Studio
n. 364
COSTITUZIONE IN ATTO DEL COMUNE IN
RIFERIMENTO ALL'ART. 51 DELLA
LEGGE 8 GIUGNO 1990 N. 142 SULLE
AUTONOMIE LOCALI
Approvato
dalla Commissione Studi del Consiglio Nazionale del Notariato
Oggetto del presente
parere e` il giudizio di illegittimità per violazione di legge espresso dal
Comitato di Controllo della Regione Abruzzo su contratto di mutuo di cui e`
parte mutuataria il Comune, in quanto quest'ultimo e` rappresentato in atto dal
Sindaco anzichédal dirigente addetto così come previsto dall'art. 51 della
legge 142/1990.
L'atto fu stipulato in
data 29 marzo 1991 su deliberazione del Consiglio Comunale del 10 agosto 1990
controllata senza rilievi dal CORECO in data 18 dicembre 1990. La norma in
esame (art. 51 legge 8 giugno 1990, n. 142), nel disciplinare l'organizzazione
degli uffici e del personale, fissa la competenza per materia dei dirigenti
(co. 3) secondo le modalità stabilite dallo statuto, ivi compresa la
stipulazione dei contratti (1). L'inciso "secondo le modalità stabilite
dallo statuto" induce a ritenere che la rappresentanza dell'Ente per la
stipula dei contratti passi dal Sindaco al dirigente soltanto dopo che lo
statuto dell'Ente sia stato adottato - o modificato -, sottoposto a controllo e
pubblicato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 della stessa legge.
Nelle more di detta
procedura continuano ad essere in vigore - ai sensi dell'art. 59, co. 2 - le
norme statutarie precedenti e, per quanto ne occupa, nessun mutamento di
competenza può ritenersi operante. Tale assunto e` stato giustamente enunciato
dal Ministero dell'Interno nella circolare n. 17102/127/1 del 7 giugno 1990
(2). A fini della legittima costituzione in atto dell'Ente e` quindi rilevante
la circostanza dell'avvenuta, o meno, entrata in vigore del nuovo Statuto. A
partire dal quel momento, quindi, diverrà operante il dettato dell'art. 51.
Esso, comunque, va messo in relazione con il principio contenuto nel co. 1
dall'art. 36 della stessa legge, secondo cui il Sindaco e il Presidente della
provincia rappresentano i rispettivi Enti di appartenenza (3).
Il co. 1 dell'art. 36
riassume in una formulazione complessiva le competenze che il T.U. del 1915
(art. 151) attribuiva al Sindaco assegnando al capo dell'amministrazione
comunale ed al capo dell'amministrazione provinciale: 1) la rappresentanza
dell'ente; 2) il potere di convocazione e la presidenza del consiglio e della
giunta; 3) la sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici; 4) la
soprintendenza all'esecuzione degli atti adottati dagli organi collegiali. A
queste attribuzioni, che corrispondono come si e` detto al ruolo tradizionale
che i capi dell'esecutivo già avevano sugli enti locali, la legge di riforma ne
ha aggiunte due: una riguarda solo il Sindaco (co. 3 dell'art. 26) ed e` il
compito di coordinare gli orari degli esercizi commerciali e dei servizi
pubblici, nonche` gli orari di apertura pubblico degli uffici periferici delle
amministrazioni pubbliche; l'altra, generica, riguarda anche il presidente
della provincia ed e` l'attribuzione della sovrintendenza all'espletamento
delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune e alla
provincia (co. 2 art. 26). C'e`, infine, nella legge di riforma una norma di
chiusura secondo cui "essi esercitano le funzioni loro attribuite dalle
leggi, dallo statuto e dai regolamenti (co. 2 art. 26).
Il ruolo del capo
dell'esecutivo, nel nuovo ordinamento, anche se non si differenzia molto da
quello precedentemente delineato dal T.U. del 1915, appare nel complesso
rafforzato (4). L'opportuno, dopo queste precisazioni, chiarire il rapporto tra
il potere di rappresentanza che fa capo ai dirigenti, circoscritto alla sfera
di competenza fissata dall'art. 51, e il potere generale di rappresentanza del
Sindaco e del Presidente della provincia fissato dall'art. 2. In particolare,
occorre dare un significato concreto al "potere di rappresentanza"
attribuito al Sindaco e al Presidente della Provincia dal n. 1) dell'art ....
Tale potere di rappresentanza consente al Sindaco di "sostituirsi" al
dirigente che, a sua volta, ha un potere di rappresentanza limitato alla sfera
delle sue competenze? A tal fine può essere utile, per evidenti ragioni di
analogia, utilizzare i principi elaborati a commento del potere di
rappresentanza dei dirigenti statali introdotto dal D.P.R. 30 giugno 1972, n.
748. Quest'ultimo stabilisce tassativamente l'ambito delle competenze dei
dirigenti mediante attribuzione di specifiche funzioni amministrative. Tutto
ciò che non e` compreso in tale elencazione rimane regolato dalle disposizioni
precedenti e, pertanto, riservato alla competenza del Ministro che, a sua
volta, può farne oggetto di delega. Di particolare importanza la norma di cui
all'art. 2, co. 2, secondo la quale i dirigenti preposti agli uffici centrali e
periferici hanno, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, la rappresentanza
giuridica dell'amministrazione nei confronti dei terzi.
Tale funzione di
rappresentanza - si legge nella circolare della Presidenza del Consiglio 8
gennaio 1973 (5) - non appare suscettibile di avocazione da parte del Ministro,
o delegabile, col suo consenso, a dirigenti gerarchicamente sottordinati,
essendo un attributo peculiare dell'officium cui il dirigente e` preposto.
Conseguentemente la nuova configurazione della posizione del dirigente importa
modificazione delle norme di contabilità dello Stato (art. 16 R.D. 18 novembre
1923, n. 440 e art. 93 R.D. 23 maggio 1924, n. 827) che prevedono la figura del
pubblico ufficiale delegato a rappresentare l'amministrazione. Se e` esatta l'interpretazione
fornita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, si deve concludere che la
norma che attribuisce e delimita la competenza dei dirigenti e` tassativa. E',
infine, opportuno ricordare che l'attribuzione ai dirigenti di funzioni di rilevanza
esterna ha un ulteriore precedente normativo nel D.P.R. 5 dicembre 1987, n. 551
che ha attribuito ai dirigenti del parastato i compiti indicati nel richiamato
art. 2 del D.P.R. n. 748 (1972), segno di una precisa tendenza del legislatore
a qualificare la figura del dirigente pubblico anche attraverso l'ampliamento
delle sue attribuzioni. Da quanto sopra evidenziato si possono trarre le
seguenti conclusioni:
1) lo statuto
dell'ente dovrà essere adattato alla nuova normativa portata dalla legge
142/1990 al fine di consentire la legittima esplicazione dei poteri e delle
competenze dei dirigenti;
2) la costituzione in
atto del Comune sottoposta all'esame di questo Consiglio Nazionale appare del
tutto legittima in quanto avvenuta nelle forme proprie della normativa vigente
al momento della stipula.
NOTE
(1) Art. 51, co.
3: "3. Spettano ai
dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano
l'amministrazione verso l'esterno, che la legge o lo statuto espressamente non
riservino agli organi di governo dell'ente. Spettano ad essi in particolare,
secondo le modalità stabilite dallo statuto, la presidenza delle commissioni di
gara e di concorso, la responsabilità sulle procedure d'appalto e di concorso,
la stipulazione dei contratti".
(2)
"Nella fase transitoria non sembra, comunque, che potranno emergere
particolari problemi delle norme di principio che regolano gli uffici e il
personale. Trattasi, invero, di norme che vanno recepite per lo più nello
statuto dell'ente locale; di talché, fino alla sua approvazione, trova
applicazione il co. 2 dell'art. 59 che mantiene in vigore le norme
vigenti".
(3)
Art. 36, co. 1: "1. Il sindaco e il presidente della provincia
rappresentano l'ente, convocano e presiedono il consiglio e la giunta,
sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici nonche`
all'esecuzione degli atti".
(4)
In tal senso: Staderini, Diritto degli enti locali, Milano, 1991, p. 287.
(5)
In Foro Amministrativo, 1973, p. 663.