Studio n. 346
SEGRETARI COMUNALI E CONVENZIONI
URBANISTICHE
Approvato dalla
Commissione Studi del Consiglio Nazionale del Notariato il 4 gennaio 1991
1. Torna a porsi un
problema, per il quale, seppure in termini più generali, esiste già una
trattazione seriamente impegnata (S. TONDO, Sulla competenza dei Segretari
Comunali alla rogazione di atti negoziali, in Studi e Materiali a cura della
Commissione Studi del CNN, I 1983-1985, pp. 30-39). E, poiche` nel frattempo
non sono maturati diversi orientamenti, non solo nel suo autore, ma anche in
altri, non avrebbe senso rinnovarne la trattazione. Meriterà richiamare i punti
salienti, che per qualche verso più si potrebbero prestare alla discussione, ma
che, complessivamente, anche più potranno orientare per la retta soluzione
della questione specifica.
2.1 Sullo sfondo sta
l'impostazione già segnata nel c.c. in coordinamento con la legge notarile.
Infatti, sull'esempio del Codice Albertino, già il c.c. 1865 (art. 1315), poi
anche il c.c. 1942 (art. 2699), hanno opportunamente specificato il riferimento
personale, puntualizzando che l'atto pubblico e quello ricevuto (o redatto)
"da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato Decisivo, appunto,
e` l'accento sul primo, come specifico e distinto da ogni altro pubblico
ufficiale eventualmente autorizzato. Cio` che viene ad assumere una
connotazione più netta nell'art. 2703, il quale, con riguardo alla scrittura
privata, parla di sottoscrizione "autenticata dal notaio o da altro
pubblico ufficiale a cio` autorizzato". Vi si coordina, in evidente
consonanza, la qualifica - sulla scorta dell'art. 1 L.N. 1875 e TU 1879 -
nell'art. 1 L.N. 1913. Ove, appunto, l'enunciazione non e` meramente in ordine
alla competenza, ma sulla caratterizzazione istituzionale: "I notari sono
ufficiali pubblici istituiti per ricevere gli atti ..., attribuire loro
pubblica fede ...".
2.2. Altro il discorso
sulla competenza dei Segretari Comunali e Provinciali agli effetti della
rogazione. I principi - per ultimo definiti nel TU per l'amministrazione
comunale e provinciale (R.D. 383/1934) distintamente con riguardo agli uni
(artt. 87 e 89) e agli altri segretari (artt. 140 e 142) - risalgono alla
normativa concernente l'amministrazione del patrimonio e la contabilità
generale dello Stato. Merita richiamarne qualche punto caratterizzante. Tale
normativa ha specificamente regolato la formazione dei contratti che, in quanto
comportanti un'incidenza economica notevole (ne sono esempi tipici l'appalto di
opere pubbliche, la somministrazione alla P.A., la vendita di cose
dell'amministrazione, alcune locazioni d'immobili), sono detti a evidenza
pubblica. Ossia, contratti che, per quanto volti a instaurare rapporti
essenzialmente privatistici, devono sottostare, ai fini della loro efficacia, a
un preciso e pubblico controllo. Vi e prevista, come normale, la contrattazione
nello stile della gara (asta pubblica o licitazione privata) e, solo come
eccezionale, quella nello stile della trattativa privata. Si`, in specie, da
avervi comportato la competenza certificativa del funzionario, ch'e` all'uopo
delegato, anzi tutto per il verbale di aggiudicazione, poi anche per la
stipulazione dell'accordo riproduttivo (ed eventualmente integrativo)
dell'aggiudicazione stessa, infine anche per la stipulazione dell'accordo in
via meramente privata.
Si`,quindi, da
lasciarvi anche trasparire, per quanto attiene al rispettivo fondamento, la
plausibilità della prima, l'abusività della seconda e l'irrazionalità della
terza competenza. Tanto più chiaro, percio`, che soprattutto quest'ultima va
interpretata in termini rigorosamente restrittivi.
2.3. Nella stessa
prospettiva sono costruite le norme per i Segretari Comunali (e Provinciali):
art. 87/1 "I contratti dei Comuni riguardanti alienazioni, locazioni,
acquisti, somministrazioni e appalti di opere devono, di regola, essere
preceduti da pubblici incanti, con le forme stabilite per i contratti dello
Stato"; art. 89 "I segretari comunali possono rogare nell'esclusivo
interesse dell'amministrazione comunale gli atti e contratti di cui all'art.
87". Donde, chiaramente, risulta che la competenza de i Segretari Comunali
deve intendersi subordinata a un requisito duplice, quale rispettivamente
desumibile dall'esclusivo interesse dell'amministrazione comunale" e dal
tipo di atti o contratti. Ma, appunto, come precisarli? Sul primo punto e
frequente il richiamo a Cass. 18 XI 1959 n. 413, confermata da altre pronuncie
(Cass. 17 IV 1958 n. 1218, 7 III 1960 n. 416, 25 XI 1960 n. 3166, 10 VIII 1962
n. 2540), secondo cui quell'attribuzione di competenza avrebbe avuto un fine
esclusivamente economico. Nel senso, cioe`, di avere voluto "esonerare le
amministrazioni comunali dal carico delle spese, che la rogazione degli stessi
atti a mezzo di notaio comporterebbe". Ma a parte la meschinità d'un
simile criterio - esso parrebbe già contraddetto dal fatto che la stessa norma
postula l'applicabilità a tipi contrattuali (es. alienazioni) che, almeno in
via primaria, non potrebbero mai implicare spese di rogito a carico
dell'Amministrazione interessata. Ma, cio` ammesso, non si tratta nemmeno di
tornare al criterio fumoso di Cass. 18 II 1955 n. 470 (riferimento "ai
vantaggi diretti e immediati che l'Amministrazione Comunale intende conseguire
con l'atto"), quanto di spostarsi radicalmente. L'accento deve cadere sul
fatto che, trattandosi di contratti, l'una posizione contrattuale sia occupata
in esclusiva dall'Amministrazione Comunale, non in concorso con altro soggetto
(si pensi, per fare l'esempio più ovvio, alla vendita d'un bene appartenente in
solido ad essa amministrazione e ad altri). Cio`, per l'ottima ragione che, ove
vi sia un concorso d'interessi altrui nella medesima posizione contrattuale,
sarebbe ancor meno giustificata la competenza del funzionario. Più importante
e` l'altro punto. Vi gioca il fatto - nello spirito di Cass. 25 XI 1960 n. 3136
- che deve trattarsi di atti che, almeno in astratto, appaiano suscettibili
della conclusione nella forma del pubblico incanto. Quindi, già in prima
approssimazione, atti che, a carattere essenzialmente commutativo, involgano
per l'altro contraente prestazioni a natura essenzialmente fungibile. E,
quindi, non atti che, pur comportando l'uno, non abbiano anche l'altro
carattere.
3.1. Consideriamo una
configurazione tipica di convenzione urbanistica (C. Falzone e A. Alibrandi,
Diz. enc. d. notariato, III Roma 1977, v. urbanistica ed edilizia, p. 996):
"L'autorizzazione comunale e` subordinata alla stipula di una convenzione,
da trascriversi a cura del proprietario, che prevede: 1) la cessione gratuita
entro termini prestabiliti delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione
primaria, nonche` la cessione gratuita delle aree necessarie perle opere di
urbanizzazione secondaria nei limiti di cui al n. 2; 2) l'assunzione, a carico
del proprietario, degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e
di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria relative alla
lottizzazione o di quelle opere che siano necessarie per allacciare la zona ai
pubblici servizi; la quota e determinata in proporzione all'entità e alle
caratteristiche degli insediamenti delle lottizzazioni; 3) i termini non
superiori a dieci anni entro i quali deve essere ultimata la esecuzione opere
di cui al precedente numero; 4) congrue garanzie finanziarie per l'adempimento
degli obblighi derivanti dalla convenzione". Cio` e` di per se`
istruttivo. Puo`, l'atto teste` descritto, rientrare mai nei "contratti
(che) ... devono, di regola, essere preceduti da pubblici incanti" (art.
87 e 89 L. cit.)? Sappiamo che questi, in quanto essenzialmente commutativi,
non possono nemmeno comprendere atti che, anzi che in funzione di scambio,
siano concepiti in funzione associativa (es. società), in funzione di credito
(es. mutui), in funzione divisoria, in funzione transattiva, eccetera. E,
allora, potrebbe mai rientrarvi una convenzione urbanistica? La negazione - già
a suo tempo profilata (art. cit., p. 39) - deve rimanere recisa.
3.2. Preme tuttavia
soffermarsi sulle conseguenze. E' certo che l'incompetenza determina la nullità
del documento pubblico: ma anche del negozio che vi e` rappresentato? A
quest'altro riguardo - dal momento che non si tratta di atto negoziale a forma
pubblica necessaria (non avrebbe senso far leva sul carattere gratuito delle
previste cessioni) - la risposta non puo` essere che nel segno della validità.
Si dovrà riconoscere verificata - secondo la logica dell'art. 2701 - la
conversione in (o, se si preferisce , la permanente operatività quale almeno)
documento privato autografo (L. Montesano, Riv. dir. proc. 1954, p. 106 ss.; A. Lener, Riv. not. 1978, p. 988
ss.; S. Tondo, Vita not. 1987, p. 488 ss.). E, quindi, quale
documento decisivo ai fini della validità dell'atto negoziale corrispondente,
se anche non sufficiente ai fini della sua trascrizione.
3.3. Ma, allora, quid
iuris circa la sorte dell'atto egualmente trascritto? Merita avvertire che
l'art. 2652 n. 6 considera "le domande dirette a far dichiarare la nullità
o a far pronunciare l'annullamento di atti soggetti a trascrizione e le domande
dirette a impugnare la validità della trascrizione", mostrando, quindi, di
distinguere nettamente a seconda che la domanda, della cui trascrizione si
tratta, sia volta a far valere l'invalidità dell'atto negoziale trascritto o
l'invalidità della trascrizione stessa. Chiaramente, per il nostro caso,
saremmo nella seconda ipotesi. Ma, mentre per la prima si distingue tra domanda
volta "a far dichiarare la nullità e domanda volta "a far pronunciare
l'annullamento", per la seconda si parla, senza specificazione, solo di
"domande dirette a impugnare la validità della trascrizione". E, ora,
come intendere codesto "impugnare"? Staccandomi da altro precedente
studio (22 XII 1989 a. 22), ma senza nemmeno lasciarmi avvolgere nelle
motivazioni d'altro studioso (G. Mariconda, La trascrizione, in Tratt. di dir.
priv., dir. P. Rescigno, XIX, Torino 1983, p. 143 ss.), vorrei lasciare aperta
la questione della qualifica. E, tuttavia, non senza appunto avvertire che il
dato testuale, seppure non univoco, almeno consente una qualificazione nel
senso della invalidità più radicale.