a contrarre (salvo che non sia già espressamente
prevista in atti fondamentali di natura programmatica del Consiglio o non sia
di mera esecuzione degli stessi) (8).
L’adozione di atti di amministrazione attiva (che
manifestano e danno concreta attuazione alla volontà politica) da parte del
consiglio o della giunta va intesa, pur nel quadro del principio della
distinzione tra funzioni di indirizzo politico e funzioni amministrative, come
competenza eccezionale giustificata da espresse previsioni di legge o di
statuto (9).
Inoltre, per quanto attiene ai dirigenti, qualifica
introdotta per il configurarsi degli enti locali quali enti di gestione, nonché
per effetto dell’estensione del fenomeno della privatizzazione ai servizi
pubblici espletati dalla p. A., l’art. 107 d.lgs. n. 267/2000 riproduce i
contenuti delle competenze dirigenziali tracciati dalle l. n. 142/90 e l. n.
127/97 (10), ribadendo la diretta ed
esclusiva responsabilità per la correttezza amministrativa e l’efficienza della
gestione in relazione agli obiettivi dell’ente (11).
Tali competenze consistono:
- nella direzione degli uffici e dei servizi;
- nell’adozione di atti che impegnano
l’amministrazione verso l’esterno e che la legge o lo statuto espressamente non
riservano agli organi di governo dell’ente o non rientranti tra le funzioni del
segretario o del direttore generale;
- nell’attuazione degli obiettivi e dei programmi
definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’organo politico, tra i quali
in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti
dell’ente … la stipulazione dei contratti, gli atti di gestione finanziaria,
gli atti di amministrazione e gestione del personale, gli atti ad essi
attribuiti dallo statuto o dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal
sindaco. Si precisa che alla gestione amministrativa finanziaria e tecnica,
propria degli organi amministrativi, sono correlati autonomi poteri di
assunzione degli impegni di spesa (art. 151, quarto comma, d.lgs. cit.).
E’ stato acutamente osservato (12) che l’art. 107 prefigura un sistema organizzativo dell’ente
locale evoluto, caratterizzato dalla presenza di soggetti posti ai vertici
gestionali definiti e determinati, un segretario comunale ed, eventualmente, un
direttore generale; l’attribuzione di funzioni gestionali al segretario o al
direttore generale ricorre in ipotesi residuali di necessità, ossia di vacanza
o assenza della dirigenza, integranti "una patologia organizzativa".
Pertanto, l’esclusività delle prerogative dirigenziali va affermata soltanto
nei confronti degli organi politici, potendo essere attribuite funzioni gestionali
(comprensive oltre alle attività di natura esecutiva, indicate in via
esemplificativa nell’art. 107, di attività di direzione, di organizzazione e
controllo) al segretario, ai sensi dell’art. 97, terzo comma, lett. d); al direttore generale, se ciò è ritenuto
conveniente dall’organo politico per il migliore raggiungimento degli obiettivi
(13).
2. Svolte tali premesse, è
possibile concentrare l’attenzione sulla stipulazione dei contratti, attività
preceduta da apposita determinazione a contrattare del responsabile del
procedimento di spesa (art. 192 d.lgs. n. 267/2000, che riproduce l’art. 56 l.
n. 142/90, come modificato dall’art. 14 l. n. 265/99) (14).
Siffatta determinazione costituisce sia il momento
finale di un sub-procedimento, avviato con la proposta dell’organo competente
ed arricchito dai pareri di regolarità tecnica e contabile, sia la prima fase
del procedimento dei contratti ad evidenza pubblica (15).
L’intero processo relativo all’attività contrattuale
dell’ente locale (programmazione di dettaglio - esplicitazione della volontà
[ad esempio, di effettuare l’acquisizione di un bene o servizio] - definizione
delle modalità - procedura di gara - formalizzazione dell’aggiudicazione -
stipulazione del contratto e verifica della sua esecuzione) è espressamente
ricondotto, nella sua configurazione operativa, all’ambito decisionale dei
dirigenti e dei responsabili di servizio (16).
Questi ultimi sono, inoltre, ritenuti anche competenti ad inserire tutte le
variazioni successive all’atto approvato (17).
La determinazione a contrarre appare imprescindibile
tanto nell’ipotesi in cui si ammetta la rappresentanza dell’ente da parte
dell’organo politico quanto nell’ipotesi in cui si ammetta tale rappresentanza
da parte dell’organo amministrativo. Detta determinazione, inoltre, è richiesta
anche qualora l’atto non comporti un impegno di spesa: essa, invero, consente
di controllare l’azione amministrativa e di verificarne la rispondenza al
perseguimento dei fini pubblici.
E’ da tener presente che mentre la determinazione a
contrarre segna il momento decisionale, la stipula, invece, involge l’aspetto
della rappresentanza. Su quest’ultimo aspetto il panorama dottrinale e
giurisprudenziale si presenta piuttosto variegato e caratterizzato dalla
presenza di orientamenti differenti.
3. Una parte della dottrina
opera una distinzione tra rappresentanza istituzionale, riservata al sindaco, e
rappresentanza legale, che spetta in linea generale al dirigente competente ratione materiae, salvo ricorrano
situazioni o fattispecie implicanti valutazioni di ordine politico (18). Pertanto, la rappresentanza che
"prima si configurava esclusiva ora, in forza dell’intervenuta
attribuzione delle funzioni gestionali ai dirigenti/responsabili dei servizi,
comprensivi degli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, deve
reinterpretarsi come rappresentanza politica, circoscritta alle funzioni di
indirizzo e controllo ascrivibili alla carica" (19).
Altra parte della dottrina ha evidenziato la
sussistenza di un "monopolio operativo dei dirigenti, conseguente alla
titolarità esclusiva delle funzioni di gestione amministrativa, è vieppiù
sottolineato da una ricca e articolata elencazione (a carattere
esemplificativo) degli atti espressamente demandati al vertice burocratico"
(20). Tale posizione risulta
confortata dalla circolare 10 ottobre 1998, n. 4 del Ministero dell’interno (21) la quale esclude fermamente la
possibilità che gli organi politici compiano atti gestionali, orientamento
avallato anche da un indirizzo giurisprudenziale che afferma, in termini
generali e sotto la vigenza della l. n. 142/90, l’esclusiva competenza dei
dirigenti sia alla stipulazione dei contratti degli enti locali (T.a.r. Valle
d’Aosta, 15 dicembre 1995, n. 183 (22)),
sia all’esercizio di tutte le funzioni operative dirette a dare concreto ed
immediato adempimento ai fini istituzionali dell’Ente con impiego di strumenti
pubblicistici e privatistici (T.a.r. Lombardia, 3 maggio 1996, n. 567 (23)), sia, infine, all’adozione di
tutti gli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno (24).
Tale orientamento non è, però, pacifico; al
riguardo, si segnalano contrasti interpretativi. Emblematica appare la
pronuncia T.a.r. Emilia Romagna, sez. II, 24 luglio 1992, n. 352 (25), che ha ritenuto illegittima la
previsione statutaria che attribuiva al Sindaco (o al soggetto da questo
delegato) la stipulazione dei contratti perché di esclusiva competenza
dell’apparato burocratico; mentre, in senso contrario la pronuncia T.a.r.
Emilia-Romagna, sez. II, 17 ottobre 1997, n. 684 (26) ha affermato la legittimità della disposizione statutaria che
riservi, in taluni casi, al sindaco la stipulazione di atti e convenzioni per
il Comune (27).
Altra dottrina, in una prospettiva opposta, ha
ritenuto che "nonostante l’ampiezza dell’investitura alla stipulazione
negoziale attribuita alla dirigenza … essa non viene ad esautorare il potere
corrispondente del Sindaco che gli deriva dalla sua qualità di legale
rappresentante dell’Ente" (28).
La stessa giurisprudenza civile di legittimità, cui
è affidato il compito nomofilattico, non ha mancato di rilevare che il sindaco
e il presidente della provincia sono organi rappresentativi dei rispettivi enti
pubblici territoriali e, pertanto, i soli abilitati ad esprimere la volontà
negoziale delle relative amministrazioni nei confronti dei terzi (Cass., sez.
III, 18 febbraio 2000, n. 1878 e, negli stessi termini: Cass., sez. I, 11
settembre 1999, n. 9682; sez. I, 24 giugno 1997, n. 5642; sez. II, 10 luglio
1996, n. 6262).
Di conseguenza la distinzione tra politica e
amministrazione non è appare così netta da escludere la competenza del sindaco
a svolgere compiti rappresentativi dell’ente locale sul piano politico o
amministrativo (29). La competenza
del dirigente, infatti, sarebbe "concorrente e non sostitutiva rispetto a
quella del sindaco" (30).
4. Si può, inoltre, constatare
agevolmente che anche l’attività dei dirigenti sia oggetto di sovraordinazione
e controllo da parte del sindaco. Infatti, l’art. 109 d.lgs. 267/2000 (che
riproduce l’art. 51 l. n. 142/90, come modificato dalla l. n. 127/97) riconosce
al sindaco la facoltà di attribuire con provvedimento motivato, nei comuni
privi di dirigenti, le funzioni dirigenziali ai responsabili degli uffici o dei
servizi, salva l’applicazione della norma statutaria o regolamentare che
attribuisca tali competenze al segretario comunale o al segretario provinciale.
In altri termini, in tali comuni o province, alla stipulazione dei contratti
provvede il segretario che non rivesta la funzione di ufficiale rogante (31), oppure il funzionario
responsabile degli uffici individuato dal sindaco o ancora, in mancanza di
individuazione, il sindaco stesso.
Nell’ambito di questo orientamento che ammette la
concorrente competenza rappresentativa del sindaco e dei dirigenti, si segnala
la posizione di chi riconosce la legittimazione rappresentativa del sindaco
qualora il dirigente abbia predisposto una minuta regolamentazione del rapporto
contrattuale (32). Invece,
nell’ipotesi in cui lo schema di contratto richieda la puntualizzazione delle
modalità esecutive delle obbligazioni contrattuali, la funzione rappresentativa
verrebbe ad acquisire aspetti gestionali. Si osserva, però, che anche in tale
ipotesi non sembra da escludersi la rappresentanza del capo del governo locale,
atteso che la discrezionalità di cui questo verrebbe ad essere investito non
sarebbe in grado di compromettere l’efficienza dell’azione amministrativa
dell’ente, ma, al contrario, contribuirebbe al suo snellimento.
5. Il principio di separazione
delle competenze appare radicalmente inficiato dall’art. 53, ventitreesimo
comma, l. 23 dicembre 2000, n. 388 che introduce un rimedio di carattere
straordinario applicabile agli enti locali c.d. "polvere", ossia con
popolazione inferiore a tremila abitanti, per supplire ad un’oggettiva
disfunzione organizzativa. In tali enti, infatti, in caso di carenza
irrimediabile di figure professionali idonee, è consentito adottare
disposizioni regolamentari organizzative che attribuiscano ai componenti
dell’organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere
di adottare atti di natura tecnica gestionale anche al fine di operare un
contenimento di spesa.
La disposizione è stata fortemente criticata sotto
molteplici profili. Innanzitutto, in violazione dell’art. 1, quarto comma, t.u.
si è inciso sensibilmente sull’ordinamento locale senza indicare le norme
abrogate o modificate (33). Invero,
la previsione della possibilità di affidare la competenza funzionale
all’adozione degli atti di gestione al sindaco e agli assessori integra una
inammissibile coincidenza tra funzione politica e funzione gestionale,
sospettata di incostituzionalità per violazione degli artt. 3 e 97 Cost.,
atteso che la differente natura e connotazione delle due funzioni richiederebbe
che le medesime venissero ascritte alla competenza funzionale di soggetti
differenti per provenienza ed estrazione (34).
Inoltre, siffatta deroga non appare sorretta da una
ragione giuridica, né da una valida ragione economica: il contenimento della
spesa non si attua "deprofessionalizzando" l’attività degli enti
locali territoriali; evidente è anche il contrasto con l’art. 33, secondo
comma, t.u. che favorisce l’esercizio associato delle funzioni dei comuni di
minore dimensione demografica (35).
Ulteriore contraddizione è costituita dalla
circostanza che il segretario assume la veste di coordinatore degli assessori -
responsabili dei servizi, ma dipende funzionalmente dal sindaco (36).
A consolidare le incongruenze or denunciate l’art.
29, quarto comma, l. 28 dicembre 2001, n. 448 estende la sfera di applicazione
della novella sopracitata agli enti locali fino a cinquemila abitanti
eliminando le cautele procedimentali e l’onere motivazionale (il riscontro e la
dimostrazione della carenza irrimediabile di personale) che
contraddistinguevano il ricorso alla modifica dell’assetto delle competenze.
Tra gli innovativi interventi legislativi non può
sottacersi la modifica del titolo V della Costituzione apportata con legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (37):
segnatamente, l’art. 117 Cost., secondo comma, lett. p), che riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato la
disciplina elettorale, nonché degli organi di governo e delle funzioni
fondamentali dei comuni, province e città metropolitane; inoltre, l’art. 114
Cost., secondo comma, sull’autonomia statutaria degli enti locali i cui limiti
vanno ravvisati nei principi fissati nella carta costituzionale (in subiecta materia: gli artt. 97 e 98
Cost.).
Pertanto, come auspicato in dottrina, "il legislatore
statale dovrebbe intervenire sull’ordinamento locale per lasciare più ampi
spazi agli statuti di fondare l’ordinamento interno degli enti. Il limite del
rispetto dei principi fissati dalla Costituzione impedirebbe scelte limitative
del principio di rappresentanza democratica o la creazione di un assetto
organizzativo non adeguato alle leggi (38)
".
Poiché la legge regionale ha potestà esclusiva in
relazione a diversi istituti tra i quali la dirigenza, i segretari comunali e
provinciali, si potranno riscontrare, in concreto, ordinamenti locali
fortemente differenziati da comune a comune.
6. Affine al tema della
rappresentanza negoziale, è quello della rappresentanza processuale.
A livello normativo, non può disconoscersi la
valenza dell’art. 4, terzo comma, l. 21 luglio 2000, n. 205 che prevede, nei
giudizi in materia di accesso ai documenti amministrativi, la possibilità per
l'amministrazione di essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente,
purché in possesso della qualifica di dirigente, autorizzato dal rappresentante
legale dell'ente (39).
Si evidenzia, inoltre, che la specificazione delle
attribuzioni degli organi, i modi di esercizio della rappresentanza legale
dell’ente, anche in giudizio (art. 6, secondo comma, t.u.e.l.) sono materie
demandate all’autonomia statutaria. Si esclude, comunque, che lo statuto sia
dotato di effettiva capacità di innovare sul riparto di competenza: esso,
infatti, può specificare, nel senso di attuare, rendere più evidente il riparto
che dovrebbe già desumersi dalla legge, ma non determinare il criterio del
riparto (40).
Anche in tema di rappresentanza in giudizio vengono
in rilievo distinti orientamenti. Alcuni autori sostengono che la promozione e
la resistenza alle liti abbiano natura gestionale e che le relative decisioni
implichino un profilo di discrezionalità (ossia, la valutazione dell’operato
dell’ente e conseguente scelta tra esercizio di autotutela o di azioni
giudiziarie) (41). Pertanto,
spetterebbe ai dirigenti la gestione del contenzioso (42) ed, in particolare, sia l’emanazione della determinazione con
la quale si individuano le ragioni di opportunità e legittimità che
giustificano la costituzione in giudizio, nonché si affida l’incarico
all’avvocato comunale o ad un avvocato del libero foro (qualora l’ente sia
sprovvisto di avvocatura interna), sia la sottoscrizione del mandato ad litem (43). Altri autori, invece, ritengono che "il provvedimento
riverberi la sua intrinseca natura di atto di governo o di gestione, anche in
presenza di aspetti patologici, usque ad
finem" (44); pertanto,
qualora l’atto presenti natura gestionale, la competenza è attribuita al
dirigente, qualora, invece, esso presenti natura programmatica, la competenza è
attribuita all’organo di governo (45).
Allo stato attuale della giurisprudenza, alle
pronunce che riconoscono la competenza della giunta ad autorizzare il Sindaco a
stare in giudizio per il Comune (Cass., sez. I, 20 febbraio 1998, n. 1853;
Cass., sez. III, 30 maggio 2000, n. 7190 (46)),
si contrappongono quelle pronunce che riconoscono in capo ai dirigenti generali
della pubblica amministrazione la legittimazione processuale attiva e passiva
nelle controversie riguardanti l'amministrazione cui sono preposti (Cass., 27
luglio 1998, n. 7349/SU). Sul fronte della giurisprudenza amministrativa, si è
affermato che la rappresentanza in giudizio spetta al sindaco previa
autorizzazione della giunta comunale, fatta salva l’ipotesi che lo statuto
comunale riservi ai dirigenti l’autorizzazione a stare in giudizio (Cons. Stato,
sez. IV, 5 luglio 1999, n. 1164 (47)).
Infine, è stato sostenuto che la decisione di promuovere una lite o resistere
in giudizio non possono farsi rientrare tra i meri atti di gestione;
"nelle relative valutazioni vengono in rilievo non solo profili eminentemente
tecnico giuridici, ma anche aspetti più latamente politici (es. addivenire ad
una transazione; proporre la costituzione di parte civile) …. la tesi che
sostiene la spettanza del potere in parola in capo al Dirigente, in assenza di
una specifica previsione statutaria, non sembra del tutto coerente con il
sistema, ove si consideri che la competenza in parola comporta l’esercizio di
una facoltà discrezionale anche in ordine alla scelta di difendere o meno gli
atti politici dell’Ente" (T.a.r. Sardegna, 11 aprile 2001, n. 457 (48)).
7. Alla luce dei superiori
rilievi appare difficile rintracciare nella dottrina e nella giurisprudenza un
indirizzo uniforme sulla titolarità dei poteri rappresentativi nell’ambito
degli enti locali soprattutto se si considerano la magmatica evoluzione delle
disposizioni normative - specialmente di rango costituzionale - che interessano
gli enti locali.
Comunque, a livello pratico, appare innegabile che
il dato normativo sia proteso ad attribuire la competenza alla stipula e,
quindi, alla rappresentanza dell’ente, alla categoria dei dirigenti. Tale
affermazione, però, richiede alcune precisazioni. Infatti, come in precedenza
si è illustrato, nelle province o nei comuni privi di dirigenza, la competenza
alla stipula spetta al segretario che non rivesta la funzione di ufficiale
rogante, oppure al direttore generale, eventualmente nominato nei comuni con
popolazione superiore ai quindicimila abitanti, oppure al funzionario
responsabile degli uffici individuato dal sindaco o ancora, in mancanza di
individuazione, al sindaco stesso (art. 109 d.lgs. n. 267/00). Negli enti
locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti è consentita l’adozione
di disposizioni regolamentari organizzative che attribuiscano ai componenti
dell’organo esecutivo la competenza alla stipula (art. 53, ventitreesimo comma,
l. n. 388/00 come modificato dall’art. 29, quarto comma, l. n. 448/01).
(1) In Gazz. Uff., 28 settembre 2000, n. 227 / S.O. n.162/L.
(2) G. SCIULLO, Il testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali: profili generali in
Giornale dir. amm., 2001, 221.
(3) P. VIRGA, Con il testo unico si è raggiunto
l'obiettivo della stabilità nella legislazione degli enti locali? in Nuova rass., 2001, 129.
(4) Il principio è attualmente
sancito dall’art. 107, primo comma, d.lgs. n. 267/2000.
(5) G. CAVALLARI, Potere di indirizzo politico e gestione
amministrativa nei comuni e nelle province in Nuova rass., 1999, 1937; sul tema, cfr., amplius: C. CACCAVALE, L’attività
negoziale degli enti locali tra competenze degli organi politici e competenze
dell’apparato burocratico, Studio del Consiglio Nazionale del Notariato n.
2324, approvato dalla Commissione Studi il 22 giugno 1999; S. BATTINI, Il personale in Trattato di diritto amministrativo, Diritto amministrativo generale, a
cura di S. Cassese, tomo I, Milano, 2000, 481. Degna di rilievo appare la
sentenza T.a.r. Sardegna, 12 giugno 2001, n. 692 (in I T.A.R., 2001, I, 3100) secondo cui il principio di separazione
possiede i connotati tipici delle norme fondamentali delle riforme economico –
sociali ed è capace di imporsi sugli atti normativi delle regioni a Statuto
speciale, ancorché attinenti a materie in cui queste vantino competenza
legislativa di tipo esclusiva. Inoltre, il Consiglio di Stato, sez. V, con
pronuncia 15 novembre 2001, n. 5833 (in Cons.
Stato, 2001, I, 2477) ha affermato la precettività delle disposizioni sulle
competenze della dirigenza, atteso che il principio di separazione è
"struttura fondante dell’intera riforma sia delle autonomie locali, sia
dell’organizzazione del lavoro pubblico".
(6) Riproduttivo dell’art. 19,
terzo comma, l. n. 265/99.
(7) E. M. MARENGHI, Il sistema amministrativo locale in Trattato di diritto amministrativo, diretto
da G. Santaniello, vol. XXIV, Padova, 1994, 308.
(8) Cfr.: M. MALTONI, Competenza funzionale degli organi degli
enti locali in materia contrattuale in
Notariato, 2000, 291 e ss..
(9) Sull’eccezionalità degli
atti di amministrazione attiva in capo agli organi di governo: E. CONTE, Organi di governo e organi dirigenziali
negli enti locali in Nuova rass.,
2000, 1769.
Si osserva, inoltre, che le proposte di delibera di
Giunta e Consiglio che non siano mero atto di indirizzo sono corredate dal
parere di regolarità tecnica, nonché dal parere di regolarità contabile qualora
la delibera comporti un impegno di spesa o diminuzione di entrate (art. 49
t.u.e.l.). Tali pareri sono inseriti nella deliberazione. Giova puntualizzare
che la previsione del parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazione
attesta la partecipazione tecnica e propositiva della dirigenza all’istruttoria
degli atti di competenza degli organi di governo (L. OLIVIERI, Organizzazione interna - Principi di
flessibilità e distribuzione delle competenze tra la dirigenza, alla luce della
normativa vigente negli enti locali in
Rivista informatica di giustizia amministrativa www.giust.it, 2000).
(10) La l. n. 127/97, sullo
snellimento dell’attività amministrativa, ha ampliato notevolmente le
competenze dei dirigenti rispetto all’impianto originario della l. n. 142/90,
confermando il principio di separazione tra organi di governo ed organi
amministrativi e riconoscendo a questi ultimi la competenza all’assunzione
degli impegni di spesa. Ciò per evitare confusione di ruoli o sovrapposizione
di funzioni (F. STADERINI, Diritto degli
enti locali, Padova, 1999, 396).
(11) La prima definizione della
responsabilità dirigenziale si trova nel d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 e, con
riferimento agli enti locali, nel d.P.R. 25 giugno 1985, n. 347; sul tema: L.
TORCHIA, La responsabilità dirigenziale in
Giornale dir. amm., 1995, 941; P. DE
LISE – B. DALFINO, Dirigenza e
responsabilità dirigenziale dopo il testo unico sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche in Cons. Stato, 2001, II, 1795.
(12) L. OLIVIERI, ult. op. cit..
(13) Più diffusamente: G.
PANASSIDI, Riflessioni sull’esclusività o
meno, dopo il d.lgs. 267, delle attribuzioni dei dirigenti degli enti locali,
ibidem, 2000.
(14) L’art. 56 l. n. 142/90,
nella formulazione originaria, prevedeva una deliberazione a contrarre;
quest’ultima era considerata atto interno preparatorio, revocabile ad nutum, non vincolante per
l’Amministrazione. Quale atto di straordinaria amministrazione essa veniva
adottata, in caso di scioglimento del Consiglio comunale, dal Commissario
straordinario (A. TABARRINI, I contratti dei Comuni e degli altri enti
locali, Milano, 1989, 17 ss.).
(15) Cfr.: C. CACCAVALE, op. cit.., 9.
(16) A. BARBIERO, La determinazione a contrarre in www.giust.it, 2001.
(17) In tal senso: F. STADERINI
– I. FRANCO – S. ZAMBARDI, I contratti
degli enti locali, Padova, 2000, 65.
(18) G. D’ALESSIO, Gli organi di governo e la dirigenza nel testo
unico degli locali in Comuni d’Italia,
2000, 1661.
(19) A. RICCARDO in L’ordinamento degli enti locali nel testo
unico, a cura di F. Caringella, A. Giuncato, F. Romano, Ipsoa, 2001, 371.
(20) L. CARBONE – F. CARINGELLA
- F. ROMANO, Il nuovo volto della
pubblica Amministrazione, Napoli, 2001, 595.
(21) In Gazz. Uff., 23 ottobre 1998, n. 248.
(22) In I T.A.R., 1996, I, 476.
(23) In I T.A.R., 1996, I, 2421.
(24) La giurisprudenza ha
ritenuto atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno: l’ingiunzione a
demolire opere edilizie abusive (T.a.r. Lazio, sez. II, 1° aprile 1996, n. 621
in I T.A.R., 1996, I, 1720); il
decreto di occupazione d’urgenza (T.a.r. Lombardia, 3 marzo 1998, n. 451 in Giornale dir. amm., 1998, 1045; T.a.r.,
7 luglio 1998, n. 346 in I T.A.R.,
1998, I, 3173); il rilascio di concessione edilizia (T.a.r. Lazio, sez. II, 23
marzo 1998, n. 448, ibidem, 1232);
l’ordinanza d’irrogazione di una sanzione in materia urbanistica (T.a.r.
Basilicata, 10 maggio 1999, n. 171 in Foro
amm., 1999, 2661); la revoca dell’assegnazione di alloggio di edilizia
residenziale pubblica (T.a.r. Toscana, sez. II, 11 giugno 1999, n. 649, ibidem, 2000, 1439); la sospensione dei
lavori di lottizzazione abusiva (T.a.r. Campania, Napoli, sez. IV, 20 luglio
1999, n. 2045 in I T.A.R., 1999, I,
4027); l’ordine di demolizione di un’opera abusiva (T.a.r. Lombardia - Brescia,
4 luglio 2000, n. 610 in Urb. e app.,
2000, 1011; Cons. Stato, sez. V, 6 marzo 2000, n. 1149 in Foro amm., 2000, 884); l’adozione di misure di salvaguardia (Cons.
Stato, sez. IV, 6 marzo 1998, n. 382, ibidem,
1998, 658); l’ordinanza di cessazione di una linea ferroviaria in gestione
governativa (Cons. Stato, sez. VI, 6 ottobre 2000, n. 5339 in Cons. Stato, 2000, I, 2166); il diniego
di proroga di un appalto di servizi in scadenza (T.a.r. Puglia, Lecce, sez. II,
28 febbraio 2001, n. 746 in I T.A.R.,
2001, I, 1451. Peraltro, è stato evidenziato (T. DE NITTO, Le competenze del sindaco nella recente giurisprudenza (1999) in Giornale dir. amm., 2001, 927) come
alcune pronunce sembrano adombrare che il riparto tra competenze sia legato
alla natura (discrezionale/vincolata) dei provvedimenti adottati. (Infine,
l’art. 13 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, la cui vigenza è stata prorogata al 1°
luglio 2002 con l. 21 novembre 2001, n. 443, attribuisce al dirigente la
competenza al rilascio del permesso di costruire).
(25) In I T.A.R., 1992, I, 4015.
(26) In I T.A.R., 1997, I, 4425.
(27) Inoltre: T.a.r. Friuli
Venezia Giulia, 27 ottobre 2001, n. 649 (in Giornale
dir. amm., 2002, 80) ha ritenuto legittimo lo statuto comunale che
conferisce al sindaco la competenza a rilasciare una concessione edilizia
argomentando che gli artt. 51, secondo comma, e 107, terzo comma, d.lgs. n.
267/2000 ammetterebbero specifiche ed espresse disposizioni legislative in
deroga al principio di separazione. Si osserva, però, che una simile deroga ad
opera della fonte statutaria vanificherebbe detto principio escludendo un
trasferimento generale ed effettivo delle attribuzioni ai dirigenti. Più correttamente
Cons. Stato, 15 novembre 2001, n. 5833 cit.
ha evidenziato il carattere precettivo delle disposizioni sulle competenze
della dirigenza atteso che il principio di separazione è struttura fondante
dell’intera riforma sia delle autonomie locali, sia dell’organizzazione del
lavoro pubblico e, pertanto, ha negato che lo statuto comunale sia abilitato a
derogare competenze stabilite per legge.
(28) N. GRASSANO, Riflessi della legge
"Bassanini-bis" sull’attività notarile in Riv. not., 1997, 1051.
(29) Una deroga al principio di
separazione è ravvisata nell’attribuzione al sindaco del potere di emanare
ordinanze contingibili ed urgenti, pur se esso sembra integrare un tipico
potere gestorio. Tale attribuzione si giustifica considerando che il sindaco si
pone quale "interprete particolarmente sensibile e vicino alle istanze
della collettività di cui è sommo organo esponenziale" (così: R. GALLI -
D. GALLI, Corso di diritto amministrativo,
Padova, 2001, 39. Si reputa, inoltre, che il sindaco nella qualità di rappresentante
dell’ente firma "quegli atti che esprimono l’Ente nella sua unità"
(E. CONTE, op. cit., 1780).
(30) Cfr.: G. CASU, La rappresentanza negli enti locali,
1999.
(31) La competenza alla stipula
del segretario è sempre esclusa qualora sia stato nominato il direttore
generale, nei comuni con popolazione superiore ai quindicimila abitanti.
(32) C. CACCAVALE, op. cit., 37 - 38.
(33) Come osservato da L.
OLIVIERI, Il doppio regime degli enti
locali, www.giust.it, 2000.
(34) R. NOBILE, Piccoli comuni e responsabili dei servizi
fra il g. lgs. 18/2/2000, n. 267 e la l. 23/12/2000, n. 388. Una querelle mai
sopita, ibidem, 2001.
(35) R. NOBILE, op. cit..
(36) L. OLIVIERI, Comuni con meno di 3000 abitanti. È
possibile la gestione degli organi di governo in contemporanea con la gestione
da parte del segretario comunale? in
www.giust.it, 2001.
(37) In Gazz. Uff., 24 ottobre 2001, n. 248.
(38) L. OLIVIERI, Prime riflessioni sulle influenze della
riforma costituzionale sull’ordinamento degli enti locali in www.giust.it, 2001.
(39) Mostra perplessità su tale
opzione legislativa: F. CARINGELLA (Corso
di diritto amministrativo, Milano, 2001, tomo II, 1690-1691) il quale
sottolinea che la qualifica di dirigente non assicura alcuna particolare
garanzia di professionalità in relazione al giudizio di accesso ai documenti;
che non è chiaro se l’autorizzazione sia preventiva o se vada riferita a
singole controversie; che, infine, la norma risulta inapplicabile alle
amministrazioni locali di minore dimensione, ossia ai soggetti più interessati
a ridurre i costi della difesa in giudizio.
(40) A. TRAVI, nota a Cons.
Stato, sez. IV, 5 luglio 1999, n. 1164 cit..
Sul punto, è stato affermato che il quadro normativo risulta "estremamente
fluido ed in grado di garantire una libera esplicazione dell’autonomia
organizzativa dei singoli enti i quali potrebbero statutariamente determinarsi
nel senso di conferire al sindaco o al dirigente il potere di sottoscrivere la
procura alle liti e di rappresentare l’ente in giudizio" (A. BERTI, Atti amministrativi di gestione del
contenzioso e capacità di stare in giudizio degli enti locali in Comuni d’Italia, 2001, 1185).
(41) A. DI GIOIA, La difficile attuazione del principio di
distinzione tra politica e amministrazione negli enti locali: in particolare,
le questioni riguardanti gli impegni di spesa e la rappresentanza in giudizio,
ibidem, 2001, 401.
(42) G. DECANDIA, Brevi considerazioni sul modello di
amministrazione locale e regime della legitimatio ad processum degli enti
locali in Nuova rass., 2001, 857
nota che la separazione tra politica e amministrazione è seguita dalla più
netta tipizzazione dei compiti e dalla valorizzazione della classe dirigenziale
cui sono attribuiti autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse
umane, strumentali e di controllo.
Il medesimo autore reputa superata, in relazione al
giudizio tributario, la circolare del Ministero delle finanze n. 98/E/II –
31011 del 23 aprile 1996 che identificava nel sindaco l’organo rappresentativo
dell’ente locale perché oggi spettante al dirigente o al responsabile della
gestione dei servizi tributari.
(43) In una medesima prospettiva
è stato sottolineato (L. OLIVIERI, La
costituzione in giudizio negli enti locali – competenze e prospettive in www.giust.it, 2000) che l’attribuzione
di poteri decisionali in capo al sindaco rappresenterebbe un inammissibile
sconfinamento di ruoli e funzioni, realizzando un controllo sul singolo atto
quale è la costituzione in giudizio (e non complessivo sulla gestione).
(44) C. TOMEI - T. TOMEI, La rappresentanza in giudizio e
l’autorizzazione alla lite in Nuova
rass., 2001, 858-859.
(45) Giova rilevare che,
ammettendo una rappresentanza concorrente del sindaco e dei dirigenti
occorrerebbe ricercare - nel silenzio della legge - una disciplina delle
ipotesi in cui tali organi abbiano contrastanti valutazioni sulla necessità e/o
opportunità di instaurare o di resistere ad una lite. Si osserva che le
eventuali divergenze insorte tra l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato e le
amministrazioni pubbliche, sono risolte dal Ministro competente con
determinazione non delegabile (art. 12 l. 3 aprile 1979, n. 103). Inoltre, le
divergenze tra l’Avvocatura dello Stato e le amministrazioni regionali ovvero
le altre amministrazioni pubbliche non statali o enti pubblici sono definite
con la determinazione degli organi delle regioni o delle predette
amministrazioni ed enti a norma dei rispettivi statuti.
(46) In Rep. Foro it., 2000, voce Comune,
n. 431; la pronuncia rileva che la mancanza dell’autorizzazione giuntale incide
sulla capacità processuale del comune, risolvendosi nel difetto di un
presupposto processuale.
(47) In Foro it., 2000, III, 496; sotto il regime della l. n. 142/90, degne
di nota appaiono le decisioni che, hanno ritenuto legittimi una procura alle
liti conferita dal sindaco quale legale rappresentante dell’ente ed un atto di
costituzione sottoscritto dal sindaco (Cons. giust. amm. Regione siciliana, 4
dicembre 1998, n. 672 (in Cons. Stato,
1998, I, 2020) e Cons. Stato, sez. IV, 7 settembre 2000, n. 4702 (in Cons. Stato, 2000, I, 1988).
(48) In I T.A.R., 2001, I, 2055.